Tipologia: CCNL
Data firma: 3 luglio 2002
Validità: 01.07.2002 - 30.06.2006
Parti: Federterziario, Federterziario Sud, Fenas, Confimpresa e Fesica-Confsal
Settori: Tessili, Lavorazione c/terzi
Fonte: CNEL

Sommario:

  Parte Generale
Titolo I - Clausole riguardanti il contratto collettivo

Art. 1 - Contratto.
Art. 2 - Categorie soggette all'efficacia del contratto.
Art. 3 - Inscindibilità - Disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore.
Art. 4 - Reclami e controversie.
Art. 5 - Esclusività di stampa.
Art. 6 - Decorrenza e durata.
Titolo II - Relazioni sindacali
Premessa.
Art. 7 - Osservatori.
Art. 8 - Sistema contrattuale.
• Livello nazionale di categoria.

• Livello decentrato di categoria.
• Procedure e tempi di svolgimento dei negoziati.
o Livello nazionale di categoria.
o Fondi di categoria.
Art. 9 - Distribuzione del contratto.
Art. 10 - Assemblea.
Art. 11 - Permessi retribuiti per cariche e rappresentanze sindacali.
Art. 12 - Delega sindacale.
Titolo III - Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 13 - Assunzione.
Art. 14 - Contratto a termine.
Art. 15 - Periodo di prova.
Art. 16 - Definizione ed elementi della retribuzione.
Art. 17 - Corresponsione della retribuzione.
Art. 18 - Determinazione della retribuzione oraria.
Art. 19 - Orario di lavoro.
Art. 20 - Flessibilità dell'orario di lavoro - Flessibilità urgente.
• Flessibilità urgente.
Art. 21 - Gestione dei regimi di orario.
Art. 22 - Lavoro straordinario.
Art. 23 - Banca ore individuale.
Art. 24 - Lavoro notturno, domenicale e festivo.
Art. 25 - Lavoro a squadre.
Art. 26 - Lavoro a tempo parziale.
Art. 27 - Riposo settimanale, festività, riposi compensativi e riposi retribuiti.
Art. 28 - Permessi.
Art. 29 - Aspettativa.
Art. 30 - Maternità - Paternità.
Art. 31 - Congedi parentali.
Art. 32 - Congedo matrimoniale.
Art. 33 - Maternità.
Art. 34 - Servizio militare.
Art. 35 - Trasferte.
Art. 36 - Mezzi di trasporto per servizio.
Art. 37 - Cessione, trasformazione, trapasso d'impresa.
Art. 38 - Lavoratori portatori di handicap e invalidi.
Art. 39 - Tossicodipendenza.
Art. 40 - Indennità in caso di morte.
Art. 41 - Disciplina del lavoro.
Art. 42 - Trattenute per il risarcimento.
Art. 43 - Provvedimenti disciplinari.
• Rimprovero, multa, sospensione.
• Licenziamento.
Art. 44 - Preavviso di licenziamento o dimissioni.
Art. 45 - Tutela dei licenziamenti individuali.
Art. 46 - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 47 - Conservazione del posto di lavoro in caso di malattia e infortunio.
  Art. 48 - Inquadramento unico.
Art. 49 - Commissione paritetica per l'inquadramento.
Art. 50 - Pluralità e mutamento di mansioni.
Art. 51 - Passaggio di qualifica.
Art. 52 - Ambiente di lavoro.
Art. 53 - Diritto allo studio.
Art. 54 - Lavoratori studenti.
Art. 55 - Apprendistato.
• Formazione professionale.
• Regolamento (Apprendistato).
Titolo IV - Parte Operai
Art. 56 - Sospensioni e riduzione del lavoro.
Art. 57 - Gratifica natalizia.
Art. 58 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 59 - Trattamento economico per malattia e infortunio non sul lavoro.
Art. 60 - Malattia professionale e infortunio sul lavoro.
Art. 61 - Maternità.
Art. 62 - Festività - Trattamento economico.
Art. 63 - Ferie.
Art. 64 - Regolamento del lavoro a domicilio.
1. Definizione del lavoro a domicilio.

2. Non ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio.
3. Libretto personale di controllo.
4. Responsabilità del lavoratore a domicilio.
5. Retribuzione.
6. Maggiorazione della retribuzione.
Titolo V - Parte Impiegati - Intermedi - Quadri
Art. 65 - Trattamento in caso di temporanea sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro.
Art. 66 - Indennità per maneggio denaro - Cauzione.
Art. 67 - Trattamento economico per le festività.
Art. 68 - Ferie.
Art. 69 - Tredicesima mensilità.
Art. 70 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 71 - Trattamento economico per malattia e infortunio.
Art. 72 - Maternità.
Art. 73 - Normativa Quadri.
Titolo VI - Inquadramento - Parte Retributiva - Incentivi
Art. 74 - Inquadramento (Declaratorie).
Art. 75 - Parte retributiva (Tabelle).
Art. 76 - Premi di efficienza produttiva.
Art. 77 - Compartecipazione ai risultati economici dell'impresa.
Titolo VII - Ente Bilaterale
Art. 78 - Ente bilaterale.
Titolo VIII - Allegati
Allegato 1 - Osservatori
Allegato 2 - Formazione
Allegato 3 - Previdenza complementare
Allegato 4 - Enti Bilaterali
Allegato 5 - Protocollo d'intesa.
Allegato 6 Accordo applicativo del Decreto legislativo n. 626/94.
Parte I - Organismi Paritetici
1. Organismi paritetici territoriali.
Parte II - Rappresentante per la sicurezza
2. Rappresentante territoriale per la sicurezza (RTS) (imprese fino a 15 dipendenti).
3. Rappresentante aziendale per la sicurezza (RAS) (imprese fino a 15 dipendenti).
4. Rappresentante aziendale per la sicurezza (imprese con più di 5 dipendenti).
Parte III - Formazione
7. Formazione per i Rappresentanti territoriali per la sicurezza (imprese fino a 15 dipendenti).
Allegato 7 - Bozza di statuto dell'Ente Bilaterale

Verbale di sottoscrizione

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane, piccole industrie e cooperative sub-fornitrici del settore tessile abbigliamento e calzaturiero 3 luglio 2002

Il giorno 3 luglio 2002 alle ore 12, in Roma presso la Sede di Fesica-Confsal in via R. Fiore 25, si sono riunite le Associazioni datoriali: Federazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro autonomo, della Piccola impresa industriale, commerciale e artigiana (Federterziario) […], Federazione dell'Italia meridionale del Terziario, dei Servizi, del Lavoro autonomo, della Piccola impresa industriale, commerciale e artigiana (Federterziario Sud) […], Federazione Nazionale Aziende Sub-Fornitrici (Fenas) […], Confederazione Nazionale della Piccola e Media Impresa (Confimpresa) […] e Federazione dei Sindacati dell'Industria, Commercio e Artigianato (Fesica/Confsal) […]
Le parti come sopra costituite hanno sottoscritto il CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane, piccole industrie e cooperative sub-fornitrici del settore tessile abbigliamento e calzaturiero, allegato al presente verbale.

