Regione autonoma della Sardegna
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale

Regolamento dell'ufficio operativo del comitato regionale di coordinamento
Art. 2 DPCM 21 dicembre 2007

ARTICOLO 1
Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento definisce le regole di funzionamento dell’Ufficio Operativo del Comitato Regionale di Coordinamento (di seguito Comitato) - ricostituito da ultimo con Decreto del Presidente della Regione n. 102 dl 17 ottobre 2019 - in conformità alle disposizioni stabilite dal DPCM 21 dicembre 2007 (di seguito DPCM) e dall’art. 7 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
L’originario Regolamento è stato approvato dal Comitato nella seduta del 25 gennaio 2012, contestualmente all’approvazione del Regolamento del Comitato.
Il presente Regolamento è approvato con la maggioranza dei componenti del Comitato e può essere modificato con le medesime modalità.
Come convenuto nella seduta del Comitato del 29 marzo 2021, il Regolamento è stato aggiornato a quanto stabilito nel predetto Decreto del Presidente della Regione n. 102 dl 17 ottobre 2019.
 

ARTICOLO 2
Composizione dell’Ufficio Operativo

Come previsto dal punto 3 dell’allegato 1 della DGR n. 60/25 del 5 novembre 2008 e ai sensi dell’art. 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 102 del 17 ottobre 2019, nella regione Sardegna l’Ufficio Operativo, di cui all’art. 2 del DPCM 21 dicembre 2007, risulta composto dai rappresentanti dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPreSAL), dell’Ispettorato Interregionale del Lavoro (Abruzzo, Lazio, Sardegna, Toscana, Umbria) - Roma, dei Vigili del Fuoco, delle Direzioni Marittime di Cagliari e di Olbia e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna.
Le funzioni di Coordinamento delle attività dell’Ufficio Operativo sono svolte, come stabilito dall’art. 4 del Decreto del Presidente della Regione n. 102 del 17 ottobre 2019, dal Settore Prevenzione e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro - Servizio Promozione della salute e osservatorio epidemiologico della Direzione Generale della Sanità.
L’Ufficio di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera del Ministero della Salute (USMAF SASN Campania- Sardegna), l’ENAC Sardegna, il Servizio delle Attività Estrattive dell’Assessorato Regionale dell’Industria partecipano alle riunioni dell’Ufficio Operativo ogni qualvolta la materia trattata rientri tra quelle di propria competenza.
Preso atto della specificità delle materie trattate, in taluni casi ai lavori dell'Ufficio Operativo potranno essere invitati a partecipare anche altri esperti per la materia allo studio.
 

ARTICOLO 3
Compiti dell’Ufficio Operativo

L'Ufficio Operativo assolve ai compiti previsti dall'art. 2 del DPCM 21 dicembre 2007 e, con particolare riferimento ai piani operativi integrati, a quanto previsto dal punto 3 dell’Allegato 1 della D.G.R. n. 60/25 del 5 novembre 2008.
Inoltre, l’Ufficio Operativo indirizza gli Organismi Provinciali di cui al comma 3 del medesimo articolo secondo le priorità indicate dal Comitato, al quale segnala le istanze proposte dagli Organismi.
 

ARTICOLO 4
Rapporti

All’Ufficio Operativo compete rapportarsi con i singoli Organismi Provinciali di cui all'art. 2, c. 3, del DPCM 21 dicembre 2007 riconducendo in quelle sedi le decisioni prese, le informazioni, i dati e le indicazioni definite nel corso delle riunioni.
L’Ufficio Operativo si raccorda con l’INAIL, l’INPS, l’Ufficio di Sanità Aerea e Marittima e con gli altri soggetti componenti il Comitato Regionale di Coordinamento, anche al fine di meglio definire i piani operativi integrati. Per l’espletamento dei propri compiti, l’Ufficio Operativo può acquisire informazioni e ogni documento ritenuto utile, da soggetti pubblici e privati, e può promuovere indagini conoscitive.
 

ARTICOLO 5
Segreteria dell'Ufficio Operativo

Per le attività di segreteria e di supporto organizzativo dell’Ufficio Operativo, il Settore Prevenzione e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro - Servizio Promozione della salute e osservatorio epidemiologico della Direzione Generale della Sanità che assume funzioni di Coordinamento dell’Ufficio medesimo si avvale dello “specifico supporto” citato nell’Allegato n. 4 degli Esiti della Commissione Salute del 17.09.2008, che il Comitato deve avere per le attività legate al funzionamento del Comitato stesso e del suo Ufficio Operativo.
 

ARTICOLO 6
Riunioni dell’Ufficio Operativo

L’Ufficio Operativo si riunisce almeno ogni tre mesi.
Le riunioni si tengono presso la sede dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.
La riunione è considerata valida se presente almeno la metà dei componenti più uno.
Ogni componente ha la facoltà di chiedere l’integrazione dell’ordine del giorno prima dell’inizio di ciascuna seduta: il Coordinamento dell’Ufficio Operativo, valutata positivamente la ricevibilità della richiesta, ne dispone la trattazione nella seduta medesima ovvero in quella immediatamente successiva.
 

ARTICOLO 7
Convocazione delle riunioni dell’Ufficio Operativo

L’Ufficio Operativo è convocato dal Coordinamento dell’Ufficio medesimo con apposito avviso, recante l’ordine del giorno e l’indicazione del luogo esatto, della data e dell’ora della riunione.
L’avviso di convocazione, corredato degli eventuali allegati concernenti i diversi punti all’ordine del giorno, dovrà essere inviato a ciascun componente almeno 15 giorni prima della data della riunione.
L’Ufficio Operativo viene, inoltre, convocato in seduta straordinaria ad iniziativa del Coordinamento dell’Ufficio stesso, ovvero quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti. In quest’ultima fattispecie, l’avviso di convocazione deve essere comunicato a tutti i componenti almeno 2 giorni prima della data stabilita per la riunione.
 

ARTICOLO 8
Verbali delle riunioni dell’Ufficio Operativo

Per ogni seduta viene redatto apposito verbale in forma di resoconto sommario: esso dovrà riportare le presenze e le assenze dei componenti, l’ordine del giorno trattato, le decisioni adottate con i risultati delle votazioni, la sintesi delle posizioni espresse dai componenti.
Ogni verbale è di norma approvato nella seduta successiva a quella alla quale si riferisce, previa trasmissione via e-mail della relativa bozza ai componenti dell’Ufficio Operativo entro 10 giorni lavorativi dalla riunione: ciascun componente può chiedere che il verbale riporti integrazioni, rettifiche e precisazioni delle proprie dichiarazioni, sempre che non risulti modificata la sostanza delle posizioni dallo stesso assunte durante la riunione. Le eventuali richieste di integrazioni, rettifiche o precisazioni delle proprie dichiarazioni dovranno essere formulate, sempre via e-mail, entro 5 giorni lavorativi dall'invio della bozza del verbale.
Il verbale approvato dovrà essere trasmesso al Comitato.
 

ARTICOLO 9
Compensi e rimborsi

Nessun beneficio economico verrà corrisposto ai componenti dell’Ufficio Operativo, che svolgono l’attività in veste istituzionale di rappresentanti delle rispettive Amministrazioni.
La partecipazione alle riunioni e alle attività dell’Ufficio Operativo non comporta oneri a carico del bilancio regionale; i rimborsi per le spese di viaggio e missione sono a carico delle Amministrazioni di appartenenza.