Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

Regolamento per l’esercizio delle attività commerciali nel demanio marittimo della circoscrizione territoriale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale (ai sensi dell’art. 68 del Codice della Navigazione)
Approvato con Decreto n.5 del 22/01/2019
 

TITOLO I
DEFINIZIONI, FINALITA’ E OGGETTO DELLA REGOLAMENTAZIONE
Articolo 1
Definizioni

Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento si deve intendere:
- Autorità: Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale;
- Legge 84/94: la legge n.84 del 28 gennaio 1994 e successive modifiche e integrazioni;
- Codice della Navigazione: R.D. 30 marzo 1942, n.327;
- Regolamento al Codice della Navigazione: Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione, D.P.R. 15 febbraio 1952, n.328;
- Art.68 del Codice della Navigazione: vigilanza su coloro che esercitano un'attività all'interno dei porti ed in genere nell'ambito del demanio marittimo, mediante iscrizione in appositi registri all’uopo istituiti, eventualmente a numero chiuso sentite le AA.SS. interessate;
- Regolamento: il presente regolamento;
- Ambito portuale del Porto di Catania: circoscrizione territoriale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale del Porto di Catania individuata con DD.MM. del 06 aprile 1994 e 24 gennaio 2000 emessi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già Ministero dei Trasporti e della Navigazione);
- Ambito portuale del Porto di Augusta: circoscrizione territoriale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale del Porto di Augusta individuata con D.M. del 05 settembre 2001 emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già Ministero dei Trasporti e della Navigazione);
- Amministrazione: Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Orientale;
- Registro: supporto elettronico e/o cartaceo ove iscrivere qualunque soggetto/ente intenda esercitare le attività commerciali disciplinate nel presente Regolamento.
 

Articolo 2
Finalità e ambito di applicazione

L’esercizio delle attività commerciali, industriali o artigianali, classificate al successivo articolo e con esclusione di quelle annoverate all’art.4, è soggetta a vigilanza e ad iscrizione nel Registro istituito da questa Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia orientale ai sensi e per gli effetti dell’art.68 del vigente Codice della Navigazione.
Il presente Regolamento disciplina le modalità cui attenersi per ottenere l’iscrizione nel Registro finalizzata a consentirne l’esercizio delle attività, ai sensi dell’art.68 del vigente Codice della Navigazione, nell’ambito dei Porti di Catania e Augusta ricompresi nella circoscrizione territoriale dell’Autorità.
 

Articolo 3
Classificazione attività disciplinate dal presente Regolamento

A titolo esemplificativo sono assoggettate alla presente regolamentazione le seguenti attività:
a) Controllo carene, ispezione e riparazioni subacquee di navi e galleggianti senza l’ausilio di mezzi nautici;
b) Fornitura e posa di parabordi supplementari e galleggianti;
c) Autotrasporto merci escluso tra aree interne al porto;
d) Officine meccaniche, elettriche, elettroniche etc...;
e) Lavanderie industriali;
f) Manutenzione e riparazione macchinari e strumenti di bordo;
g) Lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, sabbiatura, pitturazione, pulizia di navi, galleggianti e loro arredi;
h) Degassificazione, pulizia stive;
i) Arredatori navali, falegnami etc.;
j) Derattizzazioni, disinfestazioni e fumigazioni in aree portuali e a bordo di navi;
k) Alaggio e varo imbarcazioni;
l) Riparazioni idrauliche;
m) Carpenteria in ferro ed in legno;
n) Periti compensatori di bussole;
o) Servizio integrativo antincendio;
p) Servizi di guardiania e vigilanza;
q) Fornitura e manutenzione impianti antincendio di bordo;
r) Sostituzione e riparazione pneumatici;
s) Servizio ncc-autobus purché intestatari dei veicoli autorizzati;
t) Altre attività commerciali ed industriali non svolte in maniera sporadica ed occasionale;
u) Attività di escursionismo espressamente autorizzata anche se svolta da associazioni culturali, sportive, ricreative ecc. come attività commerciale (in possesso di partita IVA);
 

