Autorità Portuale di Gioia Tauro
ORDINANZA n. 18/2018
REGOLAMENTO CONCERNENTE OBBLIGHI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI DI INFORTUNI E INCIDENTI SUL LAVORO IN AMBITO PORTUALE
 

VISTO Part. 14, comma primo, della Legge 84/94, in forza del quale, restano
di competenza dell’Autorità Marittima, tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;
VISTO il Decreto Legislativo 27 Luglio 1999, n. 272 concernente l’adeguamento della Normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della Legge 31 dicembre 1998, n. 485;
VISTO il Decreto Legislativo 27 Luglio 1999, n. 271 concernente l’adeguamento della Normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, a norma della Legge 31 Dicembre 1998, n. 485;
VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (recante attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
VISTI i DD.MM. del 29/12/2006, del 5/3/2008 e del 06/08/2013, con i quali la predetta circoscrizione territoriale è stata estesa ai porti di Crotone (KR), Corigliano Calabro (CS), Taureana di Palmi (RC) Villa San Giovanni (RC);
VISTO il Decreto 5 Novembre 2015 n. 363, di nomina del Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro e successive proroghe, il quale esercita le attribuzioni previste dall’art. 8 della Legge 28/1/1994 n. 84 e s.m.i.;
CONSIDERATA la necessità di estendere, integrare e migliorare le procedure di raccolta dei dati sul fenomeno infortunistico, già previsti dall’ordinanza n. 2/01 del 08.08.2001, in vigore per il porto di Gioia Tauro, nonché sugli incidenti in ambito lavorativo anche non comportanti lesioni alla persona che si verificano all'interno dei porti di competenza dell’ Autorità portuale di Gioia Tauro, al fine di individuare i principali fattori di rischio nelle aree e nelle attività portuali ed a valutarne l’evoluzione nel tempo, anche in funzione delle misure adottate;
CONSIDERATO che le informazioni ottenute costituiscono uno strumento di prevenzione sia a supporto delle attività istituzionali dell’Autorità di Sistema Portuale che delle singole imprese operanti negli ambiti portuali di competenza della stessa AdSP, attesa l’ottemperanza ai relativi obblighi da parte dei datori di lavoro, come previsto all’art.4 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 272/99,
 

ORDINA

Articolo 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. La presente Ordinanza si applica a tutti quei soggetti autorizzati ad operare in aree demaniali marittime portuali, quali: imprese portuali, concessionari di aree e servizi, società iscritte nei registri ex articolo 68 del codice della navigazione, agenzie marittime, gruppo ormeggiatori, qualora un evento infortunistico si verifichi all'interno di aree demaniali marittime di competenza di questa Autorità Portuale.
Al riguardo, l’Ordinanza dispone l’invio telematico dei dati relativi ai soli eventi infortunistici e disciplina le disposizioni relative alle modalità di comunicazione di incidenti e danni all’ambiente, richiamando nel contempo i datori di lavoro all’obbligo dell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi in relazione alle attività che andranno a svolgere negli ambiti portuali di competenza dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro.
2. Nel caso in cui si verifichi un infortunio a persona operante per conto delle suddette imprese o soggetti che a qualsiasi titolo prestino la loro attività negli ambiti portuali di competenza, ovvero un incidente con danni ai beni materiali o con evidente impatto ambientale, si dovrà dare applicazione alla "Procedura di comunicazione” di cui all’art. 4 della presente Ordinanza che disciplina anche gli eventi di cui all’art. 4 commi 3 e 4 del D.Lgs. 272/99.
Sono esclusi dalla presente ordinanza tutti quei soggetti il cui ambito lavorativo riguarda le navi mercantili e da pesca nazionali ed estere, nonché i servizi Tecnico-nautici portuali di competenza delle Capitanerie di porto.
 

