Tipologia: CCNL
Data firma: 4 maggio 2017
Validità: 01.05.2017 - 30.04.2020
Parti: Federazione Servizi Soccorso Stradale, Confimea, Fedetrterziario e Ugl Terziario
Settori: Servizi, Soccorso stradale
Fonte: confimea.com

Sommario:

 

Validità e sfera di applicazione CCNL Soccorso Stradale
Sfera di applicazione del Contratto
Sistemi di relazioni sindacali
Titolo I Relazioni sindacali - Diritti di informazione
Art. 1 - Livello nazionale - Diritto di informazione
Art. 2 - Livello territoriale - Diritto di informazione
Art. 3 - Livello aziendale - Diritto di informazione
Titolo II Sistemi di contrattazione
Art. 4 - Livelli di contrattazione
Art. 5 - Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Art. 6 - La contrattazione territoriale
Art. 7 - Procedure per la pratica attuazione del secondo livello di contrattazione territoriale
Art. 8 - La contrattazione aziendale
Art. 9 - Elemento di garanzia retributiva EGR
Art. 10 - Crisi, Sviluppo, Occupazione
Titolo III Organismi Paritetici Nazionali
Art. 11 - Organismi paritetici
Art. 12 - Organismo Partecipativo Nazionale
Art. 13 - Commissione Nazionale per le Pari Opportunità
Art. 14 - Commissione Nazionale di Studio sull’utilizzo dei sistemi informatici aziendali e tutela della privacy in armonia con la normativa emanata dalle disposizioni del Jobs act
Art. 15 - Commissione Paritetica Nazionale di Garanzia
Titolo IV Bilateralità
Art. 16 - Bilateralità
Art. 17 - EBIGEN - Ente Bilaterale Nazionale
Art. 18 - Finanziamento Ente Bilaterale Nazionale EBIGEN
Art. 19 - Fondo di Assistenza Sanitaria
Art. 19 bis - Previdenza Complementare
Art. 20 - Formazione Continua Fonditalia
Titolo V Diritti sindacali e d’associazione
Art. 21 - Statuto dei Lavoratori
Art. 22 - RSA (Rappresentanza Sindacale Aziendale)
Art. 23 - Diritto d’affissione
Art. 24 - Assemblea
Art. 25 - Referendum
Art. 26 - Rappresentanza dei Lavoratori
Art. 27 - Trattenuta sindacale
Art. 28 - Inscindibilità delle norme che regolamentano il presente CCNL
Titolo VI Tutela della salute e della dignità della persona
Art. 29 - Condizioni ambientali
Art. 30 - Mobbing
Art. 31 - Molestie sessuali
Titolo VII Composizione delle controversie
Art. 32 - Procedure
Art. 33 - Commissione di Certificazione
Art. 34 - Collegio Arbitrale
Art. 35 - Clausola Compromissoria
Art. 36 - Tentativo di composizione per i licenziamenti individuali
Art. 37 - Contributi di assistenza contrattuale
Titolo VIII Mercato del lavoro
Premessa
Capo I Contratto a tempo determinato
Art. 38 - Contratti a tempo determinato
Art. 39 - Limiti quantitativi
Art. 40 - Ulteriori contratti a tempo determinato con causale
Art. 41 - Nuove attività
Art. 42 - Diritto di precedenza
Art. 43 - Disciplina della successione dei contratti
Art. 44 - Informazioni
Capo II Apprendistato
Disciplina generale

Art. 45 - Disciplina generale
Art. 46 - Proporzione numerica
Art. 47 - Limiti di età
Art. 48 - Piano formativo
Art. 49 - Procedure di applicabilità
Art. 50 - Periodo di prova
Art. 51 - Trattamento normativo
Art. 52 - Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico
Art. 53 - Malattia
Art. 54 - Referente per l’apprendistato
Art. 55 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Art. 56 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 57 - Doveri dell’apprendista
Parte speciale
Apprendistato professionalizzante

Art. 58 - Percentuale di conferma
Art. 59 - Durata dell'apprendistato
Art. 60 - Attività formativa: durata e contenuti
Art. 61 - Modalità di erogazione della formazione
Art. 62 - Riconoscimento della qualifica professionale e registrazione nel libretto formativo
Altre tipologie di apprendistato
Art. 63 - Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
Art. 64 - Apprendistato di alta formazione e ricerca
Art. 65 - Qualifiche con durata fino a 5 anni
Art. 66 - Fondo Assistenza Sanitaria
Art. 67 - Fonditalia
Disposizioni finali
Art. 68 - Rinvio alla legge
Capo III Lavoro a tempo parziale
Art. 69 - Premessa
Art. 70 - Rapporto a tempo parziale
Art. 71 - Lavoro supplementare - lavoro straordinario,
Art. 72 - Clausole elastiche
Art. 73 - Disciplina del rapporto a tempo parziale
Art. 74 - Ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 75 - Criterio di proporzionalità
Art. 76 - Quota giornaliera della retribuzione
Art. 77 - Quota oraria della retribuzione
Art. 78 - Ferie
Art. 79 - Festività
Art. 80 - Permessi retribuiti
Art. 81 - Mensilità supplementare - 13ma
Art. 82 - Preavviso e periodo di prova
Art. 83 - Periodo di comporto per malattia e infortunio
Art. 84 - Rinvio alla legge
Capo IV Somministrazione di lavoro
Art. 85 - Disciplina del contratto di somministrazione di lavoro
Art. 86 - Contratti di collaborazione
Art. 87 - Telelavoro e lavoro agile (Smart Working)
Capo V Contratti di sostegno alla occupazione
Art. 88 - Contratti di sostegno all’occupazione
Art. 89 - Contratto di sostegno all’occupazione a tempo indeterminato
Art. 90 - Contratto di sostegno all’occupazione a tempo determinato
Art. 91 - Inserimento lavorativo e formazione
Art. 92 - Monitoraggio e procedura di comunicazione per l’instaurazione di un contratto di sostegno alla occupazione
Titolo IX Instaurazione del rapporto di lavoro
Capo I - Classificazione

Art. 93 - Classificazione
Art. 93 bis - Formazione obbligatoria per l’area professionale del Soccorso Stradale
Capo II - Passaggi di qualifica
Art. 94 - Mansioni del lavoratore
Art. 95 - Mansioni promiscue
Art. 96 - Passaggi di livello
Capo III - Assunzione
Art. 97 - Assunzione
Art. 98 - Documentazione
Art. 99 - Periodo di prova
Titolo X Quadro
Art. 100 - Declaratoria
Art. 101 - Formazione e aggiornamento
Art. 102 - Assegnazione della qualifica

 

Art. 103 - Polizza assicurativa
Art. 104 - Orario
Art. 105 - Trasferimento dei quadri
Art. 106 - Collegio di Conciliazione e Arbitrato
Art. 107 - Indennità di funzione
Titolo XI Svolgimento rapporto di lavoro
Capo I - Orario di lavoro

