PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, DI VITA E DI STUDIO MEDIANTE LO SVILUPPO DI INTERVENTI CONGIUNTI


tra

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, Direzione regionale per la Calabria, nel seguito indicato INAIL Calabria, con sede e domicilio fiscale in Catanzaro, via Vittorio Veneto n.60 *** in persona del legale rappresentante p.t., il direttore regionale dott. Fabio Lo Faro

e

O.P.R.A. Calabria - Organismo Paritetico Regionale Artigianato Calabria, nel seguito indicato OPRA CALABRIA, con sede e domicilio fiscale in Catanzaro, Viale Emilia 100, presso l'Ente Bilaterale Artigianato Calabria, ***, in persona del legale rappresentante p.t., il Presidente dott. Michele Gigliotti,
d'ora in poi indicati congiuntamente anche come "le Parti"
 

PREMESSO CHE

> L'Inail è un ente pubblico non economico la cui attività amministrativa è svolta secondo i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario, ai sensi dell'art. 1, co. 1, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
> il d.lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell'Inail contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche ad interventi prevenzionali;
> il d.lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha collocato l'Inail nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, in particolare nei confronti delle medie, piccole e micro imprese;
> l'Inail persegue le finalità prevenzionali privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema prevenzionale nazionale, le Istituzioni pubbliche e con i principali Organismi rappresentativi del mondo del lavoro;
> il d.l. 78/2010, convertito nella legge n.122 del 30 luglio 2010, al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed il coordinamento stabile delle attività previste dall'art. 9 del d.lgs, 81/2008 e s.m.i., ha conferito all'Inail le funzioni di unico Ente pubblico del sistema istituzionale avente compiti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
> all'Inail è attribuito, altresì, ai sensi del citato art. 9 del d.lgs.81/2008 e s.m.i., il compito di svolgere e promuovere programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, anche attraverso attività di informazione, formazione, assistenza e consulenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
> per la realizzazione delle attività di sviluppo della funzione prevenzionale, l'istituto adotta iniziative in coerenza con gli indirizzi espressi nella Relazione programmatica 2021-2023 del Consiglio di indirizzo e vigilanza (Delibera Inal CIV n. 8 del 12 maggio 2020), declinati negli obiettivi di programmazione strategica e gestionale;
> l'Inail agisce, altresì, in linea di coerenza con il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 del Ministero della Salute (approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 6 agosto 2020) che definisce aree d'intervento ritenute particolarmente critiche;
> L'OPRA Calabria - Organismo Paritetico Regionale Artigianato costituito su iniziativa e tra le parti sociali dell'artigianato Calabrese (Confartigianato, Cna, Casartigiani, e Cgil, Cisl, Uil) come associazione non riconosciuta e senza scopo di lucro, costituisce, per il settore dell'artigianato della Calabria, l'organismo paritetico ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs 81/2008 e smi.
> Tra i compiti di OPRA Calabria rientrano le finalità di promozione, orientamento e coordinamento delle attività di prevenzione, programmazione delle attività formative, raccolta di buone prassi e sviluppo di azioni inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro, promozione e realizzazione, attraverso la collaborazione con le Istituzioni ed Enti Locali, di progetti e programmi di prevenzione sulla salute e sicurezza sul lavoro, ; individuando anche sinergie professionali ed economiche;
> OPRA Calabria svolge azioni di monitoraggio sullo stato di applicazione della normativa che riguarda salute e sicurezza sul lavoro in ambito regionale, occupandosi, altresì, dell' organizzazione, gestione, supporto e coordinamento dell'attività degli RLST, raccolta e gestione dei dati relativi alle aziende aderenti al sistema (sia quelle con RLST che quelle con RLSA) e delle informazioni che le stesse, adempiendo agli obblighi di informazione e consultazione previsti degli artt. 48 e 50 del D.Lgs 81/2008 e smi, devono inviare;
> OPRA Calabria svolge anche attività di promozione dell'attività formativa in materia di salute e sicurezza nei confronti dei RLS, RLST, lavoratori, datori di lavoro RSPP, ASPP, dirigenti e preposti e promozione e diffusione delle informazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
 

Considerato

> Che INAIL Calabria e OPRA Calabria, nel rispetto dei reciproci ruoli istituzionali e statutari, hanno manifestato la volontà di avviare una collaborazione strutturata e permanente in merito allo sviluppo di iniziative informative e formative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
> Sono obiettivi comuni delle parti lo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro e la realizzazione di attività congiunte volte alla riduzione degli eventi infortunistici e delle malattie professionali;
> Le sinergie tra l'INAIL CALABRIA e OPRA CALABRIA costituiscono una modalità funzionale per fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle imprese artigiane.
 

