Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione Generale
 

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OGGETTO: proroga del lavoro agile straordinario per i lavoratori fragili al 31 marzo 2023.
- Art. 1, comma 306, Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata in GU Supplemento ordinario n. 43/L del 29/12/2022

La Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata in GU Supplemento ordinario n. 43/L del 29/12/2022, ha previsto con l’articolo 1, comma 306, la proroga del lavoro agile straordinario per i lavoratori fragili fino al 31 marzo 2023.
La previsione normativa stabilisce che fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.
Da ciò consegue che i lavoratori identificati come “fragili” ovvero coloro che rientrino in una delle seguenti condizioni:
- art. 3 comma 3 della Legge 104/1992;
- immunodepressi;
- condizioni di rischio derivanti da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita;
- patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità certificate dal medico di medicina generale del lavoratore;
ancora in possesso dei requisiti già verificati in precedenza, possono scegliere di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile anche per tutte le giornate lavorative fino al 31/03/2023 (cod. 39LA), derogando dal limite di giornate previsto nel Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione con la deliberazione n. 203/2021.
Qualora le condizioni sopra descritte siano intervenute recentemente, la/il dipendente può presentare al proprio Direttore/Dirigente/Responsabile la certificazione attestante le suddette condizioni, necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile con utilizzo del codice 39LA.
Il Direttore/Dirigente/Responsabile potrà avvalersi, per la sola valutazione delle certificazioni sanitarie pervenute, della consulenza del medico competente.
 

Il Direttore Generale