PROTOCOLLO DI INTESA
PER LA LEGALITÀ, LA VIGILANZA ED
IL CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO PROFESSIONALE
TRA
 

Il Consiglio Nazionale dell'ordine dei Consulenti del Lavoro, con sede in Roma, Viale del Caravaggio n. 84, ***, rappresentato dal Presidente pro tempore Dott. Rosario De Luca, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede legale

E

l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con sede in Roma, p.zza Repubblica n. 59***, rappresentato dal Direttore generale pro tempore Dott. Paolo Pennesi

VISTO l'art. 15, comma 1, della L. n. 241/1990, in virtù del quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
VISTA la L. n. 12/1979, recante le norme per l'ordinamento della professione di Consulente del Lavoro;
VISTO il Dlgs. n. 149/2015 rubricato "Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale", attuativo della delega contenuta nella L. n. 183/2014;
VISTO l'art. 30, comma 5, della L. n. 183/2010 che, nel modificare l'art. 76, comma 1, lett. c-ter), del Dlgs. n. 276/2003 ha riconosciuto all'Ordine dei Consulenti del Lavoro un ruolo di terzietà, assegnando ai Consigli Provinciali la facoltà di costituire le commissioni di certificazione dei contratti, nonché di conciliazione ed arbitrato dei rapporti di lavoro;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE ("Regolamento generale sulla protezione dei dati");
VISTO il Dlgs. 196/03 (c.d. "Codice Privacy"), così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 101/18 e in particolare l'art. 2-ter recante “Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri”;
CONSIDERATO che il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro (di seguito anche "Consiglio Nazionale") ed i Consigli Provinciali dell'ordine dei Consulenti del Lavoro (di seguito anche "Consigli Provinciali"), istituiti dalla L. n. 12/1979 hanno personalità giuridica di diritto pubblico;
TENUTO CONTO che il Consiglio Nazionale coordina e promuove le attività dei Consigli Provinciali al fine di favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento degli iscritti nello svolgimento della professione;
CONSIDERATO che i Consigli Provinciali vigilano sulla tutela del titolo professionale di Consulente del Lavoro, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. b), della L. n. 12/1979;
CONSIDERATO che i Consulenti del Lavoro, prestando assistenza tecnica e professionale, sono interlocutori qualificati per ciò che concerne l'attività di verifica e controllo nel mercato del lavoro;
CONSIDERATO che l'ispettorato Nazionale del Lavoro (di seguito anche "I.N.L.") e gli Ispettorati Territoriali del Lavoro (di seguito anche "I.T.L") svolgono le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL;
TENUTO CONTO che le Parti intendono promuovere e diffondere la cultura della legalità, favorendo i principi di correttezza, efficienza e trasparenza nel mondo del lavoro;
CONSIDERATO che una efficace politica di promozione della cultura della legalità debba prevedere misure finalizzate ad assicurare la rimozione delle problematiche e delle criticità proprie del mercato del lavoro e che vada accompagnata da una interpretazione chiara e condivisa della disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale;
CONSIDERATO che le Parti ritengono fondamentale stimolare e rafforzare la concertazione e la condivisione tra le diverse realtà istituzionali per una maggiore coesione, sia a livello nazionale, sia a livello territoriale;
CONSIDERATO che le Parti intendono dar vita ad azioni sinergiche volte ad identificare, prevenire e contrastare le situazioni connotate da irregolarità ed i fenomeni illeciti, ivi compreso l'esercizio abusivo della attività professionale di Consulente del Lavoro;
 

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1
Oggetto del protocollo

1. Il presente protocollo si occupa di disciplinare i seguenti rapporti ed attività di interesse dell’I.N.L. e del Consiglio Nazionale ed è suddiviso nelle seguenti Sezioni:
- SEZIONE I: approfondimenti giuridici;
- SEZIONE II: attività di vigilanza mirata;
- SEZIONE III: contrasto all'abusivismo professionale;
- SEZIONE IV: disposizioni finali.
 

