Tipologia: CCNL
Data firma: 22 luglio 1998
Validità: 01.07.1995 - 30.06.1999
Parti: Federmoda-Antabb/Cna, Associazione Sarti/Cna, Aspel/Cna, Federazione Nazionale della Moda-Confartigianato, Associazione Pellicceria Ctna-Aip Confartigianato e Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil
Settori: Tessili, Lavorazioni varie, Artigianato-Piccola e media industria
Fonte: CNEL

Sommario:

Costituzione delle parti
Clausola di armonizzazione
Capitolo I - Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 1 - Contratto.
Art. 2 - Categorie soggette ed efficacia del contratto.
Art. 3 - Condizioni di miglior favore.
Art. 4 - Interpretazione del contratto e controversie
Art. 5 - Distribuzione del contratto. Quote di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale.
Art. 6 - Esclusività di stampa.
Art. 7 - Decorrenza e durata.
Art. 8 - Sistema di relazioni industriali nel settore tessile-abbigliamento.
Art. 9 - I livelli di contrattazione.
• Livello decentrato di categoria.
Art. 9 bis - Il Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Art. 9 ter - La contrattazione aziendale.
1. Soggetti.

2. Requisiti.
3. Finalità e contenuti.
4. Procedure di consultazione e di verifica.
5. Procedure.
• Norma transitoria n. 1
• Norma transitoria n. 2
Capitolo II - Sistema di informazioni
Art. 10 - Occupazione - Investimenti - Mercato del lavoro.
1) Osservatorio di settore.
2) A livello regionale.
3) A livello territoriale.
4) Distretti industriali tessile/abbigliamento.
5) A livello aziendale.
Art. 10 bis - Formazione.
Art. 11 - Andamento attività produttiva.
Art. 12 Lavoro esterno.
• Dichiarazione di intenti.
Art. 13 - Contrazione temporanea orario di lavoro.
Art. 14 - Mobilità interna della manodopera.
Art. 15 - Clausola di salvaguardia.
Capitolo III - Istituti di carattere sindacale
Art. 16 - Rappresentanze sindacali unitarie (RSU).
• Numero dei componenti delle RSU.
Art. 17 - Delegato di impresa.
• Rappresentanza sindacale nelle imprese fino a 15 dipendenti.
Art. 18 - Immunità sindacale.
Art. 19 - Cariche pubbliche e sindacali.
Art. 20 - Permessi per cariche sindacali.
Art. 21 - Assemblee.
Art. 22 - Affissioni.
Art. 23 - Versamenti dei contributi sindacali.
Capitolo IV - Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 24 - Assunzione.
• Qualifiche non rientranti nella percentuale d'obbligo (art. 25, legge n. 223/91).
• Norma valida solo per comparti abbigliamento e bottoni.
Art. 25 - Lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti.
Art. 26 - Contratto a termine.
Art. 27 - Periodo di prova.
Art. 28 - Apprendistato, addestramento e assunzione di giovani con diploma o attestato di qualifica, contratti di formazione e lavoro.
A) Apprendistato

• Norme particolari per gli addetti all'industria della trattura della seta.
B) Periodo di addestramento per operai nuovi assunti di età superiore a 20 anni
C) Assunzione di giovani con diploma o attestato di qualifica
D) Contratto di formazione
E) Disposizioni finali
Art. 29 - Lavoratori portatori di handicap e invalidi.
Art. 30 - Tossicodipendenza.
Art. 31 - Orario di lavoro.
A) Regime ordinario

B) Riduzione dell'orario di lavoro
Art. 32 - Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
Art. 33 - Lavoro straordinario.
• Procedura per il lavoro straordinario di produzione.
Art. 34 - Lavoro a squadre.
Art. 35 - Lavoro notturno, domenicale e festivo.
Art. 36 - Regime di orario a tempo parziale.
Art. 37 - Definizione ed elementi della retribuzione.
Art. 38 - Determinazione della retribuzione oraria.
Art. 39 - Aumenti periodici di anzianità.
• Norma transitoria.
Art. 40 - Corresponsione della retribuzione.
• Cessione di quote della retribuzione.
Art. 41 - Trasferte.
Art. 42 - Trasferimenti.
Art. 43 - Trattamento per invenzioni.
Art. 44 - Cambiamento, cumulo e pluralità di mansioni.
1. Cambiamento di mansioni.
2. Cumulo di mansioni.
3. Indennità per pluralità di mansioni.
Art. 45 - Inquadramento unico dei lavoratori.
• Norma transitoria.
Art. 46 - Passaggi di qualifica da operaio ad intermedio, da operaio ad impiegato, da intermedio ad impiegato.
Art. 47 - Trattenute per risarcimento danni.
Art. 48 - Permessi, assenze ed aspettative.
Art. 49 - Recuperi.
Art. 50 - Servizio militare.
Art. 51 - Congedo matrimoniale.
Art. 52 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali.
Art. 53 - Malattia e infortunio non sul lavoro.
a) Assenza dal lavoro.
b) Conservazione del posto.
c) Infortunio non sul lavoro per causa terzi.
Art. 54 - Abiti da lavoro.
Art. 55 - Mense aziendali.
Art. 56 - Diritto allo studio.
Art. 57 - Facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e per gli esami dei lavoratori studenti.
Art. 58 - Indennità scolastiche.
Art. 59 -Ambiente di lavoro - Doveri delle aziende e dei lavoratori - Rappresentanti per la sicurezza.
1 - Premessa - Doveri delle aziende e dei lavoratori.
2 - Rappresentanti per la sicurezza (RLS).
3 - Registro degli infortuni - Cartella sanitaria e di rischio.
4 - Lavoratori addetti al videoterminali.
5 - (Rinvio)
Art. 60 - Disciplina del lavoro.
Art. 61 - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale.
Art. 62 - Visite di inventario e di controllo.

Art. 63 - Regolamento interno.
Art. 64 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 65 - Procedura per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari.
Art. 66 - Norme per il licenziamento.
Art. 67 - Cessione e trasformazione di azienda.
Art. 68 - Certificato di lavoro e restituzione documenti di lavoro.
Art. 69 - Trattamento di fine rapporto in caso di morte.
Art. 70 - Azioni positive per le pari opportunità.
Parte Operai
Art. 1 - Modalità di corresponsione della retribuzione.
Art. 2 - Inizio e fine del lavoro.
Art. 3 - Sospensioni e interruzioni di lavoro.
Art. 4 - Lavori discontinui.
Art. 5 - Turni a scacchi.
Art. 6 - Assegnazione del macchinario.
Art. 7 - Pulizia del macchinario.
Art. 8 - Lavoro a cottimo.
• Norma transitoria.
Art. 9 - Comitati tecnici paritetici di accertamento.
Art. 10 - Definizione di jolly.
Art. 11 - Giorni festivi - Riposo settimanale.
Art. 12 - Ferie.
Art. 13 - Tredicesima mensilità.
Art. 14 - Trattamento economico in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro.
Art. 15 - Maternità.
Art. 16 - Risoluzione del rapporto e preavviso.
Art. 17 - Trattamento di fine rapporto.
Parte Intermedi
Art. 1 - Sospensione e riduzione del lavoro.
Art. 2 - Giorni festivi - Riposo settimanale.
• Norma transitoria.
Art. 3 - Ferie.
Art. 4 - Tredicesima mensilità.
Art. 5 - Trattamento economico in caso di malattia.
Art. 6 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 7 - Permessi.
Art. 8 - Risoluzione del rapporto e preavviso.
Art. 9 - Trattamento di fine rapporto.
Parte Impiegati e Quadri
Art. 1 - Laureati e diplomati.
Art. 2 - Trattamento in caso di sospensione e riduzione di lavoro.
Art. 3 - Giorni festivi - riposo settimanale.
• Norma transitoria.
Art. 4 - Ferie.
Art. 5 - Tredicesima mensilità.
Art. 6 - Indennità per maneggio denaro - Cauzione.
Art. 7 - Trattamento economico di malattia.
Art. 8 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio (parte Impiegati).
Art. 9 - Permessi.
Art. 10 -Norme particolari per lavoratori con funzioni direttive o di capo ufficio.
Art. 11 - Norme particolari per i Quadri.
Art. 12 - Preavviso.
Art. 13 - Trattamento di fine rapporto.
Parte retributiva e inquadramento
1. Tabelle dei minimi contrattuali di paga e stipendio.
A) Aumenti retributivi.
B) Minimi contrattuali.
2. Indennità di mansione.
Parte Protocolli aggiuntivi
Protocollo n. 1 Regolamento del lavoro a domicilio
Protocollo n. 2 Accesso ai finanziamenti pubblici agevolati
Protocollo n. 3 Oneri sociali e struttura del costo del lavoro
Protocollo n. 4 Protocollo sulle modalità di effettuazione della ritenuta delle quote di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale
Protocollo n. 5 Accordo quadro per iniziative a sostegno del mezzogiorno
Protocollo n. 6 Protocollo per il CCNL di tutti i comparti e settori rappresentati
Allegato n. 2 Norma transitoria all'art. 35 - parte generale del CCNL 21 luglio 1979:Aumenti periodici di anzianità
Allegato n. 3 Mensilizzazione operai - Criteri operativi
Allegato n. 4 Tutela della dignità personale dei lavoratori
Allegato n. 1 Accordo per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie
Protocollo n. 7 Protocollo di intesa per iniziative a sostegno delle aree del mezzogiorno
Parte Allegati
Allegato n. 5 Accordo sul conglobamento e riproporzionamento degli elementi aggiuntivi della retribuzione
Allegato n. 6 Dichiarazione sul commercio internazionale tessile-abbigliamento e sul traffico di perfezionamento passivo
Allegato n. 7 Accordo interconfederale su CFL
Allegato n. 8 Accordo applicativo del decreto legislativo n. 626/94
Sezione II - Classificazione del personale
Accordo integrativo al CCNL delle federazioni della moda di Cna e Confartigianato, Filta, Filtea, Uilta, in materia di apprendistato per la piccola e media industria
• Norme generali.
• Durata del tirocinio.
• Tirocinio presso diverse aziende.
• Iniziative di formazione.
• Tutore.
• Organismi paritetici.
• Periodo di prova.
• Orario di lavoro.
• Determinazione della retribuzione.
o Retribuzione
• Trattamento di malattia e d'infortunio non sul lavoro.
• Attribuzione della qualifica professionale.
• Clausola finale.
Rinnovo della parte economica del contratto collettivo nazionale di lavoro Roma 9 marzo 1998 per gli addetti alle piccole e medie industrie tessile - abbigliamento
• Scambi di lettere
Rinnovo della parte economica del contratto collettivo nazionale di lavoro Roma 9 marzo 1998 per gli addetti alle piccole e medie industrie dei giocattoli
• Allegati
Rinnovo della parte economica del contratto collettivo nazionale di lavoro Roma 9 marzo 1998 per gli addetti alle piccole e medie industrie della manifattura degli occhiali
• Scambi di lettere
Rinnovo della parte economica del contratto collettivo nazionale di lavoro Roma, 9 marzo 1998 per gli addetti alle piccole e medie industrie della manifattura delle penne e delle spazzole
• Scambi di lettere
Previdenza complementare
Allegato Accordo per l'istituzione di un fondo pensione intercategoriale nazionale per i lavoratori dipendenti del settore artigiano
Allegato 1. Intesa allegata all'Accordo di istituzione di un Fondo pensione interconfederale-intercategoriale nazionale per i dipendenti delle imprese artigiane.
Allegato 2 Accordi sui livelli di contribuzione, iscrizione e spese per Artifond


Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori addetti alla piccola e media industria conto proprio e conto terzi tessile - abbigliamento - occhiali - penne - spazzole - pennelli - giocattoli Roma, 22 luglio 1998

Costituzione delle parti
Tra Federmoda-Antabb/Cna, Associazione Nazionale Artigiani e Piccole Imprese del tessile abbigliamento/Cna […]; Associazione Sarti/Cna, Associazione Nazionale Artigiani e Piccole Imprese della Sartoria […]; Aspel/Cna, Associazione Nazionale Artigiani e Piccole Imprese del settore Pellicceria […]; assistiti da[…] Cna […]; Federazione Nazionale della Moda - Confartigianato […]; Associazione Pellicceria Ctna-Aip Confartigianato […]; assistiti da Confartigianato […]; Federazione Italiana dei Lavoratori Tessili e dell'Abbigliamento (Filta) […]; con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori (Cisl); Federazione Italiana Lavoratori Tessili Abbigliamento (Filtea) […]; Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (Uilta) […]; con l'assistenza dell'Unione Italiana del Lavoro (Uil) si conviene quanto segue:

CCNL per i lavoratori della piccola e media industria
- cotoniera;
- della lana, del feltro tessuto, del feltro battuto e articoli da caccia;
- della canapa, del lino, del cocco e delle fibre dure, similari e succedanee, dei semilavorati canapa macerata e stigliatura canapa verde e grezzo;
- della tintoria, stamperia e finitura tessile per conto proprio e per conto terzi;
- della tessitura della seta e delle fibre artificiali e sintetiche;
- della torcitura della seta e dei fili artificiali e sintetici, della filatura dei cascami di seta, della trattura della seta;
- della produzione in serie di: abbigliamento tradizionale, informale e sportivo; camiceria; biancheria personale e da casa; confezioni in pelle e succedanei; divise ed abiti da lavoro; corsetteria, cravatte, sciarpe e foulards; accessori dell'abbigliamento e oggetti cuciti in genere;
- della maglieria, calzetteria e tessuti a maglia;
- dei tessili vari (nastri e tessuti elastici, maglie e calze elastiche, passai mani, trecce e stringhe, tulli, pizzi, veli andalusia tende, ricami a macchina, pizzi uso tombolo) - accessori per filatura e tessitura - scardassi - amiantieri (compreso gruppo freni) - tappeti - interfodere;
- della juta;
- delle tende da campo - tele e copertoni impermeabili manufatti e indumenti impermeabili e affini per uso industriale, civile e militare;
- del feltro e cappello di pelo - feltro e cappello di lana, pelo per cappello;
- dei berretti e copricapo diversi (non di lana né di feltro), e di fodere e marocchini;
- delle trecce e dei cappelli di paglia, di truciolo e di altre materie affini da intreccio e delle trecce meccaniche;
- del tessuto non tessuto;
- dei bottoni e articoli affini;
- degli occhiali e articoli inerenti l'occhialeria;
- dei giocattoli, giochi, hobby e modellismo, ornamenti natalizi e articoli per la prima infanzia;
- delle penne, parti staccate di matite e penne e articoli affini;
- delle spazzole, pennelli, scope e preparatrici relative materie prime.

