RACCOMANDAZIONE (UE) 2022/2337 DELLA COMMISSIONE
 
 del 28 novembre 2022
 
 sull’elenco europeo delle malattie professionali
  

 

Fonte: Sito web Eur-Lex

 

© Unione europea, http://eur-lex.europa.eu/


 LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

considerando quanto segue:

(1) Con la raccomandazione 2003/670/CE della Commissione, del 19 settembre 2003, sull’elenco europeo delle malattie professionali (1), la Commissione ha raccomandato agli Stati membri di attuare una serie di misure volte ad aggiornare e migliorare vari aspetti delle loro politiche in materia di malattie professionali. Tali misure riguardano il riconoscimento, l’indennizzo e la prevenzione delle malattie professionali, la fissazione di obiettivi nazionali per la riduzione dei tassi delle malattie professionali, la dichiarazione e la registrazione delle malattie professionali, la raccolta di dati riguardanti l’epidemiologia delle malattie, la promozione della ricerca nel settore delle affezioni legate a un’attività professionale, il miglioramento della diagnosi delle malattie professionali, la diffusione di dati statistici ed epidemiologici sulle malattie professionali e la promozione di un contributo attivo dei sistemi sanitari pubblici nazionali alla prevenzione delle malattie professionali.

(2) Dall’inizio del 2020 tutti gli Stati membri sono stati colpiti dalla pandemia di COVID-19, che ha causato gravi perturbazioni a tutti i settori e servizi e ha avuto ripercussioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori in tutta l’Unione europea (UE). La situazione epidemiologica legata alla COVID-19 nell’UE è oggi migliorata, principalmente grazie all’ampia disponibilità di vaccini, ma rimane problematica, in particolare in considerazione di possibili nuove ondate di COVID-19 e dell’emergere di varianti del virus SARS-CoV-2, nonché dei casi di sindrome post-COVID.

(3) In tale contesto, nella sua comunicazione «Quadro strategico dell’UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027 — Sicurezza e salute sul lavoro in un mondo del lavoro in evoluzione» (2) (il «quadro strategico dell’UE»), la Commissione ha annunciato tra l’altro l’aggiornamento della raccomandazione 2003/670/CE della Commissione al fine di includere la COVID-19, nell’ottica di promuovere il riconoscimento della COVID-19 come malattia professionale da parte degli Stati membri e incoraggiare la convergenza.

(4) A seguito dell’adozione del quadro strategico dell’UE, il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (CCSS) ha istituito un apposito gruppo di lavoro incaricato di preparare un progetto di parere per adozione da parte del CCSS sul tema dell’aggiornamento della raccomandazione 2003/670/CE al fine di includere la COVID-19. Il 18 maggio 2022 il CCSS ha adottato il relativo parere, nel quale si raccomanda l’inclusione della COVID-19 nell’allegato I della raccomandazione 2003/670/CE mediante l’aggiunta di una nuova voce n. 408 relativa alla COVID-19 provocata dal lavoro svolto nei settori della prevenzione delle malattie, dell’assistenza sanitaria e sociale e dell’assistenza domiciliare o, in un contesto pandemico, in settori in cui si registra un focolaio nell’ambito di attività per le quali è stato provato un rischio di infezione.

(5) La presente raccomandazione tiene conto del parere del CCSS e inserisce la COVID-19 nell’allegato I della raccomandazione. Il termine «assistenza sanitaria e sociale» dovrebbe essere inteso come riferito alle attività economiche di cui alla sezione Q della classificazione statistica NACE Rev. 2 (3). Per quanto riguarda le attività economiche diverse da quelle che rientrano nella sezione Q della classificazione statistica NACE Rev. 2, le condizioni stabilite, vale a dire l’esistenza di un «contesto pandemico» e l’esistenza di un «focolaio nell’ambito di attività per le quali è stato provato un rischio di infezione», dovrebbero essere intese come stabilite cumulativamente. A tale riguardo, un «contesto pandemico» è da intendersi come tale quando gli organismi internazionali competenti, come l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dichiarano che alcuni focolai di una malattia costituiscono una pandemia mondiale. Ai sensi della nuova disposizione della raccomandazione è opportuno che gli Stati membri definiscano un «focolaio» conformemente alla legislazione o alle prassi nazionali. Esiste un rischio «provato» di infezione in attività per le quali, conformemente alla legislazione o alle prassi nazionali, è stato stabilito un nesso causale tra il lavoro svolto e l’aumento dell’esposizione al SARS-CoV-2.