Articolo 2 - DEFINIZIONI

Ai fini della presente Ordinanza, come da normativa vigente, si intende per:
DATORE DI LAVORO: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa ovvero dell’unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa;
PERICOLO: è una proprietà intrinseca di una sostanza, o in generale di un evento, di creare danno;
CONDIZIONE DI PERICOLO: intesa come percezione di un rischio conseguente a una situazione pericolosa in atto (es. un dispositivo di rizzaggio lasciato involontariamente su un contenitore sospeso);
MANCATO INCIDENTE: inteso come evento che fortunosamente non ha provocato danni alla persona (es. il dispositivo di rizzaggio cade dal contenitore sospeso, ma non colpisce nessuno), questa situazione pur sé mai considerata rilevante ai fini statistici, risulterebbe, invece, oggetto di una specifica analisi, sulla relazione tra cause ed effetti se questa si fosse verificata;
INCIDENTE: inteso come danno alla persona che non comporta l’assenza dal lavoro, ma medicamento interno (es. il dispositivo di rizzaggio cade dal contenitore sospeso, rimbalza a terra e colpisce in modo lieve un operatore portuale, rendendo necessario un intervento in infermeria e poi la ripresa del lavoro), ovvero qualsiasi interruzione involontaria dell'attività lavorativa dalla quale possano derivare situazioni di pericolo, comportanti danni alle macchine, all'ambiente ed all'uomo.
INFORTUNIO: Si considera infortunio, ai fini della tutela assicurativa obbligatoria, ogni evento avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, che importi l'astensione dal lavoro per più di 3 giorni, ovvero - infortunio sul lavoro un’inabilità temporanea assoluta per un tempo maggiore della rimanente parte della giornata o del turno nel quale si è verificato.
LA DENUNCIA/COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO: è l'adempimento con cui tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private e i loro intermediari, hanno l’obbligo di comunicare in via telematica all’INAIL e per il suo tramite al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro dei lavoratori dipendenti o assimilati che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento (combinato disposto art. 3, art. 18, co. 1, lett. r) e art. 21 d.lgs. 81/2008 e s.m.). Pertanto, tutti i datori di lavoro, hanno l’obbligo di comunicare all’lnail entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico i dati relativi agli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. Nel caso in cui l’infortunio sul lavoro preveda un’assenza dal lavoro superiore ai tre giorni permane l’obbligo della denuncia di infortunio
A tal fine, il lavoratore, in caso di infortunio, deve fornire al datore di lavoro i riferimenti del certificato medico, ovvero il numero identificativo, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso. In tal modo potrà assolvere all’obbligo di dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità.
SICUREZZA: la conoscenza che l'evoluzione di un sistema in un dato senso non produca stati indesiderati.
RISCHIO: è la probabilità che si verifichi un dato evento caratterizzato da una determinata gravità del danno sulle persone, sulle cose, sull'ambiente. Una corretta analisi del rischio dà la possibilità di creare un piano di prevenzione per ridurlo, per contenerlo, per evitarlo. Un principio fondamentale è quello che la sicurezza assoluta non esiste, poiché le variabili sono troppe ed incontrollabili (in gergo tecnico si definisce rischio residuo).
PRIMO SOCCORSO: si intende l’insieme delle azioni che permettono di aiutare una o più persone in difficoltà, nell’attesa dell'arrivo dei soccorsi qualificati. Nessuna azione deve essere svolta senza aver valutato la scena dell’evento. Appena possibile, dopo aver compiuto un esame primario inerente i parametri vitali, è necessario effettuare una chiamata di emergenza per attivare la catena del soccorso, adeguatamente predisposta dal datore di lavoro e finalizzata ad assicurare l’arrivo di personale specializzato e l’eventuale trasporto presso il più vicino centro medico con possibilità anche di ricovero.
PRONTO SOCCORSO: si intende invece, l’intervento svolto da personale sanitario addestrato a tale compito.
PREVENZIONE: è la messa in opera ed in esercizio di tutte le misure derivate dall'analisi per prevenire che accadano eventi pericolosi e quindi dannosi.
PROTEZIONE: è la messa in opera ed in esercizio di tutte le misure per proteggere persone e cose dal rischio residuo. La protezione si distingue in collettiva e individuale, attiva o passiva. Le misure di protezione collettiva hanno priorità rispetto a quella individuale. La protezione attiva è quella che gli stessi operatori devono attivare (indossare caschi, scarpe, estintori), mentre quella passiva interviene anche senza il comando umano (impianto sprinkler antincendio).
GESTIONE: quell'insieme di attività che si realizzano in fase sia normale che critica. La gestione in normale esercizio è quell'insieme di attività come la formazione, l'informazione, le manutenzioni, le verifiche, le esercitazioni, gli adeguamenti normativi e le procedure. La gestione in emergenza è la messa in atto delle protezioni manuali quindi, le evacuazioni, le chiamate di emergenza, il contenimento, lo spegnimento, il confinamento, l'allontanamento.
CONTROLLI E VIGILANZA: Il rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro, è garantito:
a) dal controllo degli organismi interni all’attività lavorativa: Datore di lavoro, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, Medico Competente.
b) dagli interventi ispettivi delle strutture pubbliche preposte alla vigilanza.
 

