Regione Toscana
Consiglio regionale della Toscana
Deliberazione 14 febbraio 2017, n. 7
Sostituzione dello strumento per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto (CA), di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 8 aprile 1997, n. 102 (Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto. Art. 10 legge 27 marzo 1992 n. 257 e DPR 8 agosto 1994).

Il Consiglio regionale

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), la quale, all'articolo 6, comma 5, dispone l'emanazione di atti di indirizzo e di coordinamento delle attività delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 10 della stessa legge;
Visto il decreto del Ministro della sanità 6 settembre 1994 (Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto), il quale dà indicazioni per la gestione in sicurezza dei manufatti in cemento amianto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto) ed, in particolare, l'articolo 7, sul controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce contenuti, modalità ed attuazione del nuovo sistema di prevenzione;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 8 aprile 1997, n. 102 (Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto. Art. 10 legge 27 marzo 1992, n. 257 e DPR 8 agosto 1994), con la quale sono stati definiti documenti tecnici, tra cui l'indice di valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto;
Vista la legge regionale 19 settembre 2013, n. 51 (Norme per la protezione e bonifica dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie alternative) ed, in particolare, l’articolo 2, riguardante il piano regionale di tutela dall’amianto;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della l.r. 51/2013, il piano regionale di tutela dall’amianto disciplina specifiche azioni di prevenzione e tutela che perseguono l’obiettivo della messa in sicurezza dai pericoli derivanti dalla presenza di amianto, nonché il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 5 novembre 2014, n. 91, che approva il piano sanitario e sociale integrato regionale (PSSIR) 2012-2015 ed, in particolare, il punto 2.1.2 “Il diritto di vivere in salute e sicurezza” - Salute e Ambiente;
Preso atto dell'articolo 29 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. n. 20/2008);
Visto il piano nazionale per la prevenzione 2014-2018, approvato con l’intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 13 novembre 2014 (rep. Atti n. 156/CSR), che, per la prima volta, ha stabilito uno specifico macro obiettivo su Ambiente e Salute, evidenziando l’importanza di tale tematica nell’ambito delle azioni programmate di prevenzione e promozione della salute;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2015, n. 693, che approva il piano regionale per la prevenzione (PRP) 2014-2018, come modificato dalla deliberazione 29 dicembre 2015, n. 1314, dove per il progetto n. 46, inerente la materia Ambiente e Salute, vi è il punto 8.1, il cui obiettivo specifico è “Elaborazione di protocolli operativi con particolare riferimento a acque potabili, fitosanitari, amianto, bonifiche, registri di patologie, gestione esposti e segnalazioni criticità accertate o presunte”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2016, n. 312 (Sistema Informativo Sanitario della Prevenzione Collettiva SISPC 2.0 - Progettualità di evoluzione del sistema 2016 - 2020. Approvazione e destinazione di risorse);
Dato atto che, con nota AOOGRT/316195/Q.100 del 6 dicembre 2013 il settore Prevenzione e Sicurezza in ambienti di vita e di lavoro, alimenti e veterinaria della direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale, ha previsto di costituire un gruppo regionale interdisciplinare in materia di amianto, a supporto delle azioni previste dalla l.r. 51/2013, in cui fossero rappresentati i dipartimenti di prevenzione delle aziende USL, i laboratori di sanità pubblica di area vasta, l’ARPAT e l’ISPO;
Considerato che, nell’ambito dei lavori del gruppo regionale interdisciplinare amianto, è emersa l’indicazione di provvedere ad un aggiornamento dell’indice di valutazione sopra citato perché obsoleto e non tecnicamente adeguato se raffrontato ad altri algoritmi utilizzati da altre regioni ed è stato proposto di utilizzare un nuovo algoritmo denominato Amleto per la valutazione dello stato di conservazione dei manufatti in cemento amianto;
