Tipologia: CCNL
Data firma: 1° febbraio 2017
Validità: 01.02.2017 - 31.01.2020
Parti: Adli, Assidal e Firas_Spp/Ciu, Famar/Confamar, Fls/Confamar
Settori: Edilizia, Edili ed affini
Fonte: assidal.com

Sommario:

 

Sfera di applicazione
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Documenti, residenza e domicilio
Art. 4 - Contratto di lavoro a tempo determinato
Art. 5 - Part-time
Art. 6 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 7 - Consegna dei documenti alla cessazione del rapporto di lavoro
Art. 8 - Indennità in caso di morte
Art- 9 - Trattamento di fine rapporto
Art. 10 - Assemblea
Art. 11 - Permessi sindacali
Art. 12 - Costituzione e tutela della Rappresentanza sindacale aziendale
Art. 13 - Referendum
Art. 14 - Istituto di patronato ed assistenza fiscale
Art. 15 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 16 - Procedura di raffreddamento per prevenire e risolvere i conflitti collettivi
Art. 17 - Procedure di conciliazione e arbitrato perle controversie individuali o plurime
Art. 18 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali
Art. 19 - Decorrenza e durata
Art. 20 - Clausola di responsabilità
Art. 21 - Classificazione del personale
Art. 22 - Entrata ed uscita in azienda
Art. 23 - Contrazione temporanea dell'orario di lavoro
Art. 24 - Recuperi produttivi
Art. 25 - Orario di lavoro
Art. 26 - Personale con orario di lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia
Art. 27 - Orario di lavoro dei minori
Art. 28 - Permessi annui retribuiti
Art. 29 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 30 - Flessibilità dell’orario di lavoro
Art. 31 - Ferie
Art. 32 - Festività
Art. 33 - Trasferte
Art. 34 - Trasferimenti
Art. 35 - Ambiente di lavoro - igiene e Sicurezza
Art. 36 - Indumenti di lavoro
Art. 37 - Rapporti in azienda
Art. 38 - Commissione paritetica nazionale di studio sull'utilizzo dei sistemi informatici aziendali e tutela della privacy
Art. 39 - Divieti

 

Art. 40 - Vendita libri e riviste
Art. 41 - Visite di inventario e di controllo
Art. 42 - Norme speciali
Art. 43 - Reclami e controversie
Art. 44 - Provvedimenti disciplinari
Art. 45 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni
Art. 46 - Licenziamenti per mancanze
Art. 47 - Sospensione cautelare non disciplinare
Art. 48 - Commissione paritetica di conciliazione a livello nazionale
Art. 49 - Commissione pari opportunità
Art. 50 - Ente Bilaterale
Art. 51 - Organismo Paritetico
Art. 52 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 53 - Trattamento in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro
Art. 54 - Assenteismo
Art. 55 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Art. 56 - Conservazione del posto di lavoro in caso di accesso ai programmi terapeutici e di riabilitazione per gli stati di accertata tossicodipendenza
Art. 57 - Aspettativa e congedi per eventi e cause particolari
Art. 58 - Congedi parentali
Art. 59 - Congedo matrimoniale
Art. 60 - Diritto allo studio, formazione professionale, lavoratori studenti e congedi per la formazione
Art. 61 - Diritto allo studio - Congedo per la formazione
Art. 62 - Permessi per eventi e cause particolari
Art. 63 - Welfare integrativo
Art. 64 - Diffusione e sviluppo della bilateralità
Art. 65 - Forme di retribuzione
Art. 66 - Regolamento del lavoro a cottimo
Art. 67 - Mensilizzazione
Art. 68 - Corresponsione della retribuzione
Art. 69 - Minimi tabellari
Art. 70 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 71 - Tredicesima mensilità
Art. 72 - 14° mensilità / mancata contrattazione di secondo livello
Art. 73 - Mense aziendali e indennità di mensa
Art. 74 - Indennità maneggio denaro - Cauzione
Art. 75 - Reclami sulla retribuzione
Art. 76 - Formazione professionale
Art. 77 - Lavoratori provenienti da altro CCNL
Art. 78 - Benefici fiscali accordi di secondo livello territoriali od aziendali
Art. 79 - Start-Up


CCNL per i dipendenti delle Aziende esercenti attività nel settore dell’“Edilizia ed Affini”

L’anno 2017, il giorno 1 del mese di Febbraio, presso la sede operativa della Famar Nazionale in Roma, Piazza G. Marconi, 15, tra Adli […], Assidal […] e Firas_Spp […], aderente Ciu, Famar […], con l’assistenza di: Confamar Confederazione Autonoma dei Movimenti ed Associazioni di Rappresentanza dei lavoratori e dei consumatori […], Fls Federazione Lavoratori Stranieri […], con l’assistenza di: Confamar Confederazione Autonoma dei Movimenti ed Associazioni di Rappresentanza dei lavoratori e dei consumatori […], si stipula il CCNL per i dipendenti delle Aziende esercenti attività nel settore dell’“Edilizia ed Affini”, con validità 01 Febbraio 2017-31 Gennaio 2020

