Categoria: 1998
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Tipologia: Accordo
Data firma: 28 luglio 1998
Parti: Federtessile e Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uiul
Settori: Tessili, Lavorazioni varie, Industria
Fonte: CNEL

Sommario:

 

Premessa
A) Apprendistato
Norma specifica per tessitori, addetti alle macchine circolari o rettilinee e tagliatori su segnato.
Dichiarazione a verbale n. 1.
Dichiarazione a verbale n. 2.

 

Dichiarazione a verbale n. 3.
Dichiarazione a verbale n. 4.
Formazione
Dichiarazione a verbale n. 5.
Tutore della formazione.
Norma collegata.


Verbale di accordo per la riforma dell'art. 5, sezione seconda, lettera A) - Apprendistato - del CCNL per i comparti tessili e dell'abbigliamento

Addì 28 luglio 1998 tra la Federtessile e le Associazioni federate:
• Associazione Cotoniera, Laniera e delle Fibre Affini;
• Associazione Industriali Abbigliamento e Maglieria;
• Associazione dell'industria Laniera Italiana;
• Associazione Nobilitazione Tessile;
• Associazione Serica Italiana;
• Federazione Italiana Industriali dei Tessili Vari e del Cappello;
• Associazione Italiana della Filatura Serica;
• Associazione Italiana dei Torcitori della seta e dei fili artificiali e sintetici;
e la Filta-Cisl, la Filtea-Cgil, la Uilta-Uil

Premesso che
- Le parti, visto l'art. 16 "Apprendistato" della legge 24 giugno 1997 n. 196 ed il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 8 aprile 1998 sui contenuti delle attività di formazione degli apprendisti hanno convenuto di riformare l'art. 5, Sezione seconda, lettera a) - Apprendistato - del CCNL 27 luglio 1995 per i comparti tessili e dell'abbigliamento.
- Le parti riconoscono grande importanza all'istituto dell'apprendistato come contratto di lavoro valido per dare un contributo all'occupazione attraverso una più estesa qualificazione professionale da perseguirsi in tutte le aree del territorio nazionale.
- Le parti, nel comune intento di aggiornare l'istituto dell'apprendistato alle disposizioni dell'art. 16 della legge 24 giugno 1997 n. 196, hanno convenuto di modificare il citato art. 5, Sezione seconda del CCNL 27 luglio 1995 -Apprendistato, addestramento ed assunzioni di giovani con diploma o attestato di qualifica e con contratto di formazione e lavoro - alla lettera A)- Apprendistato - con il seguente articolato che ha decorrenza dal l° settembre 1998.

A) Apprendistato
L'apprendistato è un contratto di lavoro a causa mista che può essere adottato per i lavoratori in età iniziale compresa tra i 16 anni ed i 24 anni, ovvero 26 anni nelle aree di cui agli Obiettivi 1 e 2 del Regolamento CEE del Consiglio del 20 luglio 1993 e successive modificazioni.
Sono fatte salve le disposizioni di legge che prevedono un'età minima inferiore ai 16 anni.
Nel caso di apprendisti portatori di handicap, i limiti massimi di età iniziale sono elevati rispettivamente a 26 anni, ovvero a 28 anni nelle aree di cui agli Obiettivi 1 e 2 del citato Regolamento CEE.
Sono fatte salve le limitazioni di età previste per i fanciulli e gli adolescenti dal D.P.R. 20 gennaio 1976, n. 432 per le lavorazioni faticose e insalubri ivi contemplate.
Il contratto di apprendistato può riguardare ciascuna delle seguenti categorie: operai, intermedi, impiegati ed è ammesso per i livelli dal 2° al 7° e per tutte le relative mansioni.
L'apprendista destinato a conseguire una qualifica operaia deve lavorare ad economia durante il periodo di apprendistato; nel caso in cui venga adibito a lavoro a cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica di operaio, ancorché non siano trascorsi i termini di durata massima dell'apprendistato, e gli devono essere applicate le tariffe di cottimo.
Può essere convenuto tra le parti, a termine dell'art. 4, Sezione Seconda, un periodo di prova di durata non superiore a quello del livello corrispondente alle mansioni che l'apprendista è destinato a svolgere.
In ogni caso il periodo di prova non potrà eccedere i limiti previsti dalle disposizioni legislative vigenti alla data di assunzione e, attualmente, quantificati in due mesi.
Il periodo di addestramento iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, ai fini del compimento del periodo prescritto, sempreché riguardi le stesse mansioni e non sia intercorso tra un periodo e l'altro un intervallo superiore a 18 mesi.
Se l'apprendista ha compiuto un periodo completo di apprendistato in altri reparti complementari alla lavorazione alla quale viene assegnato, presso il medesimo o altri datori di lavoro, il nuovo periodo necessario al conseguimento della qualifica viene ridotto alla metà.
Per quanto riguarda le prove di idoneità all'esercizio delle mansioni, si fa riferimento alle norme di legge. La qualifica conseguita dovrà essere annotata sul libretto di lavoro.
Per quanto si riferisce all'assunzione e al divieto di adibire a lavoro straordinario gli apprendisti, valgono le norme di legge; per l'orario di lavoro e le ferie valgono le norme di legge salvo le condizioni contrattuali di miglior favore; per quanto altro non previsto dal presente articolo valgono le norme contrattuali del presente contratto.
La durata massima dell'apprendistato è così fissata:
• per gli apprendisti destinati a svolgere mansioni inquadrate nel 2° livello: mesi 30;
• per gli apprendisti destinati a svolgere mansioni inquadrate nei livelli superiori al 2°: mesi 48.
[…]

