Regione Toscana
Delibera 22 ottobre 2018, n. 1176
Misure urgenti di prevenzione e contrasto atti di violenza a danno degli operatori sanitari e costituzione dell'osservatorio regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Raccomandazione n.8 nel novembre 2007 del Ministero della Salute e delle Politiche Sociali emanata, nell’ambito dei programmi nazionali correlati alla gestione del rischio, per prevenire i comportamenti aggressivi e la violenza a danno degli operatori sanitari, attraverso l’adozione di misure che consentono di ridurre, se non eliminare, le condizioni di rischio;
Vista l’Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 20 marzo 2008, concernente la gestione del rischio clinico e la sicurezza dei pazienti e delle cure, che ha previsto l’attivazione presso il Ministero dell’Osservatorio Nazionale sugli Eventi Sentinella attraverso il Sistema Informativo per il Monitoraggio degli Errori in Sanità (SIMES);
Visto il protocollo di monitoraggio degli eventi sentinella del luglio 2009 del Ministero della Salute e delle Politiche Sociali nel quale vengono identificate 16 categorie di eventi sentinella tra le quali gli 'atti di violenza a danno dell'operatore';
Vista la deliberazione del 15 marzo 2018 della Commissione nazionale per la Formazione presso l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari regionali con la quale all'art.1 viene indicata come tematica di interesse nazionale la 'gestione delle situazioni che generano violenza nei confronti dell'operatore sanitario;
Visto il recente insediamento, presso il Ministero della Salute, dell'Osservatorio permanente per la garanzia della sicurezza e per la prevenzione degli episodi di violenza ai danni di tutti gli operatori sanitari con il compito di raccogliere dati, di fare proposte per la prevenzione, per nuove norme di legge, per misure amministrative e organizzative;
Vista la nota del Ministero della Salute del 26 marzo 2018 con la quale viene ribadita la necessità di assicurare la massima adesione da parte delle Regioni e delle aziende sanitarie al monitoraggio AGENAS per l'implementazione della raccomandazione n.8 del novembre 2007;
Preso atto che la sicurezza del personale sanitario rispetto al rischio di aggressione è diventata negli ultimi anni una tematica rilevante tanto che studi recenti hanno mostrato che gli episodi di violenza contro il personale sanitario sono notevolmente aumentati e che questo fenomeno è stato in parte determinato da un cambiamento di atteggiamento culturale nei confronti dello staff sanitario, da un abbassamento delle condizioni socio economico-culturali dell’utenza, oltreché dall'informazione dei mass media su episodi critici, che frequentemente sottolinea situazioni di presunta cattiva sanità, senza che venga fatto emergere al contempo il lavoro efficace e competente della maggioranza degli operatori sanitari;
Considerato che oltre ai rischi lavorativi tradizionalmente affrontati nelle strutture sanitarie emergono sempre più quelli legati a particolari situazioni dovute all’esposizione ad aggressioni del personale sanitario che possono pregiudicare la salute dell’operatore, creando occasioni di forte stress da cui possono derivare patologie tra cui il disturbo post-traumatico da stress e/o il burn out;
Vista la delibera n. 913 del 6 Agosto 2018 della Giunta Regionale “Azioni di prevenzione e contrasto atti di violenza a danno degli operatori sanitari. Indirizzi alle aziende sanitarie ed agli enti del SSR”;
Visto il D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 che, nel ricordare che già il D.Lgs. n.626/94 indicava che il datore di lavoro è tenuto a valutare 'tutti' i rischi, sottolinea nello specifico alcuni rischi da valutare nei documenti di valutazione dei rischi tra i quali il rischio riguardante lo stress lavoro correlato;
Atteso che gli episodi di violenza contro operatori sanitari sono considerati eventi sentinella in quanto segnali della presenza di situazioni di rischio o di vulnerabilità che richiedono l’adozione di opportune misure di prevenzione e protezione dei lavoratori;
Preso altresì atto che la Regione, nell'ottica di promozione della sicurezza integrata, attua i propri interventi in collaborazione con gli organi dello Stato e la loro rappresentanza;
Vista la Decisione GR n.13 del 25 giugno 2018 'Indirizzi per la realizzazione di un progetto di polizia di prossimità e di rafforzamento della sicurezza sul trasporto pubblico locale' con la quale si stabilisce anche di porre in essere iniziative per impegnare le Aziende e gli enti del SSR ad adottare le necessarie azioni per prevenire e contrastare ogni forma di violenza verso gli operatori e/o utenti;
Visti gli esiti della rilevazione delle azioni di prevenzione agli atti di violenza verso gli operatori sanitari da parte delle Aziende del SSR effettuata dalla Regione Toscana nel mese di Luglio 2018 attraverso i quali risulta che esse si sono attivate in materia, seppure con diversi ordini di intervento specifici, mediante:
• la redazione del documento attuativo della Raccomandazione MLPS n°8/2007
• l’installazione di sistemi di videosorveglianza e di allarme
• la formazione/informazione agli operatori
• La dotazione di un apposito corpo di vigilanza
• L’implementazione di un percorso di supporto psicologico rivolto al personale aggredito
Valutato necessario intraprendere azioni utili al fine di promuovere maggiori ed omogenei livelli di sicurezza nelle strutture sanitarie per quanto concerne i fenomeni di aggressioni agli operatori sanitari ed agli utenti, avviando un percorso di crescita uniforme sul tema da parte delle Aziende del SSR mediante, in prima applicazione, l’impegno delle Aziende del SSR:
a)Ad implementare un sistema atto a facilitare ed incoraggiare il personale a segnalare prontamente gli episodi subiti e a suggerire le misure per ridurre o eliminare i rischi entro due mesi dall’adozione del presente atto;
b)A costituire entro due mesi dall’adozione del presente atto il gruppo di lavoro previsto dalla citata Raccomandazione ministeriale n. 8/2007 al fine di analizzare le segnalazioni e di individuare le azioni preventive e protettive.
