Cassazione Civile, Sez. Lav., 03 maggio 2023, n. 11541 - Termine di prescrizione dell'azione diretta a conseguire la rendita da inabilità permanente per malattia professionale


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia - Presidente -

Dott. CAVALLARO Luigi - Consigliere -

Dott. GNANI Alessandro - Consigliere -

Dott. SOLAINI Luca - rel. Consigliere -

Dott. CERULO Angelo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA



sul ricorso iscritto al n. 7151/2017 R.G. proposto da:

I.N.A.I.L. - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LUCIANA ROMEO, LETIZIA CRIPPA, che lo rappresentano e difendono;

- ricorrente -

contro

A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI TORRE Spa CCATA 161, presso lo studio dell'avvocato ANNA CLAUDIA SALLUZZO, rappresentata e difesa dall'avvocato DANIELE GAZZETTA;

- controricorrente -

e contro

B.B., C.C.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1/2017 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA depositata il 23/01/2017 R.G.N. 764/2013;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 23/02/2023 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto


che:

Con sentenza del 23.1.2017 n. 1, la Corte d'appello di Caltanissetta accoglieva parzialmente il gravame dell'Inail avverso la sentenza del tribunale di Gela che aveva accolto integralmente la domanda di A.A., B.B. e C.C., in qualità la prima di coniuge superstite e i restanti due di figli di D.D. deceduto il (Omissis) e che era volta a chiedere la costituzione di una rendita ai superstiti di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 85, dalla data di decesso del de cuius nonchè l'assegno funerario e l'assegno continuativo speciale mensile, oltre rivalutazione, interessi e spese di lite.

Il tribunale, all'esito dell'istruttoria (dalla CTU era emerso che D.D. era deceduto a causa della malattia professionale contratta durante l'attività lavorativa svolta presso lo stabilimento (Omissis), dal (Omissis)), riconosceva la natura professionale della malattia ed accoglieva la domanda in favore di tutti i ricorrenti.

La Corte d'appello da parte sua, a sostegno dei propri assunti di parziale accoglimento del gravame, riteneva che B.B. e C.C. figli di età superiore ai 26 anni, non inabili al lavoro, fossero soggetti non aventi diritto alla rendita; mentre, rigettava l'eccezione di prescrizione triennale del diritto, di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 111 e 112, sollevata dall'Istituto assicurativo perchè, ad avviso della Corte distrettuale, gli eredi di D.D. avevano per la prima volta rappresentato all'Inail la sussistenza di un rapporto causale tra la malattia professionale e il decesso solo con la nota del 10.2.2011.

Avverso la sentenza della Corte d'appello, l'Inail ricorre per cassazione sulla base di un motivo, mentre A.A., B.B. e C.C., in qualità la prima di coniuge superstite e i restanti due di figli di D.D. resistono con controricorso.

 

Diritto


che:

Con il motivo di ricorso, l'Inail deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 85111 e 112, perchè erroneamente la Corte di appello non aveva ritenuto prescritto il diritto, benchè gli eredi di D.D. avessero inviato la richiesta di informazioni sulla pratica di malattia professionale del de cuius fin dal (Omissis) (pervenuta il (Omissis)), pertanto, alla data della nota valorizzata dalla Corte del merito del 10.2.2011 (con la quale si rappresentava all'Inail la sussistenza di un rapporto causale tra la malattia professionale e il decesso) sussisteva già da tempo la consapevolezza in capo ai richiedenti della eziologia professionale della morte di D.D. e, pertanto, era già maturata la prescrizione triennale del diritto alla rendita (per la quale era stata presentata domanda amministrativa il 16.3.11 e successivo ricorso giudiziario il giorno 11.8.11).

Il ricorso è inammissibile.

Infatti, sebbene secondo la giurisprudenza di questa Corte, il termine di prescrizione dell'azione diretta a conseguire la rendita da inabilità permanente per malattia professionale decorre dal momento in cui uno o più fatti concorrenti forniscano certezza dell'esistenza dello stato morboso o della sua conoscibilità da parte dell'assicurato, in relazione anche alla sua eziologia professionale e al raggiungimento della misura minima indennizzabile (Cass. nn. 10441/07, 8249/11), tuttavia, nella specie, il motivo è inammissibile, perchè non si evince nel presente ricorso in cassazione dove l'Inail abbia, nel corso del giudizio di merito, evidenziato che dalla richiesta di informazioni da parte degli eredi nel 2005 dovesse decorrere il termine di prescrizione dell'azione giudiziaria e dove tale fatto sia stato oggetto di dibattito processuale: infatti, in primo grado, l'Istituto assicurativo ha ancorato la decorrenza del termine prescrizionale alla morte di D.D. (cfr. p. 3 della memoria di costituzione davanti al tribunale di Gela) e non alla richiesta di informazioni del 2005. Inoltre, il motivo di censura è rubricato come violazione di legge, ma in effetti, si deduce un vizio motivazionale, cioè, che la Corte d'appello avrebbe posto a base del decisum la nota del 2011 e omesso di esaminare la precedente richiesta di informazioni del 2005; ebbene, sotto questo profilo, il motivo è inammissibile, perchè, come detto, l'Inail doveva documentare dove e quando aveva ancorato, nelle proprie difese, la decorrenza del termine triennale alla richiesta di informazioni del 2005 da parte degli eredi (con conseguente prescrizione dei diritto a richiedere la rendita): infatti, poichè non si è in presenza di una doppia decisione conforme, il predetto vizio di omesso esame di un fatto decisivo, avrebbe potuto essere dedotto, qualora sussistente.

Al rigetto consegue la condanna alle spese di lite, secondo quanto indicato in dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso Condanna l'Inail a pagare ai controricorrenti le spese di lite, che liquida nell'importo di Euro 3.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Conclusione
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 febbraio 2023.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2023