Capitolo I - Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 4 - Interpretazione del contratto e controversie.

Nella soluzione delle controversie individuali o collettive le norme del presente contratto dovranno essere interpretate in base alle disposizioni legislative riguardanti sia il contratto che il rapporto di lavoro.
I reclami e le controversie individuali che non abbiano carattere interpretativo, saranno esaminati ed eventualmente risolte tra lavoratori e datore di lavoro, con l'intervento delle RSU o del Delegato d'impresa.
Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo, il reclamo e la controversia potranno essere sottoposti dalla parte ricorrente all'esame delle competenti Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Riuscito vano il tentativo di componimento in sede sindacale, la parte ricorrente potrà sottoporre all'altra un giudizio di conciliazione ed arbitrato.
A tale scopo, entro 15 giorni dall'esito negativo del predetto tentativo di componimento, la parte interessata richiederà - tramite la propria Organizzazione territoriale - l'apertura del procedimento in parola; entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta, l'Organizzazione rappresentante la controparte comunicherà l'assenso di quest'ultima. Le 2 Organizzazioni costituiranno - entro i 10 giorni successivi a detta risposta - un Collegio sino ad un massimo di 5 membri, composto rispettivamente da 1 o 2 membri designati dalla Organizzazione territoriale dei lavoratori interessata, da 1 o 2 membri designati dall'Organizzazione dei datori di lavoro, da un membro presidente scelto di comune accordo anche su lista precostituita.
In caso di disaccordo su tale scelta, dovrà esserne richiesta la designazione entro 30 giorni dalla data della sua costituzione.
Le controversie per l'interpretazione e quelle collettive per l'applicazione del presente contratto saranno deferite, a seconda della loro natura, per l'ulteriore esame e risoluzione, le prime alle competenti Associazioni nazionali, le seconde a quelle territoriali: la procedura dovrà essere completata entro 15 giorni dalla data del deferimento.
Durante lo svolgimento delle procedure previste dal presente contratto non si darà corso ad azioni sindacali.

Art. 8 - Sistema di relazioni industriali nel settore tessile-abbigliamento.
Il sistema di relazioni industriali di cui al presente CCNL per il settore tessile abbigliamento:
- recepisce e attua le logiche e i contenuti del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno del sistema produttivo" del 23.7.93;
- aderisce pertanto ad una visione di politica dei redditi quale strumento indispensabile di politica economica finalizzato a conseguire una crescente equità nella distribuzione del reddito attraverso il contenimento dell'inflazione e dei redditi nominali;
- riprende e nazionalizza in modo sistematico la consolidata prassi di dialogo sociale settoriale, alimentata da un articolato sistema di informazioni che rende possibile la sistematicità di consultazioni su temi di reciproco interesse per favorire la vitalità del settore, migliorare la competitività delle imprese, l'utilizzo delle risorse umane e l'occupazione, individuando nella concertazione lo strumento per ricercare posizioni comuni, da rappresentare alle istituzioni pubbliche.
Condizioni indispensabili per attuare compiutamente un sistema come sopra delineato sono:
- l'attribuzione all'autonomia contrattuale delle parti di una funzione primaria nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali e del lavoro, attraverso anche lo sviluppo, ai vari livelli e con diversi strumenti, del metodo partecipativo e la prevenzione dei conflitti;
- il reciproco riconoscimento dei ruoli e competenze e il rispetto delle prerogative che competono ai soggetti sociali rappresentativi di interessi collettivi;
- l'attuazione della contrattazione collettiva in modo tale da consentire a favore dei lavoratori l'attribuzione di benefici economici e per le imprese una gestione corretta e programmabile della propria attività, utilizzando pienamente le opportunità offerte dal mercato e valorizzando le risorse umane impiegate.

Art. 9 - I livelli di contrattazione.
Preso atto di quanto convenuto con il Protocollo 23.7.93, le parti hanno inteso disciplinare:
- la contrattazione di 1° livello: contratto nazionale di categoria;
- la contrattazione di 2° livello: contratti aziendali territoriali.
Nel riconoscere il diritto per le aziende di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri il CCNL si basa su elementi predeterminati e validi per tutta la sua durata.
La contrattazione aziendale, prevista dal presente accordo nazionale, si attua sulla base della valutazione delle comuni convenienze e opportunità per consentire, attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di competitività delle imprese, anche il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle condizioni di lavoro.

Livello decentrato di categoria.
La titolarità unica contrattuale a livello decentrato di categoria spetta alle Organizzazioni territoriali di categoria.
Tale livello contrattuale ha il compito di applicare e gestire le materie demandate dal CCNL alle realtà territoriali di settore e di comparto e definire un livello salariale territoriale che tenga conto della situazione del sistema delle piccole imprese, nel territorio considerato rilevata attraverso alcuni indicatori convenuti tra le parti, con specifico riferimento a redditività, produttività e qualità.
In sede di rinnovo del CCNL le parti definiranno i tempi e le procedure dei contratti territoriali. Nelle imprese nelle quali sia in atto la pratica della contrattazione aziendale, questa viene riconosciuta come contrattazione di 2° livello, alternativa e non cumulabile con la contrattazione territoriale.
Le parti a livello aziendale possono, tramite apposita intesa sottoscritta, optare per la contrattazione territoriale inviando copia del testo d'intesa a tutte le parti firmatarie il presente CCNL a livello territoriale.

Art. 9 ter - La contrattazione aziendale.
1. Soggetti.

La contrattazione aziendale viene delegata dalle parti stipulanti da un lato alle Aziende e alle Associazioni imprenditoriali e dall'altra alle RSU e ai Sindacati territoriali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni che hanno stipulato il presente accordo.
Tale contrattazione sarà effettuata coerentemente con la prassi in atto nel settore, con particolare riferimento alle piccole imprese e all'intervento delle Organizzazioni nazionali di categoria.

2. Requisiti.
[…]
La contrattazione aziendale potrà concernere materie delegate dal CCNL secondo le specifiche clausole contrattuali di rinvio, e riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal CCNL e da altri livelli di contrattazione. Essa è effettuata in conformità alle condizioni previste dal presente contratto.

3. Finalità e contenuti.
Le parti convengono che, attraverso la partecipazione dei lavoratori, la contrattazione a livello aziendale debba perseguire il miglioramento delle condizioni di produttività, competitività, efficienza e di redditività in modo da consentire anche il miglioramento delle condizioni di lavoro e la ripartizione dei benefici ottenuti.
[…]

4. Procedure di consultazione e di verifica.
Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, da perseguire in funzione delle strategie e del miglioramento della competitività dell'impresa, le parti, a livello aziendale, valuteranno preventivamente, in appositi incontri, la situazione produttiva e le esigenze di sviluppo dell'impresa, i requisiti essenziali di redditività e di efficienza, unicamente alle condizioni di lavoro e alle prospettive occupazionali.
Durante la vigenza dell'accordo aziendale saranno effettuate verifiche in relazione allo stato di attuazione dei programmi, al raggiungimento degli obiettivi, nonché verifiche tecniche sui parametri di riferimento, in apposite riunioni che potranno essere effettuate anche nell'ambito degli incontri informativi di cui all'art. 10, paragrafi 3 e 4 del presente contratto.
A livello aziendale potranno essere stabilite le modalità e gli strumenti di conoscenza atti a favorire la migliore acquisizione degli elementi di conoscenza comune e l'effettuazione delle verifiche.

5. Procedure.
[…]
b) viene istituita una Commissione consultiva nazionale per effettuare l'analisi delle coerenze rispetto a quanto stabilito in questo articolo, delle richieste presentate, dell'andamento della contrattazione e dei relativi risultati. La Commissione, in tale ambito, potrà indirizzare, con le iniziative più opportune, la contrattazione aziendale secondo quanto stabilito nel presente articolo e redigerà periodicamente un rapporto di sintesi che sarà sottoposto alla valutazione delle parti stipulanti.
La pratica di informazione, consultazione e verifica a livello aziendale, di cui al paragrafo 4 e la costituzione della Commissione consultiva nazionale sono finalizzate al coinvolgimento partecipativo ad ogni livello e alla evoluzione del sistema di relazioni industriali.
Gli Organismi territoriali imprenditoriali e sindacali comunicheranno alle rispettive Organizzazioni nazionali i testi degli accordi aziendali sottoscritti.

Capitolo II - Sistema di informazioni
Art. 10 - Occupazione - Investimenti - Mercato del lavoro.

Le parti si danno atto che quanto concordato nel presente capitolo costituisce uno strumento di concreta informazione complessiva degli indirizzi produttivi delle aziende rappresentate.
Le parti auspicano che i dati così raccolti, necessariamente integrati dai dati forniti da altre componenti sociali e istituzionali, possano divenire la base per la elaborazione da parte degli organi competenti e con la partecipazione di tutte le parti interessate, di una reale programmazione economica della struttura produttiva italiana nelle sue articolazioni preminenti e che, in quanto tali, garantiscano le possibilità di sviluppo del settore tessile/abbigliamento anche in riferimento al problema occupazionale.
L'apporto così fornito dalle Associazioni imprenditoriali firmatarie a tale programmazione, basata su criteri di partecipazione responsabile di tutte le parti sociali, avrà la sua realizzazione al livello nazionale in cui necessariamente sono da operare le grandi scelte economiche. Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS. dei lavoratori, convengono quanto segue:

1) Osservatorio di settore.
Tra le parti si conviene di approfondire reciproco rapporto informativo, con modalità che consentano la nascita di occasioni d'intervento, anche congiunto, di supporto al settore per il perseguimento dell'obiettivo delle parti di consentire lo sviluppo di tutte le componenti della piccola e media industria tessile abbigliamento anche con riferimento al dato occupazionale, nel suo complesso e/o nei settori sottoindicati, attraverso l'utilizzo di conoscenze comuni.
Tra la parti viene istituito un Osservatorio nazionale della Piccola e Media Industria Tessile Abbigliamento.
L'Osservatorio nazionale di settore, con il supporto di informazioni ed elaborazioni di strutture esterne e/o paritetiche e attraverso canali attivati da queste strutture pone uno scopo conoscitivo delle situazioni e dei fenomeni del settore e dei suoi comparti e uno scopo propositivo di indicazioni e suggerimenti alle istanze istituzione per la ricerca di soluzioni alle problematiche di interesse.
Si prevede l'istituzione di un gruppo di lavoro all'interno dell'Osservatorio stesso per la verifica congiunta di dati; a tal fine l'Osservatorio concorderà le caratteristiche delle campionature ritenute necessarie, nonché le modalità di eventuale ricorso a strutture specializzate.
Nell'Osservatorio confluiranno anche i dati reciprocamente in possesso delle parti che lo compongono, che consentiranno alle parti di procedere ad un esame congiunto per i livelli nazionali e settoriali relativamente a:
- per quanto riguarda i problemi della scuola e della formazione professionale:
a) interventi nei confronti degli Enti istituzionali competenti per un maggiore raccordo tra le esigenze delle industrie e del mondo del lavoro, con le infrastrutture esistenti;
b) gli effetti dell'organizzazione del lavoro e le conseguenti problematiche occupazionali e della formazione derivanti dall'introduzione di innovazioni tecnologiche;
- gli interventi da realizzare nei confronti degli organi nazionali per quanto attiene il costo del lavoro con particolare riferimento alla legislazione contributiva, assistenziale, antinfortunistica, nonché le problematiche poste dalla legislazione sociale al fine di realizzare la competitività internazionale;
- i riflessi ecologici dell'insediamento industriale tessile/abbigliamento;
[…]
- i programmi d'investimento e le diversificazioni produttive, i finanziamenti pubblici erogati;
- la struttura dei comparti, il numero degli addetti distinti per sesso e per qualifica nonché le prevedibili evoluzioni;
[…]
- le previsioni rispetto alle tendenze occupazionali del settore (prestando particolare attenzione alle dinamiche del lavoro giovanile) anche in rapporto con gli Accordi interconfederali sui CFL.
L'Osservatorio si attiverà per ricercare le necessarie coperture economiche per lo svolgimento dei particolari progetti che lo richiedessero.
Le parti convengono che il miglior utilizzo delle risorse umane riveste importanza strategica ai fini dell'incremento quantitativo dell'occupazione e, a tempo stesso, della maggiore competitività delle imprese.
È pertanto obiettivo condiviso la valorizzazione delle potenzialità occupazionali, con particolare riguardo al personale femminile, nell'intento di facilitare l'incontro qualificato tra domanda ed offerta di lavoro e consentire una maggiore razionalità nell'impiego dei lavoratori.
Le parti annualmente o su richiesta di una di esse, sulla base del materiale acquisito dall'Osservatorio integrato con altra utile documentazione valuteranno le implicazioni derivanti dall'introduzione di tecnologie, dall'evoluzione delle strutture produttive e dalle innovazioni di processo sulle politiche formativi, i bisogni formativi presenti e prevedibili; l'adeguatezza delle risposte che, in termini scolastici e di formazione professionale, sono date dalle strutture pubbliche e private.
Nell'ambito di tale esame potranno essere individuate le proposte da sottoporre all'attenzione delle istituzioni e degli Organismi competenti per ottenere, tenuto conto delle caratteristiche del mercato del lavoro, la migliore programmazione degli interventi ritenuti necessari nel campo della istruzione, formazione riqualificazione professionale per consentire al sistema produttivo di rispondere con flessibilità ai cambiamenti. Le proposte andranno coordinate con analoghe iniziative eventualmente poste in essere a livello interconfederale.
La documentazione e il materiale conoscitivo cosi acquisiti ed elaborati, nonché le conclusioni cui le parti saranno pervenute, verranno messi a disposizione delle strutture territoriali per il loro orientamento e per il coordinamento dei rispettivi interventi.
Dichiarazione a verbale.
Le parti, nel comune obiettivo di relazioni sindacali innovativi e adeguate allo sviluppo del sistema economico e civile, riconoscono "nell'Osservatorio nazionale Tessile / Abbigliamento Piccola e Media Industria" lo strumento utile per la realizzazione di comportamenti congiunti successivi alla fase della contrattazione, per la realizzazione di specifiche iniziative di tutela e valorizzazione del comparto, ferma restando l'autonomia di entrambe.
Con riferimento al sistema delle aziende di piccola e media industria intendendosi come tali quelle così definite dalle leggi è assegnato all'Osservatorio il particolare obiettivo di produrre elementi ed organizzare occasioni di valutazione e orientamento circa:
- i processi di internazionalizzazione;
- il terzismo;
- il rapporto con le grandi imprese e il sistema finanziario e bancario.

