Tipologia: CCNL
Data firma: 1° marzo 2023
Validità: 01.03.2023 - 28.02.2026
Parti: Unimpresa, Uniap e Confail, Upla/Confcontribuenti
Settori: Sanità privata
Fonte: cnel


Sommario:

 

Titolo I - Sfera di applicazione del contratto
Disposizioni generali

Art. 1. Sfera di applicazione
Art. 2. Rimandi
Art. 3. Inscindibilità delle norme contrattuali
Art. 4. Decorrenza e durata
Titolo II - Gestione del rapporto di lavoro
Sezione I: Costituzione del rapporto di lavoro

Art. 5. Assunzione
Art. 6. Documenti di assunzione
Art. 7. Visite mediche
Art. 8. Periodo di prova
Art. 9. Mansioni e variazioni temporanee delle stesse
Art. 10. Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica
Sezione II: Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 11. Orario di lavoro
Art. 12. Riposo settimanale
Art. 13. Lavoro notturno
Art. 14. Banca delle ore
Art. 15. Festività
Art. 16. Ferie
Art. 17. Ex festività soppresse
Art. 18. Rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time)
Art. 19. Contratti di inserimento
Art. 20. Rapporti di lavoro a tempo determinato
Art. 21. Somministrazione di lavoro
Art. 22. Limite ai contratti di somministrazione a tempo determinato
Art. 23. Apprendistato
Art. 24. Assegnazione e trasferimento del lavoratore
Sezione III: Assenze
Art. 25. Permessi retribuiti
Art. 26. Permessi non retribuiti
Art. 27. Congedi per i genitori
Art. 28. Permessi di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.
Art. 29. Servizio militare o sostitutivo civile
Art. 30. Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
Art. 31. Tutela dei dipendenti con disabilità
Art. 32. Aggiornamento, qualificazione e riqualificazione professionale
Art. 33. ECM (Educazione continua in medicina)
Art. 34. Diritto allo studio
Art. 35. Permessi e recuperi
Titolo III - Norme e comportamenti disciplinari
Art. 36. Comportamento in servizio
Art. 37. Ritardi e assenze
Art. 38. Provvedimenti disciplinari
Titolo IV - Assenze tutelate
Art. 39. Malattia, infortunio: Trattamento economico di malattia ed infortunio
Titolo V - Organizzazione del lavoro

 

Sezione I - Classificazione del personale
Art. 40. Premessa
Art. 41. Il sistema di classificazione del personale
Art. 42. Norma generale d'inquadramento
Sezione Il - Modificazione del luogo di lavoro
Art. 43. Premessa
Art. 44. Trasferimento
Art. 45. Trasferta
Art. 46. Distacco
Titolo VI - Trattamenti economici
Art. 47. Retribuzione
Art. 48. Indennità di posizione
Art. 49. Retribuzione tabellare
Art. 50. Trattamento economico conseguente a passaggio alla categoria superiore
Art. 51. Paga giornaliera e oraria
Art. 52. Lavoro supplementare e straordinario
Art. 53. Pronta disponibilità
Art. 54. Tredicesima mensilità

Art. 55. Indennità
Art. 56. Corresponsione della retribuzione e reclami sulla busta paga
Art. 57. Vitto e alloggio
Art. 58. Abiti di servizio
Titolo VII - Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 59. Cause di estinzione del rapporto di lavoro
Art. 60. Preavviso
Art. 61. Trattamento di fine rapporto
Art. 62. Indennità in caso di decesso
Art. 63. Rilascio di documenti e del certificato di lavoro.
Titolo VIII - Clausole obbligatorie del contratto e relazioni sindacali
Art. 64. Norme di garanzia dei servizi minimi essenziali
Art. 65. Obiettivi e strumenti
Art. 66. Contrattazione decentrata
Art. 67. Diritto all'informazione - Tutela della salute ed ambiente di lavoro
Art. 68. Rappresentanze sindacali RSU/RSA
Art. 69. Assemblea
Art. 70. Permessi per cariche sindacali
Art. 71. Contributi sindacali
Art. 72. Ente bilaterale nazionale EBINPMI
Titolo IX - Archivio contratti e norme finali
Art. 73. Norma di rinvio
Art. 74. Archivio contratti
Art. 75. Fondo interprofessionale per la formazione continua
Art. 76. Assistenza Sanitaria Integrativa - MBA Mutua Unimpresa
Art. 78. Fondo di previdenza complementare -MBA Mutua Unimpresa
Art. 79. Contributi di assistenza contrattuale (UNICO.AS.CO.) (cod W510)
Titolo X - Telelavoro - Lavoro Agile - Smart Working
Art. 80. Campo di applicazione
Allegato 1


Contratto collettivo nazionale dì lavoro per il personale non Medico dipendente delle aziende e delle organizzazioni operanti nella sanità Privata

