Regione Veneto
Regolamento regionale 12 maggio 2023, n. 3
Disciplina delle misure e degli interventi per la promozione della parità retributiva, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 15 febbraio 2022, n. 3 "Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra donne e uomini e il sostegno all'occupazione femminile stabile e di qualità".
B.U.R. 12 maggio 2023, n. 65

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
e m a n a

il seguente regolamento regionale:
 

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, dello Statuto, in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 15 febbraio 2022, n. 3 "Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra donne e uomini e il sostegno all'occupazione femminile stabile e di qualità", disciplina:
a. i parametri minimi, i criteri ed i requisiti per l'iscrizione delle imprese di cui agli articoli 2, comma 2 e 3, comma 2 della legge regionale 15 febbraio 2022, n. 3, al Registro regionale delle imprese virtuose in materia retributiva di genere e di pari opportunità nel lavoro di cui all'articolo 3 della medesima legge regionale;
b. le modalità per l'iscrizione, la tenuta, la pubblicazione e l'aggiornamento del Registro dell'articolo 3 della legge regionale 15 febbraio 2022, n. 3;
c. le modalità ed i criteri per il riconoscimento dei benefici previsti dalla legge regionale 15 febbraio 2022, n. 3;
d. gli altri aspetti necessari all'attuazione della legge regionale 15 febbraio 2022, n. 3.
 

Art. 2
Riparto delle competenze amministrative afferenti il Registro delle imprese virtuose in materia retributiva di genere e di pari opportunità nel lavoro.

1. Al fine di dare attuazione al Registro regionale delle imprese virtuose in materia retributiva di genere e di pari opportunità nel lavoro, di seguito Registro, già istituito presso la struttura della Giunta regionale competente in materia di lavoro, di seguito Direzione competente, sono ripartite le competenze amministrative come delineate dal presente articolo.
2. Alla Direzione competente spetta:
a. la programmazione;
b. il coordinamento;
c. l'adozione dei decreti di avviso, iscrizione, rigetto e cancellazione.
3. La Giunta regionale attribuisce la gestione del Registro ai sensi dell'articolo 13, comma 2 bis, della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 " Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" all' Ente regionale Veneto Lavoro di cui all' articolo 8, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 "Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469", di seguito gestore del Registro, al quale spetta:
a. la gestione e tenuta del Registro;
b. la pubblicazione del Registro;
c. il monitoraggio di cui all'articolo 10;
d. le altre competenze afferenti il Registro previste nel presente regolamento o in provvedimenti attuativi della Giunta regionale.
 

CAPO II
SOGGETTI INTERESSATI, REQUISITI, CRITERI E PARAMETRI MINIMI, NONCHÉ MODALITA' PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ISCRIZIONE
Art. 3
Soggetti interessati e requisiti per l'iscrizione.

1. Possono iscriversi al Registro i seguenti soggetti interessati:
a. le imprese pubbliche e private con sede legale e operanti sul territorio regionale, tenute ad adempiere a quanto previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" ed in regola con l'obbligo imposto;
b. le imprese pubbliche e private con sede legale e operanti sul territorio regionale, che, pur non essendo tenute ad adempiere a quanto previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 vi ottemperino su base volontaria;
c. i professionisti ed i lavoratori autonomi iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali, contenute nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate" ed in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge.
2. I soggetti interessati devono:
a. non essere assoggettati a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o a procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni, anche in base alla normativa vigente in materia di crisi di impresa e dell'insolvenza;
b. rispettare gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione vigente;
c. rispettare gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
d. rispettare la normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili;
e. rispettare la normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
f. applicare integralmente gli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e la normativa vigente sull'attuazione del principio di parità di genere.
3. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti muniti di rappresentanza, i soci accomandatari, delle imprese di cui al comma 1, lettere a) e b), nonché i liberi professionisti e i lavoratori autonomi di cui al comma 1, lettera c) non devono:
a. aver riportato condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale", per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416 bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale;
b. essere sottoposti alle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
c. aver riportato condanne nell'ambito di giudizi aventi ad oggetto le dimissioni ovvero i licenziamenti dichiarati illegittimi, in quanto posti in essere in violazione della normativa vigente in materia di pari opportunità e di tutela della maternità e della paternità, nonché per le discriminazioni per molestia o molestia sessuale sui luoghi di lavoro ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198; il divieto all'iscrizione al Registro permane per i cinque anni successivi alla pubblicazione della sentenza passata in giudicato per le imprese ed i soggetti condannati.
4. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 è attestato con riferimento ai dodici mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione al Registro, mediante autocertificazione del legale rappresentante dell'impresa o dei professionisti e lavoratori autonomi, redatta, sulla base della modulistica riportata sulla piattaforma informatica di cui all'articolo 5, comma 1, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
 

Art. 4
Criteri e parametri per l'iscrizione.

