Regione Veneto
Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2022, n. 1682
Approvazione dello schema tipo di regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing. Leggi regionali 27 novembre 1991, n. 29 e 23 ottobre 2009, n. 28.
[Settore secondario]
B.U.R. 27 gennaio 2023, n. 13
 

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene approvato il nuovo schema tipo di regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing che sostituisce lo schema tipo di regolamento approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 440 del 23 febbraio 2010.

 

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
La materia delle professioni rientra tra gli ambiti di legislazione concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; la Corte costituzionale, intervenendo sul punto, ha precisato in più occasioni che l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato, rientrando invece nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti di dettaglio che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale (cfr., di recente, C. Cost., sentenze n. 147/2018 e n. 209/2020).
Tra le professioni regolamentate rientrano sia l'attività di estetista, disciplinata dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 e dalla legge regionale 27 novembre 1991, n. 29, sia quella di acconciatore, figura professionale oggetto della legge 17 agosto 2005, n. 174 e della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28.
In particolare, l'articolo 6 della legge regionale n. 29 del 1991, in attuazione dell'articolo 5 della legge n. 1 del 1990, prevede che ciascun Comune adotti un regolamento attuativo delle disposizioni in essa contenute sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative a livello regionale. Analogo obbligo è previsto per l'attività di acconciatore dall'articolo 4 della legge regionale n. 28 del 2009, in attuazione dell'articolo 4 della legge n. 174 del 2005.
Con deliberazione n. 440 del 23 febbraio 2010, la Giunta regionale ha definito lo schema tipo di regolamento per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing adottando una disciplina di cornice all'interno della quale i Comuni dovevano predisporre i propri regolamenti.
A distanza di oltre dodici anni dall'adozione della deliberazione n. 440 del 2010 menzionata, l'evoluzione del quadro normativo e socio-economico ha reso necessario procedere alla rivisitazione della vigente disciplina regionale, al fine di aggiornarne i contenuti e di attualizzarla al mutato contesto competitivo.
A ciò è da aggiungere che la deliberazione della Giunta regionale n. 988 del 12 luglio 2019, di individuazione degli ambiti prioritari, dei settori e delle tipologie di interventi a sostegno delle imprese artigiane, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34, tra le misure di semplificazione amministrativa a favore delle imprese artigiane, di cui prevede l'implementazione nel periodo 2019 - 2023, include espressamente la costituzione di un apposito Gruppo di lavoro per la revisione del vigente schema tipo di regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing.
Con deliberazione della Giunta regionale n. 1867 del 17 dicembre 2019 è stato, quindi, costituito un gruppo tecnico di lavoro costituito da:
• il Direttore della Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi (ora Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese) o un suo delegato;
• il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria o un suo delegato;
• tre esperti delle organizzazioni delle imprese dell'artigianato individuati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative in ambito regionale;
• tre esperti dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS, individuati dalla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria.
Ciò posto, il gruppo di lavoro, la cui attività ha subito un'interruzione a causa dell'emergenza pandemica Covid-19, ha predisposto lo schema tipo di regolamento comunale, Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nel rispetto dei principi fondamentali dettati dalla normativa nazionale e regionale in materia, individuando una disciplina di dettaglio per quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale.
Lo schema tipo di regolamento comunale disciplina, in particolare:
a) le modalità per l'apertura di nuovi esercizi di acconciatore e/o estetista, per il trasferimento della sede operativa di quelli già esistenti e per il subingresso nell'esercizio di un'attività, in proprietà o in gestione, sia per atto fra vivi, sia a causa di morte;
b) i presupposti per l'esercizio delle attività;
c) le modalità di svolgimento delle attività;
d) le condizioni igienico-sanitarie, sia soggettive, relative alle persone, sia oggettive, relative ai locali e alle attrezzature, da osservare per l'esercizio delle attività;
e) i presupposti e le modalità di attuazione e di esercizio dell'affitto di poltrona, per l'attività di acconciatore, dell'affitto di cabina, per l'attività di estetista e dell'affitto di postazione, per l'attività di tatuaggio e piercing, quale forma di lavoro condiviso o coworking oggetto della circolare del MISE prot. n. 16361 del 31 gennaio 2014;
f) gli orari e le funzioni di controllo successivo e di vigilanza che devono essere svolti dai Comuni e dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS competenti per territorio.
Lo schema tipo di regolamento comunale prevede, inoltre, il superamento della fase transitoria prevista dall'articolo 6, comma 7 della legge n. 174 del 2005, che garantiva a coloro che, alla data del 17 settembre 2005, fossero in possesso della qualifica di barbiere il diritto di svolgere l'attività. La legge citata, infatti, superando le precedenti differenziazioni tra barbiere, parrucchiere per uomo e parrucchiere per donna, ha introdotto la figura professionale di acconciatore che si rivolge indifferentemente a soggetti maschili o femminili, avendo come obiettivo professionale l'intervento sui capelli o sulla barba.
Con specifico riferimento alle attività di tatuaggio e piercing, in assenza di una normativa nazionale che individui la relativa figura professionale, viene chiarito che le medesime continuano ad essere disciplinate dalle "Linee Guida del Ministero della Sanità per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza", di cui alle Circolari n. 2.9/156 del 5 febbraio 1998 e n. 2.8/63 del 16 luglio 1998, nonché dalla deliberazione della Giunta regionale n. 11 del 9 gennaio 2013 recante "Nuovi indirizzi regionali per tutelare la salute della popolazione in connessione alle attività di tatuaggio e piercing". Pertanto, per tali attività, lo schema tipo di regolamento comunale opera un rinvio alle suddette direttive regionali e si limita a disciplinare le fattispecie sopravvenute, come l'affitto di postazione, non previste dalla citata deliberazione della Giunta regionale n. 11 del 2013.
Si precisa che sullo schema tipo di regolamento comunale in oggetto l'Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), richiesto di un parere ai sensi dell'articolo 13, comma 4 della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31, ha espresso all'unanimità parere favorevole nella seduta del 30 settembre 2022.
Si precisa altresì che i contenuti dello schema tipo di regolamento di cui trattasi sono stati condivisi con le Associazioni delle categorie interessate maggiormente rappresentative a livello regionale.
Tutto ciò premesso, si propone l'approvazione dello schema tipo di "Regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing", Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
 

