Regione Umbria
Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2017, n. 1575.
“Protocollo d’intesa per la promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro mediante lo sviluppo di interventi congiunti” fra Regione Umbria e INAIL Direzione regionale Umbria: approvazione.
B.U.R. 10 gennaio 2018, n. 2 - s.o. n. 3

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: ““Protocollo d’intesa per la promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro mediante lo sviluppo di interventi congiunti” fra Regione Umbria e INAIL Direzione regionale Umbria: approvazione.” e la conseguente proposta dell’assessore Luca Barberini;
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
 

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
1) di approvare il “Protocollo d’intesa per la promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro mediante lo sviluppo di interventi congiunti” allegato quale parte integrante al presente atto (Allegato 1);
2) di stabilire che i progetti di prevenzione da realizzare saranno condivisi in seno al Comitato regionale di coordinamento per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all’art. 7 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i e saranno oggetto di appositi accordi attuativi secondo lo schema allegato al presente atto quale parte integrante (Allegato 2);
3) di incaricare il dirigente del Servizio Prevenzione sanità veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione regionale Salute welfare. Organizzazione e risorse umane di dare attuazione operativa al Protocollo;
4) di delegare il direttore della Direzione regionale Salute welfare. Organizzazione e risorse umane, dr. Walter Orlandi alla sottoscrizione del suddetto Protocollo;
5) di dare atto che i dati relativi al presente provvedimento sono soggetti a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
6) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
 

La Presidente
MARINI

_______________________________
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: “Protocollo d’intesa per la promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro mediante lo sviluppo di interventi congiunti” fra Regione Umbria e INAIL Direzione regionale Umbria: approvazione.

La Regione Umbria e l’INAIL Direzione regionale Umbria oramai da molti anni collaborano alla realizzazione di progetti integrati in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con l’obiettivo di ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali. In questa logica anche il piano nazionale della prevenzione 2014-2018 di cui all’Intesa Stato/Regioni e PP.AA. del 13 novembre 2014 ha previsto obiettivi di potenziamento della cooperazione inter-istituzionale e il rafforzamento del coordinamento tra istituzioni e partenariato economico, sociale e tecnico scientifico.
Una esperienza di sinergia e di messa a sistema dei modelli di integrazione è stata l’attuazione del progetto del Piano regionale della Prevenzione 2014-2018 dal titolo “Cantiere complesso come modello di sicurezza, prevenzione e promozione della salute” che ha visto la collaborazione di INAIL, fin dalla fase di stesura, con i Servizi Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle ASL, il Centro edile per la sicurezza e la formazione di Perugia e il Comitato paritetico territoriale di Terni nella sperimentazione di un modello innovativo di formazione applicato al settore dell’edilizia, in particolare alla ricostruzione post terremoto del 2009 di Marsciano-Spina e al cantiere di ristruttura-zione della Cascata delle Marmore di Terni. Tale approccio si è dimostrato efficace e replicabile.
È pertanto necessario proseguire in questo percorso, potenziando sinergie e collaborazioni con l’obiettivo di realizzare azioni efficaci, con riferimento ai campi di intervento in materia di salute e sicurezza ritenuti prioritari, che potranno coinvolgere anche altri soggetti istituzionali e intermedi interessati al tema della prevenzione sul territorio regionale. Ciò al fine di dare vita a una “rete” integrata di rapporti e collaborazioni, sulla base degli indirizzi e della pianificazione delle attività emersi in seno al Comitato regionale di coordinamento per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all’art. 7 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, come luogo di programmazione, coordinamento e integrazione delle azioni che si intendono realizzare.
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis
(Vedasi dispositivo deliberazione)

 

Allegato 1

PROTOCOLLO D’INTESA
per la promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro mediante lo sviluppo di interventi congiunti

tra

INAIL - Direzione regionale Umbria , con sede in Perugia, via G.B. Pontani n.12, rappresentata dal Direttore regionale pro-tempore D.ssa Alessandra Ligi

E

Regione Umbria, con sede in Perugia, Corso Vannucci 96, rappresentata dal Direttore della Direzione Regionale Salute, Welfare. Organizzazione e Risorse Umane Regionale Dr. Walter Orlandi
di seguito dette anche “le Parti”.
 