SEZIONE I
APPROFONDIMENTI GIURIDICI
Art. 2
(Centro Studi Attività Ispettiva e Gruppi di lavoro)

1. Le Parti concordano sulla necessità che il Centro Studi Attività Ispettiva di cui all'art. 14 del D.P.C.M. 23 febbraio 2016 sia integrato con i rappresentanti del Consiglio Nazionale che, in funzione delle specifiche problematiche oggetto di approfondimento, indicherà i singoli professionisti che interverranno alle sedute. A tal fine il Direttore generale dell'I.N.L. provvederà ad emanare un apposito decreto per disciplinare l'attività del Centro Studi Attività Ispettiva.
2. Al fine di agevolare l'attività del Centro Studi Attività Ispettiva e eli circoscrivere le specifiche tematiche sulle quali sarà chiamato ad esprimersi, le parti concordano sulla istituzione di un Gruppo di Lavoro composto pariteticamente, con il compito di analizzare le criticità emerse sia nell'ambito dell'attività di vigilanza, sia nell'ambito della consulenza aziendale. Nell'ambito degli incontri si provvederà altresì ad analizzare le principali problematiche segnalate dall'Osservatorio della legalità di cui all'art. 4.
 

Art. 3
(Istituzionalizzazione di tavoli tecnici)

1. Al fine di approfondire le problematiche tecniche operative connesse all'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale e condividere possibili soluzioni attraverso il coinvolgimento di una ampia platea di personale dell'I.N.L. e di professionisti, le Parti concordano sull'opportunità di istituire appositi tavoli tecnici.
2. In particolare, le Parti convengono di realizzare almeno due incontri l'anno a livello nazionale cui parteciperanno, a titolo istituzionale e gratuito, il Direttore Generale dell'I.N.L., i rappresentanti nazionali del Consiglio Nazionale, i Direttori degli I.I.L./I.T.L. ed i Presidenti delle Consulte regionale dell'ordine dei Consulenti del lavoro.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 2 si concorda che a livello territoriale si tengano almeno due incontri annuali cui parteciperanno, a titolo istituzionale e gratuito, i direttori degli I.T.L. e i Presidenti dei Consigli provinciali dei Consulenti del lavoro.
 

Art. 4
(Osservatorio della legalità)

1. Fermo restando il Gruppo di Lavoro di cui all'art. 2, le Parti provvederanno alla costituzione a livello nazionale dell'Osservatorio per la legalità, al quale sono demandate le seguenti funzioni:
- raccolta di segnalazioni, dati ed informazioni concernenti le principali criticità presenti nel mondo del lavoro quali, in via esemplificativa e non esaustiva: fattispecie di lavoro irregolare e sommerso. pratiche di dumping contrattuale, salariale, sociale o, comunque, elusivo degli obblighi contributivi, assicurativi e fiscali, appalti e somministrazioni illecite, fenomeni di caporalato ed intermediazione illecita, utilizzo distorto dello strumento cooperativistico;
- iniziative di informazione e divulgazione su tutto il territorio nazionale per sensibilizzare la collettività, in particolar modo imprese, lavoratori e operatori del mercato del lavoro, sulle criticità del mondo del lavoro e per diffondere la cultura della legalità. A tal fine potranno essere organizzati incontri, tavole rotonde, dibattiti, seminari tematici e iniziative di carattere culturale;
- promozione ed incentivazione al ricorso a strumenti quali la certificazione di contratti e l'asseverazione della conformità dei contratti di lavoro, con particolare riferimento alla piattaforma informatica ASSE.CO. predisposta dalla Fondazione Studi del Consiglio Nazionale in attuazione del relativo protocollo d'intesa.
 

Art. 5
(Incontri formativi congiunti)

1. L'I.N.L. ed il Consiglio Nazionale si impegnano ad attivare, nelle singole realtà territoriali, moduli formativi destinati ai rispettivi organismi territoriali aventi ad oggetto, in particolare, la gestione del procedimento ispettivo, le problematiche del contenzioso e la disciplina dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro e legislazione sociale. Gli incontri potranno avere ad oggetto anche le problematiche segnalate dal Gruppo di Lavoro di cui all'art. 2 e le relative soluzioni adottate dal Centro Studi Attività Ispettiva, seppure non ancora oggetto di formalizzazione attraverso l'emanazione di circolari o note operative.
2. La programmazione tematica e didattica di tali eventi e la relativa calendarizzazione sarà coordinata dalla competente Direzione centrale dell’I.N.L. e dal Consiglio Nazionale e realizzata operativamente e logisticamente a cura e a spese del Consiglio stesso.
 