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista";
VISTA la legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina dell'attività di estetista";
VISTA la legge 17 agosto 2005, n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore";
VISTA la legge regionale 27 ottobre 2009, n. 28 "Disciplina dell'attività di acconciatore";
VISTA la legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 "Istituzione del Consiglio delle autonomie locali";
RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta regionale n. 440 del 23 febbraio 2010, n. 11 del 9 gennaio 2013, n. 988 del 12 luglio 2019 e n. 1867 del 17 dicembre 2019;
VISTO il parere favorevole espresso nella seduta del 30 settembre 2022 dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Autonomie Locali;
SENTITE le organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative a livello regionale;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
 

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema tipo di "Regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing", Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che lo schema tipo di "Regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing" Allegato A al presente provvedimento sostituisce integralmente lo schema tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 440 del 23 febbraio 2010;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
 

ALLEGATO A

SCHEMA TIPO DI "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING"


Normativa di riferimento:

Legge 17.08.2005 n. 174

Disciplina dell’attività di acconciatore

Legge regionale 27.10.2009 n. 28

Disciplina dell’attività di acconciatore

Legge 04.01.1990 n. 1

Disciplina dell’attività di estetista

Legge regionale 27.11.1991 n. 29

Disciplina dell’attività di estetista

D.M. Sviluppo Economico 15.10.2011 n. 110

Regolamento di attuazione dell’articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista

D.M. Sviluppo Economico 12.05.2015 n. 206

Regolamento recante modifiche al decreto 12 maggio 2011, n. 110, concernente il regolamento di attuazione dell’articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetista

Legge regionale 8.10.2018, n. 34

Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto

Circolare Ministero della Sanità 05/02/1998 n° 2.9/156

Linee Guida del Ministero della Sanità per l’esecuzione di procedure di tatuaggio e

piercing in condizioni di sicurezza

Circolare Ministero della Sanità 16/07/1998 n° 2.8/633

Chiarimenti fomiti dal Consiglio Superiore di Sanità

DGR n. 11 del 9.01.2013

Nuovi indirizzi regionali per tutelare la salute della popolazione in connessione alle attività di tatuaggio e

piercing

 

CAPO PRIMO - Disposizioni generali
Art. 1 - Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito del territorio comunale, l'attività di acconciatore (termine comprensivo delle vecchie accezioni di “parrucchiere” e “barbiere”) e di estetista siano esse esercitate da imprese individuali o in forma di società di persone o di capitale, svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, con accesso a chiunque ne faccia richiesta oppure riservato a cerchie determinate di persone, definite dalla normativa vigente richiamata all'articolo 4.
2. Il presente regolamento, per quanto espressamente previsto, si applica altresì alle attività di tatuaggio e piercing.
3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 7 della legge 17 agosto 2005 n. 174, l'attività di barbiere può continuare ad essere svolta esclusivamente da coloro che alla data del 17 settembre 2005 erano in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
a) qualifica di barbiere;
b) esercitavano o avevano in precedenza esercitato l'attività di barbiere.
4. Quando le attività di cui al comma 1 sono esercitate in palestre, clubs, circoli privati, luoghi di cura o di riabilitazione, ospedali, luoghi di detenzione, caserme, ricoveri per anziani, strutture ricettive o in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita a favore dei soci o per la promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle disposizioni del presente regolamento e gli addetti all'esercizio dell'attività devono essere in possesso dei prescritti requisiti professionali.
5. Non sono soggette al presente regolamento:
a) le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona, ma soltanto la produzione di un bene commerciale;
b) le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 7 luglio 1934, n. 1265.

Art. 2 - Esercizio dell’attività
1. L'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista, nell'ambito del territorio comunale, è subordinato a previa presentazione di apposita segnalazione certificata di inizio attività (di seguito “SCIA”) ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. La SCIA, corredata delle autocertificazioni e delle attestazioni relative al possesso dei requisiti previsti dalla normativa di cui all'articolo 4, costituisce titolo per l'avvio immediato dell'attività ed è valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati.
3. Fermo il divieto di esercitare le attività di cui al comma 1 in forma ambulante o di posteggio o presso l'abitazione privata del cliente - salvo le eccezioni di seguito precisate - i titolari, soci, dipendenti o collaboratori delle imprese titolate all'esercizio dell'attività di acconciatore o di estetista in sede fissa, in possesso dei prescritti requisiti professionali, possono esercitare l'attività presso la sede designata dal cliente, anche nei giorni festivi, in caso di sua malattia o altra forma di impedimento fisico oppure nel caso in cui il cliente sia impegnato in manifestazioni legate allo sport, alla moda e allo spettacolo o in occasione di cerimonie, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dall'articolo 16, comma 9.
4. Il titolare di un'impresa di estetista o di acconciatore può, in via non esclusiva, effettuare specifici trattamenti presso i locali di altre imprese della medesima tipologia.