Sfera di applicazione
Il presente contratto vale in tutto in territorio nazionale per i dipendenti delle imprese che operano nel settore delle costruzioni edili ed affini e, in particolare nelle seguenti attività:
costruzioni edili e cioè costruzioni di fabbricati ad uso pubblico e privato, nonché' le opere necessarie al completamento ed alle rifiniture delle costruzioni stesse compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, le carpenterie in legno ed in ferro, rimpianto e il disarmo di cantieri e di opere provvisionali in genere, il carico, lo scarico e lo sgombero dei materiali;
intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e simili;
- decorazione e rivestimenti in legno, metallo, gesso, stucco, pietre naturali o artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico ed altri rivestimenti, applicazione di tappezzerie;
- pavimentazione in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno, pietre naturali;
- reparazione e posa in opera di manti impermeabilizzanti di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc. con eventuale sottofondo di materiali coibenti;
- posa in opera di manti impermeabilizzanti di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc. con eventuale sottofondo di materiali coibenti;
- posa in opera di attrezzature varie di servizio;
- lavori murali per installazione e rimozione di impianti, macchinari ed attrezzature degli edifici;
- spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri, monumenti e facciate di edifici, sgombero della neve dai tetti;
- costruzione e demolizione di fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, impianti di depurazione, ecc.;
- pozzi d'acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema autoaffondante) per uso potabile, industriale o irriguo;
- costruzione, manutenzione ed irrigazione di campi sportivi, parchi, giardini e simili;
- costruzione od installazione di cisterne e serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato, ecc.) compresa la demolizione, per il contenimento di liquidi di qualsiasi specie;
- costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di strade, compreso lo sgombero della neve ed altri materiali;
- costruzione, manutenzione e demolizione di strade ferrate e tranvie;
- messa in opera di pali, tralicci e simili;
- costruzione di linee elettriche e telefoniche;
- scavi e rinterri e opere murarie per stesura di cavi e tubazioni di acqua, gas, telefonia, ecc.;
- realizzazione di opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e di terreni allagabili; costruzione di opere marittime, lacuali e lagunari in genere;
- movimenti di terra e cioè scavi (anche per ricerche archeologiche e geognostici, preparazione di aree fabbricabili, terrapieni e simili);
- esecuzione di segnaletica stradale orizzontale - posa in opera di segnaletica.
- attività affini ed ausiliarie alle suindicate.

Art. 1 - Assunzione
All’atto dell'assunzione […]. Al lavoratore sarà altresì fornita adeguata informazione sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate in conformità con le disposizioni di Legge.

Art. 4 - Contratto di lavoro a tempo determinato
Fermo restando le disposizioni legislative in materia, ai lavoratori con contratto a tempo determinato spettano tutti i trattamenti previsti dal presente contratto collettivo ed ogni altro trattamento in atto in azienda, che siano compatibili con la natura del contratto a termine, in proporzione al periodo lavorativo prestato. […]
I lavoratori con contratto a tempo determinato saranno formati in modo sufficiente ed adeguato in maniera di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.
[…] L’assunzione di lavoratori a termine per la sostituzione di lavoratori in congedo di maternità paternità o parentale può essere anticipata fino a due mesi prima dell'inizio del congedo.
[…]

Art. 10 - Assemblea
L'esercizio del diritto di assemblea di cui all’art. 20 della legge 20 maggio 1970 n. 300 avrà corso nel rispetto delle seguenti regole:
• le assemblee possono essere indette nel limite complessivo di 10 ore annue
• la convocazione dell'assemblea sarà comunicata in forma scritta alla Direzione aziendale con preavviso di almeno 2 giorni lavorativi e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno, che potrà riguardare esclusivamente materie di interesse sindacale e del lavoro;
• le assemblee saranno convocate di norma alla fine o all'inizio di ciascun turno di lavoro o collegata alla pausa refezione;
• per ragioni di carattere tecnico organizzativo, al fine di non compromettere la competitività e l’efficienza aziendale, le assemblee dovranno essere indette perla generalità dei lavoratori;
• lo svolgimento dell'assemblea dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
Nella stessa comunicazione di convocazione dell’assemblea dovranno essere indicati i nominativi dei dirigenti esterni della Organizzazione sindacale territoriale e nazionale firmataria del presente contratto collettivo.
L'eventuale richiesta di avvalersi di materiali audiovisivi deve essere inoltrata all'azienda nella stessa comunicazione di convocazione dell'assemblea ed a riportare i mezzi audiovisivi utilizzati fuori dall'azienda al termine dell'assemblea.

