SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)



4 maggio 2023 (*)



«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Organizzazione dell’orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 1, paragrafo 3 – Ambito di applicazione – Articolo 8 – Articolo 12 – Sicurezza e salute dei lavoratori notturni durante il lavoro – Livello di protezione dei lavoratori notturni adattato alla natura del loro lavoro – Direttiva 89/391/CEE – Articolo 2 – Lavoratori del settore pubblico e lavoratori del settore privato – Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Parità di trattamento»



Nota a cura di Montemarano Armando, in n Guida al lavoro, 24/2023, pp. 16-18, "Lavoro notturno: parità di trattamento derogabile per un legittimo scopo"


 

Nelle cause riunite da C-529/21 a C-536/21 e da C-732/21 a C-738/21,



aventi ad oggetto quindici domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Rayonen sad – Kula (Tribunale distrettuale di Kula, Bulgaria), con decisioni del 10 agosto 2021 e del 18 novembre 2021, pervenute in cancelleria, rispettivamente, il 25 agosto 2021 e il 30 novembre 2021, nei procedimenti



OP (C-529/21),



MN (C-530/21),



KL (C-531/21),



IJ (C-532/21),



GH (C-533/21),



EF (C-534/21),



CD (C-535/21),



AB (C-536/21),



AB (C-732/21),



BC (C-733/21),



CD (C-734/21),



DE (C-735/21),



EF (C-736/21),



FG (C-737/21),



GH (C-738/21)



contro



Glavna direktsia «Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto» kam Ministerstvo na vatreshnite raboti,



LA CORTE (Sesta Sezione),



composta da P.G. Xuereb, presidente di sezione, T. von Danwitz e I. Ziemele (relatrice), giudici,



avvocato generale: A. Rantos



cancelliere: A. Calot Escobar



vista la fase scritta del procedimento,



considerate le osservazioni presentate:



– per la Commissione europea, da D. Drambozova, D. Recchia e C. Valero, in qualità di agenti,



vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,



ha pronunciato la seguente



Sentenza



1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 3, e dell’articolo 12 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9), nonché dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU 1989, L 183, pag. 1).



2 Dette domande sono state presentate nell’ambito di quindici controversie tra funzionari di un servizio distrettuale della Glavna direktsia «Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto» kam Ministerstvo na vatreshnite raboti (direzione generale «Sicurezza antincendio e protezione civile» del Ministero dell’Interno, Bulgaria) e tale direzione generale in merito al computo e alla retribuzione delle ore di lavoro notturno effettuate da detti funzionari.



Contesto normativo



Diritto dell’Unione



Direttiva 2003/88



3 L’articolo 1 della direttiva 2003/88, intitolato «Oggetto e campo di applicazione», dispone quanto segue:



«1. La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell’orario di lavoro.



2. La presente direttiva si applica:



a) ai periodi minimi di riposo giornaliero, riposo settimanale e ferie annuali nonché alla pausa ed alla durata massima settimanale del lavoro; e



b) a taluni aspetti del lavoro notturno, del lavoro a turni e del ritmo di lavoro.



3. La presente direttiva si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva [89/391], fermi restando gli articoli 14, 17, 18 e 19 della presente direttiva.



(...)».



4 L’articolo 2 della direttiva 2003/88, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue:



«Ai sensi della presente direttiva si intende per:



(...)



3. “periodo notturno”: qualsiasi periodo di almeno 7 ore, definito dalla legislazione nazionale e che comprenda in ogni caso l’intervallo fra le ore 24 e le ore 5;



4. “lavoratore notturno”:



a) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero, impiegate in modo normale; e



b) qualsiasi lavoratore che possa svolgere durante il periodo notturno una certa parte del suo orario di lavoro annuale, definita a scelta dello Stato membro interessato:



i) dalla legislazione nazionale, previa consultazione delle parti sociali; o



ii) da contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali a livello nazionale o regionale;



5. “lavoro a turni”: qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, ed il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro ad ore differenti su un periodo determinato di giorni o settimane;



6. “lavoratore a turni”: qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni;



(...)».



5 L’articolo 8 di tale direttiva, intitolato «Durata del lavoro notturno», è così formulato:



«Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché:



a) l’orario di lavoro normale dei lavoratori notturni non superi le 8 ore in media per periodo di 24 ore;



b) i lavoratori notturni il cui lavoro comporta rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali non lavorino più di 8 ore nel corso di un periodo di 24 ore durante il quale effettuano un lavoro notturno.



Ai fini della lettera b), il lavoro comportante rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali è definito dalle legislazioni e/o prassi nazionali o da contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali, tenuto conto degli effetti e dei rischi inerenti al lavoro notturno».



6 L’articolo 12 della suddetta direttiva, intitolato «Protezione in materia di sicurezza e di salute», dispone quanto segue:



«Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché:



a) i lavoratori notturni e i lavoratori a turni beneficino di un livello di protezione in materia di sicurezza e di salute adattato alla natura del loro lavoro;



b) i servizi o mezzi appropriati di protezione e prevenzione in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori notturni e dei lavoratori a turni siano equivalenti a quelli applicabili agli altri lavoratori e siano disponibili in qualsiasi momento».