Art. 3 - Condizioni per lo svolgimento dell’attività
1. Le attività di acconciatore e di estetista possono essere svolte anche unitamente in uno stesso esercizio, nel rispetto delle normative di riferimento di rango superiore, da una stessa impresa o da imprese diverse, purché ciascuna sia in possesso di distinti titoli abilitativi e il titolare o il responsabile tecnico sia in possesso dei rispettivi requisiti professionali, fatte in ogni caso salve le disposizioni urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza.
2. Nei casi di cui al comma 1, il ramo d'azienda corrispondente a ciascuna tipologia di attività può essere ceduto o trasferito distintamente in altra sede.
3. Per ogni sede/unità locale dell'impresa esercente le attività di acconciatore e di estetista, deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale. Il responsabile tecnico è iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della SCIA.
4. Il responsabile tecnico designato deve garantire una costante presenza durante tutto l'orario di apertura dell'esercizio e, in particolare, durante l'esecuzione delle prestazioni e dei trattamenti indicati all'articolo 4 rispettivamente per l'attività di acconciatore e di estetista.
5. Per le attività di acconciatore e di estetista, in caso di mancata sostituzione dell'unico responsabile tecnico designato, l'attività deve essere sospesa e può essere ripresa soltanto dopo la presentazione della SCIA di designazione del nuovo responsabile tecnico allo sportello unico attività produttive (di seguito “SUAP”) competente per il territorio in cui si svolge l'attività.
6. Quando si è provveduto alla designazione di più responsabili tecnici per ciascuna delle attività di cui al comma 1 e per la medesima sede dell'impresa, la SCIA di cui al comma 5 deve essere presentata anche nel caso di variazione di uno qualsiasi dei responsabili tecnici designati.

Art. 4 - Definizioni
1. ACCONCIATORE: attività disciplinata dalla legge n. 174 del 2005 e dalla legge regionale n. 27 ottobre 2009, n. 28 comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare. Gli acconciatori, nell'esercizio delle loro attività, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico limitatamente al taglio, limatura e laccatura delle unghie tradizionalmente complementari all'attività principale.
2. ESTETISTA: attività disciplinata dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 e dalla legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 comprendente tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, ivi compresi i trattamenti di abbronzatura o la sauna (con esclusione di quella messa a disposizione, all'interno di strutture ricettive, a uso esclusivo degli ospiti e con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all'attività principale della struttura ricettiva), la ginnastica estetica, il massaggio estetico, con esclusione del massaggio terapeutico, l'attività di onicotecnica (consistente nell'attività di apposizione o realizzazione, attraverso resine, gel o altre sostanze, di unghie finte, con o senza preparazione dell'unghia e della pelle che la contorna), il disegno epidermico e il trucco semipermanente a condizione che l'impresa sia in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 11 del 9 gennaio 2013 per l'attività di tatuaggio.
L'attività di estetista può essere svolta sia mediante tecniche manuali sia con l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui alla legge n. 1 del 1990 e al D.M. Sviluppo Economico 15 ottobre 2011 n. 110, come modificato dal D.M. Sviluppo Economico 12 maggio 2015 n. 206 e con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla normativa vigente.
3. TATUATORE: attività disciplinata dalle “Linee Guida del Ministero della Sanità per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza” - Circolari del 05/02/1998 n. 2.9/156 e del 16/07/1998 n. 2.8/63 - e dalla DGR n. 11 del 2013, che consiste nella tecnica di colorazione permanente di parti del corpo, ottenuta con l'introduzione intradermica di pigmenti mediante l'uso di apparecchiature utilizzanti aghi o strumenti taglienti spinti da energia manuale o di diversa fonte e finalizzata a formare disegni o figure indelebili e permanenti o semipermanenti.
4. PIERCER: attività disciplinata dalle “Linee Guida del Ministero della Sanità per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza” - Circolari del 05/02/1998 n. 2.9/156 e del 16/07/1998 n. 2.8/63 - e dalla DGR n. 11 del 2013, che consiste nella perforazione di varie parti del corpo umano allo scopo di inserirvi anelli o oggetti ornamentali in metallo di diversa forma e dimensione.

Art. 5 - Attività svolte presso l'abitazione
1. Le attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercer possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali siano distinti e separati da quelli di civile abitazione e con loro non direttamente comunicanti, abbiano un ingresso autonomo e una destinazione d'uso compatibile con gli strumenti urbanistici comunali. In tali locali devono essere consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla legge, dal presente regolamento - con particolare riguardo alle “Nonne igienico sanitarie” di cui al capo III - e, con riferimento all'attività di tatuaggio e piercing, dalla DGR n. 11 del 2013.
2. Nel caso di cui al comma 1 e comunque quando l'esercizio non ha accesso diretto dalla pubblica via, ovunque sia ubicata l'attività, l'esercente deve apporre all'esterno, in modo ben visibile al pubblico, apposita targa o tabella indicante l'insegna dell'azienda e la tipologia di attività esercitata.

Art. 6 - Attività didattiche
1. Le attività di acconciatore e di estetista, esercitate a fini didattici da soggetti diversi dagli organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19, sono soggette a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio su apposita modulistica pubblicata sul sito istituzionale del Comune anche attraverso il rinvio alle piattaforme sulle quali è disponibile la modulistica informatizzata.
2. L'esercizio dell'attività è subordinato alle seguenti condizioni:
a) abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche;
b) idoneità igienico - sanitaria delle aule per utilizzo ad uso didattico;
c) accessibilità dall'esterno e all'interno alle persone con impedita o ridotta capacità motoria e presenza di un servizio igienico attrezzato per questo scopo.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche quando l'attività didattica è svolta in locali autorizzati all'esercizio professionale dell'attività.