Art. 12 - Costituzione e tutela delle Rappresentanza sindacale aziendale
Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ai sensi dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970 n. 300, dall’organizzazione sindacale dei lavoratori firmataria del presente contratto collettivo. I dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi sindacali retribuiti interni ed esterni come sopra indicate.
[…]

Art. 22 - Entrata e uscita in azienda
L'entrata e l'uscita dei lavoratori dall’azienda, è regolata dalle disposizioni aziendali in atto che dovranno definire l'orario di accesso allo stabilimento e quello di inizio del lavoro […]

Art. 24 - Recuperi produttivi
Le perdite della produzione non effettuata per causa di forza maggiore o a seguito di interruzione delle forniture potranno essere recuperate collettivamente, a regime ordinario entro i sei mesi successivi previo esame con la Rappresentanza Sindacale Aziendale.

Art. 25 - Orario di lavoro
La durata settimanale del lavoro ordinario rimane confermata in 40 ore. Essa può essere computata anche come durata media in un periodo non superiore ai 12 mesi nei casi previsti nel successivo paragrafo relativo all'orario plurisettimanale, salvi gli accordi aziendali in materia.
L'orario giornaliero di lavoro sarà esposto in apposita tabella, da affiggersi in luogo accessibile a tutti i lavoratori. Le ore di lavoro sono contate con l’orologio dello stabilimento o reparto. Ove per esigenze tecniche si renda necessario ripartire l'orario normale contrattuale su sei giorni, per le ore di prestazione effettuate nel 6° giorno è dovuta una maggiorazione dell'8% (otto per cento) calcolata sulla paga base.
I lavoratori non potranno rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri. Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti.
Tutti i lavoratori addetti a turni avvicendati beneficiano di mezz'ora retribuita per la refezione nelle ore di presenza in azienda. Da tale disciplina sono esclusi i lavoratori a turni avvicendati, i quali già usufruiscano nell'ambito delle 8 ore di presenza di pause retribuite complessivamente non inferiori a 30 minuti che consentano il consumo dei pasti, ad eccezione di quelle che siano state esplicitamente concesse ad altro titolo. Laddove se ne ravvisi l'esigenza, le parti in sede aziendale potranno concordare diverse modalità di regolazione della mezz'ora retribuita per la refezione. Nel caso di più turni, per prestazioni che richiedono continuità di presenza, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro un termine massimo di un numero di ore corrispondenti alla metà del turno. Quando non sia possibile addivenire alla tempestiva sostituzione e le mansioni del lavoratore siano tali che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio alla produzione o al lavoro di altri lavoratori, il termine di cui potrà essere in via eccezionale prolungato per tutta la durata del turno così iniziato. Queste prolungate prestazioni, per le ore che eccedono l'orario giornaliero saranno considerate straordinarie e come tali retribuite. Al lavoratore che in via eccezionale abbia prolungato la sua prestazione per le 8 ore del turno successivo, non potrà essere richiesta nei sei giorni lavorativi successivi alcuna prestazione straordinaria.
I lavoratori partecipanti ai turni dovranno alternarsi nei diversi turni allo scopo di evitare che una parte abbia a prestare la sua opera esclusivamente in ore notturne. Quando l'assegnazione a turni SI svolge anche in ore notturne costituisca un'innovazione, sarà consentito al lavoratore di richiedere l’accertamento sanitario, in ordine alla sua idoneità a prestare lavoro in ore notturne.

Art. 26 - Personale con orario discontinuo o di semplice attesa o custodia
Sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con RD. 6 dicembre 1923, n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, salvo che non sia richiesta un'applicazione assidua e continuativa, nel qual caso valgono le norme dell'art.25. Sono considerati tali le seguenti figure professionali:
a. custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti per i quali valgono i minimi di paga base nazionale;
b. custodi, guardiani e portinai con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane o baracche o simili, per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla lettera della medesima tabella.
In considerazione delle particolari attività svolte, l'orario normale contrattuale degli operai addetti a tali lavori, dei guardiani, portieri e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, non può superare le 48 ore settimanali medie annue. Le ore eventualmente prestate oltre agli orari settimanali di cui ai comma precedenti sono compensate con la maggiorazione di straordinario.
[...]
Le attività di cui al RD. 6 dicembre 1923, n. 2637 possono riguardare anche lavoratori inquadrati con qualifica impiegatizia.
[...]
Al gruista si applicano le norme contenute nell'art. 25
Si conferma che, in relazione alle attività svolte, gli autisti di autobetoniere rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo

Art. 27 - Orario di Lavoro dei Minori
Per l'orario di lavoro dei minori di età si applicano le norme di leggi vigenti. L'orario di lavoro dei predetti minori, non può durare senza interruzione più di 4,30 ore (quattro ore e trenta minuti). Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 4,30 ore (quattro ore e trenta minuti), deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di almeno 30 (trenta) minuti ai sensi della legge n. 977/1967 e successive modificazioni ed integrazioni. L'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro per il consumo dei pasti non è cumulabile con le interruzioni sopra previste. L'interruzione di maggior durata assorbe quella di minor durata. L'orario e la durata delle interruzioni suddette dovranno essere esposte insieme agli altri orari.

