Tipologia: Ipotesi accordo rinnovo CCNL
Data firma: 26 gennaio 2023
Parti: Federazione Gomma Plastica e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil
Settori: Chimici, Gomma e plastica

Sommario:

 

Parte I
Titolo I - Relazioni industriali

Relazioni industriali a livello nazionale - Osservatorio Nazionale
Titolo IV - Assistenza sanitaria
Assistenza sanitaria
Titolo V - Salute sicurezza ambiente e appalti
Salute sicurezza ambiente e appalti
Art. 2 Disciplina dell’apprendistato, del contratto a tempo determinato e del contratto di somministrazione a tempo determinato

 

Art. 4 Classificazione del personale
Art. 8 Orario di lavoro
Art. 9 Giornate di riposo e riduzioni dell'orario di lavoro
Art. 17 Trattamento economico
Art. 34 Permessi ed altre facilitazioni
Art. 39 Trattamento in caso di malattia o di infortunio non professionali
Art. 41 Ambiente di lavoro - Rappresentanza per la Salute e Sicurezza e l'Ambiente


Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per gli addetti all'industria della gomma, cavi elettrici ed affini e all'industria delle materie plastiche
 

Il 26 gennaio 2023 tra: la Federazione Gomma Plastica e le OO.SS. Filctem - Cgil, Femca - Cisl, Uiltec - Uil, si è sottoscritta la presente bozza di ipotesi di accordo.

Parte I
Titolo I - Relazioni industriali
Relazioni industriali a livello nazionale - Osservatorio Nazionale

1. Le Parti firmatarie condividono l'obiettivo di rispondere alle problematiche poste dall'unione Europea attraverso la realizzazione di condizioni di efficienza e competitività delle aziende, anche quale premessa indispensabile per favorire e tutelare l'occupazione. Tenuto altresì conto della complessità dei problemi legati alle trasformazioni aperte in Italia, in Europa e nel resto del mondo, concordano sulla necessità di porre in atto relazioni industriali costruttive, ispirate al coinvolgimento e tali da consentire comportamenti coerenti con gli obiettivi di cui sopra e con quanto stabilito dal presente Contratto.
2. Pertanto, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle Organizzazioni imprenditoriali e di quelle dei lavoratori, le Parti firmatarie convengono di costituire un Osservatorio nazionale che a richiesta di una delle Parti, e almeno tre volte l'anno, affronti le tematiche suscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione del settore, sia in termini di occasioni positive e di sviluppo, che di fattori di criticità.
3. L'Osservatorio nazionale è composto in misura paritetica da dodici membri, sei in rappresentanza delle Imprese e sei in rappresentanza dei lavoratori.
4. I componenti permanenti dell'Osservatorio per parte datoriale sono individuati nei ruoli definiti del Direttore Generale e del Responsabile delle relazioni industriali di Federazione Gomma Plastica e di quattro rappresentanti della Delegazione industriale, due per il settore delle Materie plastiche e due per il settore della Gomma.
5. I componenti permanenti dell'Osservatorio per parte sindacale sono individuati nei ruoli definiti dei Segretari Nazionali e altri componenti che saranno da loro nominati e comunicati.
6. Le Parti, per l'esame di temi specifici, possono valutare l'estensione della partecipazione ai lavori anche ad un limitato numero di componenti aggiuntivi in qualità di esperti, ove sia concordemente ritenuto opportuno.
7. Le analisi e le valutazioni svolte dalle Parti all'interno dell'Osservatorio nazionale costituiscono punti di riferimento per le attività di loro competenza. Le Parti riconoscono nell'Osservatorio nazionale la sede per esaminare le tematiche relative alla politica industriale, alle politiche per l'occupazione e per la crescita e l'internazionalizzazione, per l'innovazione e per la sostenibilità ambientale e sociale. Qualora dalle analisi e dagli esiti delle riflessioni svolte nell'ambito dell'Osservatorio dovesse emergere la comune esigenza di porre in essere iniziative di interesse le parti le potranno sostenere, congiuntamente, con i mezzi ritenuti adeguati, nei confronti delle competenti Istituzioni nazionali ed europee.
8. In particolare saranno oggetto di esame congiunto al livello nazionale:
- l'andamento dei mercati nazionali e internazionali nonché, sulla base dei dati complessivi riguardanti le previsioni di investimento e i costi delle materie prime e dell'energia, le prospettive produttive del settore e dei suoi comparti più significativi, e gli effetti di tali prospettive sull'occupazione, con particolare riguardo alle eventuali aree territoriali di crisi;
- i processi di innovazione tecnologica e le tendenze della ricerca e sviluppo, con i relativi effetti in tema di occupazione, organizzazione del lavoro, caratteristiche della prestazione e formazione;
- le iniziative legislative che potranno avere effetti specifici sul settore, e in particolare gli eventuali interventi di sostegno ai programmi in materia di ricerca, innovazione tecnologica e sviluppo;
- l'andamento complessivo degli investimenti nonché la verifica delle ragioni che eventualmente si frappongono allo sviluppo di ulteriori investimenti sul territorio nazionale;
- le iniziative normative nazionali e dell'unione Europea che abbiano diretta influenza sul settore, nonché i raffronti fra Italia e UE in materia di: organizzazione ed efficacia delle relazioni industriali, costo del lavoro settoriale, incidenza degli oneri sociali e fiscali sul lavoro, orario di lavoro, azioni positive ai sensi della L. n. 125 del 10 aprile 1991 “Azioni positive per la realizzazione della parità Uomo-Donna nel lavoro”.
9. Le Parti, dopo l'esame congiunto, sui temi sopra indicati, svolto a livello generale in sede di Osservatorio nazionale, potranno individuare singoli comparti/settori merceologici all'interno della gamma di mercati in cui operano le aziende che applicano il presente CCNL da porre sotto particolare osservazione per ulteriori e più approfondite valutazioni, anche sulla base di dati specifici.
Le Parti confermano altresì di voler procedere nella direzione di rafforzare le iniziative congiunte nei confronti delle Istituzioni nonché l'opportunità di aprire il confronto alle filiere interconnesse al settore e di monitorare eventuali necessità anche a livello territoriale.
10. Inoltre nell'ambito dell'Osservatorio nazionale sono istituite le seguenti sezioni di attività:
A. Lavoro
… Omissis …

