Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
Direzione Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile
 

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Oggetto: Direttiva sulla prevenzione degli incendi negli Istituti Penali per i Minorenni.

Com'è noto, in questi ultimi mesi, in molti Istituti Penali per i Minorenni del paese si stanno verificando con frequenza episodi di incendio, che hanno generato un preoccupante clima di tensione sia per i rischi ai quali sono stati sottoposti gli ospiti ed il personale delle strutture, sia per le conseguenze che hanno avuto sul regolare svolgimento delle attività istituzionali e sulle attuali capienze, già di per sé stesse insufficienti a causa dei lavori di ristrutturazione in corso in molti Istituti.
Gli Istituti Penali per i Minorenni, al pari di ogni struttura che accoglie persone in situazione di disagio, richiedono un livello di sicurezza e monitoraggio dei rischi particolarmente elevati, con l'obiettivo di prevenire eventuali incidenti legati a comportamenti pantoclastici ed auto o etero aggressivi. Uno dei fattori da tenere attentamente sotto controllo in queste strutture è il pericolo di incendio, evento suscettibile di causare danni ingenti, e talvolta irreparabili, a persone o cose.
Il rigoroso controllo e la disciplina dell’utilizzo di strumenti e/o dispositivi idonei ad innescare un incendio (accendini, fiammiferi, etc ), che potrebbero essere utilizzati in danno di sé stessi o di altri, contribuisce, in generale, a diminuire il livello di tensione tra i giovani ristretti ed a garantire agli operatori una maggiore tranquillità nello svolgimento del loro lavoro quotidiano.
Si rende, pertanto necessario e improcrastinabile assumere urgenti ed uniformi disposizioni al fine di tutelare l’incolumità psico fisica di tutti i minori ed i giovani adulti detenuti, del personale e di tutti coloro che, a diverso titolo, lavorano e accedono presso le strutture penitenziarie minorili, i centri di prima accoglienza ed anche presso le comunità pubbliche ed i centri diurni polifunzionali gestiti direttamente dall’Amministrazione.
Dalle relazioni sugli eventi critici che pervengono a questo Ufficio, emerge che gli incendi sono prevalentemente appiccati dagli ospiti degli Istituti utilizzando in modo improprio oggetti che sono in normale dotazione alle strutture o che, all'atto dell’accoglienza - come previsto dal Regolamento d'istituto - possono, previo controllo, essere legittimamente lasciati in libero uso al detenuto o essere acquistati durante il periodo di detenzione (accendini, brace delle sigarette, pile surriscaldate, et.).
Si rende, pertanto, necessario porre l’accento sulla necessità che all’interno degli Istituti vengano rafforzati i presidi e le misure tese a stimolare nei giovani ospiti il senso di responsabilità con specifico riferimento all’uso appropriato degli oggetti consentiti in loro dotazione.
Di fondamentale importanza è, poi, l’opzione strategica di adottare idonee misure di prevenzione per quei soggetti per i quali, all’atto dell’ingresso, siano stati accertati i rischi auto-lesivi e etero-lesivi, discontrollo degli impulsi, scarsa resistenza alle frustrazioni e tendenze al passaggio all’atto (c.d. acting out).
Il personale dovrà, inoltre, essere sensibilizzato a dedicare una particolare cura ed attenzione alla scrupolosa osservanza delle procedure di accoglienza dei soggetti all’atto del loro ingresso nelle strutture residenziali e semi-residenziali (cd. "nuovi giunti”), così come previsto dall’art. 23 commi 3 e 5 del DPR 230/00, che testualmente recita:
3. "Un esperto dell'osservazione e trattamento effettua un colloquio con il detenuto o internato all'atto del suo ingresso in istituto, per verificare se, ed eventualmente con quali cautele, possa affrontare adeguatamente lo stato di restrizione. Il risultato di tali accertamenti è comunicato agli operatori incaricati per gli interventi opportuni e al gruppo degli operatori dell'osservazione e trattamento di cui all'articolo 29. Gli eventuali aspetti di rischio sono anche segnalati agli organi giudiziari indicati nel comma 2. Se la persona ha problemi di tossicodipendenza, è segnalata anche al Servizio tossicodipendenze operante all'interno dell'istituto. ”
5. "Il direttore dell'istituto, o un operatore penitenziario da lui designato, svolge un colloquio con il soggetto, al fine di conoscere le notizie necessarie per le iscrizioni nel registro, previsto dall'articolo 7 del Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale di cui al decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, e per iniziare la compilazione della cartella personale, nonché allo scopo di fornirgli le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 32 della legge e di consegnargli l'estratto indicato nel comma 2 dall'articolo 69 del presente regolamento. In particolare, vengono forniti chiarimenti sulla possibilità di ammissione alle misure alternative alla detenzione e agli altri benefici penitenziari."
