Tipologia: Ipotesi Accordo CIA
Data firma: 27 marzo 2023
Validità: 30 aprile 2026
Parti: Metro e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, DMO, Metro
Fonte: fisascat


Sommario:


Ipotesi di Accordo Contratto Integrativo Aziendale

In data 27 marzo 2023, firmato da remoto: Metro Italia spa (***) con sede legale in San Donato Milanese (MI - 20097) in Via XXV Aprile n. 23, e Metro Dolomiti spa (***) con sede legale in San Donato Milanese (MI - 20097) in Via XXV Aprile n. 23, […] (di seguito anche l’“Azienda” o “Metro”) e le OO.SS. firmatarie del CCNL Nazionale: Filcams Cgil Nazionale […], Fisascat Cisl Nazionale […], Uiltucs Uil Nazionale […], nonché la Delegazione Trattante, unitamente alle strutture Territoriali delle OO.SS. (di seguito, congiuntamente, anche “le OO.SS” ed insieme con la “Società”, anche, le “Parti”)
Dopo ampia e approfondita discussione le Parti convengono e stipulano quanto segue:

1. Premesse
L’Azienda, a decorrere dal 2016, ha intrapreso un percorso strategico sempre più focalizzato sulla clientela ed il mercato Horeca e sulla sua evoluzione. Per consolidare e sviluppare la propria posizione in questo mercato, la Società intende focalizzare la propria azione sulle esigenze dei professionisti della ristorazione e dell’ospitalità, con prodotti, servizi e soluzioni innovative ad hoc per i propri clienti, diventando un vero e proprio “Wholesale 360”.
Al tempo stesso, tenuto conto anche del contesto competitivo esterno, l’Azienda ha colto l’importanza di evolversi per ampliare la propria capacità di offerta commerciale.
Per seguire questa evoluzione la Società ha implementato un Piano Strategico, incentrato sulla strategia multicanale, che prevede lo sviluppo e la coesistenza dei canali Cash and Carry, Food Service Distribution (FSD) e Digitale (marketplace con ricorso a servizi digitali).
La trasformazione tecnologico-digitale è un elemento importante per Metro non solo a supporto di tutti i canali, ma anche per affiancare il cliente Horeca nel processo di scelta e d’acquisto.
La strategia commerciale/tecnologica finora descritta deve, quindi, necessariamente essere accompagnata da una trasformazione ed evoluzione dei processi interni ed esterni, coinvolgendo il personale in percorsi di rafforzamento delle competenze e di sviluppo professionale. In particolare, è indispensabile investire sulle persone tramite programmi di formazione che rafforzino ed adeguino le competenze dei dipendenti negli ambiti più funzionali alla strategia da perseguire e che supportino l’utilizzo di modalità di lavoro innovative.
Le Parti concordano che le relazioni sindacali in Metro trovano nel presente Accordo lo strumento per ridefinire il contesto nel quale le stesse devono muoversi per supportare il processo di evoluzione, individuando nel confronto a livello centrale e territoriale le modalità a tal fine più adeguate.
Informazione, confronto, sintesi negoziale sono i capisaldi del reciproco riconoscimento, senza alcuna sovrapposizione di ruoli, per sviluppare un sistema fluido e non burocratico di relazioni sindacali qualificate; queste consentiranno di supportare e sostenere le strategie di crescita professionale, occupazionale, di formazione e sviluppo, in un’ottica di benefici per l’azienda, per chi vi opera e per l’ambiente esterno. Le Parti si danno reciproco affidamento sulla condivisione del metodo del dialogo e della concertazione, privilegiando la ricerca di convergenze nella gestione equilibrata dei rispettivi interessi.

