Cassazione Penale, Sez. 7, 10 gennaio 2023, n. 477 - Art. 131 bis c.p.: esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto


 

Presidente: CAPPELLO GABRIELLA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA
Data Udienza: 07/12/2022
 

FattoDiritto



Avverso la sentenza indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione l'imputato G.V., ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 590 cod. pen., commesso con violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
A motivi di ricorso la difesa lamenta cattivo governo dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen.; manifesta illogicità della motivazione con riferimento alle condizioni legittimanti l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Il ricorso è inammissibile.
I motivi proposti risultano riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni dai giudici di merito.
In relazione alle censure proposte si osserva: la Corte distrettuale ha negato l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., rimarcando la gravità del fatto sotto molteplici profili (entità delle lesioni patite dal lavoratore, a cui sono state amputate tre dita della mano destra; gravità della violazione, essendo stata la persona offesa adibita in modo occasionale alla lavorazione presso il macchinario sprovvisto dei necessari dispositivi).
La norma che si assume violata prevede, quali condizioni per l'esclusione della punibilità (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Si richiede pertanto al giudice di valutare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art.133, primo comma, cod.pen., sussista l'indice-criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista anche quello della non abitualità del comportamento. Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (Sez. U, n.13682 del 25/02/2016, Coccimiglio, in motiv.; Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.26544901).
Sulla base delle considerazioni svolte in sentenza è evidente come il giudice del merito abbia indicato specifici dati fattuali, inerenti alle modalità della condotta e alla gravità del danno, dimostrativi della insussistenza del necessario requisito della tenuità dell'offesa della condotta.
Si tratta di adeguata motivazione, immune da vizi logici, rispetto alla quale la difesa si esprime in termini meramente oppositivi.
Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000),

 

P.Q.M.
 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 dicembre 2022