Art. 29 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre il normale orario di lavoro settimanale, come sopra disciplinato. Il limite massimo annuo è fissato in 280 ore per ciascun lavoratore.
Per far fronte ad esigenze lavorative come punte di più intensa attività, nonché di messa in funzione di impianti, nella fase di start up e/o di commesse in scadenza, l’Azienda può fare ricorso, senza consultazione sindacale, a 136 ore annue pro capite di lavoro straordinario da effettuare a turni interi. In tal caso l'Azienda comunicherà ai lavoratori, di norma con 4 giorni di anticipo, la necessità di ricorso al suddetto lavoro straordinario e terrà conto di esigenze personali entro il limite del 15% anche con sostituzione tramite personale volontario.
Per le attività di manutenzione, installazione e montaggi il limite massimo annuo di lavoro straordinario annuo è fissato in 300 ore pro capite.
Il lavoro notturno, ai soli fini retributivi, decorre dalle 20,00 e termina alle ore 6,00 […]
Nessun lavoratore può rifiutarsi di prestare lavoro straordinario o notturno o festivo, salvo giustificato motivo.

Art. 30 - Flessibilità dell’orario di lavoro
Al fine di affrontare la congiuntura negativa che da oltre un lustro condiziona pesantemente l'attività dell'azienda ed in particolare quella dell'edilizia le parti convengono che uno degli strumenti più importanti riguarda l’articolazione degli orari di lavoro, rendendoli più flessibili al fine di massimizzare l'utilizzo degli impianti nei momenti di punta di lavoro e di abbassarlo nei momenti di scarico di commesse. Tale necessità non riguarda soltanto le imprese che svolgono attività fortemente condizionate dalla stagionalità, ma va estesa a tutte le imprese che hanno necessità di cogliere tutte le opportunità di lavoro, abbassando i costi di produzione e meglio rispondendo alla domanda di mercato e garantendo, anche per questa via, maggiore occupazione.
Si conviene quindi che l'orario di lavoro normale resta fissato a 40 ore settimanali, ma che queste sono la risultante di una media plurisettimanale, con compensazione all'interno dei dodici mesi successivi all’evento che ha prodotto la necessità di rimodulare l'orario di lavoro.
La ripartizione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale è competenza esclusiva della Direzione Aziendale che potrà stabilirla anche in modo non uniforme, previo esame congiunto con la Rappresentanza Sindacale Aziendale, che dovrà concludersi trascorsi 5 giorni lavorativi dopo il primo incontro.
L’orario plurisettimanale, di cui al comma due del presente articolo, potrà essere attivato per ragioni produttive dalla Direzione Aziendale senza limiti di utilizzo degli orari, purché compatibili con la capienza della compensazione prevista per i dodici mesi successivi e con un orario massimo effettivo di 48 ore settimanali e per non oltre sei mesi consecutivi e nell'arco dell’anno solare.
Le modalità di attuazione oltreché i tempi di implementazione e di recupero dell'orario settimanale di cui al comma precedente sono stabilite dalla Direzione Aziendale previo esame con la Rappresentanza Sindacale Aziendale che si intenderà esaurito entro 5 giorni dalla data del primo incontro. Nel corso dell'esame congiunto la Direzione Aziendale fornirà tutte le indicazioni riguardanti i gruppi di lavoratori interessati, le ore necessarie e la loro collocazione temporale, i periodi previsti di supero e recupero settimanale. Le modalità di attivazione saranno comunicate ai lavoratori interessati con almeno 10 giorni di preavviso rispetto all'attivazione dell'orario plurisettimanale. Nei casi di necessità improvvise e che riguardino un arco di tempo non superiore ai tre mesi di picco produttivo e relativo recupero la comunicazione ai lavoratori viene ridotta a 5 giorni lavorativi, fermo restando l'esame congiunto che si dovrà esaurire in 2 giorni lavorativi.
La comunicazione ai lavoratori verrà data attraverso affissione in luoghi accessibili a tutti i lavoratori interessati e tramite la scala gerarchica aziendale.
[…]
L'attuazione dell'orario plurisettimanale è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, essendo commisura bile a normale orario di lavoro e non straordinario.
Diverse modalità di articolazione dell'orario plurisettimanale potranno essere definite in sede aziendale.

Art. 31 - Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove, per cause dovute ad imprescindibili esigenze del lavoro dell'azienda ed in via del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca di giornate di ferie di cui al primo comma non è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie medesime con un’indennità retributiva; di conseguenza, la relativa fruizione avrà luogo non appena possibile avuto riguardo alle esigenze tecnico-organizzative.
[…]