2. Sistemi di relazioni sindacali
I. Diritti di informazione e metodologia del confronto

Livello

Periodicità

II°

Nazionale
Segreterie Nazionali
Organismo Bilaterale
Direzione Metro

Semestrale

Marzo/Aprile

Settembre/Ottobre

Punto Vendita/Deposito/Sede
RSU/RSA
Segreterie Territoriali
Direzione Punto Vendita

Trimestrale

 

 

Procedura di relazioni sindacali a livello Nazionale
Nell’ambito degli incontri semestrali su istanza di una delle Parti il confronto potrà interessare una o più delle seguenti tematiche:
- evoluzione dei canali di vendita
- evoluzione ed investimenti della rete di vendita
- processi aziendali impiegati
- servizio alla clientela
- organizzazione del lavoro
- consistenza e distribuzione delle presenze effettive dei dipendenti
- apertura di nuove unità produttive
L’Azienda consegna alle OO.SS. Nazionali annualmente i dati aggregati relativi alle ore lavorate/assenze in ciascun Punto Vendita/Deposito e presso la Sede ed alle varie tipologie contrattuali utilizzate (dipendenti FT/PT, lavoratori somministrati/apprendisti/altri), informazioni aggregate sugli andamenti commerciali, sull’impiego delle varie tipologie contrattuali di dipendenti, sui dati di assenza, sulle prestazioni straordinarie e supplementari, secondo un format unico per tutte le unità del gruppo.
Sulla scorta di tali informazioni nell’ambito degli incontri semestrali si realizzerà il confronto sulle informazioni ricevute.
Verranno, inoltre, fornite alle OO.SS. Nazionali le informazioni previste dal D. Lgs. 198/2006 in tema di pari opportunità.
Le Parti concordano di attuare a livello Nazionale nell’ambito degli incontri previsti un confronto relativo ad eventuali progetti significativi di innovazione tecnologica. Tali incontri saranno comunque preventivi alla attuazione dei progetti.
Procedura di relazioni sindacali di Punto Vendita/Deposito/Sede.
L’Azienda consegna alle RSU/RSA con cadenza trimestrale i dati aggregati relativi alle ore lavorate/assenze del Punto Vendita/Deposito e della Sede ed alle varie tipologie contrattuali utilizzate (dipendenti FT/PT, lavoratori somministrati/apprendisti/altri), informazioni aggregate sugli andamenti commerciali, sui dati di assenza, sulle prestazioni straordinarie e supplementari, secondo un format unico per tutte le unità del gruppo.
Sulla scorta di tali informazioni si terranno incontri con le RSU/RSA a livello di Punto Vendita/Deposito/Sede al fine di realizzare il confronto sulle informazioni ricevute.
Su richiesta preventiva delle RSU/RSA e con congruo preavviso, nell’ambito degli incontri trimestrali, potranno essere coinvolte le OO.SS.TT. sui temi oggetto del presente Accordo.
Sempre nell’ambito degli incontri trimestrali, su istanza di una delle Parti, il confronto potrà interessare una o più delle seguenti tematiche:
- format del Punto Vendita/Deposito
- tecnologia impiegata
- servizio alla clientela
- organizzazione del lavoro (turni di lavoro; flessibilità; contratti a termine/somministrati; ecc.)
- consistenza e distribuzione delle presenze effettive dei dipendenti
- apertura di nuove unità produttive
- previsione di eventuali interventi in materia di inquadramenti e mansioni in occasione di riorganizzazioni aziendali
- andamenti commerciali
Le Parti procederanno alla possibile stesura sintetica del verbale dei temi affrontati, ivi inclusi i punti condivisi. In caso di impossibilità ad ultimare il verbale al termine dell’incontro, lo stesso dovrà essere definito entro i 5 giorni successivi lavorativi all’incontro stesso.
Nell’ambito di tale confronto le Parti valuteranno fra l’altro l’opportunità di verificare gli assetti occupazionali e le eventuali richieste di stabilizzazione e/o incrementi dell’orario contrattuale avanzate da dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per ruoli compatibili.
In caso di nuove aperture l’Azienda procederà ad un incontro con le Organizzazioni Territoriali per fornire le informazioni inerenti agli organici e alla organizzazione della nuova unità.
Saranno altresì fornite alle RSU/RSA informazioni sulla presenza del personale “stagista” e fatta visionare copia della convenzione stipulata con l’Ente proponente.
Le OO.SS. dichiarano la propria consapevolezza sulla riservatezza dei dati forniti dall’Azienda e pertanto si impegnano a non divulgarli.
Allo scopo di prevenire o comporre, attraverso uno sforzo comune di dialogo, i momenti di conflitto potenziale o in atto a livello di unità operativa, si conviene di strutturare le relazioni sindacali a livello di Punto Vendita, secondo le seguenti modalità e procedure:
di norma, incontro trimestrale in concomitanza con la consegna dei dati, ovvero in altra data su richiesta di una delle Parti.
Le Parti si impegnano a non assumere iniziative unilaterali senza il preventivo confronto.
In caso di conflitto in atto, non dovuto all'adozione di autonome decisioni di una della Parti, ove si tratti di processi rilevanti e non sia possibile raggiungere a livello locale una soluzione, verranno attivate le strutture sindacali territoriali e la Direzione Risorse Umane (HR Business Partner) per un approfondimento sul tema.
Salvo situazioni di forza maggiore, l'incontro tra RSU/RSA/OO.SS. Territoriali/Direzione Risorse Umane (HR Business Partner)/Direzione locale dovrà avvenire entro 5 giorni dalla convocazione scritta (Mail o raccomandata a mano). Durante questo periodo e fino ad incontro avvenuto, resteranno sospese le iniziative unilaterali.
Ad incontro avvenuto, nel caso che non sia stato possibile raggiungere una soluzione concordata, ove le parti non ritengano di deferire il problema a livello di Segreterie Nazionali/Direzione Risorse Umane, ciascuna parte riprenderà libertà di comportamento.
II. Commissioni
Vengono previste le Commissioni Paritetiche di seguito indicate, composte ciascuna da 3 membri di parte sindacale (1 per sigla) facenti parte delle RSU/RSA e 3 di parte aziendale:
• Commissione Welfare/Premio di Risultato
• Commissione Formazione
• Commissione Salute e Sicurezza
La finalità di tali Commissioni è quella in generale di effettuare un costante monitoraggio ed analisi sugli andamenti delle tematiche di rispettiva competenza e di formulare proposte di sviluppo positivo delle stesse da sottoporre al tavolo Nazionale, favorendone la diffusione.
La Commissione Welfare / Premio di Risultato avrà il compito di identificare e proporre iniziative e soluzioni di welfare e benessere aziendale, anche tenuto conto delle eventuali diverse esigenze delle persone, che consentano di migliorare, anche a livello organizzativo, il benessere dei dipendenti e la qualità del lavoro, nonché di proporre iniziative e soluzioni volte a promuovere azioni orientate ad accrescere la motivazione ed il coinvolgimento delle persone ed a migliorarne la qualità di vita, favorendo - di fatto - l’efficienza aziendale quale parametro di riferimento del Premio di Risultato (disciplinato dal successivo capitolo 9).
La Commissione prevedrà un costante monitoraggio degli andamenti dei parametri in corso d’anno del Premio di Risultato.
Come previsto al successivo capitolo 3, paragrafo IV) (Sistema di Convenzioni), infatti, le Parti hanno previsto l’opzione, da parte dei dipendenti, di convertire il Premio di Risultato in servizi/beni di Welfare nonché la possibilità di migliorare il sistema attuale di Welfare. Pertanto, la Commissione, nell’ambito delle sue finalità, potrà individuare ulteriori aree di intervento di maggiore interesse su cui attivare le convenzioni nonché introdurre altri sistemi/progetti, anche sperimentali, al fine di migliorare il benessere e conciliare i tempi vita-lavoro.
Le finalità sopra descritte saranno perseguite attraverso il confronto diretto, attivo e paritetico dei membri della Commissione - nell’ambito di appositi e dedicati momenti di incontro (come previsto nel prosieguo del presente capitolo) - ed il coinvolgimento dei dipendenti con lo scopo di raccogliere suggerimenti/indicazioni/opinioni finalizzati al miglioramento di quanto definito nella Commissione stessa, in coerenza alle esigenze dell’organizzazione aziendale, individuando e proponendo le più opportune azioni e/o soluzioni.
La Commissione dovrà, inoltre, monitorare il buon andamento delle azioni poste in essere.
Le Parti si danno atto che tale Commissione - in considerazione dei compiti alla stessa attribuiti, come sopra individuati - costituisce un organo di coinvolgimento paritetico dei dipendenti, anche ai fini della decontribuzione, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa e delle disposizioni applicabili, in particolare art. 55 del D.L. 50/2017; Decreto Interministeriale 25 marzo 2016; Circ. AdE 28/2016 e 5/2018.