1. Hanno diritto all'iscrizione al Registro le imprese pubbliche e private con sede legale e operanti sul territorio regionale che dimostrino la redazione e la trasmissione nei termini previsti, a titolo obbligatorio o su base volontaria, del rapporto di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in conformità alla normativa statale.
2. Ai fini dell'iscrizione, i soggetti interessati devono trasmettere, con le modalità di cui all'articolo 5, tutti i seguenti dati: a. inquadramento contrattuale;
b. numero dei lavoratori occupati distinti per sesso, categoria professionale e tipo di contratto;
c. entrate ed uscite e trasformazioni di contratti distinte per sesso e categoria;
d. partecipanti alla formazione professionale distinti per categoria e sesso;
e. processi di selezione e reclutamento del personale;
f. procedure utilizzate per l'accesso alla qualificazione professionale e alla formazione manageriale;
g. strumenti e misure resi disponibili per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
h. presenza di politiche aziendali a garanzia di un ambiente inclusivo;
i. criteri adottati per le progressioni di carriera;
.j retribuzioni iniziali, annue e componenti accessorie del salario distinte per categoria e sesso
3. La Giunta regionale può individuare specifici parametri soglia rispetto ai dati comunicati di cui al comma 2, sopra i quali definire la "maggiore virtuosità" in materia di parità retributiva di genere, a fini meramente informativi per la redazione della relazione prevista all'articolo 11 della legge regionale 15 febbraio 2022, n 3
 

Art. 5
Domanda di iscrizione.

1. La domanda di iscrizione al Registro è presentata, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n 445, alla Direzione competente, utilizzando il modello, predisposto dalla struttura stessa, compilabile e trasmissibile online attraverso l'applicativo disponibile sul sito www cliclavoroveneto it, raggiungibile, mediante link, anche dal sito istituzionale della Regione del Veneto
2. L'iscrizione è subordinata all'inserimento nell'applicativo di tutti i dati di cui all'articolo 4, comma 2
3. L'avviso per la presentazione delle domande è adottato con decreto del Direttore della Direzione competente, a seguito dell'operatività della piattaforma telematica
 

Art. 6
Procedura di iscrizione.

1. Il gestore del Registro, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, verifica il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, attraverso modalità che comprendono il riscontro delle dichiarazioni rilasciate e dei dati comunicati
2. Il gestore del Registro in caso di documentazione mancante o incompleta richiede ai soggetti interessati le necessarie integrazioni In tale ipotesi il termine di cui al comma 1 è sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni
3. In caso di accoglimento dell'istanza, è disposta l'iscrizione al Registro con decreto del Direttore della Direzione competente comunicato al soggetto interessato
4. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per l'iscrizione, prima della formale adozione del provvedimento negativo, la Direzione competente comunica al soggetto interessato i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
 

CAPO III
GESTIONE, TENUTA, PUBBLICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO
Art. 7
Gestione del Registro e conseguente trattamento dei dati.

1. Il gestore del Registro, per conto della Regione del Veneto, titolare, è responsabile del trattamento dei dati raccolti nell'ambito delle funzioni svolte ai sensi del presente regolamento
2. Nel Registro sono contenute soltanto le informazioni aggregate ed anonime, senza alcun riferimento all'identità dei lavoratori
3. Il trattamento dei dati trasmessi è effettuato nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di protezione dei dati di cui al Regolamento (UE) n 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) ed al decreto legislativo 30 giugno 2003, n 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
 

Art. 8
Durata e validità dell'iscrizione.

1. L'iscrizione ha durata di due anni dalla data del decreto di cui all'articolo 6, comma 3 e viene rinnovata, previa presentazione di tutti i dati di cui all'articolo 4, comma 2, fatta salva la verifica dei requisiti di cui all'articolo 3 da parte del gestore del Registro
 

Art. 9
Cancellazione dal Registro.