In questa sede, giova, poi, rammentare anche quanto espressamente previsto dall’articolo 14, comma 2, del Decreto Legislativo n 121/2018:
"All'ingresso in istituto, è garantito un supporto psicologico da parte di personale specializzato, utile anche per la predisposizione del progetto educativo e per la prevenzione del rischio di atti di autolesionismo e di suicidio”.
Pertanto, all’atto dell'ingresso, così come previsto dalle norme innanzi richiamate, nel contesto della valutazione del rischio suicidano, qualora si riscontri la presenza di un rischio auto-lesivo ed etero-lesivo, dovranno essere adottate specifiche misure preventive idonee a garantire la tutela dell'incolumità del singolo ospite, del gruppo dei pari e del personale tutto, che prevedano anche l’individuazione di quali oggetti - come, per esempio, l'accendino autoalimentato a fiamma libera o i telecomandi a pile - possano, o meno, essere lasciati in libera dotazione al nuovo giunto o anche a coloro che sono stati già ammessi a vita comune, laddove, nel corso della detenzione, si apprezzino nuovi rischi, che richiedano, a loro volta, l’adozione di rinnovate cautele.
Una specifica attenzione dovrà, altresì, essere dedicata all’illustrazione ai nuovo giunto delle informazioni sulle regole di condotta che vigono all'interno dell’istituto così come disciplinate dal Regolamento Interno della struttura, con particolare riguardo all’uso responsabile di quegli oggetti che sono in libera dotazione agli ospiti, a quelli che vengono lasciati loro in uso o a quelli che possono essere acquistati durante la detenzione. Il nuovo giunto dovrà, altresì, essere preventivamente informato della circostanza che, nel caso in cui faccia un uso improprio degli oggetti in sua dotazione, il personale è tenuto a ritirare immediatamente gli oggetti stessi e ad informare la Direzione, per i provvedimenti conseguenti da adottare, anche sul piano disciplinare e penale.
Tale attività di formazione/informazione è espressamente prevista dall’articolo 20 del Decreto Legislativo n. 121/2018 (rubricato “Regole di comportamento'’), che testualmente dispone: “Il regolamento che disciplina la vita nell'istituto è portato a conoscenza dei detenuti al loro ingresso con linguaggio comprensibile. 2. Ai fini della verifica dell'adesione ai programmi di intervento educativo, con conseguente progressione e concessione di benefici, è valutato anche il rispetto delle seguenti regole di comportamento all'interno dell'istituto:
a) osservanza degli orari, cura dell'igiene personale, pulizia e ordine della camera di pernottamento;
b) partecipazione alle attività di istruzione, formazione professionale, istruzione e formazione professionale, lavoro, culturali e sportive; la permanenza nelle camere di pernottamento nel corso dello svolgimento di tali attività è consentita soltanto in casi eccezionali, o per motivi di salute accertati dall'area sanitaria;
c) consumazione dei pasti nelle aree specificamente dedicate e non all'interno delle camere di pernottamento, salvo specifica indicazione in tal senso da parte dell'area sanitaria;
d) relazioni con gli operatori e con gli altri detenuti improntate al reciproco rispetto.”
In tale ottica, eminentemente educativa e formativa, l’osservanza delle norme e delle disposizioni che regolano la vita delle strutture dovrà essere ottenuta anche, e soprattutto, “... attraverso il chiarimento delle ragioni delle medesime” (art. 69 D.P.R. n. 230/2000). I detenuti hanno, infatti, l'obbligo di “....osservare le norme che regolano la vita penitenziaria e le disposizioni impartite dal personale e devono tenere un contegno rispettoso nei confronti degli operatori penitenziari e di coloro che visitano l'istituto” e, inoltre, i detenuti stessi “...nei reciproci contatti, devono tenere un comportamento corretto” (art. 70 D.P.R. 230/2000).
Appare opportuno sottolineare, quindi, che tutte queste informazioni dovranno essere trasmesse ai giovani detenuti con modalità che favoriscano la comprensione delle norme interne e che ne sostengano il loro rispetto in una prospettiva educativa e responsabilizzante.
