Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 30 novembre 2022, n. 35230 - Decorso della prescrizione del diritto alla maggiorazione contributiva in conseguenza dell'esposizione ad amianto


 

 

Presidente: ESPOSITO LUCIA
Relatore: SOLAINI LUCA
Data pubblicazione: 30/11/2022

 

"La prescrizione del diritto alla maggiorazione contributiva in conseguenza dell'esposizione all'amianto, che, incidendo su un autonomo diritto e non sulla rivendicazione di una componente del credito previdenziale, è definitiva e non limitata ai singoli ratei, decorre dal momento in cui il lavoratore abbia la consapevolezza della suddetta esposizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva fatto decorrere la prescrizione dal pensionamento del lavoratore, anziché dall'istanza amministrativa inoltrata all'INPS per il riconoscimento dell'esposizione)" (Cass. nn. 14599/22, 2856/17, 2351/15).
Pertanto, la Corte di appello ha errato nel ritenere, in astratto, che il termine di prescrizione non avrebbe mai potuto iniziare a decorrere da un momento antecedente alla maturazione del diritto a pensione ovvero in assenza della certificazione Inail. I giudici del merito avrebbero dovuto - alla stregua della giurisprudenza di legittimità - accertare in fatto, sulla base degli atti di causa, quando fosse sorta nel ricorrente la consapevolezza dell'avvenuto assoggettamento all'amianto e con essa la possibilità di far valere il diritto alla rivalutazione contributiva.



 

Rilevato che:
Con sentenza del giorno 19.8.2016 n. 259, la Corte d'appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari - respingeva l'appello proposto dall'Inps avverso la sentenza del tribunale di Sassari che aveva accolto la domanda di T.F. volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva di cui all'art. 13 comma 8 della legge n. 257/92, in tema di benefici previdenziali per il periodo lavorativo di esposizione all'amianto, mediante l'applicazione del coefficiente moltiplicativo, nei limiti di un massimo di 40 anni di contribuzione, per il periodo dal 1.4.1981 al 31.12.1995.
A sostegno dei propri assunti di rigetto del gravame, per quanto ancora d'interesse, la Corte d'appello ha ritenuto, in riferimento all'eccezione - proposta dall'Inps - di prescrizione del diritto di T.F. ad ottenere i predetti benefici, che, in primo luogo, "non può farsi decorrere la prescrizione in un momento addirittura antecedente alla maturazione del diritto a pensione" e che inoltre, il termine decorre per il titolare, solo nel momento in cui quest'ultimo ha la possibilità giuridica di esercitare il diritto, restando esclusa la decorrenza della prescrizione laddove vi siano impedimenti di ordine fattuale, tra cui l'ignoranza del medesimo titolare in ordine a un presupposto di fatto per l'esercizio di quel diritto, specie quando la consapevolezza implichi conoscenze tecniche ed accertamenti specialistici; pertanto, prima della pronuncia dell'Inail sulla sussistenza dei presupposti dell'esposizione, che è il primo atto di conoscenza tecnica da parte del lavoratore dell'effettiva esposizione alla sostanza morbigena nella quantità prevista dalla legge per il riconoscimento del beneficio, non può decorrere il termine prescrizionale proprio per l'ignoranza oggettiva delle cognizioni tecniche sulla sussistenza del presupposto di legge, in riferimento alla concentrazione delle sostanze morbigene: con la conseguenza ulteriore, che laddove l'Inail ometta ogni provvedimento, anche negativo, la prescrizione non decorre.
Avverso la sentenza della Corte d'appello, l'Inps ricorre per cassazione, sulla base di un unico motivo, mentre T.F. resiste con controricorso.
 

Considerato che:
Con il motivo di ricorso, l'Istituto previdenziale deduce la violazione di norme di legge, in particolare dell'art. 2935 c.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., sia in riferimento alla statuizione che la prescrizione del diritto ai benefici pensionistici dovuti all'esposizione all'amianto non potrebbe decorrere in un momento antecedente alla maturazione del diritto a pensione e sia in riferimento alla statuizione che prima della pronuncia tecnica dell'Inail sul grado di esposizione non può decorrere il termine prescrizionale per l'ignoranza oggettiva delle cognizioni tecniche della sussistenza del presupposto di legge sulla concentrazione delle sostanze morbigene.

Il ricorso è fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, "La prescrizione del diritto alla maggiorazione contributiva in conseguenza dell'esposizione all'amianto, che, incidendo su un autonomo diritto e non sulla rivendicazione di una componente del credito previdenziale, è definitiva e non limitata ai singoli ratei, decorre dal momento in cui il lavoratore abbia la consapevolezza della suddetta esposizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva fatto decorrere la prescrizione dal pensionamento del lavoratore, anziché dall'istanza amministrativa inoltrata all'INPS per il riconoscimento dell'esposizione)" (Cass. nn. 14599/22, 2856/17, 2351/15).
Pertanto, la Corte di appello ha errato nel ritenere, in astratto, che il termine di prescrizione non avrebbe mai potuto iniziare a decorrere da un momento antecedente alla maturazione del diritto a pensione ovvero in assenza della certificazione Inail. I giudici del merito avrebbero dovuto - alla stregua della giurisprudenza di legittimità - accertare in fatto, sulla base degli atti di causa, quando fosse sorta nel ricorrente la consapevolezza dell'avvenuto assoggettamento all'amianto e con essa la possibilità di far valere il diritto alla rivalutazione contributiva.
In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Cagliari, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

 

P.Q.M.
 


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27.10.22.