Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica
Ufficio di coordinamento
Oggetto: richiesta interpretazione co. 2 art. 6 DM 2/09/2021
Con riferimento al quesito pervenuto a questo Ufficio con nota DCPRIN prot. 4260 del 20/03/2023 in merito all'interpretazione del co. 2, art. 6 del DM 2/09/2021 relativo ai requisiti dei docenti dei corsi di formazione antincendio, si formula il seguente chiarimento.
Come è stato già chiarito in altre occasioni, per «documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio sia in ambito teorico che in ambito pratico» il legislatore intende che le 90ore di docenza sono ottenibili, indifferentemente, come somma delle ore di docenza sia in ambito teorico che in ambito pratico.