Parte Generale
Titolo I - Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 2 - Categorie soggette all'efficacia del contratto.

Il presente contratto si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, piccole industrie e cooperative sub-fornitrici del settore tessile-abbigliamento-calzaturiero compresi i seguenti comparti:
- tutto il tessile tradizionale (es.: lana, cotone, seta, tinto-stamperie, tessili vari, ecc.);
- alta moda;
- lavorazione o confezione su taglia di indumenti di qualsiasi tipo ivi compresa la corsetteria, confezione biancheria da cucina, tavola e letto;
- lavorazione e confezione di calzature o pantofole di qualsiasi tipo;
- lavorazione o confezione di ombrelli e ombrelloni;
- lavorazione o confezione di pellicceria;
- lavorazione di oggetti in pelle, cuoio e surrogati di qualsiasi tipo;
- bottoni;
- lavorazione e confezione di guanti;
- lavorazione o confezione a mano e/o su misura di indumenti e generi di abbigliamento (compresa la pellicceria su misura), del tessile, del calzaturiero, del pellettiero, ecc.;
- modisterie; ricamo; merletti;
- riparazioni calzature, oggetti in pelle e/o cuoio;
- rammendo;
- bomboniere in tessuto;
- borse con lavorazione all'uncinetto;
- retine per capelli;
- fiori artificiali;
- lavorazione e confezione arredi sacri;
- scialli in genere, ventagli;
- modelli in carta;
- oggetti di cucito in genere;
- lavanderie, stirerie e tintorie che eseguono operazioni di lavaggio, stiratura e tintura dei tessuti, e dei manufatti prodotti dalle aziende c/terziste;
- tutte quelle attività che direttamente o indirettamente possono rientrare nella sfera delle attività su menzionate.
Dichiarazione a verbale.
Gli integrativi territoriali per i settori di cui sopra sono assoggettati alle norme di cui all'art. 8 del presente contratto.

Art. 3 - Inscindibilità - Disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore.
[…]
Le parti convengono che tra i requisiti per accedere a finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive, ovvero a Fondi per la formazione professionale da Enti pubblici nazionali o regionali o dalla UE, sia compreso l'impegno da parte dell'impresa all'applicazione delle norme del presente CCNL e delle leggi in materia di lavoro.
[…]

Art. 4 - Reclami e controversie.
Per la composizione dei reclami e delle controversie di carattere individuale, ferma restando la possibilità di intervento del delegato o, qualora questo non sia previsto, l'accordo diretto tra le parti interessate, in caso di mancato accordo, si ricorrerà, ad incontri a livello territoriale, per dirimere le controversie, all'Ente bilaterale.
Le controversie collettive per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto saranno deferite all'esame delle Organizzazioni nazionali stipulanti per la loro definizione.

Titolo II - Relazioni sindacali
Art. 7 - Osservatori.

Le parti individuano nella costituzione di Osservatori nazionali e regionali di settore uno strumento idoneo al perseguimento delle finalità sopraindicate.
Per la regolamentazione degli Osservatori si rimanda all'allegato 1.

Art. 8 - Sistema contrattuale.
Livello nazionale di categoria.
Al livello contrattuale nazionale di categoria spetta il compito di trattare le materie specifiche di settore e definire i contratti collettivi dei diversi settori delle aziende sub-fornitrici.
A questo scopo il livello contrattuale nazionale di categoria tratta per ognuno dei settori i seguenti argomenti:
- relazioni sindacali di settore;
- materie da rinviare o rimettere alle strutture regionali di categoria;
- sistema di classificazione;
[…]
- durata del lavoro;
- normative sulle condizioni di lavoro;
- azioni positive per le pari opportunità;
- altre materie tipiche dei CCNL;
- costituzione di eventuali Fondi di categoria.
[…]

Livello decentrato di categoria.
La titolarità unica contrattuale a livello decentrato di categoria spetta alle Organizzazioni regionali di categoria.
Tale livello contrattuale ha il compito di applicare i CCNL alle realtà regionali di settore e di comparto e definire un livello salariale regionale che tenga conto della situazione del sistema delle aziende sub- fornitrici regionali, rilevata attraverso alcuni indicatori convenuti tra le parti.
In presenza di aree caratterizzate da elevata concentrazione di imprese di settore, su esplicita delega delle strutture regionali, l'esercizio della titolarità contrattuale può essere affidato alle corrispondenti strutture territoriali, ferma restando la validità regionale degli accordi raggiunti.
Ove a livello di territorio emergano particolari problemi di carattere locale non previsti dal contratto regionale integrativo vigente, la relativa trattativa, anche su istanza delle strutture territoriali, sarà assunta dalle strutture regionali o delegata alle strutture territoriali interessate.
Qualora i tempi di avvio dei CCNL non siano definiti dai CCNL di riferimento, le parti convengono che le trattative per la realizzazione dei CCNL siano comunque avviate in ogni Regione entro 2 anni dalla decorrenza dei CCNL.

Art. 10 - Assemblea.
Vengono riconosciute a titolo di diritto di assemblea 10 ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruirsi collettivamente.
[…]

Titolo III - Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 13 - Assunzione.

[…]
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.

Art. 14 - Contratto a termine.
In tutte le aziende o cooperative comprese nell'ambito di applicazione, di cui all'art. 2 del presente contratto, l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro individuale, è previsto nei casi consentiti dalle vigenti norme con particolare riferimento alla riforma del contratto di lavoro a termine disciplinata dal D.lgs. n. 368/01.
[…]
Onde garantire la maggiore aderenza della disciplina contrattuale del contratto a termine sia alle condizioni locali del mercato del lavoro, sia alle caratteristiche delle attività produttive sul territorio, le parti confermano che la materia del contratto a termine possa essere oggetto di confronto anche a livello regionale di categoria.
[…]
Le parti in sede regionale, o su mandato, a livello territoriale, di norma annualmente, procederanno a verificare l'efficacia, la corretta applicazione della presente normativa e l'evoluzione del fenomeno.
[…]

Art. 19 - Orario di lavoro.
La durata dell'orario contrattuale è di 8 ore giornaliere e di 40 settimanali; questo verrà distribuito normalmente sui primi 5 giorni della settimana fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 e i casi di quelle imprese che hanno rapporti diretti con il pubblico od orari regolamentati dagli enti locali.
Le ore lavorate oltre l'orario giornaliero e settimanale saranno compensate con la retribuzione oraria normale di fatto maggiorata delle percentuali di cui agli artt. 20, 22, 23.
[…]
Altre distribuzioni d'orario nell'ambito della settimana o su cicli di più settimane potranno essere concordate a livello regionale, o su delega di quest'ultimo, a livello territoriale tra le parti stipulanti il presente contratto, attraverso la consultazione dei lavoratori interessati nel rispetto delle regole e procedure stabilite dagli accordi.