Art. 108 - Orario normale settimanale
Art. 109 - Riposo giornaliero
Art. 110 - Durata massima dell’orario di lavoro
Art. 111 - Flessibilità dell’orario
Art. 112 - Flessibilità dell’orario - Ipotesi aggiuntiva
Art. 113 - Procedure
Art. 114 - Banca delle ore
Art. 115 - Accordo individuale di gestione dell’orario di lavoro
Art. 116 - Decorrenza dell’orario per i lavoratori comandati fuori sede
Art. 117 - Fissazione dell’orario
Art. 118 - Disposizioni speciali
Art. 119 - Lavoratori discontinui
Art. 120 - Lavoratori minori di 18 anni di età
Capo II - Lavoro straordinario e lavoro ordinario notturno
Art. 121 - Norme generali lavoro straordinario
Art. 122 - Maggiorazione lavoro straordinario
Art. 123 - Lavoro ordinario notturno
Capo III - Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti
Art. 124 - Riposo settimanale
Art. 125 - Festività
Art. 126 - Retribuzione prestazioni festive
Art. 127 - Retribuzione prestazioni nel giorno di riposo settimanale di legge
Art. 128 - Permessi retribuiti
Capo IV - Ferie
Art. 129 - Ferie
Art. 130 - Determinazione del periodo di ferie
Art. 131 - Normativa retribuzione delle ferie
Art. 132 - Normativa per cessazione di rapporto
Art. 133 - Richiamo lavoratore in ferie
Art. 134 - Irrinunciabilità
Capo V - Reperibilità e disponibilità
Art. 135 - Reperibilità
Art. 136 - Riposo giornaliero adeguata protezione - permessi aggiuntivi
Capo VI - Congedi - Diritto allo studio - Aspettativa
Art. 137 - Congedi retribuiti
Art. 138 - Funzioni pubbliche elettive
Art. 139 - Permessi per decessi e gravi infermità
Art. 140 - Aspettativa per gravi motivi familiari
Art. 141 - Congedo matrimoniale
Art. 142 - Diritto allo studio
Art. 143 - Aspettativa per tossicodipendenza
Art. 144 - Congedi e permessi per handicap
Art. 144 bis - Congedo per donne vittime di violenza di genere
Capo VII - Richiamo alle armi
Art. 145 - Richiamo alle armi
Capo VIII - Missioni e trasferimenti
Art. 146 - Missioni
Art. 147 - Trasferimenti
Art. 148 - Disposizioni per i trasferimenti
Capo IX - Malattie e infortuni
Art. 149 - Malattia
Art. 150 - Normativa
Art. 151 - Obblighi del lavoratore
Art. 152 - Periodo di comporto malattia ed infortunio
Art. 153 - Trattamento economico di malattia
Art. 154 - Infortunio
Art. 155 - Trattamento economico di infortunio
Art. 156 - Quota giornaliera per malattia e infortunio
Art. 157 - Festività
Art. 158 - Aspettativa non retribuita per malattia e infortunio
Art. 159 - Tubercolosi
Art. 160 - Rinvio alle leggi
Capo X - Maternità e paternità
Art. 161 - Congedo di maternità e di paternità
Art. 162 - Congedo parentale
Art. 163 - Permessi per assistenza al bambino
Art. 164 - Normativa
Capo XI - Sospensione del lavoro
Art. 165 - Sospensione
Capo XII - Anzianità di servizio
Art. 166 - Decorrenza anzianità di servizio
Art. 167 - Computo anzianità frazione annua
Capo XIII - Scatti d’anzianità
Art. 168 - Scatti di anzianità
Capo XIV - Controlli Audiovisivi
Art. 169 - Controlli a distanza
Capo XV - Trattamento economico
Art. 170 - Normale retribuzione
Art. 171 - Retribuzione di fatto
Art. 172 - Retribuzione mensile
Art. 173 - Quota giornaliera
Art. 174 - Quota oraria
Art. 175 - Retribuzione nazionale conglobata
Art. 176 - Assorbimenti
Art. 177 - Indennità di cassa e maneggio denaro
Art. 178 - Prospetto paga
Capo XVI - Mensilità supplementare
Art. 179 - Tredicesima mensilità
Capo XVII - Appalti
Art. 180 - Appalti
Art. 181 - Terziarizzazioni delle attività
Capo XVIII - Inventari
Art. 182 - Inventari
Capo XIX - Divise ed attrezzi
Art. 183 - Divise e attrezzi
Capo XX - Responsabilità civili e penali
Art. 184 - Assistenza legale
Art. 185 - Normativa sui procedimenti penali
Art. 186 - Risarcimento dei danni
Art. 187 - Ritiro patente di guida e CQC
Capo XXI - Cauzioni
Art. 188 - Cauzioni - Diritto di rivalsa - Ritiro cauzioni per cessazione rapporto
Capo XXII - Doveri del personale e norme disciplinari
Art. 189 - Obblighi del lavoratore
Art. 190 - Divieti
Art. 191 - Giustificazione delle assenze
Art. 192 - Doveri del lavoratore: il rispetto dell’orario di lavoro
Art. 193 - Ulteriori doveri del lavoratore
Art. 194 - Sanzioni disciplinari
Art. 195 - Codice disciplinare
Titolo XII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Capo I - Recesso

Art. 197 - Recesso dal contratto a tempo indeterminato ex art. 2118 c.c.
Art. 198 - Recesso per giusta causa ex art. 2119 c.c.
Art. 199 - Recesso - Normativa
Art. 200 - Nullità del licenziamento
Art. 201 - Licenziamento simulato
Capo II - Preavviso
Art. 202 - Termini di preavviso
Art. 203 - Indennità sostitutiva del preavviso
Capo III - Dimissioni
Art. 204 - Dimissioni
Art. 205 - Dimissioni per matrimonio
Art. 206 - Dimissioni per maternità
Art. 207 - Dimissioni del lavoratore - Prestazione aggiuntiva del preavviso connessa alla formazione tecnica obbligatoria
Art. 208 - Trattamento di fine rapporto
Art. 209 - Cessione o trasformazione dell’azienda
Art. 210 - Fallimento dell’azienda
Art. 211 - Decesso del dipendente
Art. 212 - Corresponsione del trattamento di fine rapporto
Titolo XIII Decorrenza e durata
Art. 213 - Decorrenza e durata
Allegato 1 Linee Guida - Contrattazione Aziendale


Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle micro, piccole e medie imprese del settore del soccorso stradale e delle attività di servizi connessi

L’anno 2017, il giorno 04 del mese di Maggio in Roma presso la sede della Confederazione Cfc, sita in Roma, Via Cesare Beccaria n. 16: tra le parti sociali datoriali Federazione Servizi Soccorso Stradale del Settore Servizi di Confimea rappresentata dal Presidente […] nella sua qualità altresì di Presidente dell’Associazione Nazionale Centri Soccorso Autoveicoli (Ancsa) […], Confimea, Confederazione delle Confederazioni Italiane dell'impresa e Artigianato […], Federterziario - Federazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo Professionale, della Piccola Impresa Industriale, Commerciale, Turistica ed Artigiana […], con l'assistenza della Cfc, Confederazione Federterziario Confimea - Rete d'impresa […], e Ugl Terziario Nazionale […], con l'assistenza della Ugl - Unione Generale del Lavoro […], si è stipulato il presente CCNL per i dipendenti provenienti da aziende del terziario, del commercio e dei servizi […]