Le Parti potranno promuovere nell'ambito dell'Osservatorio un monitoraggio degli accordi territoriali e/o aziendali finalizzato alla conoscenza delle buone pratiche su specifiche tematiche.
… Omissis …
B. Formazione - Organismo Bilaterale Nazionale per la Formazione nel settore Gomma - Plastica - Cavi elettrici
… Omissis …
Certificazione delle attività formative

L'attività formativa seguita dai lavoratori sarà registrata nel libretto formativo del cittadino.
Le Parti condividono la necessità di definire le modalità di registrazione delle attività formative sul libretto del cittadino. A tale scopo, si conviene di demandare all'organismo bilaterale nazionale il compito di definire gli aspetti operativi entro 18 mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo.
C. Responsabilità sociale e relazioni industriali partecipative
… Omissis …
D. Pari opportunità e contrasto alla violenza di genere e molestie nei luoghi di lavoro

Le Parti promuovono a livello di Osservatorio nazionale i principi di parità di genere di cui al D.Lgs. 198 dell'11 aprile 2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” con le modifiche ed integrazioni previste dalla L. 162 del 5 novembre 2021, confermando l'impegno alla condivisione e alla diffusione delle azioni positive e delle buone politiche aziendali funzionali al raggiungimento della effettiva pari opportunità tra donne e uomini nel lavoro, anche attraverso iniziative congiunte definite e concordate tra le Parti.
A tal fine, sarà analizzato a livello settoriale l'andamento dell'occupazione femminile, il rientro delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità, la presenza di occupazione femminile in livelli apicali, la presenza delle lavoratrici nei diversi settori aziendali e in ruoli connessi all'impiego delle nuove tecnologie, la valorizzazione dell'inclusività, i percorsi di formazione sia per la riqualificazione che per l'acquisizione di nuove competenze.
Le aziende tenute alla redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile ai sensi del D.Lgs. 198/2006, così come modificato dalla L. 162/2021, lo trasmetteranno alle rappresentanze sindacali dei lavoratori dell'azienda nel rispetto della normativa e dette rappresentanze si atterranno ai principi di riservatezza e tutela dei dati personali.
In linea con l'Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro sottoscritto da Confindustria e Cgil, Cisl e Uil il 25 gennaio 2016, allegato 7 del CCNL, le Parti si impegnano contro la violenza di genere e le molestie, anche sui luoghi di lavoro e, in generale, in tutti gli ambiti della vita civile.
Le Parti perseguono l'obiettivo della tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori nell'ambiente di lavoro attraverso l'informazione e la sensibilizzazione sul tema, anche sulla base dei dati raccolti in sede di Osservatorio Nazionale.
Sono previste delle specifiche misure all'art. 34, comma 5 quater quali azioni concrete volte a supportare le lavoratrici inserite in percorsi di protezione nei casi di cui all'art. 24 del D.Lgs. 80/2015.
Richiamando anche la Convenzione Oil 190/2019 sulla violenza e sulle molestie, le parti promuovono la diffusione di una cultura che garantisca il diritto alla parità e alla non discriminazione, rafforzandone la diffusione e la consapevolezza nelle aziende tra i lavoratori, riconoscendo l'importanza delle misure di prevenzione attraverso la formazione e l'erogazione di informazioni in merito ai rischi identificati di violenza e di molestie.
Su queste basi, l'azienda potrà prevedere, su proposta della RSU oltre che delle lavoratrici e dei lavoratori, fino ad un massimo di quattro ore di formazione all'anno per il prossimo triennio di vigenza contrattuale.
… Omissis …