Art. 20 - Flessibilità dell'orario di lavoro - Flessibilità urgente.
Considerate le particolari caratteristiche del settore e anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario, alla CIG e a forme anomale di strutturazione aziendali, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro; al fine di fronteggiare le variazioni d'intensità lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare in particolari periodi dell'anno e in presenza di comprovate esigenze, diversi regimi d'orario con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali per un massimo di 140 ore annue. A fronte del superamento dell'orario contrattuale, l'azienda corrisponderà nel corso dell'anno e in periodi di minore intensità lavorativa o di mancanza di commesse una pari entità di ore di riduzione.
I lavoratori interessati, ivi compresi gli apprendisti, percepiranno la normale retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Le ore prestate in aggiunta a quelle contrattuali saranno retribuite con una maggiorazione del 12% per le prime 70 ore e del 14% per le ore successive, da corrispondere nei periodi del superamento stesso. La Direzione aziendale terrà un registro, consultabile dalle OOSS stipulanti e comprovato dalla sottoscrizione dei lavoratori, sul quale verranno annotate le ore prestate in regime di flessibilità, e procederanno alla comunicazione programmatica alle RSA secondo la cadenza stabilita a livello aziendale dei periodi previsti di supero e di riduzione dell'orario contrattuale e delle ore necessarie. L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati.
La presente normativa sulla flessibilità non prevede lavoro domenicale salvo accordo tra le parti.

Flessibilità urgente.
In presenza di imprevedibili, urgenti e comprovate necessità produttive aziendali, in qualsiasi momento dell'anno, allo scopo di assecondare esecuzioni di commesse, o di fronteggiare revoche di commesse, potrà essere superato il normale orario contrattuale settimanale nel limite massimo annuo di 40 ore. Al verificarsi di tale evento l'azienda comunicherà alla RSA, con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi, il ricorso alla flessibilità con l'indicazione dei periodi previsti di supero o di riduzione dell'orario contrattuale, delle ore necessarie e della loro durata.
Le modalità applicative relative alla distribuzione dell'orario delle ore del periodo di supero o all'utilizzo delle riduzioni saranno definite congiuntamente dalla Direzione aziendale e dalla RSA; e in caso di mancato accordo la materia diverrà di competenza delle OOSS datoriali e sindacali firmatari del presente contratto. A fronte del superamento del normale orario contrattuale settimanale l'azienda corrisponderà nei periodi di minore intensità lavorativa una pari entità di ore di riduzione; detta compensazione deve avvenire nel corso dell'anno solare. Per le ore prestate oltre il normale orario settimanale contrattuale sarà corrisposta una maggiorazione del 18% che sarà corrisposta con la retribuzione relativa al periodo di superamento.
Le parti convengono che fra le materie oggetto di trattativa a livello regionale e provinciale, ferme restanti le quantità già definite a livello nazionale, viene prevista la gestione delle modalità applicative dei vari strumenti contrattuali riferiti agli orari di lavoro, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.
Dichiarazione a verbale.
Con l'articolo di cui sopra le parti hanno inteso fornire alle aziende il diritto di disporre di uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far fronte al variare della domanda di prodotti o servizi nel corso dell'anno. A tale fine ove la dirigenza aziendale e la RSA non dovessero raggiungere l'accordo sulle modalità di utilizzo della flessibilità, la materia diverrà di competenza delle OOSS datoriali e sindacali, firmatarie del presente contratto, per il tramite dell'Ente bilaterale.

Art. 21 - Gestione dei regimi di orario.
Le parti, a livello regionale o, su esplicito mandato, a livello territoriale, possono realizzare accordi di gestione dei regimi d'orario, al fine di consentire la predisposizione di strumenti che permettano di far fronte a periodi di congiuntura negativa, ovvero a necessità organizzative e/o riorganizzative dell'attività produttiva e del lavoro, offrendo nel contempo la possibilità ai lavoratori delle imprese interessate da tali fenomeni di realizzare una continuità nel mantenimento del rapporto di lavoro e della relativa retribuzione, senza necessariamente fare ricorso alle forme bilaterali di sostegno del reddito e di gestione della crisi, oppure beneficiandone in maniera coordinata con i suddetti strumenti.
Tra questi, le parti individueranno le modalità di costituzione di modelli di "banca-ore" riguardanti tutti i lavoratori dell'impresa coinvolta, cui far affluire le ore corrispondenti alle assenze dal lavoro retribuite, contrattualmente e legislativamente disciplinate. In tale ambito, le parti definiranno gli istituti le cui quantità orarie, in tutto o in parte, andranno a costituire l'accantonamento nel monte-ore dei singoli lavoratori, nonché le caratteristiche delle casistiche di fruizione dei corrispondenti riposi compensativi, le modalità e i tempi di liquidazione dei residui.
Le parti potranno altresì individuare le diverse combinazioni di utilizzo della suddetta "banca-ore" con possibili interventi di natura bilaterale a sostegno del reddito dei lavoratori e delle imprese.

Art. 22 - Lavoro straordinario.
[…]
Il lavoro straordinario ha carattere di volontarietà e potrà essere effettuato nel limite individuale massimo di 160 ore annue e sino al raggiungimento di un monte annuo aziendale ragguagliato a 130 ore per dipendente. Le ore di straordinario prestate tra le 130 e le 160 saranno recuperate su richiesta dei lavoratori con i seguenti criteri:
- per il 50% con trasformazione in riposi compensativi giornalieri da godersi in date da indicare dal lavoratore;
- per l'ulteriore 50% con trasformazione in riposi compensativi da godersi in date da indicare dall'azienda.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d'opera straordinaria a carattere individuale, nei limiti sopra descritti.
[…]

Art. 23 - Banca ore individuale.
Per adesione volontaria del lavoratore il recupero delle ore di straordinario svolte, compresa la traduzione in termini di quantità oraria delle maggiorazioni spettanti secondo le modalità di cui al precedente articolo, può avvenire per l'intero ammontare delle ore straordinarie prestate e della suddetta quantificazione oraria della corrispondente maggiorazione, se risultante da atto sottoscritto tra l'impresa e il lavoratore medesimo.
Tale recupero si realizzerà, entro un periodo di 12 mesi dall'inizio dell'accumulo delle ore e della relativa maggiorazione, prioritariamente nei periodi di minore attività produttiva o di caduta ciclica dell'attività stessa. Il lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore straordinarie ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore in permesso retribuito pari al 15% delle ore accumulate come previsto dal comma precedente.
Il suddetto recupero può avvenire anche sulla base delle esigenze del lavoratore interessato, compatibilmente con quelle tecnico-produttive dell'impresa.
Trascorso il periodo dei 12 mesi, al lavoratore verrà liquidato l'importo corrispondente al monte-ore eventualmente non ancora recuperato a quella data: tale importo va calcolato sulla base della paga oraria in atto al momento della liquidazione.
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare mensilmente al lavoratore le ore supplementari e straordinarie accumulate.
Le parti a livello regionale attueranno verifiche almeno annuali e potranno definire specifiche modalità attuative e regolamentazioni.