Validità e sfera di applicazione CCNL Soccorso Stradale
Aspetti Generali
La volontà delle Parti di sviluppare un percorso normativo dedicato e specifico per il Settore del Soccorso Stradale, nell’ambito del più ampio comparto dei servizi di mercato e del terziario, trova le sue ragioni nella necessità di riconoscere una forte identità di settore ad un’area imprenditoriale troppo spesso anelante di un’identificazione propria e sempre più bisognosa di esprimere una reale rappresentanza di categoria che può e deve trovare un principio basilare nella stipula di un corpo normativo in grado di conferire agli stakeholders, concreti riferimenti normativi che facilitino il riconoscimento del proprio settore di appartenenza e diano strumenti di regolamentazione contrattuale coerenti per una crescita delle imprese e dei dipendenti, in una logica di stretta adesione alle istanze proprie del settore rappresentato.
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, persegue pertanto, l’obiettivo di regolare l’assetto della contrattazione collettiva del c.d. Settore del Soccorso Stradale in modo tale da meglio conciliare le nuove e particolari esigenze del settore, nascente dalle mutate e mutevoli caratteristiche del mercato, con quelle dei lavoratori, con l’impegno delle Parti ad intervenire perché a tutti i livelli le relazioni sindacali si sviluppino secondo le regole fissate.
Le Parti, in qualità di organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, ribadiscono che il presente CCNL per i dipendenti di Aziende del Settore relativo al Soccorso Stradale, deve essere considerato un complesso unitario e inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo vigente quale trattamento nel suo insieme inderogabile. Si obbligano, pertanto, a sostenere la corretta applicazione del presente CCNL del Soccorso Stradale, in tutte le sedi istituzionali competenti anche al fine di garantire omogenee condizioni di concorrenza per tutte le imprese del settore.
A tal fine la Federazione Servizi Soccorso Stradale unitamente all’Ancsa ribadisce, in considerazione della specifica caratteristica dell’attività esercitata con particolare riguardo al servizio prestato - in regime di copertura operativa funzionante 365 giorni all’anno 24 ore al giorno - ed alla necessità di presenza capillare sul territorio finalizzata all’immediata risoluzione di tutte le problematiche connesse al recupero dei mezzi coinvolti in sinistri e per evitare ulteriori disagi e/o pericoli alla circolazione, la forte esigenza di veder riconosciute in modo formale con apposito provvedimento legislativo, la fondamentale ed inequivocabile vocazione di servizio pubblico essenziale attraverso l’istituzione di uno specifico Albo per le Imprese che il settore e la categoria rappresentata perseguono per consentire servizi efficienti, regole certe, adempimenti cogenti in funzione delle disposizioni in tema di sicurezza e di rispetto delle normative in materia di lavoro. Con tale riconoscimento si determinerebbero le condizioni ideali per l’emersione di attività gestite con modalità improprie tali da costituire un grave pregiudizio per la categoria a causa del dumping esercitato in spregio delle regole comuni, determinando altresì una forte concorrenza sleale nei rapporti con il sistema rappresentato dalle Compagnie Assicurative primi soggetti partners dell’attività sviluppata dalle imprese del Settore.
In tale contesto, le Parti hanno convenuto la realizzazione di un sistema di certificazione delle competenze e delle conoscenze del personale riconducibile al profilo professionale dell’ "Operatore di soccorso stradale” inteso in modo ampio, attraverso un’attività formativa obbligatoria che pertanto rilasci una certificazione ed un’abilitazione allo svolgimento di tutte le operazioni di Soccorso Stradale connesse al recupero anche complesso di mezzi coinvolti in sinistri di varia natura, al fine di dotare il comparto imprenditoriale di esperti collaboratori delle attività aziendali e contemporaneamente contribuire alla crescita professionale dei lavoratori quali “professionisti specializzati” della funzione loro attribuita. Con tale modalità contrattuale, le Parti hanno pertanto inteso disciplinare tale specifico aspetto, prevedendo altresì un percorso intrinsecamente connesso ai principi fondamentali in materia di sicurezza del lavoro con modalità dinamiche e cioè in grado di realizzare un rapido adeguamento rispetto all’evoluzione tecnologica dei mezzi strumentali all’attività di soccorso stradale, incidendo in tal modo sia sull’attività formativa in senso stretto e sia sugli obblighi strutturali dell’organizzazione del lavoro delle singole realtà aziendali.
Per dare pertanto coerenza alle petizioni di principio fin qui dichiarate, Le Parti, nel rispetto delle reciproche prerogative ed al fine di conseguire gli obiettivi di sviluppo economico e di crescita occupazionale, ritengono fondamentali:
- un consolidamento del ruolo della Bilateralità che si sviluppa attraverso la realizzazione di obiettivi che le parti sociali definiscono nell'ambito della contrattazione affinché si potenzi la logica del servizio alle imprese e ai lavoratori;
- una adeguata messa a sistema dell'offerta formativa, coerente con i fabbisogni espressi dal settore e in grado di valorizzare le risorse messe a disposizione dalla istituzione del Fondo Interprofessionale Fonditalia, con azioni prioritarie rivolte alle politiche per l'occupazione, ad una più elevata preparazione culturale e professionale dei giovani, delle donne e degli adulti, in modo da renderne più agevole, da un lato l'ingresso e, dall'altro, la permanenza nel mondo del lavoro.
In questa ottica le Parti ribadiscono che nel settore, caratterizzato da una diffusa presenza di imprese di micro, piccole e medie dimensioni, il CCNL dovrà conservare una funzione di regolatore principale. Esso rappresenta pertanto lo strumento unitario capace di fornire alle parti sociali il complesso di norme e regole necessarie per la gestione dei rapporti di lavoro e delle relazioni sindacali indispensabili per l’evoluzione del settore rappresentato.
Validità
[…]
Le Parti convengono che, tra i requisiti per accedere ai benefici previsti dalle norme regionali, nazionali e comunitarie, quali i finanziamenti agevolati, le agevolazioni fiscali e contributive, nonché l’accesso ai fondi per la formazione continua erogati dai fondi interprofessionali, sia compreso l’impegno da parte delle Aziende di applicare integralmente la presente disciplina Contrattuale, nonché, i Contratti Integrativi di secondo livello o le relative indennità sostitutive, fermo restando il rispetto della vigente normativa previdenziale e fiscale.

Sfera di applicazione del Contratto
Il presente contratto si applica a tutte le aziende rientranti nell’area contrattuale e di settore del Soccorso Stradale che, anche congiuntamente, svolgono attività di:
• trasporto autoveicoli;
• intervento su luoghi degli incidenti, pulizia delle strade;
• controllo e gestione di depositi giudiziari, amministrativi, fiduciari ed autorimesse compreso il personale dipendente delle predette strutture che svolgono attività amministrativa, ovvero, che si occupa dell’infortunistica stradale e dell’attività di noleggio e riparazione autoveicoli e demolizione;
• riparazione veicoli;
• demolizione veicoli.
Le parti si danno atto che il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori è globalmente migliorativo e, pertanto, sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi e accordi speciali riferentesi alle medesime categorie, sopra elencate. Sono fatte salve le condizioni dì miglior favore previste dalla legge e dalla contrattazione integrativa di cui agli [articoli 6 ed 8|, del presente Contratto.
Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare la sfera di applicazione e far rispettare, per il periodo di loro validità, il contratto generale e le norme aziendali stipulate in base ai criteri da esso previsti anche in considerazione di quanto disposto in merito dalla legislazione vigente.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Sistemi di relazioni sindacali
Titolo II Sistemi di contrattazione
Art. 4 - Livelli di contrattazione

[…]
Contrattazione di secondo livello territoriale - A livello territoriale, con l'obiettivo di cogliere le reciproche opportunità, le Parti firmatarie del presente CCNL potranno valutare la convenienza di raggiungere accordi sui temi relativi alle politiche settoriali di sviluppo e per il miglioramento della competitività, al funzionamento del mercato del lavoro, con particolare riferimento alle qualifiche ed alle professionalità critiche per il settore, alle politiche della formazione di base e continua, alle politiche della salute e sicurezza del lavoro e degli orari.

Art. 6 - La contrattazione territoriale
1. La contrattazione collettiva decentrata si esercita, a livello territoriale, sulle materie e sugli istituti demandanti dal presente contratto collettivo e dalla legge ed è alternativa alla contrattazione aziendale
Al secondo livello le Parti firmatarie possono definire intese temporaneamente modificative degli istituti del CCNL riguardanti le modalità di svolgimento della prestazione lavorative, l’orario e l’organizzazione del lavoro, al fine di favorire l’incremento della qualità e produttività del lavoro, di consentire la gestione di crisi settoriali, nonché l’emersione, la stabilizzazione e l’incremento dell’occupazione.
[…]
3. A questo livello, inoltre, le parti potranno costituire strumenti bilaterali quali:
[…]
c) Organismi Paritetici Territoriali (OPT) così come previsti dall’Accordo applicativo del D.Lgs n° 81/08 e dalle successive modifiche ed integrazioni, in materia di salute e sicurezza.
[…]

Art. 8 - La contrattazione aziendale
A) Soggetti
• La contrattazione aziendale viene delegata dalle parti stipulanti, da un lato alle aziende e agli Organismi di rappresentanza datoriale firmatari e dall'altro alle Rappresentanze sindacali aziendali ed all’organizzazione Sindacale territoriale dell’Ugl Terziario
B) Requisiti
• Le materie riservate alla contrattazione aziendale a contenuto economico - nonché le inderogabili modalità per la sua attuazione - sono solamente quelle stabilite dalla presente regolamentazione.
La contrattazione aziendale potrà concernere materie delegate dal presente CCNL, perseguirà le finalità ed assumerà i contenuti di cui alla successiva lettera C e pertanto riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e da altri livelli di contrattazione. Essa è effettuata in conformità alle condizioni previste dal presente CCNL.
C) Finalità e contenuti
• Le parti convengono che, attraverso la partecipazione dei lavoratori, la contrattazione a livello aziendale debba perseguire il miglioramento delle condizioni di produttività, competitività/efficienza, redditività ed innovazione, e l'individuazione degli interventi di innovazione organizzativa, in modo da consentire anche il miglioramento delle condizioni di lavoro e la ripartizione dei benefici ottenuti.
[…]
D) Durata e Procedure [...]
E) Ambito di Applicazione e Materie
[…]
E.1) Materie oggetto della contrattazione
2) turni o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate;
3) eventuali forme di flessibilità oraria;
4) part time;
5) diverse modalità di determinazione dei turni feriali
6) contratti a termine;
7) tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
8) parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall'art. 13;
9) azioni positive per la flessibilità di cui all'art. 9 della Legge n. 53/2000, ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
[…]
13) sottoscrizione di "contratti di prossimità", a livello territoriale e/o aziendale secondo quanto previsto dall'art. 8 legge n. 148/2011 e dal presente CCNL;
14) altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente CCNL
[…]
Le Parti, nel confermare la validità degli accordi aziendali realizzati, ed in particolare le parti relative all'esercizio dei diritti di informazione nonché i sistemi di relazioni sindacali in atto, si danno altresì atto che problemi relativi all'organizzazione del lavoro, all'occupazione ed alle condizioni di lavoro, potranno essere affrontati e definiti, in occasione degli incontri per la contrattazione aziendale, in riferimento a programmi di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione.
[…]
F) Commissione consultiva […]

Titolo III Organismi Paritetici Nazionali
Art. 11 - Organismi paritetici

Le Parti, per la realizzazione degli obiettivi previsti nella Premessa concordano sull'opportunità di istituirei seguenti organismi o commissioni paritetiche:
1) L’Organismo Partecipativo Nazionale;
2) La Commissione Nazionale per le Pari Opportunità;
3) La Commissione Nazionale di Studio sull’utilizzo dei sistemi informatici aziendali e tutela della privacy in armonia con la normativa emanata dalle disposizioni del Jobs act;
4) La Commissione Nazionale di Garanzia;
Tali commissioni ed organismi sono composti ciascuno da sei membri, dei quali tre designati dalla Parte datoriale e tre designati dalla UGL Terziario. Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente.

