Categoria: 2010
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Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 12 maggio 2010
Validità: 01.04.2010 - 31.12.2010
Parti: Aniem-Confapi e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili e affini, P.M.I.
Fonte: FENEAL-UIL

Sommario:

Indice
Art. 12 - Elemento variabile della retribuzione
Art. 47 - Elemento variabile della retribuzione
Art. 39 - Accordi locali
Art. 36 - Edilcasse
Ferie
Art. 41 - Lavori usuranti
Art. 89 - Rappresentante per la sicurezza
E) Protocollo RLST

Art. 90 - Fondo di previdenza integrativa
Contratto di lavoro a tempo parziale
Art. 113 - Decorrenza e durata
Accordo sul sistema Edilcasse
Avviso comune - Contribuzione e integrazione degli ammortizzatori sociali nel settore edile

Protocollo sul costo del lavoro
1) Cassa integrazione guadagni ordinaria
2) Decontribuzione degli straordinari e dei trattamenti aggiuntivi alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi
3) Riduzione premi Inail
4) Regime contributivo e fiscale delle prestazione di mensa e trasferta
Protocollo sulla formazione sicurezza sul lavoro
Protocollo sulle banche dati per la regolarità contributiva
Istituzione della borsa del lavoro dell'industria delle costruzioni
Protocollo sull'intervento delle parti sociali nazionali per la razionalizzazione della gestione degli enti paritetici nazionali e territoriali
Dichiarazione comune sugli enti paritetici
Aumenti retributivi e minimi di paga base e di stipendio


Verbale di accordo

Roma, 12 Maggio 2010 tra Aniem - Confapi e Feneal-Uil Filca-Cisl e Fillea-Cgil si è convenuto quanto segue per il rinnovo del CCNL 1° Luglio 2008 per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini.

Art. 39 - Accordi locali
La contrattazione integrativa si svolge per le stesse circoscrizioni per le quali è stato stipulato l'ultimo accordo integrativo.
In conformità all'intesa Governo-Parti sociali, la contrattazione territoriale di secondo livello deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale.
Agli Organismi territoriali riconosciuti dall' Aniem e alle Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori aderenti alle associazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere sulle seguenti materie, specificatamente individuate, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2011 e con validità triennale:
a) alla ripartizione dell'orario normale di lavoro, che, salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, deve essere fissato in modo differenziato nel corso dell'anno, al fine di tener conto delle situazioni metereologiche locali;
b) alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
c) alla determinazione delle indennità per lavori in galleria a norma dell'art. 20;
d) alla determinazione dell'indennità per i lavoratori che sono comandati alla guida di mezzi aziendali adibiti al trasporto dei lavoratori, ferma restando la non computabilità del tempo di guida ai fini della nozione di lavoro effettivo e di orario di lavoro;
e) alla determinazione dell'indennità di reperibilità per i lavoratori, per i quali il datore di lavoro richieda per iscritto di essere reperibili secondo quanto previsto dall'art. 78 -Reperibilità del presente CCNL.
[…]
g) alle attuazioni di cui all'art. 18;
[…]
k) alle eventuali determinazioni sulla base dei criteri di cui all'art. 89 punto D).
[…]
Alle Organizzazioni territoriali predette è inoltre eventualmente demandato di provvedere:
[…]
5) alla istituzione ed al funzionamento, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale, dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro;
6) all'attuazione della disciplina della formazione professionale contenuta nell'art. 93;
[…]
Nel caso di controversia interpretativa sull'applicazione del presente articolo o di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione integrativa territoriale, ciascuna delle parti può chiedere l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa o di favorire la stipula dell'accordo locale. Le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.
[…]