Art. 24 - Lavoro notturno, domenicale e festivo.
[…]
Il lavoratore chiamato a prestare la propria opera in ore notturne, domenicali o festive dovrà essere preavvisato 24 ore prima, salvo casi urgenti ed eccezionali.
S'intendono qui richiamate le disposizioni di legge circa il divieto di adibire a lavoro notturno le donne e i minori.
[…]

Art. 25 - Lavoro a squadre.
È considerato lavoro a squadre quello prestato dai lavoratori che si avvicendano a una stessa macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore. L'orario ordinario giornaliero del lavoro a squadre è di 8 ore per turno, ivi compreso il riposo, la cui durata è di mezz'ora. La distribuzione dell'orario di lavoro viene stabilita in conformità con le disposizioni di cui all'art. 19 e comunicata ai lavoratori in apposita tabella da affiggere all'entrata dello stabilimento.
In attuazione a quanto disposto dall'art. 19 l'orario ordinario contrattuale sarà ragguagliato a: - 40 ore, ivi compresa la mezz'ora giornaliera di riposo.
Nel lavoro a squadre deve essere consentito per ogni turno l'intervallo di mezz'ora di riposo il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.
Il lavoratore ha diritto di uscire dallo stabilimento durante la mezz'ora di riposo.
Nel caso d'introduzione di un'organizzazione del lavoro, finalizzata al maggiore utilizzo degli impianti, che comporti la distribuzione della prestazione singola su 6 giornate settimanali per lavoratore, l'orario settimanale contrattuale è di 36 ore con la retribuzione di 40 ore.
Per i turni fino a 6 ore non è previsto l'intervallo di riposo. Le eventuali prestazioni che eccedono le ore 7 e 30 minuti giornaliere di lavoro effettivo saranno compensate con la retribuzione di fatto per il tempo eccedente aumentate della maggiorazione di straordinario.
Le modificazioni dei turni devono essere comunicate 24 ore prima mediante avviso collocato in luogo chiaramente visibile salvo i casi di forza maggiore.
Nel caso di modifica del turno assegnato, il lavoratore dovrà comunque fruire - all'atto del passaggio a diverso turno - di un adeguato periodo di riposo.
Il lavoro a squadre verrà effettuato normalmente in 5 giorni, in relazione alle norme di cui all'art. 19.
Per le ore di lavoro a squadre, ivi compresa la mezz'ora di riposo, verrà corrisposta una maggiorazione pari all'1,05% della retribuzione di fatto.
[…]
Per i fanciulli e gli adolescenti la mezz'ora di riposo intermedio di cui al comma 1 del presente articolo è stata determinata attuando la facoltà prevista dalla legge in materia.

Art. 27 - Riposo settimanale, festività, riposi compensativi e riposi retribuiti.
A) Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale che coincide con la domenica. Sono fatte salve le deroghe e le disposizioni di legge.
B) Il lavoratore che nei casi consentiti dalla legge lavori la domenica, godrà oltre che delle percentuali di maggiorazione salariale previste dal presente contratto, anche del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana da concordare.
[…]

Art. 30 - Maternità - Paternità.
Si applicano integralmente le disposizioni del D.lgs. 26.3.01 n. 151 (Tutela e sostegno della maternità e della paternità).

Art. 33 - Maternità.
I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
[…]
Le parti a livello regionale potranno concordare degli interventi volti a migliorare la condizione delle donne e il loro reinserimento nelle aziende successivo all'assenza per maternità.

Art. 38 - Lavoratori portatori di handicap e invalidi.
Le parti stipulanti il presente contratto, sensibili al problema degli invalidi e dei portatori di handicap, nell'intento di facilitare il loro inserimento in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la collocazione nelle strutture aziendali, anche con CFL, compatibilmente con le possibilità tecnico- organizzative delle unità produttive.
Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni interventi presso gli Organi di collocamento affinché sia realizzato l'avviamento in altra unità produttiva.
A livello territoriale, nell'ambito delle verifiche delle iniziative formative, si studieranno le opportune iniziative perché gli Enti preposti alla formazione professionale organizzino corsi specifici di formazione professionale intesi a recuperare al mercato del lavoro soggetti invalidi o portatori di handicap allo scopo di favorirne l'utile collocazione in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e acquisite capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze e le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.
[…]

Art. 41 - Disciplina del lavoro.
Il lavoratore deve svolgere le mansioni affidategli con la normale diligenza richiesta dalla natura del lavoro nell'interesse dell'azienda e della produzione e deve osservare le disposizioni nell'esecuzione per la disciplina del lavoro stesso. La consumazione dei cibi e bevande nei locali dell'azienda deve essere disciplinata.

Art. 43 - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni al presente contratto possono essere punite con:
(a) rimprovero verbale;
(b) rimprovero scritto;
(c) multa fino ad una misura massima di 3 ore di retribuzione;
(d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore ai 3 giorni;
(e) licenziamento senza preavviso.
I provvedimenti disciplinari adottati devono essere portati a conoscenza degli interessati, per iscritto, con la precisa indicazione dell'infrazione commessa.

Rimprovero, multa, sospensione.
Il rimprovero e la multa possono essere inflitti al lavoratore:
- che abbandona il proprio posto senza giustificato motivo o senza l'autorizzazione prescritta;
[…]
- che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza autorizzazione o senza giustificato motivo;
- che per disattenzione guasti il macchinario o il materiale di lavorazione, oppure non avverta i superiori diretti di rilevabili eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro.
La sospensione può essere inflitta a coloro che risultano essere recidivi in una delle mancanze sopra elencate e l'applicazione delle norme deve essere adeguata alla minore o alla maggiore gravità della mancanza.

Licenziamento.
Il licenziamento, con immediata cessazione del lavoro e della retribuzione senza preavviso, può essere comminato:
- per litigio con vie di fatto in azienda;
[…]
- per insubordinazione grave del lavoratore verso i superiori;
[…]
- per dolo o colpa grave;
- per danneggiamenti volontari, […] lavorazioni per conto proprio o di terzi con danno all'azienda;
[…]
- recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nel paragrafo "Rimprovero, multa e sospensione", di cui al presente articolo, quando siano già stati comminati 2 provvedimenti di sospensione di cui allo stesso paragrafo.
[…]

Art. 49 - Commissione paritetica per l'inquadramento.
Viene costituita una Commissione nazionale paritetica per l'inquadramento.
Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:
(a) individuare e procedere all'inquadramento di mansioni nuove, nonché di quelle che in seguito ad innovazioni tecnologiche, di prodotto o a fronte di nuove organizzazioni del lavoro, abbiano subito trasformazioni tali da far assumere una diversa tipologia;
(b) studiare ed elaborare criteri e obiettivi di determinazione della retribuzione, tenuto conto della specificità del settore produttivo e delle politiche del lavoro;
(c) la Commissione si riunirà a richiesta di una delle parti;
(d) la Commissione esaminerà le relative esemplificazioni e procederà all'individuazione dei criteri, anche con eventuale ricorso ad elementi di valutazione concordemente ritenuti idonei.
Le conclusioni, cui la Commissione perverrà di comune accordo, saranno sottoposte alle Organizzazioni stipulanti, per la ratifica e una volta che saranno state concordemente accolte, saranno recepite dal successivo CCNL.
Inoltre, la Commissione, potrà condurre uno studio analitico e propositivo anche sulle declaratorie e i livelli.
Una volta all'anno la Commissione riferirà in apposite riunioni alle parti stipulanti sui risultati degli studi compiuti ed eventuali proposte.
Sei mesi prima della scadenza contrattuale, la Commissione presenterà un rapporto conclusivo.
Tre mesi prima della scadenza contrattuale le parti s'incontreranno per una verifica relativa ai risultati della Commissione paritetica per l'inquadramento.