Il giorno 01 marzo 2023 in Roma presso la sede di Unimpresa, Via Pietro Cavallini, 24 - Roma, a conclusione delle trattative avviate il 7 novembre 2022 e dei successivi incontri, si sono riunite le sottoindicate Organizzazioni: le Organizzazioni Sindacali Datoriali: Unimpresa, Unione Nazionale di Imprese […], con sede legale e direzione generale in Roma alla via Pietro Cavallini n. 24 […], Unimpresa, Federazione Nazionale Sanità e Welfare- con sede legale in Roma alla via Pietro Cavallini n. 24 […], Uniap, con sede legale in Roma alla via Nomentana n. 873 […], Unimpresa Federambulanze Servizi Assistenza - con sede legale in Roma alla via Pietro Cavallini n. 24 […], e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori: Confail - Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro, con sede legale in Milano in Viale Abruzzi, 38 […], Upla/Confcontribuenti, con sede legale in Palermo alla Via Duca Della Verdura, 33 […], è stato stipulato il presente CCNL di lavoro per il personale dipendente non medico della sanità privata. L’allegato testo è stato inviato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al CNEL.

Le Parti, firmatarie del presente CCNL, in riferimento a quanto previsto dall’accordo Stato - Regioni del 7/07/2016 e nello specifico a quanto indicato al punto 2. lettera 1) - “Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento” dell’Allegato A del citato accordo, confermano di essere in possesso dei requisiti per lo svolgimento della formazione e aggiornamento della figura dell’RLS anche in modalità E-Learning.

Titolo I -Sfera di applicazione del contratto
Disposizioni generali
Art. 1. Sfera di applicazione

Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro dipendente da Case di cura, IRCCS, Presidi, Ospedali classificati, Centri di riabilitazione e RSA a carattere prevalentemente sanitario, e attività socio-sanitarie extraospedaliere, con esclusione del personale medico.
Per il personale degli Ospedali classificati, degli IRCCS e dei Presidi prevalgono sulle clausole del presente contratto le norme regolamentari, ove esistenti, dichiarate equipollenti ai fini dell'equiparazione dei titoli e dei servizi del personale dipendente, ai sensi della normativa vigente.

Art. 2. Rimandi
Per quanto non previsto dal presente contratto, o solo parzialmente regolato, fatto salvo quanto già previsto dal 2° comma dell'art. 1 per Ospedali classificati,
Presidi e IRCCS, si fa espresso riferimento alle norme di legge in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato nonché allo Statuto dei lavoratori, in quanto applicabili.
I dipendenti debbono inoltre osservare le norme regolamentari emanate dalle singole Strutture sanitarie di cui al precedente art. 1, purché non siano in contrasto con il presente contratto e/o con norme di legge, fatto salvo quanto già previsto dal 2° comma dell'art. 1 per gli Ospedali classificati, i Presidi e gli IRCCS. Si intende per Struttura ogni singola unità produttiva.
Si intende per Struttura ogni singola unità produttiva che sia funzionalmente autonoma.

Art. 4. Decorrenza e durata
[…]
Le Parti, firmatarie del presente CCNL e nello specifico al successivo articolo 67, in riferimento a quanto previsto dall’accordo Stato - Regioni del 7/07/2016 e nello specifico a quanto indicato al punto 2, lettera l)-“Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento” dell’Allegato A del citato accordo, confermano di essere in possesso dei requisiti per lo svolgimento della formazione e aggiornamento della figura dell’RLS anche in modalità E-Learning.

Titolo II - Gestione del rapporto di lavoro
Sezione I: Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 7. Visite mediche

L'Azienda potrà accertare l'idoneità fisica del dipendente e sottoporlo a visita medica prima dell'assunzione in servizio (e cioè prima dell'effettivo instaurarsi del rapporto di lavoro) e/o successivamente, solo ad opera degli organi sanitari pubblici. Gli oneri per gli eventuali accertamenti periodici di prevenzione e per la tessera sanitaria, ove previsti dalla legge vigente, sono a carico della Struttura sanitaria.
Si conviene che al lavoratore verranno concessi permessi retribuiti, per il tempo necessario per sottoporsi ai predetti accertamenti previsti per legge, solo allorquando l'articolazione dei turni di lavoro osservati dal lavoratore consentano a questi di ottemperare al menzionato obbligo.

Art. 10. Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica
L’Azienda nel caso in cui il dipendente venga riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente all'espletamento delle funzioni inerenti la propria qualifica dall'ufficio sanitario a ciò preposto, fatta salva l'inidoneità derivante da infortunio sul lavoro, esperiranno, nel rispetto del potere organizzatorio delle Aziende, ogni utile tentativo per il recupero del dipendente, dietro sua richiesta, in funzioni diverse da quelle proprie della qualifica rivestita, anche ricorrendo ad una novazione del rapporto, ove esista in organico la possibilità di tale utilizzo, in relazione alle coperture dei posti vacanti e comunque compatibilmente con le capacità residuali del lavoratore.

