Categoria: Prassi amministrativa
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  Roma, lì data del protocollo

Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti
Comando Generale
del Corpo delle Capitanerie di porto
AUTORITÀ DI VIGILANZA DEL MERCATO
DIRETTIVA 2014/90/EU

A Elenco indirizzi allegato
….omissis…


Circolare
Titolo: Sicurezza della Navigazione
Non di Serie n. 01/2023

Argomento: SAFETY ALERT - Equipaggiamento marittimo non conforme. MED/1.4 - Lifejacket tipo “275N” del fabbricante “Northern Diver”.
Misure restrittive adottate in accordo all’articolo 28 del d.P.R. 20 dicembre 2017, n. 239 e ss.mm.ii. “Regolamento recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE”.

Riferimento: Circolare Titolo: Sicurezza della Navigazione, Non di Serie n. 29/2020.

1. Scopo
A. Aggiornare gli stakeholder rispetto a misure restrittive adottate per l’equipaggiamento marittimo in titolo identificato, da Autorità di vigilanza del mercato estera, non conforme alle previsioni della norma di settore europea.
B. Intercettare detto prodotto all’interno del territorio nazionale nonché a bordo del naviglio nazionale ed indirizzare le azioni discendenti.

2. Premessa
Si comunica che questa Autorità di vigilanza del mercato (AVM)¹ riceve periodiche notifiche - filtrate dal gruppo europeo ADCO MED² presieduto dalla Commissione europea - in merito a restrizioni imposte ad equipaggiamenti marittimi riscontrati, anche da parte di Amministrazioni estere, non conformi a previsioni peculiari della direttiva MED³.

3. Considerazioni
Di recente, la Maritime & Costguard Agency (MCA) del Regno Unito ha comunicato - anche a detto gruppo europeo - che quote del prodotto in titolo sono state rinvenute sul mercato britannico recanti il Wheelmark (c.d. timoncino) - prima facie evidence della conformità del prodotto alle previsioni della direttiva MED - in assenza di una valutazione della loro conformità, della conseguente Declaration of Conformity (DoC) e con l’aggravante di talune componenti scadute (segnatamente: la luce e la valvola di inflazione).
Tutto ciò posto, l’Amministrazione procedente - valutata la possibilità di compromissione della salute e della sicurezza degli utilizzatori finali - ne ha disposto il divieto di vendita/ritiro ed il richiamo dal mercato britannico.

4. Disposizioni
Alla luce di quanto precede, in ottemperanza all’articolo 28, comma 8 del d.P.R. 239/2017 e ss.mm.ii., questa Autorità di vigilanza ritiene che la misura dettata da MCA - ossia il divieto di commercializzazione/ritiro⁴ ed il richiamo⁵ dell’equipaggiamento marittimo in esame, meglio specificato in allegato 1 - sia da estendere al territorio italiano.
I destinatari della presente Circolare riferiscano a questa Autorità di vigilanza - con la massima cortese sollecitudine - circostanziate informazioni in caso di rinvenimento dell’equipaggiamento in discorso a bordo di navi nazionali, così da consentire una efficace regia delle azioni da adottarsi nei confronti dei Soggetti a vario titolo coinvolti (es. Armatore, Società di gestione ai fini ISM).
La presente Circolare è indirizzata anche all’Agenzia Accise, Dogane Monopoli di Stato per le discendenti azioni di competenza.

5. Conclusioni
Scenari particolari relativi all’applicazione della presente Circolare, siano resi noti a questo Comando generale - via posta elettronica certificata (PEC)⁶ - attraverso il competente Servizio di Coordinamento FSC anticipandone i contenuti - ove ritenuto opportuno - alla casella di poste elettronica istituzionale (PEI) di questo Reparto annotata in P.d.C..
 

IL CAPO REPARTO
Amm. Isp. (CP) Luigi GIARDINO


_____

¹ Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto (cfr. articolo 3, comma 1, lettera e) del D.P.R. 239/2017 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2014/90/UE).
² ADministrative COordination of Market Surveillance istituito ai sensi dell’articolo 33 della direttiva 2014/90/EU (MED).
³ Direttiva 2014/90/UE del Parlamento e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull’equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio.
⁴ Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera ll) del d.P.R. n. 239/2017: il ritiro è una misura volta ad impedire la messa a disposizione sul mercato di equipaggiamento marittimo presente nella catena di fornitura.
⁵ Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera ii) del d.P.R. n. 239/2017 il richiamo è un provvedimento volto ad ottenere la restituzione dell’equipaggiamento marittimo che è già installato a bordo di navi UE o acquistato con l’intenzione di installarlo a bordo delle medesime navi.
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Allegato 1

 

AVM

¹

Item

Produttore

Identificazione

del prodotto

Natura della non conformità

Rischio associato

(valutazioni della AVM che ha completato l’investigazione)

Misura adottata e da considerare estesa al territorio nazionale

Tipo prodotto

Certificazione

Modello

Maritime and Coast Guard Agency (MCA)

Regno

Unito

MED/

1.4

Northern Diver (International) Ltd. Lancashire United

Kingdom

Cintura di salvataggio

Assente

275N

L’equipaggiamento in esame è risultato marcato con

Wheelmark (c.d. timoncino) ancorché non vi sia evidenza di una valutazione di conformità e, conseguentemente, di una relativa Dichiarazione di conformità ai sensi della Direttiva 2014/90/UE (MED).

Talune sue componenti sono state, inoltre, rinvenute scadute (segnatamente: la luce e la valvola di inflazione).

Principio di precauzione.

Equipaggiamenti marittimi non soggetti a valutazione di conformità e non accompagnati dalla discendente Dichiarazione di conformità - in accordo alla Direttiva 2014/90/UE (MED) - non possono essere immessi sul mercato od installati a bordo di navi di bandiera europea.

Divieto di commercializzazione/ Ritiro dal mercato

²

Richiamo

³

___

¹ Autorità di vigilanza del mercato che ha adottato, originariamente, la misura restrittiva.
² Ritiro (cfr. d.P.R. n.239/2017 e ss.mm.ii., articolo 3, comma 1, lettera ll): una misura volta ad impedire la messa a disposizione sul mercato di equipaggiamento marittimo presente nella catena di fornitura.
³ Richiamo (cfr. d.P.R. n.239/2017 e ss.mm.ii., articolo 3, comma 1, lettera ii): un provvedimento volto ad ottenere la restituzione dell’equipaggiamento marittimo che è già installato a bordo di navi UE o acquistato con l’intenzione di installarlo a bordo delle medesime navi.