Art. 52 - Ambiente di lavoro.
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e il rispetto delle relative norme di legge costituiscono un preciso dovere delle aziende e dei lavoratori così come previsto dagli artt. 4 e 5, D.lgs. n. 626/94.
I datori di lavoro, i lavoratori, il medico competente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), collaborano nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità per ridurre progressivamente i rischi e migliorare le condizioni aziendali d'igiene e sicurezza.
In particolare:
- il datore di lavoro è tenuto all'osservanza delle misure generali di tutela come previsto dall'art. 3, D.lgs. n. 626/94, con particolare riferimento alle scelte delle attrezzature di lavoro, nonché della sistemazione dei luoghi di lavoro;
- il lavoratore è tenuto ad adempiere agli obblighi contemplati dal comma 2, art. 5, D.lgs. n. 626/94, inoltre dovrà segnalare tempestivamente al diretto superiore, le anomalie che dovesse rilevare durante il lavoro nel corretto funzionamento di impianti, macchinari e attrezzature di lavoro, nonché dei dispositivi di sicurezza.
In applicazione dell'art. 18, D.lgs. n. 626/94, presso le unità produttive saranno eletti i RLS secondo le modalità previste dalla stessa legge.
I lavoratori, tramite le loro rappresentanze sindacali hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
I lavoratori addetti ai videoterminali hanno diritto a un'interruzione della loro attività mediante pausa pari a 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continua al videoterminale.
Le Organizzazioni contraenti s'impegnano a promuovere tutte le iniziative atte a diffondere una precisa informativa sulle sostanze usate nelle lavorazioni in relazione ai loro effetti sulla salute e sugli ambienti di vita e di lavoro.
Per quanto non espressamente regolamentato dal presente articolo, si fa riferimento al D.lgs. 19.9.94 n. 626 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 55 - Apprendistato.
La disciplina dell'apprendistato nelle aziende sub-fornitrici del comparto tessile-abbigliamento e calzaturiero è regolata dalla norma di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni del presente contratto.
L'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro a causa mista, finalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale sia operaia che impiegatizia.
Le qualifiche conseguibili sono articolate in 2 tipologie in funzione del loro contenuto professionale:
- la 1a tipologia comprende le professionalità definite dalla declaratoria relativa al 2° livello contrattuale;
- la 2a tipologia comprende le professionalità definite dalla declaratoria relativa ai livelli superiori al 2°.
La qualifica professionale oggetto dell'apprendistato e il relativo livello professionale devono essere espressamente indicati nella lettera di assunzione.
Possono essere assunti come apprendisti:
- i giovani d'età non inferiore a 16 anni e non superiore ai 24, ovvero 26 nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del Regolamento CEE n. 2081/93;
- i giovani che abbiano i requisiti d'età e abbiano assolto l'obbligo scolastico così come previsto dalle vigenti norme.
Restano comunque fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei minori.
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, valgono le norme di legge.
[…]
I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo delle durate massime del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori a 1 anno e purché si riferiscano alle stesse mansioni.
A tal fine, nel caso di risoluzione del rapporto prima della scadenza naturale, il datore di lavoro è tenuto a rilasciare all'apprendista un'apposita certificazione che attesti il periodo di tirocinio compiuto, le ore e le modalità di formazione effettuata, la qualifica professionale e il relativo livello di professionalità oggetto dell'apprendistato; tale certificazione sarà valevole quale credito formativo.
La suddetta documentazione deve essere presentata dall'apprendista all'atto dell'assunzione, per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di tirocinio precedentemente prestati e delle ore di formazione svolte presso altre aziende indipendentemente dai relativi livelli di professionalità, purché riferiti alla stessa qualifica professionale e alle medesime mansioni.
[…]
Per quanto si riferisce all'assunzione, all'orario di lavoro, alle ferie, al divieto di adibire a lavoro straordinario, per gli apprendisti valgono le norme di legge qualora risultino più favorevoli a quelle del presente contratto. Per quanto altro non previsto dal presente articolo e ove vi siano specificazioni, valgono le norme contrattuali applicabili per qualifica di appartenenza.

Formazione professionale.
Per la formazione professionale dell'apprendista si fa riferimento all'art. 16, legge n. 196/97.

Titolo IV - Parte Operai
Art. 61 - Maternità.

In caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri […]
È vietato adibire al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri di cui all'art. 5, DPR 25.11.76 n. 1026, le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell'art. 5, lett. c), legge 30.12.71 n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri.

Art. 63 - Ferie.
[…]
I giorni di ferie eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione di fatto dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolate nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione della relativa indennità sostitutiva.

Art. 64 - Regolamento del lavoro a domicilio.
1. Definizione del lavoro a domicilio.

È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con l'esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento, ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da eseguire, e il suo lavoro consiste nell'esecuzione parziale, nel completamento o nell'intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attività dell'imprenditore committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegue, nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l'uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.

2. Non ammissibilità del ricorso al lavoro a domicilio.
Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o l'incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
[…]
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di mediatori o intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto e nell'interesse del quale hanno svolto la loro attività.

3. Libretto personale di controllo.
Il lavoratore a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 1.1.35 n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente, l'operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.

5. Retribuzione.
[…]
(e) La compilazione e l'approvazione delle tariffe e il loro aggiornamento in esecuzione degli accordi di cui sopra s'intendono devolute alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera ivi compresi i rappresentanti dei lavoratori a domicilio interessati - tenendo presenti i particolari caratteri e le varie produzioni - e il trattamento economico riservato ai dipendenti operai cottimisti che svolgono analoghe mansioni all'interno dell'azienda o delle aziende interessate.
Queste saranno definite entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente contratto.
A tal fine: - nelle zone ove è presente il lavoro a domicilio, una delle parti potrà chiedere la costituzione di apposite Commissioni paritetiche, che si riuniranno periodicamente, a seconda della necessità, per la determinazione delle tariffe di cottimo pieno e per il loro aggiornamento.
Le Associazioni territoriali degli imprenditori e le OOSS territoriali dei lavoratori determineranno i criteri di formazione e di funzionamento di tali Commissioni.
Le tariffe di cottimo pieno potranno essere definite o a livello provinciale o a livello di zone omogenee, preventivamente definite tra le parti.
Le Commissioni di cui sopra potranno convocare le parti idonee a fornire tutti gli elementi al fine di facilitare la determinazione delle tariffe di cottimo pieno.
Qualora si presentassero difficoltà non altrimenti superabili per la costituzione delle Commissioni o per la determinazione delle tariffe, una delle parti, dopo aver avvertito l'altra, potrà richiedere alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto di intervenire al fine di tentare di rimuovere le cause che non hanno consentito l'attuazione di quanto sopra previsto.

Titolo V - Parte Impiegati - Intermedi - Quadri
Art. 68 - Ferie.

[…]
I giorni di ferie eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione di fatto dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolate nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione della relativa indennità sostitutiva.