Sezione II: Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 11. Orario di lavoro

L'orario di lavoro ordinario settimanale è fissato in 38 ore da articolare di norma su 6 giorni e, laddove l'organizzazione aziendale lo consenta, anche su 5 giorni.
L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall'Azienda, con l'osservanza delle norme di legge in materia, ripartendo l'orario settimanale in turni giornalieri, nell'ambito delle 24 ore (diurni e notturni); l'orario può essere programmato con calendari di lavoro plurisettimanali o annuali, con orari superiori o inferiori alle 38 ore, con un minimo di 28 ore ed un massimo di 44 ore nella settimana, nel rispetto del debito orario.
La durata media dell'orario di lavoro, non può in ogni caso superare per ogni periodo di sette giorni le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario di cui all'art. 52.
Tale media, in ragione delle particolari esigenze derivanti dall'assistenza sanitaria, sarà riferita ad un periodo di dodici mesi calcolato dalla data di sottoscrizione del presente contratto; ciò è reso necessario dall'esigenza di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza, così tutelando il diritto alla salute dei pazienti, attesa la delicata funzione di assistenza e cura espletata nelle strutture sanitarie, che deve essere garantita anche a fronte di eventi imprevedibili (quali malattie, infortuni, maternità, ecc.).
Le ore di lavoro settimanalmente previste oltre le 38 ore in regime di orario plurisettimanale, svolto nell'ambito di turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro supplementare e straordinario.
Il lavoratore ha diritto a otto ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore; diversa articolazione deve essere definita in sede di contrattazione aziendale.
Con un preavviso di almeno sette giorni l’Azienda comunicherà ai lavoratori la nuova articolazione dell’orario di lavoro ai sensi di quanto previsto dal presente articolo.

Art. 12. Riposo settimanale
Ogni dipendente ha diritto ad un riposo settimanale di 24 ore consecutive, calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni, in un giorno che normalmente deve coincidere con la domenica. Negli ambiti di lavoro in cui vengono erogate prestazioni anche nei giorni di domenica il riposo settimanale sarà fruito in altro giorno della settimana. In questo caso il giorno di domenica verrà considerato come una normale giornata di lavoro e la relativa retribuzione non subirà alcuna maggiorazione. Il riposo settimanale è irrinunciabile e non potrà essere monetizzato.

Art. 13. Lavoro notturno
Al lavoro notturno, alla tutela della salute, all'introduzione di nuove forme di lavoro notturno, ai doveri del datore di lavoro, anche con riferimento alle relazioni sindacali, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e successive modificazioni.
Gli artt. 12 e 13 del succitato decreto possono essere derogati in sede di contrattazione aziendale. Nelle more di detto accordo resta salvaguardata l'attuale organizzazione del lavoro dei servizi assistenziali che operano nei turni a copertura delle ventiquattro ore.

Art. 14. Banca delle ore
La banca delle ore si costituisce con l'accantonamento delle ore di lavoro supplementare, straordinario e delle 25,33 ore per ex festività soppresse (che vengono inserite in ragione di 1/12 per ogni mese intero di lavoro) che saranno accumulate e resteranno a disposizione del lavoratore per l'anno di maturazione e per il semestre successivo (18 mesi).
Le ore accantonate in banca ore potranno essere usufruite come permessi retribuiti anche a gruppi di minimo quattro ore concordando il loro godimento tra azienda e dipendente. Quando saranno richieste a copertura dell'intera o per più giornate lavorative saranno accolte compatibilmente con le esigenze di servizio.
Le Aziende pagheranno, entro il 30 giugno di ciascun anno, i residui orari a credito (con la paga oraria vigente a tale data) relativi all'anno precedente eventualmente non usufruiti. Alla stessa data o, se anteriore, alla cessazione del rapporto di lavoro, verranno trattenuti dalle retribuzioni eventuali residui orari rimasti a debito.

Art. 16. Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell’anno.

Art. 19. Contratti di inserimento
Il contratto di inserimento è operativo a seguito della definizione delle modalità esecutive dei piani individuali di inserimento e con la strutturazione di un progetto idoneo ad adeguare le competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo che è proprio delle strutture sanitarie.
Per la definizione del progetto di inserimento e della correlata formazione si prevedono percorsi differenziati con una durata di 9 mesi per l'inserimento per il livello A, di 14 mesi per l'inserimento nel livello B, di 18 mesi per l'inserimento nel livello C. L'inquadramento iniziale per il progetto di inserimento nel livello A dovrà prevedere 20 ore di formazione teorica; quello per il progetto d'inserimento nel livello B dovrà prevedere 40 ore di formazione teorica; quello per il progetto di inserimento nel livello C dovrà prevedere 60 ore di formazione teorica.

Art. 20. Rapporti di lavoro a tempo determinato
Possono essere stipulati rapporti di lavoro a tempo determinato in tutte le Strutture comprese nell'ambito di applicazione del presente contratto, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo.
[…] L'assunzione di personale a tempo determinato non è ammessa:
[…]
presso le Strutture che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del Decreto Legislativo n.81 del 2008, e successive modificazioni ed integrazioni.
[…]
Si precisa che l'istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili dell'organico previsto dalle norme vigenti e può essere utilizzato nel limite massimo del 30% del personale assunto a tempo indeterminato escluso il caso della sostituzione per ferie e le sostituzioni per conservazione del posto per legge.
[…]

Art. 21. Somministrazione di lavoro
Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso, a tempo determinato, esclusivamente con le agenzie di lavoro debitamente autorizzate secondo la vigente disciplina.
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentito per ragioni organizzative, tecniche, produttive e sostitutive.
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato è comunque ammesso all'interno delle strutture per lo svolgimento di mansioni di assistenza diretta ed indiretta al paziente.
Tali ragioni trovano la fonte in relazione alla delicata funzione di assistenza e cura dei pazienti espletata dalle strutture ogni qualvolta si determinano vuoti di organico per qualsiasi accadimento (malattia, infortunio, maternità, ferie, picchi di attività, nuove attività sperimentali, carenza di personale sul mercato, ecc.). Il ricorso a tali contratti di somministrazione di lavoro è ampiamente motivato dall'inderogabile necessità di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza ai degenti, così tutelando il diritto alla salute degli utenti. Il ricorso a contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentito normalmente, per tutte le categorie, nella percentuale massima del 20% annuo del numero totale di dipendenti assunto con contratto di lavoro subordinato.