• La Commissione Formazione avrà il compito di contribuire alla definizione degli indirizzi formativi e dei contenuti della formazione, raccogliendo le istanze dei Punti Vendita utili a formulare progetti formativi per i quali l’Azienda potrà avvalersi dei finanziamenti dei fondi Europei e Nazionali per la formazione. In quest’ambito la Commissione sarà parte attiva nell’iter necessario all’approvazione degli Enti di controllo della formazione finanziata e curerà inoltre l’informazione in merito ai progetti a livello di unità produttiva. Nell’ambito dei progetti formativi, confermando la centralità dei collaboratori, la commissione valuterà progetti specifici utili a costruire percorsi di approfondimento su tematiche commerciali e professionali in linea con l’organizzazione del lavoro dei punti vendita e dei nuovi modelli organizzativi. A tal fine saranno altresì valutate proposte da parte della Commissione coerenti con i progetti aziendali in atto.
• La Commissione Salute e Sicurezza avrà il compito di formulare proposte ed istanze al fine di dare ulteriore impulso all’attività aziendale sui temi legati a Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro e sul tema della prevenzione dello Stress da lavoro correlato.
I tempi necessari al funzionamento delle Commissioni rientrano in un Monte Ore annuo complessivo appositamente dedicato fino ad un massimale annuo di 425 ore. Le ore di permesso non fruite entro la fine dell’anno (gennaio-dicembre) decadono a tutti gli effetti. Restano a carico della Società unicamente le spese di viaggio e soggiorno nell’ambito di quanto previsto dalla procedura aziendale vigente.
Modalità:
i. Le Commissioni si riuniranno in presenza e/o con sedute in video partecipazione tramite inviti effettuati dalla Società a mezzo mail.
ii. Tali incontri avverranno di norma 3 volte l’anno, ovvero con diversa cadenza su richiesta di una delle Parti.
iii. Le Parti procederanno alla possibile stesura sintetica del verbale dei temi affrontati, ivi inclusi i punti condivisi. In caso di impossibilità ad ultimare il verbale al termine dell’incontro, lo stesso dovrà essere definito entro i 5 giorni successivi lavorativi all’incontro stesso.
III. Organismo Bilaterale
L’Organismo Bilaterale è composto per la parte sindacale da 18 componenti (RSU/RSA), oltre alle Segretarie Nazionali, e per la parte aziendale dal Direttore Risorse Umane e/o da suoi rappresentanti delegati; esso costituisce l’organo tecnico deputato agli incontri informativi semestrali.
Alle riunioni della Direzione Aziendale con l’Organismo Bilaterale, potranno partecipare, previo accordo tra le Parti, i Membri delle Commissioni ove la loro presenza sia funzionale all’approfondimento di tematiche, previste dall’ordine del giorno della riunione medesima, di competenza delle Commissioni stesse.
I tempi necessari al funzionamento dell’Organismo Bilaterale rientrano in un Monte Ore annuo complessivo appositamente dedicato pari alle ore di effettiva durata delle riunioni indette fino ad un massimale ore di 325. Le ore di permesso non fruite entro la fine dell’anno (gennaio-dicembre) decadono a tutti gli effetti. Restano a carico della Società, per i membri dell’Organismo Bilaterale, unicamente le spese di viaggio e soggiorno nell’ambito di quanto previsto dalla vigente procedura aziendale in tema di trasferte.
IV. Diritti Sindacali
Assemblee Sindacali
Sono riconosciute 12 ore annue di assemblea a disposizione delle RSU/RSA di ciascun punto vendita nonché della Sede.
Permessi Sindacali
L’Azienda riconoscerà permessi sindacali nella misura di 4,5 ore per dipendente (tempi indeterminati e apprendisti) in tutti i Punti Vendita/Deposito e nella Sede.
Il conteggio dei permessi sindacali spettanti verrà effettuato tenendo conto dell’organico al 31 dicembre dell’anno precedente.
V. Comitato Aziendale Europeo (CAE)
L'azienda riconoscerà esclusivamente per attività di contatto e funzionamento legate al CAE del Gruppo Metro un monte ore annuo complessivo appositamente dedicato fino ad un massimale annuo di 300 ore per ciascuna Organizzazione che sarà gestito direttamente dalle Segreterie Nazionali delle OO.SS. firmatarie. Le ore di permesso non fruite entro la fine dell’anno (gennaio-dicembre) decadono a tutti gli effetti.
Restano a carico della Società unicamente le spese di viaggio e soggiorno nell’ambito di quanto previsto dalla vigente procedura aziendale in tema di trasferte.
VI. Dispositivi per RSU/RSA
Nei Punti Vendita/Depositi e nella Sede, nello spazio messo a disposizione delle RSU/RSA per la loro attività, è prevista la disponibilità di un computer da tavolo, collegato ad una stampante ed abilitazione alla posta elettronica, oltre ad una linea telefonica abilitata alle chiamate vocali esterne.

