Regione Umbria
Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2023, n. 211
Applicazione dell’art. 7 del D.Lgs. n. 105/2015, relativo al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose - verifiche ispettive sugli stabilimenti di soglia inferiore. Disciplina dei criteri di pianificazione, programmazione e svolgimento delle ispezioni, del comitato regionale, del tariffario e approvazione dello schema di convenzione con gli organi tecnici regionali e nazionali e approvazione del piano regionale triennale 2023-2025.
B.U.R. 15 marzo 2023, n. 14

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Applicazione dell’art. 7 del D.Lgs. n. 105/2015, relativo al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose - verifiche ispettive sugli stabilimenti di soglia inferiore. Disciplina dei criteri di pianificazione, programmazione e svolgimento delle ispezioni, del comitato regionale, del tariffario e approvazione dello schema di convenzione con gli organi tecnici regionali e nazionali e approvazione del piano regionale triennale 2023-2025.” e la conseguente proposta dell’Assessore Enrico Melasecche Germini
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
 

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
1) Di approvare la “Disciplina dei criteri di pianificazione, programmazione e svolgimento delle ispezioni” come indicata al punto 1 del documento istruttorio, la disciplina del “comitato regionale” come indicata al punto 2 del documento istruttorio, le “Disposizioni tariffarie, modalità di versamento e ripartizioni” come indicate al punto 3 del documento istruttorio;
2) di approvare lo schema di “Convenzione per l’esecuzione delle ispezioni in attuazione dell’art. 27 del D.Lgs. n. 105/2015, per il controllo del pericolo di incidenti rilevanti per gli stabilimenti di soglia inferiore” (Allegato A);
3) di incaricare il Dirigente del Servizio Protezione civile ed Emergenze dell’attuazione di quanto disposto dalla presente delibera;
4) di stabilire che la presente Deliberazione di Giunta Regionale annulla e sostituisce le precedenti DGR n. 1582 del 28/12/2018 e DGR n. 1377 del 28/11/2018;
5) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, ARPA Umbria e Direzioni regionali VV.F. e INAIL;
6) di dare atto che gli obblighi di cui all’art. 26, comma 1 del D.Lgs n. 33/2013 si ritengono assolti con la pubblica-zione nel sito istituzionale del presente atto;
7) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
 

La Presidente
TESEI

(su proposta dell’assessore Melasecche Germini)
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Applicazione dell’art. 7 del D.Lgs. n. 105/2015, relativo al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose - verifiche ispettive sugli stabilimenti di soglia inferiore. Disciplina dei criteri di pianificazione, programmazione e svolgimento delle ispezioni, del comitato regionale, del tariffario e approvazione dello schema di convenzione con gli organi tecnici regionali e nazionali e approvazione del piano regionale triennale 2023-2025.
Con il Decreto Legislativo 26 giugno 2015 n. 105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” (di seguito Decreto) è stato adottato a livello nazionale il Testo Unico in materia di disciplina della sicurezza degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, “Direttiva Seveso”:
- il Decreto ha abrogato il D.Lgs. n. 334/99 e s.m.i. riconfermando le funzioni che la Regione già svolgeva in materia di stabilimenti ricadenti nell’ex art. 6 del D.Lgs. n. 334/99, oggi denominati stabilimenti di soglia inferiore;
- l’art. 7 del Decreto individua la Regione o il soggetto da essa designato quale Autorità Competente per gli stabilimenti di soglia inferiore come definiti all’art. 3 lettera b);
- in base all’art. 14 del Decreto, il Gestore degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante ha l’obbligo di redigere un documento che definisca la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e di attuare il sistema di gestione della sicurezza, al fine di promuoverne costanti miglioramenti e garantire un elevato livello di protezione dell’uomo e dell’ambiente con mezzi, strutture e sistemi di gestione appropriati;
- in base all’art. 27 del Decreto, devono essere attuate ispezioni presso gli stabilimenti al fine di accertare l’adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal Gestore e dei relativi sistemi tecnici, organizzativi e di gestione, con particolare riferimento alle misure e ai mezzi previsti per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze;
- in base all’art. 28 del Decreto, qualora il Gestore incorra nelle fattispecie di sanzioni previste, la Regione procede alla diffida e a tutti i successivi ed eventuali adempimenti conseguenti, fino alla chiusura dello stabilimento;
- sempre in base all’art. 7 del Decreto, la Regione relativamente agli stabilimenti di soglia inferiore, predispone il piano regionale di ispezioni, programma e svolge le relative ispezioni ordinarie e straordinarie, adottando i provvedimenti discendenti dai loro esiti;
- l’art. 9 del Decreto stabilisce che le Regioni o i soggetti da esse delegati possano avvalersi, in relazione alle specifiche competenze, dell’ARPA e, tramite convenzione, degli organi tecnici nazionali;
- l’art. 30 del Decreto stabilisce che alle ispezioni si provvede con oneri a carico del Gestore, secondo le tariffe contenute negli allegati del Decreto medesimo.
La Regione Umbria, con DGR n. 1582 del 28/12/2018, aveva già disciplinato i criteri di pianificazione, programmazione e svolgimento delle ispezioni di competenza regionale sulla base dell’art. 7 e dell’art. 27 del Decreto, definendo contestualmente un piano per effettuare le ispezioni programmate per le annualità 2016-2017 e 2018. Ulteriormente, con DGR n. 1377 del 28/11/2018, era stato incaricato il Dirigente competente di definire apposita convenzione con la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco per lo svolgimento delle attività concernenti il controllo degli stabilimenti di soglia inferiore; lo schema di convenzione è stato approvato con DD n. 3859 del 24/04/2019, ma la durata prevista di tre anni a partire dal 2019, rinnovabile ma non rinnovata, la rende oggi inefficace.
Ad oggi inoltre, come da nota prot. reg.le n. 236531 del 09/12/2021, non sono state portate a compimento definitivo attività ispettive sugli stabilimenti di soglia inferiore di competenza regionale.
Dalla seconda metà del 2022 le competenze regionali in materia di rischio di incidente rilevante e adempimenti previsti Decreto, sono state acquisite dal Servizio Protezione civile ed emergenze, sempre all’interno della Direzione Governo del territorio, ambiente e Protezione civile.
A mente degli artt. 7, 9, 27, 28 e 30 del Decreto, le competenze della Regione consistono nella predisposizione del programma delle ispezioni e dei relativi mandati ispettivi, nel coordinamento delle attività ispettive di concerto con i tecnici delegati dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL, dal Corpo nazionale di Vigili del fuoco CNVFF e da ARPA e nell’adozione dei provvedimenti discendenti dai loro esiti, nonché nella definizione e applicazione delle tariffe a carico dei Gestore, per l’effettuazione delle ispezioni.
Ad oggi, dal sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, e come appurato con i rappresentanti della Direzione regionale dei VV.F., dell’INAIL e dell’ARPA Umbria, le aziende interessate dalle verifiche ispettive classificate come “stabilimenti di soglia inferiore” nel territorio regionale sono 7, divise tra le Province di Perugia (5) e Terni (2), come di seguito riportato:

Ragione Sociale

Attività

ProvinciaStabilimento

ComuneStabilimento

OLIVI S.P.A.

(14) Stoccaggio di GPL

PERUGIA

PANICALE

SILVERGAS SRL

(14) Stoccaggio di GPL

PERUGIA

TORGIANO

LIQUIGASSPA

(14) Stoccaggio di GPL

PERUGIA

SPOLETO

UMBRIA GAS S.P.A.

(14) Stoccaggio di GPL

PERUGIA

ASSISI

UMBRAGROUP S.P.A.

(04) Lavorazione dei metalli

PERUGIA

FOLIGNO

LINDE GAS ITALIA SRL

(38) Fabbricazione di sostanze chimiche

TERNI

TERNI

AIDA ALTA ENERGIA S.R.L.

(11) Produzione, distruzione e stoccaggio di esplosivi

TERNI

NARNI

Le attività in capo alla Regione possono quindi essere brevemente riassunte come segue:
- Predisposizione di un piano annuale di ispezioni. Entro il 28 febbraio di ogni anno è necessario trasmettere al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica la pianificazione delle verifiche ispettive in programma per l’anno in corso, secondo quanto previsto nell’Allegato H del Decreto;
- Acquisizione oneri e ripartizione tra i tecnici incaricati dai 3 soggetti (VV.F., INAIL e ARPA). L’Azienda titolare dell’impianto oggetto di verifica deve contribuire, con onere a carico della stessa, alle attività di effettuazione dell’ispezione. Tale onere è stabilito e quantificato dal Decreto all’ art. 30 c. 1 e 2 e va versato alla Regione Umbria, che poi provvede alla ripartizione tra gli incaricati dei 3 soggetti che effettuano la verifica, secondo le modalità di cui all’allegato I del medesimo Decreto;
- Coordinamento dei soggetti preposti all’effettuazione dell’ispezione (VV.F., INAIL e ARPA). Organizzazione delle riunioni, nomina delle commissioni ispettive e assegnazione dei relativi mandati, acquisizione e valutazione delle risultanze delle ispezioni e adozione dei provvedimenti discendenti dai loro esiti, con trasmissione al Gestore di eventuali prescrizioni e raccomandazioni, e trasmissione dei dati al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. Verifica dell’ottemperanza alle eventuali prescrizioni e raccomandazioni trasmesse al Gestore secondo le tempistiche indicate nel cronoprogramma, eventuale adozione dei provvedimenti discendenti dalla mancata ottemperanza, come previsto dall’art. 28 comma 8 del Decreto;
- Comunicazione delle attività ispettive svolte. Entro il 30 novembre di ogni anno è necessario trasmettere al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica una nota sintetica che dia conto delle attività ispettive svolte.