Articolo 4
Categorie escluse

Le seguenti attività, pur comunque sottoposte alla vigilanza di questa Amministrazione, sono escluse dalla presente regolamentazione in quanto disciplinate da altre disposizioni:
- Imprese autorizzate all’esercizio di operazioni e servizi portuali di cui all’art.16 della Legge 28 gennaio 1994, n.84 e smi;
- Imprese di cui all’art.17 della Legge 28 gennaio 1994 n.84 e smi;
- Imprese appaltatrici di lavori e servizi affidati dall’Amministrazione;
- Soggetti titolari di provvedimento autorizzativo rilasciato da Amministrazioni centrali dello Stato (Ministeri, Prefetture etc), valutati di volta in volta da questa AdSP, e non in contrasto con altre norme e/o regolamenti;
- Servizio di pilotaggio di cui agli artt.86 e 98 del Codice della Navigazione;
- Servizio di rimorchio di cui all’art.101 del Codice della Navigazione;
- Servizio di ormeggio di cui agli artt.208-214 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione;
- Servizio di battellaggio di cui agli artt.215-218 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione;
- Palombari e sommozzatori di cui agli artt.204-207 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione e D.M. 13/01/1979;
- Agenti raccomandatari marittimi (Legge n.135/1977);
- Mediatori marittimi (Legge n.478/1968);
- Imprese di spedizione (artt.1737 e ss. Codice Civile, Legge n.1442/1941) e spedizionieri doganali (Legge n.1612/1960);
- Titolari di tessere di libero accesso nei Porti nazionali (D.M. 2011/1975 - circolare n.5208179 del 23/12/1975 dell’ex Ministero Marina Mercantile);
- Concessionari di beni demaniali marittimi nell’ambito e per l’oggetto della concessione;
- Consulente chimico di Porto;
 

TITOLO II
PROCEDIMENTO E CORRISPETTIVO
Articolo 5
(articolo così modificato dal Decreto Presidenziale n. 16/2020)
Avvio del procedimento

Chiunque intenda esercitare, nel demanio marittimo dei porti ricompresi nella circoscrizione territoriale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, le attività/servizi di cui al precedente art.3 (elenco esemplificativo), deve presentare apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), in duplice copia in carta semplice come da modulo allegato al presente Regolamento (allegato 1), reperibile sul sito istituzionale di questa Autorità www.adspmaresiciliaorientale.it.
Al fine di essere ricevibile, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) deve essere corredata della documentazione prevista al successivo art.6.
Ai sensi dell’art.38, del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445), la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, in essa previsti, è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante. La stessa può essere presentata all’ufficio competente anche a mezzo posta, sempre allegando copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante, ovvero, preferibilmente, può essere presentata anche via telematica tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Al fine di comprovare l’avvenuta presentazione della SCIA, una copia sarà restituita all’interessato (o trasmessa tramite PEC all’indirizzo della società/impresa individuale) timbrata, vistata e corredata dalla data di presentazione.
A tal uopo, qualora la SCIA sia carente di parte della documentazione in essa indicata verrà assegnato un termine per l’integrazione documentale (art. 10 - bis L.241/90), trascorso infruttuosamente il quale la pratica sarà archiviata.
 