Art. 22. Limite ai contratti di somministrazione e a tempo determinato
I contratti di somministrazione di cui al precedente articolo e i contratti a tempo determinato non potranno superare complessivamente la percentuale massima del 45% del numero dei dipendenti a tempo indeterminato.

Art. 23. Apprendistato
Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia. Per quanto non espressamente contemplato dalle disposizioni normative, valgono le norme previste dal presente articolo contrattuale o, in carenza, quelle relative al personale assunto a tempo indeterminato.
Le parti, con la presente regolamentazione, decidono di dare ingresso alle nuove tipologie di contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione, professionalizzante ed apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni di età.
Questo tipo di apprendistato ha una durata non superiore a tre anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, per l'acquisizione di competenze trasversali e tecnico professionali rinvenibili nei livelli da A a F del presente CCNL.
Agli stessi limiti di età soggiace il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
In caso di possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 il contratto potrà essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
Le maestranze assunte con le due tipologie di apprendistato non potranno superare, complessivamente, il 100% delle maestranze specializzate presso il datore di lavoro ovvero, in mancanza di tali maestranze, gli apprendisti non potranno comunque superare il numero di tre unità in rapporto al complessivo organico dell'Azienda. La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione al livello professionale di riferimento per la qualifica da conseguire, secondo le seguenti modalità:
a) livelli A-B-C-D1-D2-D3: durata 36 mesi;
b) livelli E1-E2-E3-F: durata 42 mesi;
I profili della formazione e la determinazione del monte ore annuale ad essa destinato nel periodo di esecuzione del contratto saranno determinate dalle leggi regionali, adottate in conformità delle disposizioni legislative vigenti in materia, ed in loro assenza il monte ore di formazione viene fissato in 120 per anno.
[…]
L'apprendista minorenne o maggiorenne, nel caso di sottoposizione ad attività che richiedono sorveglianza sanitaria deve essere sottoposto alle visite mediche preventive ed a quelle periodiche imposte dalla normativa vigente.
L'apprendista maggiorenne, addetto ad attività non richiedenti la predetta sorveglianza, è soggetto alla sola visita sanitaria preventiva, tesa ad accertare l'idoneità fisica alle mansioni da svolgere.
[…]
L'apprendista può essere assunto anche con contratto part-time, a condizione che la minor durata della prestazione sia sufficiente a garantire il conseguimento della qualifica oggetto del contratto ed il soddisfacimento delle esigenze formative e comunque nel limite del 50% dell’orario di lavoro del dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo pieno.
Resta inteso che le ore destinate all'insegnamento complementare sono considerate, a tutti gli effetti, ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.
La formazione del lavoratore con contratto di apprendistato potrà essere realizzata anche nell'ambito delle iniziative promosse dall'Ente Bilaterale Nazionale.
La formazione dell'apprendista all’interno dell'Azienda è di norma seguita compatibilmente con la regolamentazione di cui al punto che precede, da un tutor, con competenze e formazione adeguate, che cura il raccordo tra l'apprendimento sul lavoro e la formazione esterna.
[…]

Sezione III Assenze
Art. 25. Permessi retribuiti

Vengono previste le seguenti tipologie di permesso retribuito:
[…]
b) il lavoratore donatore di sangue ha diritto ai permessi di cui alla Legge 13 luglio 1967, n. 584;
[…]
f) nei casi previsti nell'art. 14, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 151/2001
Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro. Per la fruizione dei permessi di cui al comma 1 le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.
i. per la donazione di organi a fini umanitari;
ii. per gravi e documentate ragioni l’Azienda può concedere un periodo di permesso straordinario retribuito non superiore ai due giorni.

Art. 27. Congedi per i genitori
Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità contenute nel D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
[…]
In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di rientrare in servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post parto ed il periodo ante parto, qualora non fruito a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.
Durante il primo anno di vita del bambino alle lavoratrici madri competono, inoltre, i periodi di riposo di cui al D. Lgs. n. 151/2001. Detti periodi di riposo sono riconosciuti al lavoratore padre nelle ipotesi previste dal D. Lgs. n. 151/2001. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste possono essere utilizzate anche dal lavoratore- padre.
Vengono riconosciute alla lavoratrice madre, o in alternativa al lavoratore padre, le assenze per malattie del bambino di cui al D.Lgs. n. 151/2001, secondo le modalità previste dalla legge.
Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, qualora durante il periodo della gravidanza e per tutta la durata del periodo di allattamento si accerti che l'espletamento dell'attività lavorativa comporta una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice madre, la Direzione aziendale provvede al temporaneo impiego della medesima e con il suo consenso in altre attività - nell'ambito di quelle disponibili - che comportino minor aggravio psico-fisico.
Tutti i permessi dei precedenti punti dovranno essere richiesti dall'interessato in tempo utile (e comunque di norma almeno sette giorni prima) per permettere la sostituzione e potranno essere concessi compatibilmente con le esigenze della Struttura, ad eccezione di quelli da concedere in forza di legge.
[…]