1. Disciplina dei criteri di pianificazione, programmazione e svolgimento delle ispezioni.
La disciplina si applica alle attività di controllo degli stabilimenti a rischio incidente rilevante, aventi “soglia inferiore” come definiti all’art. 3 comma 1 lettera b) del Decreto. Si modifica parzialmente quanto a suo tempo disposto dalla Regione, con DGR n. 1582 del 28/12/2018, inserendo, come espressamente suggerito nel Decreto, i funzionari tecnici INAIL come membri della Commissione ispettiva, unitamente ai funzionari regionali in qualità di uditori.
a. Commissioni ispettive
L’attività di controllo ed ispezione, come definita dal Decreto e nello specifico dalla Regione Umbria, è svolta da una Commissione ispettiva composta da:
- Un membro individuato dalla Direzione regionale dei VV.F. dell’Umbria;
- Un membro individuato da ARPA Umbria;
- Un membro individuato da INAIL Direzione regionale Umbria.
La Regione si riserva di integrare all’occorrenza la Commissione con un ulteriore esperto espressamente individuato per casi di particolare complessità, e di prevedere la presenza di propri funzionari in qualità di uditori.
b. Requisiti del personale incaricato delle attività ispettive
Il personale incaricato dell’attività di controllo ed ispezione di cui al punto a. deve possedere i requisiti indicati al punto 7.2 dell’Allegato H al Decreto.
c. Criteri per la pianificazione e la programmazione delle ispezioni
La Regione, relativamente agli stabilimenti di soglia inferiore, predispone il piano regionale di ispezioni di cui all’articolo 27, comma 3, del Decreto, secondo i criteri dell’Allegato H dello stesso, programma le relative ispezioni ordinarie e straordinarie e adotta i provvedimenti discendenti dai loro esiti.
Il Piano regionale ed il relativo programma annuale delle ispezioni ordinarie sono comunicati al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica entro il 28 febbraio di ogni anno
La programmazione annuale si basa sugli elementi di valutazione dei pericoli di incidente rilevante per le varie tipologie di stabilimenti e tiene conto dei criteri riportati nell’allegato H al Decreto.
I programmi annuali prevedono che l’intervallo tra due ispezioni presso lo stesso stabilimento sia stabilito in base alla valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante, di cui al punto 4.2 dell’Allegato H del Decreto; nel caso in cui tale valutazione non sia stata effettuata, l’intervallo tra due ispezioni non è, comunque, superiore a un anno per gli stabilimenti di soglia superiore e a tre anni per gli stabilimenti di soglia inferiore.
d. Criteri per lo svolgimento delle ispezioni
L’attività ispettiva dovrà essere svolta con le modalità indicate nell’Appendice 2 dell’Allegato H al Decreto, secondo il mandato assegnato alla commissione ispettiva.
e. Rinvio normativo
Per quanto non espressamente trattato nel presente disciplinare si farà riferimento, per le parti non in contrasto, a quanto disciplinato dal Decreto e dai relativi allegati.

2. Comitato regionale.
Per la multidisciplinarietà dell’attività ispettiva, in analogia con le ispezioni sugli impianti di soglia superiore, è necessario che le commissioni per le ispezioni negli stabilimenti di soglia inferiore siano formate da personale degli organi tecnici di cui all’art. 9 del Decreto, ed in particolare dei Vigili del Fuoco e dell’INAIL nonché di ARPA, aventi le caratteristiche di cui ai punto 7 dell’allegato H del Decreto.
In analogia quindi con quanto disposto dal Decreto agli artt. 6 e 10 per gli stabilimenti di soglia superiore, si ritiene opportuno istituire un “Comitato regionale” composto da:
- Dirigente del Servizio protezione civile ed emergenze, con funzione di presidente;
- Responsabile della Sezione Logistica e rischio di incidente rilevante del medesimo Servizio;
- due funzionari del medesimo Servizio, con funzioni di segretario e vice segretario;
- un rappresentante individuato dalla Direzione regionale dei VV.F. dell’Umbria;
- un rappresentante individuato da ARPA Umbria;
- un rappresentante individuato da INAIL Direzione regionale Umbria.
Sulla base delle indicazioni del Comitato regionale, con i criteri di cui al punto 1 e sulla base della pianificazione regionale di cui al punto 5, viene stabilito lo specifico programma annuale delle ispezioni, sancito a mezzo di determina del Dirigente del Servizio protezione civile ed emergenze, entro il 28 febbraio di ogni anno.
All’interno del Comitato regionale vengono condivisi e discussi gli esiti delle ispezioni, con relazione del coordinatore, al fine di consentire al Dirigente del Servizio protezione civile ed emergenze la valutazione di tali esiti e l’adozione degli adempimenti discendenti.
Il Dirigente del Servizio protezione civile ed emergenze:
- designa i componenti delle commissioni ispettive, su indicazione delle Direzioni regionali VV.F. e INAIL e dell’ARPA Umbria,
- individua, caso per caso, per le diverse tipologie di impianti, il coordinatore delle attività ispettive;
- predispone tutti gli atti necessari, incluso il mandato ispettivo, per l’avvio di ciascuna ispezione e trasmette gli esiti delle ispezioni agli Enti di competenza;
- valuta gli esiti dell’attività ispettiva svolta dalla commissione incaricata e adotta i provvedimenti discendenti, comunicando al Gestore dello stabilimento interessato, le modalità e i tempi di attuazione delle eventuali prescrizioni e raccomandazioni contenute nel rapporto conclusivo di ispezione;
- predispone la verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni e raccomandazioni secondo le tempistiche indicate nel cronoprogramma e adotta i provvedimenti discendenti dalla mancata ottemperanza, come previsto dall’art. 28 comma 8 del Decreto;
- fa fronte agli oneri derivanti dall’erogazione del servizio da parte delle unità del personale sopra citato, esclusivamente con le entrate discendenti dall’applicazione delle tariffe poste a carico dei Gestore degli stabilimenti di soglia inferiore oggetto di ispezioni ai sensi del Decreto, secondo le modalità di cui al successivo articolo 3, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale.