c)A definire il sistema di supporto psicologico alla vittima dell’aggressione entro due mesi dall’adozione del presente atto;
d)Ad implementare, entro sei mesi dall’adozione del presente atto, un adeguato corpo di vigilanza ed un relativo sistema di attivazione comprensivo dell’eventuale installazione di pulsanti antiaggressione, al fine di migliorare i livelli di sicurezza del personale sulla base dei livelli di rischio valutati per le diverse aree aziendali con particolare riferimento all’area del pronto soccorso dove deve essere prevista una presenza costante del servizio di vigilanza.
La misura di cui al presente punto d) può essere parzialmente o totalmente sostituita da accordi di pari efficacia con Comuni e/o altre Forze dell’Ordine;
e)Ad installare videocamere di sorveglianza, o quantomeno ad avviarne le procedure autorizzative, nelle aree che la relativa valutazione ha evidenziato a maggior rischio aggressione entro sei mesi dall’adozione del presente atto;
f)Ad analizzare, entro sei mesi dall’adozione del presente atto, i livelli di rischio aggressione delle postazioni di guardia medica provvedendo, laddove ritenuto opportuno, allo spostamento delle stesse presso luoghi meno isolati, anche mediante accordi con le società di volontariato;
g)Ad aggiornare l’Osservatorio regionale di cui al presente atto circa l’attuazione di quanto indicato ai precedenti punti a), b), c) e di quant’altro eventualmente predisposto contestualmente, mediante la compilazione ed invio del questionario di cui all’allegato A della DGRT 913/2018 entro tre mesi dall’adozione del presente atto.
h)Ad aggiornare l’Osservatorio regionale di cui al presente atto circa l’attuazione di quanto indicato ai precedenti punti d), e), e di quant’altro eventualmente predisposto contestualmente, mediante la compilazione ed invio del questionario di cui all’allegato A della DGRT 913/2018 entro sette mesi dall’adozione del presente atto.
i)Ad aggiornare l’Osservatorio regionale, entro il medesimo termine di cui ai precedente punto h), sulle misure di miglioramento in tema di aggressioni al personale sanitario attuate e/o progettate in favore della guardia medica di cui al precedente punto f);
j)Ad aggiornare l’Osservatorio regionale di cui al presente atto sull'andamento del fenomeno delle aggressioni al personale sanitario e sul livello di attuazione delle misure di prevenzione e contrasto, compilando e inviando, con periodicità trimestrale a partire dal termine di cui al precedente punto f), il questionario di cui all’allegato A della DGRT 913/2018.