2) A livello regionale.
A livello regionale potranno essere effettuati incontri tra le strutture, rispettivamente individuate, al fine di prendere in esame le valutazioni effettuate e le comuni conclusioni raggiunte a livello territoriale o di distretto industriale per fornire all'Ente Regione le indicazioni necessarie per le attività di competenza dell'Ente stesso a sostegno del settore.
In tale sede si procederà inoltre ad un esame congiunto, dei problemi dell'occupazione, della mobilità e della formazione professionale allo scopo di migliorare e rendere efficace l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro.
Le conclusioni, cui le parti saranno pervenute in tale sede, verranno ricondotte, per competenza agli Organismi bilaterali regionali di cui agli Accordi interconfederali e successive intese.

3) A livello territoriale.
Le Associazioni imprenditoriali competenti forniranno, di norma annualmente, alle OO.SS. elementi conoscitivi globali per settori (tessile, confezioni, ecc.) e articolati per comparti produttivi (lana, cotone, ecc.) e per quanto possibile per fasi o cicli di lavoro (filatura, tessitura, ecc.) riguardanti:
- le prospettive produttive;
- i programmi di investimenti industriali e la loro localizzazione;
- le evoluzioni tecnologiche;
- la struttura dell'occupazione suddivisa per qualifica e sesso;
- lo stato di applicazione della legge 9.12.77 n. 903 e legge n. 125/91 (parità uomo-donna).
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto delle implicazioni prevedibili:
[…]
b) sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
[…]
f) le presenti disposizioni decadranno in caso di emanazione di norma di legge di accordo interconfederale in contrasto con le stesse.
Le parti si dichiarano disponibili a costituire nelle aree sistema momenti di osservazione, sistematica e congiunta, finalizzati alla conoscenza delle dinamiche strutturali dell'area, dell'occupazione, dei fabbisogni formativi, dell'innovazione, dell'internazionalizzazione e dell'impatto ambientale.
Le parti, con riferimento alle problematiche della formazione professionale per fornire ai lavoratori conoscenze funzionari rispetto a mutamenti tecnologici e organizzativi e per consentire alle aziende di impiegare il fattore lavoro in modo adeguato alle nuove esigenze, verificheranno le possibili iniziative tendenti a:
- sviluppare congiuntamente attività di orientamento dei giovani verso le opportunità occupazionali offerte dal settore;
- recuperare al mercato del lavoro soggetti appartenenti a fasce deboli attraverso iniziative mirate di qualificazione e/o di riqualificazione professionale.
Al riguardo le parti fanno riferimento ai contenuti degli Accordi interconfederali.
Per quel che riguarda le problematiche inerenti la valorizzazione del lavoro femminile, allo scopo di promuovere la sperimentazione di azioni positive e di formazione, verranno istituiti gruppi di lavoro paritetici, i quali si potranno avvalere del contributo di esperti nominati di comune accordo.
A tal fine verranno anche utilizzati, con gli eventuali adattamenti alla realtà locale, i progetti elaborati a livello nazionale.

4) Distretti industriali tessile/abbigliamento.
Per operare un'integrazione tra i 2 livelli informativi, nazionale e territoriale, nelle aree caratterizzate da un elevato grado di omogeneità e da una altamente significativa concentrazione di aziende del settore tessile/abbigliamento da identificare in incontri nazionali tra le parti di intesa e previa verifica operativa con le competenti Associazioni territoriali, verranno attivati momenti di analisi e confronto, utilizzando i risultati delle conoscenze:
- lo stato di applicazione delle leggi di parità uomo-donna, con le iniziative di azioni positive, delle leggi sull'occupazione giovanile e degli accordi interconfederali sui CFL;
- i dati più significativi e le tendenze evolutivi del mercato del lavoro locale, in relazione alle prospettive di fabbisogno di formazione professionale.
Su tali problemi seguirà un esame congiunto sulle implicazioni prevedibili:
- sui livelli occupazionali e sulla mobilità della manodopera;
- sulle condizioni ambientali di lavoro ed ecologiche;
- sulle problematiche della formazione professionale per fornire ai lavoratori conoscenze funzionari rispetto ai mutamenti tecnologici ed organizzativi e per consentire alle aziende di impiegare il fattore lavoro in modo adeguato alle nuove esigenze;
- sulle problematiche inerenti la valorizzazione del lavoro femminile.
Le analisi e gli approfondimenti sulle materie, che formano oggetto di informazione e consultazione reciproca, in quanto si concretizzino in proposte comuni, saranno sottoposti all'attenzione degli Enti pubblici competenti e degli Organismi paritetici intercategoriali affinché nella programmazione e attuazione di loro interventi tengano conto delle prospettate esigenze del settore tessile/abbigliamento.
Fermi restando i contenuti del sistema di informazione a livello locale, le rispettive Organizzazioni territoriali potranno definire insieme tempi, modi e strumenti delle rilevazioni (ad es. Osservatori) e le modalità per condurre le conseguenti consultazioni, la diffusione delle conoscenze e il modo di rapportarsi con Enti, Organismi esterni e Centri di formazione per il tessile/abbigliamento.
Le parti individuano, indicativamente, i seguenti distretti:
- Carpi
- Prato
- Asse del Sempione
- Biella
- Como
- Urbania

5) A livello aziendale.
Di norma annualmente, le aziende con più stabilimenti e unità produttive occupanti più di 85 dipendenti, tramite le Sezioni territoriali delle Associazioni imprenditoriali firmatarie, porteranno a preventiva conoscenza delle strutture sindacali aziendali e delle OOSS di categoria competenti per il territorio, elementi conoscitivi riguardanti:
- le prospettive produttive specie con riferimento alla situazione e alla struttura occupazionale (sesso, qualifica professionale);
- i programmi d'investimento e di diversificazione produttiva, indicando l'eventuale ricorso ai finanziamento agevolati pubblici regionali, nazionali, comunitari, di rilevante interesse per le condizioni di lavoro;
- le modifiche all'organizzazione del lavoro e tecnologiche e le conseguenti iniziative formative e di riqualificazione professionale;
- le strategie di scorporo, concentrazione, internazionalizzazione e di nuovi insediamenti industriali specie nel Mezzogiorno;
- le iniziative finalizzate al risparmio energetico e le condizioni ecologiche derivanti da attività industriali.
Su tali problemi, a richiesta di una delle parti, seguirà un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto in ordine:
- all'occupazione (azienda, stabilimento, reparto);
- alle condizioni di lavoro ambientali ed ecologiche;
- alle esigenze di formazione e riqualificazione professionale nonché alle iniziative formative da realizzare con il concorso di Fondi pubblici;
- allo stato di applicazione delle legge di parità (legge 9.12.77 n. 903 e legge n. 125/91);
- allo stato di applicazione delle leggi sull'occupazione giovanile nonché dell'Accordo interconfederale sui CFL.
Ulteriori verifiche potranno essere effettuate a richiesta di una delle parti quando si determinano condizioni tali che le rendano necessarie.
Per le aziende che hanno più stabilimenti, anche in zona territoriali diverse, o per complessi industriali del settore aventi un'unica gestione pur riunendo aziende con ragioni sociali diverse, si provvederà a concentrare l'informazione presso l'Associazione imprenditoriale con riferimento all'ubicazione della sede centrale o dell'unità avente il maggior numero di addetti. Le informazioni di cui al comma 1 saranno estese ad eventuali piani pluriennali.
In relazione alla direttiva UE n. 94/45 le parti concordano di darne attuazione tenendo conto del sistema di relazioni industriali presente nel nostro Paese.
A tale fine riconoscono che la sua attuazione possa avvenire nelle aziende a dimensione europea in coerenza con le disposizioni della direttiva stessa, demandando a livello aziendale il compito di individuare le modalità idonee.
In relazione a quanto sopra e nell'ambito di un armonico sviluppo del sistema informativo contrattuale adottato per il settore tessile/abbigliamento nel suo complesso, anche alle OOSS nazionali viene riconosciuto il ruolo di soggetti attivi destinatari delle informazioni di cui alla Direttiva n. 94/45 da parte delle imprese a livello europeo, che abbiano in Italia la sede della società capogruppo secondo le procedure che saranno fissate nei relativi accordi aziendali.

Art. 10 bis - Formazione.
Le parti, anche con riferimento alle disposizioni contenute negli accordi interconfederali in materia di formazione, ritengono che nell'attuale fase di riorganizzazione industriale, caratterizzata dalla ricerca di più elevati livelli di competitività, dall'esigenza di valorizzare le risorse umane e da una significativa evoluzione del sistema di relazioni industriali, il positivo rapporto scuola-industria e la formazione assumano un ruolo strategico per assecondare la soluzione dei problemi in atto.
A tal fine, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità derivanti dalle norme di legge, di accordi interconfederali e del CCNL, le parti convengono che la formazione debba perseguire i seguenti obiettivi:
1) agevolare l'indirizzo dei processi di adeguamento strutturale, consentendo ai lavoratori di conseguire nuove professionalità, indotte dalle mutate realtà derivanti da innovazioni tecniche ed organizzativi e/o per accedere a nuovi sbocchi occupazionali;
2) fornire i necessari supporti formativi atti a favorire lo svolgimento di relazioni partecipativi e della contrattazione aziendale basata sulle nuove regole.
Per il raggiungimento di tali finalità le parti convengono sulla utilità di:

a livello nazionale
utilizzare i dati confluiti nell'Osservatorio di settore, previsto ai sensi dell'art. 10 al fine di esaminare congiuntamente:
a) gli interventi nei confronti degli Enti istituzionali competenti per un maggiore raccordo tra le esigenze delle industrie e del mondo del lavoro, con le infrastrutture assistenti;
b) gli effetti sull'organizzazione del lavoro e le conseguenti problematiche occupazionali derivanti dall'introduzione di innovazioni tecnologiche.
Tenuto conto delle connessioni esistenti tra innovazione tecnologica, evoluzione di processo e delle strutture produttive ed esigenze formativi, verranno acquisite le informazioni di base utilizzando le occasioni di presentazione di nuove tecnologie e il materiale disponibile presso l'Osservatorio.
A questo fine viene costituito presso l'Osservatorio un gruppo di lavoro per i problemi della formazione, dell'orientamento professionale e dell'occupazione, composto da rappresentanti designati dalle parti con i seguenti compiti:
- esprimere proprie valutazioni sul materiale messo a disposizione;
- formulare proposte perché siano approfonditi i riflessi sul piano sociale degli aspetti tecnologici;
- promuovere studi e ricerche in tema di formazione e orientamento professionale;
- segnalare le esigenze formative ritenute di specifico interesse;
- promuovere l'elaborazione di linee guida e schemi per progetti formativi che le parti potranno utilizzare per presentare agli Organismi pubblici competenti proposte per l'adozione delle conseguenti decisioni in materia di formazione professionale che interessino il settore;
- promuovere l'elaborazione di progetti pilota per far acquisire consapevolezza delle problematiche correlate all'ambiente di lavoro, all'igiene e alla sicurezza in armonia con quanto previsto dal D.lgs. n. 626/94;
- condurre un'analisi delle strutture formativi, scolastiche e di orientamento esistenti e della loro adeguatezza nell'assicurare pari condizioni e pari opportunità sul mercato del lavoro, in funzione anche delle varie tipologie del rapporto di lavoro;
- promuovere l'elaborazione di schemi di progetti di formazione professionale di azioni positive i quali, qualora concordemente definiti a livello nazionale.
Sono da considerare progetti convenuti con le OO.SS. e l'eventuale loro utilizzo da parte delle aziende costituisce titolo per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

A livello territoriale e distretti.
Le parti, con riferimento alle problematiche della formazione professionale, per fornire ai lavoratori conoscenze funzionari ai mutamenti tecnologici ed organizzativi e per consentire alle aziende di impiegare il fattore lavoro in modo adeguato alle nuove esigenze, verificheranno le possibilità tendenti a:
- sviluppare ed elaborare congiuntamente sia attività di orientamento dei giovani verso le opportunità occupazionali offerte dal settore, che di progetti formativi; recuperare al mercato del lavoro soggetti appartenenti a fasce deboli attraverso iniziative mirate di qualificazione e/o riqualificazione professionale.
Al riguardo le parti fanno riferimento ai contenuti degli Accordi interconfederali.
Per quel che riguarda le problematiche inerenti la valorizzazione del lavoro femminile, allo scopo di promuovere la sperimentazione di azioni positive e di formazione, verranno istituiti gruppi di lavoro paritetici, i quali si potranno avvalere del contributo di esperti nominati di comune accordo. A tal fine verranno anche utilizzati con gli eventuali adattamenti alle realtà locali, i progetti elaborati a livello nazionale.

