Cassazione Civile, Sez. 6, 07 dicembre 2022, n. 35936 - Infortunio in itinere. Azione di rivalsa dell'ente previdenziale


 

 

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA Relatore: MOSCARINI ANNA
Data pubblicazione: 07/12/2022


 

Rilevato che:
1. il Tribunale di Larino, con sentenza del 9/6/2016, decidendo sulla domanda di risarcimento dei danni alla persona riportati da A.G. a seguito di un incidente stradale verificatosi in data 12/3/2004 tra l'auto di sua proprietà e da lui condotta e quella guidata dal proprietario S.A., priva di assicurazione, deceduto a causa del sinistro, condannò gli eredi del S.A. - ritenuto esclusivo responsabile, in solido con la Fondiaria Sai Spa -impresa designata dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, al risarcimento del danno differenziale subito dall'attore, detratti gli acconti versati, calcolato in € 149.358,81; condannò la Fondiaria (poi Unipolsai Assicurazioni) a tenere indenni gli eredi del S.A. entro il limite di € 1.138.430,25 e rigettò la domanda di surroga proposta da Inail in virtù dell'avvenuto riconoscimento, in favore dell'attore, dell'indennizzo per l'incidente concretante infortunio in itinere;
2. l'Inail propose appello chiedendo, in sua parziale riforma, l'accoglimento della rivalsa proposta, tenendo conto del costo del sinistro pari ad € 632.299,95 al 22/5/2017 salvi i successivi Omissis. Chiese che fosse riformata la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva rigettato la domanda di surroga, pur avendo affermato la responsabilità del S.A. nella determinazione del sinistro ed avendo accertato la responsabilità per mala gestio della Fondiaria sai SpA ed il conseguente superamento dei limiti del massimale di polizza;
3. , la Corte d'Appello di Campobasso, con sentenza del 14/4/2020, ha accolto l'appello e, per l'effetto, ha condannato la Unipolsai SpA a pagare, in favore dell'Inail, l'importo di € 655.459,21 come da attestazione di costo dell'infortunio aggiornato al 4/9/2019, importo derivante dall'adeguamento del valore capitale della rendita ai miglioramenti apportati da sopravvenute norme di legge in conformità alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale <<le variazioni di ammontare del credito di Inail conseguenti alla variazioni quantitative della rendita non costituiscono domande nuove ma mere precisazioni del petitum originario; detto credito, come credito di valore, deve essere liquidato con riferimento alla data di liquidazione definitiva per cui il maggior ammontare in termini monetari rispetto a quanto dedotto in priimo grado, per effetto della svalutazione monetaria o di rivalutazione della rendita imposta da provvedimento sopravvenuto nelle more del giudizio, può essere richiesto senza la necessità di proposizione di appello incidentale, e, se ne ricorrono le condizioni, può essere liquidato anche d'ufficio>> (Cass., n. 3704 del 2012; Cass., n. 4089 del 2016);
4. avverso la sentenza, che ha condannato Unipolsai Assicurazioni oltre a versare il suindicato importo, oltre interessi legali dalla pubblicazione di tale sentenza, anche alle spese del doppio grado del giudizio, la società soccombente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi;
ha resistito Inail con controricorso;
il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ.;
la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'aclunanza in camera di consiglio;
la ricorrente ha depositato memoria.
 

Considerato che:
1. con il primo motivo - in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell'art. 27 I. n. 990/69, degli artt. 140 e 142 dlgs. 2019/2005, nonché dei principi in materia di azione di rivalsa dell'ente previdenziale - la ricorrente lamenta che il giudice d'appello non abbia considerato che il massimale messo a disposizione della compagnia era, fin dall'origine, incapiente a sostenere tutte le richieste risarcitorie e che vi era la mala gestio della compagnia, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado;
conseguentemente ha censurato la impugnata sentenza nella parte in cui ha valutato la capienza solo rispetto al danno differenziale riconosciuto dal Tribunale in favore del A.G. senza considerare che, in base al complesso di tutti i giudizi incardinati in relazione al medesimo sinistro e all'esito delle condanne pronunciate a carico della compagnia di assicurazioni per far fronte a tutte le richieste risarcitorie in favore di altri danneggiati, il massimale era incapiente;
l'errore in cui sarebbe caduta la Corte d'Appello avrebbe portato la stessa corte del gravame a disattendere quanto previsto dalla legge alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 319 del 1989, il cui dispositivo è stato successivamente riprodotto dall'art. 142 Dlgs. 7/9/2005 n. 209, secondo cui il diritto di rivalsa dell'ente previdenziale non può mai sacrificare il diritto fondamentale del danneggiato all'integrale risarcimento del danno;
2, con il secondo motivo di ricorso - 360, co. 1 n. 5 c.p.c. omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti - la ricorrente lamenta che la sentenza abbia omesso di considerare l'incapienza del massimale conseguente alla condanna risarcitoria subita ed eseguita dall'impresa designata nei giudizi già promossi dagli altri danneggiati del medesimo sinistro;
1-2 il Collegio ritiene che non sussistano le condizioni di cui all'art. 375 c.p.c. per la trattazione camerale del ricorso ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.
 

P.Q.M.


La Corte rinvia la causa alla Pubblica Udienza della Terza Sezione Civile. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta-Terza Sezione Civile del 28/6/2022