Roma, data del protocollo

 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto

 

Al: VDS ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO
…omissis…

Reparto VI
Sicurezza della Navigazione e Marittima
3°Ufficio

 


Circolare
Titolo: Security n. 52/2022

Argomento: PNSM Rev. 1 - Parte IV - Background check.


Riferimento: Programma Nazionale di Sicurezza Marittima contro eventuali azioni illecite intenzionali” (edizione 2021) Rev.1 - D.M. 287 del 20.09.2022.

La parte IV “Norme di security comuni per navi, impianti portuali e porti” del “Programma Nazionale di Sicurezza Marittima contro eventuali azioni illecite intenzionali (edizione 2021) Rev. 1” - come approvato con decreto n. 287 del 20.09.2022 dell’allora Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili” - in particolare ai paragrafi 4.2 e 4.3 - regolamenta la disciplina dei c.d. controlli di “Background check” cui devono essere sottoposte tutte le persone che accedono agli impianti portuali - come individuati nei singoli PFSP - soggetti alla normativa internazionale di sicurezza dei trasporti marittimi e che stabilmente svolgono un’attività professionale all’interno della port facility o a bordo delle navi.
Tale disciplina prevede l’elaborazione, a cura di Società(Company)/Datore di lavoro, di idonee procedure per assicurare il controllo di background check del rispettivo personale e la presentazione delle istanze per il rilascio del tesserino di accesso alle port facilities da parte dell’Autorità di sistema Portuale, ove presente, ovvero dall’Autorità Marittima, a seguito di verifica dei precedenti penali di competenza della Polizia di Frontiera e di esito positivo del “background check”.
Questo Comando generale ha avuto modo di rilevare un evidente ritardo nella tempistica di adeguamento alle nuove previsioni, al quale si sono aggiunti - molto recentemente - diversi quesiti da parte di diverse Capitanerie di porto - quali Autorità Designate - e di alcune Associazioni di categoria relativi alle procedure da adottarsi per l’applicazione pratica del nuovo disposto del PNSM, con particolare riguardo agli aspetti legati ai citati controlli e rilascio dei previsti “tesserini di accesso”.
Attesa l’importante innovazione introdotta e la concreta complessità delle problematiche emerse - che necessitano di adeguato approfondimento e di un approccio armonizzato da parte delle articolazioni territoriali, anche in relazione alle diverse situazioni dei sedimi portuali a livello nazionale - in data 6 dicembre 2022 si è riunito - previa autorizzazione del Presidente del CISM - il Comitato ristretto del CISM che ha visto coinvolti questo Comando generale, quale Autorità Competente, il Ministero dell’Interno e le Associazioni di categoria per i porti e gli impianti portuali.
Il Comitato - presieduto dal Capo Reparto VI nella sua funzione di Vice Presidente - ha preliminarmente ed all’unanimità ravvisato la necessità di prevedere una proroga dei termini previsti dal Programma per l’adeguamento alle disposizioni relative ai controlli di background check; proroga approvata dal Presidente del CISM in data 7 dicembre 2022 e comunicata con dispaccio 0164512 del 09.12.2022.
Inoltre, in sede di riunione sono stati approfonditi e valutati i diversi quesiti ricevuti e elaborati i necessari chiarimenti che si forniscono con allegate FAQs (Frequently Asked Questions) e che saranno oggetto di eventuale aggiornamento.
Tali chiarimenti non costituiscono, tuttavia, indicazioni vincolanti ma hanno lo scopo di orientare le Autorità e i soggetti coinvolti nell’applicazione del disposto di cui al vigente PNSM in un’ottica di semplificazione, coerenza e armonizzazione.
La presente Circolare è pubblicata sul sito istituzionale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera alla sezione “Sicurezza della Navigazione”¹ a fini di pubblicità legale ai sensi dell’articolo 32 della legge n. 69/2009 ed, esclusivamente, inviata alle parti interessate cui compete la puntuale implementazione delle misure ivi indirizzate.
 

