Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ SANITARIE E DI MEDICINA LEGALE
 

Alle Direzioni centrali
Alle Direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco

Ai Comandi dei vigili del fuoco
Agli Uffici di diretta collaborazione del Capo del Dipartimento e del Capo del CNVVF


OGGETTO: Circolare del Ministero della Salute n. 51961 del 31 dicembre 2022 - Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19.

Il Ministero della Salute ha emanato l’unita circolare, specificata in oggetto, che revisiona e aggiorna le modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19, considerata l’attuale evoluzione del quadro clinico dei casi di malattia COVID-19.
Nel dettaglio sono previste le fattispecie di seguito descritte:

CASI CONFERMATI
Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS- CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate:
• Per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare; Per i casi che sono sempre stati asintomatici l’isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia risulti negativo;
• Per i casi in soggetti immunodepressi, l’isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo.
• Per gli operatori sanitari, se asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare non appena un test antigenico o molecolare risulti negativo.
• I cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei 7 giorni precedenti il primo test positivo, potranno terminare l’isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni dal primo test positivo, se asintomatici da almeno 2 giorni e negativi a un test antigenico o molecolare.
È obbligatorio, a termine dell’isolamento, l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10° giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.

CONTATTI STRETTI DI CASO
A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS- CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, durante il quale è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.
Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2.
Gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un caso confermato.
Le presenti disposizioni, così come diramate capillarmente dal Ministero della Salute a rettifica delle precedenti circolari, devono essere recepite anche nel contesto di questo Dipartimento per la riammissione in servizio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Si allega inoltre la circolare del Ministero della Salute prot. 0001 del 01/01/2023, per quanto di specifico interesse in particolare da parte del personale medico di questa amministrazione, relativamente agli “Interventi in atto per la gestione della circolazione del SARS-Cov-2 nella stagione invernale 2022-2023”.
Si chiede di assicurare la massima diffusione dei contenuti in argomento a tutto il personale di questo Dipartimento.
 

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI
VIGILI DEL FUOCO
(PARISI)

 

 

Circolare del Ministero della Salute n. 51961 del 31 dicembre 2022

Circolare del Ministero della Salute prot. 0001 del 01/01/2023