Art. 36 - Edilcasse
a) In ciascuna circoscrizione territoriale è istituita la Edilcassa, alla cui costituzione partecipano gli Organismi territoriali riconosciuti dall'Aniem e dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori.
Essa è lo strumento per l'attuazione, delle materie di cui appresso, dei contratti e accordi collettivi Nazionali stipulati fra l'Aniem e le Federazioni nazionali dei lavoratori (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil), che costituiscono la Federazione lavoratori delle costruzioni nonché dai contratti e dagli accordi territoriali stipulati fra le Organizzazioni territoriali ad esse rispettivamente aderenti.
I riferimenti alle Edilcasse contenuti nel presente contratto riguardano esclusivamente le Edilcasse costituite a norma del comma precedente.
Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui al comma precedente, non determinano effetti nei confronti delle Edilcasse previste dalla presente disciplina.
L'organizzazione, le funzioni e le contribuzioni alle Edilcasse sono definite dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui al primo comma e, nell'ambito di questi, dagli accordi stipulati tra le organizzazioni territoriali aderenti a quelle nazionali di cui sopra.
Le Organizzazioni territoriali predette determinano la misura del contributo entro un massimo del 3% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24.
Il contributo complessivo di cui sopra è ripartito per 5/6 a carico dei datori di lavoro, e per 1/6 a carico dei lavoratori.
La quota di contribuzione a carico dell'operaio deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga per il successivo versamento della Edilcassa.
La Edilcassa è amministrata da un Consiglio nominato in misura paritetica dall'Organismo territoriale aderente all'Aniem, da un lato, e, dall'altro, dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori, aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti.
Le nomine di competenza delle Organizzazioni territoriali riconosciute dall'Aniem Nazionale sono sottoposte ad autorizzazione dell'Aniem Nazionale la quale potrà anche procedere direttamente ad eventuali sostituzioni dei membri del Consiglio nominati dagli Organismi territoriali riconosciuti all'Aniem.
[…]

