PROTOCOLLO D’INTESA
tra
Inail
Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro,
con sede legale in Roma, via IV Novembre, 144
nella persona del Presidente Franco Bettoni
e
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
con sede legale in Roma, Piazzale di Porta Pia, 1
nella persona del Viceministro Edoardo Rixi
e
ASSOPORTI Associazione dei Porti Italiani,
con sede legale in Roma, piazza Albania, 10
nella persona del Presidente Rodolfo Giampieri
di seguito dette anche “Parti”
PREMESSO CHE
- l’Inail è un ente pubblico non economico la cui attività amministrativa è svolta secondo i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario, ai sensi dell’art. 1, co. 1, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
- il d.lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell’Inail contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche ad interventi prevenzionali;
- il d.lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha collocato l’Inail nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, in particolare nei confronti delle medie, piccole e micro imprese;
- l’Inail persegue le finalità prevenzionali privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema prevenzionale nazionale, le Istituzioni pubbliche e con i principali Organismi rappresentativi del mondo del lavoro;
- il d.l. 78/2010, convertito nella legge 122 del 30 luglio 2010, al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed il coordinamento stabile delle attività previste dall’art. 9 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., ha conferito all’Inail le funzioni di unico Ente pubblico nazionale del sistema istituzionale avente compiti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- all’Inail è attribuito, altresì, ai sensi del citato art. 9 del d.lgs.81/2008 e s.m.i., il compito di svolgere e promuovere programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, anche attraverso attività di informazione, formazione, assistenza e consulenza nonché di studio e ricerca scientifica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- per la realizzazione delle attività di sviluppo delle funzioni di ricerca e prevenzione, l’Istituto adotta iniziative in coerenza con gli indirizzi espressi dagli Organi dell’Istituto, declinati negli obiettivi di programmazione strategica e gestionale;
- per il miglior perseguimento delle finalità istituzionali, l’Inail esercita le proprie competenze in materia di ricerca e prevenzione anche attraverso la stipula di convenzioni e accordi di collaborazione con partner di comprovata competenza e qualificazione;
- l’Inail agisce, altresì, tenuto conto degli obiettivi trasversali come declinati nella Strategia europea in salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027 ed in particolare per quanto relativo alla capacità di anticipare e gestire la trasformazione del mondo del lavoro determinato dalle transizioni verde, digitale e demografica;
Assoporti è l’associazione rappresentativa delle Autorità di sistema portuale (AdSP), che amministrano i principali porti italiani e offre ogni utile consultazione e contributo sulle tematiche portuali, valorizzando, peraltro, il ruolo e l’importanza degli scali portuali nazionali rappresentati in seno all’economia italiana e comunitaria;
- l’art. 24, comma 2-bis, della legge 84/94 stabilisce che spettano alle Autorità di sistema portuale i poteri di vigilanza e controllo in ordine all’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro ed i connessi poteri di polizia amministrativa;
- ai sensi degli articoli 6, comma 7 e 12, comma 1 della legge 84/94 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita nei confronti delle Autorità di Sistema portuale poteri di indirizzo e vigilanza.
- è istituito presso il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti un tavolo di lavoro per la sicurezza del lavoro portuale con la partecipazione delle parti sociali e del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministero dell’Economia e delle finanze;
CONSIDERATO CHE
- l’Inail, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Assoporti, nel rispetto dei reciproci ruoli istituzionali e statutari, hanno manifestato la volontà di avviare una collaborazione strutturata in merito allo sviluppo di iniziative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche con la collaborazione e il coordinamento per iniziative condivise nel tavolo di lavoro sopramenzionato del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- sono obiettivi comuni delle Parti lo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro e la realizzazione di attività congiunte volte alla prevenzione degli eventi infortunistici e tecnopatici connessi alle operazioni e servizi portuali;
- le Parti, per un’efficace azione di prevenzione e per il raggiungimento degli obiettivi generali sopra indicati, reputano utile e opportuno favorire il coinvolgimento delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle Associazioni di categoria delle imprese portuali nello sviluppo delle attività congiunte, in un’ottica di partecipazione e condivisione;
- le sinergie tra Inail, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Assoporti, in stretto raccordo con le Organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori del settore e le Associazioni di categoria delle imprese portuali stipulanti il CCNL Lavoratori dei Porti e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, intendono costituire una modalità funzionale a fornire risposte integrate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nel rispetto delle norme vigenti.
CONVENGONO
Articolo 1
Premessa
La premessa costituisce parte integrante del presente Protocollo d’intesa.
Articolo 2
Finalità
Le Parti intendono sviluppare la più ampia collaborazione, in attuazione degli obiettivi generali sopra indicati, per lo sviluppo delle attività congiunte, con particolare riferimento agli ambiti di cui al successivo articolo 3.