Art. 31. Tutela dei dipendenti con disabilità
Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato, nei confronti dei quali sia stata accertata da una struttura sanitaria accreditata la condizione di persona con disabilità e che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo ed esecuzione del progetto:
a) concessione di aspettativa non retribuita per l'intera durata del progetto di recupero presso strutture specializzate;
b) concessioni di permessi giornalieri non retribuiti;
c) riduzione dell'orario di lavoro con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;
d) il datore di lavoro, nell'ambito della sua autonomia organizzativa, in relazione alle esigenze di servizio, ove richiesto, valuterà la possibilità di adibire il lavoratore a compiti diversi da quelli abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di riabilitazione come supporto della terapia in atto.
Si conviene altresì che durante i periodi relativi ai suddetti permessi e aspettative non maturerà a favore del dipendente alcuna indennità economica derivante dagli istituti normativi previsti dal presente contratto.

Art. 32. Aggiornamento, qualificazione e riqualificazione professionale
[…]
Le Parti, firmatarie del presente CCNL, in riferimento a quanto previsto dall’accordo Stato - Regioni del 7/07/2016 e nello specifico a quanto indicato al punto 2. lettera 1) - "Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento” dell’Allegato A del citato accordo, confermano di essere in possesso dei requisiti per lo svolgimento della formazione e aggiornamento della figura dell’RLS anche in modalità E-Learning.

Art. 35. Permessi e recuperi
Al dipendente possono essere concessi dall'Azienda, per particolari esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero. Tali permessi potranno essere concessi solo e soltanto qualora il saldo della banca ore sia pari od inferiore a zero. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 6 ore nel corso dell'anno.
Di norma entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare i recuperi, l'Azienda provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.
Il presente articolo si applica solo ed esclusivamente quando nell’anno precedente (si intende l’anno che va dal 1° gennaio al 31 dicembre) il tasso delle assenze a qualunque titolo (con esclusione dell’infortunio e della maternità obbligatoria ed anticipata) non ecceda il 3% del rapporto tra ore lavorabili e ore lavorabili di tutto il personale assunto con contratto di lavoro subordinato.

Titolo III - Norme e comportamenti disciplinari
Art. 36. Comportamento in servizio

In relazione alle particolari esigenze del servizio prestato, il lavoratore deve improntare il proprio contegno al rispetto ed alla comprensione degli altri, ispirandosi al principio di solidarietà umana, subordinando ogni propria azione alla consapevole necessità e responsabilità del suo lavoro.
Egli deve rispettare l'impostazione, l'idealità, i valori e la fisionomia propria della Organizzazione ove opera ed attenersi alle disposizioni impartite dalla direzione secondo la struttura organizzativa interna oltre ad osservare in modo corretto i propri doveri.
Sono obblighi del lavoratore:
- usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e nell'interesse dell'utenza;
- osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dai superiori in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
- osservare le misure disposte ai fini della sicurezza individuale, collettiva e dell'igiene; […]
- uniformarsi, nell'ambito del rapporto di lavoro, oltre che alle disposizioni contenute nel presente contratto, alle altre norme di legge.
[…]

