Legge Regionale 05 maggio 2010, n. 12  

Norme per l'esercizio degli apparecchi di sollevamento e degli automezzi dotati di bracci aerei
 

BUR Abruzzo Ord., 14 maggio 2010, n. 31


 

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
 

 

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga
 

la seguente legge:

 

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Abruzzo intende ridurre il rischio di infortuni sul lavoro connessi al non corretto utilizzo dei mezzi e degli apparecchi di sollevamento, trasporto e di immagazzinaggio e degli automezzi dotati di bracci aerei, attraverso la formazione e l’aggiornamento degli operatori.

 

Art. 2
(Campo di applicazione)

1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano a tutte le attività nelle quali viene svolta, da parte degli operatori, la movimentazione meccanica dei carichi mediante l’uso di mezzi e apparecchi di sollevamento, di trasporto e di immagazzinaggio e degli automezzi dotati di bracci aerei operanti su spazi privati o pubblici all’interno del territorio regionale.

2. La Giunta regionale determina con proprio atto, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, gli apparecchi il cui utilizzo rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

3. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche agli operatori che utilizzano i mezzi e gli apparecchi contemplati nel provvedimento della Giunta regionale, di cui al comma 2, in attività attinenti l’esercizio di miniere, cave e torbiere.

 

Art. 3
(Attività escluse)

1. É escluso dal campo di applicazione della presente legge l’esercizio di ascensori e montacarichi, di piattaforme elevatrici e di montascale per disabili, di scale mobili e di sistemi di parcheggio automatico per autovetture.

 

Art. 4
(Formazione e aggiornamento)

1. I lavoratori così come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera a), i datori di lavoro così come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera b), i componenti dell'impresa familiare e lavoratori autonomi così come definiti dall’art. 21 comma 1 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche, che utilizzano i mezzi e gli apparecchi individuati dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all’articolo 2, sono tenuti alla frequenza di specifici corsi di formazione ed aggiornamento della durata di otto ore, con verifica finale di apprendimento, nella materia della sicurezza degli apparecchi di sollevamento e trasporto, dei rischi connessi all’uso di mezzi di sollevamento delle persone e dei rischi elettrici legati alla vicinanza di linee elettriche aeree in tensione.

2. Per i lavoratori dipendenti ed equiparati così come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, i componenti dell'impresa familiare, così come definiti dall’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, l’attività di formazione ed aggiornamento e la verifica finale di apprendimento costituiscono a tutti gli effetti attività di formazione ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, pertanto il tempo impiegato rientra nel normale orario di lavoro.

3. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, determina con proprio atto le procedure, le modalità di svolgimento, i requisiti, la periodicità ed i tempi dei corsi di formazione ed aggiornamento.

 

Art. 5
(Individuazione dei soggetti formatori)

1. Sono soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento:

a) la Regione Abruzzo, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, o mediante strutture della formazione professionale accreditate in conformità al modello di accreditamento definito nella Regione Abruzzo;

b) il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro;

c) l’Istituto Superiore di Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (ISPESL);

d) le Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;

e) gli Organismi paritetici, ove presenti;

f) l’Università;

g) l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).

2. Qualora i soggetti indicati nell'accordo intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale 25 maggio 2001 (Accreditamento delle sedi formative e delle sedi orientative).

3. Le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento o direttamente, o avvalendosi unicamente di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione.

4. Le docenze vengono effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza documentata, almeno biennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

 

Art. 6
(Titoli pregressi)

1. La Giunta regionale, nel provvedimento di cui all’articolo 4, comma 3, quantifica il credito formativo da attribuire all’attività di formazione che sia già stata effettuata dagli operatori del settore.
 

 

Art. 7
(Attestato per l’utilizzo dei mezzi di sollevamento)
 

1. Al candidato che partecipi all’attività di formazione ed aggiornamento e superi la verifica finale di apprendimento viene rilasciato un attestato che consente l’utilizzo all’interno del territorio regionale dei mezzi e degli apparecchi di sollevamento, di trasporto e di immagazzinaggio di cui all’articolo 2.

2. L’attestato ha validità di 4 anni dalla data del rilascio.

3. Il rinnovo dell’attestato viene rilasciato in seguito ad uno specifico corso di aggiornamento, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

4. In caso di revoca dell’attestato, da parte degli organi di vigilanza, il nuovo attestato può essere rilasciato solo dopo che l’operatore abbia partecipato ad un corso di aggiornamento con il superamento della verifica finale di apprendimento, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

 

Art. 8
(Oneri)

1. Gli oneri per la frequenza ai corsi di formazione ed aggiornamento dei lavoratori così come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera a) e dall’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, e per la verifica finale di apprendimento, sono a carico dei datori di lavoro.

 

Art. 9
(Sanzioni)

1. I lavoratori così come definiti dall’art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, i componenti delle impresa familiare, così come definiti dall’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche, che utilizzano, all’interno del territorio della Regione Abruzzo, sia in ambiente di lavoro che in ambiente civile, uno degli apparecchi di sollevamento e degli automezzi previsti all’articolo 2, comma 2, senza il possesso dell’attestato di formazione di cui all’articolo 7, sono puniti con la sanzione amministrativa da 200,00 a 600,00 euro. I datori di lavoro così come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera b), e i lavoratori autonomi così come definiti dall’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, che utilizzano, all’interno del territorio della Regione Abruzzo, sia in ambiente di lavoro che in ambiente civile, uno degli apparecchi di sollevamento e degli automezzi previsti all’articolo 2, comma 2, senza il possesso dell’attestato di formazione di cui all’articolo 7, sono puniti con la sanzione amministrativa da 1.200,00 a 2.200,00 euro.

 

Art. 10
(Vigilanza)

1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge è affidata ai Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPSAL) delle Aziende sanitarie locali (ASL) che provvedono tramite il proprio personale di vigilanza ed ispezione.

2. Gli SPSAL, che nel corso delle verifiche accertino violazioni da parte degli operatori addetti all’uso di mezzi di sollevamento di cui alla presente legge, valutato il rischio per la sicurezza del lavoro, applicano la sanzione prevista dall’art. 9, comma 1, disponendo la revoca dell’attestato di formazione con l’obbligo di partecipare nuovamente al corso di formazione nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

 

Art. 11
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 5 Maggio 2010

IL PRESIDENTE

Dott. Giovanni Chiodi