Articolo 3
Ambiti di collaborazione
Con il presente Protocollo d’intesa sono definiti gli ambiti e le modalità di realizzazione delle attività finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e alla diffusione della cultura della sicurezza che le Parti intendono realizzare congiuntamente, quali, in particolare, quelle di seguito elencate:
- implementazione di strumenti e metodologie semplificati per una rilevazione degli incidenti sul lavoro in ambito specificamente portuale, con una evidenza di quelli connessi alle operazioni e servizi portuali;
- azioni di formazione/informazione e sensibilizzazione volti a favorire interventi di prevenzione nelle imprese;
- iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
La realizzazione delle iniziative di cui ai punti sopra indicati potrà avvenire individuando la modalità ritenuta più adeguata rispetto sia alle finalità di ciascuna iniziativa, sia alle condizioni di fattibilità che caratterizzano di volta in volta il contesto.
Nella realizzazione delle attività programmate, le Parti convengono circa l’opportunità del coinvolgimento, laddove necessario, dei competenti soggetti istituzionali, delle Organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori del settore e delle Associazioni di categoria delle imprese portuali stipulanti il CCNL Lavoratori dei Porti, che insieme a Inail fanno parte del sistema di promozione della salute e sicurezza.
Articolo 4
Comitato di coordinamento
Le Parti costituiscono un Comitato di coordinamento, cui vengono affidati i compiti di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e monitoraggio delle attività oggetto della collaborazione, di cui all’articolo 3 del presente Protocollo.
Articolo 5
Obblighi delle parti
Per la realizzazione degli obiettivi previsti all’articolo 3, le Parti, sempre con il coinvolgimento, laddove necessario, delle OO.SS. e delle Associazioni di categoria delle imprese portuali stipulanti il CCNL Lavoratori dei Porti, anche attraverso lo strumento della bilateralità, si impegnano a individuare iniziative e ad identificare azioni in grado di incidere sui livelli di sicurezza dell’ambiente di lavoro portuale.
Tali ambiti di collaborazione saranno regolati attraverso la stipula di specifici Accordi attuativi realizzati a livello territoriale, secondo quanto indicato al successivo articolo 6.
I risultati delle iniziative realizzate nell’ambito dei predetti Accordi attuativi saranno considerati anche in ottica di replicabilità delle iniziative sviluppate e di ricaduta in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente, nella filiera di interesse.
Articolo 6
Accordi attuativi
Ciascun Accordo attuativo stipulato a livello territoriale di cui all’articolo 5 dovrà indicare:
- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
- la composizione del Comitato territoriale, composto dal Segretario Generale e dal dirigente responsabile della sicurezza dell’AdSP e da analoghi rappresentanti dell’Inail, che si interfaccerà e condividerà i risultati raggiunti con il Comitato di coordinamento;
- gli impegni in termini di risorse umane e strumentali, necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell’Accordo attuativo, in regime di pariteticità, nonché i tempi e le modalità di attuazione;
- gli aspetti riguardanti la proprietà intellettuale dei prodotti realizzati, nonché il diritto alla riproduzione ed alla diffusione dei prodotti stessi;
- la durata dell’Accordo attuativo, che non può eccedere la durata del presente Protocollo d’intesa.
Articolo 7
Durata
Il presente Protocollo d’intesa non è a titolo oneroso per le Parti contraenti, entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione ed ha durata triennale.
Articolo 8
Trattamento dei dati
Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo d’intesa nell’ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali anche di terzi unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente Protocollo d’intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal d.lgs. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come novellato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018 n.101.
Articolo 9
Proprietà intellettuale
Con il presente Protocollo d’intesa - pur riconoscendo la proprietà intellettuale delle opere e dei prodotti che sono stati elaborati da ciascuna delle parti, precedentemente alla sottoscrizione della presente collaborazione - le Parti concordano, sin d’ora, che nulla è dovuto laddove tali opere dovessero costituire la base degli studi, delle soluzioni e dei prodotti realizzati nell’ambito del presente Protocollo d’intesa.
L’Inail ed ASSOPORTI, in considerazione della valenza scientifica dei prodotti elaborati nell’ambito della collaborazione di cui al presente Protocollo d’intesa e dell’interesse pubblico che i prodotti stessi rivestono, acquisiscono ogni diritto, riconosciuto dalla normativa vigente, inerente alle nuove opere realizzate e sviluppate nell’ambito del protocollo, coordinandone la realizzazione e mettendo in campo, attraverso le proprie professionalità, le peculiari competenze specialistiche.