Articolo 3 - PREVENZIONE INFORTUNI - OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO

1. Occorre affermare come l’obbligo di carattere generale di garantire le condizioni di sicurezza ed il corretto adempimento della normativa antinfortunistica sul lavoro, gravi in capo all’imprenditore per effetto di quanto già disposto dalla normativa vigente.
In tale contesto, la normativa generale di cui al D.lgs. n. 81/2008 trova applicazione residuale per quanto non diversamente previsto dal D.lgs. n. 272/1999. Ciò significa che, nonostante la prevalenza della norma speciale su quella generale, è possibile che una fattispecie, non contemplata nel d.lgs. n. 272/1999, trovi regolamentazione nel D.lgs. n. 81/2008 (TUs).
Pertanto, in riferimento alle attività svolte dai soggetti giuridici indicati all’articolo 1 della presente Ordinanza, in sintonia con quanto previsto dall’art. 17 del D.Lgs n. 81/08, i datori di lavoro delle imprese operanti negli ambiti portuali di competenza dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro, hanno l’obbligo di effettuare la Valutazione di tutti i Rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art.28 dello stesso decreto. Tale obbligo è previsto dall’ art.4 co.1, D.lgs. n. 272/1999, per le imprese portuali di cui all’art.16 della Legge 84/94 e s.m.i..
Ai sensi dell’art.29 co.3 del suddetto TUs, la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
Quest’ultimo assunto in sostanza stabilisce che in ogni Documento di Valutazione del Rischi (DVR) il DdL deve prevedere l'organizzazione di un OSSERVATORIO DI TUTTI GLI INFORTUNI, individuandone il Responsabile. Il mancato adempimento di quanto previsto all'art. 29 è punito ai sensi dell'art. 55 comma 3.
Di conseguenza il DdL nel redigere la Procedura Osservatorio Infortuni deve prevedere come garantire che la notizia di ogni infortunio arrivi al Responsabile dell'Osservatorio Infortuni. Molti motivi, fondati sia sulla lettera e sullo spirito del D.Lgs. n. n. 81/08 che sulle Buone Prassi di organizzazione del Sistemi di Gestione della Sicurezza, inducono ad incaricare il RSPP come responsabile dell'Osservatorio Infortuni.
Quindi, tutte le volte che un Lavoratore (vedi art 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08) dell'Azienda subisce un infortunio con lesioni anche minime (1 gg prognosi) il RSPP deve essere avvertito con la massima urgenza, il quale attiverà subito quanto necessario per ricostruire la dinamica e le lesioni così da poter definire se l'infortunio è significativo o non significativo, registrando e motivando la decisione.
Nel caso di infortunio non significativo è necessario che il RSPP registri sommariamente le motivazioni di questa conclusione.
Nel caso di Infortunio significativo il RSPP avvierà un’analisi più approfondita dell'evento con l'obiettivo di appurare se a seguito dell'accaduto è necessario rielaborare il DVR.
2. Il datore di lavoro dovrà curarsi che nessun lavoratore sia incaricato di eseguire operazioni, senza avere prima ricevuto un adeguato addestramento e formazione sui rischi inerenti il suo lavoro e sulle precauzioni da prendere, ai sensi degli 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/08.
Tutto il personale che, per qualsiasi motivo, si trova ad operare con merci pericolose in ambito portuale deve essere formato ai sensi del Capitolo 1.3 dell'emendamento 34-08 dell'IMDG CODE, secondo le istruzioni della Circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto del 24.11.2009 n. 23/2009 dal titolo "Sicurezza della navigazione - Serie merci pericolose"- che nell’ambito della filiera del trasporto con tratta marittima ha esteso l’obbligo formativo al personale terrestre in cui la merce pericolosa è imballata, etichettata ed immagazinata.
3. Il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare “un modello di organizzazione e di gestione” per gli adempimenti relativi alle emergenze, considerando tra queste anche il primo soccorso (art. 30 comma 1 lett. c, D.Lgs n. 81/08).
L’articolo 45 del predetto decreto, dispone che il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente ove nominato, prenda i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, considerando la natura delle attività svolte, le dimensioni dell’azienda e i rischi specifici in essa presenti, inoltre in base all’art. 43 comma 1 lett. a) provvede a stabilire i necessari rapporti con le strutture sanitarie esterne ai fini di una migliore gestione delle emergenze.
Per quanto attiene alle caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, l’art. 45 fa espresso riferimento al Decreto n. 388 del 15 luglio 2003, pubblicato sulla G.U. del 3 febbraio 2004 che viene così confermato nella sua attualità di legge.
 