3. Disposizioni tariffarie, modalità di versamento e ripartizioni.
Ai sensi dell’art. 30 del Decreto, all’attività ispettiva si provvede con oneri a carico dei Gestore, secondo le tariffe e le modalità anche contabili stabilite dall’Allegato I del Decreto. Il Decreto prevede inoltre che ciascuna Regione possa rideterminare le tariffe relative alle attività di competenza, stabilendo che le stesse non possano in ogni caso essere superiori agli importi riportati nel medesimo Decreto, e che le stesse debbano coprire il costo effettivo del servizio reso.
L’adozione formale della definizione delle tariffe e delle modalità contabili relative agli oneri a carico del Gestore, è finalizzata al successivo rimborso delle spese di funzionamento della Commissione ispettiva. Solo a seguito dell’aggiornamento delle tariffe su base nazionale e al termine dell’effettuazione delle ispezioni su tutti gli stabilimenti di competenza regionale, prevista nel piano regionale 2023-2025, sarà possibile valutare i costi effettivamente sostenuti e prevedere un’eventuale riduzione delle tariffe, allo stato attuale non ipotizzabile.
a. Disposizioni tariffarie
Si riportano di seguito i criteri utilizzati per la determinazione delle tariffe.
a.1 Le tariffe relative alle ispezioni di cui all’articolo 27, sono indicate nell’allegato I tabella II del Decreto, di seguito riportata:

TARIFFE RELATIVE ALLE ISPEZIONI da Decreto (€)

 

CLASSE DELLO STABILIMENTO

PROCEDIMENTO

1

2

3

4

5

Prima verifica ispettiva

3.159,72

3.940,62

4.709,58

5.538,54

7.809,30

Successive verifiche ispettive

2.090,46

2.631,06

3.159,72

3.700,32

5.250,18

a.2 Le tariffe si applicano in misura ridotta del 20% a quegli stabilimenti soggetti al rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., che adottano un sistema di certificazione volontario (EMAS, ISO 14001, OHSAS 18001) o un sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti conforme alla norma UNI 10617 e sottoposto alla verifica secondo la norma UNI TS 11226.
a.3 Ai fini della determinazione della tariffa relativa alle ispezioni, di cui all’articolo 27 del Decreto in argomento, fanno fede le informazioni trasmesse dal Gestore col Modulo di cui all’allegato 5 del medesimo Decreto, sezione A2 punto 5.
a.4 Le tariffe individuate dalla Regione Umbria sono pari al 90% di quelle riportate nell’allegato I del Decreto, ai sensi dell’art. 30, comma 3 del medesimo Decreto, finalizzate alla copertura del costo effettivo del servizio reso, tenuto conto delle peculiarità del territorio regionale e tipologia degli stabilimenti.

TARIFFE RELATIVE ALLE ISPEZIONI REGIONE UMBRIA (€)

 