(6) In linea con il principio di sussidiarietà e considerate le rispettive competenze dell’UE e degli Stati membri nei settori della sanità pubblica e della politica sociale ai sensi dei trattati, la determinazione delle misure di sanità pubblica da adottare in qualsiasi contesto pandemico, comprese quelle applicabili ai luoghi di lavoro e alle imprese, come pure la constatazione dell’esistenza di un focolaio nell’ambito di attività per le quali è stato provato un rischio di infezione, dovrebbero spettare agli Stati membri, che agiscono nel pieno rispetto del diritto dell’UE, compresa la legislazione dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro. È in tale contesto opportuno tenere conto in particolare del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE [2020/0322(COD)] (4).

(7) La relazione di Eurostat del 2021 sulla possibilità di riconoscere l’origine occupazionale della COVID-19 a livello nazionale nei paesi dell’UE e dell’EFTA (5) dimostra che la maggior parte degli Stati membri riconosce la COVID-19 come malattia professionale o infortunio sul lavoro, in linea con le condizioni definite a livello nazionale.

(8) Anche se il riconoscimento delle malattie professionali è una questione strettamente legata alla concezione dei sistemi di sicurezza sociale, che è di competenza degli Stati membri, la Commissione promuove il riconoscimento da parte degli Stati membri delle malattie professionali che figurano nell’elenco europeo delle malattie professionali. Come indicato nel quadro strategico dell’UE, permane la necessità di prestare maggiore attenzione alle malattie professionali. In linea con i principi generali di prevenzione che costituiscono il fulcro della direttiva quadro del 1989 sulla sicurezza e la salute sul lavoro (6) e delle relative direttive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la presente raccomandazione dovrebbe divenire uno degli strumenti principali per la prevenzione delle malattie professionali a livello di UE. È inoltre importante sostenere i lavoratori colpiti, in particolare dalla COVID-19, e coloro che hanno perso familiari a causa dell’esposizione sul lavoro.

(9) In linea con il quadro strategico dell’UE, gli Stati membri dovrebbero essere invitati a coinvolgere attivamente tutti i soggetti interessati, in particolare le parti sociali, nell’elaborazione di misure volte a prevenire efficacemente le malattie professionali.

(10) Il quadro strategico dell’UE fa riferimento alla necessità, da un lato, di rafforzare la base di conoscenze comprovate, a sostegno della legislazione e delle politiche e, dall’altro, di migliorare la ricerca e la raccolta di dati, tanto a livello di UE quanto a livello nazionale, quale prerequisito per la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro. La cooperazione e lo scambio di informazioni, esperienze e migliori prassi sono fondamentali per migliorare l’analisi e la prevenzione in tutta l’UE.

(11) La raccomandazione agli Stati membri di trasmettere alla Commissione e rendere accessibili agli ambienti interessati dati statistici ed epidemiologici relativi alle malattie professionali riconosciute a livello nazionale è a tutt’oggi pertinente, tenendo conto del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), nonché alla luce degli sviluppi connessi ai lavori pilota sulle statistiche europee delle malattie professionali (EODS).

(12) L’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, istituita con regolamento (UE) 2019/126 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), ha il compito, fra l’altro, di fornire alle istituzioni e agli organismi dell’Unione e agli Stati membri le informazioni obiettive di carattere tecnico, scientifico ed economico disponibili e le competenze tecniche necessarie per la formulazione e l’attuazione di politiche adeguate ed efficaci volte a proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché di raccogliere, analizzare e diffondere le informazioni tecniche, scientifiche ed economiche negli Stati membri. In tale contesto, è opportuno che l’Agenzia svolga anche un ruolo importante negli scambi di informazioni, di esperienze e di migliori prassi in merito alla prevenzione delle malattie professionali.

(13) I sistemi nazionali sanitari e di salute pubblica possono svolgere un ruolo importante nell’ottica di una migliore prevenzione delle malattie professionali, ad esempio attraverso una maggiore sensibilizzazione del personale medico per migliorare la conoscenza e la diagnosi di queste malattie.