3. Welfare
Il Welfare aziendale è un insieme di benefici e servizi resi disponibili dall’Azienda ai propri collaboratori volti a rispondere ai bisogni della vita quotidiana, contribuendo al benessere e alla sicurezza sociale dei dipendenti stessi e delle loro famiglie.
I. Malattia e infortunio […]
II. Congedo parentale
[…]
III. Diritto allo studio
[…]
IV. Sistema di convenzioni
[…]
V. Ferie solidali

Le Parti concordano di introdurre la Banca Ore Solidale e si impegnano a definire entro marzo 2024 le relative modalità applicative, ai sensi dell’art. 24 del Decreto Legislativo n. 151/2015.
VI. Visite mediche specialistiche
Ai dipendenti saranno concessi dei permessi retribuiti, nel limite di 6 ore annue, per effettuare visite mediche specialistiche e/o analisi cliniche presso strutture pubbliche e private (a titolo esemplificativo le cure odontoiatriche, la fisioterapia, l’osteopatia non sono considerate visite mediche specialistiche). Il monte ore di cui sopra sarà riproporzionato in base all’orario settimanale contrattuale.
Le richieste dovranno essere effettuate con congruo preavviso ed idonea documentazione e dovranno, poi, essere supportate da un giustificativo rilasciato dalla struttura sanitaria con indicazione dell'orario di permanenza presso la stessa.
VII. Molestie sessuali e violenza di genere
Metro promuove una cultura aziendale aperta, basata sulla collaborazione, tolleranza e sulle pari opportunità nonché un ambiente di lavoro incentrato sul rispetto reciproco e sulla non discriminazione. In tale contesto, le molestie sessuali sono inaccettabili e vietate, in ogni forma ed ambiente.
In coerenza con tali condivisi principi, le Parti, ad integrazione di quanto previsto dall’art. 24 del D. Lgs. n. 80/2015, definiscono un ulteriore periodo di 90 giorni di astensione dal lavoro in favore delle dipendenti inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai Servizi Sociali del Comune di residenza, con le medesime condizioni stabilite dalla citata normativa.
VIII. Modalità di fruizione del servizio “Food360”
È attivo il servizio di ristorazione “Food360“ nei seguenti Punti Vendita/Unità di Metro Italia: Cinisello Balsamo; Cesano Boscone; Castellanza; Torino; Roma Laurentina; Roma La Rustica; Sesto Fiorentino; San Donato Milanese; Venezia; Genova; Roma Aurelia; Bolzano; Moncalieri; Verona; Bologna; Brescia e Sede di San Donato Milanese. La ripartizione del costo complessivo del pasto è nella misura di 1/3 a carico dipendente e 2/3 a carico azienda.