CLASSE DELLO STABILIMENTO

PROCEDIMENTO

1

2

3

4

5

Prima verifica ispettiva

2.843,75

3.546,56

4.238,62

4.984,69

7.028,37

Successive verifiche ispettive

1.881,41

2.367,95

2.843,75

3.330,29

4.725,16

L’Amministrazione regionale si riserva in futuro l’eventuale ulteriore rideterminazione delle le tariffe, alla luce dei costi effettivi valutato, secondo quanto previsto dall’art. 30, comma 2 del Decreto, fermo restando che le stesse non possano essere in nessun caso superiori a quelle indicate nel citato allegato I, ma che, comunque, garantiscano la copertura del costo effettivo del servizio reso.
b. Modalità di Versamento
Come previsto nel Decreto all’allegato I, paragrafo 3, i Gestore degli stabilimenti devono versare alla Regione le somme indicate entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio dell’ispezione da parte della Regione o dal soggetto da essa designato, e trasmettere alla stessa Regione l’originale della quietanza o l’evidenza informatica attestante l’avvenuto versamento della tariffa.
Gli importi dovuti devono essere versati dai Gestore degli stabilimenti secondo le seguenti modalità:
• tramite bonifico bancario o postale sul conto corrente:
n. *** intestato a Regione Umbria - Servizio Tesoreria.
Nella causale andranno obbligatoriamente indicati:
• Ispezione RIR anno XXXX - “Nome stabilimento” - “Codice stabilimento”.
N.B. Il Codice stabilimento è quello indicato nell’inventario ISPRA.
Secondo quanto previsto nel Decreto all’allegato I, paragrafo 6, in caso di ritardo nell’effettuazione dei versamenti per le ispezioni di cui all’articolo 27 del medesimo Decreto, il Gestore dello stabilimento è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente, con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza dei termini previsti.
Al fine di assicurare la continuità e l’effettivo svolgimento dell’attività di controllo, le visite ispettive saranno effettuate nei tempi previsti anche in caso di mancato versamento da parte del Gestore della somma dovuta, nelle more della riscossione di quanto dovuto.
c. Ripartizione
Negli incontri e interlocuzioni intercorsi con i rappresentanti della Direzione regionale dei VV.F., dell’INAIL e dell’ARPA Umbria, è emersa la disponibilità a garantire la partecipazione dei propri tecnici alla succitata Commissione ispettiva. La ripartizione delle quote derivanti dalle tariffe applicate avverrà nella misura di 1/3 per ognuno dei tre componenti, al netto di eventuali necessari arrotondamenti.

4. Schema di convenzione con gli organi tecnici regionali e nazionali ARPA, INAIL e VV.F.
Negli incontri e interlocuzioni intercorsi con i rappresentanti della Direzione regionale dei VV.F., dell’INAIL e dell’ARPA Umbria è emersa anche la necessità di provvedere alla stesura di apposita convenzione con la Regione, per garantire la definizione delle modalità generali di collaborazione dei soggetti partecipanti e la necessaria efficienza e completezza dell’operato. A tal fine, è stato predisposto uno specifico schema di “Convenzione per l’esecuzione delle ispezioni in attuazione dell’art. 27 del D.Lgs. n. 105/2015, per il controllo del pericolo di incidenti rilevanti per gli stabilimenti di soglia inferiore” (Allegato A).

5. Piano regionale triennale delle ispezioni 2023-2025.
Il tempo trascorso dall’entrata in vigore del Decreto impone il completamento o l’esecuzione della prima visita ispettiva su tutti gli stabilimenti ricadenti nel territorio regionale e di seguito brevemente riepilogati:
• OLIVI SPA in loc. Pietrafitta del Comune di Panicale (PG);
• SILVERGAS SRL in loc. abitato del capoluogo del Comune di Torgiano (PG);
• LIQUIGAS SPA in loc. Fabbreria del Comune di Spoleto (PG);
• UMBRIA GAS SPA in loc. Tordandrea del Comune di Assisi (PG);
• UMBRAGROUP SPA in loc. Paciana del Comune di Foligno (PG);
• LINDE GAS ITALIA SRL in loc. zona industriale del Comune di Terni (TR);
• AIDA ALTA ENERGIA in loc. Itielli del Comune di Narni (TR).
Gli stabilimenti verranno ispezionati nel triennio 2023-2025 con priorità stabilita dalla Regione dell’Umbria, sentiti i rappresentanti della Direzione regionale dei VVF, dell’INAIL e dell’ARPA Umbria, con specifico programma annuale, sulla base dei criteri di cui al punto 1., a mezzo di specifica determina del Dirigente del Servizio protezione civile ed emergenze, entro il 28febbraio di ogni anno.
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
 

Omissis
(Vedasi dispositivo deliberazione)

 

Allegato A
CONVENZIONE PER L’ESECUZIONE DELLE ISPEZIONI IN ATTUAZIONE ALL’ART. 27 DEL D.LGS. N. 105/2015, PER IL CONTROLLO DEL PERICOLO DI INCIDENTI RILEVANTI PER GLI STABILIMENTI DI SOGLIA INFERIORE


TRA

La Regione Umbria (di seguito Regione), con sede legale in Perugia, Corso Vannucci n°1, *** rappresentata ai fini del presente atto dall’ing. Stefania Tibaldi, Dirigente del Servizio Protezione civile ed emergenze, domiciliata presso la Regione Umbria - Centro Regionale di Protezione civile - str. Romana Vecchia snc - 06034 Foligno (Pg).

E

- Ministero dell’interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Regionale per l’Umbria, con sede in corso Cavour n.129 - 06100 Perugia, rappresentata ai fini del presente atto da_____________, in qualità di _____________________
(da completare con le indicazioni in attesa di trasmissione da parte della Direzione regionale dei VV.F.);
- INAIL - Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Direzione Regionale Umbria (di seguito Direzione regionale INAIL Umbria) con sede in Perugia via G.B. Pontani n. 12 - CAP Città 06128 - rappresentata ai fini del presente atto dalla dott.ssa Alessandra Ligi, in qualità di Direttore regionale;
- ARPA Umbria - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (di seguito ARPA Umbria) con sede in Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n.32- CAP 05100 Terni - rappresentata ai fini del presente atto dall’ing. Luca Proietti, in qualità di Direttore Generale;
di seguito congiuntamente definite “le Parti”.
 