Art. 89 - Rappresentante per la sicurezza
Omissis
E) Protocollo RLST
In tutte le aziende nelle quali, in un determinato ambito territoriale, non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'art. 47, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, le medesime attribuzioni sono esercitate dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST).
I nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza eletti o designati in azienda devono essere comunicati al CIP territorialmente competente. Ciò consente di escludere queste aziende dall'ambito di operatività del RLST.
Il RLST è designato congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori. Tale designazione sarà ratificata in apposite riunioni dedicate esclusivamente alla funzione elettiva. Successivamente le OO.SS. territoriali invieranno il nominativo del lavoratore, tramite comunicazione scritta, agli Organismi Territoriali riconosciuti dall'Aniem della provincia, al CTP e all'impresa dalla quale dovesse provenire il lavoratore.
Il RLST esercita le attribuzioni, come di seguito rappresentate, esclusivamente nelle aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37 del D.Lgs n. 81/08 e s.m.;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzioni relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica del lavoratori;
i) formula osservazioni in occasioni di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
j) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.;
k) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
1) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
m) previo l'avvertimento di cui alla lettera precedente, può far ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Prima di procedere ai sensi della lettera m), il RLST informa il CTP per l'adozione delle necessarie misure.
Il RLST, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'art. 17, co lett. a) del T.U.: anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53, co 5 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m., nonché, su richiesta, accede ai dati di cui all'art. 18, co 1 lett. r) del T.U. Entrambi i documenti possono essere consultati esclusivamente in azienda.
Per la durata dell'incarico, durante l'esercizio delle sue funzioni, il RLST non può compiere attività di proselitismo, così come non può promuovere assemblee sindacali o proporre rivendicazioni di natura sindacale ed è incompatibile con le funzioni sindacali operative ex art. 48, co. 8 del Dlgs n. 81/08 e s.m..
Il ruolo di RLST è, altresì, incompatibile con le funzioni di gestione o tecniche svolte dai CTP.
Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale:
a) preventivamente al primo accesso in cantiere il RLST è tenuto ad accreditarsi presso la direzione del cantiere e ad indicare l'azienda (o le aziende) nei confronti delle quali esercita le proprie attribuzioni;
b) segnala preventivamente al datore di lavoro e al Comitato Paritetico competente territorialmente la visita che ha programmato di effettuare. Il diritto di accesso ai cantieri sarà esercitato nel rispetto delle esigenze organizzative e/o produttive dell'azienda;
c) è munito di apposita tessera di riconoscimento da esibirsi prima dell'accesso al cantiere;
d) riceve, previa richiesta, copia della documentazione aziendale di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m. consultabile, anche su supporto informatico, esclusivamente in azienda, allo scopo di acquisire informazioni in merito a quanto attiene alla sicurezza ed all'ambiente di lavoro;
e) è tenuto alla massima riservatezza in merito a quanto acquisito in sede di visita che potrà essere utilizzato esclusivamente in relazione alle funzioni che la legge loro attribuisce, fermo restando il rispetto del segreto industriale.
L'impresa, nel rispetto delle modalità della lett. b) del precedente comma, si impegna a garantire l'accesso al cantiere e la presenza del proprio responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) o di un addetto da questi incaricato.
Delle visite aziendali e degli altri interventi di consultazione viene redatto un resoconto, copia del quale viene contestualmente consegnata all'impresa. In tale documento vengono riportate le indicazioni e le raccomandazioni in tema di sicurezza avanzate dal RLST, il quale conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sullo stesso.
Le visite del RLST oltre che sulla base del programma di lavoro possono avvenire su richiesta aziendale, anche per il tramite e con l'assistenza dell'Organismo territoriale riconosciuto dall'Aniem e/o dei dipendenti. Devono in ogni caso essere osservate le modalità stabilite nelle lettere da a), b), c), e) del comma 6.
Degli esiti dell'esercizio delle proprie funzioni viene redatta una relazione trimestrale, da inoltrarsi ai competenti Comitati Paritetici territoriali del settore edile che svolgono le funzioni di cui all'art. 51 del D.Lgs. 81/2008, contenente gli elementi più significativi delle visite effettuate.
Ogni divergenza sorta tra il RLST e l'impresa sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle normative vigenti, che non sia componibile tra le parti stesse è verbalizzata e, prima di qualsiasi ulteriore azione, deve essere sottoposta al Comitato Paritetico territoriale competente (CTP), come previsto dal comma 2 dell'art. 51 del Dlgs n. 81/08 e s.m.
A livello territoriale si ricercheranno, con le altre Associazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi territoriali del settore edile, forme e modi per addivenire ad una disciplina unitaria in materia di RLST.
Salvo diversi accordi a livello territoriale, in ogni circoscrizione provinciale è designato, dalle Organizzazioni Sindacali territoriali, un RLST. Numero, modalità e costi per il finanziamento delle attività, anche con riferimento alla formazione del RLST, saranno regolate dalle Parti Sociali territoriali.
Fermo restando quanto pattuito a livello territoriale, i costi del RLST non potranno essere addebitati alle imprese che hanno eletto o designato il RLS aziendale e l'attività dello stesso RLST potrà essere esercitata esclusivamente nelle realtà produttive in cui non vi sia stata elezione diretta del RLS in ambito aziendale.
Avuto l'incarico, il RLST ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità e i contenuti specifici della formazione sono affidati ai Comitati Paritetici territoriali, in collaborazione con l'Ente Scuola, secondo un percorso formativo di 120 ore iniziali in materia di sicurezza e salute sia di natura teorica che pratica, da effettuarsi entro 2 mesi dalla data di elezione o designazione e 8 ore di aggiornamento annuale.
Il RLST viene designato o eletto nell'ambito di soggetti che siano in possesso di adeguate e specifiche cognizioni tecnico/pratiche/ operative in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro nel settore edile o che abbiano maturato una adeguata esperienza lavorativa nel settore edile.
Nelle opere nelle quali siano coinvolte più imprese, ad eccezione di quelle che sono indicate al comma successivo, il ruolo di coordinatore dei RLS compete al Rappresentante dei lavoratori della sicurezza dell'impresa affidataria o appaltatrice o viene individuato nell'ambito dei RSL aziendali operanti nel sito produttivo.
Nelle grandi opere e/o nei contesti di cui all'art. 49 del D.Lgs. n.81/08 e s.m. l'attività di coordinatore dei RLS aziendali presenti nei cantieri in cui siano coinvolte più imprese, è esercitata dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo, che è individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nei cantieri del sito produttivo. Le attribuzioni sono quelle previste dall'art. 50 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m..