Art. 38. Provvedimenti disciplinari
[…]
Le mancanze del dipendente possono dar luogo all’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte dell’Amministrazione:
1. richiamo verbale;
2. richiamo scritto;
3. multa non superiore all’importo di quattro ore della retribuzione;
4. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni.
Esemplificativamente, a seconda della gravità della mancanza e nel rispetto del principio della proporzionalità, incorre nei provvedimenti di cui sopra il lavoratore che:
a. non si presenti al lavoro omettendo di darne comunicazione e giustificazione ai sensi dell’art.39, o abbandoni anche temporaneamente il posto di lavoro senza giustificato motivo;
b. ritardi l’inizio del lavoro, o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
c. commetta grave negligenza in servizio, o irregolarità nell’espletamento dei compiti assegnati;
d. non si attenga alle disposizioni terapeutiche impartite, non si attenga alle indicazioni educative, non esegua le altre mansioni comunque connesse alla qualifica, assegnate dalla direzione o dal superiore gerarchico diretto;
e. ometta di registrare la presenza secondo le modalità stabilite dalla Struttura;
f. compia qualsiasi insubordinazione nei confronti dei superiori gerarchici;
g. esegua il lavoro affidatogli negligentemente, o non ottemperando alle disposizioni impartite;
h. tenga un contegno scorretto o offensivo verso i degenti, il pubblico e gli altri dipendenti;
[…]
m. ometta di esporre in modo visibile il cartellino identificativo;
n. ponga in essere atti, comportamenti, molestie anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona nei confronti di altro personale;
o. violi il divieto di fumare all’interno dei locali aziendali, ove previsto;
[…]
q. non si presenti alla visita medica prevista in ottemperanza delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, salvo che ciò avvenga per giustificati motivi;
r. violi il divieto di utilizzare telefonini portatili, ove previsto;
[…]
t. non osservi le misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall’Azienda, quando non ricorrano i casi previsti per il provvedimento di licenziamento.
Sempreché si configuri un notevole inadempimento e con il rispetto delle normative vigenti, è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo: nei casi previsti dal capoverso precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
[…]
B. recidivo in qualunque mancanza quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione disciplinare nell’arco di un anno dall’applicazione della prima sanzione;
[…]
D. introduzione di persone estranee nell’azienda senza regolare permesso;
E. abbandono del posto di lavoro durante il turno di lavoro notturno;
[…]
I. per tolleranza di abusi commessi da dipendenti;
[…]
L. detenzione per uso o spaccio di sostanze stupefacenti all’interno della struttura;
M. molestie di carattere sessuale rivolte a degenti e/o accompagnatori all’interno della struttura;
N. per atti di libidine commessi all’interno della struttura.
È in facoltà dell’Amministrazione di provvedere alla sospensione cautelare onde procedere ad accertamenti preliminari in caso di adozione di licenziamento.
[…]
La predetta elencazione ha carattere indicativo ed esemplificativo e non esaustivo dei casi che potranno dar luogo all’adozione del provvedimento di licenziamento per mancanze.
[…]

Titolo IV - Assenze tutelate
Art. 39. Malattia, infortunio: Trattamento economico di malattia ed infortunio

[…]
L'infortunio sul lavoro (anche in itinere) riconosciuto dall'INAIL, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le necessarie cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge previste.
[…]
Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche, le aziende favoriscono un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati. La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal dipendente e, ove ottenuto, il benefìcio decorre dalla data della domanda di accertamento.
[…]

Titolo V - Organizzazione del lavoro
Sezione II - Modificazione del luogo di lavoro
Art. 46. Distacco

[…] sono a carico del destinatario gli obblighi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
[…]

Titolo VI - Trattamenti economici
Art. 52. Lavoro supplementare e straordinario

Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie non può superare di norma le 200 ore annue per dipendente.
È considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre le 38 ore settimanali (e retribuito con la stessa paga oraria delle ore ordinarie). Viene invece considerato lavoro straordinario quello oltre le 40 ore settimanali.
Il lavoro supplementare e straordinario può, a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo (senza che, con ciò, il lavoratore perda le eventuali indennità di turno).
Ferme restando le facoltà di cui innanzi, il lavoro supplementare e straordinario non potrà essere utilizzato come fattore di programmazione del lavoro. Le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio.
[…]
Il lavoro supplementare e straordinario deve essere autorizzato espressamente per iscritto dall'Azienda della struttura.

Art. 53. Pronta disponibilità
Il servizio di pronta disponibilità è del tutto eccezionale. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale.
Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato come giorno di riposo, o nelle festività infrasettimanali, di cui all'art. 13 del presente contratto, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
Il servizio di pronta disponibilità di norma va limitato a periodi al di fuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata di 12 ore e dà diritto ad un compenso di 15,00 euro lorde per ogni 12 ore.
Qualora il turno di pronta disponibilità sia articolato in orari di minore durata, la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa.
L'articolazione del turno di pronta disponibilità non può avere, comunque, durata inferiore alle 4 ore.
In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro supplementare o straordinario. Di norma, non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di otto giorni di disponibilità nel mese.

Art. 55. Indennità
Indennità di turno: Alle lavoratrici e ai lavoratori, inseriti in servizi funzionanti su turni ruotanti con continuità nell'arco delle 24 ore, comprensivi di almeno 5 notti al mese per la singola lavoratrice o lavoratore, viene corrisposta un'indennità di turno […]
Indennità festiva […]
Lavoro notturno ordinario:
Per tale lavoro è prevista un’indennità […]. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell’arco del mese si evidenzi una stabile alternanza dei turni di servizio (mattina, pomeriggio e notte) in relazione al modello di turni adottato nella struttura. La presente indennità non è dovuta alle lavoratrici e ai lavoratori che usufruiscono della indennità di turno.
Reperibilità:
Nei casi di servizi residenziali continuativi alle lavoratrici e ai lavoratori cui è richiesta la reperibilità con obbligo di residenza nella struttura secondo un'apposita programmazione, oltre alla normale retribuzione, verrà riconosciuta un'indennità fissa mensile […]. Nei casi di richiesta di reperibilità con obbligo di residenza nella struttura aventi carattere di occasionalità e per periodi non superiori ai 10 giorni al mese tale indennità verrà sostituita da un'indennità lorda giornaliera […]

Art. 58. Abiti di servizio
[…]
Ai dipendenti addetti a particolari servizi debbono inoltre essere forniti tutti gli indumenti protettivi contro eventuali rischi o infezioni, tenendo conto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica e di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le parti confermano che la vestizione e la svestizione non sono computabili nell’orario di lavoro.