PREMESSO CHE

- la legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, con particolare riferimento all’art. 15 ha dato disposizioni per la sottoscrizione di accordi tra Pubbliche Amministrazioni su materie di interesse comune;
- con il Decreto Legislativo 26 giugno 2015 n.105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” (di seguito Decreto) è stato adottato a livello nazionale il Testo Unico in materia di disciplina della sicurezza degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
- l’art. 6 del Decreto individua il Comitato Tecnico Regionale presso la Direzione regionale o interregionale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno quale Autorità Competente per gli stabilimenti di soglia superiore come definiti all’art. 3 lettera c);
- l’art. 7 del Decreto individua la Regione, o il soggetto da essa designato, quale Autorità Competente per gli stabilimenti di soglia inferiore come definiti all’art. 3 lettera b);
- in base all’art. 7 del Decreto, la Regione relativamente agli stabilimenti di soglia inferiore, predispone il piano regionale di ispezioni, programma e svolge le relative ispezioni ordinarie e straordinarie, adottando i provvedimenti discendenti dai loro esiti;
- l’art. 9 del Decreto stabilisce che le Regioni o i soggetti da esse delegati possano avvalersi, in relazione alle specifiche competenze, dell’ARPA e, tramite convenzione, degli organi tecnici nazionali;
- in base all’art. 14 del Decreto, il Gestore degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante ha l’obbligo di redigere un documento che definisca la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e di attuare il sistema di gestione della sicurezza, al fine di promuoverne costanti miglioramenti e garantire un elevato livello di protezione dell’uomo e dell’ambiente con mezzi, strutture e sistemi di gestione appropriati;
- in base all’art. 27 del Decreto, devono essere attuate ispezioni presso gli stabilimenti al fine di accertare l’adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal Gestore e dei relativi sistemi tecnici, organizzativi e di gestione, con particolare riferimento alle misure e ai mezzi previsti per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze;
- in base all’art. 28 del Decreto, qualora il Gestore incorra nelle fattispecie di sanzioni previste, la Regione procede alla diffida e a tutti i successivi ed eventuali adempimenti conseguenti, fino alla chiusura dello stabilimento;
- l’art. 29, comma 1 del Decreto prevede che per l’attuazione dello stesso non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le Amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati devono provvedere agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
- il Decreto ha abrogato il D.Lgs. n. 334/99 e s.m.i., riconfermando le funzioni che la Regione già svolgeva in materia di stabilimenti ricadenti nell’ex art.6 del D.lgs.334/99, oggi denominati stabilimenti di soglia inferiore,
- la Regione, con DGR n. ____ del ___ ha disciplinato i criteri di pianificazione, programmazione, svolgimento delle ispezioni di competenza regionale sulla base dell’art. 7 e dell’art. 27 del Decreto e dei relativi allegati;
- la Regione, con il medesimo atto DGR n.__del____, ha definito il piano regionale per effettuare le ispezioni programmate per le annualità 2023-2025. Il programma annuale delle ispezioni verrà definito annualmente con specifico atto del Dirigente del Servizio Protezione civile ed emergenze;
- ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni, la Regione può stipulare, in base all’art. 7 c. 2 del Decreto, apposita convenzione con le Direzioni regionali di VV.F. e INAIL e con ARPA Umbria;
- le Direzioni regionali di VV.F. e INAIL ed ARPA Umbria, per l’effettuazione di tali ispezioni, dispongono delle risorse umane qualificate, delle competenze e delle necessarie e specifiche conoscenze tecniche per la costituzione delle commissioni ispettive, con oneri a carico dei Gestore, secondo le tariffe e le modalità anche contabili stabilite dall'Allegato I al Decreto, riscossi e quindi ripartiti dalla Regione Umbria;
- la Giunta della Regione Umbria con DGR n. ___ del _____, ha approvato lo schema della presente convenzione.
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANDO SEGUE


Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Sulla base di tali premesse che si intendono pienamente condivise dalle parti, la Regione UMBRIA e, per essa, la Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e protezione civile - Servizio Protezione civile ed emergenze, la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco per l’Umbria, la Direzione Regionale Umbria di INAIL e ARPA Umbria si impegnano, ognuno per la propria competenza, ad attuare quanto previsto nei successivi articoli.
 

