“INTESA PER LA LEGALITÀ”

tra Prefettura di Matera e le Stazioni Appaltanti: Provincia di Matera, Comune di Matera, Comune di Policoro, Comune di Pisticci, Comune di Bernalda, Comune di Montescaglioso, Comune di Scanzano Jonico, Comune di Tricarico, Comune di Irsina, Comune di Rotondella, Comune di Colobraro, Azienda Sanitaria Locale Matera - ASM, Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Matera - ATER ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione maliosa e dei fenomeni corruttivi nell’ambito degli appalti

Premesso che le stazioni appaltanti: Provincia di Matera, Comune di Matera, Comune di Policoro, Comune di Pisticci, Comune di Bernalda, Comune di Montescaglioso, Comune di Scanzano Jonico, Comune di Tricarico, Comune di Irsina, Comune di Rotondella, Comune di Colobraro, ASM - Azienda Sanitaria Locale Matera, ATER - Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Matera con riferimento alla propria programmazione relativa agli appalti di lavori, servizi e forniture, si sono dichiarate interessate ad inserire, nella documentazione di gara e/o contrattuale, clausole di legalità in finizione di vigilanza e di contrasto sia rispetto ai tentativi di infiltrazione nel settore degli appalti pubblici da parte delle organizzazioni criminali di stampo mafioso che rispetto ai fenomeni di corruzione;
Visto l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con il quale è stato adottato il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n.136”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 aprile 2013, recante “Modalità per l’istituzione e aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafioso” (white list) e successivi interventi di modifica;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, e in particolare l'art. 1, comma 17, il quale stabilisce che: "Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara";
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
Visto il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e approvato dalla CIVIT (ora ANAC) con deliberazione dell'11 settembre 2013, n. 72, il quale stabilisce che: "Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art. 1, comma 17, della legge n. 190, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento dì commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto dell’“Intesa per la legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto." (cfr. PNA, Cap. 3 - punto 3.1.13);
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e s.m.i., e in particolare l’art. 32, il quale prevede Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione";
Visto il protocollo d'intesa sottoscritto il 15 luglio 2014 dal Ministero dell'Interno e dalla Autorità Nazionale Anticorruzione, recante le "Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC e Prefetture U.T.G. ed Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa", per la concreta applicazione delle disposizioni contenute nel richiamato articolo 32 del decreto-legge n. 90/2014, il quale stabilisce anche che i modelli di protocolli di legalità di nuova generazione accanto alle tradizionali clausole antimafia, riconoscano alla Stazione Appaltante la possibilità di azionare la clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa valutazione dell'ANAC, in tutti i casi in cui, da evidenze giudiziarie, consolidate in una misura cautelare o in un provvedimento di rinvio a giudizio, si palesino accordi corruttivi tra il soggetto aggiudicatore e l'impresa aggiudicataria;
Vista la legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate" e successivi interventi di modifica;
Viste le "Seconde linee guida per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione, anticorruzione e antimafia" sottoscritte dal Presidente deH'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dal Ministero dell’interno il 27 gennaio 2015;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38 recante "Attuazione della decisione quadro n. 2003/568/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato" che ha novellato l'art. 2635 c.c.;
Visto il decreto interministeriale del 21 marzo 2017, concernente "Individuazione delle procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafioso e istituzione, presso il Ministero dell’interno, di un apposito Comitato di coordinamento;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
Visto l’art 4 bis del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 che ha innovato l’elenco delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione maliosa, per le quali è necessaria l’iscrizione nelle white list,
Vista la circolare del Gabinetto del Ministro dell’interno n. 11001/119/12 IV PARTE del 28 luglio 2020 recante “Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40. Inserimento di nuove attività nella lista dei settori a maggior rischio di infiltrazione maliosa negli appalti di lavori”;
Visto l’art 3 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, la cui validità è stata prorogata fino al 30 giugno dell’entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108;
Visto il decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
Visto il Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n.79;
Visto il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;
Vista la circolare del Gabinetto del Ministero dell’interno n. 11001/119/7(33) del 13 giugno 2022, recante “Contrasto alle infiltrazioni mafiose nell’ambito della realizzazione delle progettualità inerenti al PNRR”;
Considerato che l'esperienza ha dimostrato che i "Protocolli di Legalità" e le forme pattizie simili costituiscono degli strumenti utili ed incisivi, favorendo ulteriori e più ampie misure di verifica, monitoraggio e controllo volte a contrastare il pericolo di infiltrazioni criminali nel settore degli appalti pubblici e i rischi di fenomeni corruttivi;
Considerato che è volontà delle stazioni appaltanti: Provincia di Matera, Comune di Matera, Comune di Policoro, Comune di Pisticci, Comune di Bernalda, Comune di Montescaglioso, Comune di Scanzano Jonico, Comune di Tricarico, Comune di Irsina, Comune di Rotondella, Comune di Colobraro, ASM -Azienda Sanitaria Locale Matera, ATER -Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Matera e della Prefettura di Matera assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nel settore degli appalti pubblici, esercitando appieno, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalle leggi vigenti, nonché adottare misure di prevenzione e di contrasto alle eventuali ingerenze e ai tentativi di infiltrazione delle organizzazioni criminali e dei rischi di fenomeni corruttivi che siano più stringenti di quelle previste dalla normativa vigente;
 