La divulgazione dei prodotti sviluppati potrà essere realizzata senza scopo di lucro, neanche indiretto, dalle Parti, per finalità di studio, di ricerca e di promozione della conoscenza del patrimonio culturale e scientifico anche attraverso la pubblicazione in internet, previo rilascio della liberatoria degli autori coinvolti nell’elaborazione.
Nell’ambito dello sviluppo di attività di ricerca, ciascuna Parte è e rimane esclusiva titolare di tutte le informazioni, compresi i brevetti, il diritto d’autore, il know-how e ogni altro diritto di proprietà industriale, di cui era già titolare o detentore prima dell’avvio del rapporto di collaborazione instaurato con il presente Protocollo (“Background”). Le Parti avranno la facoltà di consentire l'accesso al proprio Background, a titolo gratuito e in via non esclusiva, nella misura necessaria al raggiungimento dei risultati di ciascuna convenzione attuativa e, comunque, non oltre la loro durata. Le Parti convengono espressamente che nulla di quanto previsto nel presente Protocollo può implicare in modo diretto o indiretto la cessione di alcun diritto sul proprio Background.
Ciascuna Parte è esclusiva titolare di tutte le informazioni, compresi i brevetti, il diritto d’autore, il know-how e ogni altro diritto di proprietà industriale, generati autonomamente dal proprio personale utilizzando le proprie strutture (“Risultati Individuali”). Ciascuna parte sarà libera di gestire i propri Risultati Individuali autonomamente, depositando a proprio nome e spese domande di brevetto o richieste di altre privative industriali, nonché di sfruttare e valorizzare i propri Risultati Individuali, anche mediante la concessione di licenze a terzi, a propria discrezione e senza limitazione alcuna.
Fermo restando il diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori delle invenzioni conseguite, tutti i risultati generati congiuntamente dal personale delle parti, e derivanti dall’esecuzione dei progetti comuni di ricerca oggetto del presente Accordo e nonché tutte le informazioni ad essi relativi, compresi i brevetti, il diritto d’autore, il know-how e ogni altro diritto di proprietà industriale (“Risultati Congiunti”), resteranno di proprietà comune delle parti in pari quota, salva diversa ripartizione della titolarità dei Risultati Congiunti stabilita con apposito accordo scritto (“Accordo di Gestione Congiunta”), sulla base dell'importanza del contributo inventivo da ciascuna parte apportato al conseguimento del risultato e delle partecipazioni finanziarie e strumentali delle Parti. Le Parti valuteranno di comune accordo l’opportunità di proteggere i Risultati Congiunti, anche tramite il deposito di una domanda di brevetto. Le modalità di gestione della domanda e del relativo brevetto e di sfruttamento e valorizzazione dei Risultati Congiunti verranno stabilite di volta in volta, in relazione a ciascun risultato inventivo, nell’Accordo di Gestione Congiunta. Fermo restando l’obbligo di riservatezza di cui all’art. 13, le parti potranno liberamente utilizzare i Risultati Congiunti per la propria attività di ricerca.
Articolo 10
Copertura assicurativa
Le parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente Protocollo d’intesa.
Art. 11
Sicurezza sul lavoro
In relazione a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., le parti concordano che, quando il personale di una delle due parti si reca presso la sede dell'altra per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al suddetto d.lgs. n. 81/2008 da lui realizzata, assicura al sopra citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.
I lavoratori dipendenti o equiparati di entrambe le Parti devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e regolamenti della sede presso la quale svolgono le attività oggetto del presente Protocollo.
Articolo 12
Recesso unilaterale
Le Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d’intesa previa comunicazione scritta, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata o con lettera A.R.
Articolo 13
Tutela della riservatezza
Le Parti si impegnano, reciprocamente, a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Protocollo (“Informazioni Confidenziali”), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente atto.
La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell’apposita dicitura “riservato”, “confidenziale” o con simile legenda. le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla parte che le ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L’assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell’informazione come “riservata”, se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.
Resta inteso tra le Parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata “confidenziale” secondo le previsioni del presente atto può cessare di essere tale dal momento in cui l’informazione:
i. diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che l’ha ricevuta nell’ambito del presente atto;
ii. viene acquisita dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e la Parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze parti;
iii. viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, sempreché la Parte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato detta informazione.
Le Parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle informazioni confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
La Parte che riceve le informazioni confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie informazioni confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore comunque ad un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
Articolo 14
Controversie
Le Parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attuazione del presente Protocollo d’intesa. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo il foro competente è quello di Roma.
Articolo 15
Registrazione
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, in base all’articolo 4 della parte II della Tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche e integrazioni a cura e spese della Parte richiedente.
Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.
Roma, lì 12 aprile 2023
Per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
Per Assoporti |
Per l’Inail |