ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
E
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE GALILEO GALILEI di ROMA
 

L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, di seguito denominato INAIL, con sede legale in via IV Novembre 144 - 00187 Roma, rappresentato dal dott. Andrea Tardiola in qualità di Direttore generale

e

l’Istituto Tecnico Industriale Statale Galileo Galilei di Roma, di seguito denominato ITIS G. Galilei, con sede in Via Conte Verde, 51 - 00185 Roma, rappresentato dalla dott.ssa Elisabetta Giustini, in qualità di Dirigente scolastico,
di seguito denominati le “Parti”,
 

VISTI

- la Legge 15 marzo 1997, n. 59 recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e, in particolare, l'Articolo 21 che, sancendo l'autonomia delle istituzioni scolastiche, consente alle stesse di interagire con le autonomie locali, i settori economici e produttivi, gli enti pubblici e le associazioni del territorio, nonché di perseguire, tramite l'autonomia, la massima flessibilità e tempestività e la valorizzazione delle risorse locali;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'Art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144” che ha rimodulato ed ampliato i compiti dell’Inail contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientate alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche ad interventi prevenzionali;
- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro” che agli Artt. 9 e 10 del D.lgs.81/2008 assegna all’INAIL compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della salute e sicurezza del lavoro;
- i Regolamenti di cui ai Decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 88-89, concernenti rispettivamente il riordino degli Istituti tecnici e dei Licei;
- il Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed il coordinamento stabile delle attività previste dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 81 del 2008, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, ha soppresso l'ISPESL e l'IPSEMA, attribuendone le relative funzioni all'INAIL, quale unico ente pubblico del sistema istituzionale avente compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’Articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012 n. 92”;
- gli Accordi Stato Regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, e del 7 luglio 2016, n. 128, punto 12.7, i quali prevedono, tra l’altro, che l’erogazione della formazione rivolta ai lavoratori, generale e specifica, quest’ultima per i settori della classe di rischio basso, possa essere effettuata in modalità di apprendimento e-learning;
- il Decreto interministeriale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Ministero della Salute 6 marzo 2013 recante i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro;
- la Legge 13 luglio 2015 n. 107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e il Ministro per la semplificazione e la pubblica Amministrazione, 3 novembre 2017, n. 195, recante "Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro";
- il Decreto Ministeriale n. 774 del 4 settembre 2019, con il quale sono definite le Linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2018, n.145;
- il Protocollo d’Intesa tra Inail, Ministero dell’Istruzione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ispettorato Nazionale del Lavoro del 26 maggio 2022 con il quale le Parti intendono sviluppare la più ampia collaborazione attraverso la realizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione della cultura della tutela della salute e sicurezza sul lavoro nelle istituzioni scolastiche;
 

PREMESSO CHE

- l’INAIL è un Ente pubblico non economico la cui funzione istituzionale è determinata dalla legge ed è perseguita mediante azione amministrativa ispirata a criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario, ai sensi dell’Art. 1, co. 1, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
- il Piano triennale per la prevenzione 2022-2024, approvato con deliberazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza n. 15 del 28 dicembre 2022 a seguito della deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 252 del 25 ottobre 2022 che prevede la realizzazione di iniziative volte a promuovere la cultura della salute e della sicurezza nel mondo della scuola;
 

CONSIDERATO CHE

l’INAIL:
- svolge compiti di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed è, pertanto, impegnato nello sviluppo di progetti formativi e nella erogazione di percorsi formativi e di aggiornamento nelle specifiche materie;
- cura la promozione, la diffusione e la sensibilizzazione sulle tematiche della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro degli studenti e dei docenti;
- promuove la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro presso le giovani generazioni attraverso il sostegno e la realizzazione di proposte progettuali finalizzate a favorire la consapevolezza della necessità di adottare comportamenti sicuri in ogni ambiente di vita, studio e lavoro;
l’ITIS G. Galilei:
- ospita due indirizzi di studio: l’Istituto Tecnico Industriale e il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate. Nello specifico, l’Istituto Tecnico Industriale prevede un biennio comune e cinque specializzazioni, con sei articolazioni:
- Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni (articolazione Telecomunicazioni);
- Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica (articolazione Elettrotecnica ed articolazione Automazione);
- Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia (articolazione Meccanica e Meccatronica);
- Indirizzo Logistica e Trasporti (articolazione Costruzione del Mezzo Aereo);
- Indirizzo Grafica e Comunicazione (articolazione Informatica);
- è Capofila del Polo Tecnico Professionale “GALILEO” - INFORMATICA e MECCANICA;
- dispone di ampi spazi e laboratori all’avanguardia e rappresenta un “unicum” tra gli Istituti Tecnici industriali presenti sul territorio della Regione Lazio.
Sono obiettivi comuni delle Parti lo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro e la realizzazione di attività congiunte volte alla sensibilizzazione del mondo della scuola finalizzata alla riduzione degli eventi infortunistici e delle malattie professionali;
 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
(Finalità)

Con il presente Accordo le Parti, nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità, intendono realizzare, in sinergia, iniziative di promozione e diffusione della cultura della salute e sicurezza destinate alle studentesse e agli studenti frequentanti le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado anche attraverso il coinvolgimento dei docenti.
 

Articolo 2
(Oggetto)

Le Parti collaboreranno nella progettazione, realizzazione e sperimentazione di interventi formativi in materia di salute e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, attraverso l’utilizzo di strumenti innovativi e in coerenza con le finalità del Protocollo sottoscritto tra Inail, MI, MLPS e INL citato in premessa, anche al fine di consentire una concreta trasferibilità di modelli didattici efficaci.
 