PREMESSO CHE

- il D.Lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell’Inail, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, tutela comprensiva di interventi prevenzionali, curativi, riabilitativi e di reinserimento dei lavoratori disabili;
- l’Inail in attuazione del D.Lgs. 38/2000 e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i ha tra i suoi obiettivi strategici la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- agli artt. 9 e 10 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. l’Inail vede assegnati compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della salute e sicurezza del lavoro;
- la Legge 122/2010 ha previsto la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 ed ha istituito un polo unico per la salute e la sicurezza sul lavoro attraverso l’accorpamento in Inail delle funzioni già attribuite all’Ipsema ed all’Ispesl, divenendo l’ente pubblico nazionale del sistema istituzionale avente compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di supporto al Servizio Sanitario Nazionale come previsto dall’art.9, comma 6, lettera h, del D.Lgs. 81/2008;
- il Piano nazionale della prevenzione 2014-2018 approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 13 novembre 2014, in attuazione delle indicazioni comunitarie, attribuisce una accresciuta valenza economica e sociale alla tematica del contrasto agli infortuni e alle patologie lavoro correlate, attraverso sia gli strumenti del controllo, sia della promozione e sostegno a tutte le figure previste dal D.Lgs. 81/2008;
- il Piano regionale della prevenzione 2014/2018, approvato con Delibera di G.R. n.746 del 28/05/2015 , prevede l'attuazione di progetti specifici che perseguono obiettivi strategici di prevenzione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
- l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. che prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la normativa vigente impegna altresì le Regioni e l'Inail a coordinare le proprie competenze in funzione di una efficace e piena tutela dei lavoratori sviluppando iniziative condivise volte alla semplificazione dei procedimenti e all'omogeneità delle politiche e degli interventi di prevenzione evitando sovrapposizioni e duplicazioni e privilegiando i profili sostanziali della sicurezza e salute;
- il "sistema" della prevenzione e vigilanza sui luoghi di lavoro delineato dal Titolo I del D.Lgs. 81/2008, fondato sulla compartecipazione di tutti i soggetti istituzionali e organismi sociali competenti, riconosce alle Regioni e alle Province autonome un ruolo primario in materia di programmazione degli obiettivi e degli interventi da realizzare in ambito regionale.
 

PRESO ATTO CHE

Le sinergie sinora sviluppate in tema di prevenzione degli infortuni e malattie professionali hanno confermato la necessità di potenziare la cooperazione inter-istituzionale e il rafforzamento del coordinamento tra istituzioni e partenariato economico, sociale e tecnico scientifico, mettendo a sistema modelli di integrazione delle funzioni delle diverse Istituzioni;
 

CONSIDERATO CHE

- le Parti firmatarie del presente Protocollo d’intesa si pongono l’obiettivo di realizzare azioni sinergiche, con riferimento ai campi di intervento in materia di salute e sicurezza ritenuti prioritari nell’ambito del “sistema regionale della prevenzione sui luoghi di lavoro”.
- tali azioni potranno coinvolgere anche altri soggetti istituzionali e intermedi, interessati al tema della prevenzione sul territorio regionale, al fine di dare vita a una “rete” integrata di rapporti e collaborazioni, sulla base degli indirizzi e della pianificazione delle attività emersi in seno al Comitato regionale di coordinamento di cui all’art. 7 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i*;
- il coordinamento e l’integrazione delle azioni che si intendono realizzare, sia a livello di programmazione che a livello attuativo, trovano, pertanto, nel Comitato regionale di coordinamento il luogo di confronto e sintesi, per individuare le priorità, i piani operativi e le risorse per l’attuazione e la valutazione delle politiche regionali di salute e sicurezza sul lavoro;
- la Regione Umbria e l’Inail Direzione regionale per l’Umbria riconoscono, anche alla luce dell'attuale quadro infortunistico regionale e delle dinamiche del sistema produttivo, la necessità di rafforzare il sistema regionale della prevenzione attraverso l'incremento e l'interscambio dei propri patrimoni conoscitivi, intensificando le azioni sinergiche dirette al contrasto degli infortuni e delle malattie professionali, con particolare attenzione alle esigenze di tutela delle fasce più deboli e superando le differenze di genere e di etnia;
- la promozione, la diffusione ed il consolidamento della cultura della salute e delle sicurezza in ogni ambiente di vita, studio e lavoro costituiscono obiettivi primari per Regione Umbria e Inail Direzione regionale Umbria, e che, pertanto, entrambi intendono proseguire la proficua collaborazione diretta all'adozione di misure condivise per migliorare la qualità e le condizioni di lavoro e per favorire la competitività e la sostenibilità dei sistemi di sicurezza sociale.
*Qualora sussistano le condizioni.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti
 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:


Art. 1
Finalità

Le Parti intendono sviluppare una collaborazione finalizzata alla realizzazione di un programma di azioni e interventi diretti a rafforzare il sistema regionale della prevenzione, con particolare riguardo alla promozione della cultura della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.
 

Art. 2
Oggetto della collaborazione

Le Parti concordano di individuare congiuntamente gli ambiti di intervento, in riferimento ai quali si impegnano ad attuare, sulla base delle specifiche competenze, delle professionalità possedute e dell’esperienza, una forma qualificata di collaborazione per la realizzazione di iniziative quali quelle sottoelencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- reciproca collaborazione in tutti i campi in cui si riconosca da entrambe le Parti un interesse per l’attuazione dei progetti e dei programmi in comune (formazione, assistenza e consulenza, promozione e informazione: conferenze, seminari, etc.);
- predisposizione e attuazione di progetti di individuazione e diffusione di buone pratiche e di soluzioni tecnologiche relative all'organizzazione del lavoro che possano migliorare il livello di tutela del lavoratore;
- scambio di informazioni, dati, flussi informativi su materie di reciproco interesse nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. per la realizzazione di studi ed analisi volti ad indirizzare politiche efficaci di prevenzione.
 

Art. 3
Modalità di attuazione

Le modalità e i tempi della collaborazione tra le Parti verranno successivamente stabiliti mediante la stipula di specifiche convenzioni (Accordi attuativi) nel rispetto del presente Protocollo d’intesa e conterranno il regolamento dei reciproci rapporti per l’attuazione delle iniziative progettuali concordate, nonché l’indicazione delle specifiche fonti di finanziamento che comunque si dovranno basare sul principio della compartecipazione finanziaria delle risorse complessive: professionali, economiche e strumentali, così come indicato nei successivi art. 4,5,6,7,8,9,10 e 11.
La collaborazione tra le Parti viene gestita, per l’intera durata del Protocollo, da un Comitato paritetico di coordinamento composto da uguale numero di membri qualificati per parte, che si avvarrà del supporto amministrativo e tecnico delle strutture dei soggetti firmatari per l’elaborazione dei progetti esecutivi per ogni ambito di intervento e curerà, tra l’altro, l’attività di monitoraggio e verifica dei risultati delle attività previste dall’Accordo attuativo.
 

Art. 4
Accordi attuativi

Gli Accordi attuativi dovranno prevedere:
- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, la suddivisione dei compiti tra le Parti, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
- i profili professionali e amministrativi dei componenti dei gruppi di lavoro costituiti secondo quanto stabilito dal Comitato paritetico di coordinamento di cui al precedente art. 3;
- gli oneri diretti e indiretti necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell’Accordo attuativo, ripartiti in una logica di compartecipazione tendenzialmente paritaria, secondo quanto verrà illustrato nel “prospetto di analisi preventiva” che formerà parte integrante dell’Accordo stesso;
- le azioni di monitoraggio delle attività svolte e predisposizione di corrispondenti report;
- la durata, che non può eccedere la durata del presente Protocollo d’intesa;
- gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e all’utilizzazione dei risultati secondo le linee guida dettate negli articoli successivi;
- gli aspetti relativi alla tutela dell’immagine e al trattamento dei dati.
 

Art. 5
Impegni delle Parti

Ai fini del pieno raggiungimento degli obiettivi e delle finalità poste nel presente atto le Parti si impegnano a valutare congiuntamente e a mettere in campo le componenti di infrastruttura, le professionalità possedute e le esperienze necessarie in sede di sviluppo del progetto di cui agli Accordi attuativi di cui all’art.4.
Il presente Protocollo d’intesa non comporta oneri a carico delle Parti, fatti salvi gli apporti di natura esclusivamente professionale, per i quali le Parti non intendono rivalersi.
Gli eventuali oneri, da intendersi quelli a titolo di mero ristoro a compensazione delle spese sostenute dalle Parti per la realizzazione delle attività progettuali, saranno determinati nei singoli Accordi attuativi di cui all’art. 4 del presente atto.
 