Accordo sul sistema Edilcasse
tra l'Aniem - Associazione Nazionale Imprese Edili e la Feneal-Uil, la Filca-Cisl, la Fillea-Cgil

premesso che le parti
- riconfermano la contrattazione nazionale e territoriale come sorgente dei diritti dei lavoratori e delle imprese;
- riconoscono le Edilcasse quale strumento di attuazione di quanto previsto dalla contrattazione nazionale e territoriale;
- hanno ricercato condizioni per addivenire ad un sistema unico degli enti bilaterali di settore, che riconoscesse l'applicazione del presente ceni in tutte le sue parti, senza peraltro pervenire ancora alla definizione di accordi in tal senso;
- continueranno a ricercare la condizione per un sistema unitario di enti bilaterali di settore, riconoscendo gli stessi quali strumenti di attuazione dei contratti ed accordi collettivi stipulati tra le parti sottoscrittrici l'Avviso comune del 16.12.03;

preso atto che
- l'evoluzione normativa e pattizia che affida alle casse edili ruolo e funzioni che rendono l'iscrizione a tali strumenti indispensabile per l'operatività delle imprese sia nel settore pubblico sia in quello privato;
- alle casse edili è data una rilevanza fondamentale non solo per la gestione del contratto, ma anche per il governo del mercato di settore;
- in diverse realtà territoriali, ove l'Aniem ha una significativa rappresentanza, il sistema edilcasse non è operante;
- gli obiettivi convenuti con la richiesta di attivazione del tavolo della bilateralità e con l'Avviso comune di settore, vanno confermati e perseguiti in tempi celeri;
- ove non si pervenga alla sottoscrizione di un accordo quadro nazionale sulla disciplina unitaria degli enti bilaterali entro e non oltre il 30 giugno 2010;

le parti concordano:
• di garantire la sottoscrizione delle contrattazione integrativa territoriale;
• di garantire la piena attuazione del CCNL attivando le necessarie iniziative, ove possibile, per procedere alla costituzione degli enti bilaterali previsti dal vigente CCNL;
• laddove si riscontrino le possibilità operative, anche al fine della non proliferazione di nuovi enti, di pervenire ad accordi per estendere l'operatività di Edilcasse, ad operare in aree limitrofe.