Art. 2 - Oggetto

La presente convenzione disciplina:
• Le modalità di collaborazione tra la Regione, le Direzioni regionali VV.F. e INAIL e ARPA Umbria per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni sugli stabilimenti di soglia inferiore di cui all’art. 27 del Decreto;
• La partecipazione del personale delle Direzioni regionali VV.F. e INAIL e ARPA Umbria alle commissioni incaricate all’effettuazione delle ispezioni di cui all’art. 27 del Decreto presso gli stabilimenti di soglia inferiore, e al Comitato regionale, secondo quanto definito dalla DGR n. __del ___;
 

Art. 3 - Obbligazioni delle Parti

Impegni della Regione Umbria
• La Regione promuove la collaborazione con le Direzioni regionali VV.F. e INAIL e ARPA Umbria per lo svolgimento delle attività ispettive previste nell’ambito del controllo dei rischi di incidente rilevante, relativi agli stabilimenti di soglia inferiore, mediante il raccordo e l’impiego del personale abilitato per lo svolgimento delle attività ispettive;
• la Regione si impegna a riconoscere ai soggetti indicati dalle Direzioni regionali VV.F. e INAIL e ARPA Umbria il compenso economico previsto per le attività di ispezione in attuazione della presente convenzione, derivante dall’onere a carico dei Gestore, secondo le tariffe e con i criteri di ripartizione di cui alla DGR n. __del ___;
• i contributi di cui al precedente punto si intendono fuori campo IVA;
• la Regione si assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
• la Regione provvede, sentite le Direzioni V regionali V.F. e INAIL e ARPA Umbria, entro il 28 febbraio di ogni anno a definire il programma annuale delle ispezioni, chiedendo ai medesimi soggetti la comunicazione dei rispettivi tecnici incaricati.
• Inoltre, la Regione si impegna a:
1. comunicare il programma annuale del piano regionale di ispezioni di cui all’art. 27 del Decreto riguardante gli stabilimenti di soglia inferiore siti sul proprio territorio, al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica entro il 28 febbraio di ogni anno;
2. disporre, ove necessario, ispezioni straordinarie e supplementari ai sensi dell’art. 27 del Decreto;
3. adottare modalità operative di svolgimento delle ispezioni ordinarie, straordinarie e supplementari in conformità ai criteri di cui all’allegato H del Decreto;
4. effettuare le ispezioni ordinarie, straordinarie e supplementari, presso gli stabilimenti di soglia inferiore siti sul proprio territorio, secondo le modalità previste con la DGR n. __del ___, incaricando apposite commissioni ispettive formate da almeno tre componenti, dirigenti o funzionari tecnici, in possesso dei requisiti di cui al punto 7 dell’allegato H del Decreto, appartenenti uno al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, uno ad ARPA Umbria e uno ad INAIL; la Regione si riserva di prevedere la presenza di propri funzionari in qualità di uditori. Ove necessario, le commissioni ispettive potranno essere integrate con ulteriori esperti espressamente individuati dalla Regione in relazione alle specifiche competenze;
5. adottare i provvedimenti discendenti dagli esiti dell’attività ispettiva svolta, previa valutazione effettuata con il supporto del Comitato regionale, comunicando via PEC al Gestore dello stabilimento interessato, le modalità e i tempi di attuazione delle eventuali prescrizioni e raccomandazioni contenute nel rapporto;
6. procedere, in base all’art. 28 del Decreto, qualora il Gestore incorra nelle fattispecie di sanzioni previste, alla diffida e a tutti i successivi ed eventuali adempimenti conseguenti, fino alla chiusura dello stabilimento;
7. verificare l’efficacia della presente convenzione;
8. corrispondere ai diversi soggetti:
• al CNVVF/Direzione regionale VV.F., per ogni ispezione, 1/3 di quanto introitato dalla Regione, al netto di eventuali necessari arrotondamenti, tramite ____________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(da completare con le indicazioni in attesa di trasmissione da parte della Direzione regionale dei VV.F. ).
• ad INAIL, per ogni ispezione, il 33.3% di quanto introitato dalla Regione, tramite bonifico sul seguente conto corrente postale INAIL ex ISPESL - IBAN: ***, con la causale “Proventi da consulenze SEVESO III".
• ad ARPA, per ogni ispezione, 1/3 di quanto introitato dalla Regione, al netto di eventuali necessari arrotondamenti, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato ad ARPA Umbria presso Banca Unicredit, filiale di Perugia San Sisto, IBAN: ***, con la causale “Proventi D.Lgs. 105/2015 RIR. Ispezione regionale presso (nome stabilimento), nominativo ispettore (nome dipendente ARPA)”.
Con tali importi, ARPA provvederà al pagamento dei compensi individuali per i componenti delle commissioni ispettive.
Tali corrispettivi devono intendersi comprensivi di ogni e qualsiasi onere, spesa ed attività connessa allo svolgimento dell’incarico affidato.
Il corrispettivo sarà valutato annualmente, sulla base del programma redatto in conformità al piano regionale delle ispezioni e delle attività di ispezione effettivamente svolte, in conformità a quanto previsto dall’Allegato H al Decreto. A tal fine saranno considerate le ispezioni per le quali sia stato trasmesso il relativo Rapporto finale d’Ispezione con le modalità indicate dall’Allegato H - appendice 2 - al Decreto.
La liquidazione delle somme avverrà dopo l’avvenuto pagamento della tariffa da parte delle aziende sottoposte a controllo, di norma non oltre sei mesi dalla data di conclusione dell’ accertamento ispettivo.
Impegni delle Direzioni regionali VV.F. e INAIL e ARPA Umbria
Le Direzioni regionali VV.F. e INAIL e ARPA Umbria si impegnano a:
• collaborare con la Regione Umbria - Servizio Protezione civile ed emergenze, per il miglior funzionamento possibile delle attività previste per le visite ispettive, in attuazione dell’art.27 del Decreto, nell’ambito del controllo dei rischi di incidenti rilevanti;
• promuovere il completamento degli adempimenti spettanti ai Comuni relativi al DM LLPP 09.05.2001 sulla compatibilità territoriale per gli stabilimenti di soglia inferiore (redazione Elaborato Tecnico Rischio di Incidenti Rilevanti).
• fornire alla Regione i nominativi dei propri dirigenti e funzionari tecnici in possesso dei requisiti di cui al punto 7 dell’allegato H del Decreto, ai fini dello svolgimento delle attività della presente convenzione;
• garantire che le attività ispettive e la partecipazione al Comitato regionale, siano svolte almeno da un dirigente o funzionario tecnico qualificato e in possesso dei requisiti di cui al punto 7 dell’allegato H del Decreto;
• promuovere tutte le attività necessarie per assicurare un congruo numero di personale idoneo allo svolgimento delle ispezioni, così come previsto dall’art. 9 del Decreto, in relazione al personale ad oggi disponibile e in considerazione dei requisiti, obbligatori e specialistici richiesti al personale incaricato delle ispezioni, ai sensi dell’allegato H al Decreto;
Le ispezioni investono la personale professionalità e responsabilità dei funzionari designati dalle Amministrazioni di appartenenza, fermi restando tutti gli incarichi cui ognuno di essi è istituzionalmente preposto.
Rimane a carico dell’Amministrazione di appartenenza la presenza di eventuali uditori durante i sopralluoghi in stabilimento.
 

