Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
 

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dell’economia dopo la crisi conseguente alla pandemia da COVID-19;
VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
VISTA la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l’approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging) e gli Allegati VI e VII al Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che stabiliscono rispettivamente i coefficienti per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti chinatici, agli obiettivi ambientali ed il coefficiente per il calcolo del sostegno alla transizione digitale, il principio di parità di genere, l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale;
VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
VISTO l’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le-modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
VISTO, altresì, il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
VISTO il documento Recovery and resilience facility - Operational Arrangements between the European Commission and Italy-Ref. Ares (2021) 7047180-22/12 2021 (0/1) relativo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia sottoscritti in data 22 dicembre 2021
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, concernente "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure ”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
VISTO, in particolare, l’articolo 8, del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021, ai sensi del quale "Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività digestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo [...]
VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure perii rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione de! Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
VISTO l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportate le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l’individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi del richiamato articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 ottobre 2021, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2021 n.2787 istitutivo dell’Unità di Missione del PNRR;
VISTO il Decreto Ministeriale 6 agosto 2021 e ss.mm.ii. che assegna le risorse finanziarie previste per l’attuazione degù interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), finanziato dall’Unione europea-Next Generation EU;
VISTI i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarità di ciascuna Amministrazione, riportati nella Tabella 13 allegata al Decreto del Ministero dell’Economie e delle Finanze del 6 agosto 2021 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che il punto 7 del Decreto del Ministero delle Economie e delle Finanze del 6 agosto 2021 e ss.mm.ii. prevede che “Le singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati telativi allo stato di attuazione delle riforme e degù investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione Europea”;
VISTA la circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrati titolari di interventi del PNRR”;
VISTA la circolare MEF-RGS del 21 giugno 2022, n. 27 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)- Monitoraggio delle misure PNRR”;
VISTA la circolare MEF-RGS del 7 dicembre 2022, n. 41 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione milestone/target connessi alla terza “Richiesta di pagamento” alla C.E.
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 24 febbraio 2022, n. 32, con il quale è stato istituito un tavolo tecnico di lavoro per l’elaborazione del Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso, in attuazione della misura a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alla Missione 5, componente 1, Riforma 1.2 Piano nazionale per la lolla al lavoro sommerso”, del PNRR;
VISTO, in particolare, l’articolo 2 del citato decreto ministeriale, ai sensi del quale al tavolo tecnico di lavoro è stato affidato il compito di indicare nel Piano nazionale le misure più idonee per un efficace contrasto al lavoro sommerso nei diversi settori economici e di delineare un’opportuna strategia d’indirizzo dell’attività ispettiva, anche attraverso una ricognizione dei dati più recenti riguardanti il fenomeno, nonché di favorire il dialogo e la collaborazione con le parti sociali;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 19 dicembre 2022, n. 221, con il quale è stato adottato il Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso per il triennio 2023-2025 e la relativa tabella di marcia;
VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;
TENUTO CONTO delle interlocuzioni e degli esiti della fase di assessment relativa alla rendicontazione del traguardo della Missione 5, componente 1, Riforma 1.2, Piano nazionale per /a lotta al lavoro sommerso”, del PNRR, a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, conseguito a dicembre 2022;
RITENUTO di dover adeguare il Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso e la relativa tabella di marcia per tener conto delle modifiche di governance del Piano Nazionale di Ripresa c Resilienza adottate dal citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13;
 

DECRETA

Articolo 1

1. Per le finalità indicate in premessa, con il presente decreto è aggiornato il Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso per il triennio 2023-2025 e la relativa tabella di marcia attuativa, di cui agli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto è pubblicato sui siti internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella sezione della pubblicità legale ed è pubblicato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Dott.ssa Marina Elvira Calderone

 

AGGIORNAMENTO PIANO NAZIONALE PER LA LOTTA AL LAVORO SOMMERSO
2023 - 2025


Al Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso 2023-2025, adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 19 dicembre 2022, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
Al paragrafo “Premessa”:
- a pagina 2, dopo la lettera D) è aggiunta la seguente: “E) misure per favorire l’impiego regolare di lavoratori stranieri in agricoltura attraverso il contrasto agli insediamenti abusivi e la promozione di azioni di politica attiva;
- a pagina 4, l’ultimo capoverso è sostituito dal seguente: “Il Piano nazionale opera in sinergia con il Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-2022; “Piano caporalato”) e ne contribuisce all’implementazione delle azioni prioritarie, con particolare riferimento a quelle volte a favorire l’impiego regolare di lavoratori stranieri in agricoltura, attraverso il contrasto agli insediamenti abusivi e la promozione di politiche attive del lavoro.”.
La sezione B.2.5 denominata “il fenomeno migratorio” (pagine 37 e 38) è abrogata.
Il cronoprogramma riportato nella sezione E2 (pagine 43 e 44) è abrogato.
Dopo il paragrafo: “E. GLI INDICATORI E IL CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ” è aggiunto il seguente:

F. AZIONI VOLTE A FAVORIRE L’IMPIEGO REGOLARE DI LAVORATORI STRANIERI IN AGRICOLTURA, ATTRAVERSO IL CONTRASTO AGLI INSEDIAMENTI ABUSIVI E LA PROMOZIONE DI AZIONI DI POLITICA ATTIVA.
F.1 Analisi di contesto

La cornice programmatica degli interventi relativi alle condizioni dei lavoratori stranieri impiegati in agricoltura è rappresentata dal Piano triennale di contrasto al caporalato ed allo sfruttamento lavorativo in agricoltura. Per la redazione del Piano è stato istituito un apposito Tavolo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto interministeriale del 17 giugno 2022 sono stati prorogati per un ulteriore triennio (fino a dicembre 2025) i lavori del Tavolo per addivenire ad una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al fine di assicurare l’indirizzo e il coordinamento nell’attuazione delle azioni previste nel «Piano Triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-22)», approvato il 20 febbraio 2020 e su cui è stata raggiunta l’intesa in Conferenza unificata il 21 maggio 202. Il Piano è frutto della interlocuzione tra plurimi attori istituzionali e del confronto con i rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro del settore agricolo e le associazioni del Terzo settore. Il Piano risulta strutturato su quattro assi prioritari che riguardano la prevenzione, la vigilanza e il contrasto al fenomeno, la protezione e l’assistenza per le vittime di sfruttamento e la loro re-integrazione socio lavorativa. Per ognuno di tali assi, il Piano individua le azioni prioritarie da intraprendere, che coinvolgono, in un modello di governance multilivello, le diverse amministrazioni a livello centrale, regionale e locale. Le priorità tematiche del Piano sono state affidate a specifici Gruppi di lavoro dedicati, che hanno offerto il proprio contributo analizzando le criticità rispetto al proprio ambito di competenza, proponendo azioni prioritarie di intervento ed individuando i mezzi per farvi fronte. Tali Gruppi risultano composti dai vari attori istituzionali successivamente coinvolti anche nell’elaborazione del Piano nazionale di contrasto al lavoro sommerso, quali, ad esempio, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e l’Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro. Il Piano nazionale di contrasto al lavoro sommerso si propone di affrontare talune delle problematiche già affrontate dal Piano di contrasto al caporalato, prevedendo linee di intervento che si pongono in continuità con alcune delle azioni prioritarie previste dal Piano di contrasto al caporalato. L’interconnessione sussistente tra i Piani si esprime su due livelli: attraverso la partecipazione dei medesimi attori istituzionali agli organi attuativi previsti dai due Piani (Tavolo di contrasto al caporalato e Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso) e mediante l’integrazione ed attuazione di alcune delle linee di indirizzo precedentemente individuate dal Piano di contrasto al caporalato all’interno del Piano nazionale di contrasto al lavoro sommerso. In particolare, alcune delle azioni prioritarie sul caporalato vengono declinate all’interno di più ampie linee di intervento, trasversali ai settori economici; diversamente, con riferimento alle azioni prioritarie afferenti al coinvolgimento delle politiche attive ed al superamento degli insediamenti abusivi vengono forniti specifici dispositivi attuativi, anche nella prospettiva di rafforzamento di politiche volte a favorire l’ingresso regolare di lavoratori stranieri nel settore agricolo.


F.2 Linee guida per l’operatività su tutto il territorio nazionale degli standard abitativi minimi previsti dalla normativa
La linea prioritaria 5 del Piano di contrasto al caporalato mira al superamento degli insediamenti spontanei attraverso soluzioni alloggiative che permettano condizioni di vita dignitose per i lavoratori agricoli. Questa linea prioritaria ha come presupposto il coinvolgimento delle amministrazioni locali, le quali saranno impegnate nella pianificazione di soluzioni alloggiative dignitose in collaborazione con altri attori che operano a livello territoriale, tra cui i rappresentanti delle Parti sociali. L’attuazione della linea prioritaria 5 è affidata ad un Gruppo di lavoro costituito all’interno del tavolo caporalato a cui parteciperanno i membri del Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso, in attuazione di un approccio integrato e multi-agenzia. Con il fine di predisporre i presupposti al raggiungimento degli obiettivi dell’azione prioritaria 5, nell’ambito del predetto gruppo di lavoro si intende addivenire alla definizione delle Linee guida quale strumento per l’implementazione su tutto il territorio nazionale degli standard abitativi già individuati con il decreto direttoriale n. 6 del 2022 adottato dall’Unità di Missione PNRR del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’investimento M5C2-15. L’obiettivo di questo dispositivo è quello di declinare sotto il profilo operativo la normativa nazionale e comunitaria applicabile per la realizzazione di soluzioni alloggiative dignitose a favore dei lavoratori occupati in agricoltura. Le Linee guida nazionali verranno predisposte nell’ambito dei lavori del Tavolo Nazionale sul caporalato, necessitando per l’elaborazione del concorso di tutte le amministrazioni competenti in materia, che potranno avvalersi delle esperienze già avviate in alcuni territori. Le linee guida terranno inoltre conto della Raccomandazione ILO, R115 - “Recommendation concerning Workers’ Housing” sia in relazione ai principi generali che ai metodi di applicazione. Esse sono rivolte alle realtà territoriali locali su cui insistono fenomeni di insediamenti abusivi a cui intendono fornire uno strumento operativo che mira a standardizzare gli interventi nelle aree di interesse. Entro il secondo trimestre del 2023 sarà costituito un apposito gruppo di lavoro per l’elaborazione delle linee guida, che si intende presentare entro il terzo trimestre del 2023. La definitiva approvazione e pubblicazione delle linee guida avverrà invece entro il primo trimestre del 2024.
 

