Cassazione Civile, Sez. Lav., 24 gennaio 2023, n. 2123 - Rovinosa caduta dalla poltrona girevole dell'ufficio


 

Presidente: RAIMONDI GUIDO
Relatore: CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI
Data pubblicazione: 24/01/2023
 

Fatto



1. Con atto di citazione notificato l'8.5.2009, A.M. conveniva innanzi al Tribunale di Nuoro l'Unione Sarda s.p.a., chiedendo: di accertare la dinamica del sinistro da lui esposta (una sua rovinosa caduta da una poltrona girevole d'ufficio, a causa dell'improvviso distacco di una rotella; fatto occorso in data 22.8.2007 presso la redazione del giornale di Nuoro); di dichiarare la società convenuta (all'epoca sua datrice di lavoro), unica responsabile di tale evento, per non aver svolto un adeguato controllo e manutenzione sui beni strumentali, omettendo in tal modo di garantire la sicurezza e l'incolumità del dipendente nell'esercizio delle mansioni lavorative, durante l'orario e nel posto di lavoro, e di condannare la stessa convenuta al risarcimento dei danni da lui risentiti.
2. Costituitasi la convenuta che contestava tale domanda, e chiedeva ed otteneva di chiamare in causa l'Allianz s.p.a., il Tribunale adito, istruita la causa, accoglieva la domanda e condannava l'Unione Sarda s.p.a. alla rifusione delle spese legali in favore delle altre parti; rigettava, inoltre, la domanda di manleva proposta dalla convenuta Unione Sarda nei confronti di Allianz s.p.a.
3. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, rigettava l'appello proposto dall'Unione Sarda s.p.a. contro la sentenza di primo grado; condannava l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali in favore del A.M. e di Allianz s.p.a., come liquidate;
rigettava la domanda proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; e dichiarava la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, a carico dell'appellante.
4. Per quanto qui ora soprattutto interessa, la Corte territoriale riteneva di non ammettere le nuove prove orali e documentali, indicate dall'impugnante.
5. Avverso tale decisione l'Unione Sarda s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
6. Ha resistito l'intimato A.M. con controricorso.
7. L'Allianz s.p.a., nonostante la regolare notificazione anche ad essa del ricorso per cassazione, è rimasta mera intimata.
 

Diritto



1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia "Nullità della sentenza della Corte di Appello di Cagliari sez. Sassari ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., per motivazione apparente in ordine all'applicazione dell'art. 345 co. 3 c.p.c., ancora nel testo ante riforma Legge n. 134/2012, al giudizio di gravame su sentenza del Tribunale emessa in data 12.07.2016". L' errar in procedendo attribuito alla Corte territoriale consiste nel "diniego di ammissione delle nuove prove dedotte dall'appellante (copia conforme verbali e connessi referti di fono videoregistrazione di sommarie informazioni testimoniali raccolte in sede di indagini difensive preventive ex art. 327 bis e 391 nonies c.p.p.; capitolazione di circostanze per congruente esame testimoniale) solo sul ritenuto vaglio del requisito di "indispensabilità della prova e con totale obliterazione del vaglio in ordine alla mancata produzione incolpevole nel giudizio di primo grado". Sostiene la "Sussistenza della "causa non imputabile" all'appellante, ex art. 345 co. 3 c.p.c., in ordine alla mancata produzione della prova nel giudizio di primo grado in quanto relativa alla scoperta di specifiche circostanze fattuali solo a posteriori riportate da soggetti terzi e rivelatrici del mendacio attuato dall'appellato (incidente domestico e non infortunio sul luogo di lavoro)"; e la "Conseguente violazione anche dei principi regolatori del giusto processo civile, posti dalle norme di cui all'art. 6 Convenzione Europea Diritti dell'Uomo e art. 11 Costituzione italiana, quale indefettibile presidio volto a garantire la pienezza del contraddittorio delle parti".
2. Con il secondo motivo, denuncia "nullità della sentenza della Corte di Appello di Cagliari sez. di Sassari ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., per motivazione apparente in punto di onere probatorio del custode nell'ambito della responsabilità aquiliana ex art. 2051 e.e. Lamenta "omessa esposizione dell'iter logico motivazionale del giudice del gravame, con esclusiva pedissequa e letterale riproduzione delle motivazioni della sentenza del primo grado di giudizio, in assenza di specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello".
3. Occorre anzitutto premettere che la causa è stata trattata in entrambi i gradi di merito secondo il rito ordinario di cognizione (il che non forma oggetto di rilievo alcuno di tutte le parti).
4. Inoltre, nella sentenza impugnata si legge: "Con la proposizione del presente giudizio, la società appellante ha chiesto di essere ammessa alla produzione dei verbali delle sommarie informazioni testimoniali da lei raccolte in sede di indagini difensive nonché di essere ammessa a provare per testi le circostanze ivi contenute"; ma la Corte d'appello ha ritenuto che tale "richiesta non può essere ammessa", perché: "Ferma l'opposizione alla loro ammissione da parte dell'appellato A.M., le richieste istruttorie presentate violano l'art. 345 comma 3° c.p.c., nonché i principi posti dall'ordinamento processuale a presidio dei termini imposti a pena di decadenza per la formulazione delle richieste istruttorie".