Art. 35 - Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza
La tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro costituisce un obiettivo condiviso dalle parti firmatarie, a partire dal rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni legislative vigenti. Coerentemente con questo obiettivo, il datore di lavoro, i dirigenti e preposti, i lavoratori, il medico competente (ove previsto), il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS ed RLST) collaborano, nell’ambito delle rispettive funzioni e responsabilità per eliminare o ridurre i rischi alla fonte e migliorare le condizioni dei luoghi di lavoro, ergonomiche ed organizzative.
Il datore di lavoro all'interno dell'azienda, oltre ad osservare le misure generali di tutela per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori e tutte le prescrizioni di legge, è tenuto consultando gli RLS o gli RLST ad organizzare in modo efficace il servizio di prevenzione e protezione, ad effettuare la valutazione di rischi ad informare e formare i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti.
- In particolare provvede che i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza siano adeguatamente formati consultando in merito all'organizzazione della formazione il rappresentante perla sicurezza.
- In relazione alla natura dell'attività dell'unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
- Provvede che ciascun lavoratore, in occasione dell’assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni e dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi, sia adeguatamente informato sui rischi e sulle misure di prevenzione e di protezione adottate e riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
- Informa periodicamente i lavoratori, di norma semestralmente, previa consultazione con gli RLS o con gli RLST attraverso gli strumenti interni utilizzati (mail, comunicazioni cartacee, etc.) circa i temi della salute e sicurezza con particolare riferimento alle tipologie di infortunio eventualmente ricorrenti, alle misure di prevenzione nonché alle problematiche emerse negli incontri periodici con gli stessi RLS o con gli RLST.
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
I lavoratori devono:
- osservare le disposizioni ed istruzioni loro impartite dai superiori ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti in relazione ai fattori di rischio cui sono esposti;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, le sostanze ei mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza compresi quelli protettivi forniti dall'impresa in dotazione personale, curandone la perfetta conservazione;
- segnalare immediatamente ai superiori le deficienze dei macchinari, apparecchiature, utensili, mezzi, attrezzature e dispositivi di sicurezza - prevenzione, adoperandosi direttamente in caso di urgenza nell’ambito delle loro competenze e possibilità per eliminare o ridurre tali pericoli, informando il RLS o il RLST.
I lavoratori, in particolare, hanno diritto di:
- eleggere i propri RLS
- verificare, mediante il RLS o gli RLST l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione;
- ricevere un’adeguata formazione ed informazione in materia di salute e sicurezza con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni;
- ricevere informazioni dal medico competente sul significato e sui risultati degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti;
- non subire pregiudizio nel caso in cui adottino comportamenti atti ad evitare le conseguenze di un pericolo grave ed immediato, anche allontanandosi dal posto di lavoro, essendo nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico;
In ogni unità produttiva sono istituiti:
- Il documento di valutazione dei rischi contenente le misure di prevenzione e protezione adottate e quelle programmate per garantire nel tempo il miglioramento dei livelli di sicurezza. Il documento sarà rielaborato in occasione di modifiche del processo produttivo e di innovazioni tecnologiche significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.
- Il registro dei mancati infortuni sul lavoro nel quale sono annotati cronologicamente. Nel registro sono annotati i dati del lavoratore, la mansione e le possibili cause.
- La cartella sanitaria e di rischio individuale del lavoratore tenuta ed aggiornata a cura del medico competente incaricato dalla sorveglianza sanitaria, con vincolo del segreto professionale. Nella cartella sono annotati i dati analitici riguardanti le visite mediche di assunzione e periodiche, visite di idoneità, nonché gli infortuni e le malattie professionali. Copia della cartella è consegnata al lavoratore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne faccia richiesta. E inoltre istituito secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, il registro degli esposti agli agenti cancerogeni e mutageni nel quale è riportata l’attività svolta dai lavoratori, l'agente cancerogeno utilizzato e, ove nota, l’esposizione ed il grado della stessa.
In tutte le aziende, o unità produttive, viene eletto il RLS; ove questo non sia possibile, data la dimensione dell’Azienda, l’Organizzazione Sindacale firmataria il presente CCNL fornirà alla parte datoriale un elenco di nominativi che si renderanno disponibili a partecipare un corso di formazione, organizzato dall'Ente Bilaterale, per assumere il ruolo di Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza a livello territoriale, di seguito denominati RLST come previsto dalla legislazione in materia
- Agli RLS o agli RLST sono attribuiti, in particolare, diritti in materia di formazione, informazione, consultazione preventiva, accesso ai luoghi di lavoro, da esercitare secondo le modalità vigenti.
Il datore di lavoro è tenuto a consegnare agli RLS o agli RLST su richiesta scritta degli stessi, copia del documento di valutazione dei rischi, previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna. Gli RLS o gli RLST ne faranno un uso strettamente riservato ed interno dei documenti ricevuti rispettando il segreto industriale e il dovere di privacy relativi ai dati sanitari dei lavoratori.
II RLS o RLST può richiedere la convocazione di apposita riunione oltre che per casi gravi e motivate situazioni di rischio, anche qualora ritenga che le misure di prevenzione o protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. In tale occasione, le parti qualora siano d'accordo sulla necessità di procedere a verifiche potranno valutare di affidare ad Istituti od Enti qualificati, scelti di comune accordo, le indagini che si ritenessero necessarie. Gli oneri derivanti da tali rilevazioni sono ad esclusivo carico delle aziende. I permessi retribuiti ad ogni RLS sono di 50 ore annue nelle unità produttive fino a 100 dipendenti e a 70 ore annue nelle unità produttive che occupano più di 100 dipendenti.
Le parti concorderanno progetti formativi per gli RLS e per gli RLST quantitativamente più ampi rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente utilizzando lo strumento formativo messo a disposizione nell'Ente Bilaterale.