Art. 7 - Affitto di poltrona/cabina o postazione
1. Le attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing possono essere svolte anche congiuntamente in uno stesso esercizio da una stessa impresa o da imprese diverse, purché ciascuna sia in possesso di distinti titoli abilitativi, fatte in ogni caso salve le disposizioni urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nonché, per quanto riguarda l'attività di tatuaggio e piercing, le disposizioni di cui alla DGR n. 11 del 2013.
2. La condivisione di una stessa sede/unità locale da parte di soggetti diversi - esercenti la medesima attività - può dar luogo all'affitto di poltrona/cabina o postazione, regolato da apposito contratto fra titolare dell'attività che concede una parte dei propri locali e delle attrezzature pertinenti in uso ad altro soggetto abilitato (utilizzatore) che svolge la sua stessa attività in piena autonomia, previa presentazione di specifica SCIA da predisporre su apposita modulistica pubblicata sul sito istituzionale del Comune anche attraverso il rinvio alle piattaforme sulle quali è disponibile la modulistica informatizzata.
3. L'utilizzatore dovrà allegare alla SCIA la seguente documentazione:
- elaborato grafico in scala 1:100 con individuazione della postazione e della parte dei locali di uso esclusivo dell'utilizzatore oltre che delle parti di uso comune;
- copia del contratto di affitto di poltrona/cabina o postazione a firma congiunta dal quale sia agevole distinguere le diverse attività da svolgersi autonomamente nel medesimo locale, le relative responsabilità, nonché le attrezzature e le apparecchiature (in caso di attività di estetista) e le concrete modalità di utilizzo delle stesse. Qualora con il contratto d'affitto non siano individuati spazi di uso esclusivo dell'utilizzatore, tutte le imprese esercenti l'attività nella medesima unità immobiliare sono ritenute solidalmente responsabili per le parti comuni e le attrezzature e le apparecchiature utilizzate in comune.
4. Nello svolgimento dell'attività è necessario che ogni impresa indichi chiaramente i propri segni distintivi quali: ditta, insegna, eventuale marchio e nominativo della persona in possesso dei requisiti professionali o, in caso di attività di tatuaggio e piercing, di idoneità soggettiva in modo da non generare confusione nel cliente in relazione al soggetto che fornisce la prestazione.

CAPO SECONDO - Norme per l'esercizio delle attività
Art. 8 - Contenuto della SCIA
1. Per le attività di estetista e di acconciatore, la SCIA deve essere presentata al SUAP competente per territorio su apposita modulistica pubblicata sul sito istituzionale del Comune anche attraverso il rinvio alle piattaforme sulle quali è disponibile la modulistica informatizzata. I contenuti dichiarativi, le autocertificazioni e la documentazione obbligatoria da allegare alla SCIA sono quelli adottati a livello nazionale e regionale ai sensi del D.lgs. 222/2016 e dei successivi Accordi Stato, Regioni e Autonomie Locali. In particolare, nella SCIA deve essere attestato il possesso:
a) dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
b) dei requisiti professionali o, in caso di esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing, dell'idoneità soggettiva, previsti dalle normative richiamate all'articolo 4, da parte del responsabile tecnico;
c) di locali aventi la richiesta destinazione d'uso e conformi ai requisiti strutturali previsti dal presente regolamento per l'attività di acconciatore e di estetista e dalla DGR n. 11 del 2013 per le attività di tatuaggio e piercing.
2. A pena di inammissibilità, la SCIA dovrà essere corredata della seguente documentazione:
a) elaborato grafico dei locali in se. 1:100, firmato digitalmente da un professionista abilitato, con indicazione per ogni locale delle superfici di calpestio, delle altezze, dei rapporti di finestratura illuminante ed apribile e delle destinazioni d'utilizzo, comprensivo di layout a descrizione dell'organizzazione dell'attività e delle attrezzature/apparecchiature (postazioni di lavoro, cabine/box, zona attesa, zona reception, lavabi per il lavaggio delle attrezzature e degli utensili, servizi igienici, docce, spogliatoio del personale con armadietti, magazzino, deposito del materiale in uso nell'esercizio, deposito dei prodotti, deposito del materiale per le pulizie, contenitore dei rifiuti, contenitore per la biancheria sporca, ecc.);
b) dichiarazione di conformità di cui al D.M. n. 37/2008, aggiornata alle nonne di sicurezza, relativa all'impianto elettrico installato nei locali oppure, nel caso di impianto esistente prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 37/2008 ed invariato alla data di presentazione della SCIA, dichiarazione di rispondenza di cui all'art. 7, comma 6 del D.M. n. 37/2008.
3. La sussistenza del titolo per l'esercizio dell'attività è comprovata da copia della SCIA da cui risulti la data di presentazione al SUAP.

Art. 9 - Informazione alla clientela
1. Nell'esercizio in cui è svolta l’attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing devono essere esposti al pubblico in modo visibile:
- la SCIA riferita all'attività (nei locali sede dell'attività);
- le tariffe di ogni singola prestazione (nei locali sede dell'attività);
- l'orario e i giorni di apertura e chiusura dell'esercizio (in modo visibile dall'esterno);
- il periodo di chiusura per ferie (in modo visibile dall'esterno);
- il periodo di sospensione dell'attività.

Art. 10 - Subingresso, trasferimento di sede e variazione dei locali e del responsabile tecnico
1. Con riferimento alle attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing il subingresso, inteso come trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività per atto tra vivi o mortis causa, le modifiche dei locali (riduzione, ampliamento e/o diversa distribuzione dei locali), il trasferimento della sede dell'attività e la variazione del responsabile tecnico sono soggetti a SCIA da presentare al SUAP competente per territorio con le stesse modalità già indicate all'articolo 8, primo capoverso. La SCIA dovrà essere presentata contestualmente al verificarsi della nuova situazione di fatto e il subingresso, in particolare, trattandosi di vero e proprio titolo abilitante, dovrà essere presentato al SUAP prima dell'inizio effettivo dell'attività.
2. In caso di subingresso senza modifica dei locali la SCIA dovrà contenere l'attestazione del subentrante che nulla è cambiato per quanto riguarda la disposizione dei locali e delle attrezzature.
3. In caso di subentro mortis causa, la SCIA di subingresso può essere presentata dagli eredi o da un loro rappresentante entro un anno dalla morte del titolare, ma per l'esercizio dell'attività dovrà essere individuato un responsabile tecnico in possesso della necessaria abilitazione professionale o, in caso di attività di tatuaggio e piercing, idoneità soggettiva.
4. In caso di invalidità, di morte, di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare, gli aventi diritto, indicati dall'articolo 5, comma 3, della legge 8 agosto 1985, n. 443, possono continuare l'esercizio dell'impresa per un periodo massimo di cinque anni, o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, anche in mancanza del requisito dell'abilitazione professionale, purché sia preventivamente individuato, tramite SCIA da presentare al SUAP competente per territorio, un responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali o, in caso di attività di tatuaggio e piercing, dell'idoneità soggettiva.
5. In caso di variazione del rappresentante legale, della ragione o denominazione sociale o della compagine societaria, senza che siano intervenute modifiche ai locali o variazioni del responsabile tecnico, deve esserne data Comunicazione al SUAP, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, con le stesse modalità già indicate all'articolo 8, primo capoverso.
6. Ogni aggiunta o dismissione delle apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico di cui alla legge n. 1 del 1990 e al D.M. Sviluppo Economico 15 ottobre 2011 n. 110, come modificato dal D.M. Sviluppo Economico 12 maggio 2015 n. 206, utilizzate nell'esercizio dell'attività di estetista, comporta l'obbligo di aggiornamento del relativo elenco conservato presso i locali di esercizio dell'attività.