Titolo VIII - Clausole obbligatorie del contratto e relazioni sindacali
Art. 65. Obiettivi e strumenti

Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle rispettive responsabilità delle aziende e dei sindacati, è riordinato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di miglioramento delle condizioni di lavoro e di crescita professionale dei dipendenti con l'interesse delle aziende ad incrementare e mantenere elevata la propria produttività assieme all'efficacia, all'efficienza e alla accettabilità dei servizi erogati agli utenti.
I predetti obiettivi comportano la necessità di uno stabile sistema di relazioni sindacali, che si articola nei seguenti modelli relazionali:
a. contrattazione collettiva a livello nazionale;
b. contrattazione decentrata integrativa, che si svolge a livello di singola struttura produttiva, sulle materie e con le modalità indicate dal presente contratto;
c. informazione;
d. interpretazione autentica degli articoli del presente contratto.

Art. 66. Contrattazione decentrata
La contrattazione decentrata e integrativa si realizza a livello aziendale e ha come finalità l’obiettivo di concretizzare relazioni sindacali più compiute, realizzare condizioni di efficienza e buon funzionamento delle strutture e dei presidi dell'area privata, consentire soluzioni più appropriate alle problematiche di gestione del lavoro anche in applicazione del Welfare aziendale; la stessa non può essere in contrasto con vincoli e limiti risultanti dal contratto nazionale e si svolge sulle materie stabilite nel presente articolo e su tutte quelle che alla stessa sono specificatamente rinviate.
A livello di struttura aziendale le parti definiscono il contratto aziendale che ricomprende:
[…]
a. la verifica dello stato di attuazione delle norme relative alla sicurezza negli ambienti di lavoro;
b. la verifica della piena osservanza, in relazione agli appalti eventualmente concessi, degli obblighi derivanti da norme di legge assicurativa, previdenziale, di igiene e sicurezza del lavoro, assieme a clausole che consentano di controllare il rispetto dei contratti nazionali di lavoro;
c. l'organizzazione del lavoro e le proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento dei servizi;
d. le seguenti materie espressamente previste:
- le categorie e i profili professionali, i contingenti di personale, i criteri e le modalità per l'articolazione dei contingenti necessari a garantire i servizi minimi essenziali in caso di sciopero;
- la regolamentazione dell'istituto dell'assegnazione e del trasferimento;
- i programmi annuali e pluriennali dell'attività di formazione professionale, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento ed ECM;
- la modalità di fruizione del diritto allo studio;
- i criteri generali per l'utilizzo del lavoro straordinario e supplementare e i criteri per il superamento dei limiti;
- la verifica dell'utilizzo dell'istituto della pronta disponibilità e delle ore di lavoro straordinario;
e. le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, nonché per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti con disabilità.
[…]

Art. 67. Diritto all'informazione - Tutela della salute ed ambiente di lavoro
Le parti, considerato condividono la necessità di un maggiore sviluppo di corrette relazioni sindacali.
In questo senso, particolare importanza rivestono l'esame delle problematiche proprie del settore e l'individuazione delle occasioni di sviluppo e dei punti di debolezza.
A tal fine, le parti, in relazione alle distinte competenze statutarie e organizzative, alle diverse articolazioni nell'ambito nazionale e territoriale e fermo restando l'autonomia della attività imprenditoriale e le rispettive responsabilità della parte datoriale e delle OO.SS., si impegnano per l'acquisizione di elementi di conoscenza comune.
Le sedi di informazione sono:
a. Livello nazionale:
annualmente, in appositi incontri nazionali, l’Associazione porterà a conoscenza delle OO.SS.:
- le prospettive e l'andamento del settore;
- l'andamento occupazionale in termini quantitativi e qualitativi;
- l'andamento dell'occupazione femminile;
- elementi sul grado di utilizzo delle diverse forme di rapporto di lavoro;
b. Livello aziendale:
fermo restando le competenze proprie delle Strutture, queste forniscono alle OO.SS., ove richiesto e nei limiti previsti dal D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni:
- informazioni riguardanti l'organizzazione del lavoro e il funzionamento dei servizi;
- informazioni riguardanti gli eventuali processi di ristrutturazione o riconversione delle strutture e le conseguenti problematiche occupazionali con particolare riguardo alla necessità di realizzare programmi formativi e di riconversione professionale dei lavoratori;
- informazione quantitativa sull'andamento dell'utilizzo dei rapporti di lavoro atipici.
Nel caso di materie per le quali il presente CCNL prevede la contrattazione decentrata, l'informazione è preventiva.
Tutela della salute ed ambiente di lavoro
Diritto alla formazione del RLS
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all’art. 19, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 626 del 1994 e s.m.i.
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività. La formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore che, nelle aziende con un numero di dipendenti inferiore a 16, si svolgerà in due moduli; tale programma deve comprendere:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi dell’attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.
Nell’ambito dei lavori dell’organismo Bilaterale Nazionale - EBIN.PMI le parti si impegnano a produrre congiuntamente contenuti specifici per la formazione dei rappresentanti per la sicurezza del settore, articolandoli in considerazione delle specificità dei diversi comparti. Tali contenuti saranno congiuntamente proposti all’OPN EBIN.PMI e, attraverso quest’ultimo, agli OPR ed OPT.
Il datore di lavoro, ogniqualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede un’integrazione della formazione. In ogni caso, laddove le parti concordassero sulla necessità di un più elevato ricorso alla formazione rispetto ai programmi base di 32 ore, potranno essere definiti progetti privilegiando l’utilizzo del monte ore a disposizione.
Riunioni periodiche