Art. 36 - Indumenti di lavoro
Al lavoratore che, in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia necessariamente esposto all'azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione presso lo stabilimento mettendolo nelle condizioni idonee per il ricambio, durante il lavoro e per la custodia del proprio abito. [...]

Art. 37 - Rapporti in azienda
Nell'ambito del rapporto di lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori.
I rapporti tra i lavoratori, a tutti i livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza ed educazione.
In armonia con la dignità del lavoratore i superiori impronteranno i rapporti con i dipendenti a sensi di collaborazione ed urbanità.
Verranno evitati comportamenti importuni, offensivi ed insistenti deliberatamente riferiti alla condizione sessuale che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di rilevante disagio della persona cui essi sono rivolti, anche al fine di subordinare all’accettazione o al rifiuto di tali comportamenti, la modifica delle sue condizioni di lavoro.
Al fine di prevenire i suddetti comportamenti, le aziende adotteranno le iniziative proposte dalla Commissione nazionale per le pari opportunità.
L'azienda avrà cura di mettere il lavoratore in condizioni di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, egli è tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto a osservare le disposizioni.
L'azienda deve inoltre comunicare ai lavoratori interessati i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa.
Il lavoratore deve osservare l'orario di lavoro […]
Egli inoltre deve svolgere le mansioni affidategli con la dovuta diligenza, osservare le disposizioni del presente Contratto, nonché quelle impartite dai superiori, avere cura dei locali e di tutto quanto è a lui affidato (mobili, attrezzi, macchinari, utensili, strumenti, ecc.), rispondendo delle perdite, degli eventuali danni che siano imputabili a sua colpa o negligenza, nonché delle arbitrarie modifiche da lui apportate agli oggetti in questione.
[…]
Le infrazioni a tali disposizioni come previsto nei successivi art. 43, 44 e 45 daranno luogo a provvedimenti disciplinari che potranno giungere fino al licenziamento per mancanze ai sensi dell’art. 46. 

Art. 42 - Norme speciali
Oltre che al presente contratto di lavoro i lavoratori devono uniformarsi, nell'ambito del rapporto di lavoro, a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzioni aziendali, purché tali norme non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al lavoratore dal presente Contratto e dagli altri accordi vigenti.

Art. 44 - Provvedimenti disciplinari
L'inosservanza, da parte del lavoratore, delle disposizioni contenute nel presente Contratto può dar luogo, secondo la gravità della infrazione, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:
a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare:
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
e) licenziamento per mancanze ai sensi dell'art. 46;
[…]

Art. 45 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni
Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell’assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato;
b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
d) esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
e) per disattenzione o negligenza guasti il materiale dello stabilimento o il materiale in lavorazione;
f) venga ritrovato in stato di manifesta ubriachezza durante l'orario di lavoro;
[…]
h) contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello;
i) esegua entro l’officina dell’azienda lavoro di lieve entità per conto proprio o di terzi, fuori dall'orario di lavoro e senza sottrazione di materiale dell’azienda, con uso di attrezzi dell'azienda stessa;
j) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente Contratto o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dello stabilimento;
L’ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.
[…]

Art. 46 - Licenziamenti per mancanze
A) Licenziamento con preavviso.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'art.45, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B).
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) insubordinazione ai superiori;
b) sensibile danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
c) esecuzione senza permesso di lavori nell'azienda per conto proprio o di terzi, di lieve entità senza impiego di materiale dell’azienda;
d) rissa nello stabilimento fuori dei reparti di lavorazione;
e) abbandono del posto di lavoro da parte della persona a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lettera B);
[…]
h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’art.45, quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui nell'art.45, salvo quanto disposto dall'ultimo comma nell'art.44.
[…]
B) Licenziamento senza preavviso.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) grave insubordinazione ai superiori;
b) […] danneggiamento volontario od altri reati per i quali data la loro natura, si renda incompatibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro;
[…]
d) danneggiamento volontario al materiale dell'azienda o al materiale di lavorazione:
e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi; f) fumare dove ciò può provocare pregiudizio all’incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
g) esecuzione senza permesso di lavori nell'azienda, per conto proprio o di terzi, di non lieve entità e/o con l'impiego del materiale dell'Azienda;
h) rissa nell'interno dei reparti di lavorazione.