Art. 72 - Maternità.
In caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri […]
È vietato adibire al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri di cui all'art. 5, DPR 25.11.76 n. 1026, le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell'art. 5, lett. c), legge 30.12.71 n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri.

Titolo VII - Ente Bilaterale
Art. 78 - Ente bilaterale.

Entro 90 giorni dalla firma del presente contratto le parti contraenti procederanno alla costituzione dell'Ente Bilaterale Manufatturiero della Sub-Fornitura (Ebam-Subforn), a livello nazionale, finalizzato all'attività bilaterale di tutti i settori manifatturieri delle lavorazioni in conto terzi. I compiti dell'Ente sono i seguenti:
(1) contrattazione e vertenzialità;
(2) arbitrato;
(3) formazione professionale;
(4) salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
(5) tutti i compiti che le parti contraenti gli assegneranno con successivi accordi nell'ambito del concetto di bilateralità.
L'Ente comprenderà vari Fondi. In via prioritaria si indicano i seguenti Fondi:
(1) Fondo per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro;
(2) Fondo per la formazione professionale;
(3) Fondo qualità innovazione e trasferimento tecnologico;
(4) Fondo integrativo del credito;
(5) tutti gli altri Fondi che si riterrà opportuno promuovere.
Ai fini dell'esplicazione dell'attività di tale Ente e dei vari Fondi, finalizzati all'erogazione di prestazioni e servizi ai lavoratori e alle Imprese, si concorda che datori di lavoro e lavoratori verseranno all'Ente periodicamente una quota percentuale sulle retribuzioni lorde erogate a ciascun dipendente. Tale quota sarà contrattata annualmente. Per il 1° biennio la quota è pari all'1% sulle retribuzioni globali lorde di fatto, divisa in ragione della metà fra datori di lavoro e lavoratori dipendenti.
Le modalità di versamento saranno stabilite dall'Ente.

Titolo VIII - Allegati
Allegato 1 - Osservatori

Al fine dell'effettiva operatività dell'Osservatorio al quale le Associazioni e Organizzazioni firmatarie del presente CCNL forniranno il necessario supporto tecnico, le parti nomineranno, entro 6 mesi dalla data della stipula del presente contratto, un gruppo di lavoro composto da 8 rappresentanti, di cui 4 nominati dalle Associazioni datoriali, 4 nominati dalle OOSS, che formulerà le proposte operative di funzionamento entro 6 mesi.
Tale gruppo di lavoro avrà inoltre il compito di individuare le modalità di reperimento dei dati, la loro organizzazione e diffusione fra le parti nelle loro articolazioni, effettuando gli eventuali approfondimenti specifici anche con il ricorso a fonti esterne e a supporti esterni specializzati, nonché di mettere in atto iniziative congiunte e di ricercare le necessarie coperture economiche per lo svolgimento dei progetti che lo richiedessero.
L'Osservatorio è sede di raccolta di informazioni di reciproco scambio e confronto sulle stesse in ordine ai seguenti argomenti, con riferimento a tutte le imprese associate:
- le iniziative a sostegno delle imprese façoniste;
[…]
- le prospettive relative agli investimenti e allo sviluppo tecnologico;
- l'andamento dell'occupazione e della sua struttura, con particolare riferimento alle tipologie di rapporto, ivi compreso il lavoro interinale e i contratti a tempo determinato, agli effetti derivanti dai processi di ristrutturazione e di innovazione e all'occupazione dei lavoratori immigrati;
[…]
- le tematiche della sicurezza del lavoro;
[…]
- le problematiche riguardanti le "barriere architettoniche" nei luoghi di lavoro, per favorirne il superamento, per analizzare le connesse esigenze impiantistiche e le difficoltà tecnico-organizzative, anche attivando idonee iniziative per accedere a fonti di finanziamento;
- l'andamento a consuntivo della contrattazione aziendale e delle relazioni industriali;
- l'andamento delle committenze e l'evoluzione delle loro forme, della delocalizzazione all'estero delle aziende contoterziste e della ulteriore terziarizzazione, con riferimento alle conseguenze e implicazioni riguardanti la "concorrenza sleale" facilitata surrettiziamente dalla legislazione premiale in favore delle aziende contoterziste che investono all'estero, le conseguenti sfavorevoli condizioni economiche imposte dalle aziende committenti, l'occupazione, le condizioni di lavoro e le ricadute negative in termini di costo sociale conseguenti alla chiusura delle aziende contoterziste operanti in Italia.
Nell'ambito dell'Osservatorio potranno essere istituite:
- la Commissione paritetica nazionale pari opportunità:
composta da 4 membri, di cui 2 designati dalle Associazioni datoriali e 2 designati dalle OOSS, alla quale è affidato il compito di studio e di ricerca finalizzato alla promozione di azioni positive; ad individuare eventuali ostacoli che non consentano un'effettiva parità uomo-donna nel lavoro; a verificare ipotesi di schemi per la promozione di iniziative di azioni positive, nonché ad esaminare problematiche relative al rispetto della dignità della persona in base alle disposizioni legislative in materia, al fine di una opportuna sensibilizzazione negli ambienti di lavoro anche relativamente alle "molestie sessuali" e al mobbing e bossing; studiare interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità verificando le forme possibili di salvaguardia della professionalità;

- la Commissione paritetica nazionale per l'inquadramento alla quale sono affidati:
- lo studio e l'eventuale identificazione di nuove figure professionali, anche nell'ambito di un nuovo sistema di classificazione professionale;
- la fattibilità giuridica dello svolgimento del periodo di prova in un livello inferiore a quello corrispondente alla specifica professionalità dichiarata, e non altrimenti documentata dal lavoratore, erogando la conseguente differenza economica solo in caso di superamento del periodo di prova.
La Commissione è composta da 4 membri, di cui 2 membri in rappresentanza delle Associazioni datoriali e 2 membri in rappresentanza delle OOSS.
Le parti potranno farsi assistere da esperti, che esprimeranno unicamente pareri tecnici consultivi.
La Commissione si insedierà, su richiesta di una delle parti, nel corso del _________________, con l'obiettivo di completare i lavori entro la durata del presente CCNL.
La Commissione potrà formulare indirizzi generali su cui operare per definire ipotesi di individuazione di aree professionali, con relativi nuovi parametri, articolate su più livelli.
Ricorrendone le condizioni, prima della scadenza del contratto, la Commissione fornirà alle parti stipulanti, con decisione comune, una proposta complessiva in materia.
La definizione degli strumenti atti a garantire l'agibilità dell'Osservatorio sarà oggetto di separato accordo.

A livello regionale, di norma 1 volta l'anno, si effettueranno incontri fra le rispettive strutture per un esame congiunto delle materie d'interesse specifico di tale livello territoriale.
In tale sede, pertanto, verranno fornite le aggregazioni regionali dei dati di cui al precedente punto che consentiranno alle parti di confrontarsi sugli interventi da sviluppare con la Regione in materia di:
- programmi di formazione e riqualificazione professionale;
- andamento dell'occupazione femminile, con le relative possibili azioni positive, in linea con le Raccomandazioni UE;
- predisposizione di progetti di ricerca applicata nel settore in raccordo con l'Ente Regione;
- piani di sviluppo regionale e raccordi all'indicazione della programmazione nazionale settoriale, con iniziative di supporto finalizzate a:
- ricerca nel settore;
- risparmio energetico.