Art. 11 - Sospensione e divieto di prosecuzione dell’attività
1. Il Comune dispone la sospensione dell'attività per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori di adeguamento dei locali alle prescrizioni dell'ULSS competente.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, lettera b) della legge regionale n. 28 del 2009, e dall'articolo 9, comma 3, lettera c) della legge regionale n. 29 del 1991, l'esercizio dell'attività di estetista non può essere sospeso per un periodo superiore a tre mesi e quella di acconciatore per un periodo superiore a 180 giorni consecutivi.
3. Il periodo massimo di sospensione di cui al comma 2 si applica anche nel caso di assenza o di variazione dell'unico responsabile tecnico designato ai sensi dell'articolo 3, comma 5.
4. L'esercente l'attività di estetista e di acconciatore deve comunicare al SUAP competente per territorio, con le stesse modalità indicate all'articolo 8, primo capoverso, la sospensione volontaria dell'attività qualora si protragga per periodi superiori ai 60 giorni continuativi.

Art. 12 - Cessazione dell'attività
1. In caso di cessazione dell'attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing per chiusura definitiva o per subingresso o per trasferimento di sede, il titolare o il rappresentante legale dell’impresa che cessa o il suo avente causa a qualsiasi titolo, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, devono darne Comunicazione al SUAP con le stesse modalità indicate all'articolo 8, primo capoverso.

CAPO TERZO - Norme igienico sanitarie
Art. 13 - Vigilanza igienico - sanitaria
1. L'accertamento del rispetto dei requisiti igienico - sanitari di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 18, nonché della corrispondenza delle apparecchiature in uso nell'attività di estetista a quelle di cui all'Allegato 1 al D.M. Sviluppo Economico 12 maggio 2015 n. 206, spetta ai Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS territorialmente competente.
2. Gli esercenti le attività disciplinate dal presente regolamento hanno l'obbligo di esibire agli organi di vigilanza, presso i locali dove è svolta l'attività, la SCIA o altro titolo abilitativo all'esercizio delle medesime attività.

Art. 14 - Requisiti dei locali
1. Nel caso di esercizio congiunto delle attività di cui all'articolo 4 i locali adibiti a ciascuna attività devono essere funzionalmente distinti e separati da parete. Nel caso di pareti non a tutta altezza, queste devono avere comunque altezza compresa tra 2.10 e 2.20 m.
Possono, comunque, essere in comune tra le diverse attività l'ingresso, la sala d'attesa, lo spogliatoio e il servizio igienico, utilizzabile sia dal personale che dai clienti.
2. Le attività di cui al comma 1 devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi, separati, distinti e non direttamente comunicanti con quelli in cui sono esercitate altre attività con le quali possono avere in comune esclusivamente l'ingresso, anche quando coincide con la zona di esposizione di un'attività commerciale e lo spazio attesa. Lo spazio attesa può essere ricavato anche in corrispondenza dell'ingresso, purché risulti adeguatamente arredato con posti a sedere, direttamente comunicante con i locali in cui sono svolte le attività di cui al comma 1 e separato dalle altre attività anche con elementi di arredo.
3. I locali di esercizio delle attività di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti di agibilità prescritti dalle nonne e dai regolamenti edilizi e dei requisiti igienico sanitari previsti all'articolo 16. Inoltre, devono essere realizzati in conformità alle vigenti nonne statali e regionali in materia di igiene, prevenzione antincendio e sicurezza nei luoghi di lavoro ed essere dotati di impianti rispondenti alle norme vigenti in materia.