IL CAPO REPARTO
Amm. Isp. (CP) Luigi GIARDINO

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¹ https://www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-documentazione


Allegato alla Circolare Titolo: Security n. 52/2022

BACKGROUND CHECK
PNSM Rev. 1
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
 

Sezione A - Lavoratori soggetti al BGC
A.1 - Cosa si intende per attività professionale stabile a bordo delle navi o all’interno della port facility ai sensi della parte IV - paragrafo 4.2 - Controlli di background check - punto 1?
L’identificazione di “attività stabile” a bordo delle navi o all’interno della port facility dovrà essere effettuata, a cura delle Autorità coinvolte nelle procedure di rilascio dei tesserini di accesso, non solo in termini di sede del soggetto e sua struttura all’interno dell’impianto ma anche come frequenza di interfaccia con uno o più impianti, in base ad un “criterio di prevalenza” degli accessi agli impianti portuali in un dato periodo di tempo.
Come mera indicazione si ritiene che la prevalenza possa determinarsi in base alla presenza/accesso negli impianti portuali in almeno 10 gg. nel mese e almeno 40 giorni nell’anno.
Sono riconosciuti, a titolo di esempio, come lavoratori “stabili” - ai sensi del paragrafo 4.1 lettera e) del PNSM - le seguenti categorie, per le quali è, comunque, prevista una “idonea autorizzazione”:
- Agenzie marittime - limitatamente al personale che accede all’impianto per attività connesse ai compiti di agenzia;
- Guardie ai fuochi;
- Imprese portuali;
- Coloro che hanno la sede all’interno dell’impianto.
Per i restanti operatori (es. Personale delle Company nave, Spedizionieri, Chimici di porto,
Concessionari dei servizi portuali etc.) dovrà valutarsi la natura occasionale e/o stabile degli accessi in base al citato criterio della prevalenza.

A.2 - Quali soggetti operanti a bordo delle navi o all’interno della port facility sono esclusi dalla necessità di esser sottoposti ad un controllo preventivo sui precedenti personali (c.d. background-check), oltre a quelli espressamente esclusi ai sensi del paragrafo 4.2, comma 1, parte IV del PNSM?
Richiamando i contenuti del paragrafo 4.1 parte IV del PNSM deve considerarsi escluso: - Tutto il personale delle Pubbliche Amministrazioni competenti in materia di trasporto marittimo (es. Sanità Marittima, Veterinari, etc. di cui alla lettera b).
- Il personale dei servizi tecnico/nautici - come individuati nell’Art. 14 Legge 84/94 - per il quale seguiranno disposizioni specifiche da parte dell’Autorità competente.
- Tutti gli altri soggetti di cui alle lettere a), c), f) g), h), i) per i quali è richiesta l’esibizione unicamente del documento di riconoscimento per l’accesso a bordo delle navi e negli impianti portuali.

A.3 - Quali soggetti operanti a bordo delle navi o all’interno della port facility sono ritenuti operanti “occasionali” e di conseguenza da sottoporre alle procedure per i controlli ai fini del rilascio delle autorizzazioni temporanee/giornaliere per l’accesso alle port facilities come inserite nei singoli PFSP?
Dovrebbero essere considerati operatori “occasionali” all’interno degli impianti portuali le seguenti categorie:
- Personale Tecnico (es. riparazioni, service equipaggiamenti nave etc.), personale
degli Organismi Riconosciuti, purché non rientranti nel criterio di prevalenza (ad es. sorveglianza delle RR.OO. durante sorveglianza costruzioni, trasformazioni, riparazioni etc.).
- Autotrasportatori.

A.4 - Deve esser sottoposto a controlli di BGC anche il personale che richiede un permesso di accesso alle sole aree portuali come individuate dal PSP?
I controlli di background check di cui ai paragrafi 4.2 e 4.3 della parte IV del PNSM rev. 1 ed il relativo rilascio del tesserino di accesso a seguito di superamento del controllo sono previsti solo per coloro che debbano accedere agli impianti portuali - come definiti ai sensi del regolamento CE 725/2004 ed individuati nei singoli PFSP.
Di conseguenza, però, eventuali permessi di accesso in porto, temporanei o annuali, non consentono, in automatico, l’accesso agli impianti portuali.