A livello provinciale, di norma 1 volta l'anno, si effettueranno incontri periodici fra le rispettive strutture per un esame congiunto delle materie di specifico interesse di tale livello territoriale, concordemente individuate fra quelle indicate nel precedente punto 2), sulla base delle aggregazioni provinciali degli stessi dati.
In particolare saranno esaminate le situazioni di crisi, ristrutturazioni aziendali, processi di innovazione tecnologica che diano luogo a riduzioni di organico, per la ricerca, nell'ambito delle rispettive competenze, di possibili soluzioni.

A livello aziendale, di norma 1 volta l'anno, saranno fornite dalle aziende che abbiano significative incidenze nel settore, in appositi incontri richiesti delle RSA, o RSU, e con l'eventuale assistenza delle relative OOSS firmatarie del presente contratto, informazioni riguardanti gli andamenti e le prospettive produttive, le diversificazioni di processo programmate, gli indicatori industriali (ad es. il grado di utilizzo degli impianti), l'andamento delle committenze e le loro implicazioni sull'occupazione, i programmi d'investimento e le loro implicazioni sull'occupazione, sulle modifiche dell'organizzazione del lavoro e delle tecnologie che comportino rilevanti riflessi sull'occupazione e sull'andamento complessivo degli orari di lavoro.
In presenza di significativi processi di ristrutturazione e/o innovazioni tecnologiche, o crisi di commesse che comportino riduzione, spostamenti, chiusure di reparti e/o unità produttive, le parti valuteranno, nel rispetto delle compatibilità economiche, prima della loro realizzazione, le opportunità offerte dal CCNL e dalla legislazione vigente per la ricerca di soluzioni alternative che contengano o eliminino le conseguenze sui dipendenti.
Comunque, su richiesta delle RSA, o delle RSU, con l'eventuale assistenza delle rispettive Organizzazioni territoriali delle OOSS firmatarie del presente contratto, le parti potranno scambiarsi le informazioni ritenute congiuntamente utili in caso di:
- processi di ristrutturazione, riconversione, innovazioni tecnologiche, crisi di commesse che comportino riduzione, spostamenti, chiusure di reparti, unità produttive o d'azienda;
[…]

Allegato 2 - Formazione
Le parti ritengono congiuntamente che:
- la formazione debba rivestire un ruolo strategico nella valorizzazione professionale delle risorse umane, tenuto anche conto delle sempre più rapide evoluzioni tecnologiche, nonché della specificità del processo produttivo delle aziende contoterziste;
- la ricerca di un sempre più alto livello di qualità richiesto dal mercato anche a causa della concorrenza della aziende estere e di quelle italiane delocalizzate all'estero sia fra gli elementi fondamentali per dare competitività duratura all'intero sistema delle aziende contoterziste.
Per il raggiungimento di tali obiettivi è indispensabile che la formazione, al di là delle conoscenze di tipo scolastico o derivanti dalle esperienze lavorative:
- consenta di acquisire professionalità specifiche, adeguate alle innovazioni tecnologiche, organizzative di processo e di prodotto;
- sia sufficiente e adeguata in materia di salute e di sicurezza sui posti di lavoro;
- consenta una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori;
- faciliti il reinserimento dei lavoratori dopo lunghi periodi di assenza.
Pertanto, le parti nazionali si adopereranno per promuovere la nascita di un quadro legislativo che concretizzi un sistema integrato di formazione, che coinvolga gli Organismi bilaterali di cui all'Accordo interconfederale 31.3.95.
Le parti territoriali, verificati i bisogni formativi del settore, valuteranno l'opportunità di incentivare sperimentazioni di corsi di formazione specifici, anche attraverso il coinvolgimento degli Organismi bilaterali di cui all'Accordo interconfederale 31.3.95 attraverso l'utilizzo:
- di nuove forme di articolazione e distribuzione di tutti gli istituti contrattuali relativi all'orario di lavoro;
- delle risorse previste dai Fondi comunitari e dall'attuale legislazione.
Dell'attuazione di tali corsi, che terranno conto delle professionalità esistenti, verranno informate le RSA, o le RSU, delle OOSS stipulanti il presente contratto.

Allegato 4 - Enti Bilaterali
Nel quadro di relazioni sindacali coerenti sia con gli obiettivi di sviluppo e qualificazione produttiva e occupazionale delle imprese sub-fornitrici, sia con la struttura contrattuale definita nel presente accordo, le parti convengono di dover costituire un sistema di Enti bilaterali paritetici articolato su 2 livelli, nazionale (obbligatorio) e regionale (facoltativo).
Tale sistema di Enti bilaterali, essendo parte integrante della struttura contrattuale prevista dal presente accordo, è obbligatorio per le parti contraenti.
Esso è finalizzato all'erogazione di prestazioni e di servizi per le imprese e i lavoratori di comune utilità per entrambe le parti, in un quadro di trasparenza di metodi e intenti, ed è inteso a valorizzare le opportunità derivanti dall'autonomia e originalità del modello di relazioni sindacali del comparto sub fornitura.
All'interno dell'Ente bilaterale si collocano i vari Fondi, promossi dalla presente contrattazione di categoria, che rappresentano gli strumenti economico-finanziari per l'adempimento di obblighi contrattualmente previsti, che non possono essere adempiuti se non attraverso i Fondi stessi.
Pertanto, all'Ente bilaterale devono associarsi i Fondi indicati dalle parti firmatarie il presente accordo la cui utilizzazione è contrattualmente obbligatoria.
I Fondi derivano la loro specifica funzione da accordi sindacali, di categoria, che stabiliscono degli obblighi che per le loro caratteristiche e/o finalità ne richiedono necessariamente l'istituzione ai fini della raccolta delle relative risorse economiche e dell'erogazione delle corrispondenti prestazioni; pertanto, i Fondi non sono, in nessun caso, sede di trattativa o di confronto tra le parti.
A tal fine, le parti s'impegnano a costituire il Fondo bilaterale per la salvaguardia del patrimonio di professionalità di lavoro dipendente e imprenditoriale e il Fondo per la rappresentanza sindacale, ai sensi e secondo le modalità e le forme di gestione rispettivamente per essi indicati da apposito accordo da sottoscrivere.
Possono convenzionarsi con l'Ente bilaterale, al fine di ottimizzare le risorse umane e strumentali per realizzare il massimo di efficienza e di economia, quei Fondi ai quali gli imprenditori potranno aderire volontariamente, esterni all'Ente bilaterale, per i quali esiste una possibilità di opzione circa la loro utilizzazione. Questi Fondi sono infatti costituiti al fine di mutualizzare gli oneri derivanti da obblighi contrattuali che possono essere adempiuti sia attraverso il Fondo che tramite l'erogazione diretta ai singoli lavoratori da parte dell'imprenditore.
Ogni Fondo ha propria individualità, autonomia giuridica e gestionale. La composizione degli Organismi e le modalità di funzionamento sono decise dalle parti sindacali che hanno stipulato l'accordo stesso e hanno istituito il Fondo.
Le parti contraenti l'accordo istitutivo dell'ente o del Fondo, nell'ambito delle proprie competenze, possono delegare al Fondo stesso ovvero all'ente attività propedeutiche alle prestazioni, qualora ciò sia espressamente previsto da accordi o contratti.
Gli Enti bilaterali, su mandato delle parti contraenti l'accordo istitutivo dell'ente stesso, possono attivare Commissioni per l'esame di specifici argomenti (quale ad esempio l'ambiente) e predisporre i dati acquisiti tramite l'attività dei singoli Fondi, anche in rapporto con le fonti esterne.
L'Ente bilaterale sarà costituito a livello nazionale e regionale dalle parti firmatarie il presente accordo.
Il sistema di Enti bilaterali sarà realizzato in maniera piena e generalizzata a livello regionale.
L'Ente bilaterale nazionale vedrà al suo interno solo quei Fondi relativi a prestazioni che richiedano o rendano opportuno tale livello.
Inoltre l'Ente bilaterale potrà certificare l'avvenuto versamento ad ogni singolo Fondo. Potranno essere realizzati terminali operativi dell'Ente bilaterale a livello territoriale, laddove le esigenze di funzionalità lo rendano necessario.

