Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

 

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dell’economia dopo la crisi conseguente alla pandemia da COVID-19;
VISTO il Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (REACT- EU);
VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
VISTA la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l’approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging) e gli Allegati VI e VII al Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che stabiliscono rispettivamente i coefficienti per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti chinatici, agli obiettivi ambientali ed il coefficiente per il calcolo del sostegno alla transizione digitale, il principio di parità di genere, l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale;
VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
VISTO il documento Recovery and resilience facility - Operational Arrangements between the European Commission and Italy - Ref. Ares (2021) 7047180-22/12 2021 (OA) relativo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia sottoscritti in data 22 dicembre 2021;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica», come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, recante «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall’Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri»;
VISTO l’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
VISTO l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e tende disponibile un apposito sistema informatico;
VISTO, altresì, il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, concernente “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
VISTO, in particolare, l’articolo 8, del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021, ai sensi del quale “Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo [...]”;
VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia’, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
VISTO, in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 7 del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77”,
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140, recante Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 dell’8 ottobre 2021;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l’individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi del richiamato articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
VISTO il decreto ministeriale 6 agosto 2021 e successive modificazioni, che assegna le risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), finanziato dall’Unione europea-Next Generation EU;
VISTI i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarità di ciascuna Amministrazione, riportati nella Tabella B allegata al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 11 ottobre 2021, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2021 n. 2787 concernente l’istituzione dell’Unità di Missione dell’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, ai sensi dell’articolo 8 del citato decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
VISTO in particolare l’articolo 1, commi 1 e 4, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dell’11 ottobre 2021, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2021, al n. 2787, in base al quale l’Unità di missione - istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il coordinamento delle attività di gestione degli interventi previsti nel PNRR a titolarità del Ministero stesso, nonché per il loro monitoraggio, rendicontazione e controllo - rappresenta il punto di contatto per l’espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) n. 2021/241;
VISTA la circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;
VISTA la circolare MEF-RGS del 21 giugno 2022, n. 27, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)- Monitoraggio delle misure PNRR”;
VISTA la circolare MEF-RGS del 7 dicembre 2022, n. 41, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione milestone/target connessi alla terza “Richiesta di pagamento” alla C.E.”;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 24 febbraio 2022, n. 32, con il quale è stato istituito un Tavolo tecnico di lavoro per l’elaborazione del Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso, in attuazione della misura a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alla Missione 5, componente 1, Riforma 1.2 Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso”, del PNRR;
VISTO, in particolare, l’articolo 2 del citato decreto ministeriale, ai sensi del quale al Tavolo tecnico è affidato il compito di indicare nel Piano nazionale le misure più idonee per un efficace contrasto al lavoro sommerso nei diversi settori economici e di delineare un’opportuna strategia d’indirizzo dell’attività ispettiva, anche attraverso una ricognizione dei dati più recenti riguardanti il fenomeno, nonché di favorire il dialogo e la collaborazione con le parti sociali;
VISTO il Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso per il triennio 2023-2025, adottato con DM il 21 dicembre 2022, ed entrato in vigore mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella sezione dedicata alla pubblicità legale e di cui è stato dato avviso nella G.U. n. 298 del 22 dicembre 2022, finalizzato al conseguimento del primo traguardo della Missione 5, componente 1, Riforma 1.2, del PNRR, a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (M5C1-8) e successive modifiche e integrazioni;
CONSIDERATO che, conformemente alla Missione 5, componente 1, Riforma 1.2, del PNRR (M5C1-8), il citato Piano nazionale prevede, tra le varie tipologie di intervento, la definizione di una struttura di governance per garantire l’efficace attuazione delle azioni previste;
CONSIDERATO che la Missione 5, componente 1, Riforma 1.2, prevede il conseguimento di ulteriori target di carattere europei “Costruzione di un indicatore relativo alla media annuale del numero di accessi ispettivi effettuati in materia di lavoro nell’ultimo biennio (M5C1-10 ) e costruzione di un indicatore relativo all’ incidenza del lavoro sommerso (M5C1-11)” per i quali risulta fondamentale il supporto di una struttura di governance efficace che monitori e coordini lo stato di avanzamento degli indicatori, garantendone la robustezza e l’efficacia.
RITENUTO pertanto necessario istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso, avente il compito di assicurare il coordinamento e il monitoraggio sull’attuazione e l’andamento delle attività programmate nel Piano nazionale e di rappresentare, nel contempo, uno stabile elemento di raccordo anche in una prospettiva futura realizzando, in maniera stabile e regolare, l’interazione tra i diversi attori coinvolti nella prevenzione e nel contrasto del lavoro sommerso;
 

DECRETA

Articolo 1
(Costituzione)

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso.
 