Protocollo sulla formazione sicurezza sul lavoro
Rilevando che la "cultura della sicurezza" si ottiene con una piena collaborazione di tutti i soggetti interessati nell'ottica dell'intervento preventivo, lo svolgimento di un'adeguata attività di formazione concorre sicuramente in modo rilevante alla diminuzione dei fattori di rischio lavorativo connessi alle peculiari caratteristiche dell'attività produttiva nell'industria delle costruzioni.
La formazione alla sicurezza, previo il riconoscimento degli interventi già effettuati in significative realtà territoriali, deve pertanto essere potenziata e uniformata nel contesto nazionale, anche attraverso la stretta collaborazione e il coordinamento tra gli Enti scuola e i Comitati Paritetici territoriali.
A tal fine è determinante il ruolo della Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, per fornire gli opportuni ed adeguati indirizzi ai singoli Comitati paritetici per la prevenzione infortuni, dislocati sul territorio nazionale.
Il CPT è l'Ente paritetico deputato a svolgere funzione di supporto e consulenza alle imprese ed ai lavoratori, nell'interesse di entrambi, sulla sicurezza degli ambienti di lavoro ed esercita le seguenti attività:
1) effettua visite di consulenza e assistenza, tramite tecnici professionalmente qualificati, per favorire la corretta attuazione delle norme di sicurezza nei cantieri edili;
2) svolge le attività previste dai decreti legislativi nn. 81/08 e 106/09 nonché le attività di informazione e formazione degli addetti per specifiche responsabilità e specifici rischi secondo i rilievi assunti nelle visite tecniche in cantiere;
3) assiste le imprese e i lavoratori nel trasferimento di tecnologie e buone prassi nelle procedure organizzative in attuazione dei Dlgs. nn. 81/08 e 106/09;
4) informa e aggiorna i dirigenti e i preposti in materia di sicurezza all'interno dei cantieri.
Per l'esercizio delle attività di cui al comma precedente, le imprese alle Edilcasse sono tenute a versare un contributo, stabilito dagli accordi stipulati in sede territoriale, che deve tenere conto del numero di imprese presenti sul territorio e del numero delle visite di assistenza e consulenza nei cantieri, annualmente programmabili nell'ambito territoriale. Sono fatti salvi gli eventuali accordi territoriali già esistenti in materia. Tale programmazione dovrà essere comunicata alla Commissione nazionale paritetica per le prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.
Il contributo individuato a livello territoriale sarà ripartita per le finalità proprie del CTP e comunque alle attività di consulenza e assistenza alle imprese all'interno dei cantieri non potrà essere dedicata una percentuale non inferiore alla misura che sarà definita dalle parti sociali nazionali entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
Le attività di consulenza in materia di sicurezza nei cantieri sono esercitate dai tecnici del CTP su espressa richiesta delle imprese, secondo un programma cronologico di richiesta delle visite, nonché in via autonoma dall'Ente, seguendo criteri di territorialità o di tipologia produttiva.
Al fine di dare continuità alla suddetta attività nell'ambito del singolo cantiere, l'Ente provvedere, laddove compatibile con le esigenze tecnico-organizzative dello stesso, ad indirizzarvi il medesimo tecnico e/ o la stessa squadra di tecnici intervenuti la prima volta.
Gli interventi formativi e informativi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori edili e quelli dei loro rappresentanti sono effettuati dall'impresa, in collaborazione con il CTP, laddove realizzati sul cantiere; oppure dall'impresa in collaborazione con l'Ente scuola, sentito il CTP, se svolti in aula.
Gli interventi formativi e informativi si terranno durante l'orario di lavoro e non potranno comportare oneri economici a carico dei lavoratori, ai sensi del comma 12, dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m..
Ai dirigenti e ai preposti sarà assicurata un'adeguata e specifica formazione a cura del datore di lavoro, anche presso l'Ente Scuola in collaborazione con il CTP. L'informazione e l'aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro all'interno del cantiere sono svolti dal CTP. I contenuti della formazione di cui al presente comma sono quelli richiamati dall'art. 37 co.7 del Dlgs. 81/08 e s.m..
È affidata al Formedil Nazionale la redazione dei piani e dei progetti formativi per le figure professionali contrattuali con titoli abilitanti ai sensi dei Dlgs. nn. 81/08 e 106/09, il quale dovrà avvalersi della CNCPT per tutte le parti concernenti la sicurezza.
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale e/o territoriale ha diritto ad una formazione iniziale e continua particolare, nonché alla formazione in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza. Il datore di lavoro i dirigenti e i preposti hanno necessità di una formazione iniziale e continua come previsto dall'art. 97 del d. lg 81/2008.
Le suddette formazioni saranno assolte in collaborazione tra la Scuola Edile e il CTP.
La durata minima dei corsi di formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.
La durata dei corsi di aggiornamento periodico non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
È affidata al sistema dei CTP la formazione specifica di cantiere connessa e correlata alle situazioni di rischio rilevate durante le visite in cantiere effettuate dai CTP stessi nella normale attività di assistenza alle imprese e ai lavoratori.
Il CTP e l'Ente Scuola, sono tenuti, in via preliminare, ad utilizzare reciprocamente le risorse professionali interne esistenti, ai fini dell'erogazione della formazione in materia di sicurezza.
Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione in materia di sicurezza sono registrate nel libretto personale di formazione approvato dalle Parti Sociali nazionali su proposta del Formedil nazionale.
Al fine di omogeneizzare l'attività dei CTP territoriali in ambito regionale e per meglio coordinare attività e progetti comuni, con rotazione di norma annuale ogni CTP effettuerà senza alcun onere aggiuntivo e a seguito di un protocollo sindacale regionale sulle relative modalità operative, il coordinamento regionale dei CTP afferenti la regione di appartenenza. Tali coordinamenti, ferma restando l'autonomia dei singoli Enti paritetici e nel rispetto delle linee guida stabilite al livello nazionale, dovranno attivare un processo di armonizzazione dell'attività degli Enti territoriali stessi in ambito regionale.