SEZIONE II
ATTIVITÀ DI VIGILANZA MIRATA
Art. 6
(Segnalazioni ed iniziative di vigilanza)

1. Le Parti si impegnano a:
- dar vita, nel pieno rispetto dei principi di autonomia, sussidiarietà e di leale collaborazione, ad un interscambio informativo, relativo ad aspetti di reciproca competenza ed interesse, realizzato in conformità ai principi di protezione dei dati personali sanciti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, al fine di rendere più mirati gli interventi finalizzati a garantire una piena legalità nel mondo del lavoro;
- mantenere un rapporto di costante consultazione e collaborazione con le Istituzioni, le Pubbliche Amministrazioni e le Forze dell'ordine.
2. L'I.N.L si impegna, inoltre, affinché le proprie articolazioni territoriali:
- diano pronto ed effettivo riscontro alle segnalazioni trasmesse dal Consiglio Nazionale o dai singoli Consigli Provinciali;
- dispongano nel territorio di propria competenza attività di indagine e verifica di situazioni irregolari e potenzialmente illecite;
- condividano i dati statistici sugli esiti delle attività ispettive con il Consiglio Nazionale o Provinciale nel cui territorio si sia riscontrata una potenziale criticità, in forma aggregata ed utilizzando misure tecniche ed organizzative adeguate quali, ad esempio, pseudonimizzazione o anonimizzazione.
3. Il Consiglio Nazionale si impegna a raccogliere tutte le segnalazioni che perverranno direttamente dai singoli iscritti e dai Consigli Provinciali nonché da altri attori qualificati del panorama nazionale (mondo sindacale ed imprenditoriale, università, centri di studio e ricerca, giornalisti ecc.) e a trasmetterle all’I.N.L. osservando un criterio di priorità legato alla gravità delle fattispecie e alla loro diffusione su più ambiti territoriali.
4. Il Consiglio Nazionale e i Consigli Provinciali porranno in essere ogni forma di collaborazione che dovesse rendersi necessaria per le attività di verifica ed accertamento intraprese dal personale ispettivo.
 

Art. 7
(Segnalazione dei professionisti)

1. In esito a specifiche attività di vigilanza svolte dagli I.T.L., gli Ispettorati provvederanno a segnalare al Consiglio Nazionale, per il tramite della competente Direzione centrale, i nominativi dei consulenti del lavoro affidatari della gestione di realtà imprenditoriali nelle quali risultano commessi illeciti di particolare gravità, al fine di verificare l'applicabilità di eventuali provvedimenti di carattere disciplinare.
2. Tale segnalazione ed il trattamento dei dati ivi sotteso viene effettuata in base al combinato disposto dell'art. 54, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 165/2001; del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62; del D.M. del 15 gennaio 2014 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 

Art. 8
(Svolgimento delle verifiche ispettive)

1. In osservanza della Convenzione OIL C81 dell'11 luglio 1947 sull'ispezione del lavoro, l'I.N.L. provvederà a sollecitare il personale ispettivo affinché le verifiche di competenza siano effettuate, laddove possibile, in presenza del professionista incaricato nonché con la minor turbativa possibile all'attività produttiva, tenendo conto delle finalità e delle esigenze dell'accertamento, in particolare nell'ambito di attività rivolte al pubblico, garantendo il rispetto degli interessi dei soggetti terzi presenti sul luogo oggetto di ispezione.
 

Art. 9
(Verbale di primo accesso ispettivo ed esame della documentazione aziendale)

1. L'I.N.L. si impegna a fornire indicazioni al personale ispettivo affinché provveda a trasmettere, utilizzando modalità tecniche adeguate (posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria con file criptato), il verbale di primo accesso al professionista incaricato di tenere la documentazione, entro sette giorni dalla adozione del verbale stesso rilasciato in originale al datore di lavoro. A tal fine il Consiglio Nazionale dell'ordine dei Consulenti del lavoro mette a disposizione dell'I.N.L., attraverso i necessari collegamenti informatici, anche in cooperazione applicativa, i dati concernenti le iscrizioni al relativo albo con indicazione degli indirizzi di posta elettronica certificata utilizzabili allo scopo.
 