Direttiva 89/391



7 L’articolo 2 della direttiva 89/391, intitolato «Campo di applicazione», prevede quanto segue:



«1. La presente direttiva concerne tutti i settori d’attività privati o pubblici (attività industriali, agricole, commerciali, amministrative, di servizi, educative, culturali, ricreative, ecc.).



2. La presente direttiva non è applicabile quando particolarità inerenti ad alcune attività specifiche nel pubblico impiego, per esempio nelle forze armate o nella polizia, o ad alcune attività specifiche nei servizi di protezione civile vi si oppongono in modo imperativo.



In questo caso, si deve vigilare affinché la sicurezza e la salute dei lavoratori siano, per quanto possibile, assicurate, tenendo conto degli obiettivi della presente direttiva».



Diritto bulgaro



Codice del lavoro



8 Ai sensi dell’articolo 140 del Kodeks na truda (codice del lavoro) (DV n. 26, del 1° aprile 1986, e DV n. 27, del 4 aprile 1986), nella versione applicabile ai procedimenti principali (in prosieguo: il «codice del lavoro»):



«1. La durata normale settimanale del lavoro notturno per una settimana lavorativa di 5 giorni lavorativi non può superare le 35 ore. La durata normale giornaliera del lavoro notturno in una settimana di 5 giorni lavorativi non può superare le 7 ore.



2. Il lavoro notturno è il lavoro eseguito tra le 22.00 e le 6.00, periodo che si estende, per i lavoratori di età inferiore ai 16 anni, dalle 20.00 alle 6.00.



(...)».



9 Ai sensi dell’articolo 143 del codice del lavoro:



«1. Per ore straordinarie si intende il lavoro che il lavoratore mette a disposizione oltre l’orario di lavoro previsto per lui, su domanda del datore di lavoro o del superiore gerarchico o quando quest’ultimo ne è a conoscenza o non vi si oppone.



(...)».



Legge relativa al Ministero dell’Interno



10 L’articolo 142 dello zakon za Ministerstvo na vatreshnite raboti (legge relativa al Ministero dell’Interno), del 28 maggio e del 19 giugno 2014 (DV n. 53, del 27 giugno 2014, pag. 2), nella versione applicabile ai procedimenti principali (in prosieguo: la «legge relativa al Ministero dell’Interno»), stabilisce quanto segue:



«1. Gli agenti del Ministero dell’Interno sono:



1) agenti di polizia e della direzione generale “Protezione antincendio e tutela della popolazione”;



2) funzionari;



3) agenti contrattuali.



(...)».



11 Nella versione applicabile prima dell’entrata in vigore dello zakon za izmenenie i dopalnenie na zakona za Ministerstvo na vatreshnite raboti (legge che modifica e integra la legge relativa al Ministero dell’Interno), dell’11 giugno e del 1° luglio 2020 (DV n. 60, del 7 luglio 2020, pag. 3), l’articolo 187 della legge relativa al Ministero dell’Interno prevedeva quanto segue:



«1. La durata normale del lavoro dei funzionari del Ministero dell’Interno è di 8 ore al giorno e di 40 ore alla settimana su una settimana lavorativa di 5 giorni.



(...)



3. L’orario di lavoro dei funzionari è calcolato in giorni lavorativi su base quotidiana, mentre per coloro che effettuano turni di 8, 12 o 24 ore è conteggiato su un periodo di 3 mesi. Un turno della durata di 24 ore costituisce un’eccezione. (...) In caso di lavoro a turni, il lavoro notturno può essere eseguito dalle 22 alle 6 del mattino, ma la durata media del lavoro non deve superare in media le 8 ore per periodo di 24 ore.



(...)



9. Le modalità di organizzazione, ripartizione e contabilizzazione dell’orario di lavoro, le modalità di remunerazione del lavoro prestato dai funzionari oltre il normale orario di lavoro e le caratteristiche del regime di servizio, dei riposi e delle ferie sono stabilite mediante ordinanza del Ministro dell’Interno.



(...)».



12 Nella versione applicabile a partire dall’entrata in vigore della legge che modifica e integra la legge relativa al Ministero dell’Interno, dell’11 giugno e del 1° luglio 2020, l’articolo 187 della legge relativa al Ministero dell’Interno è così formulato:



«1. La durata normale del lavoro dei funzionari del Ministero dell’Interno è di 8 ore al giorno e di 40 ore alla settimana su una settimana lavorativa di 5 giorni. La durata normale del lavoro notturno è di otto ore nell’arco di 24 ore. Per lavoro notturno si intende l’attività lavorativa prestata tra le ore 22:00 e le ore 6:00.



2. Per i funzionari che svolgono le proprie funzioni in condizioni specifiche e sono per tale ragione esposti a rischi per la vita e per la salute è previsto un orario di lavoro ridotto.