4. Disciplina del rapporto di lavoro
I. Apprendistato
Per il contratto di apprendistato, alla metà del percorso sarà previsto un momento di verifica (con successiva comunicazione scritta all’interessato) che potrà portare l’apprendista ad un’accelerazione del percorso di carriera.
Agli apprendisti saranno applicati i trattamenti retributivi e normativi previsti dalle normative vigenti a livello nazionale, nonché dal presente Accordo.
Le Parti convengono inoltre di effettuare un costante monitoraggio in merito alle conferme dei contratti di apprendistato e di prevedere in particolare uno specifico confronto per un’analisi congiunta connessa a tale evoluzione ove il livello di conferme dovesse scendere a livello annuo totale azienda al di sotto dell’85%.
II. Contratti a termine
[…]
Le Parti concordano, inoltre, in caso di utilizzo dei contratti a termine a livello totale azienda in misura superiore al 20% (Contratti a termine + Contratti a termine in somministrazione), considerato come media annua, di effettuare un confronto a livello nazionale per un’analisi congiunta in merito alle dinamiche connesse a tale evoluzione, fermo restando quanto stabilito dal CCNL in tema di limiti percentuali e relative modalità di calcolo per le suddette tipologie contrattuali.
III. Part time
Le Parti concordano che l'utilizzazione del part-time è funzionale all’organizzazione del lavoro. L’Azienda, in funzione degli andamenti commerciali e delle necessità di garanzia del servizio al cliente, verificherà, previo confronto con le Parti Sindacali, la possibilità di incremento orario per i part time nei reparti dove vi fossero esigenze, valutando a tal fine le competenze professionali e la fungibilità nella nuova mansione.
Inoltre, in caso di assunzione a tempo indeterminato Full Time, i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato a tempo parziale operanti in mansioni fungibili avranno diritto di priorità previa valutazione delle competenze professionali e della compatibilità con il ruolo.
[…]