Titolo V - Salute sicurezza ambiente e appalti
Salute sicurezza ambiente e appalti

A. Prevenzione, Sicurezza sul lavoro e Ambiente
Il miglioramento continuo dei livelli di prevenzione e di sicurezza a favore dei lavoratori che operano nelle aziende del settore, oltre che dal rispetto delle norme di legge, può essere significativamente favorito dalle parti sociali nazionali attraverso il loro ruolo di indirizzo e di valorizzazione di buone prassi.
Le Parti, nel confermare come valori condivisi ed obiettivi comuni la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il rispetto dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile, convengono di costituire la Commissione Paritetica Contrattuale Nazionale Salute Sicurezza e Ambiente, composta da sei membri in rappresentanza delle Imprese e sei in rappresentanza dei Lavoratori, che saranno nominati dalle Parti.
La Commissione Paritetica Contrattuale Nazionale Salute Sicurezza e Ambiente procederà a un esame congiunto e monitoraggio sui seguenti argomenti:
- verifica dei contenuti delle nuove norme comunitarie e nazionali in materia di ambiente e sicurezza, per valutare le conseguenze sul settore e l'eventuale necessità di adeguare le norme contrattuali nazionali;
- analisi delle politiche ambientali e del loro impatto sul settore;
- eventuale necessità di intervenire sulle Istituzioni in relazione a modifiche legislative e regolamentari, in difesa degli interessi congiunti di imprese e lavoratori, e promozione presso le autorità competenti di iniziative per superare vincoli amministrativi non giustificati e favorire lo sviluppo sostenibile;
- possibilità di individuare proposte comuni per facilitare la gestione degli adempimenti richiesti da specifiche normative (schede, ecc.);
- tematiche riguardanti il controllo delle immissioni in atmosfera, degli scarichi idrici, dei rifiuti solidi, sulla base degli elementi complessivi disponibili;
- possibilità di individuare idonee e adeguate soluzioni atte a superare diffuse situazioni di rischio eventualmente emerse. Ciò anche in relazione a indagini e iniziative che fossero promosse dalle istituzioni preposte;
- possibilità di costituire una banca dei dati disponibili sulle statistiche degli infortuni occorsi nel settore;
- problematiche eventualmente poste dall'applicazione dei valori e delle procedure previste per gli agenti chimici e fisici di cui al Titolo IX del D.Lgs. 81/2008;
- evoluzione delle tabelle ACGIH e della normativa nazionale ed europea in materia di esposizione ai fattori di rischio chimici, fisici e biologici.
Qualora le problematiche sopra indicate presentassero significativi riflessi in specifiche aree locali, le parti nazionali ricercheranno gli opportuni collegamenti con le rispettive organizzazioni territoriali.
Oltre all'esame congiunto sulle materie sopra elencate, le Parti, in sede di Commissione Paritetica Contrattuale Nazionale Salute Sicurezza e Ambiente, attiveranno le seguenti iniziative volte a migliorare la prevenzione e a ridurre gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali:
- procederanno alla raccolta e all'analisi di normative, buone prassi, informazioni, e conoscenze specifiche sulla gestione della prevenzione e della sicurezza sul lavoro; sulla base delle conoscenze così acquisite e condivise, elaboreranno linee guida:
• per la formazione di base e l'aggiornamento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Salute e Sicurezza e l'Ambiente (RLSSA), con particolare attenzione alle specificità settoriali. La diffusione delle linee guida elaborate dalla Commissione Paritetica Contrattuale Nazionale Salute Sicurezza e Ambiente sarà effettuata in coordinamento con gli Organismi paritetici territoriali;
• per la formazione dei lavoratori per i quali la legge prevede una quota di formazione dedicata alla sicurezza sul lavoro (apprendisti);
• sulla valutazione e prevenzione dei rischi lavorativi di tutti i lavoratori che operano in azienda con contratti di lavoro subordinato;
- approfondiranno ed esamineranno le problematiche relative:
• all'esposizione a sostanze cancerogene e mutagene, tenendo conto dei risultati più recenti di studi promossi da Istituti previsti dalla legge, dalle Regioni, e da Enti di ricerca scientifica di indiscussa competenza (Iarc, Comitato Scientifico Centrale per l'esame della tossicità ed ecotossicità dei composti dell'U.E., Commissioni cancerogenesi e mutagenesi, National Cancer Institute, EPA, NIOSH, OSHA);
• ai rischi relativi all'apparato muscolo - scheletrico, all'applicazione dei criteri di ergonomia nella prevenzione dei rischi, all'utilizzo dei videoterminali, alle modalità di definizione e di valutazione degli incidenti mancati.
Le linee guida elaborate dalle Parti nazionali saranno inoltre proposte alle istituzioni nazionali e regionali competenti, come contributo per orientare l'emanazione di norme e regolamenti applicativi in materia di ambiente, prevenzione e sicurezza sul lavoro.
In sede di Commissione Paritetica Contrattuale Nazionale Salute Sicurezza e Ambiente sarà costituita una Anagrafe nazionale dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Salute e Sicurezza e l'Ambiente. A tal fine saranno attivati gli opportuni collegamenti con gli Organismi bilaterali territoriali per la raccolta dei dati.
Le Parti nazionali firmatarie si ritengono impegnate alla reciproca informazione sulle rispettive iniziative in materia di ambiente e sicurezza, si ritengono altresì impegnate a promuovere iniziative, anche congiunte, in materia di predisposizione, implementazione e attuazione di protocolli di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Accomodamenti ragionevoli
Anche in riferimento alla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità e della direttiva 2000/78/CE recepita in Italia dal D.Lgs. n. 216/2003, le Parti riconoscono l'importanza sociale del reinserimento del lavoratore con disabilità o divenuto non più idoneo alle mansioni per le quali è stato assunto.
In questo senso, le Parti dichiarano di ispirare le proprie iniziative ai contenuti dell'Accordo Interconfederale sottoscritto da Confindustria e Cgil, Cisl e Uil il 12 dicembre 2018, “Salute e sicurezza - Attuazione del Patto della fabbrica” e richiamano la necessità di garantire, secondo logiche di ragionevolezza e di buona fede, il bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti e l'impegno ad individuare le possibili soluzioni organizzative, tecnologiche e contrattuali che consentono la eliminazione o riduzione dei fattori che impediscono o rendono difficile l'impiego dei lavoratori con disabilità interessati.
… Omissis …