In applicazione dell’art. 35 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., le riunioni periodiche, sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto. Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
Della riunione viene redatto verbale.
Le Parti, firmatarie del presente CCNL, in riferimento a quanto previsto dall’accordo Stato - Regioni del 7/07/2016 e nello specifico a quanto indicato al punto 2. lettera l) - “Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento” dell’Allegato A del citato accordo, confermano di essere in possesso dei requisiti per lo svolgimento della formazione e aggiornamento della figura dell’RLS anche in modalità E-Learning.

Art. 68. Rappresentanze sindacali RSU/RSA
La rappresentanza sindacale nel luogo di lavoro è la Rappresentanza sindacale unitaria (RSU) ovvero la RSA. Per i livelli di contrattazione nazionale, la Rappresentanza sindacale è composta dalle rispettive strutture delle OO.SS. firmatarie del presente contratto. Non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a trattative sindacali convocate dalla Azienda.

Art. 69. Assemblea
In relazione a quanto previsto dall’art. 20 della Legge n.300/70, i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Le Amministrazioni dovranno assicurare le condizioni per la partecipazione dei lavoratori. Durante lo svolgimento dell'assemblea sono garantiti i servizi almeno nei termini previsti per i casi di sciopero. I dipendenti in servizio che intendono intervenire in assemblea sono tenuti a comunicare la propria partecipazione e il tempo utilizzato, attraverso gli idonei strumenti predisposti dall'azienda. L’Amministrazione dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee e strumenti per le attività sindacali, in riferimento all’art. 25 dello Statuto dei lavoratori.
Della convocazione della riunione deve essere data all’Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 48 ore. La comunicazione deve contenere la durata dell’assemblea e l’ordine del giorno su materie d’interesse sindacale e del lavoro. Alle riunioni possono partecipare, dandone comunicazione, dirigenti esterni dei sindacati firmatari del presente contratto. Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizio alle esigenze proprie dell’assistito. Le assemblee dovranno svolgersi di norma nelle prime o nelle ultime ore del turno di servizio.

Art. 72. Ente bilaterale nazionale EBINPMI
[…]
L'Ente Bilaterale Nazionale non persegue fini di lucro e ha io scopo di promuovere la costituzione degli enti bilaterali regionali e provinciali specialmente nelle aree maggiormente rappresentative. Fermo quanto sarà ulteriormente stabilito dalle parti in sede di costituzione dell'Ente Bilaterale, gli ambiti delle materie demandate alla competenza dell'Ente stesso sono a titolo meramente esemplificativo e non già esaustivo:
• la strutturazione del mercato del lavoro ed anche la gestione di prestazioni integrative o sostitutive rispetto al sistema generale obbligatorio di sostegno al reddito;
• la programmazione delle attività formative e la determinazione delle modalità di attuazione delle formazioni professionale in azienda con particolare riferimento al nuovo contratto di apprendistato;
• la promozione di corsi di riqualificazione per il personale interessato da processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;
• la funzione certificatoria dei contratti di lavoro, in vista della prevenzione delle controversie giudiziali sul piano della esatta qualificazione del contratto di lavoro, nonché dei processi di outsourcing, in funzione di un corretto utilizzo dei contratti di somministrazione di lavoro e di appalto, nonché ogni altro compito di certificazione che le leggi o regolamenti possono affidargli;
• la funzione certificatoria dei regolamenti interni, in vista della prevenzione delle controversie giudiziali sul piano della esatta applicazione, nonché ogni altro compito di certificazione che le leggi e/o i regolamenti possono affidargli;
• la funzione di regolamentazione del mercato del lavoro attraverso la promozione di una occupazione regolare e di qualità;
• l’intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
• la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati;
• la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l’integrazione del reddito;
• la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva;
• il supporto e integrazione alle funzioni di controllo degli Enti competenti, svolgendo un ruolo di verifica, controllo, monitoraggio e raccolta dati su tutto il territorio nazionale;
• lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e la sicurezza sul lavoro.
L’Ente bilaterale nazionale, le sedi regionali e provinciali saranno costituiti da rappresentanti nominati esclusivamente dalle parti firmatarie del presente contratto.

Art. 73. Norma di rinvio
Le parti concordano di rinviare ad una commissione paritetica il lavoro di verifica ed eventualmente di correzione dei testi contrattuali, laddove necessario a seguito di interventi legislativi e/o economici.

Titolo X - Telelavoro - Lavoro Agile - Smart Working
Art. 80. Campo di applicazione

Il lavoro agile è possibile per quelle figure lavorative per cui l’azienda, nell’ambito della propria organizzazione del lavoro, ritiene applicabile tale modalità di lavoro. L’Ente Bilaterale EBINPMI può essere investito di tale tematica per specifici accordi.