Tutto ciò premesso e considerato,
le Parti
CONVENGONO E STIPULANO quanto segue:

Art. 1
Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d'Intesa.
 

Art. 2
Finalità

Le parti intendono sviluppare la più ampia collaborazione, in attuazione degli obiettivi generali sopra indicati, per lo sviluppo delle attività congiunte, con particolare riferimento agli ambiti di cui al successivo articolo 3.
 

Art. 3
Ambiti di collaborazione

Con il presente Protocollo d'intesa sono definiti gli ambiti e le modalità di realizzazione delle attività finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e alla diffusione della cultura della sicurezza che le parti intendono realizzare congiuntamente, quali, in particolare, quelle di seguito elencate:
- organizzazione congiunta di eventi, seminari a carattere divulgativo, finalizzati a promuovere la cultura della salute e sicurezza sul lavoro;
- iniziative informative nel campo della prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro rivolte al settore dell'artigianato;
- attività di informazione, allo scopo di veicolare risultati e prodotti delle sinergie che saranno espresse nell'ambito del presente Protocollo di intesa;
- promozione di progetti ed iniziative, a livello territoriale, finalizzati allo sviluppo di una rete di diffusione e condivisione delle conoscenze tecnico-scientifiche collegate al sistema di prevenzione infortuni;
 

Art. 4
Modalità di svolgimento della collaborazione

La realizzazione delle iniziative di cui ai punti sopra indicati potrà avvenire individuando la modalità ritenuta più adeguata rispetto sia alle finalità di ciascuna iniziativa sia alle condizioni di fattibilità che caratterizzano di volta in volta il contesto.
Nella realizzazione delle attività programmate, le parti convengono circa l'opportunità del coinvolgimento, laddove necessario, dei competenti soggetti parte del sistema istituzionale di promozione della salute e sicurezza, sia per le fasi di progettazione che per quelle relative alla validazione dei prodotti realizzati.
 

Art. 5
Comitato di coordinamento

Per la gestione delle attività è costituito un gruppo di lavoro definito Comitato di Coordinamento così composto:
- tre componenti per INAIL Calabria;
- tre componenti per OPRA Calabria;
Al Comitato di coordinamento vengono affidati compiti di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di monitoraggio delle attività oggetto della collaborazione, di cui al precedente art.2.
Entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Intesa, le Parti si daranno reciproca comunicazione dei nominativi e recapiti dei rispettivi componenti.
Il Comitato aggiornerà le proprie attività almeno con cadenza semestrale.
 

Art. 6
Obblighi delle Parti

Per la realizzazione degli obiettivi previsti all'articolo 2, le parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze e a introdurre le risorse professionali, tecniche, strumentali nonché le eventuali risorse economiche destinate alle finalità d'interesse, individuate in logica di paritaria partecipazione.
Tali ambiti di collaborazione saranno regolati attraverso la stipula di specifici Accordi attuativi, secondo quanto indicato al successivo articolo 7, salvo il caso in cui le attività da realizzare comportino esclusivamente apporti di natura professionale delle parti, che troveranno apposita evidenza nell'ambito di specifici report, a cura del Comitato di coordinamento.
I risultati delle iniziative realizzate nell'ambito del Protocollo d'intesa saranno considerati anche in ottica di replicabilità delle iniziative sviluppate e di ricaduta in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente, nella filiera di interesse.
 

Art. 7
Accordi attuativi

Ciascun Accordo attuativo di cui all'art.6 dovrà indicare:
- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
- -i profili professionali/amministrativi dei componenti del relativo Comitato di gestione che si interfaccerà e condividerà i risultati raggiunti con il Comitato di coordinamento;
gli oneri diretti ed indiretti in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell'Accordo attuativo, tendenzialmente in regime di pariteticità;
- i tempi e le modalità di rendicontazione;
- gli aspetti riguardanti la proprietà intellettuale dei prodotti realizzati, nonché il diritto alla riproduzione ed alla diffusione dei prodotti stessi;
- la durata dell'Accordo attuativo, che non può eccedere la durata del presente Protocollo d'intesa.
 