Art. 12 - Organismo Partecipativo Nazionale
Il sistema di relazioni a livello nazionale oltre a quanto previsto agli artt. 1 e seguenti (informazioni nazionali-territoriali-aziendali), si realizza nell’ambito di un Organismo con specifiche finalità partecipative composto da pari rappresentanti degli imprenditori e dell’organizzazione sindacale dei lavoratori stipulante, le cui modalità costitutive saranno definite dalle parti entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL.
L’Organismo Partecipativo Nazionale è sede di analisi, verifica, confronto sui temi di rilevante interesse delle parti ed in particolare:
[…]
- monitoraggio e analisi degli infortuni sul lavoro.
[…]

Art. 13 - Commissione Nazionale per le Pari Opportunità
È costituita una Commissione Nazionale per le Pari Opportunità, formata da due rappresentanti espressione delle Parti datoriali firmatarie e due di Ugl Terziario con lo scopo di svolgere attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità di cui al D.Lgs. 11/4/2006 n. 198 e al programma di azione della Unione Europea e di individuare gli eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro, nonché le modalità per il loro superamento.
La Commissione Nazionale per le Pari Opportunità ha il compito di:
a) individuare iniziative in materia di orientamento e formazione professionale per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro femminile, favorire l’accesso a nuove professionalità anche in ruoli connessi alle nuove tecnologie;
b) studiare interventi che facilitino il reinserimento e salvaguardino la professionalità delle lavoratrici dopo l’assenza per maternità;
c) proporre iniziative dirette a prevenire ogni forma di molestia sessuale nei luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche e studi sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno tenendo conto dei principi espressi dall’Unione Europea;
d) raccogliere e segnalare alle commissioni territoriali di cui segue le attività, significative iniziative di azioni positive adottate nelle aziende del settore Terziario;
e) individuare iniziative informative per promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro;
f) individuare iniziative dirette a favorire l’occupazione femminile nei ruoli connessi alle nuove tecnologie.
La Commissione Nazionale per le Pari Opportunità, anche in coincidenza con gli altri Organismi Paritetici, si riunisce, di norma, semestralmente o su richiesta di una delle parti ed è presieduta a turno da un componente dei due gruppi e delibera all’unanimità. Essa potrà avvalersi, nello svolgimento dei propri compiti, di esperti/e nominati di comune accordo.
Annualmente fornisce all’Organismo Partecipativo Nazionale un rapporto sull’attività propria e su quella delle Commissioni Territoriali per le Pari Opportunità.
Tre mesi prima della scadenza del CCNL, la Commissione Nazionale per le Pari Opportunità concluderà i lavori presentando un rapporto conclusivo completo dei materiali raccolti ed elaborati. In quella sede verranno presentate sia le proposte sulle quali le valutazioni della Commissione siano state unanimi, quanto le valutazioni delle singole parti.

Titolo IV Bilateralità
Art. 16 - Bilateralità

La Bilateralità costituisce un patrimonio importante del sistema di relazioni sindacali delle Parti firmatarie.
In particolare tale sistema relazionale trova una maggiore necessità applicativa nei comparti rientranti nella sfera d’applicazione del CCNL e punto di riferimento altrettanto importante per orientare positivamente l'evoluzione delle politiche di settore con specifico riguardo alle finalità occupazionali e dei relativi servizi.
Le parti stipulanti, ribadita la volontà di promuovere l’istituzione e/o lo sviluppo degli enti bilaterali e regolarne l'attività secondo criteri ispirati alla ricerca del consenso e del coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, ribadiscono che l'attività degli enti bilaterali non può essere sostitutiva di quella propria e istituzionale delle parti sociali
Le Parti, altresì, condividono che i principi che devono caratterizzare la bilateralità e il welfare contrattuale attengano alla trasparenza nella gestione, efficienza nel funzionamento, garanzia della sostenibilità futura di enti e fondi nazionali e territoriali.
Per le stesse ragioni le Parti perseguono l'obiettivo della massima efficienza del welfare contrattuale e della bilateralità secondo criteri di buona gestione, coerenti con le risorse gestite e governati attraverso adeguate professionalità; intendono inoltre perseguire una politica di trasparenza nella gestione degli enti/fondi di origine contrattuale in linea con le aspettative delle imprese e dei lavoratori.
Nell’ambito di tali rapporti hanno sviluppato modelli di bilateralità che hanno dato luogo alla costituzione organismi paritetici quali Fonditalia, Ebigen, anche, in funzione di Organismo Paritetico per la Formazione e la tutela della Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro ed il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa
Le Parti stesse convengono altresì sull’opportunità e la necessità, nel quadro delle relazioni e nel rispetto delle differenti realtà rappresentate, di accrescere ed estendere al presente CCNL i citati modelli bilaterali al fine di promuovere la formazione professionale continua, per perseguire gli obiettivi di una maggiore competitività delle imprese, della valorizzazione delle risorse umane e della crescita delle capacità professionali dei lavoratori e di promuovere e diffondere la culture della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ponendo in essere azioni di formazione ed informazione finalizzate alla riduzione del fenomeno degli incidenti sul lavoro e delle malattie professionali nel Settore Terziario.

Art. 17 - EBIGEN - Ente Bilaterale Nazionale
L’Ente Bilaterale Nazionale EBIGEN costituisce lo Strumento al quale le parti intendono assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema plurimo di servizi qualitativi rivolto a tutti gli addetti del Settore (Aziende e Lavoratori).
L'Ente Bilaterale Nazionale EBIGEN promuove, concretizza, valorizza e svolge le seguenti attività: […]
g) assume funzioni operative in qualità di Organismo Paritetico in riferimento a quanto regolamentato in materia dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e coordina le attività delle Strutture Territoriale Autorizzate di diretta ed esclusiva emanazione ovvero degli Organismi Paritetici Territoriali in materia della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
[…]
k) promuove studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assume funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
l) favorisce, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla maternità;
[…]
t) promuove studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché svolge funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
[...]

Titolo V Diritti sindacali e d’associazione
Art. 21 - Statuto dei Lavoratori

Le Parti, per quanto concerne la partecipazione dei Lavoratori all’attività sindacale, fanno espresso rinvio alla Legge 300/70.
[…]

Art. 22 - RSA (Rappresentanza Sindacale Aziendale)
Nell’Azienda può essere costituita ad iniziativa dei Lavoratori in ogni unità produttiva, nell’ambito delle Organizzazione Sindacale firmataria della presente CCNL la “Rappresentanza Sindacale Aziendale - RSA”, per la quale trova applicazione la disciplina prevista dalla L. 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 23 - Diritto d’affissione
La Rappresentanza Sindacale Aziendale e la O.S. firmataria della presente CCNL ha diritto di affiggere, su appositi spazi, che il Datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i Lavoratori all’interno dell’unità produttiva, comunicazioni, pubblicazioni e testi inerenti a materie d’interesse sindacale.

Art. 24 - Assemblea
I Lavoratori, in Aziende con più di 15 Dipendenti, hanno il diritto di riunirsi, nell’unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di 12 ore annue retribuite.
La data e l’orario di svolgimento dell’assemblea devono essere normalmente comunicati con preavviso di almeno 48 ore e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno da parte dell’O.S. firmataria della presente CCNL.
Tale monte ore dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre di ogni anno a pena di decadenza e non potrà essere sostituito da indennità.
Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di essi.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali stipulanti del presente CCNL.
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico

Art. 26 - Rappresentanza dei Lavoratori
L’Organizzazione sindacale firmataria del presente CCNL esercita il potere contrattuale secondo le proprie competenze e prerogative, ferma restando la verifica del consenso da parte dei soggetti di volta in volta interessati all’ambito contrattuale oggetto di confronto con le controparti.
La RSA svolge unitamente alla O.S. firmataria del presente CCNL le attività negoziali per le materie proprie del livello aziendale secondo le modalità definite nel presente contratto, nonché in attuazione degli indirizzi dell’Ugl Terziario

Titolo VI Tutela della salute e della dignità della persona
Art. 29 - Condizioni ambientali

Al fine di migliorare le condizioni ambientali di lavoro, nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti, la Rappresentanza Sindacale Aziendale, può promuovere, ai sensi dell’art. 9, legge 20/5/1970, n.300, la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e la integrità fisica dei lavoratori.