3. L’orario di lavoro dei funzionari è calcolato in giorni lavorativi su base quotidiana, mentre per coloro che effettuano turni di 8, 12 o 24 ore è conteggiato su un periodo di 3 mesi. Un turno della durata di 24 ore costituisce un’eccezione.



(...)



10. Le modalità di organizzazione, ripartizione e contabilizzazione dell’orario di lavoro, le modalità di remunerazione del lavoro prestato oltre il normale orario di lavoro e le caratteristiche del regime di servizio, dei riposi e delle ferie dei funzionari, ai sensi dell’articolo 142, paragrafo 1, punto 1, e paragrafo 3, sono stabilite mediante ordinanza del Ministro dell’Interno».



13 L’articolo 188, paragrafo 2, di tale legge è così formulato:



«I funzionari del Ministero dell’Interno che lavorano tra le ore 22:00 e le ore 6:00 beneficiano della tutela speciale prevista dal codice del lavoro».



Ordinanze adottate dal Ministro dell’Interno ai sensi dell’articolo 187 della legge relativa al Ministero dell’Interno



14 L’articolo 3, paragrafo 3, della naredba n. 8121z-776 (ordinanza n. 8121z-776), del 29 luglio 2016 (DV n. 60, del 2 agosto 2016, pag. 16), abrogato il 14 gennaio 2020, prevedeva quanto segue:



«È prevista la possibilità di imporre ai funzionari del Ministero dell’Interno l’obbligo di lavorare anche di notte, tra le ore 22:00 e le ore 6:00, fermo restando che le ore effettuate non possono superare in media le 8 ore nell’arco di 24 ore».



15 L’articolo 3, paragrafo 2, della naredba n. 8121z-36 (ordinanza n. 8121z-36), del 7 gennaio 2020 (DV n. 3, del 10 gennaio 2020, pag. 3), abrogato il 21 ottobre 2020, era così formulato:



«È prevista la possibilità di imporre ai funzionari del Ministero dell’Interno l’obbligo di lavorare anche di notte, tra le ore 22:00 e le ore 6:00, fermo restando che le ore effettuate non possono superare in media le 8 ore nell’arco di 24 ore».



16 L’articolo 3, paragrafo 2, della naredba n. 8121z-1174 (ordinanza n. 8121z-1174), del 21 ottobre 2020 (DV n. 93, del 30 ottobre 2020), abrogato il 15 dicembre 2020, disponeva quanto segue:



«È prevista la possibilità di imporre ai funzionari del Ministero dell’Interno l’obbligo di lavorare anche di notte, tra le ore 22:00 e le ore 6:00, fermo restando che le ore effettuate non possono superare in media le 8 ore nell’arco di 24 ore».



Ordinanza sulla struttura e l’organizzazione dei salari



17 L’articolo 8 della naredba za strukturata i organizatsiata na rabotnata zaplata (ordinanza sulla struttura e l’organizzazione dei salari), del 17 gennaio 2007 (DV n. 9, del 26 gennaio 2007, pag. 2), era così formulato:



«Per ciascuna ora o frazione di ora di lavoro notturno prestata tra le ore 22:00 e le ore 6:00, i lavoratori percepiscono una maggiorazione della retribuzione per lavoro notturno pari almeno a 0,25 leva bulgari [(BGN)] (circa EUR 0,13)».



18 Nella versione applicabile a partire dall’entrata in vigore del postanovlenie za izmenenie na Naredbata za strukturata i organizatsiata na rabotnata zaplata (decreto recante modifica dell’ordinanza sulla struttura e l’organizzazione dei salari), del 21 luglio 2020 (DV n. 66, del 24 luglio 2020, pag. 7), detta disposizione prevede quanto segue:



«Per ciascuna ora o frazione di ora di lavoro notturno prestata tra le ore 22:00 e le ore 6:00, i lavoratori percepiscono una maggiorazione della retribuzione per lavoro notturno pari almeno allo 0,15% del salario minimo nazionale, ma non inferiore a BGN 1».



19 L’articolo 9, paragrafo 2, dell’ordinanza sulla struttura e l’organizzazione dei salari enuncia quanto segue:



«Nel calcolare il monte ore accumulato, le ore notturne sono convertite in ore diurne applicando un coefficiente corrispondente al rapporto tra la durata normale del lavoro diurno e quella del lavoro notturno, definita per il luogo di lavoro in questione».



Procedimenti principali e questioni pregiudiziali




20 I ricorrenti nel procedimento principale hanno lo status di funzionari ed esercitano le funzioni di vigili del fuoco all’interno del servizio distrettuale di Kula (Bulgaria) della direzione generale «Sicurezza antincendio e protezione civile» del Ministero dell’Interno.



21 I procedimenti principali si riferiscono al periodo compreso tra il 31 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020, durante il quale i ricorrenti nel procedimento principale hanno lavorato nell’ambito di un lavoro a turni della durata di 24 ore, contabilizzate su base trimestrale. Nel corso di tale periodo, i ricorrenti nel procedimento principale hanno svolto un lavoro notturno, tra le ore 22:00 e le ore 6:00, effettuando 8 ore di lavoro notturno per periodo di 24 ore.



