MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE


OGGETTO: decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge del 24 febbraio 2023 n.14 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative. Lavoratori “fragili”.

A Elenco indirizzi in allegato (All. 1)
…omissis…


Seguito: circolare prot. M_D A0582CC REG2023 n. 0000414 del 3.1.2023.

Il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge del 24 febbraio 2023 n.14 (G.U. n.49 del 27.02.2023) recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi -proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative, all’art. 9, comma 4 - ter, dispone la proroga al 30 giugno 2023 del termine per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile per tutti i lavoratori dipendenti della Pubblica Amministrazione affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 1, comma 306, della legge n. 197/2022 recante Individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità.
Pertanto, a seguito della menzionata proroga del termine, gli Enti dell’A. D. dovranno assicurare ai lavoratori di cui al citato decreto interministeriale, sino al 30 giugno 2023, l’attività lavorativa in modalità agile in misura anche continuativa, in ragione della natura invalidante delle patologie e delle condizioni ivi elencate.
A tal riguardo, si precisa che non è necessario che il datore di lavoro richieda ex-novo al lavoratore, ove già acquisita, l’attestazione rilasciata dal medico di medicina generale in ordine all’accertamento del suo stato di fragilità di cui al sopracitato decreto interministeriale.
Premesso che l’assicurazione all’attività lavorativa in modalità agile si configura soltanto nei confronti dei lavoratori e lavoratrici affetti dalle condizioni di cui al sopracitato Decreto Interministeriale, si fa presente che, ricorrendo solo alcune delle gravi condizioni ivi elencate, il datore di lavoro - secondo il suo prudente apprezzamento delle circostanze del caso concreto ed avvalendosi, se del caso, del parere conforme del medico competente di cui all’articolo 2, comma 1, lett. h del D. leg.vo n. 81/2008 - potrà, comunque, agevolare modalità di lavoro agile più favorevoli rispetto a quelle degli altri lavoratori, mediante la rimodulazione di accordi individuali.
Gli Enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione della presente circolare, consultabile sul sito di questa Direzione Generale, nella sezione “circolari e altra documentazione”, area tematica “Lavoro Agile”.
 

IL DIRETTORE GENERALE in s.v.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
Dott. Lorenzo MARCHESI