Art. 8
Durata

Il presente Protocollo ha durata triennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e, fatta salva la possibilità di modifica in qualsiasi momento, è rinnovabile con espressa volontà dei firmatari.
Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente nei termini e modalità precisati al successivo art. 14.
 

Art. 9
Trattamento dei dati

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo d'intesa nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Protocollo d'intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal d.lgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come novellato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018 n.101.
 

Art. 10
Proprietà intellettuale

Con il presente Protocollo d'intesa - pur riconoscendo la proprietà intellettuale delle opere e dei prodotti che sono stati elaborati da ciascuna delle parti, precedentemente alla sottoscrizione della presente collaborazione - le parti concordano, sin d'ora, che nulla è dovuto laddove tali opere dovessero costituire la base degli studi, delle soluzioni e dei prodotti realizzati nell'ambito di questo Protocollo d'intesa e degli Accordi attuativi di cui agli artt. 6 e 7.
INAIL CALABRIA e OPRA CALABRIA, in considerazione della valenza scientifica dei prodotti elaborati nell'ambito della collaborazione di cui al presente Protocollo d'intesa e dell'interesse pubblico che i prodotti stessi rivestono, acquisiscono ogni diritto, riconosciuto dalla normativa vigente, inerente alle nuove opere realizzate e sviluppate nell'ambito del protocollo, e dei successivi Accordi attuativi, coordinandone la realizzazione e mettendo in campo, attraverso le proprie professionalità, le peculiari competenze specialistiche.
La divulgazione dei prodotti sviluppati potrà essere realizzata senza scopo di lucro, neanche indiretto, dalle parti, per finalità di studio, di ricerca e di promozione della conoscenza del patrimonio culturale e scientifico anche attraverso la pubblicazione in internet, previo rilascio della liberatoria degli autori coinvolti nell'elaborazione.
 

Art. 11
Tutela dell'immagine

Le parti danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
In particolare i rispettivi loghi saranno utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente protocollo.
Ciascuna delle parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.
L'utilizzazione del logo delle due parti, straordinaria e/o estranea all'azione corrispondente all'oggetto della collaborazione di cui all'articolo 2 del presente accordo attuativo, richiederà il consenso della Parte interessata.
 

Art. 12
Copertura assicurativa

Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente Protocollo d'intesa.
 

Art. 13
Sicurezza sul lavoro

In relazione a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., le Parti concordano sin d'ora che, quando il personale di una delle due parti si recherà presso la sede dell'altra per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al suddetto d.lgs. n. 81/2008 da lui realizzata, assicurerà al sopra citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro. I lavoratori dipendenti o equiparati di entrambe le parti dovranno attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e regolamenti della sede presso la quale svolgeranno le attività oggetto del presente Protocollo.
 

Art. 14
Recesso unilaterale

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d'intesa previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno.
In caso di recesso unilaterale le Parti concordano fin d'ora di portare a conclusione le attività in corso e gli Accordi operativi già stipulati alla data di estinzione del presente Protocollo, salvo quanto eventualmente e diversamente disposto negli stessi.
 

Art. 15
Tutela della riservatezza

Le parti si impegnano, reciprocamente, a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Protocollo ("Informazioni Confidenziali"), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente atto.
La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda;
Le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla parte che le ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione.
L'assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell'informazione come "riservata", se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.
Resta inteso tra le parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente.
Inoltre, ogni informazione che può essere considerata "confidenziale" secondo le previsioni del presente atto può cessare di essere tale dal momento in cui l'informazione:
a) diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che l'ha ricevuta nell'ambito del presente atto;
b) viene acquisita dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e la Parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze parti;
c) viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, sempreché la Parte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato detta informazione.
Le parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle informazioni confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
 

Art. 16
Controversie

Le Parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attuazione del presente Protocollo d'intesa. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo si conviene che competente sia il Foro di Catanzaro.
 

Art. 17
Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'articolo 4 della parte II della Tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche e integrazioni a cura e spese della Parte richiedente.
Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.

Catanzaro, 31 marzo 2023