22 Il giudice del rinvio osserva che, nella normativa bulgara, il regime generale del lavoro notturno figura nel codice del lavoro, il quale stabilisce, da un lato, che il lavoro notturno non può superare le 7 ore per periodo di 24 ore e, dall’altro, che le ore straordinarie, che costituiscono un lavoro svolto al di fuori dell’orario di lavoro previsto, comportano un aumento della retribuzione, che sembra ammontare al 50%.



23 Esso aggiunge che, per contro, secondo il regime speciale del lavoro contemplato dalla legge relativa al Ministero dell’Interno, la durata normale del lavoro notturno è di 8 ore per periodo di 24 ore e che sebbene tale regime, al pari del regime generale del lavoro notturno, disponga che le ore straordinarie costituiscono un lavoro svolto al di fuori dell’orario di lavoro previsto, la durata normale del lavoro di 8 ore comporta unicamente un supplemento di BGN 0,25 all’ora.



24 I ricorrenti nel procedimento principale sostengono che le ore di lavoro notturno costituiscono ore di lavoro straordinario nei limiti in cui corrispondono alla differenza tra la durata normale del lavoro notturno ad essi applicabile e la durata normale del lavoro notturno applicabile ai lavoratori del settore privato, ossia un’ora. Orbene, tali ore di lavoro straordinario non comporterebbero un aumento della retribuzione quale quella prevista dal codice del lavoro. Infatti, il regime speciale del lavoro notturno contemplato dalla legge relativa al Ministero dell’Interno si limiterebbe a prevedere che il lavoro notturno comporta un aumento della retribuzione pari a BGN 0,25 all’ora. I ricorrenti nel procedimento principale ritengono quindi che il metodo di calcolo della retribuzione del lavoro notturno previsto dalla legge relativa al Ministero dell’Interno sia discriminatorio e che dovrebbero essere assoggettati al regime più favorevole, vale a dire il regime generale.



25 Il giudice del rinvio rileva che i ricorrenti nel procedimento principale, che sono funzionari nell’ambito di un servizio distrettuale della direzione generale «Sicurezza antincendio e protezione civile» del Ministero dell’Interno, godono di alcuni vantaggi rispetto ai lavoratori il cui lavoro è disciplinato dal regime generale del lavoro notturno previsto dal codice del lavoro, quali ferie retribuite più lunghe o prestazioni pensionistiche di importo più elevato.



26 Esso si chiede quindi se tali persone possano essere assoggettate a condizioni di lavoro meno favorevoli sotto altri aspetti, in particolare per quanto concerne il fatto che la durata normale del lavoro notturno è fissata, nel loro caso, in 8 ore.



27 In tali circostanze, il Rayonen sad – Kula (Tribunale distrettuale di Kula, Bulgaria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, redatte in termini identici nelle cause da C-529/21 a C-536/21 e nelle cause da C-732/21 a C-738/21:



«1) Se la direttiva 2003/88 si applichi quando particolarità inerenti ad alcune attività specifiche nel pubblico impiego, per esempio nelle forze armate o nella polizia, o ad alcune attività specifiche nei servizi di protezione civile, vi si oppongono in modo imperativo, tenuto conto che:



– a norma del suo articolo 1, paragrafo 3, la direttiva 2003/88 si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 89/391;



– ai sensi del suo articolo 2, paragrafo 2, la direttiva 89/391 non è applicabile quando particolarità inerenti ad alcune attività specifiche nel pubblico impiego, per esempio nelle forze armate o nella polizia, o ad alcune attività specifiche nei servizi di protezione civile vi si oppongono in modo imperativo.



2) Se, nel valutare l’equivalenza dei mezzi appropriati di protezione ai sensi dell’articolo 12, lettera b), della direttiva 2003/88 di una categoria di lavoratori che prestano lavoro notturno di durata non superiore a 7 ore nell’arco di 24 ore rispetto a un’altra categoria di lavoratori che prestano anch’essi lavoro notturno di durata non superiore a 8 ore, ma che godono di benefici quali maggiori ferie, un’indennità di fine trattamento superiore e una maggiorazione della retribuzione in caso di anzianità superiore, occorra tener conto dei benefici riconosciuti ai lavoratori della seconda categoria».



Sul procedimento dinanzi alla Corte



28 Il giudice del rinvio ha chiesto che i rinvii pregiudiziali fossero sottoposti al procedimento pregiudiziale d’urgenza di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte nelle cause da C-529/21 a C-536/21.



29 Il 9 settembre 2021 la Corte ha deciso, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, di non accogliere tale domanda.



30 Con decisioni del presidente della Corte del 24 settembre e del 16 dicembre 2021, rispettivamente, le cause da C-529/21 a C-536/21 e le cause da C-732/21 a C-738/21 sono state riunite e il procedimento dinanzi alla Corte è stato sospeso fino alla pronuncia della sentenza del 24 febbraio 2022, Glavna direktsia «Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto» (C-262/20, EU:C:2022:117).



