Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale

Linee di indirizzo per regolamento tipo per funzionamento organismi provinciali
DPCM 21 dicembre 2007, art. 2, comma 3
 

PUNTI GIA’ FISSATI
> Dal DPCM 21 dicembre 2007, art. 2, comma 3

□ gli Organismi Provinciali sono composti da: Servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL, Ispettorato Territoriale del Lavoro, INAIL, INPS e Comando provinciale Vigili del fuoco
□ gli Organismi Provinciali attuano i piani operativi di vigilanza definiti dell’Ufficio Operativo del Comitato
□ le attività svolte dagli Organismi Provinciali - Sezioni Permanenti vengono monitorate dal Comitato Regionale di Coordinamento per verificare il raggiungimento degli obiettivi; i risultati di tale monitoraggio vengono comunicati annualmente ai Ministeri della Salute e del Lavoro e della Previdenza Sociale
> Dall’art. 13, c. 4, del D.Lgs. 81/2008 come modificato dal Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito in legge con la L. 17 dicembre 2021, n. 215
La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro “è esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7. A livello provinciale, nell’ambito della programmazione regionale realizzata ai sensi dell’articolo 7, le aziende sanitarie locali e l’Ispettorato nazionale del lavoro promuovono e coordinano sul piano operativo l’attività di vigilanza esercitata da tutti gli organi di cui al presente articolo. Sono adottate le conseguenti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008”.
 

LINEE DI INDIRIZZO APPROVATE DAL COMITATO REGIONALE DI COORDINAMENTO NELLA SEDUTA DEL 27 GENNAIO 2022

□ Come convenuto nella seduta del Comitato del 27 gennaio 2022, le presenti Linee di indirizzo vengono aggiornate sulla base di quanto stabilito dall’art. 13, c. 4, del D.Lgs. 81/2008 come modificato dal Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021, convertito in legge con L. n. 215 del 17 dicembre 2021. Pertanto, il Regolamento di ciascun Organismo Provinciale dovrà essere appositamente modificato sulla scorta di quanto stabilito in queste Linee di indirizzo. Resta fermo che ulteriori aggiornamenti alle presenti Linee di indirizzo, e conseguentemente ai Regolamenti degli Organismi Provinciali, saranno apportate a seguito di eventuali indirizzi nazionali e delle modifiche al DPCM del 21 dicembre 2007 previste dall’art. 13, c. 1, lett. c) punto 3) della L. 17 dicembre 2021, n. 215 (che ha sostituito il comma 4 dell’art. 13 del D.Lgs. 81/2008).
□ È demandata a ciascun Organismo Provinciale l’approvazione - con la maggioranza dei componenti - del proprio Regolamento modificato, nel rispetto delle presenti Linee di indirizzo.
□ Il Direttore dello SPreSAL e il Direttore dell’ITL territorialmente competenti, qualora si renda necessario modificare i nominativi dei componenti dell’Organismo Provinciale, provvedono a richiedere, con nota a firma congiunta, le designazioni dei nuovi componenti rappresentanti delle altre amministrazioni/enti di cui all’art. 2, comma 3 del DPCM 21 dicembre 2007.
Per ogni amministrazione ed ente coinvolto, oltre al componente effettivo titolare, dovrà essere designato anche il sostituto o delegato che parteciperà alle riunioni in caso di impedimento del titolare e che dovrà ugualmente avere la funzione di rappresentanza per conto dell'amministrazione od ente di appartenenza.
La composizione dell’Organismo Provinciale così modificato sarà oggetto di apposita Intesa ASL- ITL territorialmente competenti. Nel Regolamento dell’Organismo Provinciale si designerà un Presidente e un vice Presidente (da individuare nei Direttori SPreSAL/ITL) con la relativa alternanza.
Copia dell’Intesa dovrà essere tempestivamente trasmessa all’Ufficio Operativo e al Comitato.
□ Lo SPreSAL e l’ITL territorialmente competenti assicurano all’Organismo Provinciale l’attività di supporto e di raccordo con l’Ufficio Operativo del Comitato, nonché l’attività di segreteria.
□ Ciascun Organismo Provinciale si riunisce almeno ogni sei mesi su iniziativa del Direttore SPreSAL e/o del Direttore dell’ITL territorialmente competenti, che ne promuovono e coordinano sul piano operativo l’attività di vigilanza e che dovranno, tra l’altro, concordare preventivamente la data, l’ora e l’ordine del giorno delle sedute ed evitare - mediante appositi accordi - sovrapposizioni di date con le riunioni degli altri Organismi Provinciali facenti capo alla stessa vecchia provincia, in quanto vari componenti (quali Vigili del Fuoco e INPS) sono articolati secondo le precedenti 4 province.
□ L’avviso di convocazione, a firma del Presidente dell’Organismo Provinciale, contenente l’indicazione del luogo, della data e dell’ora della riunione nonché l’Ordine del giorno, deve essere comunicato per iscritto a tutti i componenti almeno otto giorni lavorativi precedenti a quello stabilito per la riunione anche a mezzo e-mail.
□ La riunione è considerata valida se presente almeno la metà + 1 dei componenti.
□ L’Organismo Provinciale è convocato in seduta straordinaria ad iniziativa del Presidente dell’Organismo che coordina le attività, ovvero quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti. In quest’ultima fattispecie, l’avviso di convocazione deve essere comunicato a tutti i componenti almeno 48 ore prima della data stabilita per la riunione.
□ Tutte le riunioni dell’Organismo dovranno produrre un verbale con le decisioni assunte, da redigere da parte della segreteria della Presidenza, che dovrà essere inviato ai componenti successivamente ad ogni riunione, lasciando 5 giorni lavorativi di tempo per formulare eventuali osservazioni, e quindi approvato.
□ Il Presidente dell’Organismo Provinciale, che coordina i lavori, dovrà trasmettere ciascun verbale delle riunioni all’Ufficio Operativo e al Comitato e dovrà rendicontare almeno semestralmente ai medesimi rispetto alle attività svolte.
□ Gli Organismi Provinciali attuano, a livello del territorio provinciale, le azioni pianificate dall’Ufficio Operativo costituito a livello regionale, che indirizza gli Organismi secondo le priorità indicate dal Comitato; in particolare gli Organismi attuano i piani operativi integrati definiti dall’Ufficio Operativo e adottati dal Comitato ed eventualmente le attività specifiche emergenti dalle esigenze territoriali, ferma restando la prioritaria attuazione di quanto definito a livello regionale.
□ Nessun beneficio economico a qualsiasi titolo è previsto per i componenti e/o partecipanti alle sedute degli Organismi Provinciali. Le eventuali spese di missione saranno a carico delle Amministrazioni di appartenenza, in quanto la partecipazione ai suddetti consessi è operata nelle vesti istituzionali di rappresentanti delle rispettive Amministrazioni.