Art. 10
(Richiesta della documentazione aziendale)

1. L'I.N.L. si impegna a fornire indicazioni al personale ispettivo affinché si astenga dal richiedere al professionista incaricato la documentazione di pertinenza del soggetto ispezionato in tutti i casi in cui tale documentazione possa essere acquisita dallo stesso personale ispettivo mediante accesso alle banche dati a disposizione. Sono fatti salvi i casi di malfunzionamento dei sistemi informatici in uso al personale ispettivo nonché le attività ispettive svolte nell'esercizio delle specifiche funzioni di polizia giudiziaria ove sia indispensabile la materiale acquisizione della documentazione in possesso del professionista.
2. Ai fini del comma 1 l’I.N.L. si impegna a comunicare al Consiglio nazionale le tipologie di documenti che il personale ispettivo è in grado di acquisire mediante le banche dati a disposizione.
 

SEZIONE III
CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO PROFESSIONALE
Art. 11
(Contrasto dell'abusivismo professionale)

1. L'I.N.L. si impegna a promuovere specifici interventi ispettivi volti al contrasto del fenomeno dell'abusivismo professionale anche su specifiche segnalazioni del Consiglio Nazionale o dei Consigli provinciali dell'ordine dei Consulenti del lavoro.
 

Art. 12
(Oggetto dell'attività di contrasto all'abusivismo professionale)

1. L'attività di contrasto di cui all'art. 11 avrà ad oggetto le seguenti attività:
- verifica del rispetto del dettato normativo di cui alla L. n. 12/1979 ed in particolar modo della riserva legale indicata nel comma 1, dell'art. 1, della predetta legge, la quale dispone che gli adempimenti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono svolti dal datore di lavoro, possono essere assunti solamente da Consulenti del Lavoro o altri soggetti indicati nel sopracitato art. 1;
- verifica della sussistenza dei presupposti di legge per i centri elaborazione dati (CED), i quali devono essere assistiti da un Consulente del Lavoro o dai professionisti indicati nell'art. 1, comma 1, della predetta L. n. 12/1979 e devono, comunque, svolgere esclusivamente le operazioni di calcolo e stampa e le mere attività accessorie (in via esemplificativa e non esaustiva, la fascicolazione e consegna documenti);
- verifica della sussistenza dei presupposti di legge per le Associazioni di Categoria e per i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) dei datori di lavoro che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della citata L. n. 12/1979, possono essere organizzati a mezzo dei Consulenti del Lavoro, anche se dipendenti dalle predette Associazioni, secondo le modalità previste dall'attuale prassi amministrativa.
 

Art. 13
(Impegni reciproci)