Articolo 3
(Impegni delle Parti)

Per la realizzazione delle attività, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, le Parti si impegnano a:
- attuare ogni forma di sinergia ed efficace collaborazione istituzionale attraverso la definizione, la condivisione e la realizzazione di specifici progetti formativi che saranno regolati, di volta in volta, attraverso la stipula di Accordi attuativi, secondo quanto indicato al successivo Articolo 5;
- attivare iniziative di informazione rivolte al mondo della scuola a sostegno e promozione delle iniziative formative realizzate.
 

Articolo 4
(Comitato di coordinamento)

Le Parti costituiscono un Comitato di coordinamento del quale fanno parte n. 3 (tre) rappresentanti dell’INAIL e n. 3 (tre) rappresentanti dell’ITIS G. Galilei.
Al Comitato di coordinamento sono affidati compiti di pianificazione, programmazione ed organizzazione delle attività progettuali da realizzare in attuazione del presente Accordo.
 

Articolo 5
(Accordi attuativi)

Ciascun Accordo attuativo dovrà indicare:
- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa articolazione temporale;
- i profili professionali/amministrativi dei componenti del relativo Comitato di gestione che si interfacceranno e condivideranno i risultati raggiunti con il Comitato di coordinamento;
- gli oneri diretti ed indiretti in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell’Accordo attuativo, tendenzialmente in regime di pariteticità, nonché i tempi e le modalità di rendicontazione;
- le azioni di monitoraggio delle attività svolte ai fini della valutazione dell’efficacia degli interventi in termini di crescita delle competenze acquisite dagli studenti e la predisposizione di corrispondenti report;
- la durata che non può eccedere la durata del presente Accordo;
- gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e all’utilizzazione dei risultati secondo quanto disposto dalla normativa specifica in materia (Codice Proprietà Intellettuale) e la regolamentazione interna relativa alla gestione ed utilizzazione dei brevetti;
- gli aspetti relativi alla tutela dell’immagine e al trattamento dei dati.
 

Articolo 6
(Proprietà intellettuale)

Nel rispetto dei principi generali in materia di proprietà intellettuale, i diritti morali sulle invenzioni spettano agli inventori, indipendentemente dalla titolarità dei diritti patrimoniali e dal momento in cui le invenzioni ed i ritrovati tecnologici sono stati realizzati.
Le Parti si impegnano a mettere a disposizione le proprie risorse senza vantare alcuno specifico ed individuale diritto patrimoniale sui ritrovati e sui prodotti, qualora le opere realizzate nell’ambito della presente collaborazione vengano destinate alle finalità di studio e divulgazione senza scopo di lucro. La promozione della conoscenza del patrimonio culturale e scientifico potrà avvenire anche attraverso la pubblicazione in Internet, previo rilascio della liberatoria degli autori coinvolti nell’elaborazione.
Le Parti concordano di cooperare in buona fede per lo sviluppo e la realizzazione dei singoli progetti.
Ogni iniziativa divulgativa, ancorché intrapresa autonomamente, dovrà essere tempestivamente comunicata all’altra Parte.
 

Articolo 7
(Tutela dell’immagine)

Le Parti danno atto dell’esigenza di tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di esse, nel rispetto della funzione istituzionale ed ordinamentale che le caratterizza.
In particolare, i loghi di INAIL e dell’ITIS G. Galilei saranno pariteticamente utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo.
Non è prevista l’utilizzazione del logo di una delle due Parti al di fuori delle iniziative connesse alle attività oggetto del presente Accordo, salvo casi specificamente autorizzati.
Ciascuna delle Parti autorizza l’altra a pubblicare sul proprio sito Internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.
 

Articolo 8
(Trattamento dei dati)

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente atto, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal Decreto legislativo n. 196 del 2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come novellato dal Decreto legislativo del 10 agosto 2018, n.101.
 

Articolo 9
(Recesso)

Le Parti possono, in ogni momento, recedere dal presente Accordo per sopravvenuti motivi istituzionali che impediscono la prosecuzione del rapporto.
Il recesso anticipato, rispetto alla durata del presente Accordo o alla durata dei singoli Accordi attuativi, può avvenire previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) o con raccomandata con ricevuta di ritorno.
 

Articolo 10
(Tutela della riservatezza)

Le Parti si impegnano, reciprocamente, a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Accordo (“Informazioni Confidenziali”), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente atto.
La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell’apposita dicitura “riservato”, “confidenziale” o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla parte che le ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L’assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell’informazione come “riservata”, se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.
Resta inteso tra le Parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente.
Inoltre, ogni informazione che può essere considerata “confidenziale” secondo le previsioni del presente atto può cessare di essere tale dal momento in cui l’informazione:
1. diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che l’ha ricevuta nell’ambito del presente atto;
2. viene acquisita dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e la Parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze Parti;
3. viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, sempreché la Parte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato detta informazione.
Le Parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima riservatezza sulle informazioni considerate confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
La Parte che riceve le informazioni confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestole per proteggere le proprie informazioni confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore, comunque, ad un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
 

Articolo 11
(Durata)

Il presente Accordo avrà durata triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione.
 

Articolo 12
(Foro competente)

Le Parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall’attuazione del presente Accordo.
Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro di Roma.
Al presente atto viene apposta firma digitale da parte dei sottoscrittori ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990.
La data di sottoscrizione si intenderà quella in cui sarà effettuata l’ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.