RITENUTO

che, pertanto, la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nei settori suindicati possa meglio essere perseguito mediante sottoscrizione tra le stazioni appaltanti: Provincia di Matera, Comune di Matera, Comune di Policoro, Comune di Pisticci, Comune di Bernalda, Comune di Montescaglioso, Comune di Scanzano Jonico, Comune di Tricarico, Comune di Irsina, Comune di Rotondella, Comune di Colobraro, ASM - Azienda Sanitaria Locale Matera, A TER - Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Matera e la Prefettura di Matera della presente “Intesa per la legalità” finalizzata alle attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, in particolare attraverso l’estensione delle cautele antimafia - nella forma più rigorosa delle “informazioni” del Prefetto - alla filiera degli esecutori e dei fornitori, ed agli appalti di lavori pubblici sotto soglia, in base al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni, e alle nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 136/2010 nonché attraverso il monitoraggio costante dei cantieri e delle imprese coinvolte nell’esecuzione delle opere tramite i Gruppi Interforze di cui al Decreto Interministeriale 21.03.2017, concernente “Individuazione delle procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa e istituzione, presso il Ministero dell’Interno, di un apposito Comitato di Coordinamento;
che la predetta intesa debba essere anche un mezzo di prevenzione capace di interporre efficaci barriere contro le interferenze illecite nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici - considerato che frequentemente le infiltrazioni della criminalità organizzata finiscono per saldarsi con i fenomeni corrottivi e di mala gestione della cosa pubblica - mediante la previsione di pattuizioni tese a rafforzare gli impegni alla trasparenza ed alla legalità, pure in ambiti non astrattamente riconducibili all’aggressione da parte del crimine organizzato;
Visto il nulla osta del Ministero dell’interno fornito con nota n. 11001/119/7/2 Uff. II- Ord.Sic.Pub. in data 08.08.2022;
LA PREFETTURA DI MATERA
• nella persona del Prefetto - Dott. Sante Copponi
e le stazioni appaltanti:
PROVINCIA DI MATERA
• nella persona del Presidente - Avv. Piero Marrese
COMUNE DI POLICORO
nella persona del Sindaco - Avv. Enrico Bianco
COMUNE DI PISTICCI
nella persona del Sindaco - Dott. Domenico Albano
COMUNE DI BERNALDA
nella persona del Sindaco - Dott. Domenico Raffaele Tataranno
COMUNE DI MONTESCAGLIOSO
nella persona del Presidente del Consiglio Comunale - Sig. Donato Ditaranto
COMUNE DI SCANZANO JONICO
• nella persona del Commissario Prefettizio - Dott. ssa Rosalia Ermelinda Camerini
COMUNE DI TRICARICO
nella persona del Commissario Straordinario - Dott.ssa Emilia Felicita Capolongo
COMUNE DI IRSINA
• nella persona del Sindaco - Avv. Nicola Massimo Morea
COMUNE DI ROTONDELLA
• nella persona del Sindaco - Avv. Gianluca Palazzo
COMUNE DI COLOBRARO
nella persona del Sindaco - Dott. Nicola Lista
ASM - Azienda Sanitaria Locale Matera
• nella persona del Direttore Sanitario ASM - Dott. Giuseppe Magno
ATER - Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Matera
• nella persona del Direttore f.f. - Dirigente Ufficio Amministrativo, Patrimonio e Bilancio - Avv. Francesco D’Onofrio
 

STIPULANO

la seguente “Intesa per la legalità” finalizzata a prevedere, fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ulteriori misure intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, a rafforzare i presidi a tutela della trasparenza in funzione anticorruzione e antimafia e a garantire una rapida e corretta esecuzione e gestione degli appalti le stazioni appaltanti: Provincia di Matera, Comune di Matera, Comune di Policoro, Comune di Pisticci, Comune di Bernalda, Comune di Montescaglioso, Comune di Scantono Jonico, Comune di Tricarico, Comune di Irsina, Comune di Rotondella, Comune di Colobraro, ASM - Azienda Sanitaria Locale Matera, ATER - Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Matera