Protocollo sulle banche dati per la regolarità contributiva
In relazione a quanto disposto
- dal Testo Unico per la sicurezza con particolare riferimento all'articolo 99 che prevede che "il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'Allegato XII..." e che inoltre "gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni [...] possono richiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza." e all'articolo 90 che prevede, sempre a carico del committente o del responsabile dei lavori l'inoltro di copia delle notifiche anche alle Amministrazioni concedenti;
- dall'Avviso comune del 17 maggio 2007, dalla legge 296/2006, dal Codice dei contratti pubblici, con particolare riferimento agli indici di congruità contributiva recepiti dal CCNL 1 luglio 2008 (che dovevano entrare in vigore dal 1 gennaio 2010 a condizione che tutte le Edilcasse partecipanti al sistema della Cnce avessero provveduto al recepimento della relativa disciplina);

le parti concordano sulla necessità di:
- attuare una politica per la effettiva sinergia tra gli enti bilaterali che permetta di porre in essere un meccanismo efficace e snello che comporti la massima ottimizzazione delle risorse a disposizione del sistema bilaterale per il raggiungimento dei fini sopraesposti;
- attuare una concreta interazione tra i diversi organi contrattuali e istituzionali affinché nella fase preliminare delle opere vengano tracciate le linee guida ispirate alla massima garanzia per i soggetti coinvolti nei lavori, prevedendo l'automatismo dell'informativa sulla notifica preliminare;
- attivare attraverso le Edilcasse (già riconosciute nel citato Avviso Comune del 2007 quali enti adibiti al rilascio del Durc munito della Congruità), la verifica dell'incidenza del costo del lavoro della manodopera sulla base delle tabelle sottoscritte dalle parti sociali nel citato Avviso Comune e inserite nel CCNL del 2008.
Sarà affidato alla CNCE la progettazione di un sistema informatico nazionale omogeneo territorialmente, che tenga conto delle esperienze e dei sistemi applicativi già in essere sul territorio, articolato su base territoriale, che permetta la creazione di una Banca Dati territoriale di settore con le seguenti caratteristiche:
1) Il sistema informatico deve ricevere tutti i dati contenuti nelle notifiche preliminari ed elencati di seguito:
1. data della comunicazione;
2. indirizzo del cantiere;
3. committente: nome, cognome, codice fiscale e indirizzo;
4. natura dell'opera;
5. responsabile dei lavori: nome, cognome, codice fiscale e indirizzo;
6. coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durate la progettazione dell'opera: nome, cognome, codice fiscale e indirizzo;
7. coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durate la realizzazione dell'opera: nome, cognome, codice fiscale e indirizzo;
8. data presunta d'inizio dei lavori in cantiere;
9. durata presunta dei lavori in cantiere;
10. numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere;
11. numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere;
12. identificazione: codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate;
13. ammontare complessivo presunto dei lavori;
14. attribuzione di una codifica per cantiere.