31 Tale procedimento è stato ripreso il 28 febbraio 2022.



32 Con decisione della Corte del 13 dicembre 2022, le cause da C-529/21 a C-536/21 e le cause da C-732/21 a C-738/21 sono state riunite ai fini della sentenza.



Sulle questioni pregiudiziali



Sulla prima questione




33 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2003/88 si applichi ad attività come quelle dei ricorrenti nel procedimento principale, che sono funzionari che svolgono le funzioni di vigili del fuoco presso la direzione generale «Sicurezza antincendio e protezione civile» del Ministero dell’Interno e che sono considerati lavoratori notturni, dato che, da un lato, l’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/88 definisce l’ambito di applicazione di quest’ultima facendo esplicito riferimento all’articolo 2 della direttiva 89/391, mentre, dall’altro, ai sensi del suo articolo 2, la direttiva 89/391 non è applicabile quando particolarità inerenti ad alcune attività specifiche nel pubblico impiego, per esempio nelle forze armate o nella polizia, o ad alcune attività specifiche nei servizi di protezione civile vi si oppongono in modo imperativo.



34 Occorre ricordare, in via preliminare, che le cause sottoposte al giudice del rinvio riguardano unicamente l’applicazione della direttiva 2003/88 a funzionari che svolgono le funzioni di vigili del fuoco che lavorano regolarmente di notte. Pertanto, come suggerisce la Commissione europea, la prima questione va intesa come volta a verificare se l’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/88, in combinato disposto con l’articolo 2 della direttiva 89/391, debba essere interpretato nel senso che la direttiva 2003/88 si applica ai lavoratori del settore pubblico, come i vigili del fuoco, che sono considerati lavoratori notturni.



35 Al riguardo, in primo luogo, occorre anzitutto ricordare che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/88, in combinato disposto con l’articolo 2 della direttiva 89/391, al quale fa rinvio, queste direttive si applicano a tutti i settori di attività, privati o pubblici, allo scopo di promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e di disciplinare taluni aspetti dell’organizzazione del loro orario di lavoro (sentenza del 3 maggio 2012, Neidel, C-337/10, EU:C:2012:263, punto 20).



36 In secondo luogo, ne consegue che l’ambito di applicazione della direttiva 89/391 deve essere inteso in senso ampio, cosicché le deroghe a tale ambito di applicazione, previste all’articolo 2, paragrafo 2, primo comma, della stessa, devono essere interpretate restrittivamente. Infatti, tali deroghe sono state adottate soltanto allo scopo di garantire il buon funzionamento dei servizi indispensabili per la tutela della sicurezza, della salute e dell’ordine pubblico in caso di circostanze di gravità e di ampiezza eccezionali (sentenza del 3 maggio 2012, Neidel, C-337/10, EU:C:2012:263, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).



37 In terzo luogo, la Corte ha dichiarato che il criterio enunciato all’articolo 2, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 89/391 per escludere determinate attività dall’ambito di applicazione di tale direttiva e, pertanto, da quello della direttiva 2003/88 si fonda non già sull’appartenenza dei lavoratori a uno dei settori del pubblico impiego previsti da tale disposizione, considerato nel suo insieme, ma esclusivamente sulla natura specifica di taluni compiti particolari svolti dai lavoratori dei settori presi in considerazione da detta disposizione, natura che giustifica una deroga alle norme in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, a causa della necessità assoluta di garantire un’efficace tutela della collettività (sentenza del 15 luglio 2021, Ministrstvo za obrambo, C-742/19, EU:C:2021:597, punto 56).



38 La Corte ha constatato, in proposito, che, benché determinati servizi debbano affrontare eventi che, per definizione, non sono prevedibili, le attività a cui tali servizi danno luogo in condizioni abituali – e che corrispondono, del resto, esattamente alla missione che è stata impartita a siffatti servizi – possono comunque essere organizzate preventivamente, anche per quanto riguarda gli orari di lavoro del loro personale (sentenza del 5 ottobre 2004, Pfeiffer e a., da C-397/01 a C-403/01, EU:C:2004:584, punto 57).



39 In tale contesto, la Corte ha dichiarato che la direttiva 2003/88 deve applicarsi alle attività dei vigili del fuoco, anche se esercitate dalle forze d’intervento in loco e indipendentemente dal fatto che esse abbiano ad oggetto lo spegnimento di un incendio o la prestazione di soccorso in altri modi, quando tali attività vengono svolte in condizioni abituali, conformemente agli incarichi impartiti al servizio interessato, e ciò nonostante il fatto che gli interventi ai quali tali attività possono dar luogo siano, per loro natura, non prevedibili e tali da esporre i lavoratori che le svolgono a taluni rischi relativi alla loro sicurezza e/o alla loro salute (sentenza del 21 febbraio 2018, Matzak, C-518/15, EU:C:2018:82, punto 27).



40 Di conseguenza, la direttiva 2003/88 deve applicarsi alle attività dei lavoratori del settore pubblico, quali i vigili del fuoco, che sono considerati lavoratori notturni, purché tali attività siano esercitate in condizioni abituali. Spetterà al giudice del rinvio esaminare se le attività dei ricorrenti nei procedimenti principali siano esercitate in condizioni del genere.