Articolo 4 - PROCEDURE PER LA COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO E INCIDENTE

Atteso che la normativa vigente in materia prevede che, in caso di infortunio da parte di un lavoratore, il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare per via telematica, all’INAIL i dati e le informazioni relativi all’infortunio sul lavoro che ha comportato l’assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento, di dispone quanto segue:
1. In analogia a quanto sopra, I datori di lavoro degli operatori economici di cui all'articolo 1, co.1 della presente Ordinanza, qualora si verifichino in ambito portuale casi di infortuni sul lavoro riferiti ai propri dipendenti, hanno l’obbligo di comunicare l'evento all’ Autorità Portuale di Gioia Turo entro il primo giorno lavorativo dopo quello dell’evento ovvero dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza. Se il giorno di scadenza è un giorno festivo il termine finale viene prorogato al giorno successivo non festivo.
2. Allo stesso modo, qualora nel corso delle operazioni e dei servizi portuali, svolte dagli operatori economici di cui all’art. 1 co. 1, insorgessero fatti tali da comportare la sospensione dell’attività in corso, ovvero un incidente senza danni alle persone, ma con danni ai beni materiali con evidente impatto sull’ambiente, il datore di lavoro è tenuto a ripristinare le condizioni di sicurezza ed a comunicare l’evento all’Autorità Portuale di Gioia Tauro entro il suddetto termine previsto.
Le predette “comunicazioni” dovranno essere effettuate attraverso la trasmissione del predisposto (Modello di Comunicazione Infortunio/Incidente) allegato alla presente Ordinanza, all'indirizzo di posta elettronica certificata: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Il suddetto Modello, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza, dovrà essere debitamente compilato dal Datore di lavoro o suo Delegato, inserendo negli appositi spazi i dati richiesti nello stesso, in particolare, le cause che hanno determinato l’infortunio, ovvero la sospensione dell'attività, nonché le azioni intraprese o da intraprendere per ripristinare le condizioni di sicurezza, in sintonia a quanto previsto al co. 3 e 4 art. 4 del D.Lgs. n. 272/99.
Fermo restando quanto sopra, per casi particolarmente gravi l'Autorità Portuale dovrà comunque essere informata con immediatezza, sia pure solo con dati di massima.
Tali comunicazioni devono essere previste nell’ambito delle procedure aziendali di gestione delle emergenze.
Restano invariate le modalità di comunicazione dei medesimi eventi previsti dalla legge nei confronti di altre autorità competenti in materia.
 