Articolo 6
(articolo così modificato dal Decreto Presidenziale n. 16/2020)
Requisiti e Documentazione

All’atto della presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), prodotta nei modi e con le procedure sopra indicate, il soggetto dovrà essere in possesso dei requisiti e presupposti di legge per l’espletamento delle specifiche attività, che di seguito si riepilogano:
a) Essere iscritti presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o all’Albo professionale per la/e attività/servizi che si intende esercitare;
b) Possedere titoli professionali e culturali, eventualmente, previsti dalla normativa di settore per l’attività esercitata;
c) Non essere soggetto a procedure di fallimento, concordato di amministrazione controllata e di liquidazione coatta;
d) Non essere stato condannato per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione (titolare, professionista, rappresentante legale e amministratori);
e) Non essere stato sottoposto all’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al D.lgs. 06 settembre 2011, n.159, come modificato dal D.lgs. 15 novembre 2012, n.218, in materia di normativa antimafia (titolare, professionista, rappresentante legale e amministratori);
f) Essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali nonché quelli dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
A corredo della modulo SCIA devono essere presentati i seguenti documenti:
1. Elenco dei dipendenti, a firma del legale rappresentante, ove indicati i dati anagrafici, qualifica/mansione, data di assunzione;
2. Elenco attrezzature e mezzi da impiegare, a firma del legale rappresentante;
3. Copia polizza assicurativa a copertura dei danni a terzi, se prevista e obbligatoria da normativa nazionale.
4. Copia fotostatica del documento di identità.
 

Articolo 7
(articolo così modificato dal Decreto Presidenziale n. 16/2020)
Corrispettivo

Ai fini del concreto esercizio delle attività richieste, successivamente alla presentazione della SCIA dovrà essere versato un corrispettivo i cui importi sono determinati come segue:
• € 200,00 (duecento/00), quale corrispettivo annuo per la prima presentazione;
• € 100,00 (cento/00), quale corrispettivo annuo per successivi rinnovi.
Alle attività di cui alle lettere c) e s) del precedente articolo 3), di forte impatto in termini di oneri per la manutenzione stradale e per l’elevato coefficiente di rischio assicurativo per il numero di veicoli in circolazione nelle aree portuali, oltre al corrispettivo sopra indicato verranno applicate le seguenti maggiorazioni:
• € 50,00 (cinquanta/00) per l’abilitazione di ogni veicolo in aggiunta al numero di 3 unità;
Il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire dopo che il richiedente avrà ricevuto, da parte del competente Ufficio di questa Amministrazione, l’indicatore unico di versamento (IUV) ossia la stringa alfanumerica che il debitore dovrà utilizzare in fase di pagamento anche elettronico adeguato alle norme del sistema pagoPA unico per questa Amministrazione.
Il predetto corrispettivo è dovuto in misura unitaria in ragione dell’anno solare in corso alla data di presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), e pertanto, non è ammesso il pagamento del corrispettivo frazionato per periodi inferiori.
Ai predetti importi verrà applicato, ogni quattro anni a partire da quello di efficacia del presente regolamento, l’aggiornamento ISTAT arrotondato alla decina espressa in euro.
 

Articolo 8
Attività istruttoria

Questa Amministrazione procederà ad effettuare le verifiche istruttorie, in capo alle Ditte/Società che avranno prodotto la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), oltre ad acquisire le informazioni dai competenti uffici territoriali di Prefettura.
Di ogni Segnalazione Certificata di Inizio Attività ricevuta, l’ufficio preposto inoltrerà copia all’Agenzia delle Dogane, la Guardia di Finanza, il Commissariato P.S. porto e la Capitaneria di Porto, territorialmente competenti, per i controlli di specifica competenza.
In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, ovvero, qualora insorgessero comunicazioni, dalle Amministrazioni sopra elencate, e/o informative delle locali Prefetture dalle quali scaturissero pregiudiziali circa il requisito a contrarre con la P.A., nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della segnalazione, questa Autorità adotterà, in autotutela, motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività, senza diritto ad alcun indennizzo o restituzione del corrispettivo versato, e contestuale rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’Amministrazione, che in ogni caso non sarà inferiore a 30 (trenta) giorni. In difetto di adozione delle misure correttive da parte del soggetto interessato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata e la relativa pratica sarà archiviata.
Rimane, comunque, salvo il potere dell’Amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990.
In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o dell’atto di notorietà false o mendaci, l’Amministrazione, ferma restando l’applicazione da parte degli organi competenti delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al presente articolo.
 

