Tipologia: Accordo rinnovo CCRL
Data firma: 14 novembre 2022
Validità: 01.01.2023 - 31.12.2025
Parti: Confagricoltura e Confederdia Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Quadri e Impiegati Agricoli, Toscana
Fonte: confederdia.it


Sommario:

 

Premessa
Art. 1 - Oggetto e sfera di applicazione del contratto collettivo regionale
Art. 2 - Decorrenza e durata del contratto collettivo regionale
Art. 3 - Relazioni sindacali
Art. 4 - Formazione Professionale
Art. 6 - Responsabilità civile e penale verso terzi - Formazione e aggiornamento.

 

Ferie
Art. 10 - Stipendio contrattuale regionale mensile
Art. 16 - Contributi sindacali per delega regionali
Allegati
Allegato n. 2 Regolamento all’art. …. CCRL per la riscossione dei contributi sindacali per delega
Allegato n. 3 Protocollo d’intesa per l’agricoltura toscana
Allegato n. 4 - Art. 3 - Contratto Collettivo Regionale


Verbale di accordo

Il giorno 14 novembre 2022, alle ore 12:30 in Firenze, Via Alfani, n.67, presso la sede della Federazione Regionale Agricoltori della Toscana, tra la Federazione Regionale Agricoltori della Toscana (Confagricoltura Toscana) da una parte, e la Confederdia Toscana, la Flai Cgil Toscana, la Fai Cisl Toscana, la Uila-Uil Territori Toscani, dall’altra parte, visto
il Protocollo d’intesa per l’agricoltura toscana del 14 ottobre 2022 che è parte integrante del contratto collettivo regionale;
il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i Quadri e gli Impiegati Agricoli del 7 luglio 2021, ed in applicazione di quanto disposto all’articolo 69 dello stesso, si è stipulato il verbale di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Regionale (territoriale - contratto di 2° livello) di Lavoro (CCRL) a valere per i quadri e gli impiegati agricoli, florovivaisti, forestali, ed addetti all’agriturismo ed altre attività connesse al settore agricolo, dipendenti da aziende singole, società, in forma cooperativa o, comunque, associata, situate nella Regione Toscana.
Il presente Contratto sostituisce il Contratto Collettivo Regionale stipulato in Firenze il 18 settembre 2018.
Il verbale di accordo consta di n°13 documenti, per un totale di fogli dattiloscritti n° 21 compreso il presente.

Art. 1 - Oggetto e sfera di applicazione del contratto collettivo regionale
Il periodo, “le aziende esercenti anche l’agriturismo” di cui all’Art. 1 del Contratto collettivo Regionale di lavoro, 18 settembre 2018, è sostituito con:
Le aziende esercenti anche l’agriturismo, l’enoturismo, l’oleoturismo, nonché le fattorie didattiche, di cui alla legge regionale toscana 23 giugno 2003, n. 30, e relativo Regolamento attuativo, 3 agosto 2004, n. 46/R, e successive modificazioni ed integrazioni.

L’Art. 3 del Contratto collettivo regionale 18 settembre 2018 è sostituito dal seguente:
Art. 3 - Relazioni sindacali
I firmatari del contratto, convinti che una più stretta collaborazione tra le varie componenti rappresenti una condizione essenziale per lo sviluppo del settore, intendono a questo scopo valorizzare le relazioni sociali e concordano di costituire l’Osservatorio Regionale e di dotarlo di apposito Regolamento per il funzionamento.
L’Osservatorio seguirà nei suoi lavori anche le linee guida di cui al protocollo d’Intesa per l’agricoltura toscana, sottoscritto dalle parti stipulanti il 14 ottobre 2022, riportato all’allegato n.3, che costituisce parte integrante del presente contratto collettivo.
A questo proposito, condividono l’opportunità di incontri finalizzati a riflessioni comuni sullo stato del settore, le sue prospettive di sviluppo e le sue necessità formative.
Detti incontri si svolgeranno, almeno due volte all’anno, su richiesta di una delle Organizzazioni firmatarie.

L’Art. 6, del contratto collettivo regionale del 18 settembre 2018, è sostituito dal seguente:
Art. 6 - Responsabilità civile e penale verso terzi - Formazione e aggiornamento.
Il datore di lavoro, o chi per lui, con onere a proprio carico, è tenuto ad assicurare i propri dipendenti che, a seguito di richiesta dello stesso datore di lavoro, acconsentono ad assumere la responsabilità del servizio di prevenzione e protezione dell’azienda, ai sensi del D. Lgs n.626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, e/o assumono, a seguito di specifica delega, la responsabilità “dell’industria alimentare” ex D. Lgs. n. 155/1997, e successive modificazioni ed integrazioni, contro i rischi di responsabilità civile verso terzi, nonché la copertura per la difesa in caso di contestazioni per violazioni penali, conseguenti a colpa nello svolgimento delle funzioni sopra richiamate.
Il Datore di lavoro è altresì tenuto ad esigere e garantire la partecipazione di tali quadri e/o impiegati agli specifici periodici corsi di formazione professionale e/o di aggiornamento, al fine di poter svolgere al meglio le loro funzioni. In difetto di ciò, decade ogni obbligo di copertura assicurativa.
Per la partecipazione a tali corsi anche ai sensi dell’Art.4 del presente Contratto Collettivo, in cui potranno essere eventualmente utilizzati fondi e ore di cui agli Artt. 6, 25, 26 del CCNL 7 luglio 2021.
Impegno a verbale
Le parti, in considerazione dei particolari adempimenti connessi agli incarichi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, si impegnano a verificare l’intera materia in sede di Osservatorio regionale, tenuto conto delle esperienze maturate.
Le parti si impegnano altresì, a monitorare periodicamente la situazione, ed ad incontrarsi con gli Enti preposti a livello regionale.