5. Svolgimento del rapporto di lavoro
I. Orario di lavoro: Full Time
Le Parti convengono che per tutti i dipendenti Metro l’orario di lavoro sarà quello previsto dal CCNL applicato in Azienda con la seguente modulazione: 40 ore settimanali per i p rimi 12 mesi successivi all’assunzione; 39 ore settimanali per i successivi 12 mesi; 38 ore settimanali a regime dal 25° mese con le modalità definite dallo stesso e che l’eventuale fruizione del pasto avverrà fuori dell’orario di lavoro. Tale disposizione si applicherà anche nei confronti dei dipendenti assunti prima della sottoscrizione del presente Accordo, entro il 1° ottobre 2023. Per tutti i dipendenti, l’orario di lavoro straordinario scatta al superamento dell’orario normale settimanale definito dal CCNL DMO (40 ore), fermo restando che le maggiorazioni per lavoro straordinario saranno riconosciute anche per le ore eccedenti le diverse articolazioni dell’orario di lavoro sopra specificate.
Resteranno in vigore gli orari di lavoro full time inferiori a 38 ore (36 ore; 37,45ore) vigenti al momento della sottoscrizione del presente Accordo per i dipendenti assunti precedentemente al 1° febbraio 2016.
Si definisce, altresì, che per i Punti Vendita con forte connotazione stagionale si procederà, attraverso confronti finalizzati ad intese a livello territoriale, alla definizione di diverse modalità di organizzazione del lavoro rispondenti a picchi e flessioni delle vendite alle condizioni, nei limiti e con le modalità previste dal CCNL DMO.
II. Sabati liberi
Per tutti i Punti Vendita con prestazioni su sei giorni settimanali, ciascun dipendente assunto a tempo indeterminato (part-time e full-time) ed operante in vendita fruirà di sei sabati liberi all’anno da pianificarsi annualmente con l’esclusione di novembre e dicembre e con redistribuzione del relativo orario settimanale su 5 giorni, compatibilmente con le esigenze dell’organizzazione del lavoro e la stagionalità del Punto Vendita.
III. Gestione Pausa
In relazione al D. Lgs. 66/2003 le Parti confermano la fruizione della pausa “caffè”, per il tempo strettamente necessario, vincolata ad una prestazione ordinaria giornaliera continuativa superiore alle 4 ore, e la retribuzione della stessa secondo la prassi aziendale in atto presso la Sede e in tutti i Punti Vendita/Depositi, conformemente all’art. 8 del D. Lgs.81/08 e s.m.i..
IV. Lavoro Straordinario e banca delle ore
Per tutti i dipendenti, l’orario di lavoro straordinario scatta al superamento dell’orario normale settimanale definito dal CCNL DMO (40 ore), fermo restando che le maggiorazioni per lavoro straordinario saranno riconosciute anche per le ore eccedenti l’effettiva durata dell’orario settimanale di lavoro.
Il pagamento delle prestazioni oltre orario causate da code di servizio al cliente, eccezionalmente riconosciuto ai soli addetti alle casse attraverso il cumulo mensile dei minuti prestati oltre il termine dell’orario di lavoro giornaliero, verrà effettuato a frazioni di mezz’ora.
Per quanto riguarda la Banca delle ore in sostituzione del compenso del lavoro straordinario, ai dipendenti che ne faranno esplicita e formale richiesta con valenza annuale (12 mesi), le ore di prestazione eccedenti l’orario settimanale di lavoro come identificato al capitolo 5, paragrafo I) - fermo restando il pagamento delle relative maggiorazioni - saranno accantonate su un conto individuale che potrà essere speso entro il 31 dicembre dell’anno successivo sotto forma di corrispondente tempo libero. Al dipendente è concessa la possibilità di fruire dei permessi della Banca delle Ore nell’arco dell’anno solare successivo di maturazione utilizzandoli in blocchi di almeno mezza giornata, preferibilmente nel periodo di minore attività previa verifica di compatibilità con le esigenze aziendali. In caso di mancato utilizzo delle ore entro l’anno solare successivo alla maturazione, le stesse andranno in pagamento.
V. Lavoro notturno
Ai dipendenti operanti strutturalmente in orario notturno sarà riconosciuto un diritto di precedenza nel passaggio al lavoro diurno, in caso di nuove assunzioni per mansioni fungibili, dopo almeno 4 anni di svolgimento della prestazione notturna, previa valutazione delle competenze professionali.
VI. Riposo settimanale, festività, permessi retribuiti e ferie
Per il lavoro straordinario prestato nelle giornate festive previste dal CCNL DMO il dipendente ha diritto al pagamento del 160% della retribuzione oraria per le ore effettivamente lavorate. Qualora la festività lavorata coincida con la domenica (per i dipendenti che hanno il riposo settimanale in tale giorno) o con il diverso giorno di riposo settimanale previsto dal contratto individuale di lavoro, il lavoratore avrà altresì diritto al recupero delle ore lavorate sotto forma di riposo compensativo, ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. 66/2003, fino a concorrenza dell’orario lavorativo giornaliero.
[…]
Si conviene che i Punti Vendita Metro resteranno chiusi nei giorni di Natale, Pasqua, 1° Maggio e 1° Gennaio salvo diverse intese.
Le ferie e i PIR eccezionalmente non goduti nell'anno di competenza dovranno inderogabilmente essere goduti entro il 30 Aprile dell'anno successivo.
VII. Lavoro Domenicale
L’Azienda conferma che le aperture domenicali sono funzionali all’organizzazione del lavoro nonché ad un miglior servizio alla clientela Horeca.
Le Parti, con il presente Accordo, intendono quindi definire l’attuazione di norme volte alla migliore distribuzione delle presenze domenicali, coinvolgendo la più ampia platea di dipendenti possibile al fine di una migliore conciliazione della vita personale e lavorativa.
Le Parti concordano, pertanto, di effettuare entro la metà del mese di settembre di ciascun anno a livello di singolo Punto Vendita, un confronto sul tema dell’organizzazione del lavoro e sulla consistenza e distribuzione delle presenze effettive dei dipendenti necessarie a garantire presidi organizzati tali da assicurare un servizio al cliente in linea con gli standard Metro.
A seguito del confronto verrà ufficializzato il calendario delle presenze domenicali e le conseguenti necessità in termini di presidio.
Entro il mese di Ottobre di ciascun anno le Parti (Direzione di Punto Vendita e RSU/RSA) si attiveranno al fine di raccogliere le disponibilità individuali impegnandosi, nel rispetto dei vincoli contrattuali, a ricercare la più ampia ed equa partecipazione tra i dipendenti del Punto Vendita. Saranno a tal fine prese in considerazione le eventuali disponibilità di tutti i dipendenti del Punto Vendita nel rispetto delle fungibilità e delle competenze richieste.
Non saranno tenuti ad assicurare la prestazione domenicale i dipendenti rientranti nei casi sottoelencati:
• Madri o padri affidatari di bambini di età fino al compimento del 6° anno
• I dipendenti che assistono portatori di handicap conviventi o persone non autosufficienti titolari di assegno di accompagnamento, conviventi
• I dipendenti portatori di Handicap.
Nel caso in cui il numero delle disponibilità individuali al lavoro domenicale, espresse da tutti i dipendenti ivi compresi i dipendenti part-time, non fosse sufficiente a garantire la copertura dei presidi di cui sopra, verrà attivato un confronto con le strutture sindacali RSU/RSA. Resta comunque inteso che, ove entro il 15 Novembre di ogni anno, la pianificazione delle presenze risultasse ciononostante ancora incompleta, l’Azienda agirà secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.
Viene definito che il numero medio delle presenze necessarie alla copertura dei presidi nei Punti Vendita è pari a 12 prestazioni per anno; resta inteso che il numero di cui sopra potrà variare in funzione della località, stagionalità e degli orari di apertura del Punto Vendita previo confronto con RSU/RSA.
Per tutti i dipendenti Metro la percentuale di maggiorazione per il lavoro domenicale sarà pari al 60% per le prime 14, e al 75% per le domeniche dalla 15 in avanti, fermo restando il riposo compensativo qualora dovuto per legge.
Le ultime 3 domeniche del mese di dicembre si applicherà una maggiorazione speciale al 75% riconoscendo lo sforzo dei dipendenti in un momento dell’anno particolare da un punto di vista sociale e familiare, fermo restando il riposo compensativo qualora dovuto per legge.
Al fine di contemperare le esigenze dei clienti con quelle dei dipendenti con lavoro ordinario domenicale da contratto individuale, le Parti convengono che attraverso la programmazione dell’orario di lavoro le prestazioni individuali nelle giornate di domeniche non superino le 38 domeniche lavorative annue. Tale limite non si applica ai dipendenti disponibili a prestazioni lavorative pe un maggior numero di domeniche lavorate (ferma restante la facoltà discrezionale dell’Azienda ad accogliere in tutto o in parte tale disponibilità).
Per i nuovi assunti, i trattamenti di cui al presente paragrafo saranno applicati dal 25° mese; nei primi 24 mesi troverà applicazione esclusivamente quanto previsto da CCNL e legge.

