Ministero della Giustizia
Ufficio Centrale degli Archivi Notarili
Il Direttore Generale

 

Roma, 10 gennaio 2023                                        Alle Organizzazioni Sindacali
                                                                            …omissis…

OGGETTO: Indicazioni operative per lo svolgimento del lavoro agile nell’anno 2023. Disposizioni per i lavoratori fragili recate dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197. Nota agli Uffici.

Trasmetto in allegato la nota concernente l’oggetto, trasmessa in data odierna alle articolazioni territoriali di questa Amministrazione.
Cordiali saluti

Roma, 10 gennaio 2023
All. l

Ai Dirigenti dell’Amministrazione
Ai Capi degli Archivi Notarili distrettuali
Al Dirigente dell’ufficio Centrale del Bilancio - Sezione Archivi Notarili


OGGETTO: Indicazioni operative per lo svolgimento del lavoro agile nell’anno 2023. Disposizioni per i lavoratori fragili recate dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197.

L’art. l, comma 306, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023, G.U. Serie generale n. 303/2022) ha stabilito che. fino al 31 marzo 2023, nei confronti dei lavoratori c.d. “fragili” (ovvero di coloro che sono affetti dalle patologie e rientrano nelle condizioni individuate dal decreto del Ministro della Salute adottato il 4 febbraio 2022 di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la Pubblica Amministrazione) il datore di lavoro è tenuto ad assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Per gli stessi non è richiesta la stipula di un accordo individuale di lavoro agile.
Come recentemente chiarito dal Ministero del Lavoro, le comunicazioni obbligatorie per i soggetti fragili di cui sopra dovranno essere trasmesse mediante l’applicativo disponibile su Servizi lavoro, alla voce “lavoro agile” accedendo alla “comunicazione semplificata”. Tale modalità, tuttavia, potrà essere utilizzata fino al 31 gennaio 2023 per periodi di lavoro agile la cui durata non vada oltre il 31 marzo 2023. Laddove, però, l’inizio della prestazione lavorativa in modalità agile avvenga nel periodo che va dal 1° febbraio al 31 marzo 2023, anche per i lavoratori fragili le comunicazioni obbligatorie dovranno essere inoltrate esclusivamente mediante la procedura ordinaria con l’applicativo disponibile su Servizi lavoro, denominato “Lavoro agile”.
Per tutti gli altri lavoratori, dal 1 ° gennaio 2023 il ricorso al lavoro agile è subordinato alla stipula di un accordo individuale con il datore di lavoro che rispetti i requisiti previsti dalla legge n. 81/2017 e successive modificazioni o alla proroga del precedente accordo.
A tal riguardo, facendo seguito alla nota ministeriale prot. 25510.U del 6 settembre 2022 e rinviando, per ogni opportuno approfondimento, al P.I.A.O. pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia e al contratto collettivo nazionale sottoscritto il 9 maggio 2022, si ritiene che i singoli accordi già sottoscritti possano essere prorogati per l’intero anno 2023. salvo modifiche normative o disposizioni governative che dovessero medio tempore intervenire.
A tal fine gli accordi andranno integrati con separato atto, redatto conformemente al modello che si allega, sottoscritto dal Responsabile dell’ufficio e dal dipendente, che ne proroga la durata richiamando la presente disposizione.
Poiché anche le proroghe sono oggetto delle prescritte comunicazioni obbligatorie mediante il predetto applicativo “Lavoro agile” già in uso, ogni ufficio vi provvederà con le modalità ivi indicate. In particolare, cliccando sul link lavoro agile si aprirà una maschera ove andrà inserito il codice fiscale del dipendente e avviata la ricerca. Il sistema mostrerà i dati relativi all’accordo precedente. Fra questi figura la voce “data di cessazione” che andrà modificata inserendo la data del 31 dicembre 2023.
Si segnala che. in base alla nuova disciplina, non è più necessario allegare l’accordo individuale di lavoro agile sottoscritto tra datore di lavoro e lavoratore (che deve essere conservato dal datore di lavoro ai fini della prova e della regolarità amministrativa per 5 anni dalla sottoscrizione).
Si rappresenta, inoltre, che per il settore pubblico, secondo le indicazioni del Ministero del Lavoro, le suddette comunicazioni andranno inviate “entro il giorno 20 del mese successivo all’inizio della prestazione in modalità agile o, nel caso di proroga, dell’ultimo giorno del periodo comunicato prima dell’estensione del periodo”.
Ne discende che le comunicazioni di proroga del lavoro agile, poiché il precedente periodo era limitato al 31 dicembre 2022, andranno effettuate inderogabilmente entro e non oltre il 20 gennaio 2023.
Si comunica, infine, che per il personale recentemente assegnato agli uffici potrà essere utilizzato il format dello schema di accordo di lavoro agile trasmesso con la richiamata nota del 6 settembre 2022. Il dipendente dovrà, altresì, sottoscrivere l’informativa sulla sicurezza trasmessa a suo tempo con ministeriale del 30 maggio 2022.
Per le relative comunicazioni obbligatorie, alla voce “lavoro agile” occorrerà cliccare su “nuova comunicazione” ed inserire tutti i dati richiesti dall’applicativo. Per i nuovi accordi, naturalmente, il termine per le predette comunicazioni sarà quello ordinario, ovvero le stesse andranno inviate entro il 20° giorno del mese successivo all’inizio della prestazione lavorativa in modalità agile.
Come rammentato dal Ministero del Lavoro, ai sensi dell’art. 18, comma 3 bis, della L. n.81/2027 [2017], come modificato dal D.Lgs. 30 giugno 2022, n.105, i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti, in ogni caso, a riconoscere priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità grave. La medesima priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori con disabilità in situazione di gravità o che siano caregivers (ovvero familiare che occupa un ruolo informale di cura, supporto e di vicinanza e che è partecipe dell'esperienza di malattia del malato e che si impegna nelle attività quotidiane di cura della persona).
Si prega di diramare la presente nota ministeriale a tutto il personale in servizio nei rispettivi uffici, anche se assente a qualsiasi titolo.

Allegato