Art. 1- AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
l. Le disposizioni della presente “Intesa per la legalità” si applicano:
a) agli appalti di lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro;
b) agli appalti di servizi e forniture di importo superiore a 100.000 euro;
c) ai subappalti, sub-contratti e sub-affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro;
d) agli appalti, di qualunque importo, direttamente aventi ad oggetto attività sensibili, come di seguito definite, nonché agli appalti, di qualunque importo, aventi per oggetto:
1) servizi di mensa;
2) servizi di pulizia;
3) somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita;
4) servizi informatici.
2. Ai fini della presente “Intesa per la legalità” devono, intendersi:
a) Intesa: la presente “Intesa per la legalità”;
b) Prefettura: la Prefettura di Matera;
c) Stazioni Appaltanti: Provincia di Matera, Comune di Matera, Comune di Policoro, Comune di Pisticci, Comune di Bernalda, Comune di Montescaglioso, Comune di Scanzano Jonico, Comune di Tricarico, Comune di Irsina, Comune di Rotondella, Comune di Colobraro, ASM - Azienda Sanitaria Locale Matera, ATER -Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Matera;
d) Codice Antimafia: il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136" adottato con D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.;
e) Codice Appalti: il "Codice dei contratti pubblici" adottato con D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
f) Appaltatore: ciascun soggetto affidatario di un Contratto di appalto come definito dal presente articolo;
g) Contratto d'appalto: contratto (ed eventuali atti aggiuntivi) originariamente stipulato tra Provincia di Matera, Comune di Matera, Comune di Policoro, Comune di Pisticci, Comune di Bernalda, Comune di Montescaglioso, Comune di Scanzano Jonico, Comune di Tricarico, Comune di Irsina, Comune di Rotondella, Comune di Colobraro, ASM - Azienda Sanitaria Locale Matera, A TER - Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Matera e l'Appaltatore avente ad oggetto lavori, servizi o forniture;
h) Subappalto e Sub-contratto: contratti (ed eventuali atti aggiuntivi), come definiti dall’art. 105 Codice Appalti, stipulati tra l'Appaltatore e il Subappaltatore o Sub-contraente, avente ad oggetto lavori, servizi o forniture;
i) Subappaltatore e Sub-contraente: l'avente causa dell'Appaltatore con cui quest'ultimo stipula un Subappalto/Sub-contratto, come definito dall'art. 105 del Codice Appalti;
j) Sub-affidamento: qualsiasi contratto, diverso dall’originario Contratto d'appalto oppure diverso dal Subappalto o Sub-contratto, come sopra definiti, che sia stipulato dal Subappaltatore o Sub-contraente, comunque connesso all’esecuzione del contratto principale;
k) Filiera delle Imprese: è il complesso dei Subappaltatori/Sub-contraenti/Sub-affidatari i cui rapporti (Subappalto/Sub-contratto/Sub-affidamento) sono legati da un nesso di dipendenza funzionale tra la prestazione oggetto del rapporto stesso e quella oggetto del Contratto d’appalto, pur riguardanti prestazioni eventualmente collaterali-
l) Attività sensibili: le seguenti attività, ai sensi dell’art. 1, comma 53 della legge 190/2012 che comportano l’iscrizione negli elenchi (c.d. white list) di cui al precedente comma 52 dell’art. 1 della stessa legge 190/2012 (sono fatti salvi gli aggiornamenti del seguente elenco):
- trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- trasporto, anche transfrontaliere e smaltimento rifiuti per conto di terzi
- estrazione fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo e di bitume
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- servizio di autotrasporto per conto terzi;
- guardiania di cantiere.

Art. 2 - INFORMAZIONI ANTIMAFIA
1. Il regime delle informazioni antimafia, di cui all’art. 91 del Codice Antimafia, è esteso ai Contratti di appalti di lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ai contratti relativi a servizi e forniture di importo superiore a 100.000 euro, ai subappalti e subcontratti di lavori, forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro.
2. L’obbligo di richiesta di informazioni antimafia non sussiste nell’ipotesi di contratti con soggetti iscritti negli elenchi (cd. white list) di cui all’art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190. La verifica, per via telematica, dell’iscrizione dell’operatore economico negli elenchi della Prefettura tiene luogo dell’accertamento del possesso dei requisiti antimafia.
3. Le stazioni appaltanti si impegnano altresì a richiedere l’informazione antimafia per i contratti ed i subcontratti, indipendentemente dal loro importo, aventi ad oggetto:
- servizi di mensa;
- servizi di pulizia;
- somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita;
- servizi informatici.
4. A seguito dell’esito interdittivo delle informazioni antimafia, le stazioni appaltanti, qualora risultassero a carico delle imprese tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, non potranno procedere alla stipula di Contratti d’appalto o all’autorizzazione di Subappalti. Analogo divieto di stipula fa capo a tutti i soggetti della Filiera.
5. Tutti i contratti d’appalto e le fattispecie contrattuali della Filiera dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa analoga o mutuata per rinvio all’art. 1456 c.c. nella quale sia stabilita l’immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, nel caso di esito interdittivo delle Informazioni antimafia successive alla stipula dei Contratti d’appalto o dei contratti della Filiera. È comunque fatto salvo quanto previsto dall’art. 94, comma 3, del Codice Antimafia e dall’art. 32, comma 10, del decreto legge n.90/2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Sono a carico della Ditta interdetta i gravami economici conseguenti alla risoluzione del contratto.
6. Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati Contratti d’appalto o della Filiera, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese, ulteriori informazioni antimafia e questa abbiano dato esito interdittivo, i relativi contratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura delle stazioni appaltanti: Provincia di Matera, Comune di Matera, Comune di Policoro, Comune di Pisticci, Comune di Bernalda, Comune di Montescaglioso, Comune di Scontano Jonico, Comune di Tricarico, Comune di Irsina, Comune di Rotondella, Comune di Colobraro, ASM - Azienda Sanitaria Locale Matera, ATER - Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Matera, rispettivamente, ovvero dell’Appaltatore, del Subappaltatore o del Subcontraente, mediante attivazione della clausola di cui al precedente comma 5. In questi casi le stazioni appaltanti: Provincia di Matera, Comune di Matera, Comune di Policoro, Comune di Pisticci, Comune di Bernalda, Comune di Montescaglioso, Comune di Scanzano Jonico, Comune di Tricarico, Comune di Irsina, Comune di Rotondella, Comune di Colobraro, ASM - Azienda Sanitaria Locale Matera, ATER - Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Matera effettuano immediatamente ogni adempimento necessario a rendere operativa detta clausola e comunque a revocare l’eventuale autorizzazione al subappalto. I soggetti della Filiera comunicano immediatamente alla Prefettura e alle stazioni appaltanti:
Provincia di Matera, Comune di Matera, Comune di Policoro, Comune di Pisticci, Comune di Bernalda, Comune di Montescaglioso, Comune di Scanzano Jonico, Comune di Tricarico, Comune di Irsina, Comune di Rotondella, Comune di Colobraro, ASM - Azienda Sanitaria Locale Matera, ATER - Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Matera l’applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell’impresa cui le Informazioni si riferiscono.
5) A seguito dell’esito interdittivo delle informazioni antimafia, le stazioni appaltanti, qualora risultassero a carico delle imprese tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, non potranno procedere alla stipula di Contratti d'appalto o all'autorizzazione di Subappalti. Analogo divieto di stipula fa capo a tutti i soggetti della Filiera.