Articolo 2 Disciplina dell’apprendistato, del contratto a tempo determinato e del contratto di somministrazione a tempo determinato
A - Apprendistato
… Omissis
B - Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato e del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato
… Omissis

19. L'assunzione con contratto a tempo determinato e con contratto di somministrazione a tempo determinato avviene ai sensi del D.Lgs. 81/2015.
20. Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato o in somministrazione a tempo determinato le aziende assicureranno gli interventi informativi e formativi richiesti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
21. Il lavoratore che abbia intrattenuto con la stessa azienda e per le stesse mansioni, sia rapporti di lavoro a tempo determinato che in somministrazione a tempo determinato, per motivazioni non collegate a esigenze stagionali (di cui al successivo Paragrafo C), acquisisce il diritto alla stabilizzazione del rapporto qualora la somma dei periodi di lavoro nelle due tipologie citate superi i 44 mesi complessivi, anche non consecutivi, comprensivi dell'eventuale ulteriore periodo pattuito secondo le modalità di cui all'art. 19, comma 3 del D.Lgs. 81/2015.
22. In relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1 ed all'art. 31, comma 2 del D.Lgs. 81/2015, il numero di lavoratori occupati nell'azienda con i contratti di lavoro previsti nel presente articolo, non potrà superare la percentuale del 32%, complessivamente intesa per i due istituti, calcolata in media annua e riferita ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell'azienda alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
23. L'eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui al comma 22 è arrotondata all'unità intera superiore.
24. Nei casi in cui il rapporto percentuale di cui al comma 22 dia risultato inferiore a 8, resta ferma la possibilità di istituire fino a 8 contratti complessivi a tempo determinato o di somministrazione a tempo determinato.
… Omissis …
C - Ai sensi dell'art. 21, comma 2, D.Lgs. 81/2015, si identificano come stagionali, oltre a quelle individuate nelle norme di legge, le fattispecie di stagionalità dovute a particolari esigenze legate a produzioni specifiche la cui richiesta cresce in determinati periodi dell'anno che non possono in ogni caso superare complessivamente i sei mesi nell'arco dell'anno solare e che sono definite dalla contrattazione collettiva aziendale con la RSU/OO.SS. territoriale.