Visto il decreto dirigenziale 15 aprile 2016, n. 1795 (Riorganizzazione dei gruppi di lavoro regionali ai sensi della delibera di Giunta Regionale 151/2016), con il quale viene formalizzato il gruppo di lavoro regionale interdisciplinare amianto;
Vista la nota protocollo regionale AOOGRT/241480/Q.100.100 del 3 ottobre 2014, con la quale è stato richiesto ai direttori di dipartimento della prevenzione delle aziende Usl toscane di sperimentare il nuovo algoritmo Amleto, comparandolo con altri due indici di valutazione utilizzati a livello regionale selezionati dal gruppo regionale amianto, oltre a quello di cui alla sopra indicata del. c.r. 102/1997;
Visti gli esiti della sperimentazione sopraindicata condotta nel 2014 e nel 2015, valutati dal gruppo regionale amianto di cui al decreto dirigenziale 1795/2016, i quali evidenziano Amleto quale algoritmo maggiormente adeguato per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto (CA);
Considerata, infine, la modifica recentemente effettuata all'algoritmo ed approvata dal gruppo regionale interdisciplinare amianto, che prevede di incrementare il punteggio della variabile relativa alla “descrizione della copertura e del contesto” con un punteggio crescente proporzionalmente al grado della zona di pericolosità sismica del comune in cui è situata la copertura oggetto di valutazione;
Considerato che tale integrazione di punteggio consente, per pari stato di conservazione delle coperture in cemento amianto, di ottenere, nelle zone a più elevato rischio sismico, un risultato finale che indirizza verso una rimozione della copertura in cemento amianto in tempi anticipati rispetto alla versione precedente dell'algoritmo, a vantaggio, quindi, della sicurezza;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2014, n. 421 (Aggiornamento dell'allegato 1 “elenco dei comuni” e dell'allegato 2 “mappa” della deliberazione GRT n. 878 dell'8 ottobre 2012, recante "Aggiornamento della classificazione sismica regionale in attuazione dell'O.P.C.M. 3519 /2006 ed ai sensi del D.M. 14.01.2008 - Revoca della DGRT 431/2006" e cessazione di efficacia dell'elenco dei Comuni a Maggior Rischio Sismico della Toscana “DGRT 841/2007”); 
Ritenuto che l’algoritmo Amleto, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, sia strumentale al raggiungimento degli obiettivi riguardanti le azioni di prevenzione e tutela che perseguano l’obiettivo della messa in sicurezza dai pericoli derivanti dalla presenza di amianto, nonché il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro previste dal piano regionale di tutela dall’amianto di cui alla l.r. 51/2013;
Ritenuto, altresì, che l’algoritmo Amleto sia funzionale al raggiungimento dell’obiettivo 8.1 del progetto 46 del piano regionale per la prevenzione 2014-2018, e che sia necessario rendere disponibile a livello regionale un omogeneo ed adeguato strumento di valutazione dei manufatti in cemento-amianto e delle conseguenti azioni da adottare;
Ritenuto di approvare, per le motivazioni sopra riportate, l'indice di valutazione “Amleto - Algoritmo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto e del contesto in cui sono ubicate”;
Ritenuto che l'indice di valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto approvato con del. c.r. 102/1997 non sia più valido ed applicabile;
Ritenuto che i competenti uffici della Giunta regionale possano eventualmente procedere agli adeguamenti tecnici dell’algoritmo Amleto sulla base del progresso tecnico-scientifico in materia di amianto;
 

Delibera

1. di approvare l'indice di valutazione “Amleto - Algoritmo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto e del contesto in cui sono ubicate”, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, per le motivazioni e sulla base dei criteri espressi in narrativa;
2. di dare atto che l'indice di valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto approvato con deliberazione del Consiglio regionale 102/1997 non è più valido ed applicabile;
3. di dare mandato ai competenti uffici della Giunta regionale di provvedere autonomamente, con specifico atto, agli adeguamenti tecnici del sopra citato algoritmo Amleto sulla base del progresso tecnico-scientifico in materia di amianto.
Il presente atto è pubblicato integralmente, compreso l’Allegato A, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Consiglio regionale approva con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello Statuto.

 

Allegato A*

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*(rev 01-febbraio 2019)