41 Dalle considerazioni che precedono risulta che l’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/88, in combinato disposto con l’articolo 2 della direttiva 89/391, deve essere interpretato nel senso che la direttiva 2003/88 si applica ai lavoratori del settore pubblico, quali i vigili del fuoco, che sono considerati lavoratori notturni, purché tali lavoratori svolgano le loro attività in condizioni abituali.



Sulla seconda questione



42 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, ai fini della valutazione dell’equivalenza dei servizi o dei mezzi appropriati di protezione e prevenzione in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori notturni e dei lavoratori a turni, quale richiesta all’articolo 12, lettera b), della direttiva 2003/88, sia necessario tener conto delle eventuali differenze esistenti tra diverse categorie di lavoratori notturni in uno Stato membro.



43 Occorre ricordare, al riguardo, che l’articolo 12, lettera b), della direttiva 2003/88 prevede che i lavoratori notturni e i lavoratori a turni beneficino di servizi o di mezzi appropriati di protezione e prevenzione in materia di sicurezza e di salute equivalenti a quelli applicabili agli «altri lavoratori». Tale disposizione disciplina non già il rapporto tra i lavoratori notturni di diversi settori o ambiti, bensì il rapporto tra i lavoratori notturni e i lavoratori diurni per quanto concerne i servizi o i mezzi di protezione o prevenzione di cui essi beneficiano.



44 Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante della Corte, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. Inoltre, la Corte può essere indotta a prendere in considerazione norme di diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nel formulare la sua questione (sentenze del 15 luglio 2021, Ministrstvo za obrambo, C-742/19, EU:C:2021:597, punto 31, e del 24 febbraio 2022, Glavna direktsia «Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto», С-262/20, EU:C:2022:117, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).



45 Nel caso di specie, come risulta dalle domande di pronuncia pregiudiziale, la seconda questione concerne, effettivamente, l’applicabilità del principio generale della parità di trattamento, enunciato all’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). Infatti, il giudice del rinvio si chiede se le condizioni di lavoro eventualmente più favorevoli di cui beneficiano i lavoratori notturni del settore privato, conformemente all’articolo 12, lettera a), della direttiva 2003/88, debbano essere applicate anche ai lavoratori notturni del settore pubblico.



46 Pertanto, si deve ritenere che la seconda questione sia diretta, in sostanza, a stabilire se l’articolo 12 della direttiva 2003/88, letto alla luce dell’articolo 20 della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che la durata normale più breve del lavoro notturno fissata nel diritto nazionale per i lavoratori del settore privato non si applichi ai lavoratori del settore pubblico, quali i vigili del fuoco.



47 Per quanto riguarda, in primo luogo, il livello di protezione in materia di sicurezza e di salute che gli Stati membri devono garantire ai lavoratori notturni, occorre rilevare, sotto un primo profilo, che l’articolo 12, lettera a), della direttiva 2003/88 richiede che gli Stati membri tengano conto della natura del lavoro notturno quando determinano detto livello di protezione, mentre, ai sensi dell’articolo 12, lettera b), di tale direttiva, i lavoratori notturni e i lavoratori a turni beneficiano di servizi o di mezzi appropriati di protezione e prevenzione equivalenti a quelli applicabili agli «altri lavoratori».



48 Occorre ricordare, in proposito, che l’articolo 31, paragrafo 1, della Carta stabilisce che «[o]gni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose» e che l’articolo 31, paragrafo 2, della medesima precisa che «[o]gni lavoratore ha diritto, tra l’altro, alla limitazione della durata massima dell’orario di lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a un periodo annuale di ferie retribuite», e l’articolo 12 della direttiva 2003/88 concretizza pertanto questo diritto fondamentale sancito all’articolo 31 della Carta.



49 Inoltre, la Corte ha dichiarato che l’obbligo previsto all’articolo 12, lettera a), di tale direttiva di prendere le misure necessarie affinché i lavoratori notturni e i lavoratori a turni beneficino di un livello di protezione adattato alla natura del loro lavoro lascia un certo margine di discrezionalità agli Stati membri per quanto riguarda le misure appropriate da attuare (sentenza del 24 febbraio 2022, Glavna direktsia «Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto», C-262/20, EU:C:2022:117, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).



50 Sotto un secondo profilo, tale obbligo deve essere attuato in modo da conseguire gli obiettivi di tutela fissati dalla direttiva stessa. In particolare, gli Stati membri devono garantire il rispetto dei principi della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori nel determinare il livello di tutela necessario in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori notturni. Pertanto, essi devono assicurare che i lavoratori notturni beneficino di altre misure di protezione in materia di orario di lavoro, di salario, di indennità o di simili vantaggi, che consentano di compensare la particolare gravosità di tale tipo di lavoro, messa in evidenza, segnatamente, dalla direttiva 2003/88, e quindi di riconoscere la natura del lavoro notturno (sentenza del 24 febbraio 2022, Glavna direktsia «Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto», C-262/20, EU:C:2022:117, punto 51).