Art. 30 - Mobbing
Le Parti riconoscono la fondamentale importanza di un ambiente di lavoro improntato alla tutela della libertà, dignità ed inviolabilità della persona e a principi di correttezza nei rapporti interpersonali.
In attesa di un provvedimento legislativo che ne individui la definizione legale, le Parti intendono per mobbing quegli atti e comportamenti discriminatori e vessatori reiterati posti in essere nei confronti delle lavoratrici o dei lavoratori da parte di soggetti posti in posizione sovra ordinata ovvero da altri colleghi, e che si caratterizzano come una vera e propria forma di persecuzione psicologica o di violenza morale.
Le parti riconoscono pertanto la necessità di avviare adeguate iniziative al fine di contrastare l’insorgere di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore o della lavoratrice interessati e, più in generale, migliorare la qualità, il clima e la sicurezza dell’ambiente di lavoro.
A tal fine, affidano alla Commissione Paritetica Permanente per le Pari Opportunità i seguenti compiti:
1) raccolta dei dati relativi all’aspetto qualitativo e quantitativo del fenomeno del mobbing;
2) individuazione delle possibili cause della problematica, con particolare riferimento alla verifica dell’esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l’insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale;
3) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del/della dipendente interessato;
4) formulazione di un codice quadro di condotta.

Art. 31 - Molestie sessuali
Le parti concordano inoltre sull’esigenza primaria di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto ed alla reciproca correttezza ei ritengono pertanto inaccettabile qualsiasi comportamento a sfondo sessuale e qualsiasi altro comportamento basato sul sesso e lesivo della dignità personale.
Al fine di monitorare il fenomeno e fermo restando il diritto alla privacy, gli organismi paritetici aziendali, ove concordati e costituiti, e territoriali, invieranno i dati quantitativi e qualitativi delle procedure informali e/o denunce formali e le soluzioni individuate alla commissione paritetica pari opportunità nazionale.
Le parti si danno atto che con la presente disciplina, sono recepiti i principi a cui si ispira il "Codice di condotta relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie sessuali" allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea del 27/11/1991, come modificato dal Trattato di Amsterdam del 2/10/1997 sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro.
Il codice si prefigge l’obiettivo della prevenzione delle molestie a sfondo sessuale sul luogo di lavoro e, nel caso in cui esse si verifichino, si pone a garanzia di un ricorso immediato e semplice a procedure adeguate ad affrontare il problema ed a prevenirne il ripetersi.
Definizione
Per molestie sessuali si intendono comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, ovvero altri comportamenti ed espressioni basati sul sesso, che offendano la dignità degli uomini e delle donne nel luogo di lavoro.
Assumono rilevanza particolarmente grave le molestie sessuali che esplicitamente o implicitamente siano accompagnate da minacce o ricatti da parte del datore di lavoro o dei superiori gerarchici in relazione alla costituzione, allo svolgimento, ai percorsi di carriera ed alla estinzione del rapporto di lavoro.
Prevenzione
Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d’intesa con le RSA laddove costituite, le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra.
Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti.

Titolo VIII Mercato del lavoro
Capo I Contratto a tempo determinato
Art. 38 - Contratti a tempo determinato

È consentita l’assunzione del personale con prefissione di termini in tutti i casi o nelle condizioni espressamente previsti dalle leggi vigenti sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.
[…]

Art. 39 - Limiti quantitativi
Le parti, nell’ambito della propria autonomia contrattuale, visto quanto stabilito dall’art. 23 d.lgs. n. 81/2015, confermano nelle misure di seguito indicate il numero di lavoratori che può essere impiegato con contratto a tempo determinato in ciascuna unità produttiva:
Base di computo     Contratti a tempo determinato
        0-4                         4
        5-9                         5
        10-20                     6
        Oltre 20                 25%
La base di computo è costituita dai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione.
Gli accordi integrativi stipulati, a livello aziendale o territoriale, tra parti aderenti alle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti il presente CCNL, possono modificare le misure indicate al comma 1, nonché individuare percorsi di stabilizzazione dei suddetti lavoratori. Restano ferme le esclusioni e le discipline specifiche previste dalla legge.

Art. 40 - Ulteriori contratti a tempo determinato con causale
Le parti convengono, nell’ambito della propria autonomia contrattuale, che il datore di lavoro può assumere lavoratori con contratto a tempo determinato, anche oltre il previsto limite del 25% e fino alla misura del 35%, alle condizioni che seguono.
Il contratto deve prevedere le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo per la assunzione del lavoratore a tempo determinato.
Il contratto deve essere sottoposto a preventiva procedura di certificazione entro dieci giorni presso la Commissione di Certificazione istituita presso l’Ente Nazionale Bilaterale Ebigen. In caso di mancata sottoposizione del contratto alla procedura di certificazione, il lavoratore ha diritto alla assunzione a tempo indeterminato.

Art. 41 - Nuove attività
Ai sensi dell’art 23, co. 2, lettera “a” d.lgs. n. 81/2015 sono esenti dai limiti quantitativi di cui al precedente art.39, i contratti a tempo determinato stipulati dalle aziende in relazione alla fase di avvio di nuove attività; tali contratti saranno di durata limitata al periodo di tempo necessario per la messa a regime dell'organizzazione aziendale e comunque non eccedente i dodici mesi, tale limite può essere elevato fino a 24 mesi con accordo a livello aziendale e/o territoriale sottoscritto dalla O.S. firmataria del presente CCNL.

Capo II Apprendistato
Disciplina generale
Art. 46 - Proporzione numerica

Considerato quanto disposto dagli artt. 41 e ss. d.lgs. n. 81/2015, le parti convengono che il numero di apprendisti che il datore di lavoro ha facoltà di occupare alle proprie dipendenze non può il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.

Art. 48 - Piano formativo
Il datore di lavoro deve specificare il piano formativo individuale anche tenuto conto dei contenuti formativi enucleati, per ciascun profilo professionale, da parte della apposita Commissione istituita presso l’Ente Bilaterale Nazionale EBIGEN.
Ferma restando la costituzione del rapporto di apprendistato con le modalità disciplinate nel precedente articolo, è facoltà delle parti sottoporre il contratto di apprendistato ed allegato piano formativo dell’apprendista all’apposita Commissione di Certificazione presso l’Ente Bilaterale Nazionale EBIGEN al fine acquisire la validazione del percorso formativo adottato

Art. 51 - Trattamento normativo
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dalla disciplina contrattuale nazionale del CCNL Soccorso Stradale per i lavoratori appartenenti alla qualifica per la quale egli è stato assunto.
Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60 per cento della prestazione di cui all'art. 109 e seguenti della disciplina del CCNL Soccorso Stradale, ferme restando le ore di formazione e le durate previste.

Art. 52 - Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico
[…]
È vietato stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo.

Art. 54 - Referente per l’apprendistato
L'attuazione del programma formativo, nel rispetto delle previsioni contenute nel presente accordo, è seguita dal referente per l'apprendistato, interno od esterno, che dovrà essere individuato all'avvio dell'attività formativa.
Il referente interno per l'apprendistato, ove diverso dal titolare dell'impresa stessa, da un socio ovvero da un familiare coadiuvante, è il soggetto che ricopre la funzione aziendale individuata dall'impresa nel piano formativo e che dovrà possedere un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine dei periodo di apprendistato e competenze adeguate.
In caso l'azienda intenda avvalersi, per l'erogazione della formazione, di una struttura esterna, quest'ultima dovrà mettere a disposizione un referente per l'apprendistato provvisto di adeguate competenze.

Art. 55 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende, le ore di formazione per l'acquisizione di competenze base e trasversali e le ore di formazione professionalizzante saranno computate presso il nuovo datore, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi, purché per la formazione professionalizzante, l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno.

Art. 56 - Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o di far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c) di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di consentire all'apprendista, lo svolgimento della formazione prevista nel piano formativo individuale, nel rispetto delle previsioni di legge;
e) di accordare all'apprendista i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
f) di ottemperare a quanto previsto dai successivi artt. 60 e 61 [formazione].