Norma specifica per tessitori, addetti alle macchine circolari o rettilinee e tagliatori su segnato.
Ai fini del computo del periodo di 18 mesi di permanenza al livello inferiore per il diritto alla maturazione del terzo livello (per i lavoratori con mansione di tessitori e addetti alle macchine circolari o rettilinee) e del quarto livello (per i lavoratori con mansione di addetti al taglio su segnato), il periodo di apprendistato viene considerato utile per il 50% del tempo di durata dell'apprendistato stesso. Al termine del periodo di apprendistato la permanenza al livello inferiore non potrà avere durata minore di tre mesi.

Dichiarazione a verbale n. 1.
In relazione al divieto di adibire l'apprendista a produzioni in serie, le parti riconoscono che nel settore tessile-abbigliamento il processo produttivo, quand'anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista, l'acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all'azienda.

Dichiarazione a verbale n. 2.
Date le particolari caratteristiche organizzative e di orario di lavoro delle imprese del settore tessile abbigliamento, le parti auspicano che, fermi restando i divieti legali di effettuazione di lavoro notturno per i fanciulli e gli adolescenti e la regolamentazione specifica per il lavoro notturno femminile, venga rimossa la limitazione di cui al quarto comma dell'art. 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, che vieta a tutti gli apprendisti l'effettuazione di lavoro tra le ore 22 e le ore 6. L'assegnazione a turni notturni dovrà essere compatibile con il regolare svolgimento della formazione e non potrà determinare una diminuzione dei contenuti formativi del rapporto di apprendistato.

Dichiarazione a verbale n. 3.
Le parti si danno atto che, a far data dall'entrata in vigore delle norme di riforma di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, la durata precedentemente prevista per i contratti di apprendistato destinati a svolgere mansioni inquadrate nel 2° livello (15 mesi) è stata elevata, per effetto di legge, a 18 mesi.
Ai contratti di apprendistato stipulati prima dell'entrata in vigore del 1° settembre 1998 si applicano interamente le norme contrattuali vigenti al momento della stipula, in quanto non contrastanti con norme imperative di legge.