1. Le Parti concordano che:
- il personale ispettivo verifichi che, qualora il soggetto ispezionato si avvalga di consulenza esterna, il professionista sia in possesso della prescritta abilitazione. In tal caso dovranno essere annotati gli estremi di iscrizione all'Albo dei Consulenti del Lavoro;
- il personale ispettivo accerti che gli altri professionisti autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L. n. 12/1979 abbiano inoltrato la prescritta comunicazione agli I.T.L. delle Province nel cui ambito intendono svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza assistenza sociale secondo le modalità previste ed, in mancanza, non consenta agli stessi di assistere all'ispezione;
- il personale ispettivo provveda, in caso di constatato esercizio abusivo della professione di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979 a dare immediata comunicazione alle autorità competenti. Non consenta, infine, al soggetto non autorizzato di assistere all'ispezione.
2. L.'I.N.L. si impegna a:
- rendere pubblicamente consultabile l'elenco nominativo degli altri professionisti di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979, con l'indicazione dell'albo professionale di appartenenza nonché dell'area geografica indicata per l'esercizio dell'attività professionale, che abbiano adempiuto alla prescritta comunicazione, relativa allo svolgimento degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, come definita dalla nota prot. n. 32 del 15 febbraio 2018 dell'ispettorato nazionale del lavoro;
- provvedere affinché nel sopra citato elenco vi sia puntuale evidenza anche delle comunicazioni cartacee ricevute nelle more della istituzione delle modalità di comunicazione di cui sopra;
- rendere pubblicamente consultabile l'elenco dei nominativi dei professionisti di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979 che assistono centri di elaborazione dati (CED), per i quali sia stata effettuata la prescritta comunicazione all'ispettorato del lavoro ed al Consiglio provinciale competente per territorio.
3. L.'I.N.L. si impegna affinché le proprie strutture territoriali:
- comunichino periodicamente al competente Consiglio provinciale dell'ordine dei Consulenti del Lavoro i dati statistici relativi agli accertamenti riferiti all'esercizio abusivo della professione, anche in relazione alle richieste di intervento provenienti dagli stessi Consigli dell'ordine.
- verifichino, secondo la programmazione della sede, quali siano le effettive attività svolte dai centri di elaborazione dati (CED), compresi quelli costituiti o promossi dalle rispettive Associazioni di Categoria, nell'esercizio degli adempimenti in materia di lavoro, anche a seguito delle segnalazioni provenienti dai Consigli provinciali degli Ordini dei Consulenti del Lavoro nel rispetto dell'art. 14, comma 1, della lett. b), della L. n. 12/1979;
- effettuino nel territorio di competenza una mappatura dei centri di elaborazione dati (CED) che svolgono adempimenti in materia di lavoro in occasione delle verifiche sulla sussistenza dei presupposti di legge. In particolar modo, deve essere accertato che i predetti centri di elaborazione dati (CED): svolgano esclusivamente le operazioni di calcolo e stampa; siano assistiti da un professionista di cui all'art. 1, comma 1, della L n. 12/1979; abbiano conferito al professionista l'incarico tramite una comunicazione scritta, avente data certa ed anteriore rispetto all'inizio dell'attività ed abbiano effettuato la prescritta comunicazione all'ispettorato del lavoro ed al Consiglio provinciale competente per territorio.
4. Il Consiglio Nazionale s'impegna:
- a mettere a disposizione dell'I.N.L., attraverso i necessari collegamenti informatici, anche in cooperazione applicativa, i dati concernenti le iscrizioni al relativo albo e comunque a mettere a disposizione l'elenco costantemente aggiornato degli iscritti in tutti gli Albi provinciali dei Consulenti del Lavoro;
- affinché i propri Consigli provinciali dell'ordine pongano in essere ulteriori forme di collaborazione che si dovessero rendere necessarie per le attività di verifica sul contrasto all'abusivismo professionale.
4. Le Parti, anche nell'ambito del Gruppo di lavoro di cui all'art. 2, predispongono congiuntamente delle linee guida, da mettere a disposizione del personale ispettivo, al fine di agevolare ed uniformare l'attività di verifica ed individuazione del fenomeno, individuando altresì le procedure operative finalizzate alla gestione delle segnalazioni dei casi di presunto esercizio abusivo della professione. Inoltre, si impegnano ad incontrarsi semestralmente per analizzare le problematiche emerse e valutare ogni opportuna iniziativa volta alla lotta all'abusivismo della professione di Consulente del Lavoro. In occasione di tali incontri, l'I.N.L. renderà noti gli esiti delle attività svolte in materia di contrasto all'abusivismo professionale producendo, altresì, un report statistico sulle attività effettuate contenente la tipologia ed il numero dei soggetti di cui i soggetti ispezionati si sono avvalsi.
 

Art. 14
(Ulteriori iniziative)

1. Nell'ambito del Gruppo di Lavoro di cui all'art. 2 possono essere individuate ulteriori iniziative ritenuti utili a potenziare l'attività di contrasto all'abusivismo professionale. A tal fine il Gruppo potrà essere affiancato da esperti identificati dalle Parti di comune accordo, in diversi settori.
 

SEZIONE IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 15
(Trattamento dei dati personali)

1. Con la sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per la finalità dell'accordo ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, nonché della normativa nazionale vigente D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.
2. Le Parti si impegnano reciprocamente a comunicare e trattare i dati e le informazioni relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente protocollo nel rispetto dei principi di protezione dei dati e, in particolare, di quelli di “liceità, correttezza e trasparenza" nonché di "minimizzazione" di cui all'art. 5, par. 1, lett. a) e c), del Regolamento (UE) 2016/679 nonché in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal citato Regolamento e dal D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.
3. Con riferimento alle attività di cui al presente protocollo le parti si configurano come autonomi Titolari del trattamento dei dati personali.
 

Art. 16
(Durata e rinnovo)

1. Il presente protocollo avrà durata di tre anni dalla sottoscrizione. Sarà possibile, previo accordo tra le Parti, procedere in ogni momento alla sua integrazione, modifica o risoluzione ovvero alla sua disdetta con un preavviso di almeno novanta giorni rispetto alla naturale scadenza.
2. Le Parti si impegnano a rendere pubblico il protocollo anche attraverso la pubblicazione nel proprio sito web.

Letto, confermato e sottoscritto.
Roma, lì 29 marzo 2023
 

Per l'ispettorato Nazionale del Lavoro
Paolo PENNESI

 

Per il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
Consulenti del lavoro
Rosario DE LUCA