1. E' disposta la cancellazione dal Registro, con decreto del Direttore della Direzione competente degli iscritti che vengono condannati nell'ambito di giudizi aventi ad oggetto le dimissioni ovvero i licenziamenti dichiarati illegittimi, in quanto posti in essere in violazione della normativa vigente in materia di pari opportunità e di tutela della maternità e della paternità, nonché per le discriminazioni per molestia o molestia sessuale sui luoghi di lavoro ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
2. È altresì disposta la cancellazione nei seguenti casi:
a. perdita di almeno uno dei requisiti di cui all'articolo 3;
b. omesso aggiornamento dei dati in violazione dell'articolo 11, comma 1.
3. La cancellazione dal Registro determina la revoca dai benefici economici erogati in conseguenza della premialità concessa ai sensi dell'articolo 12, successivamente al verificarsi della causa di cancellazione sulla base di provvedimenti di concessione adottati prima della causa predetta. La Struttura regionale competente alla concessione e revoca del beneficio provvede al recupero delle somme eventualmente erogate.
 

Art. 10
Pubblicità.

1. L'iscrizione al Registro viene pubblicizzata in una apposita sezione del sito istituzionale della Regione del Veneto, mediante link di rinvio al sito www.cliclavoroveneto.it
 

Art. 11
Aggiornamento dei dati e controlli a campione.

1. I soggetti interessati sono tenuti ad aggiornare i dati comunicati con la domanda di iscrizione al Registro, secondo le modalità ed i termini indicati dalla Direzione competente e pubblicati nel sito di cui all'articolo 10.
2. Il gestore del Registro effettua il monitoraggio attraverso controlli periodici a campione per la verifica della regolarità e della veridicità dei dati comunicati dai soggetti interessati in sede di iscrizione al Registro, di rinnovo della medesima iscrizione o di aggiornamento di cui al comma 1.
 

CAPO IV
BENEFICI ED ALTRI INTERVENTI A FAVORE DELLA PARITA' RETRIBUTIVA
Art. 12
Attribuzione di benefici.

1. Ai soggetti iscritti al Registro, nel caso di partecipazione a bandi ed avvisi della Regione del Veneto, degli enti strumentali regionali e delle società controllate dalle medesime amministrazioni per l'attribuzione di benefici economici a qualsiasi titolo, può essere riconosciuto un punteggio aggiuntivo, a titolo di premialità, in sede di valutazione della domanda di partecipazione al bando o avviso stesso.
2. Quanto stabilito al comma 1 integra i contenuti degli atti di indirizzo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 15 febbraio 2022, n. 3, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
 

Art. 13
Sportello Donna.

1. La specifica sezione denominata "Sportello Donna", istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge regionale 15 febbraio 2022, n. 3, è disponibile nel sito www.cliclavoroveneto.it , raggiungibile, mediante link, anche dal sito istituzionale della Regione del Veneto.
 

Art. 14
Misure contro l'abbandono lavorativo.

1. In attuazione dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 15 febbraio 2022, n. 3, i protocolli di intesa, ivi previsti, stipulati nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di protezione dei dati, disciplinano modalità e criteri per reperire le informazioni che devono riguardare le imprese e i soggetti che vengono condannati, nell'ambito di giudizi aventi ad oggetto le dimissioni ovvero i licenziamenti dichiarati illegittimi, in quanto posti in essere in violazione della normativa vigente in materia di pari opportunità e di tutela della maternità e della paternità, nonché per le discriminazioni per molestia o molestia sessuale sui luoghi di lavoro ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
2. I trattamenti di dati personali, previsti dai protocolli di cui al comma 1, sono svolti nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 2016/679 e sono strettamente correlati agli adempimenti da parte della Direzione competente per quanto concerne il divieto di iscrizione o la cancellazione dal Registro di cui agli articoli 3, comma 3, lettera c) e 9, comma 1.
 

Art. 15
Misure per il reinserimento sociale e lavorativo delle donne vittime di violenza.

1. In attuazione dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 15 febbraio 2022, n. 3, l'individuazione delle donne, la cui assunzione determina il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 12, spetta alle aziende unità locali socio sanitarie, nonché agli enti locali ed alle associazioni ed organizzazioni che, ai sensi della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne", promuovono e gestiscono i centri antiviolenza o le case rifugio di tipo A e B iscritte negli elenchi approvati dalla Giunta regionale e pubblicati nel sito istituzionale. In particolare tali enti sono tenuti ad attestare la condizione di violenza di cui sono vittime le donne dagli stessi prese in carico nonché il progetto personalizzato di autonomia elaborato sulla base delle condizioni sociali, economiche e familiari delle donne stesse.
 