51 Sotto un terzo profilo, occorre altresì ricordare che, in considerazione della maggiore gravosità del lavoro notturno rispetto a quella del lavoro diurno, la riduzione della durata normale del lavoro notturno rispetto a quella del lavoro diurno può costituire una soluzione appropriata per garantire la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori interessati, pur non essendo l’unica soluzione possibile. A seconda della natura dell’attività in questione, anche la concessione di periodi di riposo aggiuntivi o di periodi di tempo libero potrebbe, ad esempio, contribuire alla protezione della salute e della sicurezza di tali lavoratori (sentenza del 24 febbraio 2022, Glavna direktsia «Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto», C-262/20, EU:C:2022:117, punto 53).



52 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la rilevanza del principio della parità di trattamento, quale sancito all’articolo 20 della Carta, ai sensi del quale «[t]utte le persone sono uguali davanti alla legge», occorre ricordare, sotto un primo profilo, che la Corte ha dichiarato che tale principio costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, che impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che un simile trattamento non sia obiettivamente giustificato. Una differenza di trattamento è giustificata se si fonda su un criterio obiettivo e ragionevole, vale a dire qualora essa sia rapportata a un legittimo scopo perseguito dalla normativa in questione e tale differenza sia proporzionata allo scopo perseguito dal trattamento di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 24 febbraio 2022, Glavna direktsia «Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto», C-262/20, EU:C:2022:117, punto 58 e giurisprudenza ivi citata).



53 Sotto un secondo profilo, occorre ricordare che l’ambito di applicazione della Carta, per quanto riguarda l’operato degli Stati membri, è definito all’articolo 51, paragrafo 1, di quest’ultima, a norma del quale le disposizioni della Carta si applicano alle istituzioni dell’Unione europea, come pure agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione e, in base a una giurisprudenza costante, la nozione di «attuazione del diritto dell’Unione», ai sensi di detta disposizione, richiede l’esistenza di un collegamento tra un atto del diritto dell’Unione e il provvedimento nazionale interessato che vada al di là dell’affinità tra le materie prese in considerazione o dell’influenza indirettamente esercitata da una materia sull’altra, tenuto conto dei criteri di valutazione definiti dalla Corte (sentenza del 24 febbraio 2022, Glavna direktsia «Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto», C-262/20, EU:C:2022:117, punto 60 e giurisprudenza ivi citata).



54 Al riguardo occorre rilevare, da un lato, che l’articolo 140, paragrafo 1, del codice del lavoro stabilisce che la durata normale del lavoro notturno in una settimana di 5 giorni lavorativi è di 7 ore. Come sottolineato dal giudice del rinvio, tale disposizione si applica ai lavoratori del settore privato. Dall’altro lato, in forza dell’articolo 187, paragrafo 3, della legge relativa al Ministero dell’Interno, in caso di lavoro a turni, il lavoro notturno può essere effettuato dalle 22 alle 6 del mattino, e la durata media del lavoro dei funzionari di tale Ministero non deve superare le 8 ore per periodo di 24 ore. Come osservato dalla Corte, tali disposizioni precisano le modalità di lavoro applicabili al lavoro notturno, relative alla sicurezza e alla salute, e in particolare il limite di durata del lavoro notturno. Siffatte disposizioni costituiscono un’attuazione della direttiva 2003/88 e, pertanto, rientrano nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione (sentenza del 24 febbraio 2022, Glavna direktsia «Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto», C-262/20, EU:C:2022:117, punti da 61 a 63).



55 Sotto un terzo profilo, nella misura in cui il giudice del rinvio ritiene che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale istituisca un regime applicabile ai lavoratori del settore privato più favorevole di quello applicabile ai lavoratori del settore pubblico, ivi compresi i ricorrenti nel procedimento principale, occorre rilevare che la Corte ha dichiarato che una differenza di trattamento basata sul carattere statutario o contrattuale del rapporto di lavoro può, in linea di principio, essere valutata alla luce del principio della parità di trattamento, che costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, ormai sancito dagli articoli 20 e 21 della Carta (sentenza del 24 febbraio 2022, Glavna direktsia «Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto», C-262/20, EU:C:2022:117, punto 65).



56 Per quanto riguarda il requisito della comparabilità delle situazioni in esame al fine di determinare la sussistenza di una violazione del principio della parità di trattamento, la Corte ha precisato, innanzitutto, che tale comparabilità deve essere valutata non già da un punto di vista globale e astratto, bensì in modo specifico e concreto alla luce della totalità degli elementi che caratterizzano dette situazioni, tenuto conto in particolare dell’oggetto e dello scopo della normativa nazionale che istituisce la distinzione in questione, nonché, eventualmente, dei principi e degli obiettivi del settore cui tale normativa nazionale appartiene (sentenza del 24 febbraio 2022, Glavna direktsia «Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto», C-262/20, EU:C:2022:117, punto 67 e giurisprudenza ivi citata).