Art. 4 - Durata ed Oneri

La durata della presente convenzione è stabilita in 3 (tre) anni a partire dal 2023, rinnovabile per un ulteriore periodo di tre anni previo semplice scambio epistolare tra le parti. In caso di mancata volontà di rinnovo di tutti i sottoscrittori, sarà oggetto di scadenza.
In corso di validità, la presente convenzione potrà essere oggetto di revisioni e modifiche in relazione a mutamenti dei contesti tecnico-normativi di riferimento o dietro richiesta motivata di una delle parti.
La partecipazione dei componenti delle Direzioni regionali VV.F. e INAIL e di ARPA Umbria all’attività delle Commissioni, è indicativamente riferibile a n. 2-3 ispezioni per ciascun anno, salvo successive ulteriori disponibilità di personale adeguatamente formato.
 

Articolo 5 - Impegni assicurativi

Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale, che, in virtù del presente accordo, sarà chiamato a frequentare le sedi di svolgimento delle attività previste dall'accordo medesimo. Il personale delle Parti contraenti, è tenuto ad uniformarsi alle norme disciplinari e di sicurezza vigenti nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente atto, nel rispetto reciproco delle norme per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008. n. 81 e s.m.i..
 

Articolo 6 - Trattamento dei dati personali

Le Parti danno atto, ai sensi della normativa vigente, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali i quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti automatizzati o manuali, al solo fine di dare esecuzione alla presente scrittura, fermo restando che ogni altro dato comunque acquisito dalle parti nel corso dei rapporti scaturenti dal presente accordo, sarà trattato nel rispetto delle disposizioni vigenti.
 

Articolo 7 - Risoluzione della Convenzione

La presente Convenzione potrà essere risolta a richiesta di ciascuna Parte contraente per inadempienza delle controparti. Ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile, la presente Convenzione, previa diffida ad adempiere inoltrata mediante idonea PEC, rimasta senza effetto decorsi 30 giorni dalla sua ricezione presso il domicilio della parte inadempiente, si intende risolta di diritto a decorrere dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione. La Convenzione potrà infine essere risolta per mutuo accordo dei contraenti risultante da atto scritto.
 

Articolo 8 - Accesso e segretezza delle informazioni

Le informazioni e i dati relativi agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante raccolti dalle commissioni ispettive possono essere utilizzati esclusivamente con le modalità previste dall’art. 23 del Decreto.
 

Articolo 9 - Norme applicabili

Per quanto non espressamente previsto, troveranno applicazione le norme del Codice Civile e si intendono richiamante tutte le norme di legge vigenti in materia, in quanto applicabili.
 

Articolo 10 - Foro competente

Qualsiasi controversia nascente dall’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della presente convenzione che non si sia potuta definire attraverso un'amichevole composizione, sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Perugia.
 

Art. 11 - Spese di bollo e registrazione

La presente Convenzione è esente dall’imposta di bollo in quanto stipulata fra enti pubblici, ai sensi dell’articolo 16, tabella B del DPR 26 ottobre 1972 n.642, come modificato dall’articolo 28 del DPR 30 dicembre 1982 n.955, ed è soggetta a registrazione a tassa fissa solo in caso d’uso ai sensi degli articoli 2 e 40 del Testo Unico approvato con DPR 27 aprile 1986 n.131.

Il presente atto è composto da 6 pagine viene letto, confermato e sottoscritto in modalità elettronica.