Articolo 9
Iscrizione nel registro

L'Autorità, nella persona del Dirigente/Responsabile preposto, effettuati tutti gli accertamenti ritenuti necessari, accertato presso gli uffici di contabilità dell’Ente il regolare pagamento del corrispettivo ed acquisite le informazioni dal competente ufficio di Prefettura, disporrà entro 60 (sessanta) giorni l'iscrizione della ditta/società interessata nel registro all’uopo istituito ai sensi del comma 2, dell’art.68 del Codice della Navigazione.
Nel registro sono annotate le seguenti notizie:
a) Dati anagrafici del titolare (per le imprese individuali), denominazione sociale e dati anagrafici del rappresentante legale per le società;
b) Indirizzo di posta certificata (PEC);
c) La/e attività/e svolta/e dall’impresa/società;
d) Sede sociale;
e) Organico dei dipendenti;
f) Estremi della polizza di assicurazione a garanzia della copertura di eventuali danni a terzi, se prodotta;
L’iscrizione è valida per l’anno solare indicato nella SCIA e sarà rinnovabile di anno in anno dietro produzione del modulo di rinnovo (allegato 2) e dietro versamento del corrispettivo previsto al precedente art.7.
 

Articolo 10
Cancellazione

L'Autorità potrà procedere alla cancellazione dal Registro dandone contestuale comunicazione al soggetto interessato ed agli Enti istituzionali portuali al verificarsi delle seguenti motivazioni:
1. Per richiesta del soggetto interessato;
2. Per cessazione dell’attività o per mancato adempimento alle richieste di effettuazione dei versamenti previsti per il mantenimento dell’iscrizione;
3. Per gravi e ripetute violazioni degli obblighi derivanti dalla legge o da disposizioni emanate dall’AdSP o dall’Autorità Marittima;
4. Per accertamento della presenza di dichiarazioni mendaci nell’ambito delle dichiarazioni rese in autocertificazione;
5. Qualora sopravvenissero comunicazioni e/o informative da parte della competente Autorità Giudiziaria contenenti pregiudiziali o elementi dai quali si evinca la decadenza dei requisiti del soggetto interessato.
 

Articolo 11
Rinnovo

In fase di rinnovo i soggetti interessati dovranno produrre idonea autocertificazione (modulo allegato 2) concernente il mantenimento dei requisiti certificati in fase di prima iscrizione, nonché versare il corrispettivo previsto dal precedente art.7.
Rimane salva l'autonomia di questa Autorità di richiedere documentazione integrativa, nonché, di applicare le procedure ai sensi e per gli effetti del precedente art.8.
 

Articolo 12
Deroghe

Le attività meramente occasionali da svolgersi per un limitato periodo di tempo potranno essere esercitate previa richiesta di intervento di una nave o di una impresa autorizzata o di un concessionario operanti stabilmente nell’ambito circoscrizionale o di altra documentazione pertinente, da allegare alla SCIA, in aggiunta alla documentazione prevista all’art.6. Le SCIA a carattere temporaneo non potranno essere prodotte per più di una volta (della durata massima di 30 giorni continuativi) nel corso dello stesso anno solare riconducibili al medesimo soggetto, e dietro versamento dell’importo pari al 20% del corrispettivo di prima iscrizione previsto al precedente articolo 7.
L’esercizio di attività presso concessioni demaniali marittime da parte di imprese autorizzate non può prescindere da uno specifico nulla osta del soggetto cui è assentita la concessione, in quanto direttamente responsabile della complessiva gestione della stessa, ivi comprese le attività che in essa vengono svolte.
Le SCIA, ancorché a carattere temporanee, che ineriscono ad attività che prevedono l’utilizzo di fonti termiche dovranno, altresì, essere corredate del certificato di non pericolosità rilasciato dal competente consulente chimico di Porto.
 