A livello aziendale.
Le Direzioni aziendali delle imprese segnaleranno alle RSU con riferimento a ciascuna unità produttiva, le eventuali esigenze formative indotte dai processi di riorganizzazione/ristrutturazione e dallo sviluppo tecnologico ed organizzativo e forniranno indicazioni sulle conseguenti iniziative formative.
Su tali ....... le parti interessate si scambieranno le rispettive valutazioni.
Le aziende consulteranno i rappresentanti alla sicurezza per la predisposizione di progetti formativi in tema di ambiente, igiene e sicurezza, secondo le previsioni legislative.
Saranno definiti congiuntamente i programmi formativi la cui attuazione comporti la frequenza a corsi di formazione professionale con l'utilizzo del monte di cui all'art. 56 (Diritto allo studio).

Art. 11 - Andamento attività produttiva.
Le Direzioni aziendali comunicheranno alle RSU, annualmente e/o semestralmente, in relazione all'andamento stagionale dell'attività produttiva e con riferimento alle specifiche esigenze aziendali, i periodi prevedibili di:
- supero e riduzione dell'orario contrattuale per flessibilità e la quantità delle ore necessarie;
- godimento delle ferie collettive e le relative modalità;
- collocazione degli eventuali permessi collettivi per ex festività e per riduzione d'orario.
I contenuti di tali comunicazioni programmatiche saranno esaminati congiuntamente tra la Direzione e la RSU.
Per ciascuno degli istituti indicati saranno seguite le specifiche procedure concordate con il presente contratto (art. 31, parte Generale, per i permessi per riduzione d'orario; art. 32, parte Generale, per le modalità applicative della flessibilità; artt. 11 - parte Operai, 2 - parte Intermedi, 3 - parte Impiegati per le ex festività; artt. 12 - parte Operai, 3 - parte Intermedi, 4 - parte Impiegati per le ferie).
[…]

Art. 12 Lavoro esterno.
Le parti, nel prendere atto del ricorso strutturale nell'ambito del settore tessile/abbigliamento a lavorazione presso terzi per l'effettuazione di produzioni presenti o meno nel ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi deve avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti. In presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del CCNL di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le parti esprimono il loro rifiuto di tali forme, s'impegnano ad operarsi, nell'ambito delle proprie competenze, per il superamento di dette situazioni.
Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace tutela dei lavoratori occupati in imprese del tessile/abbigliamento svolgenti lavorazioni per conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell'azienda committente, fermo restando che l'applicazione degli impegni sotto riportati non può avere incidenza sui rapporti commerciali delle imprese committenti né implica responsabilità alcuna da parte delle medesime per comportamenti di terzi:
1) Le aziende committenti lavorazioni a terzi, inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, l'impegno all'applicazione del CCNL di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro. Le aziende terziste comunicheranno alle aziende committenti il CCNL da loro applicato.
2) Le aziende committenti lavoro a terzi aventi oltre 85 dipendenti e le aziende terziste che danno lavoro all'esterno, informeranno, a richiesta, di norma annualmente, le RSU sulle previsioni di ricorso al lavoro esterno per lavorazioni presenti nel ciclo aziendale con riferimento alla quantità e al tipo di lavorazione nonché sui nominativi delle imprese terziste alla quali sia stato commesso lavoro nell'anno precedente in modo sistematico e sui contratti di lavoro da queste applicati.
3) Le parti a livello territoriale, costituiranno entro 3 mesi, dalla richiesta di queste ultime, una Commissione formata da 3 membri per ciascuna delle 2 parti con i seguenti compiti:
- acquisire da parte delle aziende gli elementi conoscitivi necessari alla valutazione del fenomeno. A tale scopo il territorio metterà a disposizione della Commissione l'elenco delle aziende che commettono lavoro a terzi e l'elenco delle aziende che lavorano per conto terzi. Per ogni singola azienda il territoriale fornirà alla Commissione anche i nominativi delle aziende cui il lavoro è stato commesso nei 12 mesi precedenti. Saranno inoltre fornite indicazioni relative alla localizzazione delle aziende terziste (anche fuori del territorio di competenza), il comparto in cui operano e il tipo di lavorazione effettuato, la loro natura industriale o artigianale;
- utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro diversamente raccolto, per individuare eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del CCNL di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro;
- promuovere nei confronti dei casi cui al punto precedente le iniziative più opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione;
- comprovato il permanere della disapplicazione del CCNL di pertinenza la Commissione inviterà per un esame della situazione le ditte interessate alla committenza;
- ove non sia diversamente possibile raggiungere l'obiettivo di far regolarizzare l'eventuale accertata esistenza di lavoro irregolare la Commissione prenderà in esame la connessione tra le aziende per cui tale problema sussiste.
4) Anche in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi di cui le aziende committenti a causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche settoriali o locali o per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali facciano ricorso a riduzioni o sospensioni d'orario di lavoro o riduzioni di personale, nel corso delle procedure previste dall'art. 5, legge 20.5.75 n. 164, e dalla legge 23.7.91 n. 223, daranno comunicazione, per un esame in materia, dell'eventuale ricorso a lavoro presso terzi presente nel ciclo produttivo delle stesse aziende committenti.
5) A livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno e dei risultati raggiunti studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento e il superamento delle situazioni irregolari, coordinando altresì quando necessario, i lavori delle Commissioni territoriali.
6) La Commissione è vincolata al segreto d'ufficio sui nominativi fomiti. In caso di violazione cesseranno per le Associazioni imprenditoriali territoriali e le aziende gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente.
7) Le aziende committenti comunicheranno, tramite la propria Associazione territoriale nelle aree del Mezzogiorno (s'intendono per aree nel Mezzogiorno quelle individuate dalla legge n. 64/86) l'elenco delle aziende terziste situate nei territori di loro competenza, con l'indicazione del CCNL che le medesime hanno dichiarato di applicare. Le Associazioni territoriali del Mezzogiorno metteranno a disposizione della Commissione, di cui fanno parte, l'elenco complessivo delle aziende terziste situate nella provincia di loro competenza, con l'annotazione del CCNL che le medesime hanno dichiarato di applicare.
8) Si conviene che le Commissioni istituite a livello territoriale si attivino per favorire l'affermarsi di un ambiente idoneo allo sviluppo delle iniziative e delle realtà imprenditoriali, e l'utilizzazione, più corretta ed efficace possibile, delle azioni di sostegno per lo sviluppo, decise dal Governo, allo scopo di evitare che tali realtà siano poste fuori mercato e per promuovere iniziative finalizzate al miglioramento degli standard produttivi, alla tutela della occupazione, dei diritti dei lavoratori e alla positiva evoluzione delle relazioni sociali e industriali nel territorio. In presenza del permanere di situazioni di marcata irregolarità, nonostante l'adozione dei provvedimenti e delle misure di cui ai precedenti commi, le Commissioni potranno infine attivarsi nei confronti degli Organismi competenti, per individuare possibili interventi.
Tutto il sistema che precede sarà concretamente attuato a condizione che uguale normativa risulti inserita in ogni altro CCNL stipulato dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto, con le altre Organizzazioni imprenditoriali del settore tessile/abbigliamento.

Chiarimento a verbale.
Con la informativa sul lavoro esterno prevista nel presente articolo le parti hanno inteso far acquisire gli elementi conoscitivi del ricorso strutturale al lavoro esterno. Non sono quindi compresi i rapporti committente/terzista di tipo occasionale.
Le parti convengono inoltre che le imprese cosiddette terziste, ma che svolgono una attività funzionale al processo produttivo, come ad esempio la mobilitazione, sono da considerare committenti.
Dichiarazione a verbale.
Le parti si danno atto che, la regolamentazione che precede, si riferisce al lavoro per conto terzi inerente al ciclo produttivo aziendale delle ditte committenti e che eventuali altri problemi di mancata applicazione di norme di legge e di contratto trovano soluzione nelle usuali procedure di intervento previste dalle norme esistenti.

Art. 14 - Mobilità interna della manodopera.
Le Direzioni delle unità produttive aventi più di 85 addetti informeranno preventivamente le strutture sindacali aziendali sugli spostamenti non temporanei nell'ambito dello stabilimento che interessino gruppi di lavoratori. Potrà seguire un esame congiunto da effettuarsi entro 3 giorni dalla avvenuta informazione.
Fatto salvo quanto sopra, gli spostamenti di reparto o di posto di lavoro, in relazione alle esigenze tecnico-produttive, nonché al migliore utilizzo dell'organico, saranno effettuati dalle aziende nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali.
Dichiarazione a verbale.
Le parti, in relazione a possibili comportamenti anomali che violino lo spirito della norma, potranno esaminare il problema a livello territoriale.

Art. 15 - Clausola di salvaguardia.
Le parti si danno atto che i contenuti delle informazioni, così come l'articolazione per sedi e materie, hanno costituito comuni presupposti per la stipulazione delle norme relative al sistema di informazioni dell'industria tessile e dell'abbigliamento minore e che quanto al riguardo convenuto comporta l'esclusione dell'applicazione di tali procedure a livello aziendale, salvo che per le imprese individuate nei presenti articoli.
Quanto indicato negli articoli precedenti per la individuazione delle aziende a cui è applicabile la parte II (investimenti, occupazione, mobilità) non costituisce criterio di individuazione né indicazione delle dimensioni delle piccole e medie imprese.
Le iniziative o i comportamenti in sede nazionale, territoriale, aziendale, attuati in difformità dagli impegni così come definiti agli articoli "investimenti e occupazione", "lavoro esterno", "mobilità", daranno facoltà alle Associazioni imprenditoriali firmatarie di dichiararsi, previo esame della situazione e tentativo di componimento da compiersi in sede nazionale con le OO.SS., sciolte dalle specifiche obbligazioni assunte in tali presupposti.
Rimangono salve sulle materie prime in considerazione le pattuizioni preesistenti più favorevoli.

Capitolo III - Istituti di carattere sindacale
Art. 16 - Rappresentanze sindacali unitarie (RSU).

In ogni unità produttiva le OO.SS., in conformità con quanto previsto dall'accordo del 27.2.95, riportato all'allegato 1, potranno eleggere proprie rappresentanze.

Art. 17 - Delegato di impresa.
Nelle imprese da 5 a 15 dipendenti i lavoratori potranno eleggere un loro delegato d'impresa.
Al delegato d'impresa saranno applicate le tutele sindacali previste dalla legge n. 300/70 per la RSA.

Rappresentanza sindacale nelle imprese fino a 15 dipendenti.
1) Vengono istituiti rappresentanti sindacali di categoria, riconosciuti dalle OO.SS. stipulanti il presente accordo su indicazioni dei lavoratori dipendenti delle imprese di un determinato bacino.
2) In corrispondenza dei bacini di cui al comma precedente si istituiscono sedi permanenti di incontro e confronto tra le rispettive rappresentanze delle parti.
Nelle sedi indicate al punto 1), verranno esaminate e possibilmente risolte tra le rappresentanze sindacali dei lavoratori e le Organizzazioni firmatarie in rappresentanza delle imprese, eventuali controversie individuali o collettive, che non abbiano trovato in precedenza composizione.
3) Le procedure di cui ai commi precedenti si armonizzano con l'articolazione dei livelli di contrattazione previsti dal presente CCNL, per cui le parti concordano che esse non comportano l'istituzione di un ulteriore livello di contrattazione territoriale.
4) I rappresentanti, di cui al punto 1), anche qualora dipendenti di imprese, verranno messi in condizione di espletare il loro mandato utilizzando quanto accantonato nel Fondo di cui al punto 5).
Detti rappresentanti non potranno essere scelti in imprese con meno di 5 dipendenti. Essi esercitano il loro mandato in via continuativa previa richiesta di aspettativa per tutta la durata del mandato ricevuto dalle rispettive OO.SS.
5) Tutte le imprese al di sotto dei 16 dipendenti che rientrano nella sfera di applicazione del presente CCNL, a partire dalla data d'inizio di operatività dell'apposito Fondo, accantoneranno presso di esso, per le attività di cui del punto 1) e 2), le quantità retributive orarie per ogni dipendente in forza al momento del versamento.
Convenzionalmente e ai soli fini contabili dette quantità saranno ragguagliate rispettivamente:
- a £. 7.500 annue per dipendente per l'attività della rappresentanza (comma 1, punto 1);
- a £. 1.500 annue per dipendente per le attività congiunte programmate nelle sedi bilaterali di cui al punto 2).
In via transitoria queste somme a decorrere dall'1.6.99 confluiranno in un apposito conto corrente bancario nazionale di categoria.
Fermo restando che tali risorse saranno utilizzate per garantire l'agibilità del delegato di bacino, le parti entro il 31.12.99 definiranno le modalità di utilizzo e ristorno alle strutture territoriali delle risorse di cui sopra.
6) I bacini di cui al punto 1), saranno determinati in sede di confronto a livello regionale tra le parti, in via transitoria si concorda che i bacini potranno essere individuati dalla firma del presente accordo facendo riferimento agli ambiti provinciali, ferma restando la successiva verifica e armonizzazione a livello regionale al massimo entro 1 anno
7) Entro il periodo massimo di 1 anno dalla armonizzazione di cui al punto precedente, sulla base delle presenti intese, si procederà, sempre a livello regionale, a una verifica per garantire l'unicità della rappresentanza dei lavoratori.
8) I rappresentanti comunque espressi, durano in carica almeno 1 anno e sono rinnovabili dalle OO.SS. che li hanno riconosciuti
9) Con il presente accordo non si è inteso a portare modifiche alla normativa vigente in materia legge n. 300/70, legge n. 533/73 e gli artt. 2118 e 2119 cc.
In sede di rinnovo del presente CCNL le parti s'impegnano a ricercare modalità di individuazione dei delegati di bacino tale da dare la più ampia garanzia di rappresentatività.