Art. 15 - Requisiti minimi igienico - sanitari dei locali
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli immobili in cui vengono avviate nuove attività di cui all'articolo 4 devono presentare i seguenti requisiti minimi igienico - sanitari:
a) un numero di locali adeguato ai volumi di attività e di superficie conforme a quanto stabilito dai regolamenti edilizi comunali. Ciascuna tipologia di attività deve disporre di un locale di lavoro con una superficie minima di almeno 9 metri quadrati. La superficie complessiva dell'area di lavoro, in rapporto al numero di addetti, non potrà essere inferiore a 9 metri quadrati per il primo posto di lavoro e a ulteriori 5 metri quadrati per ogni successivo;
b) in aggiunta all'area di lavoro di cui alla lettera a) devono essere previsti:
un locale o spazio destinato all'attesa della clientela, aerato ed illuminato naturalmente o, qualora non sia tecnicamente possibile, provvisto di aerazione artificiale;
un bagno aerato naturalmente o artificialmente, con pareti lavabili fino a metri 2, dotato di locale antibagno, con porta a chiusura automatica e con apertura verso l'esterno, attrezzato esclusivamente con lavabo, rubinetteria a comando non manuale, sapone liquido e asciugamani a perdere;
un locale o spazio (non identificabile con l'antibagno o il servizio igienico) adibito ad uso spogliatoio, attrezzato con armadietti a doppio scomparto in materiale lavabile e disinfettabile e in numero equivalente a quello degli operatori;
un locale adibito a ripostiglio per il deposito di materiali in uso nell'esercizio, compresi i prodotti e le attrezzature per la pulizia nonché i contenitori per i rifiuti e per la biancheria sporca. Nel ripostiglio possono essere poste le macchine per il lavaggio e l'asciugatura della biancheria nonché un lavello dotato di acqua calda e fredda per il lavaggio degli stracci;
un locale o spazio (non identificabile con l'antibagno o il servizio igienico) dedicato in modo esclusivo al lavaggio e al trattamento delle attrezzature e degli utensili utilizzati nell'attività, attrezzato con acqua calda e fredda, piano di lavoro, armadietti o ripiani per il deposito del materiale pulito:
c) i locali e/o spazi di lavoro e il locale o spazio di attesa di cui alle lettere a) e b) devono: avere un'altezza non inferiore a 2,70 metri, salvo diverse altezze previste dalle nonne regolamentari locali. Quando i regolamenti edilizi comunali consentono altezze inferiori, la superficie di ciascun locale di lavoro e dei box di cui alla lettera d) deve essere proporzionalmente più ampia in modo da garantire la stessa cubatura. Se nell'attività sono impiegati più di 5 addetti, compresi i soci e i titolari, o in caso di attività dove vengono eseguite lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria, i locali devono avere un'altezza minima di 3 metri;
essere dotati di una superficie illuminante minima pari a 1/10 della superficie in pianta del locale;
avere una quota apribile pari a 1/20 della superficie del pavimento e uniformemente distribuita in modo da favorire il ricambio dell'aria (di nonna la porta d’ingresso non è considerata). Qualora tale rapporto non sia tecnicamente realizzabile, sarà possibile, per non più del 50%, integrare l'aerazione naturale con una ventilazione meccanica realizzata nel rispetto delle indicazioni dettate dalla DGR n. 1887 del 27 maggio 1997 (Circolare 13/97) e della nonna UNI 10339;
avere i pavimenti e i rivestimenti delle pareti, fino a metri 2,00 di altezza, impermeabili e perfettamente lavabili nonché realizzati con materiali resistenti ai disinfettanti di comune impiego;
d) nel caso di struttura organizzata in aree o settori operativi separati, la superficie minima calpestatole di ciascun box non dovrà essere inferiore a metri quadrati 6,00. La superficie minima calpestabile potrà essere di metri quadrati 4 nei box adibiti esclusivamente ai trattamenti di: manicure e pedicure estetico; pulizia, trucco e altri trattamenti del viso; solarium viso; solarium integrale ad assetto verticale detto doccia. Le pareti divisorie dei box non potranno essere indicativamente di altezza superiore a metri 2,20; lo spazio libero tra il soffitto e le pareti divisorie non potrà comunque risultare inferiore a metri 0,50.
2. Gli immobili di cui al comma 1, nonché quelli risultanti da ristrutturazioni e ampliamenti di immobili in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono già in esercizio le attività di cui all'articolo 4 devono essere dotati di almeno un servizio igienico con le caratteristiche di cui al comma 1, lettera b), secondo allinea.
Dovranno essere previsti almeno due servizi igienici, uno per gli addetti e uno per i clienti, nei seguenti casi, vincolanti:
a) sempre, quando gli addetti sono in numero superiore a 5 (compresi il titolare e i soci);
b) oppure, quando la superficie utile complessiva in cui è svolta l'attività singola o congiunta è superiore a metri quadrati 70. Per superficie utile complessiva si intende la sala di attesa e i locali di lavoro e sono escluse le pertinenze, ad es. bagni, magazzini, spogliatoi, ecc.
3. Per le attività svolte presso il domicilio dell'esercente i locali adibiti all'esercizio dell'attività professionale devono essere dotati di uno “Spazio Attesa” e di un servizio igienico ad esclusiva disposizione dell'attività avente le caratteristiche di cui al comma 1, lettera b), secondo allinea.
4. I locali o box in cui sono effettuati trattamenti manuali al corpo o al viso devono essere dotati di: lavandino con acqua corrente calda e fredda e con scarico collegato alla rete fognaria; distributore di sapone liquido; distributore di salviette a perdere o di asciugamani monouso.
5. È obbligatoria l'installazione di una box doccia qualora nell'esercizio si effettuino trattamenti al corpo manuali o con apparecchiature quali massaggi, applicazioni di fanghi o di calore, solarium integrale ad assetto orizzontale, bagno turco, bagno di vapore e sauna. L’accesso al box doccia non può avvenire direttamente dal servizio igienico, qualora sia l'unico presente nell'esercizio e, in ogni caso, deve avvenire senza transito per la sala/spazio d'attesa.
6. I locali in cui si svolge l'attività devono essere dotati di recipienti idonei al contenimento e alla raccolta separata delle varie tipologie di rifiuti prodotti nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento comunale di raccolta e asporto R.S.U.; in particolare, i contenitori per i rifiuti devono essere chiudibili. Tutti i rifiuti devono essere raccolti e smaltiti secondo le nonne vigenti in materia; i rifiuti taglienti o pungenti, ancorché monouso, devono essere smaltiti, tramite ditta autorizzata, come rifiuto sanitario pericoloso a rischio infettivo utilizzando un apposito imballaggio rigido.
7. L'attività di onicotecnico, con esclusione dei trattamenti di manicure e pedicure estetico, può essere svolta anche in spazi aperti all'interno dell'area di lavoro.
8.1 locali in cui sono esercitate le attività di tatuaggio e piercing devono presentare i requisiti igienico - sanitari previsti nell'Allegato A "Nuovi indirizzi regionali per tutelare la salute della popolazione in connessione alle attività di tatuaggio e piercing" alla DGR n. 11 del 2013.