7. Pari opportunità
Nel pieno rispetto del divieto di ogni forma di discriminazione e nel confermare la piena parità nell’opportunità di progressione di carriera e di valutazione delle competenze, l’Azienda continuerà ad operare tenendo conto, nella sua politica di assunzione, di collocamento all’interno della propria organizzazione e di sviluppo, formazione ed aggiornamento professionale del principio di pari opportunità.
Nel corso degli incontri annuali previsti al capitolo 2), punto I) “Diritti di Informazione”, verranno fornite informazioni sulla suddivisione dei dipendenti in uomini e donne, articolati per livello di inquadramento.

8. Terziarizzazioni
Le Parti convengono che il ricorso a forme di terziarizzazione avverrà nel rispetto delle normative vigenti e previo confronto con le Organizzazioni Sindacali. Nel caso di interventi organizzativi riguardanti i Punti Vendita/Depositi/Sede, l’Azienda fornirà preventivamente alle RSU/RSA informazioni relative al progetto, ivi incluse eventuali implicazioni organizzative relative al personale Metro. I contratti di appalto saranno stipulati, in osservanza delle disposizioni di legge e del CCNL applicato in Azienda, con imprese in regola con licenze ed autorizzazioni richieste per l’esercizio dell’attività, con l’impegno all’applicazione del CCNL della categoria di riferimento ed alla garanzia del rispetto delle norme del D. Lgs 81/2008.
Ferma restando l'assunzione di responsabilità solidale della Società nell'ambito di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di appalti, l'Azienda dichiara che renderà noti i capitolati di appalto alle RSU/RSA.

11. Ambito di applicazione
Il presente Accordo si applicherà a Metro Italia spa e Metro Dolomiti spa; i trattamenti ivi previsti sostituiscono ogni diverso trattamento in atto.

12. Decorrenza e durata
Il presente Accordo è da considerarsi immodificabile e verrà sottoposto per l’approvazione nella sua interezza alla verifica delle assemblee o a referendum.
A seguito dell’esito espresso dalla consultazione sarà sciolta la riserva e si ratificherà l’accordo definitivo entro il 30 aprile 2023.
L’Accordo entra in vigore dalla data di ratifica dello stesso e avrà validità fino al 30 aprile 2026.
Qualora non fosse disdetto da una delle Parti contraenti a mezzo PEC da inviarsi almeno tre mesi prima della citata data di scadenza, l’Accordo si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno, salvo disdetta da inviare entro il 30 Settembre di ciascun anno.

Letto, confermato e sottoscritto