Roma, lì data del protocollo

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto

A Elenco indirizzi allegato
…omissis…

AUTORITÀ DI VIGILANZA DEL MERCATO
DIRETTIVA 2014/90/EU

 


Circolare
Titolo: Sicurezza della Navigazione Non di Serie n. 32/2022


Argomento: SAFETY ALERT - Equipaggiamenti marittimi non conformi.
MED/4.9 - Pilot ladder tipo “ISO 799/SOLAS” del fabbricante “R. De Wit Shipstores B.v.b.a.”.
Misure restrittive adottate in accordo all’articolo 28 del d.P.R. 20 dicembre 2017, n. 239 e ss.mm.ii. “Regolamento recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE”.
Riferimento: Circolare Titolo: Sicurezza della Navigazione, Non di Serie n. 29/2020
.

1. Scopo
A. Aggiornare gli stakeholder rispetto a nuove e definitive misure restrittive, adottate in ambito europeo, rispetto ad un equipaggiamento marittimo non conforme.
B. Intercettare tale prodotto all’interno del territorio nazionale nonché a bordo del naviglio nazionale ed indirizzare le azioni discendenti.

2. Premessa
Si comunica che questa Autorità di vigilanza del mercato (AVM)¹ riceve periodiche notifiche - attraverso la piattaforma europea ICSMS² - in merito alla validazione di restrizioni all’ingresso/circolazione, nel mercato interno, di equipaggiamenti marittimi riscontrati non conformi alla normativa di settore³ applicabile.

3. Considerazioni
Tali misure - proporzionate alla specifica pericolosità identificata - sono preliminarmente adottate allo scopo di garantire la sicurezza degli utilizzatori finali nell’ambito del mercato dello Stato in cui opera l’AVM che ha avviato l’investigazione; esse, laddove non siano impugnate dall’AVM di un altro Stato Membro, sono da ritenersi - a mente dell’articolo 28, comma 7 del d.P.R. in preambolo - giustificate ed applicabili su tutto il territorio europeo.

4. Disposizioni
Alla luce di quanto precede, in ottemperanza all’articolo 28, comma 8 del d.P.R. 239/2017 e ss.mm.ii., questa Autorità di vigilanza estende al territorio nazionale la misura restrittiva del ritiro e del richiamo dell’equipaggiamento marittimo indicato in allegato 1, inizialmente adottata dall’AVM Belga.
I destinatari della presente Circolare riferiscano a questa Autorità di vigilanza - con la massima cortese sollecitudine - circostanziate informazioni in caso di rinvenimento degli equipaggiamenti marittimi in discorso a bordo di navi nazionali, così da consentire una efficace regia delle azioni da adottarsi nei confronti dei Soggetti a vario titolo coinvolti (es. Armatore, Società di gestione ai fini ISM).
La presente Circolare è indirizzata anche all’Agenzia Accise, Dogane Monopoli di Stato per le discendenti azioni di competenza.

5. Conclusioni
Scenari particolari relativi all’applicazione della presente Circolare, siano resi noti a questo Comando generale - via PEC - attraverso il competente Servizio di Coordinamento FSC anticipandone i contenuti - ove ritenuto opportuno - all’e-mail funzionale di questo Reparto in P.d.C..
 

IL CAPO REPARTO
Amm. Isp. (CP) Luigi GIARDINO

____

¹ Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto (cfr. articolo 3, comma 1, lettera e) del D.P.R. 239/2017 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2014/90/UE).
² The Internet-supported information and Communication System for the pan-European Market Surveillance.
³ Direttiva 2014/90/UE del Parlamento e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull’equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera ll) del d.P.R. n. 239/2017: il ritiro è una misura volta ad impedire la messa a disposizione sul mercato di equipaggiamento marittimo presente nella catena di fornitura.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera ii) del d.P.R. n. 239/2017 il richiamo è un provvedimento volto ad ottenere la restituzione dell’equipaggiamento marittimo che è già installato a bordo di navi UE o acquistato con l’intenzione di installarlo a bordo delle medesime navi.
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Circolare Titolo “Sicurezza della Navigazione”, “Non di serie” n. 32/2022 | Allegato 1

AVM

¹

Item

Produttore

Identificazione

del prodotto

Natura della non conformità

Rischio associato

(valutazioni della AVM che ha completato l’investigazione)

Misura adottata e da considerare estesa al territorio nazionale

Tipo prodotto

Certificato

Modello

Federal Public Service Mobility & Transport DG Maritime transport Belgium

MED / 4.9

"R. De Wit Shipstores B.v.b.a."

Scala per

pilota

Certificato di esame CE del tipo Modulo B n. 2014-049-MED valido dal 14/01/2015 al 13/01/2020

------------

Certificato di garanzia della produzione Modulo D n. 2015-046-MED valido dal 22/05/2015 al 21/05/2016

ISO 799/SOLAS

L’equipaggiamento marittimo in

esame risulta essere stato immesso sul mercato oltre la scadenza del Modulo D menzionato (21/05/2016). L’equipaggiamento marittimo in

esame potrebbe trovarsi sul

mercato e/o a bordo di navi, ancorché non accompagnato da valida certificazione.

Principio di precauzione.

Equipaggiamenti marittimi non

certificati non possono essere presenti sul mercato od installati a bordo di navi senza aver superato le procedure di valutazione della conformità previste dalla direttiva 2014/90/EU (MED).

Ritiro dal mercato³

Richiamo

____

¹ Autorità di vigilanza del mercato che ha adottato, originariamente, la misura restrittiva.
² Ritiro (cfr. d.P.R. n.239/2017 e ss.mm.ii., articolo 3, comma 1, lettera ll): una misura volta ad impedire la messa a disposizione sul mercato di equipaggiamento marittimo presente nella catena di fornitura.
³ Richiamo (cfr. d.P.R. n.239/2017 e ss.mm.ii., articolo 3, comma 1, lettera ii): un provvedimento volto ad ottenere la restituzione dell’equipaggiamento marittimo che è già installato a bordo di navi UE o acquistato con l’intenzione di installarlo a bordo delle medesime navi.