Art. 3 - PREVENZIONE DELLE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO ANTICORRUTTIVO
1. Le stazioni appaltanti: Provincia di Matera, Comune di Matera, Comune di Policoro, Comune di Pisticci, Comune di Bernalda, Comune di Montescaglioso, Comune di Scanzano Jonico, Comune di Tricarico, Comune di Irsina, Comune di Rotondella, Comune di Colobraro, ASM - Azienda Sanitaria Locale Matera, A TER - Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Matera, l’Appaltatore, il Subappaltatore o il Sub-contraente si impegnano ad inserire rispettivamente nel contratto d’appalto, nei subappalti/subcontratti, nei sub affidamenti, le seguenti clausole:
Clausola n. 1: "L’Appaltatore, Subappaltatore o Sub-contraente in caso di stipula di un Subaffidamento, si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria, per il tramite dei servizi di polizia giudiziaria di riferimento sul territorio, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.
Clausola n. 2: "Le stazioni appaltanti, l'Appaltatore in caso di Subappalto o Sub-contratto; Il Subappaltatore o Sub-contraente in caso di stipula dì un Sub-affidamento, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 cc, ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 3ì9-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346- bis, 353 e 353-bis del codice penale.
2. Nei casi di cui al precedente comma 1, l'esercizio della potestà risolutoria da parte delle stazioni appaltanti ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte delle stazioni appaltanti: Provincia di Matera, Comune di Matera, Comune di Policoro, Comune di Pisticci, Comune di Bernalda, Comune di Montescaglioso, Comune di Scarnano Jonico, Comune di Tricarico, Comune di Irsina, Comune di Rotondella, Comune di Colobraro, ASM - Azienda Sanitaria Locale Matera, ATER-Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Matera della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra le stazioni appaltanti: Provincia di Matera, Comune di Matera, Comune di Policoro, Comune di Pisticci, Comune di Bernalda, Comune di Montescaglioso, Comune di Scanzano Jonico, Comune di Tricarico, Comune di Irsina, Comune di Rotondella, Comune di Colobraro, ASM - Azienda Sanitaria Locale Matera, A TER - Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Matera e l'Appaltatore, o tra i soggetti della Filiera alle condizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 e ss.mm.ii.