Ritenuto per quanto sopra di dover costituire, mediante successivo decreto del direttore della direzione diritti di cittadinanza e coesione sociale da adottare entro un mese dall’adozione del presente atto, un osservatorio regionale coordinato dal settore competente in materia di Sicurezza nei Luoghi di lavoro e composto dai dirigenti responsabili in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro delle aziende e degli enti del Sistema Sanitario Regionale. Tale osservatorio avrà il compito di:
• monitorare le segnalazioni di atti di violenza a danno del personale sanitario ed il livello di attuazione delle misure di prevenzione e contrasto;
• predisporre un documento contenente indirizzi alle aziende sanitarie e agli enti del SSR in merito alle azioni di prevenzione e contrasto agli atti di violenza a danno degli operatori sanitari e monitorarne i livelli di attuazione nel tempo;
• Attivare iniziative di formazione e aggiornamento rivolte al management ed agli operatori delle strutture del SSR, la cui articolazione sarà prevista all’interno dei Piani formativi regionali annuali del Laboratorio Regionale per la Formazione Sanitaria (Formas), soggetto deputato a realizzare i percorsi formativi di livello regionale così come previsto dalla DGR 538/2006 e dalla DGR 643/2008;
Ritenuto di demandare alle Aziende Sanitarie ed agli altri enti del S.S.R. l'attuazione degli indirizzi di cui al presente atto nell'ambito delle risorse disponibili nei propri bilanci, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale;
A VOTI UNANIMI
 

DELIBERA

1. Di impegnare le Aziende e gli enti del SSR:
a) Ad implementare un sistema atto a facilitare ed incoraggiare il personale a segnalare prontamente gli episodi subiti e a suggerire le misure per ridurre o eliminare i rischi entro due mesi dall’adozione del presente atto;
b) A costituire entro due mesi dall’adozione del presente atto il gruppo di lavoro previsto dalla citata Raccomandazione ministeriale n. 8/2007 al fine di analizzare le segnalazioni e di individuare le azioni preventive e protettive.
c) A definire il sistema di supporto psicologico alla vittima dell’aggressione entro due mesi dall’adozione del presente atto;
d) Ad implementare, entro sei mesi dall’adozione del presente atto, un adeguato corpo di vigilanza ed un relativo sistema di attivazione comprensivo dell’eventuale installazione di pulsanti antiaggressione, al fine di migliorare i livelli di sicurezza del personale sulla base dei livelli di rischio valutati per le diverse aree aziendali con particolare riferimento all’area del pronto soccorso dove deve essere prevista una presenza costante del servizio di vigilanza.
La misura di cui al presente punto d) può essere parzialmente o totalmente sostituita da accordi di pari efficacia con Comuni e/o altre Forze dell’Ordine;
e) Ad installare videocamere di sorveglianza, o quantomeno ad avviarne le procedure autorizzative, nelle aree che la relativa valutazione ha evidenziato a maggior rischio aggressione entro sei mesi dall’adozione del presente atto;
f) Ad analizzare, entro sei mesi dall’adozione del presente atto, i livelli di rischio aggressione delle postazioni di guardia medica provvedendo, laddove ritenuto opportuno, allo spostamento delle stesse presso luoghi meno isolati, anche mediante accordi con le società di volontariato;
g) Ad aggiornare l’Osservatorio regionale di cui al punto 2 circa l’attuazione di quanto indicato ai precedenti punti a), b), c) e di quant’altro eventualmente predisposto contestualmente, mediante la compilazione ed invio del questionario di cui all’allegato A della DGRT 913/2018 entro tre mesi dall’adozione del presente atto.
h) Ad aggiornare l’Osservatorio regionale di cui al punto 2 circa l’attuazione di quanto indicato ai precedenti punti d), e), e di quant’altro eventualmente predisposto contestualmente, mediante la compilazione ed invio del questionario di cui all’allegato A della DGRT 913/2018 entro sette mesi dall’adozione del presente atto.
i) Ad aggiornare l’Osservatorio regionale di cui al punto 2, entro il medesimo termine di cui ai precedente punto h), sulle misure di miglioramento in tema di aggressioni al personale sanitario attuate e/o progettate in favore della guardia medica di cui al precedente punto f);
j) Ad aggiornare l’Osservatorio regionale di cui al punto 2 sull'andamento del fenomeno delle aggressioni al personale sanitario e sul livello di attuazione delle misure di prevenzione e contrasto, compilando e inviando, con periodicità trimestrale a partire dal termine di cui al precedente punto f), il questionario di cui all’allegato A della DGRT 913/2018.
2. Di costituire, mediante successivo decreto del direttore della direzione diritti di cittadinanza e coesione sociale da adottare entro un mese dall’adozione del presente atto, un osservatorio regionale coordinato dal settore competente in materia di Sicurezza nei Luoghi di lavoro e composto dai dirigenti responsabili in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro delle aziende e degli enti con il fine di:
• monitorare le segnalazioni di atti di violenza a danno del personale sanitario ed il livello di attuazione delle misure di prevenzione e contrasto;
• predisporre un documento contenente indirizzi alle aziende sanitarie e agli enti del SSR in merito alle azioni di prevenzione e contrasto agli atti di violenza a danno degli operatori sanitari e monitorarne i livelli di attuazione nel tempo;
• Attivare iniziative di formazione e aggiornamento rivolte al management ed agli operatori delle strutture del SSR, la cui articolazione sarà prevista all’interno dei Piani formativi regionali annuali del Laboratorio Regionale per la Formazione Sanitaria (Formas), soggetto deputato a realizzare i percorsi formativi di livello regionale così come previsto dalla DGR 538/2006 e dalla DGR 643/2008;
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art.18 della L.R. 23/2007.