Art. 21 - Assemblee.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi in ogni unità produttiva, indipendentemente dal numero dei dipendenti della stessa, per la trattazione di materie d'interesse sindacale e del lavoro.
[…]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e della produzione nei cicli continui.
[…]
Le riunioni si terranno in luoghi idonei o locali messi a disposizione dell'azienda nell'unità produttiva. In caso di comprovata impossibilità, il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione un idoneo locale nelle immediate vicinanze dell'unità produttiva stessa.
Per le riunioni interaziendali il locale idoneo sarà invece reperito a cura delle parti convocanti.
[…]

Art. 22 - Affissioni.
I Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto potranno far affiggere, in apposito albo, comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei sindacati medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare materie d'interesse sindacale e del lavoro.
[…]
Le RSU hanno diritto di affiggere, su appositi spazi che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie d'interesse sindacale e del lavoro.

Capitolo IV - Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 24 - Assunzione.

[…]
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.

Art. 25 - Lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti.
L'ammissione al lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti deve avvenire in conformità alle leggi vigenti in materia.
Per i prestatori d'opera d'età non superiore ai 18 anni non ammessi ad apprendistato o che abbiano superato il periodo di apprendistato, valgono le disposizioni di legge in quanto più favorevoli alle norme del presente contratto.

Art. 28 - Apprendistato, addestramento e assunzione di giovani con diploma o attestato di qualifica, contratti di formazione e lavoro.
A) Apprendistato

È apprendista il lavoratore, che in base alle specifiche norme di legge, venga assunto dall'azienda per conseguire attraverso un addestramento pratico la capacità tecnica inerente a una delle categorie previste, con utilizzo dell'opera nell'azienda stessa.
L'apprendista destinato a conseguire una qualifica operaia, deve lavorare ad economia durante il periodo di apprendistato; nel caso in cui venga adibito a lavoro a cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica di operaio, ancorché, non siano trascorsi i termini di durata massima dell'apprendistato e gli devono essere applicate le relative tariffe di cottimo.
[…]
Il periodo di addestramento iniziato presso altra ditta deve essere computato per intero nella nuova azienda, ai fini del compimento del periodo prescritto, sempre che, riguardi le stesse mansioni e non sia intercorsa fra un periodo e l'altro una interruzione superiore ai 18 mesi.
Se l'apprendista provenga da altri reparti complementari alla lavorazione alla quale viene assegnato, qualora negli stessi abbia già compiuto il periodo di apprendistato, il nuovo periodo viene ridotto alla metà.
Parimenti viene ridotto almeno della metà il periodo di apprendistato per coloro che abbiano frequentato con esito favorevole scuole professionali attinenti l'attività dell'azienda.
[…]
L'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti i corsi per la formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla specialità professionale alla quale si riferisce il tirocinio.
Per quanto si riferisce alla assunzione e al divieto di adibire a lavoro straordinario gli apprendisti, valgono le norme di legge; per l'orario di lavoro e per le ferie valgono le norme di legge salvo le condizioni contrattuali di miglior favore; per quanto altro non previsto dal presente articolo valgono le norme contrattuali della parte Generale e della parte relativa alla qualifica per la quale il rapporto di apprendistato è instaurato.
[…]

B) Periodo di addestramento per operai nuovi assunti di età superiore a 20 anni
Riconosciuta, per le particolari condizioni dell'industria tessile, l'opportunità di consentire in linea eccezionale l'addestramento a mansioni richiedenti l'apprendistato di personale di nuova assunzione non addestrato e d'età superiore a 20 anni, è ammesso un periodo di addestramento nelle mansioni stesse per una durata prestabilita in relazione alla natura delle prestazioni richieste e non superiore a 12 mesi, con la retribuzione contrattuale del 1° livello.

D) Contratto di formazione
Si richiamano le norme del DL 30.10.84 convertito in legge 19.12.84 n. 863 e successive integrazioni e modificazioni, nonché le disposizioni contenute negli accordi interconfederali.
In relazione alla delega contenuta, le parti hanno concordato che sono considerate "intermedie" ai sensi delle norme già sopra richiamate:
- le professionalità inquadrate al 2° livello della classificazione nazionale, con l'eccezione delle mansioni per le quali, in applicazione delle norme contrattuali, si dia luogo ad un iniziale e temporaneo inquadramento al 1° livello.
Le parti riconoscono che le professionalità di 2° livello qui richiamate e non rientranti nella eccezione di cui sopra, sono considerate "intermedie" poiché possiedono i requisiti fissati.
Tale accordo infatti prevede che siano considerate intermedie, prescindendo da ogni altro eventuale requisito, quelle professionalità "per le quali la declaratoria stabilita dal contratto nazionale di categoria preveda espressamente la possibilità di acquisire le conoscenze professionali di cui alla declaratoria medesima anche attraverso la frequenza di un corso di formazione".
Le declaratorie del 2° livello del presente contratto prevedono infatti che vi appartengono i lavoratori che svolgono operazioni per la cui abilitazione occorre un periodo di esperienza e/o la frequenza di un "corso professionale".

Art. 29 - Lavoratori portatori di handicap e invalidi.
Le parti stipulanti il presente contratto, sensibili al problema degli invalidi e dei portatori di handicap, nell'intento di facilitare il loro inserimento in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la collocazione nelle strutture aziendali, anche con CFL, compatibilmente con le possibilità tecnico- organizzative delle unità produttive.
Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni interventi presso gli Organi di collocamento affinché, sia realizzato l'avviamento in altra unità produttiva.
A livello territoriale, nell'ambito delle verifiche delle iniziative formative di cui all'art. 10 bis, parte Generale, si studieranno le opportune iniziative perché gli Enti preposti alla formazione professionale organizzino corsi specifici di formazione professionale intesi a recuperare al mercato del lavoro soggetti invalidi o portatori di handicap allo scopo di favorirne la utile collocazione in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini ed acquisite capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze e le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.
Per quanto riguarda i permessi per genitori, parenti e affidatari di portatori di handicap e i permessi fruiti direttamente dai lavoratori portatori di handicap, le aziende daranno applicazione a quanto previsto dalla legge n. 104/92.
[…]

Art. 31 - Orario di lavoro.
A) Regime ordinario

La durata dell'orario contrattuale è di 8 ore giornaliere e di 40 settimanali. L'orario settimanale di 40 ore verrà normalmente distribuito nei primi 5 giorni della settimana; altre distribuzioni d'orario, per singoli reparti o per stabilimenti, nell'ambito della settimana o anche di cicli di più settimane, saranno concordate tra le Direzioni aziendali e le RSU.
Per migliorare le prospettive occupazionali, per agevolare la adozione di più elevati livelli di utilizzo delle capacità produttive e per ridurre i costi unitari per unità di prodotto, le parti riconoscono idonea l'adozione di diversi specifici schemi di turnazione.
Nel caso d'introduzione di un'organizzazione del lavoro finalizzata al maggiore utilizzo degli impianti, comportante la distribuzione della prestazione singola su 6 giornate settimanali per lavoratore, l'orario viene ridotto a 36 ore settimanali per turno, a parità di retribuzione.
Tali strutture d'orario verranno applicate nell'area di utilizzo degli impianti oltre 5 giorni settimanali nonché, degli stabilimenti collocati nel Mezzogiorno, in presenza delle necessarie condizioni di mercato, delle caratteristiche tecnologiche ed organizzativi dell'azienda e del consenso dei lavoratori che saranno accertati congiuntamente a livello aziendale.
Sempre ai fini occupazionali, dette strutture d'orario potranno altresì essere considerate nei casi d'introduzione di processi produttivi basati su nuove tecnologie e nei casi di ristrutturazione aziendale, sempre in presenza delle condizioni suindicate.
Le modalità applicative di tali strutture d'orario saranno definite a livello aziendale, inclusi i regimi d'orario degli addetti al turno a giornata (per i lavoratori a giornata lavoranti su 6 giorni settimanali, vale la riduzione d'orario a 36 ore settimanali).
Per gli impianti a ciclo continuo la particolare turnazione relativa è definita a livello aziendale. Le parti stipulanti si danno atto che fra le lavorazioni a ciclo continuo devono essere ricomprese la testurizzazione e la falsa torsione.

B) Riduzione dell'orario di lavoro
[…]
2. Regimi particolari di orario.
Nel caso d'introduzione di un'organizzazione del lavoro finalizzato al maggior utilizzo degli impianti per 6 giorni alla settimana anche limitatamente a determinati reparti o servizi dell'azienda, in presenza delle necessarie condizioni di mercato e caratteristiche tecnologiche ed organizzativi dell'impresa, nonché dell'introduzione di processi produttivi basati su nuove tecnologie e nei casi di ristrutturazione aziendale, anche per migliorare le prospettive occupazionali, si potrà far ricorso a concordate strutture d'orario.
Per l'adozione del regime d'orario 5x8 con il 2° giorno di riposo (sabato) da usufruire a scorrimento durante i giorni della settimana o del regime 6x6 con prestazione lavorativa su 6 giorni alla settimana si seguirà la procedura qui di seguito riportata con applicazione delle specifiche condizioni d'orario e retributive convenute nella presente regolamentazione.
Nel caso in cui l'azienda reputi necessario per il miglioramento della propria competitività di estendere l'attività su 6 giorni ne darà preventiva comunicazione alla RSU.
Seguirà su tale tema un esame congiunto per verificare le problematiche tecnico-produttive e organizzativi dell'azienda al fine di salvaguardane la competitività e migliorare le prospettive occupazionali. Al termine di tale esame le parti potranno concordare l'adozione del nuovo assetto d'orario, facendo rinvio per la regolamentazione dei predetti regimi alle disposizioni di seguito riportate.
[…]

3. Norme particolari per la torcitura.
Le parti concordano sulla necessità di una attività degli impianti anche fino a 7 giorni per le lavorazioni di torcitura. Le particolari turnazioni e i regimi d'orario saranno definiti a livello aziendale.
[…]

Art. 32 - Flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
Le Associazioni imprenditoriali firmatarie e Filta, Filtea, Uilta, riconoscono che un complesso di elementi strutturalmente connessi al settore può concorrere a determinare nelle aziende esigenze di diversi quantitativi di produzione in particolari periodi dell'anno.
Al fine di un ottimale utilizzo degli impianti e per fronteggiare variazioni d'intensità produttiva nell'anno, si darà luogo a regimi diversi d'orario settimanale che potranno interessare l'intera struttura aziendale, o parte di essa, con livelli di flessibilità compensati da corrispondenti quantità di minor prestazione nei periodi di inferiore intensità produttiva.
Ciò allo scopo anche di disincentivare ricorsi a straordinari strutturali di produzione, a ridurre il ricorso alla CIG, nonché, fenomeni di anomalo decentramento produttivo.
Tale regime d'orario flessibile è orario contrattuale a tutti gli effetti ed è finalizzato a realizzare condizioni ottimali per:
1. esecuzione di campionari;
2. puntualità di consegna alla clientela (estera in particolare);
3. adesione ad andamenti stagionali di mercato;
4. esecuzione di commesse straordinarie;
5. superamento di situazioni contingenti di mancanza di lavoro.
Anomali tassi di assenza di lavoro, come pure casi di analoga importanza, ma non compresi nell'elenco precedente, formeranno oggetto di valutazione tra le parti a livello aziendale.
Al verificarsi di una o più condizioni fra quelle sopra indicate, quando l'azienda ravvisi l'opportunità del ricorso alla flessibilità, si darà luogo ad un tempestivo incontro tra le parti a livello aziendale, nel corso del quale, previa informazione sulle motivazioni di cui si tratta, saranno concordate le modalità di distribuzione dell'orario flessibile per le settimane del periodo programmato, al fine di conseguire gli obiettivi individuati.
Nello stesso incontro si concorderanno le modalità di recupero nei periodi di prevedibile minore intensità produttiva.
Le parti convengono sull'opportunità che gli incontri di cui sopra si realizzino con sufficiente anticipo rispetto ai periodi di prevedibile attuazione.
Nei casi di particolare urgenza è impegno comune delle parti di incontrarsi tempestivamente per definire le modalità di attuazione degli orari flessibili di cui sopra.
Qualora, a livello aziendale, non si raggiungesse l'accordo, a richiesta di una delle parti, si darà luogo ad un incontro a livello territoriale con le rispettive Organizzazioni per definire le modalità di attuazione della flessibilità nell'ambito dei periodi richiesti dall'azienda.
Tale incontro avverrà normalmente entro 1 settimana dalla richiesta o entro 2 giorni in caso di particolare urgenza e comunque preventivamente rispetto all'inizio del periodo di flessibilità indicato.
Le ore in questo modo prestate oltre l'orario normale settimanale, fino ad un massimo di 96 ore di produzione annue, verranno recuperate mediante riposi compensativi in misura pari alle ore di lavoro effettuate in regime di flessibilità, maggiorati del 12% per le prime 48 ore di supero, del 15% per le successive.
[…]
Eventuali riposi a recupero della flessibilità programmata e non effettuabili, saranno oggetto d'incontro tra Direzione aziendale e RSU per definire soluzioni quali: recuperi individuali, recuperi collettivi in altro periodo o altre soluzioni compensativi.
Opportune deroghe saranno concesse ai lavoratori che, a causa di comprovate e documentabili necessità, non possono effettuare il programmato regime di flessibilità, ferma restando la possibilità dell'azienda di raggiungere gli obiettivi prefissati anche ricorrendo alla mobilità interna.
Analoghe soluzioni di mobilità saranno ricercate, compatibilmente con le esigenze aziendali, per quei lavoratori ai quali, non avendo prestato le ore di flessibilità positiva, derivi una minore retribuzione nei periodi di riposo compensativo.
Dichiarazione a verbale.
Con l'articolo di cui sopra le parti hanno inteso fornire alle aziende il diritto a disporre di uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far fronte al variare della domanda di prodotti o servizi nel corso dell'anno.
Le rappresentanze sindacali dei lavoratori ai vari livelli sono impegnate a rimuovere tempestivamente e comunque in tempi utili, per il concreto utilizzo dello strumento, gli ostacoli che si verificassero.