In tal senso la Corte territoriale ha richiamato Cass. civ., sez. I, 23.7.2014, n. 16745, secondo la quale, l'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., come modificato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 (nel testo applicabile "ratione temporis"), nell'escludere l'ammissibilità di nuovi mezzi di prova, ivi compresi i documenti, salvo che, nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite, siano ritenuti indispensabili perché dotati di un'influenza causale più incisiva rispetto a quella delle prove già rilevanti sulla decisione finale della controversia, impone al giudice del gravame di motivare espressamente sulla ritenuta attitudine, positiva o negativa, della nuova produzione a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi, così da consentire, in sede di legittimità, il necessario controllo sulla congruità e sulla logicità del percorso motivazionale seguito e sull'esattezza del ragionamento adottato nella decisione impugnata".
5. Nota allora il Collegio che già dai passi innanzi riportati, ma anche dal seguito della motivazione sullo stesso aspetto (cfr. in extenso pag. 4 della decisione gravata), si desume chiaramente in primo luogo che la Corte distrettuale ha fatto applicazione del terzo comma dell'art. 345 c.p.c. nel testo come novellato nell'anno 1990.
Ma soprattutto da tale motivazione si trae che la medesima Corte ha inteso non ammettere i nuovi mezzi di prova indicati dall'appellante anzitutto perché giudicati non indispensabili nel contesto processuale poi meglio descritto (è stata a riguardo richiamata anche Cass. civ., Sez. un., 4.5.2017, n. 10790, che riguardava appunto tale profilo). Invero, la conclusiva affermazione della Corte d'appello (che: "In ogni caso, le circostanze oggetto di prova non risultano idonee a dimostrare l'assunto del deducente, essendo rivolte a provare giudizi da parte del testimone o comunque valutazioni generiche"), è riferibile esclusivamente alla prova per testi, e non anche alle prove di natura documentale (ossia, i verbali di sommarie informazioni testimoniali) che pure l'appellante chiedeva di introdurre.

6. Si deve ora considerare che l'ultimo comma dell'art. 345 cit., dopo la novella di cui alla L. n. 353/1990, ha formato oggetto di ulteriori modificazioni: prima, vi sono state inserite le parole "e non possono essere prodotti nuovi documenti", nonché le parole "o produrli", dall'art. 46, comma 18, L. 18.6.2009, n. 69, e a decorrere dal 4.7.2009; poi, le parole "che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero" sono state soppresse dall'art. 54, comma 1, lett. Ob), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134".
7. Pertanto, all'esito di tali modificazioni, l'attuale tenore del ridetto comma è il seguente: "Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio".
8. Questa Corte di legittimità, poi, ha chiarito che la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, che prevede il divieto di ammissione, in appello, di nuovi mezzi di prova e documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrre per causa non imputabile, trova applicazione, in difetto di un'espressa disciplina transitoria ed in base al generale principio processuale tempus regit actum, quando la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo 1'11 settembre 2012 (così, tra le altre, di recente Cass. civ., sez. II, 28.7.2021, n. 21606).
9. Nel caso che ci occupa, la sentenza di primo grado era stata resa dal Tribunale di Nuoro ex art. 281 sexies c.p.c. in data 12.7.2016, e quindi molto dopo la data di entrata in vigore della suindicata novella del 2012. Per conseguenza, doveva trovare applicazione la nuova versione dell'art. 345, ultimo comma, c.p.c. come risultante dalla stessa novella; testo che neppure più prevede l'ipotesi dei nuovi mezzi di prova, anche documentale, che possano essere ritenuti indispensabili; ossia, l'ipotesi cui ha solamente fatto capo la Corte d'appello, escludendo tuttavia tale indispensabilità.
10. Pertanto, un sicuro errar in procedendo della Corte di merito, come dedotto dalla ricorrente, consiste nell'aver fatto applicazione di una norma non più vigente all'atto della sua decisione nella versione che è stata presa in considerazione.
11. Occorre inoltre aggiungere che la previsione di cui all'art. 345, comma terzo, c.p.c. anche in precedenza contemplava un'ipotesi alternativa (ora unica) di possibile ammissione di nuove prove in grado d'appello (prima introdotta dalla congiunzione disgiuntiva "ovvero"), e cioè quella "che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile". Ebbene, come si è visto, la Corte di merito non si era assolutamente confrontata con tale distinta ipotesi di ammissione delle nuove prove, dedotte dall'appellante.
12. L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento del secondo motivo. Competerà, infatti, al giudice di rinvio preliminarmente verificare, in base al testo dell'art. 345, comma terzo, c.p.c., applicabile ratione temporis, se la parte interessata all'ammissione delle nuove prove abbia anzitutto dimostrato di non aver potuto proporle o produrle in primo grado per impossibilità ad essa non imputabile (cfr., tra le altre, a riguardo Cass. civ., sez. III, 20.5.2020, n. 9241; id., sez. II, 11.3.2022, n. 7977).
13. Pertanto, la sentenza impugnata dev'essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte territoriale, la quale, in differente composizione, dovrà anche regolare le spese di questo giudizio di legittimità.
 

P.Q.M.



La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 19.10.2022.