Categoria: Cassazione penale
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Responsabilità di un datore di lavoro per avere omesso di impartire le opportune disposizioni affinchè i lavori di manutenzione sulla macchina impastatrice di calcestruzzo, alla quale era addetto il dipendente infortunato, fossero eseguiti a macchina ferma e messa in sicurezza: aveva in questo modo causato al suddetto lavoratore gravi lesioni alla gamba sinistra.

"L'ispettore del lavoro ha, da parte sua, accertato, a carico del datore di lavoro, alcune violazioni della normativa antinfortunistica e, in particolare, quella di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 375 - per essere stata consentita l'esecuzione di lavori di manutenzione sulla macchina impastatrice senza che questa fosse stata messa in condizioni di assoluta sicurezza - nonchè quella prevista dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 2, lett. b), per la mancata individuazione di una procedura da seguire nel corso di interventi di manutenzione dei macchinari, con l'indicazione analitica delle disposizioni di sicurezza da adottare, quali:
a) la previa segnalazione dell'uomo al lavoro,
b) la messa in sicurezza della macchina con disattivazione certa del circuito elettrico,
c) l'informazione agli altri addetti della presenza dell'operaio nella vasca,
d) il coordinamento di un preposto."

Condannato in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione - Rigetto.
La Corte afferma che i giudici del gravame correttamente hanno ritenuto che "l'infortunio di cui il Na. è rimasto vittima era stato determinato dall'inefficienza dei dispositivi di sicurezza, oltre che dall'assenza di coordinamento tra il personale addetto alla manutenzione e quello addetto alla produzione."


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente

Dott. LICARI Carlo - Consigliere

Dott. FOTI Giacomo - rel. Consigliere

Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere

Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) N.C. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 3945/2008 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 17/04/2009;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/01/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FOTI Giacomo;

Udito il Procuratore Generale in persona della Dott.ssa DE SANDRO Anna Maria che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito, per la parte civile, avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) che conclude per l'inammissibilità del ricorso;

Udito il difensore Avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) in sostituzione dell'avv. Formichini che conclude per l'accoglimento del ricorso.

FattoDiritto


1- Con sentenza del Tribunale di Livorno, del 21 luglio 2008, N.C., amministratore unico della "N. s.r.l.", è stato ritenuto colpevole del delitto di lesioni colpose gravi commesso, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in pregiudizio del dipendente Na.Va..

All'affermazione di responsabilità è seguita la condanna dell'imputato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante contestata, alla pena, sospesa alle condizioni di legge, di tre mesi di reclusione ed al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, cui ha altresì assegnato una provvisionale di 30.000,00 Euro.

Secondo l'accusa, condivisa dal tribunale, l'imputato, nella richiamata qualità, per colpa, consistita nell'avere omesso di impartire le opportune disposizioni affinchè i lavori di manutenzione sulla macchina impastatrice di calcestruzzo, alla quale era addetto il Na., fossero eseguiti a macchina ferma e messa in sicurezza, aveva causato al lavoratore gravi lesioni alla gamba sinistra.

In fatto era accaduto che il Na., dovendo provvedere alla sostituzione di alcuni pezzi all'interno del mescolatore, era entrato dentro la vasca di mescolamento di una delle due macchine presenti in officina ed aveva preso ad operare dall'interno tenendo le gambe sul fondo, a contatto con la pala mescolatrice, previamente disattivata dal circuito elettrico.
Di tale operazione egli aveva dato notizia al collega B., addetto al funzionamento delle impastatrici.

Allontanatosi quest'ultimo per altre incombenze, dopo oltre due ore dall'inizio della riparazione, mentre il Na. era ancora all'interno dell'impastatrice, non visibile dall'esterno, il B. era ritornato alla postazione di comando del macchinario con il compito di preparare il calcestruzzo.
Avendo ritenuto che il Na. avesse terminato il proprio intervento all'interno della vasca, il B. aveva azionato il comando di avviamento dell'impastatrice, subito interrotto alle grida del Na., la cui gamba sinistra era stata afferrata dall'ingranaggio della mescola e gravemente lacerata.