Art. 57 - Doveri dell’apprendista
L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) partecipare attivamente con assiduità e diligenza alle attività formative previste nel proprio piano formativo individuale, nel rispetto delle modalità ivi previste;
d) d) osservare le norme disciplinari generali previste dalla disciplina contrattuale del CCNL Soccorso Stradale e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L'apprendista è tenuto a svolgere la formazione di cui al presente accordo, anche se in possesso di un titolo di studio.

Parte speciale
Apprendistato professionalizzante
Art. 60 - Attività formativa: durata e contenuti

[…]
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Istituti di formazione, si cumulano ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi.
È in facoltà dell’azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.
Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell’orario normale di lavoro.
[…]

Capo III Lavoro a tempo parziale
Art. 74 - Ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale

I lavoratori affetti da patologie oncologiche, ai sensi D.Lgs n. 81/2015, e altre patologie invalidanti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione dal rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore.
Ai sensi del d.lgs. n. 81/2015, in caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100%, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del ministro della sanità 5 febbraio 1992, è riconosciuta la priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Capo IV Somministrazione di lavoro
Art. 85 - Disciplina del contratto di somministrazione di lavoro

Ai sensi di quanto previsto all’art. 31, comma 2, d.lgs. n. 81/2015, i prestatori di lavoro impiegati ai sensi della vigente normativa in materia di somministrazione a tempo determinato non potranno superare il 20% del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.
In ogni caso, i lavoratori complessivamente in somministrazione, a tempo determinano o a tempo indeterminato, non potranno superare la misura del 25% del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Per quanto non espressamente previsto valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti.

Art. 86 - Contratti di collaborazione
Le parti ritengono di disciplinare all’interno del presente CCNL, in esecuzione di quanto previsto all’art. 2, comma 2, lett. a) d.lgs. n. 81/2008, la possibilità per le aziende, in ragione delle particolari esigenze organizzative e produttive di utilizzare le collaborazioni coordinate e continuative per specifiche attività che, per le loro caratteristiche, sono compatibili anche con modalità di svolgimento del lavoro in forma autonoma.
Tale regolamentazione sarà oggetto di specifico accordo che costituirà parte integrante del presente CCNL.

Art. 87 - Telelavoro e lavoro agile (Smart Working)
Le parti riconoscono che, in virtù della evoluzione tecnologia con impatto sulle modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, le organizzazioni aziendali sono protese alla migliore efficienza nel raggiungimento degli obiettivi del lavoro attraverso una combinazione di flessibilità, autonomia e collaborazione, in parallelo con l’ottimizzazione di strumenti e luoghi di lavoro. Conseguentemente, talune attività possono essere svolte anche al di fuori dei locali aziendali, in modalità di telelavoro, laddove tale ipotesi venga esercitata con regolarità e continuità o in modalità di lavoro agile (smart working), laddove tale modalità venga esercitata in modo non regolare e non continuativo.
Le parti concordano che tali modalità di svolgimento della prestazione lavorativa consentono da un lato di aumentare la produttività e, dall’altro, di favorire la conciliazione vita - lavoro per i lavoratori.
Le parti, rilevata la possibilità di accordi individuali di telelavoro e lavoro agile (smart working), ritengono opportuna la regolamentazione di tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa a livello di contrattazione integrativa.
Nota a verbale
Le parti si impegnano ad armonizzare il presente CCNL con i provvedimenti legislativi in materia di lavoro agile (smart working) che dovessero intervenire durante l’arco di vigenza del contratto.

Capo V Contratti di sostegno alla occupazione
Art. 91 - Inserimento lavorativo e formazione

Al fine di favorire l’inserimento nel contesto aziendale del lavoratore, il datore di lavoro effettuerà una formazione di minimo 16 ore, comprensiva dell’apprendimento relativo alla prevenzione antinfortunistica, anche mediante la partecipazione a progetti di formazione aziendale o in affiancamento per le ore dedicate alla formazione.
La formazione di cui al precedente comma può essere inclusa nei piani formativi presentati al Fondo Fonditalia, a fronte di specifiche indicazioni che le Parti forniranno al Fondo per includere tali destinatari negli Avvisi.

Titolo IX Instaurazione del rapporto di lavoro
Capo I - Classificazione
Art. 93 bis - Formazione obbligatoria per l’area professionale del Soccorso Stradale

Le Parti convengono che la formazione per i profili professionali di:
• Coordinatore del Soccorso Stradale /Assistente di Centro
• Operatore del Soccorso Stradale - Manovratore di braccio - operaio specializzato provetto
• Operatore di Soccorso Stradale pesante - Gruista Soccorritore - operaio specializzato provetto
• Addetto al Soccorso Stradale - operaio specializzato
• Addetto al Soccorso Stradale junior - operaio qualificato
rappresenta un obbligo di natura contrattuale connesso alla specifica attività svolta dai dipendenti delle Aziende rientranti nel settore del Soccorso Stradale. La certificazione relativa agli attestati di abilitazione/frequenza a corsi di qualificazione e aggiornamento sarà rilasciata da specifici organismi e/o Enti formativi omologati per tale attività e sarà realizzata per il tramite di Enti formativi convenzionati con le Parti Datoriali firmatarie del presente CCNL unitamente all’Associazione di categoria (Ancsa). Le Parti convengono altresì che l’attività formativa obbligatoria riferita ai profili professionali sopra indicati, dovrà in ogni caso essere nuovamente realizzata, qualora il lavoratore - pur già in possesso di idonea certificazione - venga assunto presso altra azienda rientrante nella sfera d’applicazione del presente CCNL, in quanto l’abilitazione professionale rilasciata deve necessariamente essere coerente con i sistemi di sicurezza e di organizzazione disciplinati secondo le regolamentazioni attuate da ciascuna azienda.

Capo II - Passaggi di qualifica
Art. 94 - Mansioni del lavoratore

[…]
Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni.
[…]

Titolo X Quadro
Art. 104 - Orario

Ai sensi delle vigenti disposizioni, ai Quadri si applicano le disposizioni di cui all’art. 120 del presente CCNL.

Titolo XI Svolgimento rapporto di lavoro
Capo I - Orario di lavoro
Art. 108 - Orario normale settimanale

La durata normale del lavoro effettivo è fissata in 40 ore settimanali, distribuito su cinque o sei giorni lavorativi.
[…]
Ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 66/2003 e successive modifiche ed integrazioni, per orario di lavoro si intende qualsiasi periodo in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio delle sue attività e funzioni.
Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richiede un'applicazione assidua e continuativa; non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno che all'esterno dell’azienda, le soste comprese tra l'inizio e la fine dell’orario di lavoro giornaliero ivi compresa la pausa pranzo.

Art. 109 - Riposo giornaliero
Ai sensi del decreto legislativo n. 66/2003, ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo nelle 24 ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità ovvero nelle ipotesi di deroga concordate al secondo livello di contrattazione.
In attesa della regolamentazione ai sensi del comma precedente, il riposo giornaliero di 11 ore consecutive può essere frazionato per le prestazioni lavorative svolte anche nelle seguenti ipotesi: • reperibilità e cambio del turno;
• interventi di ripristino della funzionalità di rete stradale, veicoli, attrezzature;
• attività straordinarie finalizzate alla sicurezza;
• allestimenti in fase di avvio di nuove attività, allestimenti e riallestimenti straordinari;
• aziende o reparti di esse che abbiano un intervallo tra la chiusura e l’apertura del giorno
successivo inferiore alle 11 ore anche a seguito di specifiche esigenze organizzative, connesse alla logistica ed ai trasporti per il ricevimento nei depositi aziendali dei vari tipi di veicoli ed automezzi

• inventari, bilanci ed adempimenti fiscali ed amministrativi straordinari.
In tali ipotesi, al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, le parti convengono che la garanzia di un riposo minimo continuativo di almeno 8 ore rappresenta un’adeguata protezione degli stessi.

Art. 110 - Durata massima dell’orario di lavoro
Ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 66/2003 la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
Le parti concordano che la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 6 mesi in applicazione di quanto previsto dal 3° e 4° c. del Dlgs n. 66 del 8 Aprile 2003.
Tale periodo, ai sensi dell’art 4 c. 4 del Dlgs n. 66 del 8 Aprile 2003 è elevato a 12 mesi in caso di: esigenze relative all’organizzazione di manifestazioni e fiere nonché per le attività connesse, necessità non programmabili connessa alla manutenzione straordinaria degli impianti; punte di più intense attività non ricorrenti, derivate da richieste di mercato.

