Categoria: Cassazione penale
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Responsabilità del legale rappresentante della società nonchè direttore dello stabilimento;
Irrilevante la sua assenza per ferie, per la predisposizione delle cautele antinfortunistiche;
Non esula dalle finalità proprie della legislazione antinfortunistica la protezione estesa al caso di negligenza o imprudenza del lavoratore;


 

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Ferruccio SCORZELLI Presidente
Dott. Carmelo SCIUTO Rel. Consigliere
Dott. Ennio MALZONE Consigliere
Dott. Vito SAVINO Consigliere
Dott. Nicola COLAIANNI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
<V. S.> nato a Monza il 5.9.1934

avverso la sentenza 25 settembre 1997 della Corte d'appello di Catania

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. SCIUTO;

Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. GALATI che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il difensore avv. <P.>, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata;

Fatto e Diritto

Con sentenza 14 ottobre 1996 del Pretore di Siracusa <S. V.> è stato condannato alla pena (sospesa) di mesi due di reclusione quale responsabile - come legale rappresentante della società <S. C. S.> e direttore dello stabilimento - del reato di cui allo art. 590 cod. pen. in danno del lavoratore <G. S.>.
Con la sentenza in epigrafe indicata è stata determinata la pena in lire 500.000 di multa ed è stato concesso il beneficio ex art. 175 cod. pen., confermando nel resto la decisione impugnata.
Ricorre per cassazione l'imputato, denunciando carenza di motivazione in ordine al negato rinnovo parziale del dibattimento nonché in ordine alla responsabilità, non essendo stata considerata la condotta dell'operaio, unica causa dell'incidente, nè essendosi tenuto conto dell'assenza del <V.> per ferie all'epoca del fatto in questione.
Il ricorso è, sotto ogni profilo, privo di fondamento e, come tale, deve essere rigettato, con la conseguenza di legge. Circa la denegata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale il provvedimento censurato ha ritenuto la prova richiesta (audizione dei due testi) non necessaria ai fini del giudizio. Ciò posto, va considerato che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello, ai sensi dell'art. 603 co. 1 c.p.p., in caso di prove già presenti agli atti processuali, è disposta dal giudice soltanto se questi ritiene di non essere in grado di decidere in carenza di detta rinnovazione probatoria (che riveste carattere di eccezionalità, vigendo la presunzione che l'indagine probatoria dibattimentale abbia raggiunto la sua completezza nel dibattimento svoltosi dinanzi al primo giudice). Tale giudizio è rimesso alla valutazione del giudice di merito, la cui decisione, se correttamente motivata con la costatazione della possibilità di una decisione allo stato degli atti (come nella specie) è incensurabile in sede di legittimità.
Quanto ai motivi di merito, la sentenza ha risposto congruamente e senza incorrere in vizi logico giuridici su entrambi i punti oggetto di censura in questa sede di legittimità. Circa l'imprudenza o distrazione della parte offesa (che cercò di raccogliere qualcosa tra il nastro trasportatore e la fossa sottostante, in uno stretto spazio non protetto) è a dire che non esula dalle finalità proprie della legislazione antinfortunistica la protezione estesa al caso di negligenza o imprudenza del lavoratore, compresa ogni ipotesi di distrazione (cfr.; Cass. IV, 13.5.1981, <B.>), tranne che l'evento lesivo sia frutto esclusivo di un comportamento del tutto anomalo del prestatore d'opera, chiaramente esorbitante dal procedimento lavorativo o del tutto incompatibile con il sistema di lavorazione (il che, nella specie, è un fatto escluso dalla sentenza, che considera una condotta meramente disaccorta dell'operatore nel corso dell'attività lavorativa).
Circa l'ultimo profilo della doglianza, concernente l'inconfigurabilità di una responsabilità del <V.>, legittimamente assente per ferie dallo stabilimento all'epoca dell'infortunio, val bene osservare che la sentenza impugnata ha considerato che il ricorrente, all'epoca dell'infortunio, era direttore dello stabilimento da oltre due anni che l'addebito rivoltogli discende da inosservanza di norme antinfortunistiche che egli avrebbe dovuto comunque attuare già da tempo, precedentemente alla sua (irrilevante) assenza per ferie. L'ordine di idee espresso dal giudice di merito non è intaccato dalle proposte censure, posto che la disciplina antinfortunistica configura a carico del datore di lavoro e degli altri soggetti obbligati all'osservanza delle misure di prevenzione (art. 4 D.P.R. N. 547-1955) l'obbligo di attuare le prescritte misure di sicurezza e di disporre ed esigere che esse siano rispettate, e ciò automaticamente, in relazione all'acquisto delle mansioni esercitate e della posizione di preminenza rispetto ai lavoratori (cfr.: Cass. IV, 8.2.1986, n. 1390, <M.>; Cass. IV, 26.3.1986, n. 2445, <O.>), sin dall'inizio dell'impiego di macchinari ed impianti (cfr.: Cass. III, 10.10.1985, n. 8727, <B.>; Cass. IV, 27.9.1986, n. 10047, <R.>), sicché un successivo allontanamento del responsabile dal luogo di lavoro per qualche tempo (sia pure per ragioni legittime) non può valere di per sè a sanare la situazione omissiva già posta in essere a vanificare il collegamento casuale tra questa e il fatto lesivo derivatore.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali.
Così deciso il 27 febbraio 1998.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA, 28 MAR. 1998