Articolo 5 - NOTIFICA INFORTUNI E INCIDENTI

1. La tipologia dei dati ed informazioni richiesti nel (Modello di Comunicazione Infortunio e Incidente) di cui al precedente articolo 4 della presente ordinanza, risulta coerente con quanto previsto dall’art. 24 della Legge 84/94 e s.m.i., che attribuisce alle Autorità Portuali (AdSP) i poteri di vigilanza e controllo in ordine all’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed i connessi poteri di polizia amministrativa, pertanto in sintonia con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia dei dati personali” e del GDPR ( Regolamento UE 2016/679 art. 6 e art. 9, co.2 lett. b) in materia di privacy. Tuttavia, allo scopo di facilitare i Datori di lavoro degli operatori economici di cui all’art. 1, co. 1 della presente ordinanza nell’ottemperanza della comunicazione, viene consentita l’acquisizione delle relative informazioni, privi dei dati personali dell’eventuale infortunato (principio della minimizzazione dei dati - art.5 lett. c, del predetto Regolamento Europeo), purché contenenti i dati essenziali ai fini della individuazione della causa, del luogo e della modalità che hanno determinato l’infortunio nell’espletamento della relativa attività con la specifica mansione in relazione all’età anagrafica del soggetto.
Pertanto, la trasmissione all’Autorità Portuale di Gioia Tauro delle informazioni concernenti gli infortuni occorsi ai lavoratori delle imprese operanti negli ambiti portuali e degli incidenti che abbiano comportato la temporanea sospensione delle relative attività, risulta necessaria e direttamente connessa all’ambito dello svolgimento delle funzioni istituzionali proprie dell’Autorità Portuale, tra cui rientra anche l’attività di prevenzione, per la quale si è reso indispensabile creare, a suo tempo, una banca dati ai fini statistici per la valutazione tecnica e la disamina dei fattori di rischio nelle aree d.m. e nell’attività portuale.
2. Al ricevimento delle comunicazioni sopra menzionate, in particolare per eventi infortuni/incidenti significativi, l’AdSP si attiverà con proprio personale ispettivo a specifica inchiesta amministrativa, volta a chiarire eventuali omissioni delle norme vigenti in ambito portuale, ovvero in coordinamento con le Autorità competenti di cui all’art. 61 del D.Lgs. n. 272/99, ai fini dell’individuazione della mancata attuazione delle misure di prevenzione e protezione previsti in relazione ai rischi derivanti dall’attività.
 

Articolo 6 - NORME SANZIONATORIE

Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente alle ASP ed all’ispettorato del lavoro, per attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, qualora fosse accertata la non osservanza delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale dipendente dell’impresa, l’Autorità Portuale può sospendere, per un periodo fino a tre mesi, l’atto autorizzatorio o concessorio all’esercizio dell’attività negli ambiti portuali di competenza, ai sensi dell’art.60 (Misure accessorie) del D.Lgs n. 272/99.
Se alla violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro conseguono fatti che provocano la morte o lesioni al lavoratore, l’azienda ne risponde a titolo di responsabilità del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Lo prevede il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (TUs) (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) che - nel recepire sul punto la previsione originaria contenuta nella legge delega 3 agosto 2007, n. 123 - ha ampliato l’elenco dei reati presupposto delle sanzioni previste dal DLgs. n. 231/01 con le ipotesi di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime conseguenti alla violazione della normativa antinfortunistica.
Conformemente all'impianto del decreto n. 231/01, il TUs prevede che l’impresa sia esonerata da responsabilità se dimostra di aver adottato un idoneo Modello organizzativo (Mo), richiamato all’art.3 co.3 della presente ordinanza, finalizzato a prevenire simili ipotesi. Di conseguenza, diviene imprescindibile l’integrazione tra il Modello organizzativo anticrimine introdotto dal D.Lgs. n. 231/01 ed il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro congegnato dal TUs.
la presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione presso l’Albo dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro.
• Dalla sua entrata in vigore sostituisce ogni altra disposizione precedente in materia o comunque con essa incompatibile ed in particolare l’ordinanza n. 02/01 del 08.08.2001, emanata a suo tempo per il porto di Gioia Tauro.
• I contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che dovessero arrecare a cose, a loro stessi e/o a terzi in conseguenza dell’illecito comportamento, e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione prevista dall’art. 1174 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs. n. 507/99;
• gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ad Organi aventi titolo in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza;
Obblighi di pubblicazione assolti ai sensi dell’art. 32 co. 1 della Legge 69/2009, mediante inserimento nel sito istituzionale dell’Autorità portuale di Gioia Tauro all’indirizzo www.portodigioiatauro.it nonché mediante affissione all’Albo.

Gioia Tauro lì, 21.11.2018

 

Modello di Comunicazione Infortuni e Incidenti