Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico
Servizio per il trattamento del personale pubblico

Al Ministero *****
 

Oggetto: parere in materia di trattamento economico e giuridico da applicare alle assenze per malattia dovuta a COVID; vigenza articolo 87, comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Si fa riferimento alla nota protocollo n. 116/AA/l del 24 giugno 2022, acquisita in pari data con protocollo DFP n. 50882, con la quale si richiede l’avviso di questo Dipartimento circa la vigenza del comma 1 dell’articolo 87 del decreto legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento de! servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", a seguito della cessazione, intervenuta in data 31 marzo 2022, dello stato di emergenza per effetto del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52.
Al riguardo, il citato comma 1 dell’articolo 87 dispone che “Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto...". Pertanto, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in caso di accertata positività al Covid-19, l’assenza per malattia è equiparata, sotto il profilo della retribuzione, al ricovero ospedaliero come disciplinato nei relativi CCNL di Comparto e non è ricompresa nel computo del periodo di comporto.
Benché sia intervenuta la cessazione dello stato di emergenza, disposta - come detto - con il sopra richiamato decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022, deve comunque confermarsi che la disposizione in argomento risulta ancora vigente, in quanto non abrogata o modificata dal citato decreto legge n. 24, né da altre fonti normative.
Peraltro, la vigenza del comma 1 dell’articolo 87 si desume anche dalla circostanza che, a differenza del comma 2, esso non è ancorato, come termine di durata, alla fine della cessazione dello stato di emergenza epidemiologica decretato alla data del 31 marzo 2022.
Di conseguenza, allo stato, il periodo trascorso in malattia dovuta a Covid-19 è equiparabile al ricovero ospedaliero.
 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
Riccardo Sisti