Secondo quanto hanno affermato i giudici del merito, il consulente tecnico del PM, svolte le opportune verifiche, ha accertato che il macchinario era dotato di un duplice sistema di sicurezza, trovato efficiente e funzionante, consistente in contatti elettrici, posti sul coperchio della vasca di mescolamento e sul cancelletto di accesso al macchinario, che garantivano l'interruzione automatica del circuito elettrico, e dunque l'impossibilità che il mescolatore entrasse in funzione quando il coperchio o il cancelletto rimanevano aperti.

La causa dell'infortunio è stata, dallo stesso consulente, individuata nel sostanziale scoordinamento degli interventi del personale della ditta durante le operazioni di manutenzione che avevano visto, da un lato, l'ingresso del Na. nella vasca con le gambe tra le pale dell'impastatrice, dall'altro, il B. avviare la macchina senza essersi accertato dell'assenza nella vasca dell'operaio manutentore.

L'ispettore del lavoro ha, da parte sua, accertato, a carico del datore di lavoro, alcune violazioni della normativa antinfortunistica e, in particolare, quella di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 375 - per essere stata consentita l'esecuzione di lavori di manutenzione sulla macchina impastatrice senza che questa fosse stata messa in condizioni di assoluta sicurezza-nonchè quella prevista dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 2, lett. b), per la mancata individuazione di una procedura da seguire nel corso di interventi di manutenzione dei macchinari, con l'indicazione analitica delle disposizioni di sicurezza da adottare, quali:
a) la previa segnalazione dell'uomo al lavoro,
b) la messa in sicurezza della macchina con disattivazione certa del circuito elettrico,
c) l'informazione agli altri addetti della presenza dell'operaio nella vasca,
d) il coordinamento di un preposto.

Alla stregua di tali considerazioni e delle testimonianze acquisite, il tribunale è pervenuto all'affermazione di responsabilità dell'imputato.

Su appello proposto dal N. - che ha rilevato come la macchina fosse dotata di validi mezzi di protezione, efficaci e perfettamente funzionanti, e come l'avvio della stessa, malgrado la presenza del Na. nella vasca, dovesse attribuirsi ad una concausa esterna, imprevedibile e non riferibile a carenze del piano di sicurezza e di valutazione dei rischi - la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza del 17 aprile 2009, ha confermato la decisione del primo giudice.

I giudici del gravame, partendo da un dato di fatto oggettivo, e cioè, che la macchina si era rimessa in moto, su input del B., mentre erano ancora in corso le operazioni di manutenzione e malgrado l'accertata efficienza dei dispositivi automatici di sicurezza di cui la stessa era dotata, e preso atto del fatto che era stato impossibile accertare quale fosse stata la causa immediata che aveva consentito il riavvio della stessa (chiusura del coperchio e del cancelletto d'accesso alla vasca di mescola, dispositivi di sicurezza disattivati e rimessi in pristino dopo l'incidente, chiusura della vasca da parte del B., dimenticatosi della presenza del Na.), hanno rilevato che, qualunque essa fosse stata, a monte vi era stata certamente una inefficienza dei dispositivi di sicurezza e, ancor prima, una impropria valutazione dei rischi inerenti la specifica operazione di manutenzione alla quale era intento l'operaio infortunato.

La causa dell'incidente è stata sostanzialmente individuata nell'assenza di coordinamento del personale dell'azienda durante l'esecuzione di tale operazione; ciò per la mancata previsione, da parte del datore di lavoro, di una specifica procedura di sicurezza circa gli interventi di manutenzione, sicchè gli operai procedevano sulla base della loro esperienza, senza il necessario coordinamento e la dovuta informazione sui rischi.

E dunque, a giudizio della corte territoriale, quale che fosse stata la causa immediata della ripartenza della macchina, vi era stata, da parte dell'imputato, una grave violazione degli obblighi di valutazione dei rischi, di predisposizione delle relative misure di sicurezza, di informazione degli operatori, di controllo dell'effettivo rispetto delle prescrizioni, di coordinamento del lavoro; obblighi tutti gravanti sul datore di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, la cui violazione ha causato, secondo la stessa corte, l'infortunio di cui il Na. è rimasto vittima.

