Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale
Ordinanza 12 giugno 2020, n. 8
Disciplina per l’esecuzione dei lavori di pitturazione a spruzzo tipo airless e sabbiatura secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo N° 272/1999.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n.84 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il riordino della legislazione in materia portuale, come novellata dal D.lgs. 04 agosto 2016, n.169, integrato con D.lgs. 13 dicembre 2017, n.232, “correttivo porti”.
VISTO l’art.7, comma 1, del D.lgs. 169/2016 che ha sostituito l’art.6 della Legge 84/94 ed ha istituito le Autorità di Sistema Portuale (AdSP).
VISTO l’art.6, comma 1, lett.i), della legge 28 gennaio 1994, n.84, e s.m.i., che istituisce l’Autorità di Sistema Portuale (AdSP) del Mare di Sicilia Orientale, che ricomprende le competenze territoriali delle ex Autorità Portuali di Augusta e Catania.
VISTO il Decreto Ministeriale 04 aprile 2017, n.126, di nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, che ricomprende le ex Autorità Portuali di Augusta e Catania.
VISTO il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 203 “attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti”.
VISTO il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327.
VISTO il Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione (D.P.R. 15 febbraio 1952, n.328).
VISTO il Decreto Presidenziale n° 10 del 08.11.2017 relativo all’approvazione del Regolamento d’Uso delle Aree Demaniali Marittime di competenza di questa Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale.
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, quale “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
VISTO il Decreto Legislativo del 27 luglio 1999 n° 272 in materia di adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485.
VISTI gli artt. 50 e 51 del succitato Decreto Legislativo.
CONSIDERATA la necessità di snellire i tempi burocratici connessi alle lavorazioni da eseguire sulle navi all’interno dei Cantieri Navali.
 

ORDINA

Art. 1 Fatte integralmente salve ed impregiudicate le disposizioni normative emanate ed emanande in materia di sicurezza, igiene e tutela dei lavoratori, nessuna esclusa ed in particolare quanto previsto dagli artt. 50 e 51 del Decreto Legislativo 272/1999, l’esecuzione dei lavori di pitturazione a spruzzo di tipo airless e sabbiatura su navi sottoposte a lavori di manutenzione in ambito portuale, sono effettuate nel rispetto delle prescrizioni indicate nella presente Ordinanza.

Art. 2 Il Datore di lavoro, inteso come il titolare dell’impresa di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi, dovrà presentare apposita richiesta Azienda Sanitaria Provinciale competente ed al Consulente Chimico di Porto per l’emissione dei pareri e direttive di competenza, pertinenti all’esecuzione dei lavori di pitturazione airless e/o sabbiatura.