TITOLO III
DISCIPLINE PARTICOLARI
CAPO I
Articolo 13
Servizio taxi

L’esercizio dell’attività di servizio pubblico da piazza (taxi), presso il demanio marittimo dei porti ricompresi nella circoscrizione territoriale dell’Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Orientale, è subordinato alla produzione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), prodotta nei modi e con le procedure indicate al precedente art.5.
A tal uopo, al fine di essere ricevibile, la SCIA dovrà essere corredata, di copia della licenza rilasciata dal Comune competente, dalla quale si evinca l’abilitazione all’esercizio per l’anno per il quale si produce segnalazione.
Per lo svolgimento dell’esercizio dell’attività di servizio pubblico da piazza (taxi), presso il demanio marittimo dei porti ricompresi nella circoscrizione territoriale dell’Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Orientale, non è previsto alcun corrispettivo da versare a questa Autorità.
 

TITOLO IV
OBBLIGHI, ESCLUSIONI E DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 14
Obblighi e responsabilità

I soggetti esercenti attività in ambito portuale, sono obbligati all’osservanza delle ordinanze portuali, del piano di sicurezza di questa Amministrazione e di ogni eventuale divieto espressamente indicato a mezzo di avvisi segnaletici.
Nell’esercizio delle attività svolte, i soggetti iscritti nel registro sono tenuti ad osservare tutte le norme di polizia, di sicurezza, doganali, sanitarie, di security portuale, fiscali, assicurative, previdenziali e di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
I soggetti interessati sono tenuti a comunicare ogni intervenuta variazione dei dati indicati nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla data in cui è intervenuta la relativa modifica, pena l’adozione di provvedimento conseguenziali.
Non sono ammesse e pertanto saranno irricevibili le SCIA prodotte da aziende costituitesi in R.T.I. (riunione temporanea di impresa). Altresì, rimane esclusa qualsiasi forma di collaborazione tra aziende (comodato).
L’AdSP del Mare di Sicilia Orientale è manlevata da qualsiasi responsabilità relativa a danni, a persone e/o cose, che dovessero essere causati dallo svolgimento delle attività segnalate per le quali rimangono unici responsabili, civilmente e penalmente, i soggetti segnalanti.
 

Articolo 15
Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio al Codice della Navigazione, alla Legge 84/1994 e smi ed ai regolamenti attuativi.
Le attività disciplinate dal presente regolamento dovranno essere esercitate fermo restando l’osservanza del disposto del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n.272, ove applicabile, nonché, nel rispetto delle disposizioni contenute e, inoltre, competenze demandate ad altri soggetti come disciplinato da altre regolamentazioni speciali pertinenti per materia (R.D. 9 gennaio 1927, n.147).
Le attività di cui ai punti s) e u) dell’art.3, strettamente connesse al traffico crocieristico dello scalo portuale etneo, affidato mediante evidenza pubblica ad un soggetto gestore, saranno soggette all’osservanza di adeguata disciplina concernente l’ingresso, la sosta e la circolazione nel sedime portuale.
I contravventori alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato, saranno puniti ai sensi degli artt.1174 e 1255 del Codice della Navigazione.
 

Articolo 16
Decorrenza

Il presente regolamento entra in vigore in data odierna ed è soggetto a pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mare di Sicilia Orientale all’indirizzo web www.adspmaresiciliaorientale.it.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme del presente regolamento.
 

Articolo 17
Disposizioni finali

Precedenti disposizioni, ordinanze e regolamenti abrogate:
- Ordinanza n.1 del 31 marzo 2009 e smi dell’Autorità Portuale di Augusta;
- Ordinanza n.1 del 19 luglio 2012 e smi dell’Autorità Portuale di Augusta;
- Ordinanza n.7 del 30 marzo 2012 e smi dell’Autorità Portuale di Catania;

Catania, 22 gennaio 2019 

Allegati
Allegato 1 - Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
Allegato 2 - Rinnovo - Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);