Art. 16 - Requisiti igienico - sanitari delle attrezzature e delle dotazioni tecniche
1. Le attività di cui all'articolo 4 devono essere dotate di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio dotato di sportelli per quella pulita.
2. Le attività di cui al comma 1 devono essere fomite di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente per poter essere cambiati ad ogni servizio; di rasoi, forbici, pennelli ed accessori in proporzione alle dimensioni dell'esercizio e al numero dei lavoranti nonché di una cassetta pronto soccorso.
3. Il mobilio e l'arredamento dei locali devono presentare caratteristiche costruttive tali da permetterne una completa pulizia giornaliera e una periodica disinfezione. I sedili, ove presenti, devono essere rivestiti con materiale lavabile.
4. L'utilizzo delle attrezzature e delle dotazioni tecniche deve soddisfare i seguenti requisiti:
a) per i sedili provvisti di poggiacapo si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della carta o del telo da utilizzare una sola volta per ogni cliente: in tutti i tipi di esercizi devono essere altresì cambiati di volta in volta, per ogni cliente, gli asciugamani e gli accappatoi, mentre negli esercizi di estetica devono essere cambiate volta per volta le coperture dei lettini di lavoro;
b) la strumentazione e i materiali utilizzati devono essere preferibilmente di tipo monouso e, dopo l'utilizzo, devono essere raccolti e smaltiti secondo le modalità previste dall’articolo 15, comma 6. In particolare, le attrezzature esclusivamente monouso, come le lame per rasoio, a qualunque uso siano dirette, devono essere eliminate dopo ogni prestazione;
c) gli strumenti acuminati o taglienti, se non monouso, devono essere sostituiti dopo ogni prestazione e, prima della successiva utilizzazione, devono essere lavati, spazzolati, disinfettati e sterilizzati;
d) ogni parte di tutte le apparecchiature ed attrezzature che hanno diretto contatto con l'utente devono essere rimuovibili in modo da essere sostituite dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva, qualora non siano monouso, sottoposte a trattamenti di pulizia, disinfezione o sterilizzazione, in rapporto al tipo di materiale in cui sono realizzate;
e) gli strumenti che non sono monouso e non sono sterilizzabili o non possono essere sottoposti alla relativa procedura, dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva, devono essere sostituiti nonché lavati, spazzolati e disinfettati;
f) la sterilizzazione, ove prevista, si ottiene con l'applicazione di calore mediante l’impiego dei seguenti apparecchi, da utilizzare secondo le indicazioni del costruttore:
autoclave;
sterilizzatore;
con l’eventuale ulteriore impiego dei Raggi Ultravioletti UV per il mantenimento della sterilizzazione.
Gli apparecchi per la sterilizzazione devono essere sottoposti a periodici controlli o verifiche al fine di accertarne il buon funzionamento in conformità a quanto previsto dai relativi manuali d'uso;
g) gli strumenti che non possono essere sottoposti a sterilizzazione sono sottoposti a disinfezione ad alto livello;
h) in attesa di utilizzazione, gli strumenti sterilizzati o disinfettati ad alto livello devono essere riposti in appositi contenitori sterilizzati o disinfettati ad alto livello. A tal fine possono essere utilizzati apparecchi espositori con lampade germicide.
5. In caso di ferite accidentali dei clienti devono essere utilizzati esclusivamente creme o gel emostatici confezionati in tubo.
6. Gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico impiegati nell'attività di estetista devono rispettare le nonne d'uso indicate nell'Allegato 2 al D.M. Sviluppo Economico n. 206 del 2015.
7. In tutti i locali in cui sono utilizzate attrezzature o parti di apparecchiature a contatto con persone, l'impianto elettrico dei locali deve soddisfare le nonne CEI 64-8/7, v2.
8. In caso di affitto di poltrona/cabina o postazione di cui all'articolo 7 è necessario che:
- i beni strumentali utilizzati (attrezzature e apparecchiature di lavoro, comprese quelle destinate alla disinfezione e sterilizzazione, ecc.) e le relative forniture (materiale d'uso, deposito del pulito e dei prodotti, deposito del materiale sporco e deposito rifiuti speciali) siano distinti ed utilizzati separatamente:
- ciascuna impresa definisca autonome procedure di disinfezione ad alto livello e/o sterilizzazione delle proprie attrezzature non monouso:
- ciascuna impresa provveda alla pulizia e disinfezione delle eventuali superfici di lavoro utilizzate in comune (es. poltrone lavatesta, lavandini, zone lavaggio attrezzature, ecc.).
9. Le prestazioni di attività di acconciatore che possono essere eseguite presso la sede designata dal committente sono quelle definite dall'articolo 4 purché sia fatto uso di strumenti monouso o preventivamente disinfettati, sterilizzati e adeguatamente conservati fino al loro utilizzo: dovrà essere garantito il corretto smaltimento dei rifiuti derivanti da tale attività. Le prestazioni di attività di estetica che possono essere eseguite presso la sede designata dal committente sono:
- le manicure/pedicure da effettuare con kit monouso sterilizzati e il make - up:
- tutte le altre attività che non richiedono l'utilizzo di strumentazione e/o attrezzature complesse.

Art. 17 - Norme igieniche per l'esercizio delle attività
1. I locali, le attrezzature, le apparecchiature e gli strumenti utilizzati devono essere tenuti in condizioni ottimali di pulizia, igiene e manutenzione. Durante le pulizie è bene utilizzare guanti in gomma per la protezione delle mani. I servizi igienici devono essere puliti almeno una volta al giorno e ogni volta se ne presenti la necessità. Il materiale utilizzato per la pulizia dei servizi igienici deve essere lavato e trattato con derivati del cloro e non deve essere impiegato per pulire altri locali.
2. Sono tenuti in perfette condizioni di pulizia e puliti dopo ogni utilizzazione con soluzioni detergenti e disinfettanti: le vasche, le apparecchiature per l'abbronzatura, gli impianti di sauna, il bagno turco e il bagno di vapore.
3. Sono tenuti in perfette condizioni di pulizia e puliti con soluzioni detergenti e disinfettanti nonché protetti con lenzuoli monouso: i carrelli, le poltrone e i lettini per massaggi e per altre prestazioni in ambito estetico.
4. Ogni capo di biancheria utilizzato è sostituito dopo ciascuna prestazione. La biancheria usata è lavata con temperatura a 90 gradi centigradi o, comunque, con temperature non inferiori a 60 gradi centigradi, preferibilmente usando un disinfettante, compresa la candeggina, prima dell'ultimo risciacquo.
5. A tutti gli operatori è fatto obbligo di utilizzare adeguati indumenti da lavoro dedicati all'uso esclusivo nell'attività, in tessuto adatto a garantire la pulizia e il decoro.
6. Gli operatori assicurano l'igiene delle mani tramite unghie corte e pulite; assenza, durante i trattamenti, di anelli e preferibilmente anche di bracciali e orologi; cura e protezione di eventuali abrasioni, ferite o infezioni; lavaggio accurato, con sapone preferibilmente liquido, all'inizio e al termine dell'attività lavorativa, dopo l'uso dei servizi igienici, dopo aver fumato nonché prima e dopo l'esecuzione di trattamenti che comportino un esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente.
7. In relazione alla valutazione del rischio, è fatto obbligo fuso di dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
8. Fatti salvi gli obblighi informativi previsti per le attività di tatuaggio i piercing dalla DGR n. 11 del 2013, i clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura mediante impiego di prodotti cosmetici devono essere preventivamente informati dall'operatore sulle possibili conseguenze (allergie cutanee, ecc.) derivanti dall'uso dei vari prodotti adoperati.
9. Presso i locali dell'esercizio l'esercente deve conservare:
a) il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività (SCIA);
b) la tracciabilità riguardo:
- elenco delle apparecchiature elettromeccaniche utilizzate e relative certificazioni;
- le schede tecniche delle attrezzature e apparecchiature elettromeccaniche utilizzate e/o, se previste, le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati;
- la gestione rifiuti;
- le misure di prevenzione delle malattie infettive (procedure di sterilizzazione, disinfezione, pulizie dei locali etc.).