Articolo 8 Orario di lavoro
A Orario normale di lavoro
… Omissis …

3. Nelle situazioni di organizzazione dell'attività lavorativa continuativamente programmata per 17 o più turni settimanali, il normale orario annuo dei lavoratori turnisti interessati è pari al seguente numero di giornate lavorative di 8 ore ciascuna:

 

2023

2024

2025

a. addetti a tre turni avvicendati giornalieri, con attività svolta su 17 turni settimanali

216

220

217

b. addetti a tre turni avvicendati giornalieri, con attività svolta su 18 o più turni settimanali

213,5

217,5

214,5

c. addetti a tre turni avvicendati giornalieri, con attività svolta su 21 turni settimanali

211,5

215,5

212,5

…omissis…
G Linee guida per l’applicazione della banca delle ore solidale […]

Articolo 34 Permessi ed altre facilitazioni
A - Permessi di entrata ed uscita
1. A meno che non vi sia un esplicito permesso, non è consentito che un lavoratore entri o si trattenga nello stabilimento in ore non comprese nel suo orario di lavoro.
2. Il lavoratore licenziato o sospeso non può entrare nello stabilimento se non è autorizzato dalla Direzione.
3. Durante le ore di lavoro nessun lavoratore può lasciare lo stabilimento se non abbia avuto apposita autorizzazione, che deve richiedere al suo superiore immediato; in tal caso al lavoratore compete la retribuzione del lavoro effettivamente prestato.
B - Congedi parentali e permessi per necessità diverse
4. L'azienda, compatibilmente alle esigenze di servizio, può concedere, su richiesta, permessi non retribuiti ai lavoratori provenienti dai paesi extracomunitari che debbano raggiungere, per gravi motivi familiari, il luogo d'origine.
[…]
5.quater. Le lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere previsti all'art. 24 del D.Lgs. 80/2015, debitamente certificati ai sensi della normativa in vigore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi utilizzabile nell'arco temporale di tre anni.
Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 24 del D.Lgs. 80/2015, le lavoratrici interessate hanno diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un ulteriore periodo retribuito di due mesi.
Restano ferme le previsioni sulla frazionabilità del congedo e sul preavviso come previste dalla legge.
[...]
7. I lavoratori donatori di midollo osseo hanno diritto a permessi retribuiti per il tempo occorrente per l'effettuazione degli accertamenti e del prelievo, alle giornate di degenza necessarie al prelievo e a quelle di convalescenza necessarie per il ripristino dello stato di salute, debitamente documentati e certificati, ai sensi di quanto previsto dalla L. 6 marzo 2001, n. 52 e dalla circolare Inps 15 settembre 2006, n. 97.
… Omissis …

Articolo 41 Ambiente di lavoro - Rappresentanza per la Salute e Sicurezza e l'Ambiente
A
… Omissis …

11. Le Parti recepiscono i contenuti presenti nell'A.I. 12 dicembre 2018 nell'ambito del CCNL Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 50 del D.Lgs. 81/2008, oltre al tempo necessario per gli adempimenti di cui alle lettere b, c, d, g, i ed l, ciascun componente la RLSSA ha diritto a:
- 72 ore annue di permesso retribuito, senza pregiudizio delle ore spettanti alla RSU, nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti;
- 48 ore annue nelle aziende o unità produttive che occupano da 6 a 15 dipendenti;
- 24 ore annue nelle aziende o unità produttive che occupano sino a 5 dipendenti.
… Omissis …
Le Parti concordano di recepire in fase di stesura come allegato al CCNL il “Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile” del 7 dicembre 2021 sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Parti Sociali.