Art.16
Misure per il benessere lavorativo del personale femminile della Regione del Veneto.

1. Le azioni promosse dalla Regione del Veneto e finalizzate alla diffusione della parità di genere, al benessere lavorativo, al contrasto alle discriminazioni nell'ambito dell'organizzazione regionale, nonché nel reclutamento e nella gestione del personale regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale 15 febbraio 2022, n. 3 e in attuazione delle vigenti normative, sono prevalentemente individuate nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, approvato annualmente dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale, in conformità alle organizzazioni previste nelle rispettive leggi regionali 31 dicembre 2012, n. 53 " Autonomia del Consiglio regionale" e 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".".
2. Per le finalità specificatamente individuate dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale 15 febbraio 2022, n. 3, la Sezione del PIAO dedicata alle Azioni Positive è predisposta avvalendosi anche della collaborazione del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) della Regione del Veneto, di cui all'articolo 57, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche". Possono, inoltre, suggerire azioni di contrasto alle discriminazioni di genere e al superamento degli stereotipi di genere la Consigliera di Parità regionale, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e la Consigliera di Fiducia, di cui alla Risoluzione A3-0043/94 del Parlamento europeo dell'11 febbraio 1994 sulla designazione di un consigliere nelle imprese.
3. Ai fini dell'attività di analisi e di monitoraggio degli incarichi e delle relative indennità, nonché delle azioni e delle iniziative adottate, è costituito un apposito gruppo di lavoro composto dai seguenti soggetti:
a. il Presidente del CUG;
b. il Direttore della struttura regionale competente in materia di personale;
c. la Consigliera di Fiducia;
d. uno o più soggetti individuati quali responsabili per la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", e cioè Datore di Lavoro, Medico Competente, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
e. il Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
f. il Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità di cui all'articolo 39-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
g. eventuale altro personale regionale o esperto professionale esterno competente in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni e promozione del benessere sul luogo di lavoro, individuato dal Direttore della struttura regionale competente in materia di personale.
4. Il gruppo di lavoro di cui al comma 3, si avvale di dati appositamente rilevati dal sistema informativo sul personale regionale, anche in conformità alle indicazioni e al format stabilito dalla normativa vigente o da Linee Guida in materia.
5. Le azioni interne di formazione e di sensibilizzazione rivolte al personale regionale ed ogni altra azione di formazione specificatamente mirata al reinserimento del personale regionale assente dal luogo di lavoro per lunghi periodi, al rientro dalla maternità/paternità e finalizzate al mantenimento e rafforzamento delle competenze e al proseguimento della carriera, sono esplicitamente indicate e inserite nell'attività programmata annualmente dal Piano formativo del personale compreso nel PIAO.
6. La Regione, nell'adozione dei provvedimenti relativi all'attuazione delle politiche delle pari opportunità e di contrasto alle discriminazioni, con particolare riferimento alla promozione della formazione, del coordinamento e della messa in rete dell'attività dei CUG operanti nel Veneto, coinvolge e acquisisce il parere del CUG regionale, il quale, per la realizzazione delle azioni correlate all'attività di rete con gli altri CUG, può utilizzare anche le risorse finanziarie annualmente rese disponibili per le finalità proprie.
 

Art. 17
Campagne formative ed informative.

1. In attuazione dell'articolo 9 della legge regionale 15 febbraio 2022, n. 3, la Giunta regionale affida, nel rispetto delle disposizioni vigenti, al gestore del Registro la realizzazione delle campagne di formazione ed informative previa presentazione di un progetto esecutivo che definisca:
a. le specifiche iniziative informative e di formazione che saranno realizzate in base al target di imprese, professionisti e lavoratori autonomi destinatari delle azioni promozionali riguardanti l'istituzione e le finalità del Registro;
b. la campagna promozionale ed informativa sulla parità retributiva tra donne e uomini, al fine di favorire la permanenza, il reinserimento e l'affermazione delle donne, sia lavoratrici dipendenti o autonome che libere professioniste, nel mondo del lavoro.
 

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 18
Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione veneta.

Venezia, 12 maggio 2023
Luca Zaia