Art. 33 - Lavoro straordinario.
[…]
Il lavoro straordinario ha carattere volontario e potrà essere effettuato entro il limite individuale massimo di 180 ore sino al raggiungimento di un monte annuo aziendale ragguagliato a 130 ore per dipendente; quanto riguardi gruppi di lavoratori, formerà oggetto di esame preventivo tra Direzione aziendale e RSU.
Fatto salvo il limite di cui sopra l'esame preventivo avrà luogo solo nei casi in cui il lavoro straordinario abbia carattere di assoluta improrogabile e comprovata necessità determinata da cause di forza maggiore.
Su richiesta delle RSU, le aziende daranno annualmente notizia del livello di utilizzo del monte ore aziendale.
Le ore di straordinario prestato tra le 130 e le 180 saranno recuperate su richiesta del lavoratore con i seguenti criteri:
- per il 50% con trasformazione in riposi compensativi giornalieri da godersi in date indicate dal lavoratore;
- per il 50% con trasformazione in riposi compensativi giornalieri da godersi in date indicate dall'azienda.
In presenza di lavoro straordinario strutturale di produzione, inteso per tale il caso di raggiungimento costante dei limiti di cui al presente articolo, si procederà, su richiesta, presso la competente sede territoriale, all'esame della situazione e delle eventuali misure opportune per la cessazione dello straordinario strutturale, mediante diversa organizzazione del lavoro o aumento dell'occupazione.
Da dette regolamentazioni sono escluse le operazioni di manutenzione ed inventario, e le ore di straordinario lavorate oltre il limite individuale annuo di 180 ore potranno, a richiesta del lavoratore, essere recuperate con il godimento di altrettanti riposi compensativi da fruire d'accordo fra le parti.
Le prestazioni di lavoro straordinario per manutenzione e inventario potranno essere richieste tenendo conto delle esigenze del lavoratore.
[…]
La qualificazione legale e i relativi adempimenti per il lavoro straordinario rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.

Procedura per il lavoro straordinario di produzione.
Il lavoro straordinario di produzione ha carattere volontario individuale.
La presente procedura è in particolare finalizzata a soddisfare le esigenze conseguenti a stati di necessità (ad esempio: consegne urgenti, termine di lavorazioni in corso, allestimento delle collezioni, recupero di ritardi di produzione per cause tecniche).
In presenza di disponibilità volontarie alle prestazioni di lavoro straordinario inferiori alle esigenze aziendali entro i limiti del presente articolo, la Direzione ne darà notizia in tempo utile alla RSU.
Le parti, nell'ambito della volontarietà individuale, procederanno all'esame della situazione per rimuovere le difficoltà esistenti, assicurando all'azienda la disponibilità tempestiva delle prestazioni straordinarie necessarie.
[…]

Art. 34 - Lavoro a squadre.
È considerato lavoro a squadre quello prestato dai lavoratori che si avvicendano ad una stessa macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore, anche se a turni non di uguale durata.
L'orario ordinario giornaliero del lavoro a squadre è di 8 ore per turno, ivi compreso il riposo, la cui durata è di mezz'ora.
La distribuzione dell'orario di lavoro viene stabilita in conformità con le disposizioni di cui all'art. 31, parte Generale, e comunicata ai lavoratori in apposita tabella da affiggersi all'entrata dello stabilimento.
In attuazione a quanto disposto dall'art. 31, parte Generale, l'orario ordinario contrattuale sarà ragguagliato a:
- 40 ore, ivi compresa la mezz'ora giornaliera di riposo.
Nel lavoro a squadre deve essere consentito, per ogni turno, l'intervallo di mezz'ora di riposo il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.
Ai lavoratori cottimisti dovrà essere corrisposta, per la mezz'ora di riposo goduto, una mezza quota oraria dell'utile di cottimo realizzato nelle ore di effettivo lavoro.
Il riposo della squadra deve essere normalmente fruito fuori dal locale di lavoro o altrimenti a macchine ferme. Il lavoratore ha diritto di uscire dallo stabilimento durante la mezz'ora di riposo. Per prestazioni di lavoro giornaliere fino a 6 ore non è previsto l'intervallo di riposo.
La mezz'ora di riposo goduta non concorre al superamento delle 6 ore di lavoro richieste. Ai soli fini del diritto alla maturazione della mezz'ora di riposo, vengono considerate come prestazioni di lavoro le assenze per permessi retribuiti.
[…]
Le modificazioni dei turni devono essere notificate 24 ore prima mediante avviso collocato in luogo chiaramente visibile, salvo i casi di forza maggiore. Nel caso di modifica del turno assegnato il lavoratore dovrà comunque fruire - all'atto del passaggio a diverso turno - di un adeguato periodo di riposo.
Il turno unico per gli operai o gli apprendisti è soggetto alla disciplina del lavoro a squadre, anche se compiuto senza avvicendamento, qualora si attui lo stesso intervallo di riposo delle squadre e inoltre il suo inizio o il suo termine coincidano con l'inizio o col termine dell'orario di una delle squadre, rimanendo comunque nel limite di uno spostamento massimo di 30 minuti.
Il lavoro a squadre verrà effettuato normalmente in 5 giorni, in relazione alle norme di cui al comma 2, art. 31, parte Generale.
[…]
Direzione e RSU potranno infine definire modalità per assicurare la regolarità di sostituzione dei turnisti nel lavoro a squadre.
[…]
Chiarimento a verbale n. 1
Qualora nella mezz'ora di riposo effettuata fuori dall'ambiente di lavoro le macchine siano rimaste funzionanti, le controversie sugli eventuali effetti che dovessero derivare ai lavoratori, saranno esaminate prima in sede aziendale e poi, occorrendo, in sede territoriale.
Chiarimento a verbale n. 2
Per i fanciulli e gli adolescenti la mezz'ora di riposo intermedio di cui al comma 2 è stata determinata attuando la facoltà prevista dalle leggi in materia.
Tale normativa non ha carattere innovativo, nel senso che già nei precedenti contratti le parti, fissando in mezz'ora la durata del riposo, si erano avvalse della facoltà loro concessa dalle disposizioni di legge per i minori.

Art. 35 - Lavoro notturno, domenicale e festivo.
[…]
Il lavoratore chiamato a prestare la propria opera in ore notturne, domenicali o festive dovrà essere preavvisato il giorno precedente tranne casi urgenti.
S'intendono qui richiamate le disposizioni di legge circa il divieto di adibire al lavoro notturno i minori, mentre per le donne si fa riferimento alla particolare regolamentazione di cui all'art. 5, legge 9.12.77 n. 903.
[…]

Art. 49 - Recuperi.
Le ore perdute per cause indipendenti dalla volontà delle parti o per permessi possono essere recuperate a regime normale con le seguenti modalità: qualora il recupero sia effettuato oltre il normale orario contrattuale, deve essere contenuto nel limite massimo di 1 ora giornaliera, o in caso d'orario ridotto, sino alla concorrenza di 8 ore nella giornata; nel caso di giornata feriale non lavorata il recupero stesso potrà essere effettuato trasferendo a tale giornata le ore perdute.
Qualora il recupero riguardi gruppi di lavoratori e sia previsto per gruppi di ore formerà oggetto di esame preventivo fra Direzione aziendale e RSU.
Il recupero potrà essere effettuato entro 40 giorni utili successivi al momento in cui si è verificata la causa che ha determinato la perdita di ore di lavoro.
Per le interruzioni di lavoro concordate tra le parti, le ore di lavoro perdute possono essere recuperate a regime normale con modalità preventivamente stabilite d'intesa con le RSU.

Art. 52 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali.
In caso d'infortunio sul lavoro e di malattia professionale al lavoratore saranno conservati il posto e l'anzianità, a tutti gli effetti contrattuali, fino alla guarigione clinica, documentata dall'apposito certificato definitivo rilasciato dall'Istituto assicuratore. In tale caso, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, l'azienda dovrà cercare di adibirlo a mansioni più adatte alla di lui capacità lavorativa, con il mantenimento dei trattamenti in atto.
[…]
Il datore di lavoro deve, nel termine di 2 giorni, dare notizia all'Autorità di Pubblica Sicurezza del Comune in cui è avvenuto, di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di 3 giorni.
[…]

Art. 54 - Abiti da lavoro.
L'azienda fornirà gratuitamente gli abiti da lavoro, nel caso in cui gli stessi si rendano necessari per le condizioni particolari nelle quali si svolga il lavoro, nonché, quando essa ne prescriva comunque l'adozione.
La sostituzione di tali abiti dovrà essere fatta in relazione alla usura determinata dalla natura della lavorazione.

Art. 55 - Mense aziendali.
[…]
Le aziende cureranno che i refettori, costituiti in conformità alle disposizioni del Regolamento di igiene, siano accoglienti e confortevoli.
Laddove le mense funzionano, il servizio dovrà essere adeguato al numero dei partecipanti. Le RSU di Delegato d'impresa hanno la facoltà di sorvegliare l'andamento in collaborazione con le Direzioni aziendali.
[…]

Art. 59 -Ambiente di lavoro - Doveri delle aziende e dei lavoratori - Rappresentanti per la sicurezza.
1 - Premessa - Doveri delle aziende e dei lavoratori.
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge costituiscono un preciso dovere delle aziende e dei lavoratori, così come previsto dagli artt. 4 e 5, D.lgs. 19.9.94 n. 626.
I datori di lavoro, i lavoratori, il medico competente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) collaborano, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità per ridurre progressivamente i rischi e migliorare le condizioni ambientali d'igiene e sicurezza.
In particolare:
- il datore di lavoro è tenuto all'osservanza delle misure generali di tutela come previsto dall'art. 3, D.lgs. 19.9.94 n. 626; in relazione alla natura dell'attività dell'unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari;
- il lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi fomiti dal datore di lavoro. In particolare i lavoratori sono tenuti agli obblighi contemplati dal comma 2, art. 5, D.lgs. 19.9.94 n. 626, relativamente all'osservanza delle disposizioni e istruzioni loro impartite dai rispettivi superiori, ai fini della protezione collettiva e individuale, e all'utilizzo corretto dei macchinari, delle apparecchiatura, degli utensili, delle sostanze e dei preparati pericolosi, dei mezzi di trasporto e delle attrezzature di lavoro, nonché dei dispositivo di sicurezza;
- l'adozione e l'uso appropriato dei mezzi di prevenzione e protezione individuali e collettivi, in quanto derivanti da disposizioni normative o dalla consultazione tra datori di lavoro, dirigenti e preposti con i RLS, deve essere scrupolosamente osservata dai lavoratori interessati;
- il lavoratore segnalerà, tempestivamente, al proprio capo diretto le anomalie che dovesse rilevare durante il lavoro nel corretto funzionamento di impianti, macchinari ed attrezzature o nello stato di conservazione e condizioni di utilizzo di sostanze nocive e pericolose, ed ogni altro evento suscettibile di generare situazioni di pericolo;
- nella valutazione del rischio si terrà conto della documentazione raccolta dalle aziende nel "Registro dei dati ambientali per unità con caratteristiche omogenee" e del "Registro dei dati biostatistici per unità con caratteristiche omogenee" riportati negli allegati dei precedenti CCNL.

2 - Rappresentanti per la sicurezza (RLS).
In applicazione dell'art. 18, D.lgs. 19.9.94 n. 626, i RLS sono eletti, di norma, con esclusivo riferimento alle singole unità produttive, in ragione di:
a) unità produttive che occupano sino a 15 dipendenti: 1 RLS;
b) unità produttive che occupano da 16 a 120 dipendenti: 1 RLS;
c) unità produttive che occupano da 121 a 200 dipendenti: 2 RLS;
d) unità produttive che occupano da 201 a 1.000 dipendenti: 3 RLS;
e) unità produttive che occupano oltre 1.000 dipendenti: 6 RLS.