Art. 6
Proprietà intellettuali

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune.
Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, di cui sia titolare una Parte, potrà essere utilizzato dall’altra Parte per le specifiche attività di cui al presente Protocollo, solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità con le regole indicate da tale Parte e/o contenute negli specifici Accordi attuativi di cui all’art. 4 del presente Protocollo.
I risultati delle attività svolte in comune nell’ambito del presente Protocollo e/o degli Accordi attuativi da esso derivati saranno di proprietà delle Parti, le quali potranno utilizzarli nell’ambito dei propri compiti istituzionali. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Protocollo.
In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli Accordi attuativi di cui all’art. 4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti elaborati, frutto dei progetti collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all’interno degli accordi attuativi.
 

Art. 7
Tutela dell’immagine

Le Parti si danno atto dell’esigenza di tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
In particolare il logo di Inail e di Regione saranno utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo e dei conseguenti Accordi attuativi.
L’utilizzazione del logo delle due Parti, straordinaria e/o estranea all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto della collaborazione di cui all’art. 2 del presente Protocollo, richiederà il consenso della Parte interessata.
Ciascuna delle Parti autorizza l’altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.
 

Art. 8
Trattamento dei dati

I dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione del presente atto vengono trattati e custoditi dalle Parti in conformità alle misure e agli obblighi imposte dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i., esclusivamente per le attività realizzate in attuazione della presente convenzione. Sono fatti salvi i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/2003.
Le Parti si impegnano altresì ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie ed informazioni di cui possano venire a conoscenza nell’attuazione dei progetti di collaborazione.
 

Art. 9
Recesso unilaterale

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d’intesa, previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o con raccomandata con ricevuta di ritorno.
In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso ed i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione del presente Protocollo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.
 

Art. 10
Durata

Il presente Protocollo d’intesa avrà durata triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, e fatta salva la possibilità di modifica in qualsiasi momento, sarà rinnovabile con espressa volontà dei firmatari.
 

Art. 11
Foro competente

Le Parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attuazione della presente convenzione.
Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo si conviene che competente sia il Foro di ....
Al presente atto viene apposta firma digitale da parte dei sottoscrittori ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990.
La data di sottoscrizione s’intenderà quella in cui sarà effettuata l’ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.
 

Allegato 2

ACCORDO ATTUATIVO
del Protocollo d’intesa stipulato in data _________ per la realizzazione di un progetto finalizzato alla promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, con oggetto “_______________________________ “
tra

Inail - Direzione regionale ............., con sede in ............., via ............, rappresentata da ..................................,

E

Regione ..............................., con sede in ............................., via ................................., rappresentata da ....................................,
di seguito dette anche “le Parti”.
 

PREMESSO CHE

- il D.Lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell’Inail, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, tutela comprensiva di interventi prevenzionali, curativi, riabilitativi e di reinserimento dei lavoratori disabili;
- l’Inail in attuazione del D.Lgs. 38/2000 e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i ha tra i suoi obiettivi strategici la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- agli artt. 9 e 10 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. l’Inail vede assegnati compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della salute e sicurezza del lavoro;
- la Legge 122/2010 ha previsto la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 ed ha istituito un polo unico per la salute e la sicurezza sul lavoro attraverso l’accorpamento in Inail delle funzioni già attribuite all’Ipsema ed all’Ispesl, divenendo l’ente pubblico nazionale del sistema istituzionale avente compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di supporto al Servizio Sanitario Nazionale come previsto dall’art.9, comma 6, lettera h, del D.Lgs. 81/2008;
- il Piano nazionale della prevenzione 2014-2018, in attuazione delle indicazioni comunitarie, attribuisce una accresciuta valenza economica e sociale alla tematica del contrasto agli infortuni e alle patologie lavoro correlate, attraverso sia gli strumenti del controllo, sia della promozione e sostegno a tutte le figure previste dal D.Lgs. 81/2008;
- il Piano regionale della prevenzione 2014-2018, approvato con Delibera di G.R. n. 746/2015, prevede l'attuazione di progetti specifici che perseguono obiettivi strategici di prevenzione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la normativa vigente impegna altresì le Regioni e l'Inail a coordinare le proprie competenze in funzione di una efficace e piena tutela dei lavoratori sviluppando iniziative condivise volte alla semplificazione dei procedimenti e all'omogeneità delle politiche e degli interventi di prevenzione evitando sovrapposizioni e duplicazioni e privilegiando i profili sostanziali della sicurezza e salute;
- il "sistema" della prevenzione e vigilanza sui luoghi di lavoro delineato dal Titolo I del D.Lgs. 81/2008, fondato sulla compartecipazione di tutti i soggetti istituzionali e organismi sociali competenti, riconosce alle Regioni e alle Province autonome un ruolo primario in materia di programmazione degli obiettivi e degli interventi da realizzare in ambito regionale.
- il presente Accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti;
- alla base dell’Accordo è stata definita una reale divisione di compiti e responsabilità e impegni finanziari come riportato nell’allegata scheda progettuale;
- i movimenti finanziari tra i soggetti firmatari del presente Accordo si configurano esclusivamente come ristoro delle spese sostenute in compartecipazione dalla Parte che ha assunto l’onere della gestione contabile delle attività progettuali;
 