F.3 Azioni di promozione di percorsi di impiego regolare di lavoratori stranieri in agricoltura da realizzarsi anche mediante specifiche azioni di politica attiva.
L’elaborazione di una strategia complessiva di contrasto al lavoro sommerso impone di realizzare azioni volte a favorire percorsi di impiego regolare di lavoratori stranieri per il settore agricolo, anche attraverso specifiche azioni di politica attiva. Lavoratrici e lavoratori migranti, d’altra parte, risultano maggiormente esposti al rischio di irregolarità e sfruttamento. In tale prospettiva, la previsione di interventi di politica attiva risulta pertanto strumentale anche alla razionalizzazione e al miglioramento dell’intermediazione della domanda e offerta di lavoro nel settore agricolo. Dunque, l’obiettivo delle azioni poste in relazione alle politiche attive è quello di realizzare attività informative e formative strumentali al rafforzamento delle competenze dei responsabili e degli operatori dei CPI, nonché degli operatori di altri servizi pubblici e privati competenti negli ambiti della prevenzione, vigilanza e contrasto del lavoro irregolare, con specifico riguardo al settore agricolo. Le attività di formazione, infatti, intendono rafforzare le competenze degli operatori negli ambiti considerati a rischio, ponendo particolare attenzione alla opportunità di promuovere servizi di intermediazione maggiormente efficaci e trasparenti. Sul punto, il Piano (linea d’azione: azioni connesse alle politiche attive) prevede la realizzazione di un corso specialistico su “i servizi per l’impiego e il contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura”, che costituisce una coerente declinazione dell’azione prioritaria n. 4 del Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato, dedicata alla “Pianificazione dei flussi di manodopera e il miglioramento dell’efficacia, della trasparenza e della gamma dei servizi per l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro agricolo”. Coerentemente con i suindicati obiettivi, dunque, il Piano nazionale di contrasto al lavoro sommerso prefigura la realizzazione di percorsi formativi che intendono, in una prospettiva di prevenzione, evitare il ricorso al caporalato e ad altre forme di intermediazione illecita. In tale scenario, la Road map individua le fasi di attuazione e realizzazione delle attività formative destinate agli operatori. In particolare, l’avvio delle attività formative relative al corso specialistico su “I servizi per l’impiego e il contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura” avverrà entro il Q2 2023, prevedendosi la conclusione di tali attività entro la fine dello stesso anno. Lo svolgimento di tali attività formative, tra l’altro, risulta fondamentale per la realizzazione di ulteriori e successive attività, sempre caratterizzate dall’obiettivo di prevenire il ricorso al lavoro irregolare, attraverso la progressiva razionalizzazione del novero dei servizi destinati all’incontro tra domanda e offerta di lavoro. In tale prospettiva, a partire dal Q1 2024, si contempla l’avvio di azioni sperimentali realizzate dai beneficiari del corso di formazione e indirizzate ai lavoratori del settore agricolo. Si tratta di attività tese ad assicurare la diffusione e comunicazione della normativa posta a tutela del lavoro, la creazione di laboratori/job club presso i CPI per la gestione dei servizi di tutela dei lavoratori e l'avvicinamento delle imprese territoriali ai centri per l'impiego.


F.4 Sostegno all’implementazione delle azioni prioritarie previste dal piano nazionale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato
Il Piano nazionale di contrasto al lavoro sommerso si propone di affrontare talune delle problematiche già affrontate dal Piano di contrasto al caporalato, prevedendo alcune linee di intervento che si pongono in continuità alle dieci azioni prioritarie previste dal Piano di contrasto al caporalato. Rientra tra queste la realizzazione di campagne informative, previste sia dall’azione prioritaria n. 7 del Piano di contrasto al caporalato sia da una specifica linea di azione contemplata dal Piano nazionale di contrasto al lavoro sommerso. Simili considerazioni possono essere svolte in riferimento alle azioni prioritarie n. 3, 4, 8.
Dunque, per assicurare una sinergia proficua tra gli interventi che declinano direttamente le azioni prioritarie del Piano di contrasto al caporalato e le azioni previste dal Piano nazionale di contrasto al lavoro sommerso, è necessario rafforzare e valorizzare l’approccio multi-agenzia adottato fino a questo momento. In particolare, si prevede di assicurare la partecipazione di referenti del Comitato di contrasto al lavoro sommerso all’interno dei Gruppi di lavoro del Tavolo di contrasto al caporalato, che si terranno con cadenza almeno trimestrale. Il lavoro svolto confluirà nella relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano nazionale di contrasto al caporalato, da predisporre entro la fine del 2023, alla cui stesura parteciperanno i referenti del Piano nazionale di contrasto al lavoro sommerso.

 

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TABELLE