3 - Registro degli infortuni - Cartella sanitaria e di rischio.
I datori di lavoro tengono un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro superiore a 3 giorni, compreso quello dell'evento. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è tenuto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza.
Verrà istituita la cartella sanitaria e di rischio, come contributo e partecipazione a un'assistenza sanitaria che abbia per oggetto la prevenzione e la cura della salute sui luoghi di lavoro, con riferimento all'art. 27, legge 23.12.78 n. 833, integrato dalle disposizioni del D.lgs. 19.9.94 n. 626. La cartella sanitaria e di rischio viene custodita dal datore di lavoro con vincoli di riservatezza; nella cartella vengono anche indicati i dati relativi alla maternità; il lavoratore interessato può prenderne visione, chiederne copia su espressa richiesta del suo medico curante o dello specialista; l'originale deve essere mantenuto presso l'azienda.

4 - Lavoratori addetti al videoterminali.
S'intendono per lavoratori addetti ai videoterminali quelli individuati dall'art. 51, comma 1, lett. c), D.lgs. 19.9.94 n. 626.
Il lavoratore addetto ai videoterminali ha diritto a un'interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività, qualora svolga la sua attività per almeno 4 ore consecutive; il tempo di pausa non è considerato tempo di esposizione al videoterminale.
Il lavoratore addetto ai videoterminali, come definito al comma precedente, ha diritto a una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale. Nel caso di lavoratori addetti ai videoterminali adibiti al lavoro a squadre, l'effettivo godimento della mezz'ora di riposo comporta l'assorbimento delle pause contemplate dalla presente normativa, allorché coincidenti, fermo restando il divieto di usufruire delle pause cumulativamente all'inizio e al termine dell'orario di lavoro.

5 - Per quanto non espressamente regolamentato dal presente articolo, si fa riferimento al D.lgs. 19.9.94 n. 626 e all'Accordo interconfederale 27.10.95.

Art. 60 - Disciplina del lavoro.
I rapporti tra i lavoratori, ai diversi livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza.
Nell'esecuzione del lavoro il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
L'azienda avrà cura di indicare ai lavoratori le persone alle quali, oltre che dal superiore diretto, ciascun lavoratore dipende e alle quali è tenuto a rivolgersi in caso di necessità.
Il lavoratore deve svolgere le mansioni affidategli con la dovuta diligenza.
[…]

Art. 61 - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale.
Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna e, in caso di licenziamento o dimissioni, deve restituirli prima di lasciare il servizio.
Qualora non vi provvedesse, può essergli addebitato sulla liquidazione l'importo relativo alle cose non riconsegnate; è preciso obbligo del lavoratore conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i modelli e i disegni e in genere tutto quanto è a lui affidato. D'altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente la Direzione dell'azienda. Il lavoratore risponderà della perdita e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza. Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza averne avuto autorizzazione dal suo superiore.
Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà la facoltà all'azienda di rivalersi per danni subiti.

Art. 63 - Regolamento interno.
In ciascuna azienda può essere redatto ed esposto in luogo chiaramente visibile un regolamento interno. La redazione o gli eventuali aggiornamenti saranno esaminati e discussi tra la Direzione aziendale e le RSU, preventivamente all'attuazione, e il loro contenuto non dovrà comunque essere in contrasto con le norme legislative e con quelle contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro.

Art. 64 - Provvedimenti disciplinari.
I provvedimenti che si indicano in appresso, costituiscono soltanto una obiettiva indicazione nel senso di garantire un rapporto quanto più possibile definito tra sanzione e mancanza.
1) L'ammonizione verbale, che potrà avere, a seconda dei casi, carattere di appunto o di rimprovero, interverrà quando nell'osservanza degli orari, nel contegno verso i superiori ed i compagni di lavoro, nella diligenza del lavoratore siano riscontrate lacune non imputabili a deliberata volontà di mancare al proprio dovere. All'ammonizione scritta, che avrà più specifico carattere ammonitorio, si ricorrerà quando le mancanze, anche se lievi, tenderanno a ripetersi e sia quindi necessario preavvisare in forma meno labile del rimprovero verbale, più gravi sanzioni.
2) Ove l'ammonizione verbale o scritta non abbia sortito l'effetto voluto o la mancanza abbia carattere tale da far ritenere il rimprovero inadeguato, potranno essere inflitte al lavoratore o una multa, fino ad un importo equivalente a 2 ore del minimo contrattuale di paga o stipendio e della indennità di contingenza, oppure, nei casi di maggiore gravità o di recidiva, la sospensione dal lavoro per un massimo di 3 giorni.
A titolo d'indicazione, si stabilisce che la multa o la sospensione potranno essere inflitte al lavoratore che:
[…]
b) senza legittima giustificazione, ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione o abbandoni il proprio posto di lavoro non avendone ottenuta autorizzazione del diretto superiore;
c) per negligenza, esegua male il lavoro affidatogli;
d) nell'interno della fabbrica, esegua lavoro per suo conto, senza tuttavia recare grave pregiudizio all'azienda per la poca entità del lavoro stesso e del materiale eventualmente impiegato;
e) per disattenzione, provochi danni alle macchine o al materiale o determini sprechi oppure ritardi l'esecuzione del lavoro o ne pregiudichi la riuscita;
f) a conoscenza di guasti alle macchine o di irregolarità nell'andamento del lavoro, non ne avverta il proprio superiore diretto;
[…]
h) contravvenga al divieto di fumare nell'interno dello stabilimento, ove tale divieto esista e sia reso noto con appositi cartelli.
[…]

Art. 66 - Norme per il licenziamento.
Per i licenziamenti individuali ha applicazione la legge 15.7.66 n. 604, integrata da quanto previsto dall'art. 18, Statuto dei Lavoratori (legge 20.5.70 n. 300) e l'art. 2119 cc.
In particolare possono costituire causa di licenziamento disciplinare:
a) inosservanza al divieto di fumare quando tale divieto sia posto per evitare pericoli alle persone, agli impianti, ai materiali;
[…]
c) abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione di lavori o di ordini che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
d) litigi di particolare gravità e seguiti da vie di fatto, entro il recinto dello stabilimento, quando mostrino o confermino una tendenza gli atti violenti;
e) recidività nelle mancanze che abbiano già dato luogo ad una sospensione per la medesima mancanza o ad una sospensione per mancanza diversa nei 4 mesi precedenti;
[…]
i) insubordinazione nei confronti dell'imprenditore o dei soggetti da essa delegati, quando non vi siano ragioni largamente attenuanti o l'insubordinazione, per la poca gravità degli atti, non abbia nuociuto alla disciplina della fabbrica;
[…]
La predetta elencazione non esclude quegli altri comportamenti o fatti che per la loro natura o gravità configurano giusta causa o giustificato motivo di licenziamento.
[…]

Parte Operai
Art. 4 - Lavori discontinui.
L'orario normale degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella annessa al RD 6.12.23 n. 2657, non può superare le 50 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere.
Agli effetti della presente normativa si considerano lavoratori discontinui i portinai, i guardiani diurni e notturni, gli uscieri e gli autisti non addetti al trasporto merci.
Per i custodi e i portieri fruenti, nello stabilimento o immediate dipendenze, di alloggio e di altre agevolazioni ad esso pertinenti tale orario è di:
- 12 ore giornaliere e 72 settimanali per tutti i settori.
[…]

Art. 5 - Turni a scacchi.
Non sono di regola ammessi i turni a scacchi.
Essi potranno essere mantenuti dove ricorrono le condizioni per il loro regolare funzionamento. Nel caso che le maestranze ne richiedano la soppressione, le OO.SS. territoriali competenti interverranno per adottare le risoluzioni del caso.
I turni a scacchi non potranno essere istituiti laddove attualmente non esistono, se non a seguito del concorde parere favorevole delle OO.SS. territoriali competenti.
Ai lavoratori è dovuta la maggiorazione del 3% sul minimo contrattuale di paga.
Dichiarazione a verbale.
La normativa del presente articolo non è applicabile al settore bottoni.

Art. 6 - Assegnazione del macchinario.
Le assegnazioni del macchinario dovranno essere effettuate tenendo presenti le esigenze della produzione, le possibilità di prestazioni degli operai in relazione alla natura del macchinario, alla specie dell'articolo prodotto, al rendimento del lavoro, alle condizioni dell'ambiente di lavoro.
Le modifiche non temporanee dell'assegnazione del macchinario e delle conseguenti variazioni dell'assetto tecnico-organizzativo che comportino un aumento del carico di lavoro, saranno regolate dalla seguente procedura:
1) la Direzione aziendale, prima della nuova assegnazione di macchinario, comunicherà agli operai interessati (o parte degli operai stessi) e alla RSU o alla Commissione Interna le disposizioni studiate per l'attuazione in via sperimentale della nuova assegnazione;
2) la Direzione aziendale, contemporaneamente, tramite la propria Associazione territoriale, comunicherà alle Organizzazioni territoriali dei lavoratori la data d'inizio dell'assegnazione in esperimento, la sua durata, il numero dei lavoratori interessati, nonché una indicazione sui criteri e sulle modalità della predisposta nuova assegnazione;
3) dopo l'inizio dell'esperimento, previa acquisizione dei necessari elementi di giudizio, l'esame delle eventuali particolari situazioni di effettiva gravosità per i lavoratori non superate in sede aziendale, sarà demandato alle Organizzazioni territoriali sindacali alle quali verranno in tal caso forniti i relativi elementi di valutazione. Per dette particolari situazioni non può esservi, in via normale, l'acquisizione dei necessari elementi per la formulazione di un giudizio se non decorsi 20 giorni di esperimento;
4) al termine dell'esperimento, la Direzione aziendale comunicherà per iscritto o per affissione ai lavoratori interessati e alla RSU o alla Commissione interna, le indicazioni del lavoro da eseguire e le relative condizioni riguardanti la nuova assegnazione. Inoltre, tramite la propria Associazione territoriale, darà analoga comunicazione alle Organizzazioni territoriali sindacali dei lavoratori. Qualunque contestazione che non abbia trovato risoluzione nell'ambito aziendale, sarà rimessa all'opportuno esame in sede sindacale territoriale qualora una delle parti ne faccia richiesta;
5) per l'esame delle controversie demandate in sede territoriale, come previsto al punto 4° del presente articolo, le Associazioni imprenditoriali e le Organizzazioni dei lavoratori competenti potranno farsi assistere da tecnici qualificati della materia e gli eventuali accertamenti tecnici ritenuti necessari dovranno essere eseguiti in sede aziendale tramite il Comitato tecnico paritetico di accertamento di cui all'art. 9, parte Operai;
6) nel caso di adozione di nuove forme di remunerazione a cottimo o ad incentivo, o di adeguamento di quelle esistenti in relazione alle diverse assegnazioni di macchinario, dovranno essere comunque applicate le norme previste dall'art. 8, parte Operai, sulla disciplina del cottimo.
Chiarimento a verbale al punto 2).
Detta comunicazione ha finalità puramente informativa essendo ammesso l'intervento delle Associazioni sindacali sull'esperimento in attuazione solo nei casi previsti ai punti 3) e 4) del presente articolo.

Art. 7 - Pulizia del macchinario.
La pulizia del macchinario deve essere effettuata con l'osservanza delle disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Ove sia effettuata oltre i limiti dell'orario contrattuale di lavoro è considerata come prestazione straordinaria e verrà come tale retribuita.

Art. 8 - Lavoro a cottimo.
A) Tutti gli operai dovranno essere retribuiti ad economia oppure a cottimo in relazione alle possibilità tecniche delle varie lavorazioni e ai sistemi in uso nei vari settori. Ogni qualvolta in conseguenza dell'organizzazione del lavoro nell'azienda un operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l'operaio stesso deve essere retribuito a cottimo. Nel caso che le lavorazioni siano organizzate in linee a catena o a flusso continuo, con prestazioni vincolate all'osservanza di un ritmo predeterminato che richieda un rendimento superiore a quello richiesto dal lavoro ad economia, l'operaio dovrà essere retribuito a cottimo, sempre che questo sistema sia praticabile.
[…]
D) Prima dell'inizio delle singole lavorazioni, dovranno essere comunicati ai lavoratori interessati mediante affissione o con altro mezzo di comunicazione scritta:
1) le indicazioni del lavoro da eseguire;
2) il compenso unitario (tariffe di cottimo) corrispondente.
[…]
F) L'azienda comunicherà alla RSU e, tramite la propria Associazione territoriale, ai Sindacati provinciali dei lavoratori all'atto di introduzione dei nuovi sistemi di cottimo o di incentivo nel caso di modifiche ai sistemi in vigore, solo i criteri generali applicati. Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti minimo e massimo di maggiorazione dei tempi esecutivi e ai metodi di calcolo dell'utile di cottimo. Nel caso d'introduzione di lavorazioni a catena o a flusso continuo di cui al comma 2 del precedente punto A), le comunicazioni saranno fatte tenendo conto della diversa denominazione che detti criteri assumono. Tali comunicazioni avranno finalità informative essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo.
[…]
I) I datori di lavoro non potranno servirsi di cottimisti che abbiano alle loro dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti. A questo effetto la dipendenza di un operaio da un altro può essere intesa soltanto come rapporto tecnico e disciplinare nell'ambito dell'azienda.
[…]
N) Qualunque contestazione che non trovi risoluzione nell'ambito aziendale sia per i cottimi e gli incentivi già in atto, sia per quelli di nuova introduzione riguardante la precisazione di elementi tecnici e l'accertamento di fatti determinanti la tariffa di cottimo, è rimessa ad opportuno riesame da parte delle competenti Organizzazioni territoriali.
Gli eventuali accertamenti tecnici ritenuti necessari dovranno essere eseguiti in sede aziendale tramite il Comitato tecnico paritetico di accertamento di cui all'art. 9, parte Operai.
O) La procedura sopra prevista non concerne le controversie d'interpretazione, né quelle di Applicazione non indicate nel punto precedente, per le quali valgono le norme dell'art. 6, parte Generale.
P) Le decisioni assunte decorreranno dalla data di presentazione del reclamo.

