Automobile Club d'Italia
LINEE GUIDA SUL LAVORO AGILE
DIRIGENTI E PROFESSIONISTI
 

Le presenti linee guida regolamentano l’utilizzo e l’accesso alle forme di lavoro Agile per le categorie dei Dirigenti e Professionisti secondo le determinazioni di seguito riportate.
Con l'adozione del lavoro agile l’ACI intende:
• incrementare il livello di qualità nella gestione del servizio offerto;
• perseguire il miglioramento dell’equilibrio tra vita professionale e privata;
• creare maggiore senso di responsabilizzazione rispetto agli obiettivi dell’ufficio e individuali, maggiore applicazione di flessibilità nell’organizzare le attività lavorative anche attraverso il bilanciamento dell’uso delle tecnologie digitali con gli strumenti tradizionali di collaborazione;
• rafforzare conseguentemente la cultura della misurazione e della valutazione della performance;
• promuovere la diffusione delle tecnologie digitali e connessa razionalizzazione delle risorse strumentali;
• contribuire allo sviluppo sostenibile.
Il lavoro agile viene attuato in applicazione della normativa vigente di cui all’art. 14 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, della Legge del 22 maggio 2017 n. 81, del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81, in attesa delle disposizioni del CCNL Funzioni Centrali del personale Dirigente e Professionista.
Con lo stesso si intende una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza vincoli di orario o di luogo di lavoro, in parte all’interno dei locali dell’Amministrazione e in parte all’esterno di questa, senza una postazione fissa e predefinita.

Elementi fondamentali
Dirigenti

1. Il lavoro agile è previsto, su domanda, per tutti coloro che ne facciano richiesta per un massimo di n. 16 giorni nel trimestre.
2. è previsto, su domanda, per un massimo di n. 32 giorni nel trimestre esclusivamente per
• dipendenti con handicap grave ex L. 104/92 art. 3 c. 3;
• dipendenti in situazione di monogenitorialit๠o con coniuge convivente² (o il convivente di fatto o l’altra parte dell’unione civile) che lavori, destinatari dei permessi previsti dall’art. 3 c. 3 L. 104/92 per assistenza a figli con handicap grave ex L. 104/92 art. 3 c. 3, o assistenza a figli con invalidità al 100% o invalidità con riconoscimento di indennità di accompagnamento se minorenni;
• dipendenti destinatari dei permessi previsti dall’art. 3 c. 3 L. 104/92, per assistenza al coniuge convivente, o al convivente di fatto o all’altra parte dell’unione civile, con handicap grave ex L. 104/92 art. 3 c. 3;
3. è previsto, su domanda, per un massimo di n. 18 giorni nel trimestre per
• dipendenti affetti da invalidità, accertata da Commissione medico sanitaria, pari o superiore al 67%;
• dipendenti che prestano assistenza al coniuge convivente o al convivente di fatto o all’altra parte dell’unione civile con invalidità pari al 100%;
• dipendenti genitori di figli fino a 12 anni;
• dipendenti con distanza dalla sede di lavoro maggiore o uguale a 150 Km A/R³;
4. è previsto, su domanda, per un massimo di n. 17 giorni nel trimestre per
• dipendenti che prestano assistenza a parenti e affini conviventi entro il 2° grado per handicap grave ex L. 104/92 art. 3 c. 3, destinatari dei permessi previsti dall’art. 3 c. 3 L. 104/92; 

Professionisti
1. Il lavoro agile è previsto, su domanda, per tutti coloro che ne facciano richiesta per un massimo di n. 24 giorni nel trimestre.
2. è previsto, su domanda, per un massimo di n. 48 giorni nel trimestre esclusivamente per
• dipendenti con handicap grave ex L. 104/92 art. 3 c. 3;
• dipendenti in situazione di monogenitorialità⁴ o con coniuge convivente⁵ (o il convivente di fatto o l’altra parte dell’unione civile) che lavori, destinatari dei permessi previsti dall’art. 3 c. 3 L. 104/92 per assistenza a figli con handicap grave ex L. 104/92 art. 3 c. 3, o assistenza a figli con invalidità al 100% o invalidità con riconoscimento di indennità di acco

mpagnamento se minorenni;
• dipendenti destinatari dei permessi previsti dall’art. 3 c. 3 L. 104/92, per assistenza al coniuge convivente, o al convivente di fatto o all’altra parte dell’unione civile, con handicap grave ex L. 104/92 art. 3 c. 3;
3. è previsto, su domanda, per un massimo di n. 28 giorni nel trimestre per
• dipendenti affetti da invalidità, accertata da Commissione medico sanitaria, pari o superiore al 67%;
• dipendenti che prestano assistenza al coniuge convivente o al convivente di fatto o all’altra parte dell’unione civile con invalidità pari al 100%;
• dipendenti genitori di figli fino a 12 anni;
• dipendenti con distanza dalla sede di lavoro maggiore o uguale a 150 Km A/R⁶;
4. è previsto, su domanda, per un massimo di n. 25 giorni nel trimestre per
• dipendenti che prestano assistenza a parenti e affini conviventi entro il 2° grado per handicap grave ex L. 104/92 art. 3 c. 3, destinatari dei permessi previsti dall’art. 3 c. 3 L. 104/92.
Le attestazioni relative ai punti 2., 3. e 4. vengono dichiarate dall’interessato nel modello di dichiarazione sostitutiva (All.1) ed inviate in allegato al contratto sottoscritto all’indirizzo mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Le giornate di lavoro agile sono da intendersi al lordo delle ferie.
Per quanto compatibile trova applicazione il disciplinare sul lavoro agile del personale delle aree.
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¹ Per genitore solo si intende l’unico genitore in grado di provvedere alla cura del figlio nei seguenti casi: figlio convivente di genitori separati o divorziati (presentare istanza di separazione dalla quale si evinca lo status di unico affidatario del minore), morte di un genitore; abbandono del figlio da parte di uno dei genitori (presentare dichiarazione/sentenza); non riconoscimento del figlio da parte di un genitore.
² La convivenza deve risultare dallo stato di famiglia e/o autocertificazione.
³ La distanza dalla sede di lavoro deve intendersi come somma tra andata e ritorno (calcolo effettuato con google maps utilizzando il “percorso più breve”).
⁴ Per genitore solo si intende l’unico genitore in grado di provvedere alla cura del figlio nei seguenti casi: figlio convivente di genitori separati o divorziati (presentare istanza di separazione dalla quale si evinca lo status di unico affidatario del minore), morte di un genitore; abbandono del figlio da parte di uno dei genitori (presentare dichiarazione/sentenza); non riconoscimento del figlio da parte di un genitore
⁵ La convivenza deve risultare dallo stato di famiglia e/o autocertificazione.
⁶ La distanza dalla sede di lavoro deve intendersi come somma tra andata e ritorno (calcolo effettuato con google maps utilizzando il “percorso più breve”).


Allegati