Nota a verbale all’Art.23 del CCNL, 7 luglio 2021
Ferie:
In riferimento alle ferie di cui all’Art. 23, del CCNL, 7 luglio 2021, data la peculiarità del lavoro, per gli impiegati addetti alle prenotazioni, agli arrivi e alle partenze, nell’esercizio delle attività connesse di cui all’Art. 1, del presente contratto Collettivo Regionale, le parti auspicano che, ai sensi del 3° comma, siano concordati periodi non rientranti in quelli di più intensa attività.

Allegati
Allegato n. 4 - Art. 3 - Contratto Collettivo Regionale
-Accordo Sindacale -
Costituzione Osservatorio Regionale


Addì, 7 novembre 2022, alle ore 13:00, in Firenze, Via Alfani, n.67, presso la sede della Federazione Regionale Agricoltori della Toscana (Confagricoltura Toscana), tra la Federazione Regionale Agricoltori della Toscana, da una parte, e Confederdia Toscana, la Flai Cgil Toscana, la Fai Cisl Toscana, la Uila-Uil Territori Toscani, dall’altra parte, si è convenuto di costituire l’Osservatorio Regionale dotato del seguente regolamento.

Art. 1
In riferimento all’Art.3 del contratto Regionale quadri ed impiegati agricoli, florovivaisti e forestali ed eventualmente esercenti l’agriturismo, nonché le altre attività connesse all’agricoltura, della Toscana, le parti sottoscritte costituiscono l’Osservatorio Regionale per la Toscana.

Art. 2 Compiti
L’Osservatorio, avendo cura di relazionarsi con i Dipartimenti regionali competenti, le Università e gli altri Enti Pubblici che curano le materie oggetto dell’attività dell’Osservatorio seguendo anche le linee indicate dal “Protocollo per l’agricoltura toscana” del 14 ottobre 2022, ha il compito di svolgere iniziative di monitoraggio e di confronto sui seguenti temi:
le dinamiche e tendenze del mercato del lavoro e le altre problematiche ad esso connesse;
i fabbisogni di formazione professionale;
le tendenze evolutive e strategiche sul piano economico sociale del settore agricolo e del sistema agroalimentare, anche attraverso contratti d’area;
i processi di riorganizzazione dei comparti produttivi e dei loro mercati e la valutazione dell’incidenza delle variabili eqopom8iche che incidono sulle diverse produzioni;
l’analisi del costo del lavoro, delle ‘dinamiche retributive contrattuali ed i loro andamenti con particolare riferimento a quelle del livello provinciale;
la tutela della salute, dell’ambiente e la politica ecologica, anche in riferimento alle fonti energetiche alternative ed alla sostenibilità del sistema.

Art. 3 Consiglio dell’Osservatorio
Il Consiglio dell’Osservatorio Regionale si compone di 8 membri designati pariteticamente dalle parti datoriali e dei lavoratori, come di seguito provvisoriamente riportato:
Federazione Regionale Agricoltori della Toscana - 4 membri;
Confederdia - 1 membro;
Flai-Cgil - 1 membro;
Fai-Cisl - 1 membro;
Uila-Uil - 1 membro;

Art. 4 Presidenza - Segreteria
Per il primo biennio la Presidenza sarà assunta da un rappresentante della Federazione Regionale Agricoltori della Toscana, mentre la prima segreteria sarà affidata al rappresentante di Flai-Cgil Per il secondo biennio le parti si riuniranno per fissare la rotazione.
Il Consiglio dell’Osservatorio si riunirà con cadenza almeno semestrale a far tempo dal 7 novembre 2022, o su richiesta di una delle. Organizzazioni firmatarie, nella sede dell’organizzazione che ha designato la Presidenza di turno, mediante convocazione inviata dal Presidente almeno 8 giorni prima della data prefissata, indicando l’ordine del giorno.
Le deliberazioni devono essere assunte con la maggioranza di almeno i 4/5 dei presenti.

Art. 5 Funzionamento
Le spese ordinarie di funzionamento dell’Osservatorio sono a carico dell’organizzazione che ha designato la Presidenza di turno.
I costi inerenti lo svolgimento di specifiche iniziative devono essere deliberati all’unanimità.
Letto, approvato e sottoscritto.