Art. 9 - Comitati tecnici paritetici di accertamento.
Nei casi previsti dagli artt. 6, punto 5 e 8, punto N), parte Operai, potrà essere costituito, di volta in volta, secondo le specifiche competenze, su richiesta dell'una o dell'altra parte, un Comitato paritetico per l'accertamento dei dati tecnici necessari ai fini della risoluzione della vertenza, secondo i quesiti di carattere tecnico concordati dalle suddette Associazioni.
Il Comitato sarà composto da 1 a 3 membri, nominati dalle Associazioni sindacali territoriali dei lavoratori tra i dipendenti dell'azienda più qualificati dal punto di vista tecnico, e altrettanti nominati dalla Direzione aziendale.
Le designazioni saranno notificate dall'una all'altra parte attraverso le rispettive Associazioni territoriali.
Il Comitato funzionerà collegialmente, nei limiti dei quesiti ad esso sottoposti, e concluderà gli accertamenti entro 15 giorni dallo scambio delle notifiche delle designazioni, salvo accordo delle Associazioni suddette per una proroga non eccedente altri 10 giorni.
L'azienda predisporrà quanto necessario perché il Comitato possa effettuare l'accertamento degli elementi tecnici ad esso demandati.
Quando il risultato dell'accertamento sia acquisito all'unanimità e rimuova i presupposti che avevano originato la controversia, questa s'intenderà definita.
Dichiarazione a verbale.
Avendo riguardo alle particolari caratteristiche organizzative dei settori tessili, le parti non hanno ritenuto possibile subordinare la costituzione dei Comitati tecnici paritetici di accertamento di cui al presente articolo alla presenza di un numero minimo di dipendenti occupati nelle aziende.

Art. 10 - Definizione di jolly.
Vengono considerati jolly quei lavoratori cui l'azienda non assegna una specifica mansione, per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo di produzione presente in azienda.
[…]
Non sono considerati jolly i lavoratori utilizzati a titolo di mobilità interna, per coprire le differenti esigenze delle lavorazioni di reparto o per normali sostituzioni di assenti.

Art. 11 - Giorni festivi - Riposo settimanale.
[…]
3. Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla legge.
In caso di modificazione dei turni di riposo, l'operaio dovrà venire preavvisato entro il 3° giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di 2 settimane il giorno di riposo non effettuato.
[…]

Art. 12 - Ferie.
[…]
I giorni di ferie eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati con un'indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione di fatto dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolate nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione della relativa indennità sostitutiva.

Art. 15 - Maternità.
In caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri […]
È vietato adibire al trasporto ed al sollevamento di pesi nonché ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri di cui all'art. 5, DPR 25.11.76 n. 1026, le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell'art. 5, lett. c), legge 30.12.71 n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri.

Parte Intermedi
Art. 2 - Giorni festivi - Riposo settimanale.

[…]
Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro giorno della settimana, per il lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla legge.
Non è consentito il riposo compensativo per il lavoro prestato da un intermedio nella giornata del sabato, quando questa sia stata precedentemente considerata di riposo nell'orario di lavoro aziendale.
In caso di modificazioni dei turni di riposo, l'intermedio dovrà venire preavvisato entro il 3° giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di 2 settimane il giorno di riposo non effettuato.
[…]

Art. 3 - Ferie.
[…]
I giorni di ferie eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati con un'indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolata sulla base della retribuzione di fatto in atto al momento della liquidazione delle ferie medesime.

Art. 6 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
In caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri […]
È vietato adibire al trasporto e al sollevamento di pesi nonché ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri di cui all'art. 5, DPR 25.11.76 n. 1026, le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto.
Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengono adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell'art. 5, lett. c), legge 30.12.71 n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri.
[…]

Parte Impiegati e Quadri
Art. 3 - Giorni festivi - riposo settimanale.

[…]
Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla legge.
Non è consentito il riposo compensativo per il lavoro prestato da un impiegato nella giornata del sabato, quando questa sia stata precedentemente considerata di riposo nell'orario di lavoro aziendale.
In caso di modificazioni dei turni di riposo, l'impiegato dovrà venire preavvisato entro il 3° giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di 2 settimane il giorno di riposo non effettuato.
[…]

Art. 4 - Ferie.
[…]
I giorni di ferie non eventualmente usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati con un'indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolata sulla base della retribuzione di fatto in atto al momento della liquidazione della relativa indennità sostitutiva.

Art. 8 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio (parte Impiegati).
In caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri […]
È vietato adibire al trasporto e al sollevamento di pesi nonché ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri di cui all'art. 5, DPR 25.11.76 n. 1026, le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengono adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell'art. 5, lett. c), legge 30.12.71 n. 1024, sulla tutela delle lavoratrici madri.
[…]

Parte Protocolli aggiuntivi
Protocollo n. 2 Accesso ai finanziamenti pubblici agevolati
Le parti riconoscono l'opportunità che la legislazione preveda, tra le condizioni per accedere ai finanziamenti pubblici agevolati, la dichiarazione dell'azienda di applicazione del presente CCNL.

Protocollo n. 6 Protocollo per il CCNL di tutti i comparti e settori rappresentati
Premesso che si sta definendo l'accordo relativo all'applicazione del D.lgs. n. 626/94 in materia di sicurezza sul lavoro, le parti s'impegnano a recepire, entro 1 mese dalla stipula, tale accordo.
Le parti s'impegnano a tal fine ad effettuare incontri di armonizzazione, tenuto conto di eventuali rimandi in esso contenuti, per inserirlo nel testo contrattuale.

Parte Allegati
Allegato n. 4 Tutela della dignità personale dei lavoratori
Le parti concordano sull'opportunità che il rapporto di lavoro si svolga in un ambiente idoneo al sereno svolgimento dell'attività. A tal fine dovrà essere assicurato il rispetto della dignità della persona in ogni suo aspetto compreso quanto attiene alla condizione sessuale.
In particolare saranno evitati comportamenti che determinino una situazione di disagio della persona cui sono rivolti, anche con riferimento alle conseguenze sulle condizioni di lavoro. In caso di molestie sessuali nel luogo di lavoro, le RSA o le OO.SS. e la Direzione aziendale opereranno per ripristinare le normali condizioni lavorative garantendo la massima riservatezza alle persone coinvolte.

Accordo integrativo al CCNL delle federazioni della moda di Cna e Confartigianato, Filta, Filtea, Uilta, in materia di apprendistato per la piccola e media industria
Le Federazioni della moda di Cna e Confartigianato e Filta, Filtea, Uilta, si sono incontrate per dare attuazione a quanto previsto dalla legge n. 196/97 in materia di apprendistato.
Le Federazioni della moda di Cna e Confartigianato e Filta, Filtea, Uilta, si danno reciprocamente atto che la seguente disciplina dell'apprendistato integra e modifica quanto definito negli articoli dei CCNL dei singoli comparti per la disciplina dell'apprendistato e trova fondamento in quanto definito dall'art. 16, legge 24.6.96 n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione).

Norme generali.
[…]
Considerate le norme legislative vigenti, possono essere assunti come apprendisti giovani d'età non inferiore ai 16 e non superiore ai 24 anni, ovvero 26 nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del Regolamento CEE n. 2081/93; possono essere assunti come apprendisti anche giovani di 14 anni compiuti purché abbiano assolto l'obbligo scolastico cosi come fissato nelle normative vigenti (legge n. 1859 del 31.12.62).
Sono comunque fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
Per quanto qui non contemplato valgono per gli apprendisti le norme di legge e dei singoli CCNL di comparto.
[…]

Tirocinio presso diverse aziende.
I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo delle durate massime del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori a 1 anno e purché si riferiscano alle stesse mansioni.
A tal fine nel caso di risoluzione del rapporto prima della scadenza naturale, il datore di lavoro è tenuto a rilasciare all'apprendista un'apposita certificazione che attesti il periodo di tirocinio compiuto, le ore e le modalità di formazione effettuata e la qualifica professionale e il relativo livello di professionalità oggetto dell'apprendistato; tale certificazione sarà valevole quale "credito formativo".
La suddetta documentazione deve essere presentata dall'apprendista all'atto dell'assunzione, per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocinio precedentemente prestati e delle ore di formazione svolte presso altre aziende indipendentemente dai relativi livelli di professionalità, purché riferiti alla stessa qualifica professionale e alle medesime mansioni.
[…]

Iniziative di formazione.
Per completare l'addestramento dell'apprendista sono definite, con le decorrenze previste dalle norme di legge, 120 ore medie retribuite in ragione di anno destinate ad iniziative di formazione.
Le ore complessive di formazione possono essere distribuite diversamente nell'arco della durata del contratto di apprendistato.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza i corsi le iniziative formative.
Per i soggetti in possesso di titolo di studio post obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere, l'impegno formativo sarà ridotto nei modi previsti dal decreto ministeriale.
All'apprendista che avesse intrattenuto precedenti rapporti di apprendistato anche non in mansioni analoghe l'azienda dovrà fornire esclusivamente la formazione tecnico professionale eventualmente non effettuata, mentre verrà esonerata dall'effettuazione dell'attività formativa con contenuti di natura generale qualora già effettuata presso il datore di lavoro precedente.

Tutore.
Il tutore nelle iniziative formative di cui sopra può essere identificato in lavoratori dell'azienda, nel titolare dell'azienda ovvero, a fronte di particolari esigenze figure professionali, in consulenti esterni aventi le esperienze professionali previste dall'apposito decreto ministeriale di prossima emanazione.
Le parti s'incontreranno entro 60 giorni dall'emanazione dei decreti attuativi della legge n. 196/97 riguardante il rapporto di apprendistato per definire gli eventuali adeguamenti, modifiche o definizioni.

Organismi paritetici.
L'Osservatorio nazionale di settore di cui ai CCNL svolgerà i seguenti compiti con riferimento all'apprendistato:
- elaborare schemi esemplificativi di programmi di formazione;
- monitorare le esperienze svolte nel territorio sulla base della documentazione pervenuta;
- divulgare nel territorio le esperienze più significative;
- assolvere ai compiti delle Commissioni paritetiche territoriali, di seguito definite, laddove queste non vengano costituite;
- predisporre il modulo di documentazione previsto alla voce tirocinio presso diverse aziende.
Nei territori nei quali non esistano già Enti territoriali per la formazione, le Associazioni territoriali di Cna e Confartigianato promuoveranno d'intesa con le strutture territoriali di Filta, Filtea, Uilta, la costituzione di appositi Organismi.
Le suddette strutture paritetiche avranno il compito di:
a) individuare i centri di formazione professionale e le strutture formativi presso cui si svolgono i corsi di formazione secondo i requisiti indispensabili, indicati nella successiva dichiarazione a verbale, riferiti sia alle caratteristiche organizzativi che alle risorse impiegate che ai livelli qualitativi di formazione erogata, e anche in relazione alle professionalità richieste nel territorio;
b) predisporre, sulla base dei fabbisogni rilevati nel territorio, moduli formativi standard coerenti con gli schemi esemplificativi elaborati dall'Organismo nazionale;
c) trasmettere all'Organismo nazionale tutta la documentazione riguardante l'applicazione del contratto di apprendistato nel territorio.
Gli Organismi paritetici di cui al presente articolo opereranno in sintonia con gli Enti bilaterali di cui all'Accordo interconfederale 31.3.95, utilizzando anche le elaborazioni da essi prodotte.
Dichiarazione a verbale.
I centri di formazione individuati dagli Organismi paritetici dovranno avere i seguenti requisiti.
- svolgere attività con finalità di formazione professionale da almeno 3 anni. Nel caso di strutture di più recente costituzione, saranno opportunamente valutate tutte le precedenti esperienze professionali di dipendenti e collaboratori, purché adeguatamente documentate;
- possedere i requisiti previsti per le strutture formativi che possono convenzionarsi con la Regione della legge n. 845/78 e successive modificazioni;
- svolgere un'attività formativa che sia in diretta correlazione con la specificità delle qualificazioni professionali richiesti dalle imprese;
- prevedere un'articolazione dell'attività didattica in modo da assicurare lo svolgimento di più corsi nella stessa giornata;
- disporre di personale docente qualificato in relazione alle materie d'insegnamento;
- disporre di una idonea e aggiornata attrezzatura tecnico-didattica in relazione alla specificità degli interventi formativi previsti.

Orario di lavoro.
Nel rispetto delle disposizioni di legge previste per i fanciulli, adolescenti e apprendistato, l'orario di lavoro è fissato dalle norme di legge e di CCNL.

Clausola finale.
Il presente accordo forma parte integrante dei vigenti CCNL sottoscritti da Cna e da Confartigianato di cui segue le sorti.
Le parti sono impegnate ad armonizzare la presente disciplina contrattuale nel caso dovessero essere emanate nuove disposizioni di legge.
[…]