Art. 4 - PREVENZIONE DELLE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO ANTIMAFIA
1. In occasione di ciascuna delle procedure indette per l’affidamento degli appalti oggetto del Protocollo, le stazioni appaltanti si impegnano a predisporre nella documentazione di gara e contrattuale, le seguenti dichiarazioni, la cui violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 1456 c c:
Clausola n. 1: La sottoscritta impresa, dopo aver preso completa visione e lettura, si impegna all’integrale rispetto di tutto quanto previsto nell'Intesa per la legalità”, sottoscritta tra Prefettura di Matera e la stazione appaltante: Provincia di Matera, Comune di Matera, Comune di Policoro, Comune di Pisticci, Comune di Bernalda, Comune di Montescaglioso, Comune di Scanzano Jonico, Comune di Tricarico, Comune di Irsina, Comune di Rotondella, Comune di Colobraro, ASM - Azienda Sanitaria Locale Matera, A TER - Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Matera in data 7 dicembre 2022 e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio previsto dall’art. 7 del medesimo Protocollo.
Clausola n. 2: La sottoscritta impresa dichiara dì non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e che non si accorderà con altre partecipanti alla gara". A tal proposito, le stazioni appaltanti: Provincia di Matera, Comune di Matera, Comune di Policoro, Comune di Pisticci, Comune di Bernalda, Comune di Montescaglioso, Comune di Scanzano Jonico, Comune di Tricarico, Comune di Irsina, Comune di Rotondella, Comune di Colobraro, ASM - Azienda Sanitaria Locale Matera, A TER - Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Matera riconosceranno quali sospetti casi di anomalia e, quindi soggetti a verifica quei casi in cui ricorrano, insieme o da sole, le seguenti circostanze sintomatiche:
I. utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte delle imprese partecipanti;
II. utilizzazione anche di un solo dipendente di altra impresa partecipante;
III. rapporto di coniugio, di affinità o vincoli di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali o direttive nelle imprese partecipanti;
IV. coincidenza della residenza e/o del domicilio delle imprese partecipanti;
V. intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara.
Clausola n. 3: "La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma dì condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell’esecuzione. Della denuncia è tempestivamente informato in forma riservata il Prefetto, il quale, sentita l'Autorità Giudiziaria e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informare le stazioni appaltanti: Provincia di Matera, Comune di Matera, Comune di Policoro, Comune di Pisticci, Comune di Bernalda, Comune di Montescaglioso, Comune di Scarnano Jonico, Comune di Tricarico, Comune di Irsina, Comune di Rotondella, Comune di Colobraro, ASM - Azienda Sanitaria Locale Matera, ATER -Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Matera.
2) Le stazioni appaltanti: Provincia di Matera, Comune di Matera, Comune di Policoro, Comune di Pisticci, Comune di Bernalda, Comune di Montescaglioso, Comune di Scanzano Jonico, Comune di Tricarico, Comune di Irsina, Comune di Rotondella, Comune di Colobraro, ASM - Azienda Sanitaria Locale Matera, A TER - Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Matera si impegnano, inoltre, a prevedere nei Contratti d'appalto, nonché a verificarne l’inserimento nei contratti della Filiera, quanto segue:
a) l’obbligo per l'Appaltatore e per tutti i soggetti della Filiera di assumere a proprio carico gli eventuali oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità;
b) l’obbligo dell’appaltatore di far rispettare l’Intesa dai propri subappaltatori/subcontraenti, tramite l’inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo alla clausola n. 1 e n. 3 di cui al precedente comma 1, contestualmente prevedendo l’obbligo in capo al subappaltatore/subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da questi ultimi stipulati con gli ulteriori Sub-affidatari della Filiera delle Imprese;
c) l’obbligo per il subappaltatore di inserire nei propri Subappalti/Sub-contratti una clausola che subordini sospensivamente l’efficacia della cessione del credito alla preventiva acquisizione, da parte delle stazioni appaltanti: Provincia di Matera, Comune di Matera, Comune di Policoro, Comune di Pisticci, Comune di Bernalda, Comune di Montescaglioso, Comune di Scarnano Jonico, Comune di Tricarico, Comune di Irsina, Comune di Rotondella, Comune di Colobraro, ASM - Azienda Sanitaria Locale Matera, A TER - Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Matera, delle informazioni antimafia di cui all’art. 91 del Codice Antimafia, nei confronti del cessionario. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti della filiera che stipuleranno una cessione dei crediti. Pertanto deve essere previsto l’obbligo per l’appaltatore di inviare alla stazione appaltante la documentazione relativa a soggetto cessionario per la conseguente acquisizione delle informazioni antimafia di cui all’art. 91 del Codice Antimafia;
d) l’obbligo per l'Appaltatore, nel caso di appalti direttamente aventi ad oggetto “Attività sensibili”, di qualunque importo, di comprovare l’avvenuta o richiesta iscrizione negli elenchi di cui all’art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n, 190, (cd. white list) già all’atto della partecipazione alla procedura di scelta del contraente. Lo stesso obbligo viene contrattualmente assunto dall'Appaltatore nei confronti dei propri Subappaltatori/Sub- contraenti, nonché da quest’ultimi, tramite inserimento di analoga disciplina nei contratti, di qualunque importo, della Filiera delle Imprese;
e) l’obbligo per l’appaltatore e per tutti i soggetti coinvolti nell’esecuzione dell’opera, di ricorrere al distacco della manodopera solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all’ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione della documentazione antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 sull’impresa distaccante”.
3) Le stazioni appaltanti: Provincia di Matera, Comune di Matera, Comune di Policoro, Comune di Pisticci, Comune di Bernalda, Comune di Montescaglioso, Comune di Scanzano Jonico, Comune di Tricarico, Comune di Irsina, Comune di Rotondella, Comune di Colobraro, ASM - Azienda Sanitaria Locale Matera, A TER - Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Matera e l'Appaltatore si impegnano ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l’immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere. Lo stesso obbligo viene contrattualmente assunto dai soggetti della filiera.
4) Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’ art. 80 del Codice Appalti e, in particolare, di coloro che non denuncino di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata, secondo il disposto dell'art. 80, comma 5, lett. I) del Codice Appalti.

Art. 5 - MISURE DI PREVENZIONE CONTRO I TENTATIVI DI CONDIZIONAMENTO CRIMINALE NEI CANTIERI
1) Relativamente agli appalti di lavoro, le stazioni appaltanti Provincia di Matera, Comune di Matera, Comune di Policoro, Comune di Pisticci, Comune di Bernalda, Comune di Montescaglioso, Comune di Scarnano Jonico, Comune di Tricarico, Comune di Irsina, Comune di Rotondella, Comune di Colobraro, ASM - Azienda Sanitaria Locale Matera, A TER - Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Matera si impegnano a prevedere nei Contratti d'appalto l'obbligo per l’Appaltatore di nominare un Referente di cantiere, con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un Rapporto di cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletare anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all’ art. 93 del Codice Antimafia.
2) Il Rapporto di cantiere dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l’indicazione dell'operatore economico incaricato, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altri soggetti che operano in regime di Subappalto, Sub-contratto, Sub affidamento, nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all’interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.
3) Il Rapporto di cantiere dovrà essere tenuto nel cantiere stesso e dovrà essere trasmesso settimanalmente, a mezzo e-mail, al RUP.
4) Le stazioni appaltanti: Provincia di Matera, Comune di Matera, Comune di Policoro, Comune di Pisticci, Comune di Bernalda, Comune di Montescaglioso, Comune di Scanzano Jonico, Comune di Tricarico, Comune di Irsina, Comune di Rotondella, Comune di Colobraro, ASM - Azienda Sanitaria Locale Matera, ATER - Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Matera si impegnano a verificare inserimento nei contratti della Filiera di una clausola che preveda che la bolla di consegna del materiale per le forniture necessarie al cantiere indichi il numero di targa ed il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali.
5) L'inosservanza degli impegni di cui al precedente comma 4, accertata nell'esercizio dell'attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, è assoggettata, alle misure inibitorie e pecuniarie di cui al § 7.4 dell’Intesa.