Art. 49 - Commissione Pari opportunità
Nell'affermare la volontà comune di promuovere pari opportunità nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di impiego e nella formazione professionale, evitando ogni forma di discriminazione, come definita dalle vigenti normative italiane è istituita una Commissione Pari Opportunità con il compito di:
• esaminare il Rapporto biennale sulla situazione dell'occupazione maschile e femminile di cui all'Art. 9, L. 125/1991, ferma restando la presentazione dello stesso alla Rappresentanza sindacale aziendale dei lavoratori, in occasione di apposito incontro;
• studiare la fattibilità di proposte di azioni positive e di interventi atti a diffondere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità, nonché a promuoverne la realizzazione;
• proporre iniziative per facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità;
• prevenire forme di molestie o di comportamento indesiderato, come quelli connessi alla razza, sesso o ad altre caratteristiche personali dei dipendenti, che abbiano lo scopo e l'effetto di violare la dignità della persona a cui tali molestie o comportamenti sono rivolti;
• seguire (‘evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
• predisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dalla legge n. 125 del 10 aprile 1991 e dai Fondi comunitari preposti;
• esaminare le eventuali controversie di carattere collettivo circa l’applicazione in azienda dei principi di parità, di cui alle leggi vigenti, con l'obiettivo di promuovere una loro pacifica composizione, al fine di evitare il ricorso ad altre forme di tutela.
In relazione a quest’ultimo punto, si affronteranno in questa sede, anche su segnalazione della Rappresentanza sindacale aziendale dei lavoratori, eventuali problemi con l'obiettivo di esaminare la questione tempestivamente e ricercare una proposta di soluzione entro 15 giorni.
Composizione
La Commissione è composta da due componenti per l’organizzazione Sindacale firmataria del presente contratto collettivo, designato dalle rispettive Segreteria Nazionali nell'ambito delle strutture sindacali di categoria e della Rappresentanza sindacale aziendale dei lavoratori e da componenti designati da parte aziendale.

Art. 50 - Ente Bilaterale
Al fine di portare avanti con efficacia i compiti contenuti nel presente CCNL in materia di Formazione, Formazione continua. Welfare integrativo e di diffondere sempre più le buone pratiche partecipative le Parti convengono che verrà istituito, con successivo atto, Ente Bilaterale che ha per finalità quella di portare avanti quanto disposto nel CCNL e di rappresentare a livello nazionale tutti gli Enti Bilaterali Regionali e le iniziative congiunte per la Formazione Professionale e per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro.
Inoltre l'Ente Bilaterale assolve ai compiti sotto elencati:
1. promuovere studi e ricerche sul settore, con particolare riguardo all’analisi dei fabbisogni di formazione, alla legislazione nazionale, regionale ed europea, allo sviluppo della formazione professionale;
2. monitorare le tipologie dei rapporti di lavoro nel settore, nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dagli Accordi Interconfederali;
3. realizzare il monitoraggio dell’andamento delle Imprese del settore e gli opportuni raccordi con sistemi nazionali e regionali di Formazione Professionale;
4. promuovere la sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e recepire quanto emerge in materia dalla contrattazione collettiva anche a livello aziendale e/o territoriale, al fine di diffondere nei luoghi di lavoro le migliori pratiche in materia di sicurezza ed ambiente di lavoro;
5. recensire, diffondere e sviluppare esperienze formative di eccellenza e buone pratiche;
6. organizzare seminari, work team, esperienze anche transazionali per diffondere la cultura della prevenzione;
7. attuare quanto previsto dal CCNL in materia di Welfare Integrativo all’art. 61 a favore dei lavoratori, con l’obiettivo di ridurre l'impatto negativo sulla loro qualità della vita dovuto alla continua contrazione dell'assistenza e della previdenza pubblica e di migliorare, di conseguenza, la disponibilità alla partecipazione alla vita dell'impresa da parte del lavoratore, in modo di cooperare alla crescita di produttività e di competitività del sistema produttivo nazionale;
8. monitorare lo stato dell'occupazione, con particolare riguardo a quella femminile, giovanile e delle fasce di età che necessita no di maggiore protezione sociale, anche allo scopo di incrociare la domanda con l'offerta di lavoro soprattutto per i giovani e di recuperare al lavoro attivo gli ultra quarantenni che il lavoro lo hanno perso per effetto della crisi economica
9. seguire costantemente l'evolversi della Contrattazione Collettiva, anche al fine di offrire alle Parti contraenti soluzioni originali per una sempre più efficace evoluzione partecipativa del sistema di relazioni sindacali;
10. individuare le opportune soluzioni previste all'art. 62 del CCNL volte a diffondere la bilateralità sul territorio nazionale, anche utilizzando in forma mutualistica i diritti sindacali previsti dalla Legge e regolamentate dal CCNL.
11. L'Ente Bilaterale agisce quindi su mandato della contrattazione collettiva ed in particolare del presente CCNL, è formato dalle Parti contraenti è sede comune di elaborazione anche di proposte originali di cui può alimentarsi Io stesso futuro del Contratto Collettivo. In particolare quanto disposto dal presente articolo al punto 10 e 11 trova nell'Ente Bilaterale il naturale prolungamento affinché le parti possano sviluppare efficacemente sempre nuove occasioni di partecipazione dei lavoratori alla vita dell'impresa in modo partecipativo e cooperativo
Le parti indicano di comune accordo che l'unico l'Ente Bilaterale di riferimento dalla firma dalla stipula del presente CCNL sarà unicamente l’OBNE

