Camera dei Deputati
Delibera 12 aprile 2023
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati.
G.U. 21 aprile 2023, n. 94

Art. 1
Istituzione della Commissione

1. È istituita, ai sensi dell'art. 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, di seguito denominata «Commissione».
 

Art. 2
Composizione e costituzione della Commissione

1. La Commissione è composta da venti deputati, scelti dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare e garantendo, per quanto possibile, l'equilibrio tra i sessi. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.
2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o di cessazione dalla carica ovvero qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.
3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
4. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.
5. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
6. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 5, quarto periodo.
7. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione; i componenti possono essere confermati.
8. La Commissione riferisce alla Camera dei deputati annualmente, con singole relazioni o con relazioni generali, nonché ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e, comunque, al termine dei propri lavori.
 

Art. 3
Compiti della Commissione

1. La Commissione ha i seguenti compiti:
a) approfondire la conoscenza della dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al numero di incidenti mortali, di malattie e di invalidità, verificando e quantificando l'esistenza di eventuali differenze tra le vittime con specifico riguardo:
1) al genere di appartenenza;
2) al territorio di ubicazione del luogo di lavoro;
3) all'età;
4) al settore lavorativo;
5) al tipo contrattuale;
6) al tipo di impresa o di società presso la quale è svolta l'attività lavorativa;
b) individuare le principali cause degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo all'incidenza delle pratiche dell'interposizione illecita, della somministrazione irregolare di manodopera, dello sfruttamento e del lavoro sommerso e irregolare, nonché del controllo di imprese da parte di organizzazioni criminali;
c) accertare il livello di applicazione delle norme antinfortunistiche e l'efficacia della legislazione vigente per la prevenzione degli infortuni in ciascun settore produttivo, anche tenendo conto dell'eventuale incidenza del lavoro flessibile o precario sugli infortuni medesimi;
d) verificare l'idoneità dell'attività, la frequenza e l'efficacia dei controlli svolti dagli organi ispettivi a livello centrale e periferico;
e) quantificare l'incidenza complessiva del costo degli infortuni sul lavoro sulla finanza pubblica e sul Servizio sanitario nazionale;
f) valutare gli eventuali casi di presenza di minori nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo ai minori provenienti dall'estero, nonché le misure adottate per la loro protezione nei casi di esposizione a rischi di infortunio;
g) individuare eventuali misure, di carattere legislativo e amministrativo, atte ad accrescere l'efficacia della prevenzione e ad attenuare gli effetti degli infortuni;
h) valutare la congruità delle provvidenze e degli interventi di assistenza previsti dalla normativa vigente in favore dei lavoratori e dei loro familiari in caso di incidente mortale, malattia, invalidità e infortunio sul lavoro;
i) analizzare i casi di sfruttamento o di minor tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'intermediazione di manodopera.
 

Art. 4
Poteri e limiti della Commissione

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'art. 133 del codice di procedura penale.
2. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 372 del codice penale.
3. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio ne' il segreto professionale o quello bancario. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
 

Art. 5
Acquisizione di atti e documenti

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 sono coperti dal segreto. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.
 

Art. 6
Obbligo del segreto

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta, di cui all'art. 5, commi 2 e 3.
 

Art. 7
Organizzazione interna

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
4. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione, nel limite massimo di 35.000 euro per l'anno 2023 e di 75.000 euro per ciascuno degli anni successivi, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Roma, 12 aprile 2023

Il Presidente: Fontana