Sezione B - Domande generali su disciplina e procedure
B.1
- Chi deve elaborare la procedura e presentare le istanze per il rilascio del tesserino di accesso (il datore o il terminalista/PFSO)?
Come previsto dalla parte IV - paragrafi 4.2.3 e 4.2.6 spetta al datore di lavoro ed alla Società, come Company nave, l’elaborazione delle procedure e la presentazione delle istanze.
I controlli di BGC - una volta superati positivamente - sono riconosciuti validi su tutto il territorio nazionale.
Resta inteso che l’accesso agli impianti del personale, ancorché munito di tesserino di accesso, è sempre e comunque sottoposto al consenso del terminalista/PFSO.

B.2 - Cosa si intende per Autorità Marittima competente al rilascio per porti non sede di ADSP?
A norma del Codice della Navigazione (art. 16) per Autorità Marittima si intendono tutti gli Uffici Marittimi fino a livello di Ufficio locale marittimo, fermo restando l’eventuale ed auspicato supporto delle Capitanerie di porto quali Autorità Designate.

B.3 - In caso di istruttorie finalizzate al rilascio dei tesserini di accesso oltre i limiti temporali di legge i soggetti in attesa di autorizzazione possono continuare ad accedere agli impianti portuali?
In caso di istruttorie oltre i limiti temporali di legge - purché la presentazione dell’istanza sia avvenuta nei termini previsti e con modalità tali da consentire agli Uffici marittimi o alle ADSP e alla Polmare una regolare organizzazione delle attività connesse - persiste il diritto di accesso e dovranno essere predisposti permessi temporanei validi fino al completamento dei controlli di BGC e al rilascio del tesserino definitivo di accesso.

B.4 - Le procedure di controllo di BGC si applicano per l’accesso agli impianti portuali che si attivano solo occasionalmente quando c’è l’interfaccia con la nave o agli impianti c.d. “occasionali”, benché privi di PFSP?
Trattandosi di impianti in cui si realizza un’interfaccia nave/impianto, tutto il personale identificato come lavoratore stabile o che accede allo stesso in maniera stabile - come definita in base al criterio della “prevalenza” - dovrà essere autorizzato all’accesso solo a buon esito dei controlli di BGC.
Per gli “impianti occasionali” - privi di PFSP - le procedure di controllo di BGC dovranno comunque essere elaborate dal datore di lavoro/Società e approvate dall’Autorità Designata.

B.5 - All’interno dei PFSP devono essere inserite solo le procedure di BGC previste per gli accessi temporanei/giornalieri (Parte IV - paragrafo 4.2 - punto 7) o anche quelle previste per gli accessi “stabili”?
Tutte le procedure di BGC elaborate dal datore di lavoro devono essere inserite nel PFSP. Quanto sopra anche alla luce della previsione di adeguamento del PFSP a tutti i contenuti del PNSM rev. 1 di cui alla parte I - paragrafo 8.3.3.
Resta inteso che, pur se il PFSP contiene le procedure come elaborate dal datore di lavoro, l’accesso agli impianti del personale, ancorché munito di tesserino di accesso, è sempre sottoposto al consenso del terminalista/PFSO.

B.6 - Cosa si intende per procedure per gli accessi temporanei/giornalieri e come vanno disciplinate?
Per il rilascio dei c.d. permessi occasionali deve esser valutato localmente, nel piano di security degli impianti portuali ed in base ad un’analisi del rischio, un controllo “qualitativo” a campione ad opera della Polizia di frontiera con cui concordare, ad esempio, l’invio periodico di elenchi degli accessi.
Eventuali ordinanze locali già emesse in materia andranno aggiornate ai nuovi requisiti salvo siano già coerenti con le nuove disposizioni.