Art. 3 I lavori da eseguire di cui all'Art.1 alle parti esterne e/o interne della nave, devono essere effettuate con modalità tali da evitare qualsiasi tipo di interferenza con le altre eventuali lavorazioni cantieristiche in essere. In particolare è comunque vietato eseguire tali pitturazioni in qualsiasi luogo della nave durante l'esecuzione di lavori con uso di fonti termiche, ad eccezione delle pitturazioni con vernici ad acqua, eventuali deroghe potranno essere concesse su parere favorevole del Consulente Chimico di Porto.
Il datore di lavoro deve inoltre provvedere per le operazioni di cui all'Art.1 a quanto appresso:
a) interrompere l’alimentazione elettrica quando non sia una utenza antideflagrante;
b) togliere nella zona di lavoro e negli ambienti comunicanti, tutto quanto possa innescare incendi o esplosioni;
c) rimuovere gli oggetti metallici che cadendo possono provocare scintille;
d) verificare che nessuno porti con sè fiammiferi, accendini, chiavi, coltelli ed altri oggetti capaci di produrre scintille cadendo o sfregando;
e) delimitare e segnalare, anche con cartelli indicanti il pericolo di esplosione, la zona di lavoro e di essiccazione;
f) ventilare l’ambiente confinato con estrattori di portata idonea e del tipo “a sicurezza” prima, durante ed al termine delle operazioni;
g) preparare e miscelare le pitture in un ambiente idoneo controllato e ventilato, se confinato, come specificato al punto f);
h) disporre che nei locali interessati non si svolgano altre lavorazioni;
i) predisporre un impianto elettrico di illuminazione del tipo "a sicurezza";
j) disporre che i contenitori di pittura e di solvente non usati, siano chiusi e separati da fonti di calore, compresi i raggi del sole;
k) ridurre al minimo la quantità di prodotti chimici presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità di lavorazione;
l) conservare, al termine dei lavori, ogni quantità residua di pittura o solvente in recipienti ermeticamente chiusi, con l'indicazione in ordine al contenuto;
m) assicurare, nel caso di operazioni da eseguirsi in ambienti angusti, la presenza all'esterno di personale d'assistenza allo scopo formato;
n) assicurare la presenza di personale addetto all'antincendio ed alla evacuazione delle persone, in numero congruo all'esito della valutazione del rischio di esplosione e/o incendio di cui all'Art.3 della presente Ordinanza e comunque mai inferiore alle due unità;
o) non far effettuare, a fine pitturazione, alcun'altra lavorazione se non dopo una valutazione ambientale eseguita dal Consulente Chimico di Porto;
p) dotare i lavoratori di idonei DPI tra i quali indumenti di lavoro antistatici, scarpe prive di rifiniture metalliche, respiratore isolante a presa d’aria esterna o maschere a filtro specifico per i solventi garantendo sempre una concentrazione di ossigeno non inferiore al 19,5% v/v (NFPA 306).

Art. 4 Il Datore di lavoro nel richiedere all’Azienda Sanitaria Provinciale competente ed al Consulente Chimico di Porto, l’emissione dei pareri e direttive, come richiamati al precedente art. 2, dovrà attenersi alle modalità ed alle tempistiche stabilite al successivo art. 5 della presente Ordinanza.

Art. 5 Il datore di lavoro almeno quarantotto ore prima dell’inizio e/o del prosieguo delle operazioni di pitturazione a spruzzo e/o sabbiatura, da conteggiarsi escludendo i giorni di chiusura degli uffici dell’A.d.S.P. del Mare di Sicilia Orientale, da comunicazione scritta a questo Ente trasmettendo l'allegato A della presente Ordinanza in carta semplice, debitamente compilato e allegando allo stesso:
1) Il certificato valido emesso per competenza dall’Azienda Sanitaria Provinciale competente.
2) Il certificato valido del Consulente Chimico di Porto, comprese ulteriori proroghe.
Se al termine delle quarantotto ore il datore di lavoro non riceve ulteriori prescrizioni specifiche da parte di questa A.d.S.P. del Mare di Sicilia Orientale, può iniziare le operazioni di pitturazione airless e/o sabbiatura. Restano ferme le competenze spettanti in materia.
Qualora insorgano fatti tali da comportare la sospensione delle operazioni di che trattasi, si fa obbligo al datore di lavoro di comunicare per iscritto a questo Ente i fatti di cui sopra e le misure intraprese atte al ripristino delle condizioni di sicurezza entro la stessa giornata. Antecedentemente alla ripresa delle operazioni di pitturazione a spruzzo e/o sabbiatura deve altresì essere data comunicazione scritta a questo ente dell’avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza.

Art. 6 La presente Ordinanza entra in vigore in data odierna.
Dalla sua entrata in vigore sostituisce ogni altra disposizione precedente in materia con essa incompatibile. Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni in essa contenute. I contravventori saranno perseguiti ai sensi di legge e saranno ritenuti responsabili, in sede civile e penale, dei danni causati a persone o cose in ragione del loro comportamento.
Ove il fatto non costituisca più grave reato, si renderanno comunque applicabili le sanzioni previste dalla vigente normativa.
È fatta altresì salva la facoltà per l’A.d.S.P. del Mare di Sicilia Orientale di procedere, anche in via amministrativa, esercitando i poteri e le competenze previsti dalla normativa vigente e di futura emanazione, ivi compresi quelli di revoca o sospensione delle autorizzazioni e/o concessioni precedentemente rilasciate.

Augusta, 12/06/2020

 

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