(14)  Alla luce delle considerazioni di cui sopra e tenuto conto, da un lato, del fatto che l’inclusione della COVID-19 nell’allegato I della presente raccomandazione è urgente, in particolare alla luce di possibili nuove ondate di COVID-19 e della comparsa di varianti del virus SARS-CoV-2, e, dall’altro, del fatto che la raccomandazione 2003/670/CE rimane ampiamente pertinente e idonea allo scopo, è opportuno che la presente raccomandazione inserisca la COVID-19 nell’allegato I e ribadisca il contenuto della raccomandazione 2003/670/CE della Commissione, fatti salvi ulteriori aggiornamenti della presente raccomandazione in una fase successiva,
 


RACCOMANDA:

Articolo 1



Fatte salve le disposizioni nazionali legislative o regolamentari più favorevoli, si raccomanda agli Stati membri:

1) di introdurre al più presto nelle loro disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alle malattie riconosciute scientificamente di origine professionale, che possono dar luogo ad indennizzo e che devono costituire oggetto di misure preventive, l’elenco europeo di cui all’allegato I;

2) di fare in modo che venga introdotto nelle loro disposizioni legislative, regolamentari o amministrative il diritto all’indennizzo per malattia professionale al lavoratore che soffre di un’affezione non contenuta nell’elenco dell’allegato I ma di cui si possono determinare l’origine e la natura professionale, in particolare se tale malattia è contenuta nell’allegato II;

3) di sviluppare e di migliorare le varie misure di prevenzione efficace delle malattie professionali menzionate nell’elenco di cui all’allegato I, coinvolgendo attivamente tutti i soggetti interessati e ricorrendo, se del caso, a scambi di informazioni, di esperienze e di migliori prassi mediante l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro;

4) di stabilire obiettivi nazionali quantificati per la riduzione dei tassi delle malattie professionali riconosciute e, in via prioritaria, di quelle indicate all’elenco europeo di cui all’allegato I;

5) di garantire la dichiarazione di tutti i casi di malattie professionali, di rendere le loro statistiche sulle malattie professionali gradualmente compatibili con l’elenco europeo di cui all’allegato I e conformi ai lavori in corso sul sistema d’armonizzazione delle statistiche europee relative alle malattie professionali, in modo da disporre, per ogni caso di malattia professionale, di informazioni sull’agente o il fattore causale, la diagnosi medica e il sesso del paziente;

6) di istituire un sistema per la raccolta di informazioni o di dati riguardanti l’epidemiologia delle malattie indicate nell’allegato II, o di qualsiasi altra malattia di natura professionale;

7) di promuovere la ricerca nel settore delle affezioni legate a un’attività professionale, in particolare per le affezioni descritte all’allegato II e per i disturbi di natura psicosociale legati al lavoro;

8) di garantire un’ampia diffusione dei documenti di aiuto alla diagnosi delle malattie professionali incluse nei loro elenchi nazionali tenendo conto, in particolare, delle note di aiuto alla diagnosi delle malattie professionali pubblicate dalla Commissione;

9) di trasmettere alla Commissione e rendere accessibili agli ambienti interessati, in particolare attraverso la rete d’informazione stabilita dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, i dati statistici ed epidemiologici relativi alle malattie professionali riconosciute a livello nazionale;

10) di promuovere un contributo attivo dei sistemi sanitari nazionali alla prevenzione delle malattie professionali, in particolare mediante una maggiore sensibilizzazione del personale medico per migliorare la conoscenza e la diagnosi di queste malattie.

 

Articolo 2



Gli Stati membri stabiliscono i criteri di riconoscimento di ciascuna malattia professionale secondo la vigente legislazione o prassi nazionale.

 

Articolo 3



La presente raccomandazione sostituisce la raccomandazione 2003/670/CE.

 

Articolo 4



Gli Stati membri sono invitati a informare la Commissione circa le misure adottate per dar seguito alla nuova voce 408 della presente raccomandazione entro e non oltre il 31 dicembre 2023. Gli Stati membri sono invitati a informare la Commissione ogniqualvolta siano adottate nuove misure in relazione all’attuazione della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2022

 

 

Per la Commissione

Nicolas SCHMIT

Membro della Commissione



(1) GU L 238 del 25.9.2003, pag. 28.
(2) COM(2021) 323 final.
(3) https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KS-RA-07-015-EN.PDF
(4) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(5) https://ec.europa.eu/eurostat/documents/7870049/13464590/KS-FT-21-005-EN-N.pdf/d960b3ee-7308-4fe7-125c-f852dd02a7c7?t=1632924169533
(6) Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).
(7) Regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 70).
(8) Regolamento (UE) 2019/126 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che istituisce l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e che abroga il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio (GU L 30 del 31.1.2019, pag. 58).

  

 


 

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