2- Avverso tale sentenza propone ricorso, per il tramite del difensore, l'imputato che censura, anzitutto, la ricostruzione dei fatti da parte della corte territoriale, avulsa, a suo parere, dalla realtà impiantistica nella quale si era prodotto l'infortunio.
A tale proposito, il ricorrente, ricordato che l'accesso all'interno della pala mescolatrice è interdetto da un cancelletto esterno e da un coperchio, dotati di microinterruttori che interrompono, in caso di apertura del cancello e del coperchio, l'alimentazione elettrica, ha rilevato l'assurdità della ipotesi sostenuta dalla corte territoriale che, per superare l'obiezione secondo cui la presenza di tali presidi di sicurezza rendeva tecnicamente impossibile l'avvio della macchina, ha sostenuto che il Na. lavorava all'interno della vasca tenendo chiusi sia il coperchio che il cancello.
Ipotesi del tutto inaccettabile, priva di riscontri anche di natura logica, che ribadisce, secondo il ricorrente, la bontà dell'ipotesi difensiva, e cioè che l'infortunio è stato determinato dall'intervento di una concausa esterna, non prevedibile, che ha alterato il funzionamento dei microinterruttori.

Deduce, altresì, il vizio di motivazione della sentenza impugnata, laddove la corte territoriale non ha considerato che la "N. s.r.l." era dotata di un documento di valutazione del rischio, ove era stato considerato anche il pericolo connesso con le operazioni di manutenzione delle macchine, per allontanare il quale le impastatrici erano state dotate di due dispositivi di sicurezza che eliminavano in radice ogni possibile rischio, donde l'inutilità di prevedere particolari procedure d'intervento.

3- Il ricorso è infondato.

In realtà, i giudici del gravame, con motivazione congrua e del tutto coerente sul piano logico, hanno ritenuto, alla stregua delle emergenze probatorie in atti, che l'infortunio di cui il Na. è rimasto vittima era stato determinato dall'inefficienza dei dispositivi di sicurezza, oltre che dall'assenza di coordinamento tra il personale addetto alla manutenzione e quello addetto alla produzione.
Non v'è, dubbio, hanno correttamente sostenuto quei giudici, che se detti dispositivi avessero regolarmente funzionato, la macchina non sarebbe ripartita; così come non v'è dubbio che se vi fosse stato adeguato coordinamento tra il personale e fossero state impartite precise disposizioni circa i tempi e le modalità degli interventi di manutenzione e le precauzioni da osservare, la predetta macchina non si sarebbe, o non sarebbe stata, riattivata, laddove fossero stati ancora in corso i lavori di manutenzione.

Dell'efficienza dei dispositivi di sicurezza e del coordinamento, d'altra parte, avrebbe dovuto farsi carico il N., in vista della sua posizione di amministratore unico della società e della conseguente posizione di garanzia che ne derivava.

Di qui, la coerente individuazione, da parte dei giudici del merito, di precisi profili di colpa a carico dell'imputato.

Nè rileva che non sia stata accertata la causa del mancato funzionamento di detti dispositivi, essendo tuttavia pacifico, visto che la macchina è ripartita malgrado la presenza dell'uomo all'interno della vasca di mescolamento, che essi non hanno, almeno nell'occasione, adeguatamente funzionato.
Di ciò non può che rispondere l'imputato, in vista della sua posizione di amministratore unico della società.
Così come egli deve rispondere dell'assenza di coordinamento tra gli operai intervenuti sulla macchina, anche a causa della mancanza previsione di specifiche disposizioni in caso di interventi manutentivi.

Disposizioni comunque necessarie, malgrado la presenza dei dispositivi di sicurezza, in considerazione dell'eventualità di un loro mancato funzionamento.
Proprio il verificarsi di una tale eventualità avrebbe dovuto esser prevista nel documento di valutazione del rischio connesso all'esecuzione di interventi di manutenzione, non potendo ritenersi appagante e decisiva la presenza dei dispositivi apposti sulla macchina, che avrebbero potuto disattivarsi per un guasto ovvero per un errato intervento umano.

Il ricorso deve essere, in conclusione, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione, a favore della parte civile, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi 2.600,00 Euro, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione delle spese in favore della parte civile e liquida le stesse in complessivi 2.600,00 Euro, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010