Art. 111 - Flessibilità dell’orario
Fatto salvo il confronto in materia di orario di lavoro previsto in sede di contrattazione aziendale, per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa dell’azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all’articolazione prescelta, con il superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 44 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell’anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione.
Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità.
[…]
L’azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma di flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere comunicate per iscritto con un preavviso di almeno 15 giorni.
[…]
Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità.
Il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi.

Art. 112 - Flessibilità dell’orario - Ipotesi aggiuntiva
Nell’ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate diverse intese per il superamento dei limiti di cui al precedente art. 111 sino ad un massimo di 48 ore settimanali per un numero di 24 settimane.
In caso di mancata realizzazione della contrattazione di secondo livello le aziende potranno attivare la flessibilità oraria così come indicato al primo comma del presente articolo previa comunicazione all’Ente Bilaterale Nazionale Ebigen, riconoscendo ai lavoratori un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui al successivo art. 128, pari a 30 minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario normale settimanale.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso dell’anno, una pari entità di riduzione dell’orario di lavoro.
Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità.
Il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi.

Art. 114 - Banca delle ore
Le parti, riconoscendo l’opportunità che i lavoratori siano messi in condizione di utilizzare i riposi compensativi di cui all’ ultimo comma degli artt. 111 e 112, che sono a disposizione del singolo lavoratore, convengono di istituire la banca delle ore la cui fruizione avverrà con le seguenti modalità:
i lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall’unità produttiva per usufruire dei riposi compensativi, non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell’anno interessati all’utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell’arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per le unità produttive al di sotto dei 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato;
i riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 8 ore;
per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell’ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale.
[…]

Art. 115 - Accordo individuale di gestione dell’orario di lavoro
Il datore di lavoro, in luogo della flessibilità di cui agli artt. 111 e 112, potrà concordare con il singolo lavoratore, all’inizio del rapporto di lavoro o successivamente che, a fronte delle prestazioni di ore aggiuntive con superamento dell’orario normale di lavoro, al lavoratore vengano riconosciuti riposi compensativi in pari misura o l’accreditamento a monte ore dei permessi.
[…]

Art. 118 - Disposizioni speciali
Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi - e cioè direttori tecnici o amministrativi, i capi ufficio ed i capi reparto che partecipano eccezionalmente alla vendita o al lavoro manuale - che per il tempo necessario al regolare funzionamento dei servizi ad esso affidati, presta servizio anche fuori dell'orario normale di lavoro non è dovuto alcun compenso speciale salvo per i servizi di notte o nei giorni festivi […]
Possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o settimanale lavori di riparazione, costruzione, manutenzione, pulizia e sorveglianza degli impianti e di quegli altri servizi che non possono compiersi durante l'orario normale senza inconvenienti per l'esercizio o pericolo per gli addetti, nonché le verifiche e prove straordinarie e la compilazione dell'inventario dell’anno.

Art. 119 - Lavoratori discontinui
La durata normale del lavoro per il seguente personale discontinuo o di semplice attesa o custodia addetto prevalentemente alle mansioni che seguono:
1) custode;
2) Addetto al piazzale;
è fissata nella misura di 45 ore settimanali, purché nell'esercizio dell'attività lavorativa eventuali abbinamenti di più mansioni abbiano carattere marginale, non abituale e non comportino comunque continuità di lavoro.

Art. 120 - Lavoratori minori di 18 anni di età
L'orario di lavoro non potrà comunque superare le sette ore giornaliere e le trentacinque ore settimanali, per i minori che non abbiano compiuto i quindici anni, le otto giornaliere e le quaranta settimanali, per i minori tra i quindici e i diciotto anni.
Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.

Capo II - Lavoro straordinario e lavoro ordinario notturno
Art. 121 - Norme generali lavoro straordinario

Le mansioni di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario fissato dal presente contratto.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d’opera straordinarie a carattere individuale nel limite di 290 ore annue.
Lo straordinario richiesto entro i limiti contrattuali è obbligatorio, fatte salve le comprovate situazioni personali d’obiettivo impedimento
Fermi restando i limiti richiamati al precedente comma, ai sensi del comma 4 del D.Lgs. 66/03, il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è, inoltre, ammesso in relazione a:
a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo utile alle Rappresentanze sindacali aziendali;
d) punte di più intensa attività;
e) esigenze tecniche connesse all’assenza di altri lavoratori con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
Le clausole contenute nel presente articolo hanno valore di accordo permanente fra le parti ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66.

Capo III - Riposo settimanale, festività e permessi retribuiti
Art. 124 - Riposo settimanale

Ai sensi di Legge, tutto il personale ha diritto ad un riposo settimanale di 24 ore, in aggiunta al riposo giornaliero di cui sopra, normalmente coincidente con la domenica.
Nella ipotesi di utilizzo del lavoro domenicale, il riposo settimanale potrà essere usufruito ad intervalli più lunghi di una settimana, purché la sua durata complessiva, ogni 14 giorni o nel diverso periodo eventualmente determinato dalla contrattazione di secondo livello, corrisponda mediamente ad almeno 24+11 ore di riposo ogni 6 giornate effettivamente lavorate. In caso di rinvio del riposo oltre il settimo giorno, in assenza di relativo accordo di secondo livello, sarà riconosciuta al Lavoratore, a titolo risarcitorio, un’indennità fissa di € 10,00 per ciascuna settimana il cui riposo sia soggetto a rinvio, con il limite massimo di 2 settimane al mese.
[…]

Art. 127 - Retribuzione prestazioni nel giorno di riposo settimanale di legge
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla legge 22 febbraio 1934, n. 370, dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 171, fermo restando il diritto del lavoratore di godere il riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Capo IV - Ferie
Art. 134 - Irrinunciabilità

Le ferie sono irrinunciabili e, pertanto, nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.

Capo V - Reperibilità e disponibilità
Art. 135 - Reperibilità

1. Le aziende possono predisporre un servizio di reperibilità utilizzando le prestazioni di lavoratori inseriti in turni programmati di reperibilità, al fine di garantire la sicurezza, la continuità del servizio a fronte della richiesta di specifici interventi di Soccorso Stradale e per sopperire comunque ad esigenze non prevedibili delle imprese.
2. Ove richiesto dall'azienda, il lavoratore in possesso dei requisiti professionali e delle abilitazioni previste, riconducibili al profilo di “Soccorritore stradale” identificato, rispetto alle diverse competenze professionali, al 2°,3°,4° e 5° livello della classificazione del personale di cui all’art. 93, deve partecipare obbligatoriamente alle turnazioni di reperibilità che verranno predisposti dalle aziende, in base a quanto stabilito alla lettera i) dell’art. 189 (Capo XXII - Doveri del personale) del presente CCNL
In caso di giustificato impedimento che non permetta al lavoratore di essere reperibile nel turno predisposto dall'azienda, lo stesso deve darne immediata comunicazione al diretto Responsabile.
Qualora si determini quanto previsto al precedente comma, il sostituto, successivamente inserito nella turnazione di reperibilità a seguito di modifica programmabile della medesima, ne sarà di regola informato con congruo preavviso fatti salvi i casi di forza maggiore; nei casi di sostituzione di personale che per cause accidentali di impedimento non può garantire la reperibilità, il sostituto, da individuarsi con i criteri che verranno stabiliti tra le parti a livello aziendale, verrà informato in tempo utile per garantire la sostituzione.
Dal momento della chiamata sorgono a carico del lavoratore resosi disponibile e rintracciato gli stessi doveri previsti per il personale reperibile.
[…]
L'impegno individuale in turno di reperibilità deve essere contenuto in 12 giorni ogni quattro settimane. A fronte di specifiche esigenze organizzative e produttive, a livello aziendale potrà essere definita tra le parti un'articolazione dei turni che preveda un numero di giornate di reperibilità superiore.
[…]

Art. 136 - Riposo giornaliero adeguata protezione - permessi aggiuntivi
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 109 del presente CCNL, Le Parti concordano le misure atte a garantire una adeguata protezione dei lavoratori reperibili qualora il riposo giornaliero - fruito anche in modo frazionato a causa degli interventi effettuati - risulti, comunque inferiore complessivamente alle 11 ore nelle 24. In tali casi il lavoratore ha diritto a permessi retribuiti fino a concorrenza delle suddette 11 ore di riposo giornaliero, fermo restando il diritto ad almeno 8 ore di riposo, da fruire possibilmente mediante la posticipazione dell'orario di lavoro della giornata successiva a quella in cui si è prestato il servizio di reperibilità e comunque non oltre la settimana successiva all'intervento. A livello aziendale potranno comunque essere sempre individuate diverse modalità di recupero.