Dichiarazione a verbale n. 4.
Le parti si danno atto che la regolamentazione dell'apprendistato concordata per le aree ad Obiettivo 1 non è suscettibile di modifica con accordi di carattere territoriale e, limitatamente alle percentuali di commisurazione delle quote di retribuzione, nei territori oggetto di contratti di area di cui all'art. 2, comma 203°, lettera f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Formazione
Al fine di completare l'addestramento dell'apprendista sono dedicate 120 ore medie annue retribuite di formazione così come previsto dall'art. 16, co. 2 della L. 196/97.
Di tale monte ore, 42 dovranno essere dedicate alle materie indicate all'art. 2, co. 1, lett. a) del Decreto del Ministero del Lavoro dell'8 aprile 1998. Le ore rimanenti saranno dedicate ai contenuti indicati all'art. 2, co. 1, lett. b) del decreto citato; particolare attenzione sarà riservata alle conoscenze relative alla filiera del sistema tessile-abbigliamento.
I programmi formativi, di cui agli artt. 1, co. 1 e 6, co. 1, del citato D.M. 8 aprile 1998 possono prevedere una distribuzione delle ore di formazione più concentrata in alcuni periodi del rapporto di apprendistato e più diluita in altri periodi.
Per completare l'addestramento dell'apprendista in possesso di titolo di studio post obbligo ovvero di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere, la durata della formazione di cui al citato art. 16, co. 2, L. 196/97 è ridotta a 40 ore medie annue retribuite, delle quali 20 saranno dedicate alle materie di cui all'art. 2, co. 1, lett. a) del D.M. 8 aprile 1998 e le rimanenti alle materie di cui all'art. 2, co. 1, lett. b) del medesimo Decreto Ministeriale.
L'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti i corsi per la formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla specialità professionale alla quale si riferisce il tirocinio.
Ai fini previsti dall'art. 1 del Decreto Ministeriale 8 aprile 1998 la Commissione RITA, nell'ambito delle attività indicate all'art. 16, par. 1.2, sez. I del CCNL:
▪ elabora schemi nei quali sono sviluppate le linee formative, i contenuti delle relative attività e le competenze professionali da conseguire per ciascuna figura professionale o per gruppi di figure professionali;
▪ individua i centri di formazione professionale presso i quali si svolgono le attività di formazione di cui all'art. 16 co. 2 della L. 196/97;
▪ verifica che i programmi di formazione predisposti dalle aziende o dagli istituti di formazione professionale, in assenza di moduli approntati dalla Commissione stessa ovvero dalle autorità pubbliche competenti in materia, siano coerenti con le finalità formative di cui all'art. 16, co. 2 della L. 196/97 e al D.M. 8 aprile 1998;
▪ valuta i contenuti formativi dei progetti realizzati nei distretti industriali e negli altri territori ad alta vocazione tessile abbigliamento.
La Commissione RITA, inoltre, predispone i programmi delle iniziative professionali sperimentali ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del Decreto Ministeriale 8 aprile 1998.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative di formazione.
Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro attesta le competenze professionali acquisite dal lavoratore, dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica competente in materia di servizi all'impiego.
Copia dell'attestato è consegnata al lavoratore.
In caso di interruzione del rapporto di apprendistato prima che sia scaduto il periodo inizialmente previsto, il datore di lavoro rilascia all'apprendista l'attestazione dell'attività formativa fino a quel momento effettivamente svolta. La Commissione RITA predispone il modello di tale attestazione. Il datore di lavoro conserva copia di tale attestazione per i 5 anni successivi allo scioglimento del rapporto.
All'apprendista che avesse intrattenuto precedenti rapporti di apprendistato anche in mansioni non analoghe, sarà conferita esclusivamente la formazione tecnico professionale eventualmente non effettuata, rimanendo esonerato dall'attività formativa con contenuti di natura generale qualora questa sia stata attestata dal datore di lavoro ai sensi del precedente comma.

Dichiarazione a verbale n. 5.
Le parti convengono di attivare entro il 30 settembre 1998 la Commissione RITA ai fini richiamati nelle disposizioni che precedono.

Tutore della formazione.
La funzione di tutore della formazione, nelle imprese con meno di 15 dipendenti, può essere ricoperta dal datore di lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 4, co. 2, D.M. 8 aprile 1998.
In ogni caso il nominativo del tutore deve essere comunicato alle strutture territoriali pubbliche competenti, nonché al lavoratore - unitamente al programma formativo - per iscritto nella lettera di assunzione.

Norma collegata.
Ultimo alinea da aggiungere all'art. 14 - sez. prima - punto 5.2, del CCNL 27.7.95 (informativa al livello aziendale) - all'andamento dell'attività formativa relativa ai contratti di apprendistato in atto.