CONSIDERATO CHE

- sono obiettivi comuni delle Parti lo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro e lo sviluppo di attività e progetti volti alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici e delle malattie professionali;
- in attuazione degli obiettivi generali prefissati dal Protocollo d’intesa sottoscritto il .............................., lo sviluppo delle attività congiunte previste all’art. 3 del presente Accordo attuativo, .............................................;
- sussiste la condivisione delle finalità e degli impegni espressi dalle Parti, nei rispettivi campi di azione;
- nell’ipotesi non preventivamente considerata, che negli sviluppi progettuali di cui all’allegato 1, si renda necessario il ricorso a terze Parti non mappate dal citato D.Lgs. 81/2008, la selezione debba avvenire attraverso procedure di evidenza pubblica, secondo la normativa vigente in materia.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti 


CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
 

Art. 1
Finalità
(Definizione della macroarea di attività)

Le Parti, con il presente Accordo attuativo, intendono sviluppare la più ampia collaborazione per lo sviluppo di iniziative nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro, in considerazione delle specificità del settore d’interesse (indicato in premessa).
Le Parti individuano congiuntamente i seguenti obiettivi da perseguire attraverso la realizzazione del progetto di cui all’allegato 1 (Illustrazione del progetto), che costituisce parte integrante del presente Accordo:

- .......................

- .......................

 

Art. 2

Oggetto della collaborazione

Le Parti, riconoscendo la validità dei progetti espressi dal Comitato di coordinamento costituito in esecuzione a quanto stabilito con il Protocollo d’intesa citato in epigrafe, si impegnano a realizzare il progetto illustrato in dettaglio nell’allegato n. 1 del presente Accordo: (segue titolo del progetto).
 

Art. 3
Comitato paritetico di coordinamento

Le finalità previste all’art. 1 del presente Accordo attuativo sono perseguite attraverso la costituzione di un Comitato paritetico di coordinamento, composto da n
referenti di ciascuna Parte, così individuati:
• Per Parte INAIL:

- .....................,

- .....................,

- .....................,
• Per Parte Ente Regione:

- .....................,

- .....................,

- .....................,
Al Comitato paritetico di coordinamento, sulla base delle linee progettuali di cui agli allegati 1 (Illustrazione del progetto) e 2 (Preventivo economico-finanziario), sono affidati i compiti di:
- predisporre i piani semestrali e annuali delle attività delineando gli indirizzi tecnici ed organizzativi,
- programmare le procedure di monitoraggio dello stato di realizzazione delle attività - anche con la costituzione di specifici gruppi di lavoro - e del livello di raggiungimento degli obiettivi stabiliti;
- modificare ed integrare il presente atto, a seguito dell’evoluzione del complessivo quadro delle norme e degli indirizzi nazionali in materia, nonché di nuove esigenze di collaborazione che dovessero manifestarsi durante la vigenza del Protocollo;
- elaborare il rendiconto annuale, relativo alle attività svolte e agli obiettivi perseguiti da sottoporre ai rispettivi organi competenti.
Le Parti condividono la possibilità di valutare l’eventuale partecipazione al Comitato paritetico di coordinamento di ulteriori esperti, che possano fornire il loro apporto professionale ed esperienziale, su specifici argomenti, contribuendo al buon andamento dei lavori.
Il Comitato, dovrà essere convocato anche da una sola delle Parti con una frequenza almeno __________ (trimestrale, semestrale, annuale) o all’occorrenza, quando si renda necessario da particolari circostanze.
 