Art. 18 - Prodotti utilizzati nell’attività
1. I prodotti cosmetici devono rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia e, in particolare, dal Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici.
2. I pigmenti usati per l'esecuzione dei tatuaggi, del disegno epidermico e del trucco semipermanente devono essere conformi a quanto previsto dalla Risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa AP(2008)1 del 20 febbraio 2008 (Resolution on tattoos and permanent make-up) e s.mi. e dal Regolamento (Ue) 2020/2081 della Commissione del 14 dicembre 2020 che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi o trucco permanente.

Art. 19 - Manifestazioni pubbliche
1. In caso di manifestazioni pubbliche legate allo sport, alla moda e allo spettacolo, le attività di cui all'articolo 4 possono essere svolte a titolo dimostrativo, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari di cui al comma 2, da personale in possesso dei requisiti professionali e/o di idoneità soggettiva previsti dalla normativa vigente. A tal fine, l'organizzatore della manifestazione pubblica presenta previamente al SUAP territorialmente competente apposita Comunicazione allegando l'elenco degli operatori con l'indicazione completa delle loro generalità.
2. Le manifestazioni di cui al comma 1 possono essere esercitate qualora siano predisposte apposite aree attrezzate destinate a titolo esclusivo all'esercizio delle attività, provviste di sistemi per l'igiene delle mani e separate/delimitate mediante pareti facilmente pulibili, con la presenza di contenitori appositi per i rifiuti da smaltire secondo le nonne vigenti in materia e di servizi igienici e spogliatoi per gli operatori. La sterilizzazione degli strumenti per le attività di estetista o di tatuaggio e piercing deve avvenire nelle forme di cui all'articolo 16, comma 4, lettera f), anche in luoghi diversi da quello in cui si svolge la manifestazione pubblica. L'Azienda ULSS verifica l'idoneità del luogo allo svolgimento della manifestazione pubblica.

CAPO QUARTO - Orari
Art. 20 - Orari
1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico delle attività di cui all'articolo 4 sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e sono fissati con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni di categoria imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello locale.
2. Salvo quanto previsto al comma 3, gli esercizi possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.
3. Gli esercizi osservano la chiusura domenicale e festiva salve le giornate di deroga concesse dal comune secondo le modalità di cui al comma 1.
4. Nei centri commerciali l'orario di apertura adottato è conforme a quello applicato a tutte le attività facenti parte dei medesimi.
5. E concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.
6. Non sussiste alcun obbligo per gli esercenti di dare comunicazione al Comune degli orari di apertura e chiusura al pubblico prescelti.

CAPO QUINTO - Controlli e sanzioni
Art. 21 - Vigilanza e Controlli
1. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per 1'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento, fatte salve le competenze dell'Azienda ULSS in materia di accertamenti di igiene sanitaria. A tal fine gli incaricati alla vigilanza e al controllo possono accedere nei locali in cui è esercitata l'attività.

Art. 22 - Sanzioni amministrative pecuniarie
1. Le trasgressioni alle disposizioni del presente regolamento sono accertate e punite secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. L'applicazione delle sanzioni amministrative è di competenza del comune nel cui territorio sono accertate le trasgressioni. Il comune introita i relativi proventi.
3. Gli importi delle sanzioni relative a violazioni al presente regolamento, ove non previsti dalle specifiche normative nazionali e regionali di settore (L.l/90, L. 174/2005, L.R. 29/91 e L.R. 28/09), vanno da un minimo di euro 25,00 a un massimo euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 23 - Chiusura dell’esercizio
1. Salvo quanto previsto all'articolo 22, il Comune, previa diffida, dispone la sospensione dell'attività nei casi di accertata violazione delle prescrizioni contenute nelle leggi n. 1 del 1990 e n. 174 del 2005, nelle leggi regionali n. 29 del 1991 e n. 28 del 2009 e nel presente regolamento comunale.
2. La prosecuzione dell'attività viene vietata qualora vengano meno i requisiti che ne hanno consentito l’inizio nonché nei casi previsti dall'articolo 5, comma 4 della legge regionale n. 28 del 2009 e dall'articolo 9, comma 3 della legge regionale n. 29 del 1991.

CAPO SESTO - Norme transitorie e finali
Art. 24 - Disapplicazioni di norme precedenti
1. Cessano di avere applicazione tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti la materia e, in modo particolare, quelle contenute nel Regolamento adottato con de liberazione del Consiglio Comunale n. ___ del _____.

Art. 25 - Entrata in vigore del presente regolamento
1. Il presente regolamento entra in vigore in conformità alle nonne previste dal vigente Statuto Comunale.