Art. 6 - CONFERIMENTO DATI PER GLI APPALTI DI LAVORI
1. In tutti i Contratti d'appalto o Sub-affidamenti di lavori che rientrano nell'ambito di applicazione dell’Intesa, verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:
a) mettere a disposizione per la eventuale richiesta da parte della Prefettura, i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale, l’indicazione del codice fiscale di ciascun dipendente, oltre alle sue generalità complete.
b) mettere a disposizione della Prefettura, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare l'organico;
c) mettere a disposizione della Prefettura, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore. Le informazioni di cui alla presente disposizione vengono fomite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445.

Art. 7 - SANZIONI
§ 7.1 - Esito dell’Informazione interdittiva
7.1.1 in conformità a quanto indicato all'art. 2, comma 5 dell’Intesa, l'esito interdittivo delle informazioni antimafia effettuate successivamente alla stipula di un contratto è sanzionato nei confronti dell'Appaltatore o dei soggetti della Filiera:
1. con la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) con la revoca dell’autorizzazione al Subappalto, salvo quanto previsto dall'art. 94, comma 3 del Codice Antimafia e dall'art. 32, comma 10, del decreto-legge 90/2014 convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114;
2. con l’applicazione di una penale nella misura del 5% dell’importo del Contratto di appalto/Subappalto/Sub-contratto/Sub-affidamento.
§ 7.2 - Violazione dell’obbligo d’inserimento delle clausole di cui all'articolo 2, comma 5; all’ articolo 3 e all’ articolo 4, commi 1 e 2 dell’Intesa.
7.2.1 II mancato inserimento, da parte dell’Appaltatore o del soggetto della Filiera, delle clausole di cui all'articolo 2, comma 5; all’ articolo 3 e all’articolo 4, commi 1 e 2 dell’Intesa, è sanzionato ai sensi dell’art. 1456 c.c. con la risoluzione del contratto che non contenga tali clausole e con il diniego/revoca dell'autorizzazione al Subappalto;
7.2.2 la violazione, da parte dell'Appaltatore o del soggetto della Filiera, degli obblighi di comunicazione e denuncia indicati nell'articolo 3 e nell'art. 4, commi 1 e 2 dell’Intesa è sanzionata con la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e con la revoca dell’autorizzazione al Subappalto, fatta salva, nei casi di cui all’ articolo 3, la previa intesa con A.N.A.C.
§ 7.3 - Violazione degli obblighi di cui all’art. 4, comma 3 dell’Intesa relativi all’adozione di idonee misure organizzative ed istruzioni al personale ai fini dalla segnalazione di tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.
7.3.1 in caso di violazione da parte dell'Appaltatore o del soggetto della Filiera degli obblighi indicati nell'art. 4, comma 3 dell’Intesa, viene applicata, in sede di primo accertamento, una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) dell’importo del contratto e comunque in misura non superiore a 20.000 euro.
7.3.2. In caso di recidiva, la predetta violazione viene sanzionata con la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. o con la revoca dell’autorizzazione al subappalto.
§ 7.4 Violazione degli obblighi di cui all’art 5 dell’Intesa
7.4.1. La violazione, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi indicati nell'art. 5, comma 4 accertata nell'esercizio dell'attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, fermo restando che il lavoratore o il mezzo devono essere in tal caso immediatamente allontanati dal cantiere, è sanzionata nei confronti dell'Appaltatore:
I. in sede di primo accertamento, con l'applicazione di una penale di 1.000 euro;
II. in sede di secondo accertamento, con l'applicazione di una penale di 1.500 euro;
III. in sede di ulteriore accertamento, con l’applicazione di una penale di 2.500 euro e con la risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) o con la revoca dell'autorizzazione al Subappalto.
7.4.1. Per le violazioni degli obblighi previsti dall'articolo 5, comma 1 commesse nel medesimo giorno si applica il criterio della continuazione. Conseguentemente, ad esse si applica un'unica sanzione individuata secondo quanto stabilito al § 7.4, sub 7.4. 1, nn. I, II e III;
7.4.2. L'applicazione delle misure sanzionatorie di cui al presente § 7.4. non preclude un eventuale ulteriore regime sanzionatorio previsto nella documentazione contrattuale.
§7.5. - Violazione obblighi di cui all’art. 6, comma 1 dell’Intesa.
7.5.1. La violazione, da parte dell'Appaltatore o del soggetto della Filiera, di uno o più degli obblighi di comunicazione indicati nell’art. 6, comma 1, entro il termine assegnato è sanzionata:
I. in sede di primo accertamento, con l'applicazione di una penale pari allo 1% (uno per cento) dell’importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e comunque in misura superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00);
II. in sede di secondo accertamento, con l'applicazione di una penale dall'1 % al 2% (due per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la formale diffida dell'Appaltatore o del Subaffidatario;
III. in sede di ulteriore accertamento, con l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell’importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) o con la revoca dell'autorizzazione al Subappalto.
7.6 6. - Violazioni imputabili a mandanti di un R.T.O.E. (Raggruppamento Temporaneo di Operatori Economici).
7.6.1. Nell'ipotesi che le violazioni considerate al presente art. 7 siano imputabili a mandanti di un R.T.O.E. le sanzioni pecuniarie commisurate all’importo del contratto e segnatamente quelle indicate ai punti 1, 3 e 5 del presente articolo si applicano sulla quota risultante da eventuali patti parasociali sottesi al contratto.
7.7 7.7. - Modalità di applicazione delle penali.
7.7.1. Le sanzioni economiche di cui ai precedenti $$ 7.1, 7.3, 7.4, e 7.5 sono determinate e applicate dalle stazioni appaltanti: Provincia di Matera, Comune di Matera, Comune di Policoro, Comune di Pisticci, Comune di Bernalda, Comune di Montescaglioso, Comune di Scarnano Jonico, Comune di Tricarico, Comune di Irsina, Comune di Rotondella, Comune di Colobraro, ASM - Azienda Sanitaria Locale Matera, ATER - Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Matera nei confronti dell’appaltatore e per il tramite dell’Appaltatore, nei confronti del soggetto della filiera. In tutti i casi le stazioni appaltanti: Provincia di Matera, Comune di Matera, Comune di Policoro, Comune di Pisticci, Comune dì Bernalda, Comune di Montescaglioso, Comune di Scanzano Jonico, Comune di Tricarico, Comune di Irsina, Comune di Rotondella, Comune di Colobraro, ASM - Azienda Sanitaria Locale Matera, A TER - Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Matera ne daranno informazione alla Prefettura. Le penali sono applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute all’impresa (appaltatore/soggetto della filiera), in relazione alla prima erogazione utile ed in ogni caso nei limiti degli importi contrattualmente dovuti (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione dell'opera). Il soggetto che deve applicare la penale dà informazione alla Prefettura, alla stazione appaltante e al proprio dante causa contrattuale della filiera delle imprese in merito all’esito dell’applicazione della penale stessa; In caso di incapienza totale o parziale delle somme contrattualmente dovute dall’impresa nei cui confronti viene applicata la penale, si procederà secondo le disposizioni del codice civile.
7.7.2. Gli importi derivanti dall’applicazione delle penali sono posti a disposizione delle stazioni appaltanti: Provincia di Matera, Comune di Matera, Comune di Policoro, Comune di Pisticci, Comune di Bernalda, Comune di Montescaglioso, Comune di Scanzano Jonico, Comune di Tricarico, Comune di Irsina, Comune di Rotondella, Comune di Colobraro, ASM - Azienda Sanitaria Locale Matera, ATER-Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Matera, e da queste accantonate nel quadro economico dello specifico intervento. Le stazioni appaltanti potranno disporne per sostenere le spese conseguenti alle violazioni cui si riferiscono le medesime sanzioni, ovvero all’incremento delle misure per la sicurezza antimafia/anticorruzione. La destinazione delle eventuali somme residue, al termine della realizzazione dell'intervento, verrà effettuata contestualmente al collaudo dell'intervento stesso, secondo le indicazioni deliberate dai competenti organi delle stazioni appaltanti.
7.8. - Risoluzione del contratto.
7.8.1. La risoluzione del contratto di affidamento e la revoca dell'autorizzazione al Subappalto in applicazione del regime sanzionatone di cui all’ Intesa non comportano obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo a carico delle stazioni appaltanti: Provincia di Matera, Comune di Matera, Comune di Policoro, Comune di Pisticci, Comune di Bernalda, Comune di Montescaglioso, Comune di Scanzano Jonico, Comune di Tricarico, Comune di Irsina, Comune di Rotondella, Comune di Colobraro, ASM - Azienda Sanitaria Locale Matera, ATER-Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Matera, e ove ne ricorra il caso, dell’appaltatore o del soggetto della filiera per il cui tramite viene disposta la risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite dal soggetto nei cui confronti il contratto è stato risolto, e, beninteso, al netto dell'applicazione delle penali previste dai §§ 7.1, 7.3, 7.4 e 7.5.