Art. 4
Impegni delle Parti

Le Parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a:
- mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali e a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze per la realizzazione delle iniziative progettuali e dei piani operativi, in una logica di paritaria partecipazione e di ampia ricaduta dei risultati perseguiti in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente, nel comparto di interesse;
- mettere a disposizione le risorse economico-finanziarie necessarie per la realizzazione delle specifiche attività progettuali secondo il dettaglio di cui ai citati allegati nn. 1 e 2.


Art. 5
Aspetti Economici

Gli aspetti economici sono illustrati dettagliatamente nel prospetto di analisi preventiva dei costi di cui all’allegato n. 2 (Preventivo economico-finanziario); sono regolati secondo il criterio della compartecipazione paritaria delle risorse complessive: economiche, finanziarie, strumentali e professionali.
 

Art. 6
Proprietà intellettuali

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune.
Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, di cui sia titolare una Parte, potrà essere utilizzato dall’altra Parte per le specifiche attività di cui al presente Accordo attuativo, solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità con le regole indicate da tale Parte e/o contenute nel presente atto.
I risultati delle attività svolte in comune nell’ambito del presente Accordo attuativo saranno di proprietà delle Parti, le quali potranno utilizzarli nell’ambito dei propri compiti istituzionali. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo attuativo.
In ogni caso, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna Parte.
 

Art. 7
Tutela dell’immagine

Le Parti si danno atto dell’esigenza di tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
In particolare il logo di Inail e di Regione saranno utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo attuativo.
L’utilizzazione del logo delle due Parti, straordinaria e/o estranea all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto della collaborazione di cui all’art. 2 del presente Accordo attuativo, richiederà il consenso della Parte interessata.
Ciascuna delle Parti autorizza l’altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.
 

Art. 8
Trattamento dei dati

I dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione del presente atto vengono trattati e custoditi dalle Parti in conformità alle misure e agli obblighi imposte dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i., esclusivamente per le attività realizzate in attuazione della presente convenzione. Sono fatti salvi i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/2003.
Le Parti si impegnano altresì ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie ed informazioni di cui possano venire a conoscenza nell’attuazione dei progetti di collaborazione.
 

Art. 9
Recesso

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d’intesa, previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o con raccomandata con ricevuta di ritorno.
 

Art. 10
Durata

Il presente Accordo attuativo entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione e decade automaticamente al termine di ...... anno/i. In ogni caso le attività progettuali con esso sottoscritte non possono eccedere detto termine.


Art. 11
Foro competente

Le Parti accettano di definire bonariamente eventuali controversie derivanti dall'attuazione del presente Accordo attuativo. Qualora risulti impossibile la risoluzione bonaria si conviene che sia competente, in via esclusiva, il Foro di ____________________.
 

Art. 12
Modifiche all’Accordo

Qualsiasi integrazione o modifica del presente Accordo dovrà essere apportata per iscritto e sarà operante tra le Parti solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.
Il presente atto si compone di __ pagine e di __ allegati.
Al presente atto viene apposta firma digitale da parte dei sottoscrittori ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990.
La data di sottoscrizione s’intenderà quella in cui sarà effettuata l’ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.
 

ALLEGATO 1

ILLUSTRAZIONE DEL PROGETTO

TITOLO (come riportato nell’Accordo)
DURATA (dettaglio nel Gantt)
OBIETTIVO DEL PROGETTO (tra gli obiettivi individuati nell’Accordo)
DESCRIZIONE (Gantt: fasi e output relativi, che devono trovare corrispondenza nel successivo allegato “Preventivo economico-finanziario”)
 

ALLEGATO 2

PREVENTIVO ECONOMICO-FINANZIARIO
(Redatto secondo lo schema allegato alle LIOP, pubblicate nel Portale istituzionale/Prevenzione e sicurezza/Principali atti di indirizzo)