Capo VI - Congedi - Diritto allo studio - Aspettativa
Art. 144 bis - Congedo per donne vittime di violenza di genere

La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, purché debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dalle case rifugio di cui all’art. 5 bis del D.L. 93/13 convertito dalla L. 119/13, ha diritto ad astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto precorso di protezione per un periodo massimo di 3 mesi.
Le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio di cui all'articolo 5-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, hanno diritto alla sospensione del rapporto contrattuale per motivi connessi allo svolgimento del percorso di protezione, per il periodo corrispondente all’astensione, la cui durata non può essere superiore a tre mesi.
[…]
La lavoratrice di cui al comma 1 ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, ove disponibili in organico. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.

Capo IX - Malattie e infortuni
Art. 154 - Infortunio

Le aziende sono tenute ad assicurare presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'INAIL, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
[…]

Capo X - Maternità e paternità
Art. 161 - Congedo di maternità e di paternità

Durante lo stato di gravidanza e puerperio (congedo di maternità) la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza; b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso; c) per i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 151/2001, e ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, in alternativa a quanto previsto dalle lett. a) e c), le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
In applicazione ed alle condizioni previste dal d.lgs. n. 151/2001 agli artt. 6, comma 1 e art. 7, comma 6, l'astensione obbligatoria può essere prorogata fino a 7 mesi dopo il parto qualora la lavoratrice addetta a lavori pericolosi, faticosi e insalubri non possa essere spostata ad altre mansioni. Il provvedimento è adottato anche dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente (ex DTL) su richiesta della lavoratrice.
[…]

Art. 163 - Permessi per assistenza al bambino
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
[…]
I periodi di riposo di cui al presente articolo hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro; essi comportano il diritto della lavoratrice o del lavoratore ad uscire dall'azienda. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.
[…]

Capo XVII - Appalti
Art. 180 - Appalti

Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse e quello di tutte le norme previdenziali ed antinfortunistiche, nonché richiedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva. A tal fine sarà inserita apposita clausola nel capitolato d’appalto.
Qualora l’introduzione di appalti per lavori che non sono strettamente pertinenti all’attività propria dell’azienda e comunque autonomamente ritenuti necessari dall’imprenditore dovesse comportare riduzione di personale dell’azienda appaltante questa è tenuta a darne informazione all’organizzazione Sindacale Ugl Terziario territoriale stipulante il presente contratto.

Art. 181 - Terziarizzazioni delle attività
L’azienda che intenda avviare i processi di terziarizzazione o esternalizzazione di cui al primo comma dell’art.3 (diritto d’informazione aziendale) che riguardino attività gestite dall’impresa mediante proprio personale, convocherà preventivamente la RSA al fine di informarla sui seguenti temi:
- attività che vengono conferite a terzi;
- lavoratori che vengono coinvolti in tale processo;
- contrattazione applicata e relativo trattamento economico complessivo;
- assunzione del rischio di impresa da parte dei terzi subentranti nell’attività conferita in gestione e dei conseguenti obblighi inseriti nel relativo contratto, derivanti dalle norme di legge in tema di assicurazione generale obbligatoria, di sicurezza sul lavoro, di rispetto dei trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale;
- internalizzazioni di attività precedentemente conferite a terzi.
Tale procedura si esaurirà entro 15 giorni dalla convocazione di cui al comma 1.
Entro tale termine, su richiesta delle RSA e/o della Ugl Terziario, sarà attivato un confronto finalizzato a raggiungere intese in merito agli obiettivi della salvaguardia dei livelli occupazionali e del mantenimento dell’unicità contrattuale.
Tale confronto dovrà concludersi entro 45 giorni dalla convocazione di cui al comma 1.
Oltre tale periodo le parti riprenderanno la propria libertà d’azione.

Capo XX - Responsabilità civili e penali
Art. 186 - Risarcimento dei danni

Il lavoratore conducente di mezzi aziendali, è responsabile e risponderà, esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore, degli eventuali danni al veicolo affidatogli che siano a lui imputabili. Così dicasi delle contravvenzioni a lui imputabili per negligenza.
Tutti coloro che guidano i veicoli dell’impresa e dovessero arrecare danni imputabili alla propria responsabilità quale conducente risponderanno del costo della riparazione. […]
A scanso di ogni responsabilità il conducente, prima di iniziare il servizio, deve assicurarsi che il veicolo sia in perfetto stato di funzionamento, che non manchi del necessario ed in caso contrario immediatamente deve darne avviso all'azienda.
Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo intesa a conservare lo stesso in buono stato di funzionamento e nella dovuta pulizia.

Capo XXII - Doveri del personale e norme disciplinari
Art. 189 - Obblighi del lavoratore

Il dipendente deve svolgere con diligenza e spirito di collaborazione le proprie mansioni osservando le disposizioni del presente CCNL e dei regolamenti interni dell'azienda, ove esistenti.
In particolare:
[…]
d) deve avere cura dei locali dell'azienda e ha l’obbligo di conservare diligentemente gli oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed indumenti da lavoro affidatigli, è tenuto a partecipare, durante l’orario del lavoro, a tutte le attività formative previste sia dalle vigenti disposizioni contrattuali e di legge sia da quelle predisposte direttamente dall’azienda.
[…]
f) deve indossare la divisa prevista o gli indumenti protettivi e i dispositivi di protezione individuale forniti dall'azienda;
g) deve osservare tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni ed i regolamenti interni emanati dall'azienda in materia di sicurezza del lavoro;
h) è tenuto a prestare servizio anche fuori sede, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di lavoro quando le esigenze di lavoro lo richiedano;
i) è soggetto all'obbligo della reperibilità, ove prevista in relazione alle esigenze di servizio;
j) deve eseguire gli ordini inerenti alla esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori gerarchici e funzionali; se l'ordine è palesemente contrario ai regolamenti e istruzioni deve prontamente comunicarlo al superiore che l'ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto, ha il dovere di darvi esecuzione. Non deve, comunque, eseguire l'ordine quando la sua esecuzione possa comportare violazione di norme penalmente sanzionate;
k) nell'esercizio delle mansioni assegnate e comunque durante la loro presenza in servizio, i lavoratori dovranno attenersi a comportamenti improntati al massimo rispetto della condizione sessuale, della dignità e dei diritti della persona. Le aziende, in conformità al disposto dell'art. 2087 c.c., si attiveranno per contrastare a tutti i livelli comportamenti tenuti in violazione dei predetti obblighi, onde evitare situazioni di disagio che possano influenzare esplicitamente o implicitamente il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale.

Art. 190 - Divieti
Salva l’ipotesi di partecipazione del lavoratore ad assemblea ai sensi dell’art.24 del presente contratto, al personale è fatto divieto di trattenersi all’interno dei locali aziendali oltre l’orario prescritto o di accedervi nuovamente, in mancanza di ragione di servizio e previa autorizzazione da parte del datore di lavoro.
Al lavoratore non è consentito di allontanarsi dai locali aziendali durante l’orario di lavoro se non per ragioni di servizio e previo permesso esplicito del datore di lavoro.

Art. 193 - Ulteriori doveri del lavoratore
[...]
Il lavoratore ha altresì il dovere di rispettare ogni altra disposizione emanata dal datore di lavoro per regolare il servizio interno, in quanto rientrante tra le normali attribuzioni di questi e non contrastante con le norme previste all’interno del presente Contratto e con le leggi vigenti. Tali disposizioni devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante comunicazione scritta o affissione all’interno di ogni unità produttiva

Art. 194 - Sanzioni disciplinari
La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
l) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
m) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1);
n) multa in misura non eccedente l’importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all’art. 170 [retribuzione];
o) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
s) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge. 
Il provvedimento della multa si applica, in via esemplificativa e non esaustiva, nei confronti del lavoratore che:
- ritardi nell’inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all’ammontare della trattenuta;
- esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
- si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell’anno solare senza comprovata giustificazione;
[…]
- non partecipi alle attività formative
Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica, in via esemplificativa e non esaustiva, nei confronti del lavoratore che:
- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- non indossi i dispositivi protettivi obbligatori di sicurezza individuale
- si rifiuti di partecipare all’attività formativa
- commetta recidiva, oltre la terza volta nell’anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata.
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5) (licenziamento disciplinare) si applica, in via esemplificativa e non esaustiva, per le seguenti mancanze:
[…]
- grave violazione degli obblighi di cui all’art.189 [obblighi del lavoratore];
- infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto;
[…]
- la recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi.
[…]