2) I suddetti dati dovranno essere integrati con:
a) tutte le informazioni relative ai singoli cantieri dell'impresa e all'intera filiera degli eventuali subappalti assegnati, indicando la provenienza e la situazione afferente tutti i lavoratori interessati;
b) l'importo presuntivo del valore del subappalto e delle singole prestazioni d'opera;
c) l'inserimento nella notifica preliminare, a cura del committente o del responsabile dei lavori, dei dati relativi alla parte di lavoro effettuato dai lavoratori autonomi e dalle imprese non edili;
d) i dati anagrafici dei lavoratori coinvolti nei singoli cantieri, affinché si abbia un quadro chiaro e completo del personale occupato tale da rendere più agevole il controllo sulla regolarità sia in ambito contributivo che retributivo, nonché in materia di salute e sicurezza nei lavori.

3) Il sistema informatico dovrà prevedere anche l'incrocio dei suddetti dati con quelli dei sistemi informatici utilizzati dai vari Enti per le verifiche anche in sede di attestazione della regolarità contributiva (le imprese integreranno la banca dati, attraverso la denuncia mensile articolata per cantiere, denunciando le ore svolte dai propri lavoratori, in ogni singolo cantiere attivo nel mese) con indicazione del livello di inquadramento e della mansione del lavoratore.

La banca dati di settore dovrà permettere alla Edilcassa di controllare direttamente, attraverso questi dati, la congruità complessiva del valore dell'opera totale, secondo le procedure che saranno definite dalle parti sociali nazionali.
Al termine dell'opera, infatti, all'atto del saldo finale, nel caso di opera pubblica, e contestualmente alla dichiarazione di cui all'art. 25 comma 1 lettera b) del DPR 6 giugno 2001 n. 380 relativa alla richiesta del rilascio del certificato di agibilità del fabbricato, nel caso di lavori privati ai soli fini di controllo della regolarità attestata dalla Edilcassa, dovrà essere richiesto un Durc finale comprensivo della verifica della congruità della manodopera, che permetta il controllo del rispetto della reale incidenza della stessa in termini di versamenti presso le Edilcasse, secondo gli indici di cui all'Avviso Comune del 17 maggio 2007.
Fermo restando la sua adozione da parte di tutte le Edilcasse partecipanti al sistema della CNCE, la verifica della congruità entrerà in vigore, in via sperimentale, nelle province che le parti sociali nazionali individueranno e con decorrenza entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto. Entro il medesimo termine sarà individuata anche la decorrenza sull'intero territorio nazionale.
È affidato alla CNCE, anche per i necessari collegamenti con i software utilizzati dalle edilcasse, il compito di realizzare una Banca Dati nazionale anagrafica.
Ogni Edilcassa, terminata la singola opera ed effettuata la verifica della congruità, provvederà ad aggiornare la banca dati nazionale anagrafica, costituita presso la CNCE, con i seguenti elementi:
- lavoratori
- imprese
- numero Durc emessi per ciascuna impresa
Le parti sociali ritengono necessario che in ogni provincia, ferma restando l'autonoma attività di controllo dei soggetti interessati, nell'ambito di una apposita commissione provinciale di coordinamento, partecipata da rappresentanti della Edilcassa e del Cpt, della Direzione provinciale del lavoro e delle Asl, dell'Inps e Inail, sia prevista una seduta concertativa preventiva, nella quale definire in maniera puntuale un percorso di interventi, anche programmati, del personale tecnico degli enti preposti, compreso quello degli enti bilaterali, all'interno dei cantieri ove si svolgono i lavori sulla base dei dati omogenei forniti dalle Edilcasse.
L'adesione ai programmi di assistenza sul cantiere proposti dagli Enti bilaterali, da parte delle imprese e la sua concreta realizzazione saranno considerati elementi di riferimento per la programmazione dell'attività ispettiva.
Le parti si impegnano a proporre presso le sedi competenti, le necessarie modifiche legislative che permettano le indicate integrazioni nella notifica preliminare, il controllo della congruità (rilascio del durc) anche a fine lavori nell'ambito dei lavori privati compresi quelli effettuati in economia e la costituzione della Commissione provinciale di coordinamento.