Articolo 2
(Compiti del Comitato)

1. Il Comitato ha il compito di coordinare e monitorare l’attuazione delle misure contenute nel Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso, nonché di vigilare sul rispetto della Road map attuativa. A tal fine:
assicura il coordinamento e il monitoraggio sull’attuazione e l’avanzamento delle attività programmate nel Piano nazionale, identificando le azioni correttive eventualmente necessarie;
- realizza in maniera stabile e regolare l’interazione tra i diversi attori coinvolti nella prevenzione e nel contrasto del lavoro sommerso;
assicura le necessarie connessioni con il Tavolo nazionale sul caporalato, per quanto concerne le misure specifiche per il settore agricolo e al fine di valutare l’applicazione di eventuali buone pratiche realizzate in tale contesto;
interagisce con le Task force e i Gruppi di lavoro a cui è demandata l’attuazione di alcune delle linee di azione previste dal Piano nazionale e ne monitora l’operato;
presenta semestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione sull’attuazione del Piano nazionale e sui risultati delle misure previste in relazione agli obiettivi programmati;
assicura, in linea con gli obiettivi definiti nel Piano nazionale, la valutazione dell’efficacia degli interventi programmati e rappresenta, anche in una fase successiva, uno stabile elemento di raccordo tra i diversi enti interessati, con l’obiettivo di garantire in maniera duratura una governance efficace delle politiche di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso;
pianifica gli interventi per la lotta al lavoro sommerso per il triennio 2025-2028;
In merito alla costruzione dell’indicatore “un indicatore relativo alla media annuale del numero di accessi ispettivi effettuati in materia di lavoro nell’ultimo biennio” (target europeo M5C1-10):
o monitora trimestralmente l’avanzamento dello stato di raccolta dei dati provenienti dall’attività ispettiva;
o verifica la congruità dei dati e della metodologia in termini di efficacia e della capacità dell’indicatore di riuscire a cogliere lo stato dell’attività ispettiva e dell’incidenza del sommerso sull’economia del paese;
o certifica gli indicatori proposti e valutati;
In merito della costruzione dell’indicatore “incidenza del lavoro sommerso” (target europeo M5C1-11):
o monitora l’identificazione delle variabili e la costruzione del dataset da impiegare per la stima dell’indicatore;
o valuta il modello di previsione identificato, anche al fine di individuare potenziali ambiti di ulteriore sviluppo;
o monitora i risultati dell’indicatore, durante la fase di entrata a regime e nella piena attuazione.
 

Articolo 3
(Composizione del Comitato)

1. Il Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso, in conformità a quanto previsto nel Piano nazionale, è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è costituito da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell’interno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell’INL, dell’INPS, dell’INAIL, dell’ANPAL, della Banca d’Italia, dell’ Istat, dell’Agenzia delle entrate, della Guardia di finanza, dell’Arma dei Carabinieri e della Conferenza delle Regioni, con il supporto tecnico dell’INAPP. Del Comitato fanno altresì parte tre esperti, in possesso di particolare competenza ed esperienza, individuati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
2. I componenti del Comitato potranno essere ulteriormente integrati su richiesta delle Amministrazioni componenti.
3. Del Comitato di cui all’articolo 1 fanno altresì parte 5 rappresentanti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e 5 rappresentanti designati dalle organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
 

Articolo 4
(Segreteria)

1. Le attività di segreteria del Comitato nazionale sono assicurate dalla Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 

Articolo 5
(Durata)

1. Il Comitato opera fino al completamento delle attività di cui all’articolo 2 del presente decreto.
 

Articolo 6
(Oneri e compensi)

1. Le attività del Comitato sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Comitato non spetta alcuna indennità, rimborso o emolumento comunque denominato.

Roma,

dott.ssa Marina Elvira Calderone