Allegato 6 Accordo applicativo del Decreto legislativo n. 626/94.
Parte I - Organismi Paritetici
1. Organismi paritetici territoriali.

1.1. A livello territoriale sono costituiti, entro 6 mesi dalla firma del presente accordo, ai sensi dell'art. 20, D.lgs. n. 626/94, specifici Organismi paritetici tra le Associazioni dei datori di lavoro e le OOSS firmatarie del presente accordo, con le modalità che saranno stabilite.

Parte II - Rappresentante per la sicurezza
2. Rappresentante territoriale per la sicurezza (RTS) (imprese fino a 15 dipendenti).
2.1.
Vengono istituiti, per le imprese fino a 15 dipendenti, i RTS, formalizzati dalle OOSS stipulanti il presente accordo, secondo le modalità che saranno stabilite entro 6 mesi dalla firma del contratto.
Nell'ambito territoriale, i RTS potranno essere designati o eletti dai lavoratori dipendenti delle imprese interessate.
In coerenza con le disposizioni legislative vigenti, gli apprendisti e i lavoratori assunti con CFL non concorrono alla determinazione del limite dei 15 dipendenti.

3. Rappresentante aziendale per la sicurezza (RAS) (imprese fino a 15 dipendenti).
3.1. Le parti firmatarie del presente accordo, nel ribadire che il sistema di rappresentanza territoriale è il più adeguato alla realtà delle piccole imprese e che in tal senso sono impegnate affinché tale modello si affermi in maniera generalizzata, concordano che nelle imprese fino a 15 dipendenti potrà essere individuato un RAS.

3.2. Le modalità di elezione o designazione, nonché le condizioni necessarie per l'esercizio della funzione, nel rispetto dei principi e nell'ambito delle sedi bilaterali previste dal presente accordo, verranno definite dalle Organizzazioni nazionali di categoria delle parti firmatarie.

4. Rappresentante aziendale per la sicurezza (imprese con più di 5 dipendenti).
4.1. Nelle imprese con più di 15 dipendenti il RAS è eletto dai lavoratori nell'ambito delle RSA.
In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori al loro interno.

4.2. L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto.
Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Prima delle elezioni, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale delle elezioni.
Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro, nominativo eletto.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti al libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova, con contratto a tempo indeterminato, che prestano la propria attività nell'azienda o unità produttiva.
La durata dell'incarico è di 3 anni.

4.3. Le modalità non previste ai punti precedenti verranno concordate a livello regionale su iniziativa delle OOSS, in assenza di rappresentanze sindacali elettive in azienda, costituite in base ad intese a qualunque livello stipulate tra le parti firmatarie il presente accordo.
Qualora le parti firmatarie il presente accordo dovessero stipulare un'intesa relativa alle RSA per le imprese che occupano più di 15 dipendenti, il presente accordo verrà armonizzato alla nuova normativa.

4.4. Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19, D.lgs. n. 626/94, al RAS vengono riconosciuti permessi retribuiti pari a 20 ore annue. L'utilizzo di tali permessi deve essere comunicato al datore di lavoro con almeno 48 ore di preavviso, fatti salvi i casi di forza maggiore, tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico-produttivo- organizzative dell'impresa. Non vengono imputate a tale monte-ore le ore autorizzate per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19, D.lgs. n. 626/94, lett. b), c), d), g), i), l).
Il monte-ore di cui sopra assorbe fino a concorrenza quanto riconosciuto allo stesso titolo dai contratti o accordi collettivi di lavoro, in ogni sede stipulati.

4.5. In applicazione dell'art. 19, comma 1, lett. e) e f), D.lgs. n. 626/94, al RAS verranno fornite, anche su sua richiesta le informazioni e la documentazione aziendale ivi prevista per il più proficuo espletamento dell'incarico.
Il RAS può consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2, custodito presso l'azienda ai sensi dell'art. 4, comma 3. Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga comunque a conoscenza, il RAS è tenuto a fame un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto industriale.
Laddove il D.lgs. n. 626/94 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del RAS, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività. Il datore di lavoro, pertanto, consulta il RAS su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso. Il RAS, in occasione della consultazione, avendone il tempo necessario, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal RAS.
Il RAS, a conferma dell'avvenuta consultazione, appone la propria firma sul verbale della stessa.

4.6. In applicazione all'art. 11, D.lgs. n. 626/94, le riunioni periodiche previste dal comma 1 sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.
Il RAS può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda. Della riunione viene redatto verbale.

Parte III - Formazione
7. Formazione per i Rappresentanti territoriali per la sicurezza (imprese fino a 15 dipendenti).
7.1. Per i RTS, gli Organismi paritetici regionali specificano i programmi di formazione di cui agli artt. 18 comma 7, e 22 commi 4 e 7, D.lgs. n. 626/94.
Tale formazione è finanziata da una quota, definita a livello regionale, secondo i piani formativi decisi dalle parti regionali.
La quota suddetta rientra, con contabilità separata, tra le risorse che alimentano il Fondo per la formazione, costituito in seno all'Ente bilaterale regionale.
Le Regioni con un limitato fabbisogno formativo riguardante la rappresentanza alla sicurezza possono aderire a programmi interregionali.

7.2. Formazione dei Rappresentanti aziendali per la sicurezza (imprese con più di 15 dipendenti).
Il RAS ha diritto alla formazione prevista all'art. 19, comma 1, lett. g), D.lgs. n. 626/94.
La formazione dei RAS, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività.
Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore; tale programma deve comprendere:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia d'igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio; metodologie minime di comunicazione.
Oltre a quanto sopra previsto, la contrattazione nazionale di categoria può individuare ulteriori contenuti specifici della formazione (anche in tema di metodologia didattica) con riferimento a specificità dei propri comparti.
Il datore di lavoro, ogniqualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede un'integrazione della formazione.