57 Spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, eseguire le verifiche necessarie al fine, da un lato, di individuare le categorie di lavoratori rilevanti e, dall’altro, di stabilire se sia soddisfatto il requisito relativo alla comparabilità delle situazioni in esame (sentenza del 24 febbraio 2022, Glavna direktsia «Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto», C-262/20, EU:C:2022:117, punto 70 e giurisprudenza ivi citata).



58 Tuttavia, la Corte, nel pronunciarsi su un rinvio pregiudiziale, è competente a fornire, alla luce degli elementi del fascicolo di cui dispone, precisazioni dirette a guidare il giudice del rinvio nella decisione sul procedimento principale (sentenza del 24 febbraio 2022, Glavna direktsia «Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto», C-262/20, EU:C:2022:117, punto 71 e giurisprudenza ivi citata).



59 Occorre rilevare, in proposito, che il giudice del rinvio distingue tra categorie astratte di lavoratori notturni, vale a dire, da un lato, quella dei «lavoratori notturni del settore pubblico», pur fornendo l’esempio della categoria speciale dei funzionari della direzione generale «Sicurezza antincendio e protezione civile» del Ministero dell’Interno, e, dall’altro, quella dei «lavoratori notturni del settore privato».



60 Orbene, la Corte ha dichiarato che, ai sensi dell’articolo 20 della Carta, la valutazione della comparabilità delle situazioni in esame per determinare l’esistenza di una violazione del principio della parità di trattamento deve essere effettuata non già in maniera generale e astratta, bensì in modo specifico e concreto alla luce della totalità degli elementi che caratterizzano dette situazioni, tenuto conto in particolare dell’oggetto e dello scopo della normativa nazionale che istituisce la distinzione in questione, nonché, eventualmente, dei principi e degli obiettivi del settore cui tale normativa nazionale appartiene (sentenza del 24 febbraio 2022, Glavna direktsia «Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto», C-262/20, EU:C:2022:117, punto 67).



61 Inoltre, sebbene dalle domande di pronuncia pregiudiziale risulti che i lavoratori del settore pubblico beneficiano di vantaggi supplementari rispetto ai lavoratori del settore privato, non viene tuttavia precisato se tali vantaggi siano direttamente connessi alla natura del lavoro notturno effettuato dai lavoratori del settore pubblico a cui si riferiscono i procedimenti principali, vale a dire i funzionari della direzione generale «Sicurezza antincendio e protezione civile» del Ministero dell’Interno, o se essi abbiano uno scopo diverso.



62 Va altresì rilevato che il giudice del rinvio non ha precisato, qualora si dovesse constatare l’esistenza di una disparità di trattamento tra due categorie di lavoratori che si trovano in una situazione analoga, gli eventuali obiettivi che sarebbero perseguiti dalla normativa nazionale che istituisce una disparità di trattamento del genere.



63 Spetterà quindi al giudice del rinvio verificare, in primo luogo, se le categorie di lavoratori in questione si trovino in una situazione analoga; in secondo luogo, se sussista una differenza di trattamento tra queste categorie e, in terzo luogo, se tale differenza di trattamento si basi su un criterio obiettivo e ragionevole, vale a dire se sia rapportata a un legittimo scopo perseguito dalla normativa considerata e sia proporzionata a tale scopo (v., in tal senso, sentenza del 24 febbraio 2022, Glavna direktsia «Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto», C-262/20, EU:C:2022:117, punto 80).



64 Dalle considerazioni che precedono risulta che l’articolo 12 della direttiva 2003/88, letto alla luce dell’articolo 20 della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che la durata normale del lavoro notturno fissata in sette ore nella normativa di uno Stato membro per i lavoratori del settore privato non si applichi ai lavoratori del settore pubblico, quali i vigili del fuoco, nel caso in cui una differenza di trattamento del genere – a condizione che le categorie di lavoratori in questione si trovino in una situazione analoga – si basi su un criterio obiettivo e ragionevole, vale a dire sia rapportata a un legittimo scopo perseguito da detta normativa e sia proporzionata a tale scopo.



Sulle spese



65 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.



Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:



1) L’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, in combinato disposto con l’articolo 2 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro,



deve essere interpretato nel senso che:



la direttiva 2003/88 si applica ai lavoratori del settore pubblico, quali i vigili del fuoco, che sono considerati lavoratori notturni, purché tali lavoratori svolgano le loro attività in condizioni abituali.



2) L’articolo 12 della direttiva 2003/88, letto alla luce dell’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,



deve essere interpretato nel senso che:



esso non osta a che la durata normale del lavoro notturno fissata in sette ore nella normativa di uno Stato membro per i lavoratori del settore privato non si applichi ai lavoratori del settore pubblico, quali i vigili del fuoco, nel caso in cui una differenza di trattamento del genere – a condizione che le categorie di lavoratori in questione si trovino in una situazione analoga – si basi su un criterio obiettivo e ragionevole, vale a dire sia rapportata a un legittimo scopo perseguito da tale normativa e sia proporzionata a tale scopo.



Firme



* Lingua processuale: il bulgaro.