Art. 51 - Organismo Paritetico
Premesso che per organismi paritetici, così come definito dall’art. 2 comma 1 lettera ee) sono organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento, verrà costituito, con successivo atto, l’organismo paritetico avente lo scopo di:
- Realizzare attività formative in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Ricevere le richieste di collaborazione ed eventualmente esprimere parere sulla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti per la sicurezza ai sensi del comma 12 dell’art. 37 del d.lgs. 81/08;
- Asseverare i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’[art]30 d.lgs. 81/08 in tema di responsabilità penale individuale e dell’ente ex d.lgs. 231/2001;
- Supportare le imprese nell’individuazione di soluzione tecniche ed organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- Effettuare, con personale dotate di specifiche competenze tecniche, sopralluoghi nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza avente lo scopo di supportare le aziende stesse per garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- Formare i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali
Le parti indicano di comune accordo che l’Organismo Paritetico di riferimento dalla firma dalla stipula del presente CCNL sarà unicamente l’OPNE
L’Organismo paritetico potrà costituire gli organismi paritetici territoriali denominati OPT

Art. 52 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora, durante il lavoro, il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, il quale deve informare la Direzione peri provvedimenti del caso.
Qualora l'infortunio accada al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà fatta al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
[…]
In tali casi [malattia professionale, infortunio] ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa.
[…]
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nello stabilimento.
[…]

Art. 55 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge. In tal caso, alla lavoratrice assente, nei due mesi prima del parto e nei tre mesi ad esso successivi, sarà corrisposta l’intera retribuzione globale.
In caso di estensione, a norma di legge, oltre i termini, del periodo di assenza obbligatoria, si applicherà il trattamento complessivamente più favorevole tra quello previsto dal presente Contratto previsto dalla legge.
[…]
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice dipendente ha diritto ad astenersi dal lavoro:
a. per due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b. per tre mesi dopo il parto;
c. per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso:
d. per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c);
e. per malattia del bambino di età inferiore a tre anni. Diritto riconosciuto anche al padre lavoratore anche se il figlio è adottivo o affidato, ai sensi della legge 04 maggio 1983, n° 184; Durante il primo anno di vita del bambino, il datore di lavoro deve consentire alle madri lavoratrici dipendenti due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata.
Il riposo è uno solo, quando l'orario giornaliero di lavoro sia inferiore a 6 (sei) ore. Detti periodi di riposo hanno durata di un'ora ciascuno e comportano il diritto alla lavoratrice madre dipendente di uscire dall’impresa; sono di mezz'ora ciascuno e non comportano il diritto ad uscire dall'impresa quando la lavoratrice madre dipendente voglia usufruire della camera di allattamento o dell’asilo nido, ove istituito dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.


Art. 64 - Diffusione e sviluppo della bilateralità
Le Parti, al fine di sviluppare le buone pratiche contrattuali partecipative e cooperative, individuano che l'Ente Bilaterale e le sue articolazioni territoriali e regionali siano lo strumento efficace per diffonderle sul territorio.
A tal fine le Parti si incontreranno entro il corrente anno per definire la possibilità di mutualizzare le risorse definite agli artt. 11 e 12 del presente CCNL e di destinarle a favore dell'Ente Bilaterale per permettere la creazione di delegati territoriali sia di parte sindacale che di parte datoriale che abbiano come compito quello di aiutare le Imprese ed i lavoratori nella tutela dei loro interessi e per facilitare la diffusione sul territorio di una sempre maggiore applicazione del CCNL e dei suoi contenuti, anche al fine di accrescere la rispettiva rappresentatività.
Al delegato territoriale sia di parte sindacale che aziendale spettano compiti analoghi a quelli individuati nell'art. 35 in materia di RLST e l’Ente Bilaterale provvedere in tal senso ad erogare ai soggetti indicati le necessarie iniziative di Formazione.

Art. 65 - Forme di retribuzione
I lavoratori sono retribuiti ad economia o con una delle seguenti altre forme di retribuzione: a cottimo individuale, a cottimo collettivo, con altre forme di incentivo determinato in relazione alle possibilità tecniche e all'incremento della produzione.

Art. 66 - Regolamento del lavoro a cottimo
Le condizioni del lavoro a cottimo - individuale o collettivo - saranno concordate tra la Direzione aziendale e i lavoratori interessati, assistiti dalla Rappresentanza sindacale aziendale o unitaria, e riguarderanno i seguenti aspetti:
a) composizione della squadra (quando si tratta di cottimi collettivi) con l'indicazione nominativa dei partecipanti e delle rispettive qualifiche;
b) descrizione della lavorazione da eseguire;
c) descrizione dei servizi di cantiere a disposizione della squadra;
[…]
L'operaio deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.

Art. 73 - Mense aziendali e indennità di mensa
Tenendo conto della grande varietà di situazioni in atto che rende difficile una regolamentazione generale, si conviene che saranno mantenute le mense esistenti, salva la facoltà di accordi locali o aziendali sulla materia.
[…]