Nel caso in cui si rilevi un utilizzo improprio degli oggetti da parte dei giovani ospiti in circostanze come l’accensione di fiamme libere nella stanza senza una lecita finalità, o analoghe situazioni, la Direzione dovrà assumere immediate decisioni che prevedano il ritiro temporaneo di tali oggetti (accendini, batterie, etc.) per il periodo strettamente necessario a tutelare la pubblica e privata incolumità. La Direzione valuterà, in relazione alla dinamica dell'evento, alle caratteristiche dei luoghi o sulla base di altre circostanze inerenti la condotta, se ritirare temporaneamente gli oggetti al singolo ovvero a tutti gli ospiti di una stanza detentiva. In casi eccezionali, qualora si registri il coinvolgimento nell’evento di una pluralità di ragazzi appartenenti alla stessa o a diverse sezioni detentive, la Direzione potrà valutare l’estensione del provvedimento all’intera sezione o all’intero Istituto.
Si rammenta che l'adozione di tali urgenti ed indifferibili provvedimenti non risponde solo all’esigenza di garantire il rispetto del Regolamento d’istituto, ma anche, e soprattutto, a quella di tutelare e salvaguardare la sicurezza, la salute e l’incolumità di tutti coloro che vivono, lavorano e a vario titolo frequentano le strutture, in adempimento di uno specifico obbligo che fa capo al Direttore dell’istituto, nella sua qualità di datore di lavoro ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.lgs. 81 del 2008 e s.m.i.
Si sottolinea, altresì, che tali misure restrittive dovranno essere adottate per il tempo strettamente necessario a tutelare l’incolumità di tutti e che gli oggetti ritirati potranno essere restituiti qualora i soggetti destinatari delle misure avranno dato prova di poterne fare un uso responsabile.
All’atto del ritiro degli oggetti, dovranno essere assunte adeguate misure per prevenire, soprattutto attraverso modalità relazionali e dialogiche, comportamenti rivendicativi ed oppositivi da parte degli ospiti.
In caso di ritiro degli accendini, allo scopo di prevenire l’insorgenza di sintomi correlati ad una interruzione immediata dell’uso del tabacco, potrà essere consentito anche l’utilizzo della sigaretta elettronica. Tali dispositivi potranno essere acquistati dai detenuti a proprie spese, ferma restando la possibilità, per i soli ospiti indigenti, di procedere all’acquisto con i fondi dei sussidi assistenziali all’uopo concessi dalla Direzione.
In previsione di un adeguamento delle strutture residenziali, semiresidenziali e diurne, nelle quali si intende dotare gli ambienti di pernottamento e di vita comune di dispositivi di nuova generazione (accendini senza fiamma, telecomandi senza pile), si invitano codesti Istituti ad adottare con decorrenza immediata le disposizioni sopra richiamate.
Si invitano, infine, codeste Direzioni ad informare tutto il personale e ciascun operatore o volontario che entra in contatto con i detenuti del contenuto della presente circolare e, soprattutto, a favorire un’attiva e responsabile partecipazione del personale stesso nell’adozione delle misure di prevenzione illustrate, quale strumento per favorire lo sviluppo di processi di responsabilizzazione dei singoli e dei gruppi e per ripristinare un clima relazionale più sicuro e collaborativo. A questo proposito si ritiene utile rammentare che “....Gli interventi di ciascun operatore professionale o volontario devono contribuire alla realizzazione di una positiva atmosfera di relazioni umane e svolgersi in una prospettiva di integrazioni e collaborazione’’ (art. 4 D.P.R. n. 230/2000). Soltanto in questa prospettiva è possibile gestire, in sicurezza, strutture complesse e multiproblematiche quali sono le carceri minorili, i centri di prima accoglienza, le comunità ministeriali ed i centri diurni polifunzionali.
I Signori Direttori degli Istituti Penali per i Minorenni ed i Signori Direttori dei Centri per la Giustizia Minorile, nella loro qualità di datori di lavoro, vorranno convocare con urgenza e, comunque, entro e non oltre un mese dalla ricezione della presente circolare, una riunione periodica ex art. 35 del DLgs. 9-4-2008 n. 81 recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, al fine di verificare l’idoneità delle misure anti-incendio vigenti, di accertare l'idoneità e la piena funzionalità degli impianti di prevenzione e di spegnimento degli incendi e di pianificare le attività di informazione e di formazione degli addetti alla sicurezza sul lavoro, dei rappresentanti dei lavoratori e dei lavoratori tutti.
Copia dei verbali e di eventuali relazioni illustrative delle necessità rilevate dovranno essere trasmesse, per via gerarchica, a questa Direzione Generale per l’adozione dei provvedimenti conseguenziali.