Art. 8 - SICUREZZA SUL LAVORO
1. Le stazioni appaltanti: Provincia di Matera, Comune di Matera, Comune di Policoro, Comune di Pisticci, Comune di Bernalda, Comune di Montescaglioso, Comune di Scanzano Jonico, Comune di Tricarico, Comune di Irsina, Comune di Rotondella, Comune di Colobraro, ASM - Azienda Sanitaria Locale Matera, ATER - Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Matera, si impegnano affinché l’affidamento di ciascun appalto tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e la tutela dell’ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo verificheranno (pur nel pieno rispetto dell’obbligo di non ingerenza) che l’impresa appaltatrice e l’eventuale impresa sub- appaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all’art. 5 della L. 136/2010 richiamandone nei bandi di gara l’obbligo, all’osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d’asta.
2. Qualora vengano riscontrate gravi violazioni le Stazioni Appaltanti risolveranno i contratti ed escluderanno dalle procedure le imprese che hanno commesso gravi violazioni. A tal fine si considerano gravi violazioni:
- l’inosservanza di norme che determinano il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall’Autorità Giudiziaria;
- l’impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell’opificio;
- l’inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi.

Art. 9 - FLUSSI FINANZIARI
1. Allo scopo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito dei rapporti contrattuali connessi con l’esecuzione dei lavori o con la prestazione di servizi o forniture per prevenire eventuali fenomeni di riciclaggio, le Stazioni Appaltanti sono chiamate al rispetto delle disposizioni normative contenute nell’art. 3 della L. 136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”.
2. Esse pertanto sono tenute ad inserire nei contratti di appalto o di concessione o nei capitolati, l’obbligo a carico dell’appaltatore o del concessionario di effettuare i pagamenti relativi all’esecuzione del contratto di appalto o della concessione esclusivamente per il tramite di intermediari di cui all’art. 3 della legge citata, vale a dire le Banche e Poste Italiane S.p.A.
3. Le Stazioni Appaltanti provvederanno, altresì, a verificare l’inserimento da parte delle imprese appaltatrici o concessionarie nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontratti di analoga clausola.
4. In caso di violazione, si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto e/o subcontratto.
5. Per i contratti già in essere, la tracciabilità dei flussi finanziari potrà in ogni caso essere assicurata, previe intese con le imprese aggiudicatarie.

Art. 10 - MONITORAGGIO E TRACCIAMENTO, A FINI DI TRASPARENZA, DEI FLUSSI DI MANODOPERA
1. In relazione ad appalti di lavori superiori a 500.000 euro le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione, nell’ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'Opera, le modalità di assunzione della manodopera, i relativi adempimenti sulla legislazione sul lavoro e sul CCNL del settore merceologico preminente nel cantiere sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative, a tal fine impegnandosi a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza anche in conformità a quanto previsto da eventuali Protocolli di Legalità, in ambito provinciale, a tutela della sicurezza dei lavoratori.
2. Ai fini del paragrafo 1 è contestualmente costituito presso la Prefettura un apposito tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera a cui partecipano il rappresentante del locale Ispettorato Territoriale del Lavoro, nonché rappresentanti delle OO.SS. degli edili maggiormente rappresentative. Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attività di controllo antimafia, il tavolo è coordinato dal Coordinatore del Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura. Alle riunioni sarà invitato a partecipare il personale del Reparto Speciale dell’Anna dei Carabinieri competente in materia di lavoro e potranno partecipare, su invito della Prefettura, altri esperti.
3. Il tavolo di cui al paragrafo 2, anche al fine di non compromettere l’osservanza del crono- programma delle opere, potrà altresì esaminare eventuali questioni inerenti a criticità riguardanti l’impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell’estromissione dell’impresa ed in conseguenza della perdita del contratto o del subcontratto.
4. Il tavolo è informato delle violazioni contestate in merito alla sicurezza dei lavoratori nel cantiere e l’utilizzazione delle tessere dì riconoscimento di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 81/2008, utilizzate secondo quanto previsto dall'articolo 8 del Protocollo.

Art. 11 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA E INFORMAZIONE
1. Le stazioni appaltanti: Provincia di Matera, Comune di Matera, Comune di Policoro, Comune di Pisticci, Comune di Bernalda, Comune di Montescaglioso, Comune di Scanzano Jonico, Comune di Tricarico, Comune di Irsina, Comune di Rotondella, Comune di Colobraro, ASM - Azienda Sanitaria Locale Matera, ATER - Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Matera, provvedono a riferire sulla propria attività di applicazione del presente protocollo, inviando alla Prefettura, con cadenza semestrale, un proprio rapporto.
2. Le stazioni appaltanti: Provincia di Matera, Comune di Matera, Comune di Policoro, Comune di Pisticci, Comune di Bernalda, Comune di Montescaglioso, Comune di Scanzano Jonico, Comune di Tricarico, Comune di Irsina, Comune di Rotondella, Comune di Colobraro, ASM - Azienda Sanitaria Locale Matera, A TER - Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Matera, si impegnano ad una rigorosa e puntuale osservanza di quanto previsto dall'art. 95, comma 3 del Codice Antimafia che configura l'obbligo di informare tempestivamente il Prefetto competente per territorio della pubblicazione del bando di gara, nel caso di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa comunitaria.

Art. 12 - DURATA DELL’INTESA
1. L’Intesa che le parti sottoscrivono, ciascuna per quanto di competenza, in relazione agli impegni espressamente indicati, avrà la durata di tre anni e comunque fino al collaudo delle opere, a decorrere dalla data odierna e si intenderà tacitamente rinnovato per un ugual periodo, salvo disdetta da inviarsi, a mezzo posta elettronica certificata, tre mesi prima della scadenza.

Matera, 7 dicembre 2022